In
Genova, il giorno 24 marzo 2003 si sono
riuniti:
-
l’ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova
(ASSEDIL), nella persona del suo
Presidente Geom. Alfredo
Addezio, dal Vice Presidente Geom. Antonio Francesco Campanini e della Commissione
Sindacale composta dai sigg.: geom. Enrico Bertoni, Ennio Bettini, Riccardo Bottino, ing. Paolo De Rege, d.ssa Grazia Maria Di
Biaso, dott. Antonio Granello, ing. Paolo Loria, geom. Paolo
Marini, geom. Pasquale Marino, geom. Marcello Marzini, dott. Bruno Monti, ing.
Stefano Mozzone, geom. Bruno Pelizzari,
arch. Gian Matteo Salesi, geom. Maurizio Senzioni, Giorgio Silvio,
assistiti dall’Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo e dall’Avv. Luigi Masini,
e in ordine
alfabetico
-
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. –
C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Salvatore Sorace, dai Segretari sigg. Mario Benvenuto e Salvatore
Teresi, dall’operatore Andrea Tafaria, assistiti da una delegazione del
Consiglio Generale, composta dai sigg.: Flavio Amendolia, Mario Butera, Alberto
Carpaneto, Carmine Cascella, Attilio Chessa, Filippo Ferralis, Antonello
Giuffrida, Davide Grafitti, Pietro Ierardi, Maurizio Marbioli, Enrico
Martinelli, Rocco Mazzaferro, Andrea
Menichelli, Mosè Oliva, Rinaldo Pane, Salvatore Piazza, Enzo Sabatelli,
Giuseppe Simonetta, Emanuele Vazza, Giovanni Vilardo, Romano Volta; dalla
delegazione del Tigullio: Vincenzo Longo, Carmelo Mantella, Giuseppe Vicari,
con la presenza della Segreteria regionale rappresentata dal Segretario
Generale regionale sig. Salvatore
Sorace;
-
la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria
Affini – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal
Segretario Generale sig. Venanzio
Maurici, dal Segretario sig. Paolo Garibotto; dai funzionari sigg.: Massimo
Gennaro, Pierluigi Porcu, Marino Tricarico, Serafino La Rosa; assistiti dai
membri del Direttivo sigg.: Giorgio Avellino, Vincenzo Calfapietra, Sergio
Capatti, Italo Colleoni, Luigi Consiglio, Uga De Crignis, Paolo Di Carlo,
Roberto De Franco, Antonino Faciano, Dino Fagnano, Arcangelo Ferrara, Salvatore
Genco, Nouri Khalfi, Arturo Lombardi, Luigi Mingacci, Giorgio Melandri,
Giuseppe Montineri, Maura Olmi, Sandro Pagano, Gaetano Pasqualetto, Anna
Caterina Pecorella, Giovanni Pintore, Brunella Pochini, Alberto Porcheddu,
Paolo Puntorieri, Salvatore Sechi, Loredana Steffanini, Giuseppe Toscano,
Riccardo Ventimiglia, nonchè dal
Segretario Generale Regionale sig. Angelo Sottanis;
-
la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – Fe.N.E.A.L. – U.I.L.
della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Silvio Errico, dai membri della
Segreteria: Giorgio Landucci, Pietro Lai, Antonio Esposito e Giorgio Favella,
assistiti da una delegazione di lavoratori sigg.: Filippo Bordoni, Filippo
Città, Giovanni Chiaramonte, Ercole Cogliolo, Alessandro Dellepiane, Silvia Di
Cintio, Placido Dimasi, Nicola Fanelli, Vittorio Fuoco, Michele Galante,
Francesco Moricca, Alfio Papale, Gianfranco Privitera, Antonio Raccuglia,
Nicodemo Romeo, Emilio Siro, Natalina Troglio, Gaetano Zingariello, nonchè la
Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale sig. Silvio Errico.
per rinnovare il
contratto collettivo provinciale di lavoro e l’accordo provinciale di lavoro
per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 23.3.1998 dalle parti
comparenti, integrativi del CCNL del 29 gennaio 2000.
-
che in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto
nazionale stipulato da ANCE e F.L.C. nazionale il 29.1.2000, la F.L.C. della
provincia di Genova, a richiesta dell’ASSEDIL, conferma e ribadisce, per parte
sua, che nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario
obiettivo di unitarietà nella rappresentanza di omogeneità nelle condizioni del
settore, detto contratto provinciale sarà l’unico applicabile a tutte le
imprese dell’industria delle costruzioni edili della provincia di Genova ed ai
relativi dipendenti, fatta salva l’eventuale maturazione di diversi
intendimenti comunemente concordati con le rispettive organizzazioni nazionali,
sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con
l’obiettivo primario sopra evidenziato;
-
che è, altresì, presupposto comunemente condiviso ed essenziale la conferma
dell’unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria
convengono
quanto segue.
* * *
INIZIATIVE CONGIUNTE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI PER GLI APPALTI PUBBLICI E I LAVORI PRIVATI.
Nel C.C.P.L. 23.3.1998, il capitolo “Interventi congiunti presso la P.A.” è
sostituito dal seguente:
Le Parti
convengono sulla necessità di affrontare congiuntamente le notevoli difficoltà
che caratterizzano il settore, intervenendo con specifiche ed innovative
iniziative propositive nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, sia in
relazione agli appalti pubblici che ai lavori privati.
Tali iniziative si
propongono di favorire l’attivazione di più incisivi ed efficaci meccanismi di
monitoraggio e controllo circa la correttezza dei bandi di gara e la
completezza della documentazione progettuale afferente agli appalti pubblici,
sulla base anche delle linee – guida contenute nei documenti elaborati in
materia da ITACA (Istituto per la Trasparenza, l’Aggiornamento e la
Certificazione degli Appalti), nonchè di verifica dell’idoneità tecnico –
professionale delle imprese esecutrici dei lavori privati, al fine di evitare i
fenomeni distorsivi del mercato e lesivi dei diritti dei lavoratori sottesi
alla carenza dei sopra indicati elementi indispensabili.
I)
APPALTI PUBBLICI. COSTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO
DEGLI APPALTI PUBBLICI.
Le Parti,
premesso
-
che la normativa vigente in materia di lavori pubblici riconosce –
nell’ambito delle fasi di realizzazione dell’opera – un ruolo fondamentale
all'attività di progettazione, articolata in tre livelli: preliminare,
definitivo ed esecutivo;
-
che il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le
lavorazioni di cui si compone l’intervento da realizzare essendo sviluppato ad
un livello tale da consentire che ogni elemento in esso richiamato risponda a
chiari e definiti criteri qualitativi;
considerato
-
che, secondo le disposizioni di legge vigente, il progetto esecutivo si
compone di diversi ed importanti documenti, tra i quali rientrano gli elaborati
grafici, i computi metrici estimativi, l’elenco dei prezzi unitari ed i piani
di sicurezza e di coordinamento;
-
che, nell'ambito della vigente normativa in materia di lavori pubblici,
viene riconosciuto un ruolo importante ai piani di sicurezza (ed ai relativi
oneri), strumenti idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza ed igiene
del lavoro, nonché a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e
dell'evasione contributiva;
visto
-
che il Regolamento sulla qualificazione dei soggetti esecutori di lavori
pubblici (D.P.R. n. 34/2000) introducendo il concetto di categoria a
“qualificazione obbligatoria”, consente che l’esecuzione degli appalti venga
affidata unicamente a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità
organizzativa e di regolarità e correttezza nell'assolvimento degli obblighi
discendenti dalle vigenti normative in materia di contribuzione sociale e di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
rilevato
-
che, nonostante il nuovo quadro normativo ad oggi disciplinante la
realizzazione dei lavori pubblici fornisca agli enti appaltanti chiare ed
inequivocabili indicazioni relative, da un lato, alla corretta stesura dei
bandi di gara e, dall’altro, alla necessaria predisposizione di progetti
veramente esecutivi, sono numerose le segnalazioni trasmesse dagli operatori
del settore, che denunciano il frequente problema di inesatti bandi di gara, di
incongrui e carenti progetti esecutivi con riferimento anche ad errati calcoli
di determinazione dei costi della sicurezza;
-
che tali problematiche sono, all’evidenza, suscettibili di incidere
negativamente sulla corretta aggiudicazione degli appalti e, di conseguenza,
sulle esatte modalità di esecuzione dei lavori nel pieno rispetto degli
obblighi retributivi, assicurativi, previdenziali e contributivi, anche nei
confronti di tutti gli Enti paritetici del settore edile, nel pieno rispetto
della vigente disciplina contrattuale nazionale e provinciale del settore
edile; nonché di quelli relativi all’igiene ed alla sicurezza nei cantieri;
-
che costituisce, pertanto, comune esigenza ed intenzione delle Parti
sociali intervenire congiuntamente e propositivamente nei confronti degli enti appaltanti per
segnalare le inesattezze riscontrate nei bandi di gara e nei relativi elaborati
progettuali, al fine di richiamarli alla puntuale applicazione normativa ed
all’eventuale rettifica delle previsioni contenute nei documenti di gara;
-
che la previsione di disposizioni speciali finalizzate ad istituire un
maggior monitoraggio sulla completezza degli elaborati progettuali, sui bandi
di gara e sulla documentazione in materia di sicurezza, contribuirebbe a
ridurre i numerosi casi di contenzioso instaurato con gli enti appaltanti,
favorendo, inoltre, una maggior partecipazione delle imprese alle pubbliche
gare ed, in particolare, un sensibile contenimento dei fattori di rischio nei
cantieri edili;
-
che, al fine di conseguire tale comune obiettivo si rende necessario
procedere ad un maggior coordinamento dell’attività di controllo dei bandi di
gara e dei relativi progetti per evitare l’insorgenza di ulteriori e gravi
problemi destinati a ripercuotersi pesantemente sulle imprese appaltatrici.
convengono
1. Costituzione dell’Osservatorio provinciale per il
monitoraggio degli appalti pubblici.
Le Parti si
impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire, in tempi brevi, alla sottoscrizione
di un Protocollo di intesa, con le stazioni appaltanti e gli Ordini
professionali della provincia di Genova, finalizzato alla creazione di un
sistema integrato di controllo degli appalti pubblici – denominato
“Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli Appalti Pubblici” - che
svolga, dietro segnalazione dei soggetti ad esso aderenti, da un lato, compiti
di assistenza alle stazioni appaltanti mediante l’esercizio di una verifica
preventiva dei bandi di gara, nonché, dall’altro, di controllo attivato dalle
segnalazioni provenienti dai soggetti aderenti circa la presenza di anomalie,
inesattezze e difformità nella documentazione di gara oltre che nei bandi di
gara.
2. Composizione e funzionamento.
L’Osservatorio
dovrà essere composto dai soggetti rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni
aderenti al protocollo istitutivo, oltre che da quelli designati dal
Provveditorato Regionale delle Opere Pubbliche per la Liguria, dall’A.N.C.I. e
dall’U.P.I.
Le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio saranno definite nel suddetto Protocollo, in
maniera da renderne le funzioni rispondenti agli obiettivi perseguiti.
Le Parti si
impegnano, altresì, affinché l’Osservatorio, nella sua veste di Organismo di supervisione,
abbia anche facoltà di prendere visione dei programmi relativi ai lavori
pubblici predisposti, in conformità alle norme di legge vigente, da parte degli
enti appaltanti e, nell’ambito di questi, di verificare mediante indagini
campionarie il livello di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
annuali.
L’esito
dell’attività di monitoraggio e controllo effettuata dall’Osservatorio è
comunicato all’Ente appaltante banditore dell’appalto, il quale sarà tenuto,
nel caso di mancato accoglimento dei rilievi eventualmente formulati, a fornire
motivata giustificazione per iscritto all’Osservatorio stesso.
3. Impegni generali delle Parti
Le Parti sociali
si impegnano, una volta stipulato il predetto Protocollo, a darne la più ampia
diffusione attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di
comunicazione, opuscoli informativi dedicati alla materia e comunque a favorire,
in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l’attuazione dei relativi contenuti.
Si impegnano,
altresì, ad intervenire nei confronti della Regione Liguria affinchè, in sede
di elaborazione della normativa regionale sugli appalti pubblici, sulla base
delle linee – guida contenute nei citati documenti elaborati da ITACA, vengano
adottate idonee previsioni volte a garantire l’efficacia dei meccanismi di
trasparenza e di controllo in fase di ammissione delle imprese alle gare.
II) LAVORI
PRIVATI.
Le Parti,
Premesso
-
che da anni Assedil, Fillea – Cgil, Filca – Cisl e Feneal – Uil, nella
reciproca funzione di salvaguardia degli interessi del settore edile, hanno
attivato forme di collaborazione finalizzate, da una parte, a contrastare il
fenomeno del lavoro irregolare e, dall’altra, a sviluppare una maggior cultura
della prevenzione infortuni ed una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro;
-
che il settore edile, tra l’altro, è il comparto produttivo all’avanguardia
nella gestione di organismi paritetici (Cassa Edile Genovese, Scuola Edile
Genovese, Comitato paritetico territoriale Antinfortunistico) aventi lo scopo –
quali strumenti di attuazione delle normative contrattuali - di erogare
provvidenze ed assistenze ai dipendenti, sviluppare la formazione professionale
e la cultura della prevenzione antinfortunistica;
-
che le parti, nel ribadire le iniziative fino ad oggi attivate, concordano,
altresì, sulla necessità di promuovere una ulteriore strategia finalizzata, in
particolare, a garantire, anche nell’ambito dei lavori eseguiti per conto di
privati, un’attenta verifica sul pieno rispetto delle norme di legge e
contrattuali poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
-
che, a tale proposito, Ance Liguria, nello scorso mese di novembre, ha
richiesto un parere legale volto a chiarire se, sulla base della vigente
normativa, le imprese di costruzioni che realizzino lavori edili per conto di
committenti privati siano tenute ad iscrivere i propri dipendenti operai alle
Casse Edili;
-
che da tale parere legale si evince che, ai sensi dell’art. 3, co. 8, lett.
b), del d. lgs. n. 494/1996 e s.m.i., anche i committenti privati sono tenuti a
richiedere alle imprese esecutrici di lavori edili la dichiarazione della
denuncia e, pertanto, dell’iscrizione dei relativi dipendenti operai alle Casse
Edili;
-
che i contenuti e le conclusioni del predetto parere sono condivise dalle
sottoscritte parti Sociali e hanno costituito oggetto di accordo sottoscritto
dalle Organizzazioni regionali;
considerato
-
che, peraltro, la prassi in atto nei lavori per conto di privati spesso
risulta non conforme agli obblighi stabiliti dal citato disposto normativo e
contrattuale;
-
che la mancata iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili è suscettibile,
da un lato, di arrecare notevoli danni economici ai lavoratori interessati e,
dall’altro lato, di alimentare meccanismi di concorrenza sleale nei confronti
delle imprese rispettose della normativa di legge e contrattuale;
-
che costituisce dato di comune esperienza la sussistenza di uno stretto collegamento
tra fenomeni di irregolarità contributiva e carenza di prevenzione antinfortunistica;
convengono
1) Le premesse
costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) con la
sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano di condividere e,
quindi, di recepire i contenuti e le conclusioni del citato parere legale, che
costituisce, pertanto, allegato della odierna intesa; si danno, altresì,
reciprocamente atto che la piena applicazione del disposto di cui all’art. 3,
co. 8, lett.b, del d. lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e, in particolare, l’attuazione
dell’obbligo di iscrizione alle Casse Edili anche in relazione ai lavori per
conto di committenti privati rappresenta un comune e prioritario obiettivo di
tutela dei lavoratori e della regolarità del mercato e della concorrenza negli
appalti;
3) al fine di
perseguire efficacemente l’obiettivo di cui al precedente punto 2), le
sottoscritte Organizzazioni convengono sulla necessità di attivare
congiuntamente, a breve, una serie di iniziative, volte a coinvolgere ed a
sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile;
4) in attuazione
dell’impegno assunto al precedente punto 3), le Parti provvederanno pertanto:
§ a trasmettere
l’intesa agli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo dei cantieri
edili, agli ordini professionali, nonchè alle associazioni degli amministratori
di immobili e della proprietà edilizia;
§ ad organizzare
incontri di illustrazione e di approfondimento con i citati soggetti;
5) le parti
firmatarie si impegnano, altresì, ad intervenire congiuntamente – unitamente
alle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti delle altre province
liguri - nei confronti della Regione Liguria, affinchè nell’emanando
Regolamento edilizio – tipo, venga espressamente previsto:
§ l’obbligo dei committenti
di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’ambito del D. Lgs. n.
494/1996 e s.m.i., di segnalare, in occasione della comunicazione di inizio
lavori, il nominativo dell’impresa appaltatrice dei lavori, unitamente alle
relative posizioni di iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile
Genovese; nel caso di D.I.A. ai sensi dell’art. 4, co. 8 bis, della L. n.
662/1996, detta segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla
presentazione della stessa denuncia di inizio attività;
§ l’obbligo di
corredare la dichiarazione di fine lavori dei certificati o degli altri
documenti che attestino la regolarità contributiva e contrattuale nei confronti
dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile Genovese delle imprese esecutrici dei
lavori, incluse eventuali imprese subappaltatrici e, relativamente ai
lavoratori autonomi, della certificazione che attesti l’iscrizione alla
C.C.I.A.A., all’INAIL, nonchè il possesso di partita IVA.
* * *
INIZIATIVE CONGIUNTE PER L’ISTITUZIONE E L’ATTUAZIONE DI
UN SISTEMA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’
CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
E SPORTELLO UNICO TRA INPS INAIL E CASSA
EDILE.
Le Parti,
premesso
-
che con specifiche intese si è stabilito di intervenire congiuntamente al
fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori
pubblici e privati, individuando specifici ed innovativi strumenti propositivi
da sottoporre alle Pubbliche Amministrazioni;
-
che unitamente a tale indispensabile azione le Parti ritengono altresì
necessario perseguire l’obiettivo della semplificazione delle procedure alle
quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei
lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla
qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul
rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e
sicurezza del lavoro;
-
che a tale obiettivo è funzionale la specifica intesa che introdice un
sistema premiale per le imprese in possesso di sistema di qualità certificato e
dei modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001;
visti
-
il contenuto dell’art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di
conversione del d.l. 25 novembre 2002, n. 210 ed i termini ivi previsti;
-
il protocollo VII dell’accordo nazionale di lavoro 29 gennaio 2002 “Politiche
del lavoro nel settore delle costruzioni”
rilevato
-
che l’attivazione di un sistema semplificato di attestazione della
regolarità contributiva delle imprese, in coerenza con gli obiettivi esposti in
premessa, rappresenta un importante elemento di una più vasta azione di
miglioramento qualitativo del settore che attraverso il recupero delle forme di
evasione contributiva favorisca la riduzione del costo del lavoro e il
ristabilimento di condizioni di corretta concorrenza;
-
che su tale azione sono fortemente impegnate le Parti nazionali, ai cui
indirizzi le scriventi Organizzazioni intendono uniformarsi;
-
che detto sistema semplificato consiste nel rilascio, da parte di uno
Sportello unico costituito tra INPS, INAIL e Cassa Edile, del “documento unico
di regolarità contributiva” (DURC).
tutto ciò premesso e
considerato,
1)
le Parti, al fine del perseguimento degli obiettivi tutti indicati nelle
premesse, convengono sulla istituzione del D.U.R.C. e sulla attivazione dello
sportello unico citato presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità ed
Assistenza;
2)
l’operatività del D.U.R.C. ed il funzionamento dello Sportello unico
conseguiranno alla stipula di una convenzione tra INPS, INAIL e Cassa Edile Genovese.
Le Parti,
considerato
-
che è comune intento individuare idonei strumenti di promozione e sostegno
della qualità del lavoro e della qualità e trasparenza dell’impresa;
-
che va ravvisato nel possesso da parte dell’impresa della certificazione di
qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 V2000, rilasciata da organismi
terzi abilitati, un elemento attendibile ed obiettivamente riscontrabile
dimostrativo dell’adozione di una trasparente ed efficace strutturazione
organizzativa dell’impresa stessa;
-
che il possesso di detta certificazione costituisce ai sensi della l.
109/1994 e s.m.i. uno degli elementi posti a fondamento del sistema di
qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
-
che alla luce delle analisi di settore nella provincia di Genova le imprese
di costruzione potenzialmente interessate dalla previsione normativa relativa
ai lavori pubblici non superano il trenta per cento del totale delle imprese
operanti in provincia;
-
che viceversa l’esigenza di incentivare l’adozione del sistema di qualità
da parte degli operatori sia riferibile, per le considerazioni sopra esposte,
tanto alle imprese operanti nel mercato dei lavori pubblici, quanto a quelle
che lavorano nel settore privato;
considerato altresì
-
che con la l. 300/2000 si è previsto un sistema sanzionatorio
amministrativo a carico delle imprese derivante dalla responsabilità dei
vertici o dei subordinati dell’impresa stessa per taluni reati, tra i quali la
delega comprende quelli in materia infortunistica ed ambientale;
-
che tale sistema sanzionatorio è stato parzialmente attuato con il d.lgs.
231/2001, nel quale assume particolare rilievo l’adozione e l’attuazione di
specifici modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati;
-
che l’ANCE ha adottato un codice di comportamento per le imprese di
costruzione rispondente alle finalità di cui al citato d.lgs. 231/2001, sulla
base del quale le imprese potranno adottare i modelli organizzativi sopra
richiamati, coordinandoli con il sistema di qualità aziendale;
ritenuto
-
che la diffusa adozione da parte delle imprese di un sistema di qualità
aziendale coordinato con i modelli organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001
consenta sul piano generale un innalzamento dei livelli di affidabilità del
sistema imprenditoriale del settore, con conseguenti benefici anche in termini
di gestione dei rapporti con gli Enti bilaterali;
-
che è quindi interesse delle Parti favorire tale crescita organizzativa
delle imprese e la conseguente migliore strutturazione del settore;
-
che una efficace incentivazione dell’adozione degli indicati strumenti
organizzativi possa individuarsi nella predisposizione di un meccanismo
premiale gestito dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza;
convengono
1)
è istituito, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto
integrativo, un meccanismo premiale consistente nell’erogazione all’impresa
iscritta alla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed assistenza che dimostri il
possesso della certificazione ISO 9000 V2000 e l’adozione dei modelli
organizzativi di cui al d.lgs. 231/2001 secondo le prescrizioni del Codice di
Comportamento adottato dall’ANCE, di un contributo;
2)
l’entità e le modalità di erogazione del contributo saranno determinate,
nei limiti delle disponibilità, con apposito Regolamento deliberato dal
Comitato di Gestione della Cassa Edile;
3)
il meccanismo premiale previsto dal presente accordo ha natura sperimentale
e sarà pertanto oggetto di verifica con cadenza biennale.
* * *
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
All’art. 5 del
C.C.P.L. 23.3.1998 per gli operai e al Capitolo A) dell’Accordo Provinciale di
lavoro 23.3.1998 per gli impiegati e i quadri edili, il pragrafo “Elemento
Economico territoriale” è sostituito dal seguente:
In conformità
all’accordo nazionale 29.1.2002 è determinato, in coerenza con quanto previsto
dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l’art. 2 del D.L.
25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, nonchè con gli
articolo 12 e 39 del C.C.N.L. 29.1.2000, l’elemento economico territoriale.
Nella
determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari
istituti contrattuali è quella stabilità dal C.C.N.L. 29.1.2000 - le Parti sottoscritte tengono conto, avuto
riguardo al territorio della provincia, oltre che del recupero di produttività
derivante dalla razionalizzazione della contribuzione agli Enti Paritetici del
settore, come meglio descritta nei pertinenti articoli del presente accordo,
dell’andamento del settore e dei risultati dello stesso, sulla base dei seguenti
ulteriori indicatori di produttività e di competitività:
§ numero delle
imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese, nonchè numero ore
lavorate e monte salari relativo;
§ numero e importo
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
§ numero e importo
complessivo delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonchè delle
denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori;
§ operatività dei
meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
§ numero dei
lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione
guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
§ attivazione di
finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
§ prodotto interno
lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Per il periodo di vigenza
del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico
territoriale è determinato, in via presuntiva, per ogni anno, entro il mese di
gennaio dell’anno successivo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo
nazionale 29.1.2000.
La determinazione annuale
dell’elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro
tra le parti stipulanti, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi
risultati nel periodo 1 gennaio/ 31
dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/ 31
dicembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la
durata del presente contratto.
Le stesse Parti si danno
reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso
considerato.
Le parti procederanno alle
suddette analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo
considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori dall’Osservatorio sugli
appalti e sul mercato del lavoro, nonchè dagli Enti paritetici di settore,
oltre che da altri idonei centri di monitoraggio.
Le parti medesime, inoltre,
individueranno gli indicatori, tra quelli sopra citati, più affidabili e
rilevanti.
Sulla base delle predette
valutazioni, nonché previa effettuazione di una verifica complessiva di
politica industriale territoriale, le Parti definiranno l’importo dell’elemento
economico territoriale per l’anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.
All’atto della verifica
annuale, le parti potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori
sopra individuati.
L’elemento economico
territoriale di cui all’art. 39 del C.C.N.L. 29.1.2000 decorre dal 1.6.2003.
Fino al 31 maggio 2003,
pertanto, rimangono in vigore e vengono quivi all’occorrenza confermati gli
importi già pattuiti in precedenza dalle Parti.
Fermo quanto sopra, con
decorrenza dal 1 giugno 2003, le Parti convengono l’erogazione, in via
presuntiva – sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate
- ed a titolo di anticipo dell’elemento economico territoriale di cui agli
artt. 39, lett. D) e 47 del C.C.N.L.
29.1.2000, salva quindi la verifica periodica sopra indicata, dei seguenti
importi, espressi in Euro, corrispondenti, rispettivamente, al 11% e al 14% dei
minimi di paga base e di stipendio, con decorrenza dal 1.6.2003 e dal
1.12.2003:
|
Mensile |
orario |
Mensile |
orario |
quadri e imp. I^ cat.
Super |
109,69 |
|
139,60 |
|
imp. I^ cat. |
98,72 |
|
125,64 |
|
imp. II ^ cat. |
82,27 |
|
104,70 |
|
imp. IV livello – op. IV
livello |
76,78 |
0,44 |
97,72 |
0,56 |
imp. III cat. – op.
specializzati |
71,30 |
0,41 |
90,74 |
0,52 |
imp. IV cat. – op.
qualificati |
64,17 |
0,37 |
81,67 |
0,47 |
imp. IV cat. (I imp.) –
op. comuni |
54,84 |
0,32 |
69,80 |
0,40 |
custodi, guardiani,
portinai, fattorini, uscieri e inservienti |
|
0,28 |
|
0,36 |
custodi, portinai,
guardiani con alloggio |
|
0,25 |
|
0,32 |
Le suddette percentuali
presuntive pari, rispettivamente, al 11% e al 14% sostituiscono la percentuale
del 7% già individuata quale tetto massimo dal CCPL 23.3.1998.
Le parti si danno atto che
la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto
previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23
maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella
presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a
livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità
e competitività di cui al citato art. 2.
Nota a verbale
In attuazione degli articoli 12 e 47 del
C.C.N.L. 29.1.2000, l’indennità territoriale di settore per gli operai e il
premio di produzione per gli impiegati e i quadri restano fermi nelle cifre
previste nel contratto integrativo provinciale del 20.7.1989.
Il sesto comma dell’art. 7 del C.C.P.L. 23 marzo 1998 è così
sostituto:
“Ove non sussistano le
condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, l’impresa corrisponderà,
con decorrenza dal 1 dicembre 2003, un’indennità sostitutiva pari a:
-
Euro
3,50 dal 1 dicembre 2003;
-
Euro
3,80 dal 1 settembre 2004;
-
Euro
4,10 dal 1 marzo 2005”.
Fermo il resto.
E’ inserito dopo il primo comma
dell’art 13 del C.C.P.L. 23.3.1998, il seguente comma:
“La Cassa Edile Genovese
emette a favore del lavoratore di prima assunzione nel settore un Buono
vestiario speciale (solo scarpe) dietro dichiarazione dell’impresa di
assunzione del lavoratore e della tipologia delle scarpe.
Contestualmente, l’impresa
versa alla Cassa Edile Genovese una cauzione pari al costo del buono che potrà
essere richiesta in restituzione a condizione che l’impresa sia regolare nei
versamenti e che il lavoratore abbia maturato almeno 600 ore lavorative nei sei
mesi successivi alla consegna presso la stessa impresa.
In caso contrario, la cauzione
sarà utilizzata dalla cassa Edile Genovese a copertura del costo del buono.
Per quanto qui non
espressamente indicato valgono le disposizioni in essere per le prestazioni
assistenziali ai lavoratori”.
Il secondo comma dell’art. 17 del C.C.P.L. 23.3.1998 è sostituito dal
seguente:
“Il contributo di cui
all’art. 39 del contratto nazionale di categoria del 20 gennaio 2000, stabilito
per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, è fissato, a decorrere
dal 1 giugno 2003, nella misura complessiva del 2,70%, di cui 2,20% a carico
del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore e, con decorrenza dal 1
dicembre 2003, nella misura complessiva del 2,65%, di cui 2,15% a carico del
datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore”.
PRESTAZIONE CASSA
EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA
Negli eventi
morbosi di durata non Superiore a 7 giorni la Cassa Edile Genovese corrisponde
una prestazione giornaliera in misura fissa denominata “indennizzo per
carenza”.
Tale prestazione
è pari a 60,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile - su
domanda del lavoratore, da presentare entro sei mesi dall’inizio della
malattia, corredata da copia del certificato medico - per un solo evento dl
malattia nell'anno. Nel caso in cui La malattia abbia una durata di un solo giorno, la prestazione è ridotta
a 30,00 euro.
Il diritto
all’indennizzo per carenza matura solo se a favore del lavoratore risultino
accantonate 1.600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della
prestazione e purché il lavoratore,
al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 36 mesi alla Cassa Edile
Genovese.
La disciplina di
cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1 aprile 2003 e sino alla data di
scadenza del presente contralto.
Le parti si
incontreranno entro il 30 settembre 2004 per valutare l’andamento della prestazione
sia per l’aspetto economico che per i riflessi sulla produttività.
Il fondo
destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 50.000,00 euro
annuì.
Nel caso in cui
l’importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le partì dovranno.
nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.
Nei frattempo, la
Cassa Edile Genovese sospenderà la definizione delle domande in corso e,
qualora le Parti non raggiungano l’accordo nel termine di cui sopra, procederà
alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di
rispettare l’importo massimo annuo previsto.
* * *
FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
Le Parti,
premesso
-
che rappresenta loro comune intenzione
rafforzare ulteriormente l’attuale sistema formativo del settore, attraverso
l’attivazione di iniziative mirate alle reali esigenze dell’edilizia, in
coerenza con i profili professionali effettivamente presenti
nell’organizzazione produttiva delle imprese;
-
che tali iniziative dovranno, altresì,
favorire l’incontro tra domanda ed offerta del mercato del lavoro nel settore,
mediante adeguata analisi preventiva dei relativi fabbisogni e programmazione
delle attività da svolgere, con adeguate iniziative di formazione continua,
qualificazione e riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, rivolte a
operai, impiegati e quadri, attraverso l’individuazione di idonei meccanismi di
finanziamento pubblico dei relativi oneri;
-
che lo sviluppo dei citati interventi
formativi sarà realizzato dall’Ente Scuola – Scuola Edile Genovese, anche alla
luce delle normative recentemente introdotte in relazione al sistema dei c.d. “crediti formativi”, mediante
l’istituzione del relativo libretto personale.
1)
L’Osservatorio
sul mercato del lavoro e sugli appalti, operante la presso la Cassa Edile
Genovese, comunicherà all’Ente Scuola – Scuola Edile Genovese le proprie
rilevazioni circa i programmi annuali e trimestrali della Pubblica
Amministrazione, nonchè i lavori privati, onde consentire l’individuazione dei
reali fabbisogni formativi delle imprese e
la predisposizione di idonee iniziative formative mirate.
2)
Sulla
base degli orientamenti territoriali del
mercato del lavoro e delle esigenze formative localmente rilevate, il Consiglio
di Amministrazione della Scuola Edile Genovese provvederà annualmente ad
approvare un piano generale delle attività che individui e programmi le attività formative da svolgere, suddivise
per singoli progetti e con indicazione dei costi e di idonei strumenti di
finanziamento pubblico. Tale piano generale delle attività verrà portato a
conoscenza delle Parti Sociali prima della sua approvazione.
3)
Il
citato piano generale dovrà, altresì, garantire lo svolgimento di attività
formativa della durata di otto ore a favore dei soggetti al nuovo ingresso del
settore, nonchè della formazione continua per i lavoratori occupati in tema di
sicurezza, attraverso l’individuazione di idonei meccanismi di finanziamento
dei relativi oneri e la programmazione di iniziative corsuali periodiche
distribuite in diversi periodi dell’anno.
4)
Onde
consentire l’interscambio dei dati tra gli Enti paritetici del settore edile,
gli stessi verranno collegati informaticamente in rete.
5)
Le
parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia di
Genova, al fine di ottenere il riconoscimento
della Scuola Edile quale unico ente certificatore della formazione per i
lavoratori edili, sulla base delle intese già intervenute con la Regione Liguria.
6)
Al
fine di ottimizzare la gestione della Scuola Edile Genovese, anche nei rapporti
con i soggetti finanziatori dei progetti di formazione, ai dipendenti del
suddetto Ente verrà applicato il contratto per gli addetti alla formazione
pofessionale.
7)
Le
parti simpegnano, altresì, a recepire lo Statuto – tipo nazionale relativo alle
scuole edili.
8)
Al
fine di consentire il concreto perseguimento dell’obiettivo di programmazione e
realizzazione di iniziative formative realmente mirate alle esigenze del
settore, le parti si impegnano, altresì, ad attivarsi congiuntamente nei
confronti:
§ della Regione
Liguria, per instaurare un tavolo di confronto periodico in relazione al
programma triennale di formazione elaborato da detto Ente;
§ del
Provveditorato alla pubblica istruzione, onde consentire un’adeguata
interazione con le scuole;
§ dell’Università
degli Studi, per instaurare un rapporto di collaborazione su materie di comune
interesse.
9)
Le
parti si impegnano, altresì, a sensibilizzare le altre organizzazioni
provinciali Ance e dei lavoratori sulla necessità della concreta attivazione
del Formedil regionale.
10)
In
relazione all’evoluzione normativa della materia del collocamento privato, le
partisi attiveranno, inoltre, per stipulare stipulare apposite convenzioni con
i soggetti preposti, al fine di stabilire idonee sinergie con gli enti
paritetici del settore
* * *
ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
All’art. 19, co. 7, secondo alinea del CCPL 23.3.1998 è aggiunto il seguente
paragrafo:
“Al fine dell’adeguata
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, le Parti valuteranno
l’opportunità di trasformare la “Divisione Immobiliare” costituita con
l’accordo sindacale del 22 marzo 2002 nella forma societaria più idonea al
raggiungimento di tale obiettivo”.
L’art. 19, co. 8, terzo alinea del CCPL 23.3.1998 è sostituito dal
seguente:
“ – in relazione al
perseguimento dei citati obiettivi, graduale e progressiva riduzione del
contributo contrattuale di finanziamento dell’Ente, che risulta fissato secondo
le seguenti aliquote:
-
dal
1 giugno 2003: 0,38 %;
-
dal
1 dicembre 2003: 0,37 %.
La possibilità di
un’ulteriore razionalizzazione di detto contributo verrà valutata e definita
congiuntamente dalle Parti avuto riguardo al raggiungimento del prioritario
obiettivo di valorizzazione del centro di cottura dell’Ente.
Allo stesso modo, Le Parti
si impegnano ad incontrarsi per valutare l’opportunità di adeguare la misura
dei contributi contrattuali in funzione dei risultati di Gggestione degli Enti
Paritetici e dell’andamento delle prestazioni contrattuali”.
Fermo il resto.
* * *
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO.
L’art. 22, co. 3, lett. c) del CCPL 23.3.1998 è sostituito dal
seguente:
“Al finanziamento di detto
Comitato si provvederà, a decorrere dal 1 giugno 2003, con il versamento dello
0,38 per cento a carico delle imprese su apposito conto della Cassa Edile
Genovese di Mutualità e di Assistenza e, a decorrere dal 1 dicembre 2003, con
il versamento dello 0,37 per cento”.
Fermo il resto.
Le parti si impegnano a
recepire lo Statuto tipo nazionale relativo ai C.T.P..
* * *
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
Il primo comma del Capitolo B) dell’Accordo provinciale di lavoro per
gli impiegati e quadri edili è così sostituito:
“L’indennità sostitutiva di
mensa per gli impiegati e i quadri edili è fissata nelle seguenti misure:
-
dal
1 dicembre 2003: Euro 84
(ottantaquattro) mensili;
-
dal
1 settembre 2004: Euro 91,20 (novantuno/20) mensili;
-
dal
1 marzo 2005: Euro 98,40 (novantotto/40) mensili”.
Fermo il resto.
* * *
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)
Le Parti,
-
che
le stesse intendono, con la sottoscrizione del presente accordo, proseguire nel
loro reciproco impegno, da tempo proficuamente in atto, volto a garantire il
costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri
edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si
fonda, in particolare, sul rilevante ruolo ormai unanimemente riconosciuto al
C.P.T.A;
visti
-
gli
artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
-
l’Accordo
Interconfederale 22.6.1995 Confindustria – CGIL – CISL – UIL;
-
l’art.
88 del CCNL 29.1.2000 ANCE - Fillea/CGIL
– Filca/CISL – Feneal/UIL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
-
il
par. 6 del verbale di accordo 22.3.2002 ASSEDIL – Fillea/CGIL – Filca/CISL –
Feneal/UIL;
-
che
il citato art. 88 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte
dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene
individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello
stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle
Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
-
che
il citato par. 6 dell’accordo 22.3.2002 stabilisce che, ferma l’autonomia
dell’istituto dei R.L.S.T. (rappresentanti territoriali per la sicurezza dei
lavoratori), questi saranno organizzativamente inseriti nell’ambito del
Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico della provincia di Genova
1)
Viene
istituito, nella provincia di Genova, l’istituto dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (R.L.S.T.).
2)
Obiettivo.
I
R.L.S.T. sono i soggetti che rappresentano i lavoratori nei confronti delle
imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Tali
soggetti perseguono l’obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese
al fine di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro,
in ossequio alle attribuzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e
s.m.i..
3)
Numero.
Il
numero dei R.L.S.T. è di tre unità, in relazione alle tre grandi aree
territoriali della provincia di Genova (centro, levante e ponente).
4)
Ambito di attività.
Ciascun
R.L.S.T. esercita le sue attribuzioni nell’area di pertinenza assegnatagli, con
esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi
operanti, all’interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
5)
Attribuzioni
I
R.L.S.T. esercitano le attribuzioni previste dall’art. 19 del d.lgs. n.
626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo
articolo, il cui integrale contenuto viene allegato al presente accordo per
costituirne parte integrante.
L’esercizio
delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con
le imprese di cui al precedente punto 4), avviene in collaborazione con i
relativi R.S.P.P. (responsabili del servizio di prevenzione e protezione
aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all’uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza
andranno effettuate le visite nei cantieri.
I
R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende)
concorderanno l’attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite
dal regolamento attuativo del presente accordo.
I
R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si
avvarranno dell’ausilio consultivo dei tecnici del CPTA per la soluzione di
questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre alla Commissione paritetica,
costituenda in seno alle Parti sociali dal regolamento attuativo del presente
accordo, le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di
igiene e sicurezza del lavoro.
I
R.L.S.T. non possono in alcun modo svolgere attività sindacale. Non possono
quindi, tra l’altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda,
promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di
tipo sindacale. Possono, invece, partecipare, ove richiesti dai lavoratori
delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a
riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l’igiene o la sicurezza
del lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 626/1994.
6)
Requisiti, nomina.
I
R.L.S.T. vengono individuati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente accordo, nell’ambito di soggetti dotati di un’effettiva
esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni,
idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile Genovese e dei
datori di lavoro.
In
alternativa, il ruolo di R.L.S.T. può essere ricoperto da soggetti in possesso
di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e
antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.
Prima
della nomina, i soggetti designati devono frequentare apposito corso di
formazione reorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della
durata di 120 ore organizzato dal CPTA e superare la relativa prova finale.
Il
CPTA fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di
valutazione personale dei citati soggetti, integrata dall’esito della suddetta
prova e delle attestazioni sull’esperienza lavorativa nel settore edile; le
Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni
all’Assedil.
Le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle
attribuzioni dei R.L.S.T., si impegnano, anche in relazione alla suddetta
valutazione tecnica espressa dal C.P.T.A., affinchè i medesimi R.L.S.T. siano effettivamente in
grado di espletare l’incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali
da garantire la massima professionalità e competenza.
La
nomina dei R.L.S.T. sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e comunicata all’Assedil e al CPTA, che provvede ai sensi del successivo
art. 7).
La
durata dell’incarico è di tre anni come previsto dal D. Lgs. n. 626/1994. Ogni
nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le
modalità previste dal presente articolo.
7) Assunzione.
I
R.L.S.T. sono inquadrati alle dipendenze del C.P.T.A. con contratto a tempo
determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal
CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.
La
sede di lavoro dei R.L.S.T. è presso il C.P.T.A, presso ulteriori locali
concessi dalla Scuola Edile Genovese.
Il
C.P.T.A. stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura del
rischi relativi allo svolgimento delle attività dei R.L.S.T.
Nello
svolgimento delle loro attribuzioni, ferme le garanzie a loro favore previste
dai co. 4) e 5) dell’art. 18 d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con
il C.P.T.A., i R.L.S.T. fanno riferimento ad una apposita Commissione
paritetica costituenda tra le parti sociali, disciplinata dal regolamento
attuativo del presente accordo.
Le
Parti si impegnano a verificare, nelle more dell’attivazione dell’istituto, la
fattibilità del ricorso alla fattispecie del distacco ai sensi della legge n.
300/1970, rivolgendo espressa istanza agli Enti previdenziali e assicurativi
competenti.
9) Finanziamento
degli oneri relativi ai R.L.S.T.
L’operatività dell’istituto dei
R.L.S.T. decorrerà dal 1.4.2003.
L’obbligo di versamento di detto
contributo decorrerà, peraltro, dalla data di effettiva assunzione dei R.L.S.T.
da parte del C.P.T.A.
Entro la scadenza del termine di durata del CCPL, le Parti
si incontreranno per valutare l’andamento dell’istituto ed assumere le
conseguenti determinazioni.
* * *
VALIDITA’,
DECORRENZA E DURATA.
Le norme
contenute nel presente accordo, integrative del C.C.N.L. 29.1.2000, entrano in vigore per tutto il territorio
della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente
previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2005, fatte salve le
diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
* * *
INDENNITA’
DI VACANZA CONTRATTUALE.
Per il periodo intercorrente dal 1
gennaio al 31 maggio 2003, le parti convengono l’erogazione, a titolo di “una
tantum”, della somma di Euro 150 lordi omnicomprensivi, non computabili ai fini di alcun istituto
contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello
retributivo, assunto prima del 1 gennaio 2003 e ancora in forza alla data del
31 maggio 2003.
Letto, confermato, sottoscritto.
p. ANCE GENOVA Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di
Genova
(Assedil) |
|
p .F.I.L.C.A. – C.I.S.L. Federazione
Italiana Lavoratori Costruzioni Affini della
Provincia di Genova |
|
|
p. F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. Federazione
Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini della Provincia di Genova |
|
|
p. Fe.N.E.A.L.
U.I.L. Federazione
Nazionale Edili Legno Affini Legno della Provincia di Genova |