EDILI (INDUSTRIA)

Accordo territoriale provinciale in materia di trasferte per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Forlì e Cesena


 

Data di Stipula: 14-01-2003
Inizio validita': 01-01-2003
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Forlì - Cesena


Il 14 gennaio 2003, in Forlì

Considerato

che in data 29 gennaio 2000 è stato stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, e in data 29 gennaio 2002 è stato sottoscritto un accordo nazionale specifico per il rinnovo dei contratti provinciali,

tra:

- l'Associazione delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena;

e

- la Fe.N.E.A.L.-UIL;

- la F.I.L.C.A.-CISL;

- la F.I.L.L.E.A.-CGIL;

Premesso che le parti

- ribadiscono il ruolo dell'EPC, riconoscendo in esso un importante strumento di "governo" del settore, in particolare per ciò che concerne i temi della formazione professionale e della sicurezza e, in una prospettiva di più lungo termine, del mercato del lavoro;

- si impegnano a dare attuazione ad eventuali accordi regionali e/o nazionali anche a livello sperimentale, in coerenza con quanto stabilito all'allegato 8 C.C.N.L. 29 gennaio 2000;

- si impegnano a farsi promotrici della realizzazione ed applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e a darne pronta applicazione a livello territoriale;

- prendono atto che l'attuale situazione occupazionale del settore delle costruzioni, caratterizzata da un numero sempre maggiore di lavoratori non aventi stabile dimora nel territorio della provincia, comporta la necessità di definire strategie, di individuare partners operativi e finanziari e di studiare la possibilità di avviare percorsi idonei alla realizzazione di alloggi per i lavoratori, provenienti da altre aree del paese, dipendenti di imprese della provincia;

- si impegnano a dare attuazione a quanto previsto dall'allegato 21 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 in materia di lavoro temporaneo, che costituisce una risorsa occupazionale che soccorre l'attuale carenza di manodopera

tutto ciò premesso e considerato,

Si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Al Contratto Integrativo Provinciale sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Art. 2 - Orario di lavoro

Prima dell'ultimo capoverso è inserito il seguente:

"Per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro, le parti, avendo riguardo alle necessità dei lavoratori che provengono da località lontane e che sono impossibilitati a rientrare alla propria residenza in occasione della effettuazione di brevi turni di riposo, con grande disagio anche dei loro familiari, richiamano nel presente accordo integrativo le norme, le fattispecie e le procedure previste dall'art. 7 comma 5 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000". (Sommario)

Art. 6-bis - Elemento Economico Territoriale

L'articolo 6-bis è eliminato.

Esso è integralmente sostituito con il seguente:

Articolo 6-bis - Elemento Economico Territoriale

"In conformità con l'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del medesimo C.C.N.L. 29 gennaio 2002.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è stabilita dal C.C.N.L. 29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Forlì-Cesena, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;

- numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;

- numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 29 gennaio 2002.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in un specifico incontro fra le parti, da effettuarsi entro il mese di dicembre, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente a quelli del periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento. Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori, acquisendo informazioni dagli Osservatori di settore, dall'EPC (Ente Paritetico per il Settore delle Costruzioni della provincia di Forlì-Cesena), dalla Camera di Commercio e da altri centri di monitoraggio sulla attendibilità degli indicatori.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti". (Sommario)

Art. 10 - Indennità per lavori speciali disagiati

Alla voce "GRUPPO "A"" è inserito il seguente capoverso:

"A far data dal 1° gennaio 2003, ai lavoratori normalmente addetti alle impermeabilizzazioni mediante guaine bituminose applicate a caldo che eseguono tale lavoro in via continuativa, in ragione dell'effettivo orario di esposizione alle condizioni di disagio, sarà riconosciuta una indennità nella misura del 5% sulle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995". (Sommario)

Art. 11 - Trasferta

L'articolo 11 è integralmente sostituito dal seguente:

Articolo 11 - Trasferta

"Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove ha sede l'azienda e distanti più di 12 chilometri, misurati per la via breve, dalla sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Ad essi comporterà, a partire dal 15° chilometro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato pari a:

a) Euro 4,40 in caso di rientro giornaliero;
b) Euro 9,60 in caso di rientro settimanale;
c) Euro 11,50 in caso di rientro quindicinale;
d) Euro 13,75 in caso di rientro mensile.

Agli operai con rientro giornaliero l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, da consumarsi presso strutture aziendali, mense, ecc. che le parti sociali dichiarano di privilegiare. In alternativa al trattamento sub a) l'impresa potrà corrispondere una indennità di trasferta forfetaria onnicomprensiva pari a Euro 15,49. Le sopra citate indennità non saranno corrisposte qualora la distanza fra la dimora abituale dell'operaio ed il cantiere sia inferiore ai 12 chilometri.

Non compete il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui l'impresa provveda con propri mezzi al trasposto degli operai.

Qualora il lavoratore utilizza il proprio mezzo per recarsi sul cantiere, in mancanza del mezzo aziendale, verrà riconosciuta al lavoratore stesso una indennità pari a Euro 0,21 al chilometro.

In caso di pernottamento, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio - sempre che il trasporto non avvenga con mezzi aziendali - ed a fornire gratuitamente il vitto e l'alloggio.

Per le fattispecie sub b), c) e d) sopra individuate, qualora l'impresa non fornisca gratuitamente il vitto e l'alloggio ovvero provveda gratuitamente solo al vitto o solo all'alloggio, gli importi corrispondenti alle relative indennità di trasferta subiranno un incremento, da concordare preventivamente fra il lavoratore ed il datore di lavoro, in misura forfetaria.

Le parti convengono di privilegiare il rientro periodico qualora la distanza fra il luogo di partenza ed il cantiere comporti un viaggio di durata significativa.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione delle trasferte di cui trattasi corrisponde al dettato normativo di cui alla vigente disciplina dell'Imposta sui redditi delle persone fisiche.

Per quanto non espressamente previsto di applicano le norme e le disposizioni di cui all'art. 22 del vigente C.C.N.L..

Le norme di cui sopra si applicano anche agli autisti assegnati permanentemente a cantieri in zona di trasferta. Qualora invece, dopo avere effettuato i trasporti in cantiere, gli stessi siano tenuti a rientrare in sede, avranno diritto unicamente al rimborso delle spese vive per vitto e alloggio, debitamente documentate, eventualmente sostenute per esigenze di orario e servizio.

Per i lavoratori assunti con la qualifica di camionista, in caso di sospensione della patente l'azienda garantirà il mantenimento del posto di lavoro, con la stessa qualifica. L'azienda, inoltre, si impegna ad estendere l'assicurazione dei pulmini e dei mezzi aziendali per il trasporto di cose e persone, con l'esclusione delle autovetture, alla copertura del danno subito dal lavoratore incaricato della guida in caso di sospensione della patente.

Agli operai in trasferta addetti alla guida dei pulmini aziendali per il trasporto degli operai dalla sede dell'impresa fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso di Euro 0,07 per ogni chilometro di percorrenza.

Restano in vigore immutate eventuali condizioni più favorevoli.

Si precisa che il tempo impiegato alla guida dell'automezzo non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Per i rientri degli operai in trasferta le parti concordano che, ove l'impresa non mettesse a disposizione i mezzi necessari al rientro, l'impresa rimborserà il costo del mezzo pubblico debitamente documentato; l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, comporterà il rimborso delle spese secondo la tariffa chilometrica sopra ricordata. (Sommario)

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis - Sicurezza sul lavoro

"Le parti, a seguito dell'importante innovazione tecnologica che ha investito più significativamente degli altri comparti dell'edilizia quelli che utilizzano macchine complesse, ribadiscono l'importanza della formazione professionale per diminuire quei fattori di rischio lavorativo connesso alle peculiare caratteristica di questa attività.

A tale fine, anche alla luce delle positive esperienze maturate in altri paesi dell'Unione Europea, si ritiene di privilegiare, anche nella prospettiva delle future attività dell'Area Formazione Professionale e Sicurezza dell'EPC, quella formazione professionale che deve essere certificata con il superamento di un esame finale riconosciuto dal diritto pubblico". (Sommario)

Art. 20 - Mensa

Il primo capoverso viene sostituito integralmente dal seguente:

"Le Imprese riconosceranno agli operai il pasto del mezzogiorno se fruito tramite Mense interaziendali gestite da Enti Pubblici o privati o altre strutture indicate dall'Azienda".

Il secondo capoverso è integralmente sostituito dal seguente:

"L'impresa concorrerà al pasto caldo di mezzogiorno nella misura del 100% (cento per cento) e comunque fino alla concorrenza dell'importo di Euro 5,29".

Al quinto capoverso le parole "la percentuale del 60% (sessanta per cento)" è sostituita con le parole "l'importo di cui al secondo capoverso". (Sommario)

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

Art. 23-bis - Incentivo ai giovani

"Al termine dell'apprendistato o del contratto di formazione e lavoro, al giovane operaio - di età inferiore ai 25 anni al momento dell'assunzione - che venga confermato al lavoro al termine del contratto, verrà riconosciuto da parte dell'azienda un premio di importo pari a 160 ore di lavoro.

Il premio sarà frazionato in due parti pari al 50% ciascuna.

Per ciò che attiene l'apprendistato, la prima parte verrà riconosciuta al termine del contratto.

Per il contratto di formazione e lavoro, indipendentemente dalla durata di quest'ultimo, la prima parte verrà erogata al compimento di 24 mesi dall'assunzione.

Sia per l'apprendistato sia per il contratto di formazione e lavoro, la seconda parte sarà erogata al giovane operaio ancora in forza, trascorso un anno dalla corresponsione della prima parte.

La presente normativa si applica ai giovani assunti, tramite i contratti di che trattasi, dal 15 gennaio 2003. (Sommario)

Art. 25 - Decorrenza e durata

Il primo capoverso dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dai singoli articoli, le presenti norme integrative entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2003 ed hanno la stessa durata prevista dall'accordo nazionale 29 gennaio 2000, del quale seguono le sorti".

All'ultimo capoverso le parole "5.7.95" sono sostituite dalle parole "29 gennaio 2000". (Sommario)

Verbale di accordo

In Forlì, 14 gennaio 2003

tra

- l'Associazione delle Imprese della Provincia di Forlì-Cesena;

e

- la Fe.N.E.A.L. - UIL;

- la F.I.L.C.A. - CISL;

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL;

Visto

- l'art. 39, comma 3, lett. d) e l'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995;

- il C.C.N.L. 29 gennaio 2000;

- l'art. 6 bis, del Contratto Integrativo Provinciale nel testo introdotto dall'accordo del 14 gennaio 2003

Considerato

Che le parti, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4 del Contratto Integrativo Provinciale, si sono incontrate in data 14 gennaio 2003 e, presi in esame gli indicatori di cui al medesimo articolo, ne hanno costatato la sostanziale positività,

Si conviene quanto segue

A far data dal 1° gennaio 2003 l'Elemento Economico Territoriale valevole nella Provincia di Forlì-Cesena per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili è fissato nella misura dell'11% dei minimi di paga base e di stipendio come precisato nell'allegata tabella. Tale importo verrà erogato mensilmente a titolo di acconto.

Elemento economico territoriale dal 1° gennaio 2003

Livello

Importo mensile

Importo orario

Euro

109,69

 

98,72

 

82,27

 

76,78

0,4438

71,30

0,4121

64,17

0,3709

54,84

0,3170

A far data dal 1° gennaio 2004 l'Elemento Economico Territoriale diverrà, se confermato, il seguente:

Elemento economico territoriale dal 1° gennaio 2004

Livello

Importo mensile

Importo orario

Euro

139,60

 

125,64

 

104,70

 

97,72

0,5648

90,74

0,5245

81,67

0,4720

69,80

0,4034