Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Grosseto
Data stipula: 23 gennaio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998 - Scadenza normativa: 1 gennaio 2002

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di grosseto


Sommario:

- Elemento Economico Territoriale

- Mensa

- Indennità di trasporto

- Indennità di trasferta

- Comitato Paritetico Territoriale

- Scuola edile

 

 

Il giorno 23 gennaio 1998, in Grosseto tra

- l'Associazione Imprese Edili e Complementari;

- le Segreterie delle OO.SS. FILLEA-CGIL;

- FiLCA-CISL;

- FENEAL-UIL;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini, 5 luglio 1995, è stato sottoscritto il presente Contratto da valere nella Provincia di Grosseto per tutti gli operai dipendenti dalle Imprese Edili ed affini, che svolgono le lavorazioni elencate nel C.C.N.L. 05/07/1995, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse, ad integrazione del C.C.N.L. stipulato il 05/07/1995.

Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché degli ulteriori indicatori: numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo delle concessioni dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria per mancanza di lavoro, numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero della ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

Elemento Economico Territoriale per l'anno 1998

Operai

L'Elemento Economico Territoriale per gli operai, viene erogato dall'1 gennaio 1998, secondo le misure orarie sotto riportate:

Qualifica

Minimo orario paga base al 31.12.1997

Percentuale

Elemento Economico

Territoriale

Operaio IV livello

6.282,00

7

439,74

Operaio specializzato

5.833,29

7

408,33

Operaio qualificato

5.249,96

7

367,50

Operaio comune

4.487,14

7

314,10

Elemento Economico Territoriale per l'anno 1998

Impiegati

L'Elemento Economico Territoriale per gli impiegati, viene erogato dall'1 gennaio 1998, secondo le misure orarie sotto riportate:

Qualifica

Minimi di stipendio mensile al 31.12.1997

Percentuale

Elemento Economico Territoriale

7° impiegato di 1^ super

1.552.552

7

108.679

6° impiegato di 1^ cat. (ex 1° livello)

1.397.297

7

97.811

5° impiegato di 2^ cat. (ex 2° livello)

1.164.414

7

81.509

4° assistente tecnico (ex 3° livello)

1.086.786

7

76.075

3° impiegato di 3^ cat. (ex 4° livello)

1.009.159

7

70.641

2° impiegato di 4^ cat. (ex 5° livello)

908.243

7

63.577

1° impiegato di 4^ cat. (ex 6° livello)

776.276

7

54.339

 

 

Mensa

Ove possibile, in considerazione della ubicazione e della durata dei cantieri, le Imprese provvederanno a che il pasto caldo venga consumato nello stesso cantiere o nelle immediate vicinanze attraverso ricorso a servizi esterni all'impresa, centri di cottura o mense sia pubbliche che private.

L'Impresa concorrerà nella misura del 70% al costo del pasto e, comunque, nella misura massima di lire 6.000 = dal 01.01.1998 e nella misura massima di lire 7.500 = dal 01.01.1999 per ciascun pasto consumato.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di mensa, a decorrere dal 1 gennaio 1998, che avrà i seguenti valori:

1) Anno 1998 a decorrere dal 1 gennaio ú. 500,

2) Anno 1999 a decorrere dal 1 gennaio ú. 650,

3) Anno 2000 a decorrere dal 1 gennaio ú. 700,

4) Anno 2001 a decorrere dal 1 gennaio ú. 850

orarie per ogni ora di lavoro ordinario per un massimo di otto ore giornaliere.

Nei cantieri itineranti, ove non sia possibile un idoneo locale per consumare il pasto per motivi di ottenimento di un provvedimento concessionario o autorizzatorio da parte dell'Autorità competente, costretti ad adottare la misura alternativa di autorizzare il personale ad allontanarsi dal cantiere di lavoro per raggiungere il locale pubblico più vicino, usufruendo dei mezzi di proprietà dell'impresa, le misure dell'indennità di cui sopra saranno maggiorate di ú. 100.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 05.07.1995, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che si avvalgono del servizio "pasto caldo".

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto in sede aziendale per lo stesso titolo.

Indennità di trasporto

A decorrere dal 01.01.1998, è dovuta all'operaio residente nella provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di lire 50.000 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di lire 50.000 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. Per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda.

Indennità di trasferta

Con riferimento alla lett. a), II comma dell'art. 22 del C.C.N.L. 05.07.1995, la diaria di cui al medesimo II comma spetta all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 35 Km e comunque oltre i limiti territoriali del Comune ove ha sede il cantiere di assunzione.

Con decorrenza dal 01.01.1998, la diaria, di cui sopra, è corrisposta con i seguenti criteri:

1) misura del 10% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello dove ha prestato da ultimo l'opera e fuori dai limiti territoriali del Comune è compresa tra 36 e 60 Km;

2) misura del 12% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello dove ha prestato da ultimo l'opera è compresa tra 61 e 80 Km;

3) misura del 14% all'operaio comandato a prestare la propria opera in un cantiere la cui distanza da quello di assunzione o da quello dove ha prestato da ultimo l'opera è superiore a 80 Km.

Tutte le distanze sono valutale in linea chilometrica dal cantiere di assunzione.

L'operaio presta la propria opera nel cantiere di lavoro con l'orario stabilito dall'Impresa per l'inizio delle attività di lavorazione.

Sono abrogati gli eventuali trattamenti aziendali già in atto.

Con effetto dal 01.01.1998, al personale comandato in trasferta ed alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento dalla sede aziendale o centro di raccolta fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso giornaliero così determinato: ú. 2.000 = per cantieri distanti fino a 35 Km; ú. 4.000 = per cantieri distanti da 36 a 60 Km; ú. 6.000 = per cantieri distanti da 61 a 80 Km.; ú. 9.000 = per cantieri distanti oltre gli 80 Km. Le distanze sono conteggiate in distanza chilometrica, con riferimento dal cantiere di partenza, tenendo conto dell'itinerario più breve.

Si precisa che il tempo impiegato alla guida dell'automezzo non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Comitato Paritetico Territoriale

Le parti al fine di mantenere la massima attenzione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sottolineano la validità dell'esperienza di rapporti costruttivi nella materia anche secondo il disposto dei Decreti Legislativi n. 626/94 e 494/96.

Confermano la volontà di affrontare con concertazione le problematiche sull'ambiente di lavoro e sicurezza attraverso periodiche relazioni di tipo partecipativo.

A tal fine le parti riconoscono il Comitato Paritetico Territoriale per l'espletamento dei compiti assegnati dal D.L. 626/94 sia in termini normativi che in tema di proposta di formazione.

Le parti concordano che il CPT potrà avvalersi della Scuola Edile Grossetana per la gestione dei corsi di formazione attinenti al D.L. 626/94.

Al fine di rendere autonomia operativa al suddetto CPT viene stabilito un contributo dello 0,20% a carico delle Imprese da calcolarsi sull'imponibile Cassa Edile, a far data dal 1 gennaio 1998.

Scuola edile

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente alle nuove esigenze di flessibilità ed omogeneità del mondo produttivo e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto, ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri settori affini per attività e competenza a quella edile, si impegnano, entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a rimodellare le funzioni e l'organizzazione della Scuola Edile Grossetana sulla base delle premesse di cui sopra.