Edili (artigianato)

Norme integrative del contratto nazionale di lavoro 27.10.95 per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane, delle piccole imprese industraili e dei consorzi artigiani costruiti anche in forma cooperativistica che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Forlì-Cesena
Data stipula: 10 giugno 1999

Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Contratto territoriale per la provincia di Cesena


Sommario:

- Sistema di informazione
- Cottimo e subappalto
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Muratore di prima categoria, capo cantiere e capo squadra
- Scuola edile artigiana e diritto allo studio
- Trasferte
- Indennità per lavori disagiati
- Servizio mensa
- Clausola di decadenza
- Ferie
- Trattamento economico per la gratifica natalizia e festività
- Conservazione degli utensili e vestiario
- Trattamento in caso di malattia o infortuni
- Contribuzione a casse edili
- Sospensione e riduzione di orario
- Orario di lavoro
- Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Durata

 

Il 10 Giugno 1999 in Forlì,

Considerato

che in data 27 ottobre 1995 è stato stipulato il nuovo C.C.N.L. per i dipendenti del settore edile e affini,

Visto

l'articolo 42 dello stesso, gli accordi nazionali del 14 Aprile 1997 e del 18 Dicembre 1998, nonché l'intesa contrattuale regionale del 13 Maggio 1999, che viene allegata al presente contratto integrativo,

tra

le Associazioni Artigiane:

- ASSOEDILI/ANSE CNA della Provincia di Forli-Cesena;

- CONFARTIGIANATO Forlì;

- CONFARTIGIANATO Cesena

e

le Organizzazioni Sindacali:

- FENEAL UIL Forlì e Cesena;

- FILCA CISL Forlì-Cesena;

- FILLEA CGIL di Forlì e Cesena,

Premesso che le parti

- si impegnano ad incontrarsi entro il 30/09/1999, per valutare la definizione di un sistema premiale di contribuzione agli Enti Paritetici per le imprese che denunciano alla Cassa Edile un monte ore settimanale non inferiore alle 40 ore in base ai criteri stabiliti dall'art. 29 della Legge n. 341 del 8 agosto 95, auspicando tale accordo per tutti i territori aderenti CEDAIIER e valutando le compatibilità economiche-finanziarie della Cassa Edile;

- si impegnano a incontrarsi entro il 30/09/1999 per valutare la possibilità di istituire una prestazione extracontrattuale straordinaria denominata Premio di fedeltà a carico del fondo APES della CEDAIIER al fine di valorizzare la professionalità e l'esperienza degli operai che possono vantare una elevata anzianità di settore;

- ribadiscono la validità del protocollo sul lavoro nero sottoscritto in data 08/09/1998 e si impegnano per la sua completa applicazione in concerto con tutte le parti firmatarie;

Si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Il presente accordo assorbe e sostituisce gli Accordi Integrativi Provinciali precedenti che pertanto cessano di avere vigore.

Art. 1- Sistema di informazione

Le parti, nell'intento di dare ulteriore impulso ai rapporti interassociativi, nel rispetto delle reciproche autonomie, assumono l'impegno di adoperarsi per rendere effettiva l'applicazione di quanto previsto nel C.C.N.L. del 27 ottobre 1995 sotto il titolo "Sistema di concertazione e di informazione".

In questo ambito, fermo restando l'autonomia decisionale delle parti e dell'impresa, le Organizzazioni Sindacali, al fine di una più completa informazione, possono richiedere tramite le Associazioni Artigiane, incontri per singole imprese significative per numero di addetti e specializzazione settoriale.

Di norma, semestralmente, o su iniziativa di una delle parti, le Associazioni provinciali Artigiane forniranno alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, nel corso di appositi incontri, informazioni globali e specifiche riguardanti le prospettive e gli indirizzi produttivi, le ristrutturazioni e le riconversioni della produzione, i programmi delle nuove iniziative, le loro caratteristiche e le localizzazioni. In tali incontri verranno esaminate le implicazioni ditali iniziative sulla mobilità dei lavoratori e sui livelli occupazionali.

Art. 2 - Cottimo e subappalto

E' fatto divieto assoluto di effettuare lavorazioni a cottimo.

Le imprese artigiane, le piccole imprese industriali ed i consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, hanno l'obbligo di eseguire, prevalentemente il lavoro con le proprie maestranze, retribuite a norma del vigente C.C.N.L. e regolarmente iscritte a Libro Paga.

Dette imprese potranno avvalersi del subappalto per lavori particolari, complementari e/o specializzati.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, se ne elencano alcune fattispecie: lavori di carpenteria in legno e ferro; lavori per l'esecuzione di intonaci; lavori per la posa in opera di pavimenti e rivestimenti; lavori per posa in opera di pavimentazioni esterne; lavori di tinteggiatura e verniciatura; lavori di impermeabilizzazione e coibentazione.

Nel subappalto possono intervenire ditte specializzate, purché non siano in contrasto con il dispositivo delle norme delle leggi vigenti e del C.C.N.L..

L'impresa dovrà dare comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali dell'affidamento in subappalto prima dell'inizio dei lavori.

Le ditte esecutrici dei lavori di cui sopra dovranno:

1) essere legalmente costituite ed avere tutta la manodopera eventualmente occupata regolarmente a libro paga;

2) rispettare i contratti di lavoro;

3) rispettare gli orari di lavoro e di cantiere;

4) essere iscritte, se rientranti nel settore edile, alla Cassa Edile;

5) rispettare le norme previste in materia previdenziale, assistenziale, infortunistica e di tutela del lavoro;

6) disporre di tecnologia necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

Per l'esecuzione di ognuna delle lavorazioni appaltate e per ogni singolo cantiere, avrà luogo un solo contratto.

A questo proposito si chiarisce che la suddivisione dell'esecuzione delle lavorazioni tra aziende associate ai Consorzi artigiani non è considerato subappalto in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

Art. 3 - Indennita' territoriale dl settore e premio dl produzione

L'indennità territoriale di settore e il premio di produzione previsti dal C.C.N.L. del 27/5/1995 sono definite nelle seguenti cifre:

Impiegati

Livello 7

1° cat. Super

L. 302.383

 

Livello 6

1° cat.

L. 280.402

 

Livello 5

2° cat. A

L. 237.029

 

Livello 4

2° cat. B (Ass. tecnico)

L. 208.578

 

Livello 3

3° cat.

L. 188.987

 

Livello 2

4° cat.

L. 172.779

 

Livello 1

primo impiego

L. 153.412

       

Operai

Livello 4

Specializzato

L. 225.061

 

Livello 3

Specializzato

L. 214.500

 

Livello 2

Qualificato

L. 194.442

 

Livello 1

Comune

L. 172.753

Per la figura che riguarda il Muratore di Prima Categoria, tale indennità viene fissata in L. 204.471

L'indennità territoriale di settore ed il premio di produzione di cui al presente articolo sono congelati negli importi in essere alla data della firma del presente accordo.

Art. 4 - Elemento economico territoriale

A decorrere dal 01/01/2000, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23/7/1993, compresi quelli temporali, le intese nazionali di settore in materia, nonché l'intesa contrattuale regionale del 13/05/1999, viene istituito un Elemento Economico Territoriale pari al 6% delle paghe basi in vigore al Luglio 1996 da corrispondersi sugli istituti contrattuali della gratifica natalizia, delle mensilità aggiuntive e del TFR, previa verifica degli indicatori da effettuarsi entro il 21/12/1999. Entro tale data verranno definite le modalità di erogazione.

Per l'anno 1999, anche in base a quanto previsto in merito dall'intesa contrattuale regionale del 13/05/1999, verranno erogate le seguenti quote:

- con la retribuzione relativa al mese di Luglio 1999 L. 200.000, apprendisti L. 150.000;

- con la retribuzione relativa al mese di Dicembre 1999 L. 225.000, apprendisti L. 168.750;

- con la retribuzione relativa al mese di Febbraio 2000 L. 250.000, apprendisti L. 187.500.

Tutte le quote sopra indicate saranno rapportate ai mesi di presenza successivi all'01/01/1999 e non verranno considerate ai fini di nessun altro istituto contrattuale, essendosene tenuto conto nella determinazione delle quantità.

Art. 5 - Muratore di prima categoria, capo cantiere e capo squadra

Muratore di prima categoria

La categoria di muratore di prima, come intermedia fra l'operaio qualificato e l'operaio specializzato, viene confermata.

A tale categoria appartengono quei muratori capaci di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti, per contratto nazionale, all'operaio specializzato.

La retribuzione del muratore di prima categoria è determinata maggiorando tutti gli elementi della paga dell'operaio qualificato di 2° livello, del 50% della differenza del valore tra quelli previsti per il 2° livello stesso e quelli dell'operaio specializzato di 3° livello.

Capo cantiere e capo squadra

Vengono confermate le figure professionali di Capo Cantiere di 1°e 2° categoria e di Capo Squadra Specializzato di 1° e 2° categorie.

Le retribuzioni sono determinate come di seguito:

1. Capo cantiere di 1°: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 20% calcolato su tutti gli elementi di paga;

2. Capo cantiere di 2°: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 15% calcolato su tutti gli elementi di paga;

3. Capo squadra specializzato: retribuzione dell'operaio specializzato più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga;

4. Capo squadra di 1°: retribuzione dell'operaio di prima categoria più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga;

5. Capo squadra di 2°: retribuzione dell'operaio di 2 livello più maggiorazione del 10% calcolato su tutti gli elementi di paga.

Art. 6 - Scuola edile artigiana e diritto allo studio

Le parti confermano quanto sottoscritto in data 16/12/1997 per la costituzione della Scuola Edile Artigiana, tale accordo è parte integrante del presente contratto integrativo.

Si concorda di estendere l'applicazione dell'art. 84 del C.C.N.L. vigente, alla frequenza di corsi di addestramento e/o riqualificazione professionale in strutture pubbliche e private operanti nel territorio.

Art. 7 - Trasferte

A decorrere dal 01 Luglio 1999, sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove ha sede l'azienda e distanti più di 15 chilometri, misurati per la via più breve, dalla sede legale dell'azienda e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità.

1) Indennità di Trasferta

Ai lavoratori competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta forfetizzata, per ogni giornata di effettivo lavoro prestato pari a:

a) L. 7.000 in caso di rientro giornaliero;

b) L. 16.000 in caso di rientro settimanale;

c) L. 20.000 in caso di rientro quindicinale;

d) L. 24.000 in caso di rientro mensile.

2) Vitto e Alloggio

Agli operai con rientro giornaliero l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, da consumarsi presso strutture interaziendali, mense, ecc. che le parti contraenti dichiarano di privilegiare. In alternativa al trattamento sub. a) l'impresa potrà corrispondere una indennità di trasferta forfetaria onnicomprensiva pari a L. 30.000. Le indennità di trasferta di cui al punto 1) precedente non saranno corrisposte qualora la distanza fra la dimora abituale dell'operaio ed il cantiere sia inferiore ai 15 chilometri.

In caso di pernottamento, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio, sempreché il trasporto non avvenga con mezzi aziendali, ed a fornire gratuitamente il vitto e l'alloggio.

Per le fattispecie sub. b)-c) e d) sopra individuate, qualora l'impresa non fornisca gratuitamente il vitto e l'alloggio ovvero provveda gratuitamente solo al vitto o all'alloggio, dovrà erogare un importo onnicomprensivo delle indennità sopra previste, da concordare preventivamente fra il lavoratore ed il datore di lavoro, in misura forfetaria.

Le parti convengono di privilegiare il rientro periodico qualora la distanza fra il luogo di partenza ed il cantiere comporti un viaggio di durata significativa.

3) Spese Viaggio

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo per recarsi sul cantiere, in mancanza del mezzo aziendale, verrà riconosciuto al lavoratore stesso una indennità pari a L. 350 al chilometro.

Non compete il rimborso delle spese di viaggio nel caso in cui l'impresa provveda con i propri mezzi al trasporto degli operai.

Le parti si incontreranno all'inizio di ogni anno per l'eventuale aggiornamento della predetta indennità chilometrica.

Le parti si danno reciprocamente atto che la regolamentazione delle trasferte di cui trattasi corrisponde al dettato normativo di cui al comma 5 del nuovo art. 48 del T.U.I.R.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme e le disposizioni di cui all'art. 25 "trasferta" del ccnl 6-11-1995.

4) Conducenti di Automezzi

Le norme di cui sopra si applicano anche agli autisti assegnati permanentemente a cantieri situati in zona di trasferta. Qualora invece, dopo aver effettuato i trasporti in cantiere, gli stessi siano tenuti a rientrare in sede, avranno diritto unicamente al rimborso delle spese vive di vitto e alloggio, debitamente documentate, eventualmente sostenute per esigenze di orario e di servizio, con esclusione delle indennità previste al punto 1).

5) Conducenti Pulmini

Agli operai in trasferta addetti alla guida di pulmini o mezzi aziendali per il trasporto degli operai dalla sede dell'impresa fino al cantiere e ritorno, verrà corrisposto un compenso di L. 100 per ogni chilometro di percorrenza.

6) Norme Generali

a) Restano in vigore e immutate eventuali condizioni più favorevoli.

b) Il tempo impiegato alla guida o a bordo dell'automezzo (pulmino o altro mezzo), sia per il conducente che per i lavoratori trasportati, per raggiungere il cantiere, non concorre in alcun modo a formare l'orario di lavoro. Questo, relativamente alle sole ore effettuate al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero.

c) Agli operai in trasferta le parti concordano che, ove l'impresa non metta a disposizione i mezzi necessari al rientro, dovrà essere rimborsato il costo del mezzo pubblico debitamente documentato; l'eventuale utilizzo del mezzo proprio, se autorizzato, comporterà il rimborso delle spese secondo la tariffa chilometrica sopra indicato.

d) Polizza Assicurativa: l'azienda attiverà, in favore degli autisti di camion e degli incaricati alla guida di pulmini e macchine operatrici su strada, una "polizza assicurativa" annuale contro la sospensione o il ritiro, per un massimo di 6 mesi, della patente di guida.

e) L'azienda garantirà inoltre il mantenimento del rapporto di lavoro, senza corresponsione di retribuzione, in caso di sospensione o ritiro della patente di guida, per cause che non comportino il licenziamento del lavoratore.

Art. 8 - Indennità per i lavori disagiati

A decorrere dal 01/07/1999, ai lavoratori normalmente addetti alla stesura dei conglomerati bitumosi e che eseguono tale lavoro per almeno 8 ore giornaliere, in ragione dell'effettivo orario di esposizione alle condizioni di disagio, sarà riconosciuta una indennità nella misura dell'8% per l'anno 1999, dell'8% per l'anno 2000 e dell'11% per l'anno 2001. Tali percentuali saranno conteggiate sulle retribuzioni di cui al punto 3 dell'art 26 del C.C.N.L. 27 ottobre 1995. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore oggi in vigore.

Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si confermano i trattamenti previsti dal CCNL del 27 ottobre 1995.

Art. 9 - Servizio mensa

A decorrere dall' 1° Luglio 1999, le parti concordano che ai lavoratori che faranno uso dei Centri di ristorazione appositamente allestiti dai Centri Sociali e gestiti per conto degli Enti pubblici, l'impresa concorrerà al costo del pasto di mezzogiorno nella misura di L. 9.000 giornaliere.

Il rimborso della quota a carico dell'impresa avverrà dietro presentazione di idonea documentazione di spesa. L'onere del trasporto, nei limiti dei 15 Km, rimarrà a carico del lavoratore.

Le imprese non corrisponderanno la loro quota a quei lavoratori che:

1. prestano la propria opera in luogo fornito dal servizio e rinunciano, per qualsiasi ragione, ad usufruire del pasto;

2. non possono far valere almeno quattro ore di effettiva presenza in cantiere.

In ogni caso ai lavoratori che non usufruiscono del servizio mensa, come sopra illustrato, non deve essere corrisposta alcuna indennità sostitutiva.

Art. 10 - Clausola di decadenza

Fermo restando, nei casi previsti dalla vigente contrattazione collettiva di lavoro, il diritto del lavoratore a percepire le indennità di cui agli artt. 7 e 8 e il concorso di spesa di cui all'art. 9 al solo fine di favorire una concreta e positiva gestione di eventuali divergenze circa il numero di eventi da indennizzare e/o spesare, le parti concordano quanto segue:

1. Il lavoratore che, dal riscontro tra i dati della busta paga e quelli in suo possesso, dovesse verificare incongruenze circa il numero di eventi indennizzabili (artt. 7 e 8) e circa il numero di eventi che prevedono concorso di spesa (art. 9), dovrà segnalarlo all'azienda entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ricevimento dei compensi ai titoli suddetti;

2. Trascorsi i termini di cui sopra, gli eventi indennizzati e/o spesati non sono più contestabili e il lavoratore decade dal diritto di richiedere il pagamento di eventuali differenze.

Art. 11 - Ferie

Si conviene che le imprese, compatibilmente con le esigenze dei lavoratori contemperate con quelle tecnico-produttive dell'azienda, concorderanno con le rispettive Rappresentanze Sindacali Unitarie, ove queste siano presenti, o con i lavoratori, l'utilizzo delle ferie che, di norma, saranno concesse:

- due settimane consecutive nel mese di Agosto;

- una settimana consecutiva tra il 15 e il 31 Dicembre;

- una settimana in modo continuativo o frazionato, secondo le esigenze individuali di ciascun lavoratore.

Nota a verbale

Le parti, ai fini interpretativi della norma, si danno reciprocamente atto che, la frazione di mese superiore ai 15 giorni di calendario, sarà considerata a questi effetti mese intero.

Art. 12 - Trattamento economico per gratifica natalizia e festivita'

In applicazione dell'art. 22 del C.C.N.L. e dell'art. 11 del Contratto integrativo provinciale del 30 Novembre 1989, le parti concordano che a far data dal 1/10/1996, recependo gli accordi sottoscritti, la percentuale da accantonare presso la Cassa Edile è pari al 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione per tutte, le ore lavorabili.

Art. 13 - Conservazione degli utensili e vestiario

L'impresa è obbligata a fornire agli operai gli utensili e il materiale occorrente, in modo che il lavoratore sia messo in grado di eseguire il lavoro richiesto.

Agli operai che abbiano maturato presso la stessa impresa un'anzianità di servizio di due mesi, le aziende forniranno, a loro spese, due tute, da lavoro ogni anno, fermo restando gli obblighi derivanti dalla normative e leggi vigenti sulla sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - Trattamento in caso di malattia o infortuni

Per quanto riguarda la percentuale che le imprese dovranno versare alla Cassa Edile in merito al fondo costituito per malattia e infortuni, esse si atterranno a quanto disposto dagli accordi tra le parti. Si riconferma il pagamento del 100% della retribuzione per i primi tre giorni di assenza per malattia e infortunio sul lavoro qualora siano lavorativi.

Art. 15 - Contribuzione a casse edili

Le contribuzioni relative ai fondi della Cassa Edile sono definite dalle parti firmatarie del presente integrativo mediante accordi specifici.

Art. 16 - Sospensione e riduzione di orario

Si conviene di fissare in una mensilità il limite massimo dell'acconto delle integrazioni salariali, non ancora autorizzate dall'INPS, in caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche.

Nel caso in cui si verifichino i presupposti per l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria determinata da mancanza di lavoro o da fine fase lavorativa, l'impresa deve informare preventivamente le RSU o, qualora queste non siano presenti, le Organizzazioni Sindacali di settore. Nel caso in cui tale CIGO superi il periodo di otto settimane, l'impresa, a sua scelta, corrisponderà l'anticipo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo dell'integrazione salariale oppure ruoterà i lavoratori dipendenti all'interno del cantiere, in caso di fine fase lavorativa, o con i lavoratori di altri cantieri, in caso di fine lavoro, Tale procedura verrà attivata per le domande di Cassa Integrazione presentate presso la sede INPS di Forlì.

Art. 17 - Orario di lavoro

Fermo restando, agli effetti legali, l'orario stabilito dalle norme di Legge e deroghe relative e fermo restando l'orario normale contrattuale di lavoro in 40 ore settimanali di media annua, si conviene di fissare agli effetti contrattuali l'orario normale di lavoro in 35 ore settimanali per 10 settimane consecutive, comprese le ferie, a partire dal 1° lunedì dopo il 14 Novembre di ogni anno.

L'attuazione di quanto sopra previsto presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore.

Durante tale periodo, al fine di equiparare il conseguente trattamento economico e normativo alle 40 ore settimanali, le aziende corrisponderanno nei mesi di competenza l'ottava ora non lavorata utilizzando i riposi compensativi. Le restanti ore di permesso saranno godute su richiesta del lavoratore con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.

Nel caso in cui le ore di permesso non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore ha comunque diritto alla loro corresponsione da parte dell'azienda.

Inoltre le parti, qualora si renda necessario modificare l'attuale meccanismo di orario di lavoro, si rendono disponibili ad affrontare tale problema con la direzione aziendale di volta in volta interessata.

Al fine di consentire ai lavoratori un adeguato periodo di riposo, si stabilisce che l'intervallo della cessazione del lavoro del mattino e la ripresa pomeridiana non deve essere inferiore a 90 minuti, salvo diversi accordi tra l'impresa e i lavoratori interessati.

Le parti concordano, che in particolari casi a fronte di esigenze produttive eccezionali o di pubblica utilità, l'azienda possa ricorrere, previo accordo scritto con le Organizzazioni Sindacali territoriali, a forme di flessibilità dell'orario di lavoro. Tale flessibilità sarà attuabile per le aziende che:

1. Rispettino il C.C.N.L., il Contratto integrativo e le leggi vigenti;

2. Versino regolarmente gli accantonamenti e le contribuzioni alla Cassa Edile;

3. Recuperino l'orario flessibile effettuato;

4. Retribuiscano le ore in regime di flessibilità eccedenti l'orario contrattuale giornaliero e/o settimanale, con la maggiorazione del 15%.

Art. 18 - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti confermano quanto previsto nell'accordo regionale del 22/09/1997 e in quello territoriale del 16/12/1997 relativi alle costituzioni del Comitato Regionale Paritetico e del Comitato Territoriale Paritetico. Tali accordi divengono parte integrante del presente contratto integrativo.

Art. 19 - Durata

Il presente Contratto Integrativo vale fino al 31 Dicembre 2001 fatto salvo quanto eventualmente verrà definito dal rinnovo del C.C.N.L..