Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Frosinone
Data stipula: 20 luglio 1998

Inizio validità: 1 giugno 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Frosinone


Sommario

- Premessa
- Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia
- Elemento Economico Territoriale
- Mensa e indennità sostitutiva
- Bonus contribuzione A.P.E.
- Indumenti di lavoro
- Visite mediche
- Indennità di disagio
- Quota di servizio contrattuale
- Esclusiva di stampa
- Validità e durata

 

Il 20 luglio 1998,

tra:

- la sezione Costruttori Edili della Unione Industriale;

e

- la F.I.L.L.E.A.-CGIL.;

- la F.I.L.C.A-CISL;

- la Fe.N.E.A.L.-UIL,

si è raggiunto il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Frosinone

Premessa

Le condizioni che in questi anni hanno caratterizzato il settore delle Costruzioni nella provincia di Frosinone, con evidenti segni di grande difficoltà e crisi, impongono alle parti stipulanti di operare un profondo sforzo comune, per realizzare il necessario salto di qualità nelle relazioni industriali.

Tale impegno, aggiuntivo ed innovatore rispetto ai tradizionali ruoli di difesa e rappresentanza dei soggetti attivi nel settore, deve innescare, accelerare ed agevolare ogni possibile iniziativa di rilancio del settore.

Appare necessario compiere ogni sforzo per prevenire ed eliminare i diversi fenomeni di lavoro sommerso, illegale ed irregolare, che stanno impoverendo e minando alla radice il tessuto organizzativo, produttivo ed economico realizzato nel tempo dalle tante realtà sane e regolari sviluppatesi nella nostra provincia.

Tale piaga, avendo assunto negli ultimi anni dimensioni di vasta portata con effetti devastanti per il settore, oltre a peggiorare la qualità delle opere, ad allungare consistentemente i tempi di realizzazione, mette a serio repentaglio la sicurezza dei lavoratori ed i loro diritti economici e contrattuali.

In tal senso le parti stipulanti rilevano:

1) la necessità irrimandabile di aumentare la trasparenza e la rispondenza normativa nell' affidamento dei lavori, con particolare riferimento all' Istituto del Subappalto;

2) l' opportunità di realizzare forme di intesa e collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e le Agenzie Appaltanti per snellire le procedure ed ottimizzare i tempi di cantierizzazione dei lavori finanziati, anche per creare le condizioni di rispetto delle norme tali da permettere alle imprese locali, nell' ambito di una corretta gestione dei bandi o delle aggiudicazioni, di partecipare alle offerte con opportunità concrete;

3) l' impegno a costruire un sistema coordinato e sinergico con gli Enti Ispettivi e di Controllo, per un efficace ed efficiente monitoraggio del settore in tutti i suoi particolari aspetti;

4) l' opportunità di attivarsi per ridurre il più possibile il costo del lavoro;

5) sviluppare le opportunità lavorative per il tessuto imprenditoriale locale.

Gli obiettivi di tale azione sono riassumibili come di seguito:

1) Proporre congiuntamente alle Sedi Provinciali di INPS e INAIL un' azione di monitoraggio permanente che favorisca e ponga i presupposti per la continuità, oltre il 31.12.1998, del meccanismo premiale originariamente previsto dall' art. 29 della Legge 341/95;

2) Proporre alle Sedi Provinciali di INPS e INAIL, in via sperimentale, uno scambio di dati con il sistema informativo dell' Osservatorio istituito presso la Cassa Edile della provincia di Frosinone in attesa di intese nazionali in materia;

3) Dar vita, in via sperimentale, ad un' azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa Edile di Frosinone e quelli di pertinenza della C.C.I.A.A. di Frosinone sulla base di un' intesa con quest' ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costruito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa Edile, e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo del settore;

4) In caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa Edile di Frosinone dell' inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate, di comune intesa, opportune iniziative di sensibilizzazione dapprima delle imprese interessate e quindi, in caso di insuccesso, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, dei componenti Organi Ispettivi nonché delle Stazioni Appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle Leggi 55/90 e 341/95;

5) La Cassa Edile della Provincia di Frosinone dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell' azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all' intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative alle attività edili presso l' Osservatorio sull' andamento dell' attività edilizia nella Provincia di Frosinone, nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal contratto collettivo integrativo provinciale del settore edile, ed alla verifica delle aziende operanti nella provincia di Frosinone ai sensi del C.C.N.L. vigente, non ottemperano a tale obbligo;

6) Definire regolamenti delle prestazioni della Cassa Edile e riduzioni contributive delle imprese alla Cassa Edile che premino le imprese che denunciano un monte ore settimanale di almeno 40 ore o comunque conforme agli accordi territoriali in materia;

7) Attivarsi congiuntamente nei confronti della Prefettura di Frosinone e delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l' applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" di cui all' art. 7 del D.L. 3.4.1995 n. 101 convertito nella Legge 2.6.1995 n. 216 e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d' asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

8) Segnalare in tal ambito l' opportunità che attraverso un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti, siano tempestivamente comunicate le imprese che hanno presentato offerte anomale che si sono aggiudicate i lavori, nell' ipotesi prevista dall' ultimo comma del citato art. 7 (numero di offerte valide inferiori a cinque, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria), nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie.

Tutto ciò anche al fine di consentire alla Prefettura e alle altre Pubbliche Amministrazioni di promuovere controlli e verifiche circa l' osservanza delle norme contrattuali e legislative, in materia contributiva e di igiene del lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie;

9) La Sezione Costruttori Edili della Provincia di Frosinone inviterà le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, del certificato di regolarità contributiva di competenza delle Casse Edili, dell' INPS e dell' INAIL;

10) Ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro, e specificatamente del contratto Integrativo Provinciale, e conterrà una clausola di salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS, INAIL, Cassa Edile.

Inoltre l' impresa subappaltatrice dovrà assumere l' impegno di consegnare l' elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione;

11) La Sezione Costruttori Edili inviterà le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale (art. 15 C.C.N.L. 5.7.1995) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

12) Presso la Cassa Edile, utilizzando le suddette comunicazioni, verrà tenuto l' elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Frosinone;

13) Le imprese esecutrici esporranno in ogni cantiere un cartello contenente l' elenco delle imprese a cui sono stati subappaltati lavori edili. Presso il cantiere sarà tenuto un elenco nominativo di tutti i lavoratori impegnati all' interno;

14) Le Organizzazioni Sindacali opereranno nei confronti delle imprese non aderenti alla Sezione Costruttori Edili od iscritte alle altre Casse Edili operanti nella provincia di Frosinone per promuovere l' adeguamento a quanto previsto dal precedente protocollo;

15) Le parti firmatarie richiederanno congiuntamente alle stazioni pubbliche appaltanti e ai committenti privati di dare comunicazione alla Cassa Edile delle opere appaltate, nonché di impegnare i direttori dei lavori ed i coordinatori per l' esecuzione dei lavori (art. 5 D.Lgs. 494/96) alla verifica del rispetto delle normative legali e contrattuali del lavoro, attraverso la richiesta all' impresa esecutrice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e delle dichiarazioni di regolarità contributive nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile, ai sensi dell' art. 3, comma 8, lett. a) e b) del D.Lgs. 494/96.

L' E.E.T. di cui agli art. 39 lett. D) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, è stabilito nella misura del 5% con decorrenza dalle retribuzioni di giugno 1998 e del complessivo 7% con decorrenza dalle retribuzioni di gennaio 1999 dei minimi di paga base e di stipendio in vigore alla data del presente accordo.

Pertanto con decorrenza 1.6.1998, sono riconosciuti ai fini dell' E.E.T. gli aumenti retributivi di cui alla seguente tabella:

Livelli

Aumento
Mensile

Aumento
Orario

VII

77.628

 

VI

69.865

 

V

58.221

 

IV

54.339

314,10

III

50.458

291,66

II

45.412

262,50

I

38.814

224,36

Guardiano senza alloggio

 

201,92

Guardiano con alloggio

 

179,49

Con decorrenza dall'1.1.1999 saranno riconosciuti ai fini, dell' E.E.T. i seguenti aumenti retributivi:

Livelli

Aumento
Mensile

Aumento
Orario

VII

108.679

 

VI

97.811

 

V

81.509

 

IV

76.075

439,74

III

70.641

408,33

II

63.577

367,50

I

54.339

314,10

Guardiano senza alloggio

 

282,69

Guardiano con alloggio

 

251,28

(Sommario)

Osservatorio sull' andamento dell' attività edilizia

Nel pieno recepimento dell' Accordo sottoscritto il 17.6.1996, tra Sezione Costruttori e la F.L.C.. le parti convengono di rendere permanente l' Osservatorio sui lavori edili nella Provincia di Frosinone.

L' Osservatorio è strutturato operativamente come emanazione e funzione diretta della Cassa Edile.

Per rendere più funzionale il suo lavoro, le parti proporranno convenzioni e protocolli specifici a tutti gli Enti e le Stazioni Appaltanti Pubbliche, per realizzare un approfondito ed incisivo scambio di dati e di informazioni. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. 5.7.1995 e dagli Accordi Nazionali 11.6.1997-3.7.1997, l' Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) è determinato in coerenza con quanto previsto dall' Accordo Interconfederale 23.7.1993 e dall' art. 2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella Legge 23.5.1997, n. 135.

Nella determinazione dell' E.E.T. e delle decorrenze degli aumenti sotto riportati, le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo alla situazione Provinciale, dell' andamento economico produttivo del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori provinciali:

- numero imprese iscritte alla Cassa Edile;
- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- numero e importo complessivo dei bandi di gara pubblici e degli appalti aggiudicati;
- numero concessioni edilizie e dichiarazioni di inizio lavori;
- numero dei lavoratori del settore in mobilità e monte ore della C.I.G. ordinaria e straordinaria in edilizia.

(Sommario)

Mensa e Indennità Sostitutiva

L' art. 7 del C.C.P.L. dell'1.8.1989, è modificato come di seguito:

In tutti i cantieri si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai un locale uso spogliatoio, uso mensa ed uso scaldavivande, oltre i servizi igienico sanitari adeguati.

In ogni singola unità produttiva, su richiesta di almeno 45 dipendenti (concorrono alla determinazione delle 45 unità anche i lavoratori delle ditte subappaltatrici interessate ai lavori della ditta aggiudicataria dell' appalto principale), tutte le imprese operanti provvederanno, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante ricorso a servizi esterni od allestimento di un servizio mensa nel cantiere.

Il costo del pasto sarà così ripartito:

- 75% a carico dell' impresa;
- 25% a carico del lavoratore.

Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell' art. 85 del C.C.N.L. 7.10.1987.

Ove non si renda possibile l' attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta ai dipendenti un' indennità sostitutiva di lire 4.960 giornaliere, pari a lire 620 per ogni ora di lavoro ordinario a decorrere dall'1.6.1998 e di lire 5.760 giornaliere, pari a lire 720 per ogni ora di lavoro ordinario a decorrere dall'1.1.1999.

Per i lavoratori delle ditte esercenti l' attività di produzione, distribuzione e vendita di calcestruzzo, l' indennità di mensa è fissata in:

- lire 670 l' ora dall'1.6.1998;
- lire 770 l' ora dall'1.1.1999.

Su tali importi non va computata la percentuale di cui agli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. 7.10.1987, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie annui e gratifica natalizia.

L' indennità sostitutiva non spetta ai dipendenti che si avvalgono del servizio mensa. (Sommario)

Bonus contribuzione A.P.E.

Tutte le imprese che denunciano mensilmente almeno 160 ore (su una base settimanale di 40 ore rientrando in quanto previsto dall' art. 29 Legge 341/94) usufruiranno di un bonus decontributivo pari al 2,5% per cui l' attuale contribuzione viene abbattuta dal 4% al 1,5%.

La decorrenza del Bonus avrà effetto dall'1.6.1998.

Per usufruire della riduzione contributiva le imprese dovranno dichiarare il rispetto dei limiti e dei criteri previsti dall' art. 29 Legge 341/94 e dai relativi provvedimenti di attuazione, allegando alla denuncia alla Cassa Edile copia del modello INPS dello stesso mese oggetto della denuncia.

La Cassa Edile provvederà nell' ambito delle sue competenze a fare verifiche e riscontri presso l' INPS su quanto dichiarato e versato.

Le parti si attiveranno nei confronti dell' INPS di Frosinone per la stipula di una apposita convenzione al fine di consentire le verifiche necessarie alla Cassa Edile.

In caso di difformità o mancanza dei requisiti richiesti, la Cassa Edile comunicherà all' impresa la sospensione del bonus, calcolando i versamenti effettuati come acconti delle spettanze complessive e applicando le maggiorazioni contributive per i ritardati pagamenti. (Sommario)

Indumenti di lavoro

La fornitura degli indumenti di lavoro ai lavoratori edili, viene modificata come di seguito:

- n. 1 tuta lavoro;
- n. 1 Maglietta T-shirt;
- n. 1 paia scarpe antinfortunistiche estive;
- n. 1 paia scarpe antinfortunistiche invernali.

Le modalità di consegna dei predetti indumenti saranno stabilite di volta in volta dalle parti contraenti. (Sommario)

Visite mediche

In recepimento dell' Accordo tra le parti del 23 ottobre 1995, relativo alle visite mediche, si conviene che per i lavoratori delle imprese edili operanti in provincia, tale servizio verrà coordinato dal C.P.T. con verifica della validità dei requisiti richiesti in collaborazione con la Cassa Edile.

I criteri per l' ottenimento delle prestazioni saranno stabilite dalle parti contraenti.

Per garantire i necessari ed idonei equilibri di gestione finanziaria, la contribuzione complessiva relativa al C.T.P. (Comitato Tecnico Paritetico), viene aumentata dello 0,15%, e pertanto passa allo 0,40% con decorrenza 1.6.1998. (Sommario)

Indennità di disagio

L' art. 6 del C.C.P.L. dell'1.8.1989 è integrato come segue:

Lavori in Estensione

Per i cantieri in estensione si intendono tratti d' opera, in tutta la loro estensione oggetto di singolo contratto di appalto e riguardano opere autostradali, ferroviarie, idrauliche, fognarie e similari.

La distanza tra inizio del cantiere e il posto di lavoro superiore a Km 2,5 determina l' erogazione al lavoratore che effettivamente presta la sua opera oltre tale limite, di una indennità pari al 6% dell' ora normale di lavoro, per ogni ora effettivamente prestata oltre tale limite.

Tale indennità è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 sub a) del C.C.N.L. del 7.10.1987. (Sommario)

Quota di servizio contrattuale

Con decorrenza 1.6.1998, la quota territoriale di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Frosinone, è stabilita nella misura paritetica dello 0,60% (zero virgola sessanta per cento), comprensiva della maggiorazione del 23,45% prevista dal punto 3, art. 25 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Esclusiva di Stampa

Il contratto, conforme all' originale stipulato, viene edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l' esclusiva a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione. (Sommario)

Validità e Durata

Per quanto non innovato dal presente accordo, resta in vigore la normativa di cui al precedente Contratto Integrativo (C.C.P.L. 1.8.1989).

Il presente contratto decorre dall'1.6.1998 e ha durata fino al 31.12.2001. (Sommario)