Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Genova
Data stipula: 23 marzo 1998

Inizio validitą: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di genova


Sommario:

- Iniziative congiunte nei confronti delle P.A.

- Iniziative per affermare la regolaritą nel settore

- Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro

- Elemento economico territoriale

- Mensa e indennitą sostitutiva di mensa

- Vestiario

- Accantonamenti presso la Cassa Edile

- Cassa Edile

- Anzianitą professionale edile

- Addestramento e formazione professionale

- Ambiente di lavoro e Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

- Indennitą sostitutiva di mensa

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

- Gruppo di lavoro per l'adeguamento del testo contrattuale

- Validitą, decorrenza e durata

- Indennitą di vacanza contrattuale

- Libretto sanitario

 

 

Il giorno 23 marzo 1998, si sono riuniti:

- l'ASSEDIL, Associazione Costruttori Edili;

- L'associazione sindacale INTERSIND;

e

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

- la FeNEAL - UIL;

per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 20.7.1989 dalle parti comparenti, integrativi del CCNL del 5 luglio 1995. Le parti vista la dichiarazione di impegno sottoscritta l'11 dicembre 1997, che viene richiamata ed integralmente recepita nelle premesse dello stipulando accordo, convengono quanto segue.

Iniziative congiunte nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

Nel C.C.P.L. 20.07.1989, il capitolo "Interventi congiunti presso la P.A." è sostituito dal seguente:

Premessa

Le Parti convengono sulla necessità di affrontare con iniziative congiunte la grave situazione di crisi in cui versa il settore ed in particolare sull'opportunità di addivenire ad un accordo che consenta l'istituzione di un tavolo di confronto tra le stesse - in rappresentanza, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori del comparto - e la Regione Liguria, la Provincia e il Comune di Genova, in ordine agli argomenti di maggior rilievo, quali la verifica preventiva della programmazione degli investimenti, l'esame del loro impiego, il monitoraggio dei programmi di opere pubbliche e private e l'accelerazione delle procedure amministrative.

In relazione alle materie oggetto, di volta in volta, della verifica, le Parti sociali chiederanno alle Istituzioni locali di favorire le partecipazioni di altre stazioni appaltanti e/o organismi interessati agli argomenti trattati.

In particolare Assedil, Intersind e F.L.C. ritengono prioritario attivare il confronto su:

1) piano di recupero e riqualificazione urbana

2) infrastrutture varie e di trasporto

3) parcheggi

4) opere per la difesa del suolo e dell'ambiente

5) edilizia sanitaria

6) lavori in ambito portuale.

Ritengono, inoltre, opportuno intraprendere azioni unitarie nei confronti delle Istituzioni locali sui singoli provvedimenti normativi e sulle scelte di interesse per la categoria, consolidando con la Regione Liguria, con la Provincia e il Comune di Genova, la prassi dell'audizione nelle rispettive Commissioni Consiliari deputate alla discussione di provvedimenti o atti amministrativi riguardanti la legislazione urbanistica, la programmazione, gli interventi sul territorio nonché la formazione professionale.

Lavori pubblici

Con particolare riferimento alla materia dei lavori pubblici, le Parti si attiveranno congiuntamente nei confronti dei relativi committenti a livello territoriale, affinché, compatibilmente con le vigenti previsioni normative, vengano adottati criteri di preselezione delle imprese che consentano di valutate la qualità globale delle stesse (in relazione agli organici, alla regolarità contributiva e contrattuale, nonché al rispetto delle normative antinfortunistiche) e non unicamente i termini economici delle offerte presentate.

A tal fine le Parti - nel darsi atto della comune intenzione di contrastare i meccanismi che consentono di operare i ribassi sul prezzo a base d'asta mediante risparmi sui costi della manodopera e su quelli derivanti dall'adozione delle misure antinfortunistiche - individuano, in particolare,

- nel meccanismo della licitazione privata (in luogo dell'asta pubblica)

- nella previsione dell'obbligo del sopralluogo preventivo da parte dei partecipati alla gara

- nell'attenta verifica delle anomalie nelle offerte e

- nella rigorosa applicazione delle clausole di risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento in relazione agli aspetti sopra ricordati

efficaci strumenti di realizzazione del primario scopo perseguito.

Sempre in tale ottica, Assedil, Intersind e F.L.C. intendono promuovere iniziative, affinché i capitolati d'appalto degli Enti pubblici (Comune, Provincia, Regione, I.A.C.P., A.S.L. etc.) esplicitino i seguenti punti di riferimento essenziali.

a. Indicazione dell'obbligo di rispettare integralmente il CCNL della categoria di appartenenza e gli accordi integrativi, gli adempimenti verso gli Enti Paritetici del settore (sia nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche dei subappaltatori, che dei soci lavoratori delle cooperative), i decreti legislativi 19 settembre 1994 n. 626 e 14 agosto 1996 n. 494;

b. impegno della stazione appaltante, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia, a considerare, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta, quanto previsto nel precedente punto a) e ad adottare, nell'esperimento di gare d'appalto, il meccanismo della licitazione privata (con la previsione dell'obbligo di effettuazione del sopralluogo preventivo da parte dei partecipanti), quale strumento più idoneo a garantire una maggiore qualità dell'opera o della fornitura;

c. impegno dell'azienda a certificare, ogni tre mesi, l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e agli enti paritetici del settore, nonché la corresponsione della retribuzione, per i lavoratori addetti all'appalto.

d. previsione, da parte delle stazioni appaltanti, di modalità di controllo in corso di esecuzione per verificare il rispetto del capitolato, il regolare adempimento dell'impresa agli obblighi di cui al punto c) e a quelli imposti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, oltre che la persistenza del carattere di mutualità delle società cooperative;

e. impegno delle stazioni appaltanti al rispetto dei termini di pagamento stabiliti

f. impegno alla definizione preferenziale in sede precontenziosa, in linea con la vigente normativa, delle riserve eventualmente formulate dall'appaltatore, specie con riferimento a quelle derivanti da aspetti progettuali.

Lavori privati

In relazione ai lavori privati, al fine di perseguire i medesimi obiettivi sopra indicati, le Parti - in linea con quanto già convenuto in tema di iniziative per affermare la regolarità nel settore - ribadiscono, in particolare, l'intenzione di addivenire, con i Comuni della Provincia di Genova, oltre che con detto ultimo Ente, ad un'intesa finalizzata ad individuare le possibilità giuridico - burocratiche di istituzionalizzare l'obbligo, per i committenti di tali opere, di provvedere alla notifica dell'inizio dei lavori, secondo un modello che specifichi i seguenti elementi:

- committente del lavoro;

- descrizione del luogo di svolgimento del lavoro e relativo importo;

- date di inizio e fine del lavoro;

- imprese che eseguono il lavoro, nonché i relativi numeri di posizione Inps, Inail e Cassa Edile.

Sempre d'intesa con gli Enti sopra indicati, verrà analizzata la possibilità di invio della suddetta comunicazione anche alla Cassa Edile Genovese; in difetto, verranno studiate apposite modalità per favorire l'accesso, anche informatico e sempre nel rispetto della L. n. 675/1996, della Cassa Edile Genovese ai dati contenuti nelle comunicazioni di cui trattasi.

Ulteriori linee generali di intervento

Le Parti auspicano che le iniziative comuni testé concordate possano contribuire a favorire il miglioramento dell'efficienza e della trasparenza del settore, anche sulla base dei principi generali in appresso elencati, comunemente ritenuti di primaria importanza:

1) responsabilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla designazione del responsabile del procedimento;

2) garanzia del diritto delle imprese e dei cittadini ad ottenere l'esame delle proprie istanze in tempi certi;

3) garanzie di certezze in merito ai flussi finanziari pubblici;

4) rilancio dei programmi relativi alle infrastrutture, alla difesa del suolo ed alla definizione dell'assetto della città, mediante il recupero del centro storico e delle periferie degradate;

5) incentivazione dell'iniziativa privata, anche attraverso la riduzione dei costi dei tributi locali che gravano sul settore;

6) agevolazione dei sistemi di PROJECT-FINANCING mediante la definizione di regole, procedure e politiche tariffarie, nonché la privatizzazione dei servizi relativi alle opere in grado di produrre reddito;

7) definizione di un assetto complessivo e semplificato delle procedure di spesa.

Con particolare riferimento all'"Accordo di Programma", ritengono che esso debba essere gestito secondo i seguenti criteri che devono garantire l'immediata cantierabilità dei singoli interventi previsti al fine di tutelare l'occupazione e consentire l'impiego delle risorse disponibili:

- coordinamento delle competenze amministrative in merito agli interventi previste;

- puntuale definizione delle procedure da seguire, degli adempimenti da espletare e delle relative tempistiche, nonché delle responsabilità gravanti in capo alle P.A.;

- sistematica adozione delle misure atte ad accelerare i procedimenti (revoca poteri sostitutivi, silenzio-assenso, etc.);

- ricorso, ove consentito delle vigenti normative, alla conferenza dei servizi;

Rilevano altresì che la positiva evoluzione dell'attività produttiva del settore edilizio è inscindibilmente legata ad un riassetto funzionale delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare sottolineano l'urgente esigenza di una riorganizzazione del servizio "Edilizia Privata" del Comune di Genova nonché delle procedure fin qui utilizzate per il rilascio delle concessioni edilizie, accelerando il confronto in atto.

Iniziative per affermare la regolarità nel settore

Nel C.C.P.L. 20.7.1989, dopo il capitolo "Iniziative congiunte presso le Pubbliche Amministrazioni", è aggiunto il seguente capitolo.

Le parti, visto l'accordo siglato dall'Assedil, dall'Intersind e dalla F.L.C. della provincia di Genova in data 21.6.94 nel quale veniva espressa, tra l'altro, la comune intenzione di addivenire alla stipulazione di una specifica intesa in tema di lotta all'evasione contributiva ed alle forme di lavoro irregolare; considerato:

- il rapporto di stretta connessione intercorrente tra tale materia e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro;

- l'urgente necessità, comunemente avvertita, di procedere all'adozione di idonee iniziative nella direzione indicata dal predetto accordo, per consentire un'auspicabile riduzione dei deprecabili fenomeni ivi menzionati, pregiudizievoli non solo per le condizioni di lavoro dei dipendenti ma anche per le aziende rispettose delle normative di legge e contrattuali, nei confronti delle quali originano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato non più sopportabili;

convengono:

1) di proporre congiuntamente alle sedi provinciali di INPS e INAIL un'azione di monitoraggio permanente, che favorisca l'efficacia del meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della L. n. 341/1995 e dal d.m. 16.12.1996.

Di procedere, un tal senso, alla ratifica - previo eventuale adeguamento alla realtà locale - della Convenzione - tipo, in corso di predisposizione in sede nazionale tra Ance, Intersind e F.L.C. con le Direzioni Generali degli Enti previdenziali ed assicurativi, finalista allo scambio di dati tra gli stessi e le Casse Edili.

2) di dar vita ad un'azione comune tesa a stabilire - anche avvalendosi dell'operatività del Gruppo di lavoro prefettizio per la sicurezza nei cantieri edili costituito in seno al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione - un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile Genovese e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A di Genova, sulla base di un'intesa con quest'ultima.

Di avviare un confronto preliminare immediato con le sedi provinciali di INPS e INAIL per stabilire linee - guida di azione e strumenti idonei a reprimere il lavoro illegale, che ha assunto dimensioni preoccupanti in provincia, come viene evidenziato dai dati diramati dagli stessi Istituti previdenziali. Ciò al precipuo fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore.

A fronte dell'accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa edile, dell'inadempienza agli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e, se necessario, nei confronti dei competenti organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti anche ai sensi di quanto previsto dalla Legge 55/90.

Le parti si danno reciprocamente atto che la Cassa Edile Genovese dovrà assumere un ruolo attivo nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, nonché quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti.

Nello svolgimento di tale iniziativa, indispensabile per evitare prevedibili fenomeni di depotenziamento del comparto edile, la Cassa Edile Genovese si avvarrà dell'ausilio e della collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, del C.P.T.A e del costituendo Osservatorio sul mercato del lavoro e sugli appalti, onde poter disporre di un'informativa di carattere completo.

3) di addivenire ad un'intesa con le Associazioni rappresentative degli amministratori di condominio e dei proprietari di immobili, finalizzata ad introdurre la richiesta, anche da parte dei committenti privati, della certificazione di regolarità nel versamento dei contributi alla Cassa Edile Genovese delle imprese esecutrici dei lavori, anche al termine di questi ultimi, anche con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 1 della L. n. 449/1997 e successivi provvedimenti attuativi.

Inoltre di stabilire, in tale quadro, i termini per l'instaurazione di proficue forme di collaborazione tra la Cassa Edile Genovese e il C.P.T.A. e tali Associazioni, in modo da consentire ai soggetti da queste rappresentati di adempiere correttamente ed efficacemente, nel generale interesse del settore, ai nuovi obblighi imposti dal D.Lgs. n. 494/1996 a carico dei committenti.

4) di addivenire, con i comuni della Provincia di Genova, oltre che con detto Ente, ad un'intesa finalizzata ad individuare le possibilità giuridico - burocratiche di istituzionalizzare l'obbligo, per i committenti di lavori edili, pubblici e privati, di provvedere alla notifica dell'inizio dei lavori, secondo un modello che specifichi i seguenti elementi:

- committente del lavoro;

- descrizione del luogo di svolgimento del lavoro e relativo importo;

- date di inizio e fine del lavoro;

- imprese che eseguono il lavoro e relativi numeri di posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile.

Sempre d'intesa con gli Enti sopra indicati, verrà analizzata la possibilità di invio della suddetta comunicazione anche alla Cassa Edile Genovese; in difetto, verranno studiate apposite modalità per favorire l'accesso, anche informatico e sempre nel rispetto della L. n. 675/1996, della Cassa Edile Genovese ai dati contenuti nelle comunicazioni di cui trattasi.

Atteso il carattere innovativo e sperimentale delle azioni, qui delineate nelle loro linee essenziali e quindi suscettibile di specificazioni, le parti concordano di reincontrarsi nel corso della loro attuazione al fine di provvedere, anche sulla base delle prime risultanze, alle determinazioni del caso.

In linea con le premesse della presente intesa, le Parti convengono, altresì, sull'opportunità di individuare, anche in base all'esito delle iniziative sopra descritte e previo studio di fattibilità economico - finanziaria, apposite misure premiali in relazione al versamento dei contributi alla Cassa Edile Genovese.

Le Parti ribadiscono, altresì, l'importanza dell'inserimento, nei contratti di subappalto, di apposita clausola tesa a subordinare la liquidazione degli stati di avanzamento lavori alla previa verifica della documentazione attestante il regolare versamento, da parte dei subappaltatori, dei contributi all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile Genovese, anche alla luce della facoltà di azione diretta dei lavoratori nei confronti dei committenti, ai sensi della vigente normativa di legge.

Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro

Al fine di disporre di uno strumento tecnico di supporto alle azioni concertative da intraprendere di comune intesa nei confronti degli Enti pubblici del settore, nonché alle verifiche periodiche sui criteri di produttività e di competitività del medesimo posti a base dell'E.E.T., le parti convengono di costituire un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti", per la provincia di Genova.

L'Osservatorio perseguirà l'obiettivo della creazione di un sistema informativo territoriale, relativo ai seguenti dati:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese e monte salari relativo;

- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale,

nonché a quelli ulteriori che verranno eventualmente individuati dalle parti.

L'analisi e l'aggregazione di tali dati effettuata dall'osservatorio costituirà idoneo supporto alle parti nell'adozione delle iniziative:

- concertative nei confronti dei soggetti istituzionali del settore tese ad affermare la regolarità nello stesso;

- di promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di occupazione, anche in relazione alle esigenze formative.

Al fine di svolgere tali funzioni, l'Osservatorio si avvarrà, nel rispetto delle previsioni della L. 675/1996, delle banche dati in possesso degli Enti paritetici provinciali del settore e, previe opportune intese, anche di quelle in possesso degli Enti pubblici istituzionali del comparto edile, oltre che di altre fonti specializzate (Internet etc.).

Le parti si impegnano ad affidare, a breve, alla Cassa Edile Genovese un'analisi di fattibilità tecnica del predetto Osservatorio e, in esito a questa, a definire entro un anno dalla stipula del presente accordo, un regolamento che disciplini la struttura operativa dell'Osservatorio.

Elemento economico territoriale

All'art. 5 del C.C.P.L. 20.7.1989 per gli operai e al Capitolo A) dell'accordo Provinciale di lavoro 20.7.1989 per gli impiegati e i quadri edili è aggiunto il seguente paragrafo:

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1995 è determinato, in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, l'elemento economico territoriale.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le Parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia, oltre che del recupero di produttività derivante dalla riduzione della contribuzione alla Cassa Edile Genovese, dell'andamento del settore e dei risultati dello stesso, sulla base dei seguenti ulteriori indicatori di produttività e di competitività:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese e monte salari relativo;

- numero e importo complessivo dei bandi dì gara e degli appalti aggiudicati;

- numero e importo complessivo delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori;

- operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato, per ogni anno, entro il mese di giugno dell'anno successivo, nel rispetto del limite del 7% dei minimi di paga base e di stipendio previsto dall'accordo nazionale dell'11 giugno 1997.

La determinazione annuale dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti stipulanti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1 gennaio/31 dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/31 dicembre 1997, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le parti procederanno alle suddette analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato, acquisendo i dati relativi agli indicatori dal costituendo Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro e, nelle more della sua costituzione, dalla Cassa Edile Genovese; le parti medesime, inoltre, individueranno gli indicatori, tra quelli sopra citati, più affidabili e rilevanti, per calcolare la variazione media percentuale degli indicatori così scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché previa effettuazione di una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

All'atto della verifica annuale, le parti potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori sopra individuati.

Fermo quanto sopra, per il 1998, con decorrenza dal 1 aprile 1998, le parti convengono l'erogazione, in via presuntiva ed a titolo di anticipo dell'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. D) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, dei seguenti importi, corrispondenti al 6,5% dei minimi di paga base e di stipendio:

 

Qualifiche

Mensile

Orario

quadri e impiegati di I^ categoria super

L. 100.916

impiegati di I^ categoria

L. 90.824

impiegati di II^ categoria

L. 75.687

impiegati di IV livello - operai di IV livello

L. 70.641

408,33

impiegati di III categoria - operai specializzati

L. 65.595

379,16

impiegati di IV categoria - operai qualificati

L. 59.036

341,25

impiegati di IV categoria (I impiego) - operai comuni

L. 50.458

291,66

custodi,guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

262,50

custodi, portinai, guardiani con alloggio

233,33

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Le Parti si danno, altresì, atto che l'incremento di produttività derivante dall'ulteriore riduzione del contributo di finanziamento dell'ESSEG decorrente dal 1 gennaio 1999 (0,2%, convenzionalmente stimato in un aumento di produttività pari a circa lo 0,5% dei minimi di paga base e di stipendio) verrà valutato, ai fini della determinazione dell'E.E.T., a decorrere dal 1 gennaio 2000.

Nota a verbale

In attuazione degli articoli 12 e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati e i quadri restano fermi nelle cifre previste nel contratto integrativo provinciale del 20.7.1989.

Mensa e indennità sostitutiva di mensa

Il sesto comma dell'art. 7 del C.C.P.L 20 luglio 1989 è cosi sostituto:

"Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà, con decorrenza dal 1 aprile 1998, un'indennità sostitutiva pari a:

- Lit. 5.250 dal 1 aprile 1998;

- Lit. 5.500 dal 1 gennaio 1999;

- Lit 5.750 del 1 gennaio 2000;

- Lit. 6.000 dal 1 gennaio 2001".

Fermo il resto.

Vestiario

Il terzo comma dell'art. 13 del C.C.P.L. 20.7.1989 è così sostituito:

"Per sostenere tale onere è costituito un fondo a totale carico delle aziende nella misura, a decorrere dal 1 aprile 1998, della 0,6% calcolato su: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale; salvo verifica nell'intesa che tale misura sia adeguata all'impegno di che trattasi, potendo la stessa variare sia in più che in meno.

Le parti si impegnano, altresì, nell'ottica del miglioramento del servizio, anche in ossequio alle vigenti prescrizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a studiare idonee modifiche sia alle attuali modalità di distribuzione del vestiario, in modo da pervenire alla distribuzione diretta da parte dei produttori alle imprese, sia alla tipologia del materiale fornito.

Le modifiche sopra indicate avranno effetto dalla distribuzione invernale 1998.

Le Parti si impegnano espressamente a perseguire, in tale contesto, significativi risparmi.

Tali risparmi si tradurranno nella corrispondente riduzione, in misura equivalente, della specifica aliquota contribuiva, a decorrere dal 1999.

Fermo il resto.

Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il primo e il secondo comma dell'art. 16 del C.C.P.L. 20.7.1989 sono così sostituiti:

"Con riferimento all'art. 19 del contratto nazione di categoria del 5 luglio 1995, la misura complessiva della percentuale sulla paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile medio od effettivo di cottimo, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui, festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre, è fissata a decorrere dal 1 gennaio 1994, nel 23,45% (ventitré e quarantacinque per cento).

Le suddette percentuali risultano così composte:

Ferie 8,50%

Gratifica natalizia 10,00%

Riposi annui 4,95%

Totale 23,45%

Fermo il resto.

Cassa edile

Il secondo comma dell'art. 17 del C.C.P.L. 20.7.1989 è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui all'art. 39 del contratto nazionale di categoria del 5 luglio 1995, stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, è fissato, a decorrere dal 1 aprile 1998, nella misura complessiva del 2,8%, di cui 2,3% a carico del datore di lavoro e 0,5% a carico del lavoratore".

Il quinto comma dell'art. 17 del C.C.P.L. 20.7.1989 è sostituito dal seguente:

"Le parti convengono di collegare il tasso degli interessi moratori dovuti "anno per anno" per ritardato versamento, sia della percentuale che del contributo di cui anzi, alla media del rendimento effettivo lordo dei titoli di stato (Rendistato) relativa ai dodici mesi precedenti, aumentata di due punti".

Fermo il resto.

Anzianità professionale edile

Il primo comma dell'art. 18 del C.C.P.L. 20.7.1989 è sostituito dal seguente:

"Con specifico riferimento all'art. 30 del contratto nazionale di categoria del 5 luglio 1995, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, stabilito nella misura del 5,8% a far data dal 1 aprile 1998 (di cui 1,2% per l'A.P.E.S. e 4,6% per l'A.P.E.), deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per gli operi che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate".

Fermo il resto.

Addestramento e formazione professionale

L'art. 19 del C.C.P.L. 20.7.1989 è così riformulato:

L'attività dell'Ente Scuola "Scuola Edile Genovese" è regolata dall'apposito Statuto sottoscritto dalla Sezione Edili dell'Associazione Industriali del Provincia di Genova e dall'Associazione Sindacale Intersind delegazione di Genova, da una parte e dalle Organizzazioni Sindacali provinciali aderenti alla Feneal, alla Filca e alla Fillea, dall'altra, il 20 aprile 1976.

Assedil, Intersind e F.L.C. della provincia di Genova si impegnano in proposito a recepire, con eventuali opportuni adeguamenti, lo schema di Statuto dell'Ente approvato dalla Parti nazionali con accordo sindacale del 15 novembre 1995.

Al fine di promuovere lo sviluppo dell'attività dell'Ente, le Parti convengono di intraprendere iniziative utili ad affermare, con continuità, programmi di formazione mirati rivolti al più ampio ambito di destinatari con attinenza con il settore edile.

In tale direzione saranno accentuate le iniziative di collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Genova e le Istituzioni pubbliche deputate al governo del mercato del lavoro.

L'impegno di Assedil, Intersind e F.L.C. perseguirà gli scopi primari:

- di ricercare tutte le opportunità per consentire la promozione dell'offerta di pacchetti formativi da parte dell'E.S.S.E.G., per consolidarne il ruolo sul mercato della formazione e, in tal modo, agevolarne l'economicità e l'autonomia di gestione, nonché

- di agevolare il maggior flusso di finanziamenti pubblici a favore della formazione del settore e

- di avviare un confronto con la Regione Liguria finalizzato ad ottenere il riconoscimento aIl'E.S.S.E.G. di un adeguato ruolo nell'ambito degli Enti di formazione del settore.

Le parti si impegnano, inoltre ad attivarsi congiuntamente affinché i corsi per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, nonché per gli altri lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore vengano organizzati dall'E.S.S.E.G. secondo contenuti e modalità conformi - per gli aspetti di prevenzione antinfortunistica - alle previsioni del d.m. 16.1.1997 e del Formedil nazionale e, comunque, tali da rispondere efficacemente alle esigenze dei lavoratori e delle imprese e siano debitamente diffusi tra queste ultime.

Assedil, Intersind e F.L.C., premessa l'importanza comunemente condivisa di addivenire ad una razionalizzazione gestionale dell'E.S.S.E.G., che consenta, nel contempo, un adeguato sviluppo dell'attività formativa svolta dal predetto Ente, convengono, altresì, sulla necessità di provvedere all'adozione delle seguenti linee - guida congiuntamente ritenute prioritarie ai fini del perseguimento degli obiettivi sopra indicati;

- potenziamento dell'attività didattica dell'E.S.SE.G., attraverso l'estensione dell'ambito dei destinatari dei corsi dallo stesso organizzati, in funzione sia del proficuo posizionamento dell'Ente sul mercato, mediante l'offerta di idonei pacchetti formativi, che dell'ottenimento di un maggior flusso di finanziamenti pubblici;

- adeguato sfruttamento della potenziale redditività dell'immobile costituente la sede e della relativa area, nell'ambito dell'attività di formazione e comunque compatibilmente con la destinazione urbanistica.

A tal fine si impegnano ad intraprendere, in tempi brevi, nei confronti del Comune di Genova e degli altri Enti competenti, le iniziative necessarie alla modifica della relativa Convenzione in essere con la civica amministrazione, ivi compresa l'eventuale acquisizione della piena proprietà dell'area:

- realizzazione di economie di gestione, attraverso una riduzione dei costi;

- miglioramento generale della qualità e dell'efficienza dell'Ente, in linea con la pianta organica già approvata dal Consiglio di Amministrazione nel ....

- in relazione al perseguimento dei citati obiettivi, graduale e progressiva riduzione del contributo contrattuale di finanziamento dell'Ente, che risulta fissato secondo le seguenti aliquote:

- dal 1 aprile 1998: 0.7 %;

- dal 1 gennaio 1999: 0.5 %.

A decorrere dal 1 gennaio 2000, l'aliquota contributiva verrà individuata sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Il contributo di cui sopra viene calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Il pagamento del contributo verrà effettuato attraverso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, con le modalità dalla stessa indicate.

Ambiente di lavoro e comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Assedil, Intersind e F.L.C. della provincia di Genova si impegnano a recepire, con eventuali opportuni adeguamenti, lo schema di Statuto dell'Ente approvato dalle Parti nazionali con accordo sindacale del 20 giugno 1996.

Indennità sostitutiva di mensa

Il primo comma del Capitolo B) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è così sostituito:

"L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e i quadri edili è fissata nelle seguenti misure:

- dal 1 aprile 1998: Lit. 126.000 (centoventiseimila) mensili;

- dal 1 gennaio 1999: Lit. 132.000 (centotrentaduemila) mensili;

- dal 1 gennaio 2000: Lit. 138.000 (centotrentottomila) mensili;

- dal 1 gennaio 2001: Lit. 144.000 (centoquarantaquattromila) mensili".

Fermo il resto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.)

Le Parti si impegnano ad effettuare un'analisi articolata e ad operare, entro il 31 ottobre 1998, le necessarie verifiche di efficacia e di fattibilità per l'istituzione di tale figura, con impegno a reincontrarsi, all'esito positivo, al fine di individuare i meccanismi che rendano funzionale tale istituto nelle tre grandi aree territoriali della provincia di Genova (centro, levante e ponente), nonché idonei strumenti di finanziamento dei relativi oneri.

Gruppo di lavoro per l'adeguamento del testo contrattuale

In relazione alle modifiche intervenute, sia a livello normativo che a seguito della stipulazione del C.C.N.L. 5.7.1995 e del presente accordo, le parti si impegnano a costituire una commissione tecnica di lavoro incaricata di apportare al testo del C.C.P.L. per gli operai e dell'Accordo Provinciale di lavoro per gli impiegati e i quadri edili 20 luglio 1989 i necessari adeguamenti, ivi compreso il fac-simile di comunicazione di subappalto previsto dall'Allegato C).

Validità, decorrenza e durata

Le norme contenute nel presente accordo, integrative del C.C.N.L. 5.7.1995, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova il 1 aprile 1998 e hanno durata fino al 31.12.2001, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Indennità dl vacanza contrattuale

Per il periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 marzo 1998, le parti convengono l'erogazione, a titolo di "una tantum", della somma di L. 100 000 lorde omnicomprensive, non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo, assunto prima del 1 gennaio 1998 ed in forza alla data della stipula del presente accordo.

Libretto sanitario

Le parti convengono che la Cassa Edile Genovese provvederà alla stampa ed alla distribuzione agli operai del libretto sanitario per i lavoratori edili predisposta dalla Regione Liguria, accompagnato da una circolare illustrativa.