Edili (artigianato)

Contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini del Friuli-Venezia Giulia
Data stipula: 11 marzo 1999

Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2002
Contratto territoriale regionale per la provincia di Gorizia


Sommario:

- Premessa;
- Osservatorio;
- Enti Paritetici;
- Nota a verbale;
- Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza Territoriali (R.L.S.T.);
- Pasto caldo - Servizio mensa;
- Trasferta;
- Autisti;
- Trasporto;
- Premio di produzione - Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.);
- Elemento Economico Territoriale (E.E.T.);
- Una tantum;
- Accordi integrativi regionali e provinciali previgenti;
- Sfera di applicazione;
- Decorrenza e durata. 
 

L'11 marzo 1999, in Udine

tra:

- le delegazioni dei Gruppi Regionali Artigiani Edili, Pittori ed affini composte dai rappresentanti della Federazione Regionale Artigiani del Friuli-Venezia Giulia - Confartigianato e da quelli della C.N.A. Regionale del Friuli-Venezia Giulia;

- la Confartigianato;

- la C.N.A.;

e

- la FILLEA-CGIL;

- la FILCA-CISL;

- la FENEAL-UIL.

Si è stipulato il Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani del Friuli-Venezia Giulia

Premesso

- che la contrattazione nazionale del settore edile artigiano ed affini contempla una contrattazione di secondo livello regionale;

- che appare opportuna una corretta applicazione della clausola sociale contro forme di lavoro nero o irregolare;

- che appare importante impegnare tutti i soggetti politici e sindacali per conseguire l'obiettivo della reciprocità nei sistemi bilaterali di tutela del settore Edile;

- che le parti convengono per i prossimi anni, di orientare il loro impegno per una ricomposizione ed una riqualificazione del settore, per una valorizzazione degli strumenti bilaterali del Sistema Unico, per l'ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione di un sistema normativo di riferimento certo e di facile applicazione;

- che l'edilizia sta da tempo attraversando una grave crisi, la quale richiede alle parti sociali la definizione di linee generali di politica settoriale, comunemente condivise, miranti a salvaguardare l'occupazione ed il ruolo delle imprese, quali presupposti fondamentali di conoscenza, di esperienza e di capacità professionale, vero ed insostituibile patrimonio per l'intera economia locale;

le parti concordano quanto segue: (Sommario)

Art. 1 - Osservatorio.

Nel condividere quanto espresso dal CCNL e dalla L.R. 39/93 in tema di Osservatorio, le Parti convengono sulla necessità di essere partecipi all'Osservatorio Regionale al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro nel settore edile, sostenere eventuali processi di mobilità ed acquisire informazioni sul mercato delle costruzioni.

Tale Osservatorio, che coinvolge non soltanto il settore edile ma tutto il comparto delle costruzioni, può avvalersi dei dati che potranno essere forniti dalle Casse Edili Provinciali che diverranno così un importante organismo di riferimento accanto ad altri Istituti pubblici. (Sommario)

Art. 2 - Ente Paritetici.

Le parti, rilevate le acquisizioni alle quali sono pervenute in proposito le rispettive rappresentanze nazionali, riaffermano e si impegnano a difendere i contenuti ed il valore alto ed originario del Sistema Unico di Enti Paritetici di settore (Casse Edili, Scuole Edili CTP) di cui all'Accordo Regionale del 24.10.1997, quale riferimento efficace a favore dei lavoratori, delle imprese e dei comparti produttivi presenti in regione.

La salvaguardia dei principi di piena ed autonoma rappresentanza delle proprie identità e specificità contrattuali, sancita dall'Accordo del 24.10.1997, rappresenta un arricchimento ed una espansione delle potenzialità di intervento degli Enti Paritetici di settore.

Le parti si impegnano a caratterizzare il Sistema Unico attraverso progressivi livelli di integrazione ed armonizzazione delle Casse Edili anche tramite la concreta operatività della Commissione Paritetica Regionale di cui all'art. 7 del citato Accordo del 24.10.1997. (Sommario)

Nota a verbale

Le parti firmatarie del presente Contratto integrativo Regionale, convenendo sulla opportunità di mirare alla valorizzazione ottimale delle risorse di natura contrattuale provenienti dal settore, ritengono opportuno, ai sensi della "nota a chiarimento del settore edile", di cui all'Accordo Interconfederale Artigianato del 4.4.1990, riferita all'Accordo interconfederale del 21.7.1988, affrontare e risolvere con le rispettive rappresentanze Confederali regionali l'orientamento dl parte delle quote relative al Fondo Relazioni sindacali (lire 7.500) ad una più adeguata soluzione degli impegni categoriali contrattualmente convenuti in materia di sicurezza. (Sommario)

Art. 3 - Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (R.L.S.T.)

In applicazione del vigente CCNL del settore ad in ottemperanza al disposto dell'art. 19 del Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche legislative, le parti si impegnano, tramite le proprie strutture territoriali, a istituire i Rappresentanti dei lavoratori alla Sicurezza Territoriali su tutto il territorio regionale.

Al fine di porre in grado i Rappresentanti Territoriali di espletare il loro mandato, a decorrere dall'attivazione degli stessi, per l'anno 1999 le imprese artigiane verseranno in apposito fondo, secondo le modalità che verranno concordate tra le Parti in ciascuna realtà provinciale, la somma di lire 10.000 per ogni lavoratore dipendente in forza alla data del 31 marzo 1999, da versarsi entro 30 giorni dalla data di istituzione del R.L.S.T.

Tale quota viene elevata a lire 15.000 per ogni lavoratore dipendente in forza alla data del 31 marzo 2000 e dovrà essere versata entro il 31 maggio 2000.

Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31.12.2000 per l'eventuale adeguamento delle quote di concorso al Fondo R.L.S.T. a carico delle imprese.

Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del paragrafo "Rappresentante per la sicurezza" del CCNL del settore del 27.10.1995 in ordine alla facoltà di opzione per il Rappresentante per la sicurezza Interno all'Azienda. (Sommario)

Art. 4 - Pasto caldo - Servizio mensa

Le parti, nel riconoscere il diritto dei lavoratori a fruire del servizio di pasto caldo e/o mensa, concordano che le imprese provvederanno affinché, in locali idonei situati presso i propri cantieri, o in altro ambiente di loro scelta, i lavoratori possano consumare un pranzo composto da un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane e una bevanda.

Tale servizio di mensa verrà organizzato ricorrendo a servizi esterni mediante utilizzo di centri di cottura interaziendali (in particolare per dipendenti di imprese che operano in appalto/subappalto), anche gestiti da Enti Pubblici, situati nelle immediate vicinanze del cantiere.

Nel caso in cui tale soluzione non fosse realizzabile, sarà possibile a scelta dell'azienda, avvalersi di trattorie convenzionate, site nelle immediate vicinanze del cantiere ovvero fornire il pranzo già confezionato in mono porzioni, tramite organizzazioni specializzate nella distribuzione aziendale di pasti caldi.

Tutte le soluzioni sopra indicate sono a tutti gli effetti parificate al servizio di mensa aziendale.

Resta inteso che il pasto spetta al lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa si realizza con la presenza nel cantiere di lavoro anche dopo la pausa meridiana.

Si concorda, altresì, che il mancato riconoscimento del diritto al pasto caldo costituisce inadempienza contrattuale, eccezion fatta nel caso in cui il lavoratore rinunci ad avvalersi del pasto caldo e/o al servizio mensa messo a disposizione dall'azienda. Nel qual caso nulla è dovuto al lavoratore.

Le parti concordano che la quota di concorso al pasto caldo e/o al servizio mensa a carico del lavoratore è defluita nella misura del 30%, sino a un valore giornaliero del pasto caldo e/o servizio mensa di lire 12.000.

Qualora tale valore di costo risultasse maggiore, l'importo eccedente sarà a carico dell'impresa.

Nell'impossibilità della fornitura del pasto caldo è prevista un'indennità giornaliera sostitutiva di mensa nel limite massimo a quota a carico dell'azienda contrattualmente e convenzionalmente pattuita. Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

In ragione della specificità orografica della provincia di Trieste, la disciplina del pasto caldo e/o servizio mensa è esclusivamente realizzata con il sistema "pasto check" con una quota a carico delle imprese così quantificata:

- lire 3.500 dalla data di stipula del presente accordo fino al 31.12.1999;
- lire 4.500 dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2001;
- lire 7.000 dal 1° gennaio 2002.

Restano salve le condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.

Al fine di verificare l'effettiva rispondenza ai principi e allo spirito con cui il presente accordo ha inteso definire il diritto al pasto caldo e/o al servizio mensa, le parti; convengono di incontrarsi periodicamente, di norma nel mese di dicembre di ciascun anno. (Sommario)

Art. 5 - Trasferta

Ai lavoratori comandati a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove lo presta normalmente è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Nulla è dovuto ai lavoratori che si rifiutino di usufruire del servizio di trasporto organizzato dall'azienda.

Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, le parti convengono di riconoscere un indennità giornaliera così quantificata:

- lire 15.000 oltre i 15 Km dai confini comunali dove ha sede il cantiere di assunzione e sino ai 35 Km;
- lire 22.000 oltre i 35 Km.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso dei maggiori costi per il vitto serale e per l'alloggio.

Per le Imprese con sede legale nella provincia di Trieste l'indennità di trasferta è dovuta ai lavoratori comandati a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale sono stati assunti e situato in località oltre i limiti territoriali della provincia, nella misura del 10% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del CCNL.

Nella provincia di Trieste, a decorrere dal 1° dicembre 2002 gli importi di indennità di trasferta saranno riallineati al resto della regione.

L'indennità di trasferta non verrà corrisposta nel caso in cui il cantiere di lavoro si trovi più vicino all'abitazione o alla dimora abituale del lavoratore rispetto a quello di assunzione.

Entro il 31.12.2000 le Parti si incontreranno per adeguare i valori della trasferta a quelli dell'inflazione. (Sommario)

Art. 6 - Autisti

Ai lavoratori che conducono i mezzi dell'Impresa per il trasporto di altri dipendenti, le imprese riconosceranno un'Indennità mensile pari a lire 22.000 per percorrenze giornaliere fino a 35 Km e pari a lire 44.000 per percorrenze oltre i 35 Km. I suddetti importi saranno riproporzionati in funzione all'effettivo servizio giornaliero di guida. (Sommario)

Art. 7 - Trasporto

Provincia di Pordenone

Le aziende provvederanno al trasporto dei lavoratori dalla sede dell'azienda al cantiere di lavoro con propri mezzi.

Qualora il dipendente per il tragitto di cui sopra usi i propri mezzi sarà rimborsato in base all'80% della tabella ACI in vigore o al limite di cilindrata di 1.100 c.c.

Tali trattamenti non verranno attuati qualora il cantiere di lavoro si trovi più vicino all'abitazione del lavoratore rispetto alla sede dell'azienda. Qualora il lavoratore si recasse direttamente al cantiere di lavoro con mezzo proprio sarà rimborsato con le modalità previste dal secondo comma, sulla differenza dei chilometri risultanti dal tragitto abitazione del lavoratore-cantiere di lavoro e abitazione del lavoratore-sede dell'azienda.

Province di Udine e Gorizia

Qualora le imprese non provvedano con propri mezzi al trasporto dell'operaio sul luogo di lavoro, saranno tenute a corrispondere un concorso per le spese sostenuta.

La misura del concorso è stabilita nella seguente quantità:

- lire 173 all'ora per operaio residente in località distante dal luogo di lavoro oltre i 15 chilometri e fino ai 35 chilometri;

- lire 289 all'ora per operaio residente in località distante dal luogo di lavoro oltre 35 chilometri.

Gli importi di cui sopra non vanno computati ai fini delle quote di accantonamento Cassa Edile.

Il concorso non è dovuto all'operaio residente in località distante dal luogo di lavoro meno di 15 chilometri, oppure che non usufruisca del servizio di trasporto gestito dall'impresa.

Provincia di Trieste

Le spese di trasporto sono ragguagliate al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di tutta la rete servita dall'Azienda Consorziale Trasporti A.C.T. di Trieste.

L'indennità non è dovuta nel caso di assenza del lavoratore ai più diversi titoli per l'intero mese. (Sommario)

Art. 8 - Premio di Produzione - Indennità Territoriale di Settore (I.T.S.)

Le Parti confermano gli importi relativi al Premio di Produzione e all'Indennità territoriale di settore rispettivamente per gli impiegati e per gli operai nelle seguenti misure

Impiegati (importi mensili del Premio di Produzione)

Livelli

Importi

260.085

240.105

199.684

170.615

153.942

139.583

123.914

Operai (importi orari dell'I.T.S.)

Livelli

Importi

4° Specializzato S.

1.344,27

3° Specializzato

1.271,80

2° Qualificato

1.127,52

1° Comune

912,87

(Sommario)

Art. 9 - Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

A decorrere dall'1.1.1999, in base a quanto stabilito dall'Accordo nazionale del 14 aprile 1997, è istituito un Elemento Economico Territoriale regionale di settore di seguito denominato E.E.T. che non incide sul TFR, con le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997 convertito in legge n. 135/97, collegato all'andamento produttivo dell'Edilizia Artigiana del Friuli Venezia Giulia relativamente agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Il valore dell'E.E.T. è determinato, per ogni anno di maturazione nelle misure mensili orarie sotto indicate, e sarà corrisposto mensilmente per 13 mesi per gli impiegati, mentre per gli operai sarà corrisposto per ogni ora retribuita, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno:

Impiegati (importi mensili)

Livelli

Importi

42.379

37.029

30.802

28.528

26.667

23.567

20.672

Operai (importi orari)

Livelli

Importi

4° Specializzato S

164,90

3° Specializzato

154,15

2° Qualificato

136,22

1° Comune

119,49

L'E.E.T. verrà erogato a partire dal mese di gennaio 1999. Verrà altresì corrisposto dal mese di gennaio degli anni 2000, 2001, 2002, solo se la verifica relativa all'anno edile precedente (1° ottobre - 30 settembre), che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi in linea di massima nel mese di dicembre di ciascun anno, darà esito positivo nella valutazione del parametri di seguito elencati:

- numero delle Imprese Iscritte alle Casse Edili del Sistema Unico rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;

- numero del lavoratori Iscritti alle Casse Edili del Sistema Unico rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;

- numero delle ore denunciate alle Casse Edili del Sistema Unico e relativo monte salari rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;

- numero degli addetti del settore Iscritti alle liste di mobilità e numero dei lavoratori in CIG straordinaria rispetto all'anno precedente a quello di riferimento.

L'E.E.T. sarà assoggettato ad accantonamento presso le Casse Edili.

Entro il 31.12.2000 le Parti si incontreranno per valutare il costo del lavoro nel comparto edile. (Sommario)

Una tantum

Relativamente all'anno 1998, in ragione della c.d. vacanza contrattuale, le parti convengono altresì di riconoscere, per il periodo 1.7.1998 - 31.12.1998, l'importo forfetario di lire 150.000 a titolo di una tantum, riproporzionabile in riferimento al periodo di lavoro effettivamente prestato, per i dipendenti in forza alla stipula del presente contratto.

L'importo di cui sopra verrà corrisposto dalle aziende in tre rate di cui:

- lire 50.000 con la retribuzione del mese di aprile 1999;
- lire 50.000 con la retribuzione del mese di luglio 1999;
- lire 50.000 con la retribuzione del mese di novembre 1999. (Sommario)

Art. 10 - Accordi Integrativi regionali e provinciali previgenti.

Le parti dichiarano che il presente contratto sostituisce con effetto 11.3.1999 tutti gli accordi integrativi regionali e provinciali precedenti.

Le parti regionali firmatarie del presente contratto, preso atto dei ritiro della disdetta revocata a decorrere dalla data odierna degli accordi integrativi territoriali delle provincie di Trieste e Pordenone, convengono che il presente contratto sostituisca, con effetto 11.3.1999, tutti i precedenti accordi integrativi provinciali e regionali dei Friuli-Venezia Giulia. (Sommario)

Art. 11 - Sfera dl applicazione.

Il presente contratto vale in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 27.10.1995. (Sommario)

Art. 12 - Decorrenza e durata.

Il presente contratto decorre dall'1.1.1999 e avrà validità sino al 31.12.2002.

C.C.R.I.L. Imprese edili ed affini (Vigenza dall'1.1.1999 al 31.12.2002)

Impiegati

Livelli

Paga base dall'1.7.1998

Conting. dall'11.1991

Primo totale

Pr. Prod. dal 03/91

E.D.R. da 01.93

1.695.145

1.034.523

2.729.668

260.085

20.000

1.481.151

1.024.530

2.505.681

240.105

20.000

1.232.081

1.012.523

2.244.604

199.684

20.000

1.141.122

1.007.122

2.148.244

170.615

20.000

1.066.700

1.002.720

2.069.420

153.942

20.000

942.666

997.718

1.940.384

139.583

20.000

826.900

992.515

1.819.415

123.914

20.000

Livelli

E.D.R. agg. da 01/99

Totale

E.E.T. dall'1.1.1999

Totale

25.525

3.035.278

42.378,63

3.077.657

21.312

2.787.098

37.028,78

2.824.127

18.600

2.482.888

30.802,03

2.813.690

17.182

2.356.041

28.528,05

2.384.569

16.500

2.259.862

26.667,50

2.286.530

14.250

2.114.217

23.566,65

2.137.784

12.500

1.975.829

20.672,50

1.996.502

Operai

Livelli

Paga base dall'1.7.1998

Conting. dall'11/91

I.T.S. dal 01/91

E.D.R. dal 01/93

E.D.R. agg. dal 01/99

4° Specializz. S.

6.596,08

5.821,41

1.344,27

115,61

99,32

3° Specializz.

6.165,90

5.795,96

1.271,80

115,61

95,38

2° Qualificato

5.448,94

5.767,04

1.127,52

115,61

82,37

1° Generico

4.779,77

5.736,98

912,87

115,61

72,25

Livelli

Totale

E.E.T. dall'1.1.1999

Totale orario

4° Specializz. S.

13.976,69

164,90

14.141,59

3° Specializz.

13.444,64

154,15

13.598,79

2° Qualificato

12.541,47

136,22

12.677,70

1° Generico

11.617,48

119,49

11.736,97

Nota a verbale aggiuntiva al Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro per i Lavoratori delle imprese artigiane delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani del Friuli - Venezia Giulia di data 11 marzo 1999.

Le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro convengono di ribadire quanto espresso nel protocollo d'intesa 24.10.1997 in relazione alla costituzione del Sistema Unico regionale di mutualità edile, al fine di assicurare alle Organizzazioni datoriali del comparto artigiano dignità e titolo alla partecipazione agli Organi di gestione delle Casse Edili.

In tale contesto, le parti firmatarie convengono che i rappresentanti facenti parte degli Organi deliberanti siano frutto di libera espressione delle organizzazioni costituenti il Sistema Unico.

N.B. Nota non sottoscritta dalla FeNEAL UIL.

Testo di lettera da trasmettere a Confartigianato Regionale - CNA regionale - CGIL regionale - CISL regionale - UIL regionale in merito alla nota a verbale dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali e dei consorzi artigiani del Friuli - Venezia Giulia.

In relazione a quanto convenuto tra le parti in sede di stipula del Contratto Integrativo Regionale per le Imprese Artigiane, le Piccole Industrie ed i Consorzi Artigiani del settore Edile in Friuli - Venezia Giulia, allegato alla presente, con particolare riferimento alla nota a verbale congiunta, siamo a richiederVi specifico incontro volto al fine di affrontare e risolvere le implicazioni connesse.

In attesa di cortese riscontro è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. (Sommario)