Edili (industria)

Accordo per la definizione delle norme integrative del CCNL 5 luglio 1995 per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini di Forlì - Cesena
Data stipula: 31 marzo 1998

Inizio validità: 31 marzo 1998

Accordo per la definizione delle norme integrative del ccnl 05.07.95 per la provincia di forlì - cesena


Sommario:

- Classificazione dei lavoratori

- Orario di lavoro

- Sospensione e riduzione di orario

- Indennità territoriale e premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Ferie

- Indennità per lavori speciali disagiati

- Trasferta

- Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

- Mensa

- Decorrenza e durata

- Allegato - Trasferta

- Allegato - Elemento economico territoriale

 

 

Il giorno 31 marzo 1998, in Forlì considerato che in data 5 luglio 1995 è stato stipulato un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, visto l'art. 39 dello stesso, nonché l'accordo collettivo nazionale di lavoro dell'11 giugno 1997, tra

- l'Associazione delle imprese edili

e

- la Fe.N.E.A.L - UIL;

- la F.I.L.C.A. . CISL;

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL,

premesso che le parti

- si danno reciprocamente atto che, nello spirito e nella lettera della premessa al CCNL 5.7.95, che qui s'intende richiamata, valgono per tutto il territorio di Forlì - Cesena, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto contratto nazionale, siano esse eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, e per tutti gli operai da essa dipendenti, le norme integrative di cui appresso;

- nel darsi atto che il presente accordo integrativo ha come presupposti essenziali e costitutivi la confermata validità ed il rispetto sostanziale e formale della premessa al CCNL 5.7.95, nell'intento di dare ulteriore impulso ai rapporti interassociativi nel rispetto delle reciproche autonomie, assumono l'impegno di adoperarsi per rendere effettiva l'applicazione di quanto previsto, in materia di CCNL sotto il titolo "Sistema di concertazione e di informazione";

- si impegnano a dare corso a quanto stabilito nel verbale d'incontro del 18.12.97, relativamente agli Enti Bilaterali, per la costituzione di un Ente Unico che, come indicato in detto accordo, dovrà essere dotato di uno statuto che consenta ad esso di svolgere, nell'ottica della massima razionalizzazione ed efficienza dell'uso delle risorse disponibili, tutte le funzioni attualmente previste dal CCNL e dal Contratto Integrativo Provinciale per la Cassa Edile, per la Scuola Edile e per il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro;

- si impegnano, come indicato nella premessa al CCNL 5.7.95, a dar vita ad un Osservatorio che abbia lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione in tempo reale dei fenomeni attinenti al settore delle costruzioni provinciale, al fine di accrescerne le conoscenze, nonché di rappresentare un adeguato supporto per l'attuazione dei compiti che le parti intendono affidare al sistema di concertazione;

- si impegnano a stabilire, per le imprese che denunciano alla Cassa Edile un monte ore settimanale non inferiore alle 40 ore contrattualmente stabilite, un sistema premiale di contribuzione agli Enti Paritetici;

- si impegnano ad adottare un protocollo di intesa, da estendersi eventualmente a tutte le componenti imprenditoriali e sindacali del settore delle costruzioni provinciale, contro il lavoro abusivo ed irregolare che ha assunto, anche nella nostra provincia, dimensioni rilevanti, stravolgendo le regole del mercato e compromettendo i meccanismi di effettiva concorrenza tra gli operatori;

- si danno atto che agli impegni descritti nei precedenti capoversi si darà corso mediante sessioni di incontri da avviare entro il 31 maggio 1998, tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Al Contratto Integrativo Provinciale sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 1 - Classificazione dei lavoratori

Al terzo paragrafo (Muratore di prima categoria) il quarto capoverso è integralmente sostituito dal seguente:

"Oltre a detta retribuzione al muratore di 1° categoria verrà corrisposta una maggiorazione oraria del 3 per cento degli elementi complessivi che formano la retribuzione dell'operaio qualificato".

Articolo 2 - Orario di lavoro

Al primo capoverso, le parole "dal 1° luglio 1986" sono soppresse.

Al primo capoverso, le parole "per 13 settimane consecutive" sono sostituite dalle parole "per 10 settimane consecutive".

Il quinto capoverso è integralmente sostituito dal seguente:

"per quanto non espressamente previsto, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del citato CCNL del 5.7.95.".

Articolo 5 - Sospensione e riduzione di orario

Dopo il primo capoverso è inserito il seguente:

"Nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria determinata da mancanza di lavoro o da fine fase lavorativa che superi il periodo di otto settimane, l'impresa, a sua scelta, corrisponderà o l'anticipo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo dell'integrazione salariale o ruoterà i lavoratori dipendenti all'interno del cantiere, in caso di fine fase lavorativa, o con i lavoratori di altri cantieri, in caso di fine lavoro". Tale procedura verrà attivata per le domande di Cassa Integrazione presentate presso la sede INPS di Forlì.

Articolo 6 - Indennità territoriale e premio di produzione

Alla fine dell'articolo 6 è inserito il seguente capoverso:

"L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione di cui al presente articolo sono congelati negli importi in essere al 31 marzo 1998".

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente

Articolo 6 bis - Elemento economico territoriale

E' istituito, in attuazione dell'art. 39 lett. d) e dell'art. 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 e degli accordi collettivi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l'Elemento Economico Territoriale (EET), determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1977 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

L'EET potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento del settore nella provincia di Forlì - Cesena, avendo come riferimento i dati dell'anno precedente.

Una commissione paritetica di esperti appositamente costituita, nel corso di una riunione da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno, valuterà la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti indicatori:

- numero delle ore complessive lavorate pro capite;

- rapporto complessivo ore lavorate/monte salari;

- numero imprese iscritte alla C.C.I.A.A.;

- rapporto fra l'importo totale dei bandi di gara per lavori pubblici nella provincia di Forlì - Cesena e l'importo totale di quelli aggiudicati alle imprese con sede legale nel territorio della provincia;

- ore complessive perse per infortuni rispetto all'anno precedente.

Nell'ambito di quanto previsto nel precedente 3 del presente articolo ed in considerazione degli andamenti degli indicatori di cui sopra le parti, tramite la commissione paritetica di cui al 3 citato, stabiliscono l'entità dell'EET, tenendo in considerazione quanto dal C.C.N.L. e dagli accordi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997.

Le parti, preso atto della natura sperimentale del presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione della Legge 23 maggio 1997 n. 135 di cui in premessa, convengono di incontrarsi entro il mese di dicembre di ogni anno, per tutta la vigenza del presente contratto integrativo, al fine di valutare/aggiornare l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento ed i loro risultati, al fine della conferma o variazione dei parametri e dell'EET stesso.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997 e che l'EET è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n.135.

Articolo 8 - Ferie

Dopo l'ultimo capoverso, è inserita la seguente nota a verbale:

"Nota a verbale: le parti, ai fini interpretativi della norma, si danno reciprocamente atto che 15 giorni di calendario di anzianità maturata presso l'azienda vengono considerati, esclusivamente ai fini del conteggio della maturazione del periodo feriale, come mese intero".

Articolo 10 - Indennità per lavori speciali disagiati

Prima del primo capoverso è inserito il seguente:

"Gruppo-A"
Ai lavoratori normalmente addetti alla stesura dei conglomerati bituminosi e che eseguono tale lavoro in via continuativa, in ragione dell'effettivo orario di esposizione alle condizioni di disagio, sarà riconosciuta una indennità nella misura del 3% per l'anno 1998, del 5% per l'anno 1999, dell'8% per l'anno 2000 e dell'11% per l'anno 2001. Tali percentuali saranno conteggiate sulle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore oggi in vigore."

Articolo 11 - Trasferta

L'articolo 11 (Trasferta) è integralmente sostituito dal seguente:

Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove ha sede l'azienda e distanti più di 12 chilometri, misurati per la via più breve, dalla sede legale dell'azienda e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità. Ad Essi competerà, a partire dal 15° chilometro, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta per ogni giornata di effettivo lavoro prestato pari a:

a) L. 6.000 in caso di rientro giornaliero;

b) L.14.000 in caso di rientro settimanale;

c) L. 18.000 in caso di rientro quindicinale;

d) L. 22.000 in caso di rientro mensile.

Agli operai con rientro giornaliero l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, da consumarsi presso strutture interaziendali, mense, ecc. che le parti contraenti dichiarano di privilegiare. In alternativa al trattamento sub a) l'impresa potrà corrispondere un'indennità di trasferta forfetaria onnicomprensiva pari a L. 25.000. Le sopra citate indennità non saranno corrisposte qualora la distanza fra la dimora abituale dell'operaio ed il cantiere sia inferiore ai 12 chilometri.

Non compete il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui l'impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli operai.

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo per recarsi sul cantiere, in mancanza del mezzo aziendale,

verrà riconosciuto al lavoratore stesso un'indennità pari a L. 300 al chilometro.

L'importo di detta indennità chilometrica sarà rivalutato annualmente con decorrenza 01.01.2000, mediante l'applicazione degli indici di rivalutazione del trattamento di fine rapporto, in vigore nel mese di dicembre 1999 con arrotondamento alle dieci lire superiori.

In caso di pernottamento, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio - sempreché il trasporto non avvenga con mezzi aziendali - ed a fornire gratuitamente il vitto e l'alloggio.

Per le fattispecie sub b), c) e d) sopra individuate, qualora l'impresa non fornisca gratuitamente il vitto e l'alloggio ovvero provveda gratuitamente solo al vitto o solo all'alloggio, gli importi corrispondenti alle relative indennità di trasferta subiranno un incremento, da concordare preventivamente tra il lavoratore e il datore di lavoro, in misura forfetaria.

Le parti convengono di privilegiare il rientro periodico qualora la distanza fra il luogo di partenza ed il cantiere comporti un viaggio di durata significativa.

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione delle trasferte di cui trattasi, corrisponde al dettato normativo di cui al comma 5 del nuovo articolo 48 del T.U.I.R.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e le disposizioni di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.95.

Le norme di cui sopra si applicano anche agli autisti assegnati permanentemente a cantieri situati in zona di trasferta. Qualora invece, dopo aver effettuato i trasporti in cantiere, gli stessi siano tenuti a rientrare in sede, avranno diritto unicamente al rimborso delle spese vive per vitto e alloggio, debitamente documentate, eventualmente sostenute per esigenze di orario e servizio.

Per i lavoratori assunti con la qualifica di camionista, in caso di sospensione della patente l'azienda garantirà il mantenimento del posto di lavoro, con la stessa qualifica. L'azienda, inoltre, si impegna ad estendere l'assicurazione dei pulmini e dei mezzi aziendali per il trasporto di cose e di persone, con l'esclusione delle autovetture, alla copertura del danno subito dal lavoratore incaricato della guida in caso di sospensione della patente.

Agli operai in trasferta addetti alla guida dei pulmini aziendali per il trasporto degli operai dalla sede dell'impresa fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso di L. 100 per ogni chilometro di percorrenza.

Restano in vigore immutate eventuali condizioni più favorevoli.

Si precisa che il tempo impiegato alla guida dell'automezzo non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro.

Per i rientri degli operai in trasferta le parti concordano che, ove l'impresa non mettesse a disposizione i mezzi necessari al rientro, l'impresa rimborserà il costo del mezzo pubblico debitamente documentato; l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, comporterà il rimborso delle spese secondo la tariffa chilometrica sopra ricordata.

Restano ferme, in materia di trasferta, le norme previste dall'art. 22 lett. b) del C.C.N.L. 5.7.95 relative agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22 lett. b) del C.C.N.L. 7.10.87, agli operai addetti ai cantieri dell'armamento ferroviario che rientrano giornalmente, l'impresa provvederà alla distribuzione di un pasto caldo, facendo ricorso ai servizi esterni, composto da una minestra e da un secondo con contorno che potrà essere consumato nel cantiere stesso o in mense aziendali nel caso la stessa si trovasse nelle vicinanze. L'impresa concorrerà al pagamento del pasto con un contributo del 75% (settantacinque per cento) del costo stesso per ogni pasto, mentre il lavoratore concorrerà con un contributo pari al 25% (venticinque per cento).

Resta comunque stabilito che il concorso da parte dell'impresa non dovrà superare il 75% del costo praticato dalle mense aziendali".

Articolo 15 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

Dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente:

"In caso di infortunio l'impresa si impegna a sollecitare in modo formale l'INAIL ad anticipare al lavoratore quanto dovuto".

Articolo 20 - Mensa

Il secondo capoverso è integralmente sostituito dal seguente:

L'impresa concorrerà al costo del pasto caldo di mezzogiorno nella misura del 60% (sessanta per cento) dell'importo esente da contribuzione e da prelievo fiscale fissato per i buoni pasto.

Al quinto capoverso le parole "la percentuale del 30% (trenta per cento)" sono sostituite dalle parole "la percentuale del 60% (sessanta per cento)".

Articolo 25 - Decorrenza e durata

Al primo capoverso le parole "con effetto dal 1° agosto 1989 ed hanno stessa durata del C.CN.L. 7.10.87" sono sostituite dalle parole "con effetto dalle ore 24.00 del giorno delle firma dell'accordo di modifica del presente contratto ed hanno la stessa durata prevista dall'accordo nazionale dell'11.06.97 (31.12.2001)".

All'ultimo capoverso le parole "C.C.N.L. 7.10.87" sono sostituite dalle parole "C.C.N.L. 5.7.95".

Allegato - Trasferta

Verbale di accordo

In Forlì, addì 31 marzo 1998

tra

- L'Associazione delle Imprese Edili

e

- la FE.N.E.A.L. - UIL;

- la F.I.L.C.A. - CISL;

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL;

che insieme costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni del Territorio di Forlì - Cesena, visto l'articolo 11 del Contratto Integrativo Provinciale come modificato in data 31 marzo 1998, si conviene quanto segue:

A seguito dell'entrata in vigore del Contratto Integrativo Provinciale, che modifica profondamente la previgente disciplina della trasferta, le parti si impegnano a rincontrarsi entro il 31 dicembre 1998 per verificare la fase applicativa del trattamento per trasferta e per eventualmente incrementare gli importi relativi fino ad un massimo del 20%.

Allegato - Elemento economico territoriale

Verbale di accordo

In Forlì, addì 31 marzo 1998

tra

- la Associazione delle Imprese Edili

e

- la FE.N.E.A.L. - UIL,

- la F.I.L.C.A. - CISL,

- la F.I.L.L.E.A. - CGIL,

visto

L'art. 39 lett. (d e 47 del CCNL 5 luglio 1995;

L'art. 6 bis del Contratto Integrativo Provinciale modificato in data 31.03.98, considerato che l'apposita Commissione paritetica di esperti prevista dall'art. 6 bis, sull'Elemento Economico Territoriale, si è riunita il 31.03.98 e che, esaminati gli andamenti complessivi del settore, ne ha constatato la sostanziale positività, si conviene quanto segue

Dalla data del presente verbale l'Elemento Economico Territoriale valevole nella Provincia di Forlì - Cesena per gli operai e gli impiegati dipendenti dalle imprese edili è fissato nella misura del 7% dei minimi di paga basa e di stipendio come precisato nell'allegata tabella. Tale importo verrà erogato mensilmente a titolo di acconto.

Elemento economico territoriale

 

Livello

Importo mensile

Importo orario

L. 108.679

-

L. 97.811

-

L. 81.509

-

L. 76.075

439,79

L. 70.641

408,33

L. 63.577

367,50

L. 54.339

314,10

Ai lavoratori già in organico al 1° gennaio 1998 ed in forza alla data della stipula del presente accordo verrà erogata una somma una tantum di L. 50.000 (cinquantamila).