EDILI (COOPERATIVE)

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini di Forlì-Cesena


 

Data di Stipula: 21-01-2003
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Forlì e Cesena


Il 21 gennaio 2003

tra

- l'AGCI Federazione territoriale di Forlì, Cesena e Rimini;

- le CONFCOOPERATIVE di Forlì-Cesena;

- la LEGACOOP di Forlì-Cesena;

e

- la FENEAL - UIL di Forlì e di Cesena;

- la FILCA - CISL di Forlì-Cesena;

- la FILLEA - CGIL di Forlì e di Cesena.

Viene stipulato il presente integrativo del C.C.N.L. 9 febbraio 2000 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini da valere per la Provincia di Forlì-Cesena.

Art. 1 - Sistemi di concertazione ed informazione

Le parti si impegnano ad applicare integralmente quanto previsto dall'art. 3, lettera A.2 (livello territoriale) e lettera B, punti 1 e 3, del C.C.N.L. 9 febbraio 2000.

Esse convengono, inoltre, di istituire per la provincia di Forlì-Cesena, a supporto del sistema di concertazione ed informazione, un Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro e degli appalti. A tal fine, le parti si incontreranno entro il 30 aprile 2003 per definire le caratteristiche, le finalità ed i programmi del suddetto Osservatorio.

Le parti si impegnano, inoltre, alla realizzazione e successiva applicazione del documento unico di regolarità contributiva in accordo con le altre associazioni imprenditoriali del settore e gli istituti previdenziali. (Sommario )

Art. 2 - Diritti Sindacali

Si demanda al livello nazionale l'individuazione di iniziative legislative mirate al riconoscimento del cantiere edile quale unità produttiva ai fini dell'applicazione della legge 20.5.1970 n. 300, con contestuale mutualizzazione dei permessi retribuiti spettanti alle R.S.U. di cantiere. (Sommario )

Art. 3 - Sistema di riscossione dei contributi sindacali

Le parti contraenti prevedono la facoltà degli operai di cedere alle OO.SS. territoriali dei lavoratori, quali contributi sindacali, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

La Cassa Edile dal 1° ottobre 1998 opera la trattenuta previo rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.

Il modulo di delega è predisposto delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

La delega cessa di avere efficacia con effetto dall'inizio del mese successivo con la revoca per iscritto da parte dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione del medesimo alla Cassa Edile della Cooperazione.

Le modalità per la applicazione del presente articolo sono regolate da apposito accordo concordato tra le OO.SS. dei lavoratori, le associazioni Cooperative e la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì. (Sommario )

Art. 4 - Quota di adesione contrattuale

La quota di adesione contrattuale territoriale prevista dall'art. 74 del C.C.N.L. 9.2.2000 viene stabilita nella misura dello 0,50%, da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e gratifica natalizia, tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché di quelle retribuite per ferie, festività e riposi annui.

La quota di adesione contrattuale dovrà essere trattenuta mensilmente a tutti i lavoratori operai e versata dalla cooperativa con la stessa periodicità alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì. (Sommario )

Art. 5 - Appalti e Subappalti

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del C.C.N.L., la cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di imprese specializzate per lavorazioni particolari che, per dimensioni o tecnologia, non è in grado di eseguire.

Per i lavori di:

1. carpenteria in legno e ferro;
2. esecuzione di intonaci a scagliola;
3. fornitura e posa in opera di pavimenti;
4. fornitura e posa in opera di rivestimenti;

la cooperativa appaltante dovrà segnalare alle OO.SS. territoriali, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la cessione in subappalto e la denominazione dell'impresa esecutrice, nonché la località di esecuzione dei lavori.

Salvo il caso che si tratti di subappalti affidati a cooperative aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del presente accordo, per ognuna delle suddette lavorazioni è consentito un solo contratto di subappalto per ogni cantiere. Eventuali deroghe saranno concordate in sede aziendale con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali, in presenza di particolari situazioni produttive e/o organizzative, purché con ciò non si abbiano riflessi negativi sui livelli occupazionali della cooperativa appaltante.

Le imprese esecutrici dei lavori di cui ai punti precedenti dovranno dichiarare al committente:

- di essere regolarmente costituite ed iscritte alla Cassa Edile;

- di rispettare i contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché le norme previste in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, di igiene, prevenzione e tutela della saluta dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- di rispettare l'orario di lavoro di cantiere effettuato dalla cooperativa appaltante;

- di disporre dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

Alla impresa subappaltatrice è consentito di utilizzare anche le attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio impianti di sollevamento, impianti di betonaggio, etc. ...). (Sommario )

Art. 6 - Classificazione dei lavoratori

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 14 del C.C.N.L., rimane confermata la figura professionale del "muratore di 1ª categoria" come intermedia tra l'operaio qualificato (livello 2°) e l'operaio specializzato (livello 3°).

A tale profilo professionale appartengono quei lavoratori che hanno capacità complessivamente superiori a quelle previste per l'operaio di 2° livello, ma inferiori a quelle richieste per l'operaio di 3° livello e che comunque siano in grado di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti all'operaio di 3° livello.

La retribuzione del muratore di 1ª categoria è così determinata:

a) paga base vigente per l'operaio di 2° livello maggiorata del 50% della differenza esistente tra la stessa e quella vigente per l'operaio di 3° livello;

b) indennità di contingenza calcolata secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge 26.2.1986 n. 38 ed ammontante a Euro 2,99 orari;

c) indennità territoriale di settore importo previsto dall'art. 14 del presente contratto;

d) elemento economico territoriale - E.E.T. - importo previsto dell'art. 32 del presente contratto;

e) elemento distinto della retribuzione - E.D.R. - importo di Euro 0,06 orari. (Sommario )

Art. 7 - Trattamento economico dei capi squadra e dei capi cantiere

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 14 del C.C.N.L., le parti ribadiscono che le figure professionali così dette "capo squadra" e "capo cantiere" trovano il loro inquadramento contrattuale nei vari livelli retributivi previsti dallo stesso C.C.N.L..

Si confermano, altresì, in cifra fissa "Ad personam" le indennità di capo squadra o di capo cantiere riconosciute dall'articolo 8 del contratto integrativo 14.7.1986 ai lavoratori che alla data del 30 giugno 1986 ricoprivano, non saltuariamente, gli incarichi di capo squadra o di capo cantiere. (Sommario )

Art. 8 - Orario di lavoro

L'orario normale contrattuale di lavoro settimanale è ripartito su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì.

Al fine di consentire ai lavoratori un'adeguata sosta per causa pranzo, le parti stabiliscono che, tra la cessazione del lavoro mattutino e la ripresa pomeridiana, intercorra un intervallo di tempo non inferiore a 90 minuti, salvo diversi accordi intervenuti tra Cooperativa e R.S.U..

Per gli autisti dei mezzi di trasposto aziendale l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui essi prendono servizio al mezzo, su precisa disposizione aziendale, fino al deposito serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.

Per i lavoratori occupati nei lavori di asfaltatura e negli scavi profondi oltre 3,5 metri, le parti esamineranno in sede aziendale le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e, nel caso di comprovate particolari condizioni di disagio, potranno concordare pause retribuite.

Qualora l'attività lavorativa sia organizzata su almeno due turni giornalieri avvicendati di otto ore di lavoro, la pausa giornaliera retribuita prevista dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 47 del C.C.N.L. per la consumazione del pasto è stabilita in 30 minuti. (Sommario )

Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le parti ribadiscono che, qualora ne ricorrono i presupposti, la Cooperativa è tenuta a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione della cassa integrazione guadagni.

Nella ipotesi di sospensione dal lavoro per fine lavoro o fine fase lavorativa con richiesta di CIG ordinaria di durata superiore a due settimane del mese solare, la cooperativa erogherà al lavoratore acconti di CIG che garantiscono, unitamente alla retribuzione percepita per l'attività effettivamente prestata nel mese stesso, almeno il 50% dell'ordinaria retribuzione mensile.

In caso di relazione della domanda, per qualsiasi motivo presentata, da parte dei competenti organi decisionali, la cooperativa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

La medesima procedura di conguaglio sarà altresì attuata in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate e inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l'obbligo per la cooperativa di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di legge.

Qualora la richiesta di cassa integrazione non fosse accolta per vizi procedurali oppure per motivi manifestamente dipendenti dalla volontà della Cooperativa, questa dovrà corrispondere in proprio l'importo perduto dai lavoratori.

I dati riguardanti l'intervento di CIG (periodi, ore, importi) sono da registrare a libro paga e sui prospetti paga.

Si conviene, inoltre, che la cooperativa fornisca alle OO.SS. territoriali informazione preventiva nel caso di ricorso alla CIG ordinaria dovuta a temporanea mancanza di lavoro. (Sommario )

Art. 10 - Riposi annui

A decorrere dal 1° ottobre 2000, l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali per tutto l'anno solare.

Si conferma in 88 ore su base annua l'entità dei riposi annui da godere mediante permessi retribuiti (art. 46 bis del C.C.N.L.).

A parziale modifica dell'art. 46 bis del C.C.N.L., al lavoratore, che non ha maturato l'anno di anzianità presso la stessa azienda, i riposi annui spettano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di anzianità maturata, considerando come mese intero un periodo pari ad almeno 16 giorni di calendario.

Per la maturazione dell'anzianità sono validamente considerate tutte le assenze previste contrattualmente o per legge, eccezion fatta per quelle senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Previo accordo fra le parti a livello aziendale, al fine del godimento dei riposi annui, può essere concordato un periodo di riduzione di orario di lavoro, per un massimo di 10 settimane consecutive, con inizio non anteriore al 15 novembre. Di quanto concordato ne dovrà essere data comunicazione all'INPS e all'INAIL territorialmente competenti. (Sommario )

Art. 11 - Trattamento economico dei riposi annui

I riposi annui, di cui all'art. 46 bis del C.C.N.L., verranno retribuiti unitamente con la retribuzione del mese in cui gli stessi vengono usufruiti, corrispondendo gli elementi retribuitivi di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L..

Essi non sono considerati utili ai fini dell'Anzianità Professionale Edile-APE ordinaria su tali permessi verrà calcolata, a decorrere dal 1° ottobre 2000, la grafica natalizia con accantonamento del 10% alla Cassa Edile, ma solamente nel caso di loro effettivo godimento. (Sommario )

Art. 12 - Ferie

Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, lettera i), le parti determinano i seguenti periodi di normale godimento delle ferie annuali:

a) due settimane collettive nel mese di agosto;

b) una terza settimana collettiva nel mese di agosto in aggiunta a quelle di cui alla lettera precedente oppure nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania;

c) un ulteriore periodo, previo accordo aziendale, potrà essere goduto collettivamente in occasione di iniziative sociali oppure in aggiunta alle ferie programmate nel mese di agosto o nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania.

Le giornate di ferie residue saranno godute individualmente, previo accordo con la Cooperativa, e comunque compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative della stessa.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso la stessa azienda spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/2 del periodo feriale annuale per ogni mese di anzianità maturata presso l'azienda, considerando, come mese intero un periodo pari al almeno 16 giorni di calendario.

Qualora il lavoratore non fosse in grado di usufruire di periodi di ferie programmati collettivamente, a causa di assenza dal lavoro con diritto al mantenimento del posto, la Cooperativa dovrà programmare uno o più periodi sostitutivi di ferie da godere entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro, non fosse possibile far godere al lavoratore tutto o parte del periodo feriale entro il 30 giugno dell'anno successivo, allo scopo di permettere l'effettivo godimento delle ferie maturate, resta salva la possibilità di raggiungere specifici accordi in sede aziendale. (Sommario )

Art. 13 - Trattamento economico delle ferie

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L., le parti concordano che le Cooperative provvedono al pagamento diretto ai lavoratori operai delle giornate di ferie, unitamente con la retribuzione del mese in cui le stesse vengono godute, corrispondendo gli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L..

Sui periodi di ferie effettivamente goduti, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà calcolata la gratifica natalizia con accantonamento del 10% alla Cassa Edile; tali periodi non sono utili ai fini dell'Anzianità Professionale Edile - APE ordinaria. (Sommario )

Art. 14 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore per gli operai viene consolidata nei seguenti importi mensili vigenti al 31 dicembre 1997:

Livello

Euro

222,84

183,24

158,47

132,23

119,50

3° (operaio specializzato)

111,26

2° (muratore di 1ª categoria)

105,98

2° (operaio qualificato)

100,71

1° (operaio comune)

89,14

(Sommario )

Art. 15 - Premio di produzione

Il premio di produzione per gli impiegati ed i quadri viene consolidato nei seguenti importi mensili vigenti al 31 dicembre 1997:

Livello

Euro

222,84

183,24

158,47

132,23

119,50

94,75

86,73

78,03

(Sommario )

Art. 16 - Aspettativa

L'aspettativa di cui all'art. 76 bis del C.C.N.L. può essere concessa, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative della cooperativa, anche per periodi inferiori alle 4 settimane consecutive, ai lavoratori che ne facciano richiesta per recarsi nella nazione di origine in concomitanza con il periodo feriale collettivo estivo o invernale oppure per esigenze di carattere familiare.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con congruo anticipo con la specificazione delle motivazioni.

Il lavoratore che alla scadenza del periodo di aspettativa richiesto non si presenti per riprendere servizio è considerato assente ingiustificato. (Sommario )

Art. 17 - Indennità per lavori speciali

Agli operai che, in via continuativa ovvero prevalente nell'arco della giornata, sono addetti alla lavorazione dell'asfalto oppure a lavori con sostanze bituminose (impermeabilizzazione) è dovuta una indennità nella misura del 13 (tredici) per cento da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate in tali attività.

La sopra menzionata indennità assorbe, fino a concorrenza, quanto eventualmente già riconosciuto a tale titolo in sede aziendale o individuale. (Sommario )

Art. 18 - Indennità di guida

A decorrere dal 1° gennaio 2003, agli operai addetti alla guida dei mezzi aziendali di trasporto dei lavoratori, che esplicano il servizio di guida trasportando altro o altri lavoratori diretti a (o rientranti da) cantieri di lavoro operanti in regime di trasferta, è riconosciuta una indennità di guida determinata nel modo seguente:

- Euro 1,75 per ogni viaggio oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km;
- Euro 3,40 per ogni viaggio oltre i 50,000 Km e fino a 100,000 Km;
- Euro 5,70 per ogni viaggio oltre i 100,000 Km.

Le distanze sono calcolate dal luogo di partenza del mezzo aziendale. (Sommario )

Art. 19 - Indumenti di lavoro

All'inizio della stagione invernale e di quella estiva, la cooperativa fornirà ai lavoratori operai, che abbiano maturato almeno un mese di servizio, un indumento da lavoro idoneo all'attività svolta; eventuali sostituzioni potranno avvenire anche durante l'anno dietro resa dell'usato.

Qualora la Cooperativa richieda che i dipendenti indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti forniti dalla Cooperativa esclusivamente per lo svolgimento della loro attività per conto della stessa. (Sommario )

Art. 20 - Controlli sanitari

Le spese relative ai controlli sanitari sono a carico della cooperativa.

Qualora la visita medica, disposta in applicazione delle normative vigenti, venga effettuata in orario di lavoro, la cooperativa garantirà al lavoratore il normale trattamento economico per il tempo necessario alla sua effettuazione. ( Sommario )

Art. 21 - Anticipazione indennità di infortunio

Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cooperativa anticiperà al lavoratore l'indennità giornaliera per inabilità temporanea posta a carico dell'INAIL a termini di legge.

Conseguentemente l'Istituto provvederà al rimborso al datore di lavoro. (Sommario )

Art. 22 - Autisti e conduttori di mezzi aziendali

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i veicoli a motore della cooperativa saranno provvisti di polizza assicurativa che preveda la corresponsione di una indennità giornaliera, di almeno Euro 35,00 per un massimo di 30 (trenta) giorni, a favore del conducente nel caso in cui al medesimo sia temporaneamente ritirata o sospesa la patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti della circolazione, nei quali il mezzo sia rimasto coinvolto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel caso di temporaneo ritiro o sospensione della patente di guida per i veicoli a motore, in conseguenza di incidenti stradali o di infrazioni alle norme della circolazione commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la cooperativa dovrà utilizzare il lavoratore colpito dal provvedimento in mansioni che non abbisognino dell'uso della patente stessa, conservandogli per tutto il periodo da qualifica posseduta.

Resta inteso che nel caso di dolo o di colpa grave del lavoratore, la cooperativa potrà procedere a norma di legge o di contratto. (Sommario )

Art. 23 - Accantonamenti alla Cassa Edile e relative erogazioni

In base ai contenuti del presente accordo ed a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del C.C.N.L., le parti confermano che le Cooperative debbono accantonare alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì la sola percentuale del 10% relativa al trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia.

In occasione del Natale di ogni anno, la Cassa Edile procederà all'erogazione degli importi accantonati a titolo di gratifica natalizia nel periodo 1° Ottobre - 30 Settembre antecedente la liquidazione stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni di cui all'art. 58 del C.C.N.L.. ( Sommario )

Art. 24 - Anzianità professionale edile

Ferma restando la normativa contenuta nel regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (allegato B al C.C.N.L.), le parti concordano che, ai fini del computo del numero di ore utili alla maturazione della prestazione, vengano conteggiate nel biennio, in aggiunta a quelle previste dalle norme regolamentari nazionali, anche le ore di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria autorizzate annualmente a partire dalla 301.ma e fino alla 900.ma ora. Il periodo annuale di riferimento è quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione per l'Anzianità Professionale Edile, previste nel punto 3), primo comma dell'allegato B al C.C.N.L., le parti auspicano che, in sede di rinnovo del C.C.N.L., in aggiunta alle ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, vengano conteggiate anche di ferie godute. (Sommario )

Art. 25 - Trasferte operai

È considerato lavoro in trasferta quello temporaneamente prestato in cantieri distanti più di 12,000 Km dal luogo di assunzione (sede legale, sede secondaria, cantiere, magazzino, impianto).

Ai lavoratori in trasferta compete il trattamento sotto indicato, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, la cooperativa rimborserà le spese nella misura di Euro 0,20 al Km.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i trattamenti di trasferta, che costituiscono, in quanto migliorativi, quanto previsto dall'art. 61, punto 1), comma secondo, del C.C.N.L., sono i seguenti.

1) Trasferte con rientro giornaliero

A. Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto ed erogazione di una indennità forfetaria giornaliera determinata nel modo seguente:

- Euro 3,60 per trasferte in cantieri situati oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km;
- Euro 5,15 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km;

B. Erogazione di una indennità forfetaria giornaliera (con onere del pasto a carico del lavoratore) determinata nel modo seguente:

- Euro 14,90 per trasferte in cantieri situati oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km;
- Euro 16,65 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km.

Le parti concordano che, ove possibile, venga privilegiato il trattamento previsto dalla lettera A), salvaguardando comunque l'omogeneità di trattamento di cantiere.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria ed il disagio che ne deriva è assorbito dal trattamento di trasferta sopra definito.

2) Trasferte in cantieri che non permettono il rientro giornaliero

Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto e/o alloggio ovvero vitto e/o alloggio fornito gratuitamente ed erogazione di una indennità forfetaria giornaliera (per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede) determinata nel modo seguente:

- Euro 14,20 per trasferte con rientro in sede entro la settimana;
- Euro 18,00 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria ed il disagio che ne deriva è assorbito dal trattamento di trasferta sopra definito.

Le parti concordano che, ove possibile, nel caso di trasferte in cantieri che necessitano di almeno 90 minuti di viaggio per essere raggiunti, venga privilegiato il pernottamento rispetto al rientro giornaliero.

3) Addetti ai trasporti

Per gli operai addetti ai trasporti, assegnati in permanenza a cantieri con regime di trasferta, vale il trattamento sopra indicato.

Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per vitto ed alloggio che siano stati costretti a sostenere per esigenze di servizio. (Sommario )

Art. 26 - Trasferte impiegati e quadri

A decorrere dal 1° gennaio 2003, agli impiegati e quadri comandati a prestare temporaneamente la loro opera al di fuori della sede di lavoro, nel caso di pernottamento fuori sede, compete il trattamento di trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, la cooperativa rimborserà le spese nella misura di Euro 0,20 Km.

Il trattamento di trasferta che sostituisce, in quanto migliorativo, quello previsto per casi analoghi dall'art. 91 del C.C.N.L. è il seguente:

- rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto e/o alloggio ovvero vitto e/o alloggio fornito gratuitamente ed erogazione di una indennità forfetaria giornaliera (per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede) determinata in:

- Euro 8,60 per trasferte con rientro in sede entro la settimana;
- Euro 12,60 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria; le ore (o frazioni) di viaggio dovranno però essere retribuite con gli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 18 dell'art. 80 del C.C.N.L., escludendo comunque il personale cui è riconosciuta l'indennità di cui all'art. 82 del C.C.N.L..

Per le missioni che non richiedono pernottamento fuori sede, resta confermato quanto previsto dall'art. 91, comma secondo, del C.C.N.L.. (Sommario )

Art. 27 - Comitato territoriale prevenzione (C.T.P.)

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L., è stato costituito il Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.) avente il compito di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro attuando iniziative in materia di informazione, formazione e consulenza.

Il C.T.P. è, inoltre, prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge.

Il C.T.P. è dotato di propria regolamentazione ed è amministrato da un Comitato di gestione composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti espressi pariteticamente dalle parti costituenti.

Esso ha la propria sede presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

Il C.T.P. è finanziato con un contributo a carico delle Cooperative pari allo 0,20%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Detto contributo è versato mensilmente alla Cassa Edile delle Cooperazione di Forlì, che lo destinerà all'autonoma gestione del C.T.P.. (Sommario )

Art. 28 - Formazione professionale

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 75 del C.C.N.L., è stato costituito l'Ente "Scuola Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena", avente lo scopo di effettuare iniziative di prima formazione, di formazione continua, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente Scuola è dotato di una propria regolamentazione ed è amministrato da un Comitato di gestione composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti espressi pariteticamente dalle parti costituenti.

Esso ha la propria sede presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

L'Ente Scuola è finanziato con un contributo a carico delle Cooperative pari allo 0,20%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Detto contributo è versato mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, che lo destinerà all'autonoma gestione dell'Ente Scuola. (Sommario )

Art. 29 - Previdenza complementare

Nel riaffermare la necessità che l'istituto della previdenza complementare venga riordinato e reso maggiormente rispondente alla finalità di garantire ai lavoratori un adeguato trattamento pensionistico complementare, le parti si impegnano a diffondere fra i lavoratori la conoscenza delle finalità proprie della forma pensionistica complementare, invitandoli ad aderire al fondo "COOPERLAVORO" appositamente costituito dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. (Sommario )

Art. 30 - Servizio mensa

Per i lavoratori che non operano in regime di trasferta, l'azienda delibererà, a richiesta degli stessi, l'istituzione del servizio mensa che verrà erogato a mezzo di convenzione con la/e mensa/e interaziendali esistenti sul territorio.

Ai lavoratori verrà assicurato il menù base convenzionato con onere totalmente a carico dell'azienda.

Qualora non fosse possibile utilizzare per ragioni oggettive la mensa interaziendale (ad esempio per mancanza della struttura sul territorio ovvero per l'eccessiva distanza della stessa rispetto al luogo di lavoro di coloro che ne potrebbero usufruire), l'azienda stipulerà una o più convenzioni con altre strutture di ristorazione compatibili con le esigenze dei lavoratori, con onere a suo carico ad un massimo di Euro 8,00 (otto/00) per pasto.

Le modalità di utilizzo del servizio mensa saranno portate a conoscenza dei lavoratori, che sono tenuti a rispettarle: in caso contrario l'azienda è esentata da qualsiasi onere.

Nel caso in cui il servizio mensa, ove istituito, non sia oggettivamente fruibile (ad esempio pausa pranzo di durata limitata che non consente di raggiungere la struttura convenzionata, impossibilità a prenotare un pasto caldo pronto da far pervenire nel cantiere, collocazione del cantiere in zone mancanti di strutture o servizi di ristorazione utilmente utilizzabili), definendo preventivamente tale condizione, ai lavoratori è riconosciuto un ticket di Euro 3,10 (tre virgola dieci) per ogni giornata di lavoro, da erogare unitamente alla retribuzione del mese di competenza.

Resta inteso che nessun compenso sostitutivo è dovuto ai lavoratori qualora il servizio mensa non sia stato richiesto ovvero nel caso in cui questo, ove istituito, non venga utilizzato. (Sommario )

Art. 31 - Erogazione "una tantum" a favore di giovani lavoratori operai.

Allo scopo di incentivare i giovani operai a rimanere alle dipendenze delle cooperative iscritte alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, viene istituita una erogazione "una tantum" in due tranches, disciplinata nel modo seguente:

Lavoratori interessati

Tutti i lavoratori assunti decorrere dal 1° gennaio 2002 con qualsiasi qualifica operaia (ivi compresi gli apprendisti ed i contratti di formazione e lavoro) di età non superiore a 24 anni e 364 giorni alla data della assunzione.

Maturazione del diritto

Il diritto alla erogazione della prima tranche matura dopo due anni di iscrizione, senza soluzione di continuità, alla citata Cassa Edile ovvero di anzianità di servizio, senza soluzione di continuità, presso una o più cooperative iscritte alla medesima Cassa.

Il diritto alla erogazione della seconda tranche matura dopo ulteriori due anni di iscrizione, senza soluzione di continuità, alla citata Cassa Edile ovvero di anzianità di servizio, senza soluzione di continuità, presso una o più cooperative iscritte alla medesima Cassa.

Ai fini del computo delle menzionate anzianità di iscrizione e/o servizio, sono in ogni caso neutralizzati i periodi di assenza dal lavoro per servizio militare, per servizio civile e per aspettativa non retribuita.

Misura dell'erogazione

La prima tranche è pari a 90 ore dell'importo della paga base, dell'indennità di contingenza dell'E.D.R., della indennità territoriale di settore e dell'elemento economico territoriale in essere per il lavoratore alla data di compimento del primo biennio.

La seconda tranche è pari a 83 ore dell'importo degli stessi elementi economici in essere per il lavoratore alla data di compimento del secondo biennio.

Qualora nel corso dei due bienni il rapporto di lavoro si sia svolto, in tutto o in parte, a tempo parziale, l'erogazione sarà proporzionata agli orari di lavoro concordati tra le parti.

L'erogazione non può essere ripetuta, ancorché il lavoratore, in tempi successivi, dimostri di possedere i medesimi requisiti.

Soggetto erogatore

L'erogazione "una tantum" è posta a carico della Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, la quale procederà al pagamento su richiesta scritta del lavoratore interessato, da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza di ciascun biennio.

Norma transitoria

Hanno altresì diritto alla erogazione dell'"una tantum" di cui al presente articolo i lavoratori operai che, alla data del 1° gennaio 2002, risultavano iscritti alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, ovvero erano in forza presso una cooperativa iscritta alla medesima Cassa, purché in possesso, a quella data, di una età non superiore a 24 anni e 364 giorni.

Questi lavoratori al 1° gennaio 2004 ed al 1° gennaio 2006 matureranno il diritto alla erogazione, rispettivamente della prima e della seconda tranche, nelle misure precedentemente indicate, purché perduri, senza soluzione di continuità, la loro iscrizione alla Cassa ovvero il loro rapporto di lavoro con una o più cooperative iscritte alla medesima Cassa.

Quest'ultima procederà all'erogazione su richiesta scritta del lavoratore interessato, da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di maturazione del diritto. (Sommario )

Art. 32 - Elemento economico territoriale (E.E.T.)

L'Elemento economico territoriale di cui agli articoli 6, paragrafo A), lettera d), 52 e 81 del C.C.N.L. 9 febbraio 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2003, viene determinato nella misura massima dell'11% (undici per cento) dei minimi di paga e di stipendio in vigore alla stessa data, cui corrispondono i seguenti valori:

Livello

Mensile

Orario

141,17

0,82

118,58

0,69

101,64

0,59

86,40

0,50

77,08

0,45

71,71

0,41

2° muratore 1ª cat.

68,04

0,39

64,37

0,37

56,47

0,33

A decorrere dal 1° dicembre 2003, l'E.E.T. viene determinato nella misura massima del 14% (quattordici per cento) dei minimi di paga e di stipendio in vigore alla stessa data, cui corrispondono i seguenti valori:

Livello

Mensile

Orario

179,67

1,04

150,92

0,87

129,36

0,75

109,96

0,64

98,10

0,57

91,27

0,53

2° muratore 1ª cat.

86,60

0,50

81,93

0,47

71,87

0,42

I sopra elencati valori sostituiscono a tutti gli effetti quelli concordati con il precedente contratto integrativo territoriale del 29 maggio 1998.

L'elemento economico territoriale potrà essere riconosciuto annualmente tenendo conto dell'andamento del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio utilizzando a tal fine i seguenti indicatori.

1. fonte Cassa Edile della Cooperazione di Forlì (dati anno edile):

4. numero dei lavoratori complessivamente iscritti nel corso dell'anno;
5. ammontare delle retribuzioni complessivamente dichiarate nell'anno;
6. numero delle ore complessivamente denunciate nell'anno;
7. retribuzione media oraria pro capite;
8. numero delle ore mediamente lavorate pro capite nell'anno;
9. andamento del fenomeno infortunistico;

2. andamento dell'attività produttiva rilevabile del valore della produzione realizzato nell'anno solare del settore cooperativistico provinciale.

Per tutta la vigenza del presente contratto collettivo di lavoro, entro il 10 novembre di ogni anno, una apposita Commissione Paritetica, composta complessivamente da sei membri, procederà alla verifica dei suddetti indicatori assumendo come base di riferimento l'anno 2002.

Tenuto conto che gli indicatori di fonte Cassa Edili possono essere valutati con un margine di tolleranza del 10%, l'andamento del settore sarà valutato positivamente qualora, dall'analisi degli indicatori stessi, la Commissione ritenga che dal loro complesso emerga una situazione di positività.

Dal 1° gennaio di ogni anno, l'E.E.T. verrà corrisposto ai lavoratori a titolo d'acconto, in quote mensili o orarie, utilizzando i valori massimi esposti nelle tabelle contenute nel presente articolo, in attesa della verifica degli indicatori da parte della apposita Commissione, che si pronuncerà in termini di conferma o proposta di variazione alle parti stipulanti.

L'Elemento Economico Territoriale è da considerarsi utile ai fini del calcolo dei seguenti istituti contrattuali: gratifica natalizia, premio annuo, ferie, permessi e riposi annui, festività, trattamento in caso di malattia ed infortunio, trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio, 1993 dall'art. 6 del C.C.N.L. 9 febbraio 2000 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito dalla legge 23.5.1997 n. 135. ( Sommario )

Art. 33 - Contribuzioni dovute alla Cassa Edile

A decorrere dal 1° gennaio 2003, le contribuzioni dovute alle gestioni della Cassa Edile della Cooperazione di Forlì sono determinate nelle seguenti misure percentuali:

- Gestione Cassa Edile: contributo del 3,00%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 0,50% a carico del lavoratore;

- Gestione mutualizzazione della grafica natalizia: contributo dello 0,55% a carico del datore di lavoro;

- Gestione Anzianità Professionale Edile - APE ordinaria: contributo dell'8,50% a carico del datore di lavoro;

- Gestione Anzianità Professionale Edile Straordinaria - APES: contributo del 2,50% a carico del datore di lavoro.

A seguito della cessazione al 31 dicembre 2003 dell'istituto dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria, il relativo contributo è dovuto fino alla stessa data.

A decorrere dal 1° gennaio 2003, è inoltre dovuto un contributo straordinario a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,50 per cento, destinato a finanziare le nuove prestazioni e le spese di gestione della Cassa, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'ammodernamento degli strumenti informatici.

Le contribuzioni sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Allo scopo di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile con quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 della legge n. 341/95, le parti concordano che, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale, come individuate da disposizioni legislative e da interpretazioni INPS), le cooperative usufruiranno di una riduzione contributiva di tre punti percentuali per il contributo APE e di un punto percentuale per il contributo APES.

Le cooperative, ove riscontrino mensilmente il rispetto delle condizioni sopra indicate, applicheranno direttamente la riduzione contributiva versando alla Cassa Edile un contributo APE pari al 5,50% ed un contributo APES pari all'1,50%.

La Cassa Edile da parte sua provvederà, nell'ambito delle sue competenze ed entro un congruo periodo di tempo, alla verifica di quanto dichiarato e versato e, ove riscontrasse incongruità, comunicherà alla cooperativa interessata la sospensione della riduzione contributiva fino a quando non saranno rimosse le cause di impedimento, accettando i versamenti effettuati come acconti delle contribuzioni effettivamente dovute.

Per le cooperative che non dimostrino il possesso dei requisiti sopra indicati, la contribuzione APE ed APES è dovuta nella misura piena senza alcuna riduzione.

Al Consiglio di Amministrazione della Cassa è demandato il compito di stabilire i termini entro i quali devono essere versate le contribuzioni e di determinare la misura degli interessi moratori dovuti nel caso di ritardato versamento.

Alla Cassa Edile è, inoltre, demandato il compito di riscuotere dalle cooperative aderenti le quote di adesione contrattuale nazionale e territoriale ed i contributi per il contratto Territoriale Prevenzione e per la formazione professionale, da ristornare rispettivamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali dei lavoratori, al C.T.P. ed alla Scuola Edile. (Sommario )

Art. 34 - Prestazioni erogate dalla Cassa Edile

Le prestazioni erogate dalla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì sono stabilite dai contratti e dagli accordi stipulati a livello nazionale dalle Associazioni del movimento cooperativo e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori e dai contratti e dagli accordi territoriali stipulati dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori della Provincia di Forlì-Cesena aderenti alle richiamate Associazioni e Organizzazioni nazionali.

Le prestazioni concordate dalle parti a livello territoriale sono determinate nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti o preventivate.

Le pattuizioni nazionali e territoriali determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile. (Sommario )

Art. 35 - Decorrenza e durata

Premesso che le parti concordano di prorogare fino al 31 dicembre 2002 la validità del contratto collettivo di lavoro di secondo livello sottoscritto in data 29 maggio 1998, il presente contratto, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, decorre dal 1° gennaio 2003 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2005. (Sommario )