IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

 

Pordenone, 30 luglio 2003

 

 

  PREMESSA   

 

 

Nel comparto edile artigiano del Friuli Venezia Giulia si registra un positivo andamento degli indicatori congiunturali che si evidenzia, in particolare,  nell’incremento del numero delle imprese e dei lavoratori: una fase favorevole che deve essere capitalizzata puntando alla “qualità”: qualità dell’impresa, qualità del lavoro.

Tuttavia, alcuni fattori di criticità, quali la fine delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l’estensione ad est dell’Unione Europea, potrebbero interrompere l’attuale trend favorevole. In particolare l’allargamento europeo  potrebbe alimentare situazioni di squilibrio del mercato con conseguenti momenti di concorrenza sleale qualora le aziende oggi extracomunitarie potessero beneficiare di un costo del lavoro differenziato ed un diverso impegno economico in tema di Sicurezza.

Sarà fondamentale per il comparto edile la valorizzazione del Sistema Unico delle Casse Edili, l’incentivazione della bilateralità a tutti i livelli, la vigile attenzione sulla crescente presenza di imprese extracomunitarie al fine di salvaguardare il tessuto regionale rappresentato da aziende che lavorano nel rispetto della legge e degli obblighi  contrattuali. In tal senso le parti si impegnano ad attivare congiuntamente un tavolo di confronto con l’Amministrazione Regionale. 

Allo scopo di evitare potenziali rischi di destrutturazione del settore si assumeranno  azioni utili e positive affidando al Sistema Unico delle Casse Edili, in sintonia ed in concorso con altri soggetti, la funzione di monitoraggio del mercato del lavoro e del mercato delle costruzioni. Infine, in sintonia con le norme di legge, verrà attivata la ricerca di strumenti atti a verificare la congruità tra contribuzione e valore del lavoro.

Tali specifiche attività verranno coordinate e realizzate nell’ambito di una progettualità bilaterale.

Vista la continua evoluzione tecnologica e  normativa del settore edile e la diffusione delle biotecniche costruttive, il tema della qualificazione e della riqualificazione professionale dei lavoratori è considerato centrale dalle parti firmatarie per lo sviluppo dell’intero comparto. Le imprese porranno una costante attenzione alla formazione professionale con azioni mirate coinvolgenti tutto o parte del personale dipendente, realizzando momenti formativi che potranno concretizzarsi anche con l’utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL.

Si ritiene importante sensibilizzare la Pubblica Amministrazione affinché dia pratica attuazione a quei provvedimenti che consentano la diffusione della cultura della sicurezza, della legalità, della tutela e del rispetto dei diritti.

Nel costituire un Commissione Paritetica che verifichi nel corso della vigenza contrattuale la puntuale applicazione del presente C.C.R.I.L., si ritiene di ribadire, quale valore positivo, l’impegno per il raggiungimento della completa regionalizzazione delle norme contrattuali che traguardano un obiettivo considerato fondamentale per lo sviluppo di sempre più intense e costruttive relazioni sindacali.

 

 

 Art.  1.   -   SFERA  DI  APPLICAZIONE

 

 

Il presente C.C.R.I.L. vale in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 15 Giugno 2000.

 

 

 

 Art.  2.   -   POLITICHE  DEL  LAVORO

 

 

In tema di lotta al lavoro irregolare si ritiene essenziale perseguire la piena applicazione delle norme in materia di Lavori pubblici previste dalla Legge Regionale n. 14 del 31 Maggio 2002 e quelle previste dal D.L. n. 210 del 25 Settembre 2002, e, in tale contesto, le parti auspicano la massima collaborazione tra Imprese, Casse Edili, Inps e Inail.

Le parti si impegnano ad attivarsi affinché il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) venga rilasciato dallo Sportello Unico situato presso le sedi delle Casse Edili ed in tal senso sostengono la stipula di convenzioni regionali tra INPS, INAIL e il Sistema Unico delle Casse Edili.

In relazione al compimento dell’iter legislativo inerente la legge nr.30/2003, che estenderà l’operatività del DURC ai lavori privati, le parti confermano il proprio impegno, la propria attenzione e il massimo ed immediato rispetto della  legislazione.

Le parti datoriali si faranno parte attiva affinchè, in armonia ai disposti legislativi, nel contesto dei lavori privati, le imprese inoltrino alle Casse Edili competenti per territorio, quali sedi dello Sportello Unico costituito con Inps e Inail, le denunce dell’appalto o del subappalto, con l’indicazione del cantiere e dei lavoratori impiegati.

Con cadenza semestrale, verranno realizzati incontri informativi tra le parti, al fine di approfondire i dati relativi all’andamento del settore, degli appalti e dei subappalti e all’entità della manodopera impiegata, fornita dalle Casse Edili, nonchè da Centri di rilevazione pubblici od altre fonti che le parti ritenessero utili attivare.

 

 

 Art.  3.   -   SICUREZZA  SUL  LAVORO

 

 

Le parti  concordano di impegnarsi nella realizzazione di iniziative di formazione tese ad accrescere una diffusa cultura della Sicurezza e della Prevenzione sia attraverso le iniziative programmabili dagli Organismi Bilaterali del Settore, sia attraverso l’utilizzo dei Fondi Inail costituiti a tale finalità.

Le parti sottolineano l’importanza, ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del rispetto da parte delle imprese e dei lavoratori di tutta la normativa sul tema esistente. In particolar modo dell’utilizzo da parte dei lavoratori dei D.P.I. (Dispositivi  Protezione Individuale) che le aziende, come previsto dalla legislazione vigente, devono fornire all’atto dell’assunzione e sostituire ogni qualvolta il lavoratore ne risulti sprovvisto.       

 

 

 

 Art.  4.   –   ANTICIPAZIONE  INDENNITA’  DI  INFORTUNIO

 

        

In relazione al problema legato ai tempi di erogazione della indennità ai lavoratori da parte dell’INAIL, le parti concordano di analizzare ed eventualmente definire soluzioni atte ad evitare il ritardo nel pagamento degli assegni da parte dell’INAIL. A tal fine le parti costituiranno entro 60 giorni una Commissione Paritetica che, nel termine di sei mesi, prospetterà le risultanze del proprio operato.

Nell’ottica dell’anticipazione della Indennità che salvaguardi e tuteli il reddito dei lavoratori, fin d’ora le parti datoriali, su eventuale proposta della Commissione Paritetica e parere  tecnico operativo favorevole dell’INAIL, si dichiarano disponibili ad intervenire per brevi periodi (anticipo della prima mensilità).

Nel periodo di attività della Commissione  le parti si adopereranno per realizzare incontri  con l’INAIL.

 

 

 

 Art.  5.   –   RAPPRESENTANTI  DEI  LAVORATORI  ALLA  SICUREZZA       TERRITORIALI  (R. L. S. T.) 

 

 

Visto l’art. 18, comma 2 del D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 83 (Rappresentante per la Sicurezza) del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali del 15.06.2000,  e a modifica ed integrazione di quanto previsto dall’art.. 3 (“Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali”) del CCRIL per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani operanti nei settori dell’edilizia ed affini e pittori  del Friuli Venezia Giulia sottoscritto l’11.03.1999, si concorda quanto segue:

 

A – RLST

 

1.     Nell’ambito di ogni Provincia delle Regione Friuli Venezia Giulia vengono istituiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), ritenendo che tale sistema di rappresentanza territoriale sia il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.

2.     I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali verranno congiuntamente designati dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, anche mediante processi di formazione, aggiornamento ed approfondimento della materia.

3.     In presenza dei RLST, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti in materia di consultazione del rappresentante per la sicurezza di cui all’art.19 del D.Lgs n. 626/94 , vengono assolti presso la sede del Comitato Paritetico Artigiano  di cui alla successiva lettera C., per il tramite dell’Associazione cui l’impresa è scritta, o alla quale conferisce mandato, ovvero per il tramite dei servizi di prevenzione e protezione dell’impresa medesima.

4.     Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 626/94 il RLST ha diritto di ricevere le informazioni ed i chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di coordinamento e delle misure di protezione e prevenzione adottate, e di formulare proprie proposte a riguardo.

5.     L’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 19 D.Lgs. n. 626/94 (accesso ai luoghi di lavoro) da parte del RLST, avverrà secondo i principi che presiedono ad una piena collaborazione tra le parti, volta all’affermarsi della cultura della prevenzione.

Il RLST, pertanto, opererà a riguardo secondo metodi e tempistiche che garantiscano il preventivo coinvolgimento della Associazione Artigiana cui l’impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato, ovvero di persona dalla stessa designata.

Si conviene che tali procedure e tempistiche possano essere derogate in presenza di emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.

 

 

B – FONDO PROVINCIALE ARTIGIANO SICUREZZA

 

1.     Al fine di garantire il finanziamento dei costi di agibilità dei RLST, le strutture provinciali delle Parti firmatarie il presente accordo, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione, costituiranno in ogni provincia il FONDO ARTIGIANO SICUREZZA. Il Fondo verrà alimentato da un versamento a carico delle imprese interessate. L’ammontare annuo del versamento, da effettuarsi, per l’anno in corso entro il 15 ottobre, e successivamente  entro il 15 luglio di ciascun anno, è pari a Euro 7,75 per ogni lavoratore in forza al 30 giugno. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il contributo dovuto è pari al 50% dell’intero ammontare

2.     I Fondi vengono domiciliati presso le Casse Edili di Mutualità e Assistenza – Sistema Unico.

3.     Sono interessate al versamento tutte le imprese di cui al successivo punto D. 1

4.     Il Fondo potrà essere alimentato anche da contributi provenienti da altri Enti, pubblici e privati.

5.     Nell’ambito delle risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività prevista per il RLST, potranno, su decisione del Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia di cui al successivo punto C.,  essere impiegate somme per la realizzazione delle iniziative di cui al successivo punto C. 2. e per le eventuali spese di gestione.

6.     Nel caso in cui un’impresa non ritenga di avvalersi della disciplina prevista dal presente accordo di istituzione del RLST, ne informa i propri lavoratori i quali procedono alla elezione del rappresentante interno. Dalla data di elezione di quest’ultimo, previa avvenuta comunicazione alla Cassa Edile – Sistema Unico, per il tramite del Comitato Paritetico Artigiano per la Sicurezza in Edilizia, cessa l’obbligo degli accantonamenti presso il Fondo, e decorre conseguentemente l’obbligo per l’impresa stessa di provvedere alla formazione del rappresentante interno, con l’impiego di risorse direttamente finalizzate allo scopo.

 

 

C -  COMITATO PARITETICO ARTIGIANO PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA

 

1.     Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti firmatarie impegnano le loro strutture provinciali a costituire in ogni provincia, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un Comitato Paritetico Artigiano per la sicurezza in edilizia, con funzioni di controllo ed  indirizzo nella gestione del Fondo Artigiano Sicurezza di cui alla precedente lettera B.

2.     L’organismo ha inoltre funzioni di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3.      L’organismo è la sede in cui vengono assolti gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi di quanto previsto dal presente accordo in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del D.Lgs n. 626/94.

4.     E’ istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro  insorte tra l’impresa e il RLST, ovvero tra l’impresa ed i propri lavoratori.

5.     L’Organismo ha sede presso la Cassa Edile – Sistema Unico, che ne cura la Segreteria tecnica

6.     E’ composto da 6 membri di cui 3 espressi congiuntamente dalle Associazioni  territoriali di Confartigianato e CNA e 3 espressi congiuntamente dalle Segreterie territoriali di Feneal, Filca e Fillea. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla Cassa Edile competente  entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

      Il mandato dei componenti l’Organismo ha durata triennale.

      L’Organismo è coordinato da un membro di espressione delle Organizzazioni   Artigiane in  veste di coordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Confartigianato e CNA, e da un membro di espressione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in veste di vicecoordinatore, designato congiuntamente dai rappresentanti Feneal Filca e Fillea. Le designazioni avranno luogo nella prima riunione utile per l’insediamento.

 

D – CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1.     La presente regolamentazione sul RLST si applica alle imprese che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese industriali sottoscritto da Feneal, Filca, Fillea e dalle Confederazioni Artigiane cui aderiscono le parti datoriali firmatarie del presente accordo e che abbiano in forza un numero di dipendenti non superiore a 15 (non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, con contratto di apprendistato e con contratto di inserimento)

2.     Le imprese di cui al precedente comma D1, che non si avvalgano della disciplina di cui al presente accordo, devono darne comunicazione all’organismo Paritetico di cui alla precedente lettera C., comunicando contestualmente il nominativo del rappresentante aziendale per la sicurezza eletto dai lavoratori

3.     Le Parti contraenti si incontreranno entro la fine di ogni anno per una verifica dell’applicazione del presente accordo.

4.     Per quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla contrattazione collettiva di lavoro indicata in premessa.

 

NOTA A VERBALE.

Le Parti dichiarano che eventuali accordi in essere già sottoscritti a livello provinciale manterranno la loro vigenza ed efficacia. Altresì, su comune iniziativa delle parti territoriali provinciali, le situazioni in essere potranno uniformarsi a quanto previsto in tema di RLST dal presente CCRIL.

          

 Art.  6.   -   LAVORATORI  IMMIGRATI      

 

 

In ragione della crescente presenza di lavoratori immigrati nel Settore delle Costruzioni, si ritiene di adottare scelte volte ad agevolare, con idonee politiche di indirizzo, la frequentazione a corsi si scolarizzazione e formazione di questi lavoratori, ricorrendo alle disponibilità delle Scuole Edili.

Ai lavoratori, su iniziativa degli Organismi Bilaterali, potrà essere fornito materiale informativo concernente le principali norme di legge e contrattuali del settore delle costruzioni.

Tali testi saranno possibilmente redatti e tradotti nelle lingue madri dei lavoratori immigrati.

 

 

 

 Art.  7.   -   MENSA

 

Le parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri, o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda.

La fornitura del pasto caldo verrà organizzata ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da Enti Pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.

Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile, a scelta dell’azienda, avvalersi di trattorie convenzionate, site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in monoporzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.

Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.

Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la stessa si realizza anche dopo la pausa meridiana.

Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o al servizio mensa comunque messo a disposizione dell’azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore.

Le parti concordano che, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo,  la quota di concorso al pasto caldo e/o al  servizio mensa a carico del  lavoratore  sia pari  a € 1,00 a prescindere dal costo effettivo del pasto.  Il valore convenzionale del pasto  viene pattuito in € 6,20.

Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

Nell’impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista una indennità giornaliera sostitutiva  di mensa pari a:

-         € 4,89  dalla  data di stipula del presente accordo fino al 30 Novembre 2004;

-         € 5,29  dal 1° Dicembre 2004.

 

In ragione della specificità orografica, per la Provincia di Trieste la disciplina del pasto caldo e/o servizio mensa è esclusivamente realizzata con il sistema “pasto check” con una quota a carico delle imprese così quantificata:

-         € 4,18    dalla data di stipula del presente accordo fino al 31 Maggio 2004;

-         € 4,74    dal 1° Giugno 2004 al 30 Novembre 2005;

-         € 5,29    dal 1° Dicembre 2005.

 

Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

 

 

 

 

 

 Art.  8.   -   TRASFERTA

 

Ai lavoratori comandati a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove lo prestano normalmente è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Nulla è dovuto ai lavoratori che si rifiutino di usufruire del servizio di trasporto organizzato dall’azienda.

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale sono stati assunti, le parti convengono di riconoscere, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, una indennità di trasferta giornaliera così quantificata:

-          €   9,00 (€ 1,12500 orari per un massimo di 8 ore giornaliere) per prestazioni eseguite oltre  i  10 Km.  e  fino  a  20 Km.

-          €  12,50 (€ 1,56250 orari per un massimo di 8 ore giornaliere) per prestazioni eseguite oltre  i  20 Km.  e  fino  a  30 Km.

-          €  14,00 (€ 1,75000 orari per un massimo di 8 ore giornaliere) per prestazioni eseguite oltre  i  30 Km.

Le distanze chilometriche vengono computate dai confini del comune ove ha sede il cantiere di assunzione.

In caso di pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta al rimborso dei maggiori costi per il vitto serale e per l’alloggio.

L’indennità di trasferta non  è dovuta per il caso in cui la prestazione si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.  

Il lavoratore che percepisce l’indennità di cui sopra ha l’obbligo di trovarsi sul cantiere di destinazione all’ora stabilita per l’abituale inizio del lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.  9.   -   TRASPORTO

 

Qualora le imprese non provvedano con propri mezzi al trasporto degli operai  sul luogo di lavoro, saranno tenute a concorrere alle spese sostenute dallo stesso.

A decorrere dalla data di stipula del presente accordo la misura del concorso è stabilità nella seguente quantità:

-       €  1,50  giornaliero  quando  la residenza o l’abituale dimora  dell’operaio  disti  oltre  10 Km.  dal    luogo  di  lavoro.

 

Provincia di Trieste

Le spese di trasporto sono ragguagliate al costo dell’abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dalla  T.T.  Trieste  Trasporti  di  Trieste.

L’indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore ai più diversi titoli per l’intero mese.

Gli importi di cui al presente articolo non vanno computati ai fini dell’accantonamento presso la Cassa Edile.

 

 

 

 

 

Art.  10.   -   INDENNITA’  DI  GUIDA

 

 

Ai lavoratori che conducono i mezzi dell’impresa per il trasporto di altri dipendenti, le imprese riconosceranno un’indennità mensile  pari  a  €  11,36  per percorrenze giornaliere fino a 35 Km.  e  pari  a  €  22,72  per percorrenze oltre i 35 Km. .-

I suddetti importi saranno riproporzionati in quote giornaliere in funzione dell’effettivo servizio giornaliero di guida e non vanno computati ai fini dell’accantonamento presso la Cassa Edile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  11.   -   PREMIO DI PRODUZIONE  - 

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE (I.T.S.)

 

Le parti confermano gli importi relativi al Premio di Produzione e all’indennità Territoriale di Settore rispettivamente per gli impiegati e per gli operai nelle seguenti misure:

 

 

IMPIEGATI  (Importi mensili del Premio di Produzione)

 

 

    LIVELLI                       IMPORTI

 

   7°  LIVELLO                         €.  134,32

   6°  LIVELLO                          €.  124,00

   5°  LIVELLO                         €.  103,13

   4°  LIVELLO                         €.    88,12

   3°  LIVELLO                         €.    79,50

   2°  LIVELLO                        €.    72,09

   1°  LIVELLO                         €.    64,00

                                                                         

 

 

OPERAI   (Importi  orari  dell’  I. T. S.)

 

 

       LIVELLI                      IMPORTI

 

   4°  Specializzato  S.                €.   0,69

   3°  Specializzato                      €.   0,66

   2°  Qualificato                        €.   0,58

   1°  Comune                           €.   0,47

 

 

 Art.  12.   -   INDENNITA’  PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

         Agli operai comandati a prestare la propria opera nelle condizioni di disagio sottoindicate è riconosciuta, per le ore lavorate in tali condizioni, una speciale indennità personale da calcolarsi sui seguenti elementi di retribuzione:

-         paga base

-         indennità di contingenza

-         indennità territoriale di settore

-         elemento economico territoriale

 

a)    lavori eseguiti ad oltre 1200 mt. s.l.m.:  8%.

         Tale indennità non è dovuta agli operai che risiedono in località situate a quote superiori a 1.000 mt. s.l.m. –

 

b)    lavori eseguiti in sospensione su roccia: 16%.

 

c)     lavori di bitumatura stradale: 8%.  

 

         Gli importi di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di stipula del presente accordo e non vanno computati ai fini dell’accantonamento presso la Cassa Edile.

 

 

 

 

 Art.  13.   -   FERIE

 

Visto quanto stabilito dall’Art. 19, comma 1, 2° periodo,  del C.C.N.L. 15.6.2000, si conviene quanto segue.

Il periodo delle ferie verrà stabilito secondo le esigenze produttive di comune accordo per cantiere, per squadra o individualmente in modo da garantire al lavoratore un periodo continuativo di almeno due settimane durante la stagione estiva (1° giugno – 31 agosto).

Il godimento delle ferie collettive residue, da concordarsi secondo i criteri sopra riportati,  avverrà di norma nel periodo compreso tra il Natale e l’Epifania.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.  14.   -   E. E. T.

 

 In base a quanto stabilito dall’art.43, lett. c), dagli artt. 15 e 51  del  C.C.N.L.  15 Giugno 2000   nonché dall’Accordo nazionale 24 Aprile 2002,  a decorrere dal 1° Luglio 2003 ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente contratto verrà erogato un Elemento Economico Territoriale Regionale di Settore, di seguito denominato E.E.T., collegato all’andamento produttivo dell’Edilizia Artigiana del Friuli Venezia Giulia relativamente agli anni 2003, 2004, 2005.

All’E.E.T. vengono attribuite le caratteristiche di cui all’art.2 del D.L. 25.3.1997, nr.67 , convertito nella legge 23 maggio 1997, nr.135. Gli importi di E.E.T. sono esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il valore dell’E.E.T. è determinato per ogni anno di maturazione nelle misure sottoindicate. Agli impiegati sarà corrisposta la misura mensile  per 13 mensilità; agli operai sarà corrisposta la misura oraria per ogni ora retribuita dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

 

L’ E.E.T. verrà erogato a partire dai mesi di:

-          Luglio 2003 nella misura dell’ 8%  (otto per cento) dei minimi di paga e di   stipendio;

-          Gennaio 2004  nella misura dell’11%  (undici per cento) dei minimi di paga e di stipendio.

-         Gennaio 2005 nella misura del  13,5%  (tredici virgola cinque per cento) dei minimi di paga e  di stipendio.

 

Gli importi percentuali di aumento di cui sopra sostituiscono progressivamente e non integrano quelli precedentemente in atto.

 

 

 

 

 

 

Da 07/2003

Da 01/2004

Da 01/2005

 

8%

11%

13,50%

Livelli

Oraria

Mensile

Oraria

Mensile

Oraria

Mensile

0,48

83,04

0,66

114,18

0,80

138,40

0,42

72,66

0,57

98,61

0,70

121,10

0,35

60,55

0,48

83,04

0,59

102,07

0,32

55,36

0,44

76,12

0,54

93,42

0,30

51,90

0,41

70,93

0,51

88,23

0,27

46,71

0,37

64,01

0,45

77,85

0,23

39,79

0,32

55,36

0,39

67,47

 

 

     Agli apprendisti verrà corrisposto l’E.E.T. nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva in cui gli stessi sono inquadrati in base al C.C.N.L.

 

E’ prevista l’erogazione dell’ E.E.T. solo se la verifica, relativa all’anno edile precedente (1° Ottobre – 30 Settembre), che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di Dicembre di ciascun anno, darà esito positivo nella valutazione dei parametri di seguito elencati:

 

-         Numero delle imprese iscritte alle Casse Edili del Sistema Unico rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;

-         Numero dei lavoratori iscritti alle Casse Edili del Sistema Unico rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;

-         Numero delle ore denunciate alle Casse Edili del Sistema Unico e relativo monte salari rispetto all’anno precedente a quello di riferimento;

-         Numero degli addetti del settore iscritti alle liste di mobilità e numero dei lavoratori in C.I.G.  rispetto all’anno precedente a quello di riferimento.

 

L’ E.E.T. sarà assoggettato ad accantonamento presso la Cassa Edile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Art.  15.   -   UNA TANTUM

 

 

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto viene corrisposto   l’importo forfetario di “una tantum” pari a € 100,00 lordi suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L’importo di “una tantum” di cui sopra sarà ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro.

L’importo dell’ ”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell’art.2120 cod.civ., l’”una tantum” è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Per gli apprendisti l’importo è definito nella misura  del  50% (€ 50,00).

L’ importo succitato verrà corrisposto in due tranches:

-         €  50,00  (apprendisti  € 25,00)  con la retribuzione del mese di Agosto 2003;

-         €  50,00  (apprendisti  € 25,00)  con la retribuzione del mese di Dicembre 2003.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze terminative.

 

 

 

 

 

 

 

Art.  16.   – COMMISSIONE PARITETICA  

 

Le parti concordano di costituire entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto una Commissione Paritetica, composta da nr.6 componenti di cui 3 di espressione datoriale nominati congiuntamente da Confartigianato e C.N.A.  e 3 di espressione sindacale nominati congiuntamente da FENEAL, FILCA, FILLEA, con il compito di verificare nel corso della vigenza contrattuale la puntuale applicazione del C.C.R.I.L.

 

 

 

 

 

 

 

 Art.  17.   -   DECORRENZA  E  DURATA

 

Il presente C.C.R.I.L. entra in vigore alla data della stipula ed avrà validità fino al 31 Dicembre 2005, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dalla contrattazione a livello nazionale.

Rimarrà comunque in vigore fino alla pattuizione di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

 

 

Pordenone, 30 luglio 2003

 

 

 

per le Organizzazioni Sindacali                  per le Associazioni Regionali delle      Regionali dei Lavoratori                                         Imprese Artigiane e delle Piccole                                        

                                                                          Imprese Industriali 

 

 

 

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