Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Foggia
Data stipula: 29 giugno 1999

Contratto territoriale per la provincia di Foggia


Sommario:

 - Protocollo d'Intesa
- Enti Paritetici - Documento Politico
- Sistema di informazioni - Investimento ed occupazione
- Osservatorio del mercato del lavoro
- Formazione professionale e Scuola professionale Edile-Ente Scuola Edile
- Contratto di Formazione e Lavoro
- Diritto allo Studio
- Cassa Edile
- Accantonamento per ferie, gratifica natalizia, riposi annui - Modalità di versamento
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui
- Trattamento Economico per malattia, infortunio e malattia professionale - Prestazioni Cassa Edile
- Anzianità Professionale Edile
- Quote dì adesione contrattuale
- Meccanizzazione
- Orario di lavoro
- Minimi retributivi
- Elemento economico territoriale
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Lavori in zone malariche
- Attrezzi di lavoro
- Mensa
- Trasporto
- Trasferta
- Posto di lavoro
- Ferie
- Igiene ed ambiente di lavoro
- Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti
- Condizioni di miglior favore
- Decorrenza e durata
- Allegato A) Schema di lettera dell'impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile e agli Istituti di Previdenza ed Assistenza
- Allegato B) Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
- Allegato C)Regolamento Comitato Paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Il 29 giugno 1999, in Foggia presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Capitanata

tra:

- La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali di Capitanata;

e

- la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno FENEAL UIL - aderente all'Unione Italiana del Lavoro;

- la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini FILCA CISL - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

- la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive - FILLEA CGIL - aderente alla Confederazione Generale Italiana Lavoratori;

si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro per i dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Foggia.

Protocollo d'intesa

In sede di sottoscrizione del Contratto Provinciale di Lavoro, Integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, le Organizzazioni Territoriali contraenti, nel confermare di voler intraprendere azioni comuni utili per la risoluzione dei gravi problemi presenti in Capitanata, confermano la necessità che vengano intraprese azioni atte a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale tra le imprese del settore.

Pertanto le parti convengono di intensificare l'azione di confronto con gli enti di spesa e in particolare con gli enti locali che possono svolgere un ruolo decisivo per la risoluzione del problema del lavoro dipendente irregolare.

A tal fine le parti, inoltre, attribuiscono rilievo prioritario all'Osservatorio e alla Banca Dati della Cassa Edile per la conoscenza degli appalti avviati, delle imprese impegnate e dei lavoratori occupati.

Le parti dichiarano inoltre la loro intenzione di:

- impegnarsi a svolgere nell'ambito delle rispettive autonomie, idonee iniziative a ogni livello per la tutela e lo sviluppo dell'imprenditoria locale e delle maestranze da essa dipendenti.

- dare rilievo prioritario allo svolgimento di iniziative comuni presso le istituzioni comunali, provinciali e regionali affinché le stesse predispongano gli strumenti urbanistici generali e attuativi. Identiche iniziative saranno svolte presso gli Enti preposti per quanto di loro competenza. Quanto sopra per favorire la risoluzione delle complesse tematiche riguardanti l'edilizia e l'occupazione, acuite dall'esplodere di preoccupanti tensioni abitative e sociali;

- privilegiare le imprese edili in regola con gli adempimenti contributivi e che abbiano effettiva capacità tecnica organizzativa, professionale e finanziaria;

- favorire attraverso iniziative comuni tra cui ha rilievo prevalente il contratto di formazione lavoro da sottoscrivere a livello provinciale tra le parti la evoluzione del mercato del lavoro in un quadro ai professionalità specifiche del settore;

- dare impulso alla formazione professionale delle maestranze attraverso corsi gestiti dall'Ente Scuola, mediante l'utilizzo delle leggi nazionali regionali e comunitarie esistenti in materia, nonché per il tramite di nuovi strumenti legislativi che possano agevolare, nel contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro delle maestranze formate;

- affrontare, quando necessario, il problema degli esuberi di manodopera e della mobilità aziendale e interaziendale del personale, attribuendo all'Ente Scuola un lavoro prioritario di promozione ed attuazione degli interventi necessari;

- ridare rilievo preminente ai problemi connessi con l'insediamento di edilizia pubblica, convenzionata e sovvenzionata con la realizzazione delle infrastrutture sociali, con la ristrutturazione dei centri storici e la riqualificazione dei centri di degrado;

- rivolgere il massimo impegno allo studio di particolari progetti e di programmi di sviluppo nell'ambito dei quali sia anche possibile l'adozione di procedimenti tecnologici cd organizzativi avanzati, come pure la promozione delle Associazioni e Consorzi fra imprese produttive;

- sviluppare congiuntamente tutti gli interventi che, nell'ambito di iniziative di cui ai punti precedenti, possano conseguire il mantenimento e la crescita dei livelli occupazionali;

- effettuare confronti per opere di particolare rilievo sociale;

- potenziare sul territorio il ruolo degli enti paritetici, al fine di contribuire a sviluppare il comparto dell'edilizia e consolidare l'obbligo degli adempimenti, in attuazione delle normative vigenti e di quelle in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 626/94;

- istituire un Osservatorio del mercato del lavoro a livello provinciale per acquisire dati sull'andamento, caratteristiche e contraddizioni del mercato del lavoro, con l'obiettivo di elaborare e perseguire soluzioni concordate che puntino al governo dei flussi di manodopera, al mantenimento e allo sviluppo dei livelli professionali ed alla qualificazione delle nuove forze da inserire nel settore, di promuovere analoghe iniziative nell'ambito regionale.

Detto Osservatorio dovrà fornire dati in ordine:

- alla tipologia delle opere pubbliche da appaltare o appaltate;
- alla suddivisione delle imprese per comparto di appartenenza;
- agli strumenti urbanistici adottati o da predisporre dagli Enti preposti;
- all'anagrafe dei lavoratori distinti per qualifiche, età e sesso.

Per attingere dette notizie l'Osservatorio potrà utilizzare i dati esistenti presso gli enti paritetici presenti nel territorio.

Nell'ambito delle relazioni industriali, le parti si impegnano, nell'interesse dell'economia provinciale, a proporre agli enti appaltanti sistemi di gara idonei a garantire la esecutività dei lavori.(Sommario)

Enti Paritetici - Documento Politico

Le parti convengono che è indispensabile potenziare sul territorio il ruolo degli enti paritetici al fine di contribuire a sviluppare il comparto dell'edilizia e consolidare l'obbligo degli adempimenti, in attuazione delle normative vigenti e di quelle in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro - D.Lgs. 626/94.

La pesante crisi strutturale del comparto dell'edilizia impone la realizzazione di adeguate iniziative, finalizzate a potenziare il settore della formazione professionale, al fine di competere e per formare le maestranze, in relazione alle esigenze delle imprese e di analizzare il fenomeno dell'andamento del mercato del lavoro e delle opere pubbliche.

Le parti convengono, altresì, di intraprendere concrete iniziative per l'osservanza delle normative sull'ambiente e sulla prevenzione degli infortuni e per adeguamenti delle Prestazioni Assistenziali alle nuove esigenze dei lavoratori.

In presenza di tali obiettivi, le parti decidono di:

a) rivitalizzare gli enti paritetici con l'istituzione di nuove strutture;

b) potenziare il Comitato Ambiente come da all. 12 C.C.N.L. del 5.7.1995;

c) realizzare un organico Piano di Formazione Professionale finalizzato a qualificare le maestranze da impiegare nel settore dell'edilizia;

d) rendere operativo l'osservatorio del mercato del lavoro e delle opere pubbliche, rapportato all'allegato 4 del C.C.N.L. 5.7.1995;

e) avviare fasi di decentramento informativo della Cassa Edile nel territorio tramite modem.

Per la pratica esecuzione di tale programma le parti decidono:

a) di intervenire per fasi alla luce dei risultati nelle singole fattispecie;

b) di definire per ogni Ente progetto e relativa organizzazione.

La Sezione Costruttori Edili e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, assumono formale impegno che tutte le fasi di rilancio degli Enti vanno definite in sede politica. (Sommario)

Art. 1 - Sistema di informazioni - Investimenti ed occupazione

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Capitanata e le Organizzazioni dei Lavoratori, rilevata la fondamentale importanza dell'attività edile nella provincia di Foggia, si impegnano, onde superare la crisi strutturale ed occupazionale del settore, ad intervenire presso le pubbliche amministrazioni al fine di dare rilievo prioritario ai problemi connessi agli insediamenti di edilizia pubblica e privata.

La Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali di Capitanata e le Organizzazioni dei Lavoratori si incontreranno periodicamente, su richiesta di una delle parti, per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tali incontri, le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni: sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria, sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, sulla disponibilità di aree pubbliche, sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi, sui flussi finanziari di investimento.

Le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno, altresì, informazioni in materia di appalto e subappalto, nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera, sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.

Le informazioni citate saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

- Opere Pubbliche (Edilizia scolastica, Ospedaliera, Opere irrigue, ecc.);
- Edilizia non abitativa pubblica e privata (opere industriali, stradali, ferroviarie e aeroportuali);
- Edilizia abitativa pubblica e privata.

Sono previsti, inoltre, incontri periodici, su richiesta di una delle parti, in ordine alla evoluzione della struttura dell'impresa, dei Consorzi temporanei e permanenti di imprese.

Sono previsti, altresì, incontri preventivi tra la Sezione Costruttori Edili e le Organizzazioni dei Lavoratori in ipotesi di rilevanti appalti pubblici nel territorio per quanto concerne la natura degli appalti e durata e tempi degli stessi. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio del Mercato del Lavoro

Con riferimento a quanto previsto nel protocollo di intesa e per dare concreta attuazione allo stesso le parti convengono quanto segue:

1) di costituire in tempi brevi - presso la Cassa Edile di Capitanata - l'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro con compiti di:

- gestione dei dati provenienti dal Mercato del Lavoro e dall'Ente Scuola Edile;
- anagrafe delle opere e delle imprese per comparti di appartenenza;
- anagrafe dei lavoratori per fasce di età e di professionalità;
- ricerca dati relativamente agli strumenti urbanistici provinciali;
- conoscenza delle opere pubbliche che devono essere appaltate;
- conoscenza delle imprese aggiudicatrici delle opere pubbliche previste al punto precedente.

A cura dell'Osservatorio verranno consegnati tutti i dati sopra indicati alle parti stipulanti il presente contratto. (Sommario)

Art. 3 - Formazione professionale e Scuola Professionale Edile - Ente Scuola Edile

Fermo restando quanto disposto in materia a livello nazionale e regionale, le parti rilevano l'esigenza di dare un più incisivo impulso all'attività di formazione professionale nel settore, con particolare riguardo ai giovani.

Si auspica, quindi, la messa in atto di idonee iniziative di publicizzazione ed illustrazione delle opportunità professionali che si aprono nel settore, utilizzando ed integrando anche azioni di orientamento professionale.

Circa i corsi di formazione realizzabili dall'Ente Scuola Edile, si ricercheranno intese con Istituzioni che svolgono la loro opera nel campo della scuola e della formazione professionale, nella costante ricerca di una utilizzazione di strutture già presenti, per la migliore integrazione di risorse disponibili.

Le stesse organizzazioni territoriali si adopereranno di comune accordo affinché al termine dei corsi di cui sopra, sia assicurata una prioritaria immissione delle maestranze che hanno superato con esito favorevole i corsi medesimi nei processo produttivo dell'edilizia.

Nell'intento, inoltre, di arricchire la formazione dei lavoratori dell'edilizia e di favorire una professionalità polivalente, le Organizzazioni territoriali predette si adopereranno al fine di individuare condizioni metodologiche e strumenti atti a facilitare l'accesso delle maestranze a qualifica superiore, anche mediante l'istituzione di corsi di formazione-lavoro promossi dall'Ente Scuola.

Le parti concordano, in relazione ai periodi di sospensione delle attività produttive, di lunga o media durata, di utilizzare tali periodi per la qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori interessati mediante l'Ente Scuola Edile, utilizzando le leggi nazionali e comunitarie in materia di formazione professionale.

Sono previsti incontri periodici, su richiesta di una delle parti contraenti, per definire, in relazione ai programmi di edilizia pubblica o privata da realizzare nella Provincia, il tipo e il numero dei corsi che l'Ente Scuola dovrà richiedere e realizzare.

Relativamente alla determinazione del contributo che le imprese edili devono versare all'Ente Scuola Edile, si stabilisce di elevare tale contributo dall'attuale 0,50% allo 0,85% così come segue:

a) 0,15% a decorrere dall'1.7.1999;
b) 0,10% a decorrere dall'1.10.1999;
c) 0,10% a decorrere dall'1.3.2000.

Le parti confermano che il contributo che le imprese edili devono versare per il funzionamento del Comitato Ambiente è fissato nella misura dell'0,15% - accordo dell'1.3.1996.

La riscossione dei contributi di cui sopra, viene effettuata dalla Cassa Edile di Capitanata secondo i criteri fissati in apposita convenzione.

Si ritiene necessaria la costituzione del FORMEDIL regionale, con funzioni di coordinamento in tema di formazione nel settore. (Sommario)

Art. 4 - Contratto di formazione e lavoro

Le parti concordano sulla necessità, in relazione all'Accordo Nazionale sottoscritto dalla Confindustria e dalla Federazione Nazionale CGIL, CISL e UIL, di definire in un accordo provinciale, rispetto agli investimenti pubblici o privati, i progetti di contratto di Formazione Lavoro nel settore. Il personale potrà essere formato sia presso le imprese che presso l'Ente Scuola Edile di Capitanata. (Sommario)

Art. 5 - Diritto allo studio

Fermi restando la validità ed i limiti dell'art. 92 del vigente C.C.N.L. le parti convengono che gli oneri relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle Imprese del settore vengano posti a carico della Cassa Edile di Capitanata.

Qualora i lavoratori dipendenti si avvalgano della facoltà di utilizzare il diritto allo studio nelle ore coincidenti con l'orario normale di lavoro, le imprese, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 92 lett. b) del vigente C.C.N.L., erogheranno la retribuzione agli aventi diritto e saranno quindi rimborsate, attraverso conguaglio diretto con i contributi da versarsi alla Cassa Edile, dei relativi importi orari erogati ai titolo di cui sopra. (Sommario)

Art. 6 - Cassa Edile

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura complessiva del 2% di cui 5/6 (1,67%) a carico del datore di lavoro e 1/6 (0,33%) a carico del lavoratore.

Tale contributo va calcolato sui seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- elemento economico territoriale;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- elemento economico territoriale.

Con il contributo di cui sopra (2%) si è inteso mutualizzare anche l'onere delle aziende per quanto attiene il diritto allo studio previsto dall'art. 92 del vigente C.C.N.L. e dall'art. 20 dell'accordo integrativo provinciale 24 gennaio 1981.

Le parti, qualora il contributo dovuto alla Cassa Edile dovesse rilevarsi insufficiente, si riservano di rincontrarsi per stabilire l'eventuale aumento, mantenendo comunque inalterate le percentuali di 5/6 a carico del datore di lavoro ed 1/6 a carico del lavoratore.

Le parti inoltre convengono di adeguare lo Statuto della Cassa Edile ai nuovi obblighi contrattuali.

Si concorda, inoltre, che la Cassa Edile preveda un capitolo specifico di spesa dal quale si possano attingere fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio, da destinare al finanziamento di pubblicazioni, concordate fra le parti, di carattere formativo-culturale che riguardano il settore edile.

Tali pubblicazioni verranno inviate ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Inoltre, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 del C.C.N.L., e dall'art. 7 dell'Integrativo Provinciale, si conviene dì fissare un contributo aggiuntivo nella misura appresso indicata per i versamenti alla Cassa Edile eseguiti oltre i termini di cui all'art. 7.

- per i ritardi fino a 3 mesi

6%:

- per i ritardi dal 4° al 6° mese

8%.

(Sommario)

Art. 7 - Accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Modalità di versamento

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 19 del Contratto Nazionale, la percentuale complessiva da valere ai fini del trattamento economico per ferie, gratifica e riposi annui è fissata nella misura del 23,45%.

Gli importi della suddetta percentuale debbono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza di Capitanata ed il versamento deve essere effettuato dalle aziende entro il termine di 20 giorni da quello cui si riferisce il versamento stesso e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile.

Ai fini degli accantonamenti previsti dal presente articolo, si conviene che il lavoratore è considerato "trasfertista" per un periodo non superiore a un mese dal momento del suo trasferimento.

Decorso detto mese, gli accantonamenti successivi dovranno essere fatti presso la Cassa Edile di Capitanata. (Sommario)

Art. 8 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.

Le parti raccomandano che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Edile disponga per l'invio, agli operai aventi diritto, degli assegni relativi alla liquidazione delle spettanze afferenti a ferie, gratifica natalizia e riposi annui alle date del 15 luglio di ogni anno per il semestre ottobre-marzo e del 30 novembre per il semestre aprile-settembre, compatibilmente con le possibilità della Cassa Edile e comunque, per quest'ultimo periodo, non oltre il 15 dicembre di ogni anno. (Sommario)

Art. 9 - Trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale - Prestazioni - Cassa Edile

Con riferimento al quattordicesimo comma dell'art. 27 ed al dodicesimo comma dell'art. 28 del C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dalle imprese, con effetto liberatorio, con le seguenti percentuali:

Malattia:

 

- dal 1° al 270° giorno

23,45%

Infortunio:

 

- per i primi tre giorni di assenza più il 60% della paga

23,45%

Infortunio e malattia professionale:

 

- per i giorni di assenza dal 4° al 90°

9,20%

- per i giorni di assenza dal 91° in poi

5,75%

Gli importi in parola saranno versati alla Cassa Edile secondo le disposizioni regolamentari e contrattuali che disciplinano la Cassa Edile medesima, ad esclusione della percentuale del 60% dovuta per i primi tre giorni di infortunio che va corrisposta prettamente al lavoratore al termine del periodo di paga.

Per quanto concerne l'indennità integrativa erogata dalla Cassa Edile in caso di malattia, si conviene che la stessa sarà comunque corrisposta dalla Cassa Edile agli operai aventi diritto mensilmente secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne l'indennità di malattia le parti fanno esplicito riferimento all'art. 27 del vigente C.C.N.L..

Si stabilisce, comunque, che il lavoratore non deve superare il 100% dell'importo che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Si conviene che fruiranno dell'assistenza extracontrattuale, prevista dal Regolamento C.E., tutti gli operai iscritti alla Cassa Edile in favore dei quali risultino versati o dovuti dai datori di lavoro i contributi e la percentuale del trattamento economico per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono concesse ai lavoratori che abbiano maturato almeno 450 ore lavorative nei 12 mesi precedenti l'evento, con relativo accantonamento presso la Cassa Edile. (Sommario)

Art. 10 - Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 20 e al regolamento allegato "C", del C.C.N.L. 7.10.1987, le parti fissano nella percentuale del 4,50% a decorrere dal 1° novembre 1989 il contributo a carico dei datori di lavoro per l'anzianità professionale edile.

Detto contributo dovrà calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente C.C.N.L., per tutte le ore di lavoro ordinario, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 C.C.N.L. vigente.(Sommario)

Art. 11 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 38 lett. c) del C.C.N.L., 7.10.1987 le quote di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini restano stabilite nella misura complessiva dell'1,10% da calcolarsi sugli elementi presi a base per il computo della percentuale per ferie. riposi annui e gratifica natalizia.

Nella predetta percentuale dell'1,10% (0,55% a carico dei datori di lavoro e 0,55% a carico dei lavoratori) è compresa quella nazionale dello 0,30% (0,15% a carico dei datori di lavoro e 0,15% a carico dei lavoratori). La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

La percentuale dello 0,55% a carico del lavoratore viene calcolata anche sul 23,45%, mentre per i datori di lavoro solo la percentuale dello 0,15% viene applicata anche sul 23,45%.

Le quote di adesione contrattuale debbono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile secondo le modalità e nei termini di cui al precedente art. 7.

Per la ripartizione del gettito complessivo delle quote suddette si fa riferimento a quanto stabilito dal predetto art. 38 lett. c) del C.C.N.L..

Con riferimento all'art. 40 del C.C.N.L., la Cassa Edile di Capitanata tratterrà, ai lavoratori che ne facciano richiesta attraverso delega debitamente sottoscritta, il 4% delle somme accantonate ogni semestre a partire da quello immediatamente corrente e coincidente con la data riportata nella delega: dette somme saranno rimesse, a cura della Cassa medesima, alle organizzazioni sindacali indicate nella delega.

In coincidenza con la liquidazione degli accrediti di dicembre di ogni anno, ai firmatari della delega stessa la trattenuta non potrà essere, comunque, inferiore alle lire 20.000. (Sommario)

Art. 12 - Meccanizzazione

Le parti concordano sulla necessità di dotare di una meccanizzazione comune gli Enti paritetici con accesso, per ciascun Ente, a soli dati di competenza dell'Ente stesso. Il Centro operativo sarà localizzato presso la Cassa Edile con terminali presso gli Enti paritetici.

Tutto ciò per arrivare successivamente a dotare le Organizzazioni stipulanti di terminali con accesso a notizie che possano interessare solo le singole parti. (Sommario)

Art. 13 - Orario di lavoro

a) Operai di produzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L., 5.7.1995, l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali di media annua ripartito in 5 giorni, di norma dal lunedì al venerdì.

b) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L., 5.7.1995 l'orario normale contrattuale di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nei cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995 si conferma che gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per complessive 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre;

c) per i custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti e per tutti gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del C.C.N.L., nel periodo sopra stabilito l'orario di lavoro è determinato in 45 ore settimanali.

Per gli operai di cui alla lett. c) dell'art. 6, nel periodo predetto l'orario di lavoro è determinato in 55 ore settimanali.

fra retribuzione per le ore dì cui al punto "a" e "b" e corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di riduzione a 35 ore l'anticipazione dell'impresa è pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.

L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa e tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 19.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, salvo la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Resta salvo quant'altro previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., 5.7.1995. (Sommario)

Art. 14 - Minimi retributivi

I minimi retributivi per i dipendenti da imprese edili nella provincia di Foggia, sono quelli di cui alle tabelle, Allegato A e B, del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 15 - Elemento Economico Territoriale

Si premette in attuazione degli artt. 12 e 47 del C.C.N.L. del 5.7.1995 che l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano consolidati nelle cifre di cui all'art. 15 del CIP 16.11.1989 che vengono qui di seguito confermati.

L'Elemento Economico Territoriale, in attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995 e in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, viene determinato tenendo conto di quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 135/97 e dall'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori elementi verificati nei territorio di Capitanata:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativi;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara degli appalti aggiudicati:

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa Integrazione straordinaria per mancanza di lavoro;

- numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa integrazione Guadagni;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 viene stabilito nella misura del 7%, con le seguenti modalità:

- 4% a decorrere dall'1.6.1999;
- 3% a decorrere dall'1.12.1999;

rispettivamente dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio mensile per gli impiegati in vigore al 1.7.1997.

Le parti nel darsi reciprocamente atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è stata stabilita in coerenza a quanto stabilito dal Protocollo 23.7.1997 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n. 135 sulla decontribuzione degli aumenti disposti dalla contrattazione di secondo livello, si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per tutta la durata del contratto integrativo per una verifica di tutti gli indicatori sopra riportati o di altri che ne venissero successivamente individuati al fine della conferma dell'Elemento Economico Territoriale stesso. Gli importi dell'E.E.T. sono allegati in calce. (Sommario)

Art. 16 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla paga base di fatto indennità dì contingenza e indennità territoriale di settore e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sui minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora):

4%

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli):

5%

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango:

5%

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario:

8%

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume:

8%

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe:

8%

7) Lavori ai pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando la elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio:

10%

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio:

10%

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili, che in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività:

11%

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione):

12%

11) Lavori di scavo a sezione obbligata ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio:

13%

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre:

13%

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti:

16%

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi Protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12):

16%

15) Lavori su scale aeree tipo Porta:

17%

16) Costruzione di camini in muratura senza impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e incorporato nel fabbricato stesso:

17%

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.:

19%

18) Lavori per fognature nuove in galleria:

19%

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3:

20%

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti:

21%

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.:

22%

22) Lavori in pozzi neri preesistenti:

27%

Gruppo B) - Lavori in galleria

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio:

28%

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione:

21%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie:

12%

d) lavori eseguiti in presenza di gas:

20%

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa

a) da 0 a 10 metri:

54%

b) da oltre 10 a 16 metri:

72%

c) da oltre 16 a 22 metri:

120%

d) oltre 22 metri:

180%

Gruppo D) - Lavori marittimi

Lavori sotto acqua: Palombari - Indennità del 100% da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata. Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Gruppo E) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche

Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta un'indennità nella misura del 15,50%.

Gruppo F) - Lavori di armamento ferroviario

Agli operai addetti ai lavori di armamento ferroviario in genere è dovuta una indennità nella misura del 15,50%.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali, dell'art. 22 del C.C.N.L., ove spettante, nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

Le percentuali di cui sopra - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione l'opera nei casi e nelle condizioni sopra previste. (Sommario)

Art. 17 - Lavori in zone malariche

Con riferimento all'art. 24 del Contratto Nazionale, la indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termine del predetto contratto nazionale, è di lire 40 giornaliere.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute tali dalle Autorità Sanitarie a norma di legge.

L'indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per il periodo di infezione malarica e cioè durante il tempo compreso fra il mese di giugno ed il mese di settembre incluso. (Sommario)

Art. 18 - Attrezzi di lavoro

Viene stabilita in lire 350 giornaliere l'indennità che le imprese devono corrispondere agli operai: scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, spalatori di neve o ghiaccio, elettricisti i quali, su richiesta delle imprese medesime, adoperano attrezzi di loro proprietà. Tale indennità sarà dovuta ai suddetti operai soltanto nel caso che siano muniti di atti i seguenti attrezzi che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzuolo, sabbie scalpelli martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordoni, tenaglia per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;

Muratore e Pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo livella, metro, matita, cazzuola e fratazzo;

Carpentieri: segaggio, sega e telaio, martello, palanchino, corde, matite, livello, piombo a livello squadra;

Addetto agli impianti elettrici: pinza isolata 3000 V. prova fase, spellacavi, filo a piombo, livello, metro, matita, martello, martellina, scalpello;

Spalatore di neve o ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

L'indennità di cui sopra è riconosciuta nella misura di lire 200 giornaliere, agli aiutanti carpentieri ed agii aiutanti ferraioli i quali adoperano gli attrezzi di loro proprietà come sopra indicati. (Sommario)

Art. 19 - Mensa

Le parti riconoscono la validità sociale della mensa e si impegnano a ricercare soluzioni atte a garantirne l'istituzione.

A tal fine concordano che la realizzazione del servizio potrà avvenire ove si verifichino contemporaneamente le condizioni indicate ai punti 1, 2 e 3 o esclusivamente quelle del punto 4.

1) Cantiere ubicato in località distante dai centri abitati oltre i 10 Km.

2) Il numero di addetti che intendono usufruire del servizio di mensa, superiore a 90 persone.

3) Durata del cantiere superiore ai due anni. Nell'eventualità che il numero dei richiedenti si riduca al di sotto dei 90, il servizio potrà essere sospeso.

4) In tutti i casi in cui l'importo di appalto o delle opere da eseguire raggiunga la somma di lire 7 miliardi.

Il servizio potrà essere sospeso quando l'importo residuo dei lavori sarà inferiore a lire 400 milioni.

Il costo economico sarà cosi ripartito:

- 40% a carico del lavoratore;
- 60% a carico dell'azienda.

Detta ripartizione delle spese trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'art. 49 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Per i cantieri con le caratteristiche innanzi citate, (punti 1 - 2 - 3 o 4), ove non sì renda possibile l'attuazione della mensa, l'impresa corrisponderà un rimborso spese di lire 36.000 mensili pari a lire 200 per ogni ora di effettiva presenza.

Il rimborso spese non spetta agli operai che non si avvarranno del servizio di mensa eventualmente istituito. (Sommario)

Art. 20 - Trasporto

Per i cantieri ubicati in zone lontane dai centri abitati e non serviti da mezzi pubblici, la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione industriali si dichiara disposta a svolgere, in parallelo con le Organizzazioni dei Lavoratori, interventi presso gli Enti Amministrativi competenti perché ne affrontino concretamente il soddisfacimento, tenuto conto dell'importanza del problema del trasporto come Servizio Sociale.

Per i lavori eseguiti fuori di 2 Km. dal perimetro dei Centri urbani si conviene quanto segue:

- in tutti i casi ove è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico, e qualora l'azienda non metta a disposizione mezzi propri, corrisponderà un'indennità pari al costo dell'abbonamento mensile.

Qualora l'azienda non provveda con mezzi propri al trasporto e non esistano mezzi pubblici dal centro abitato al cantiere ed il trasporto avvenga con mezzi messi a disposizione dai lavoratori, l'azienda riconoscerà, a titolo di rimborso spese per ogni mezzo di trasporto, 1 litro di benzina per ogni 6 Km., percorsi oltre i due Km., dal perimetro del centro abitato. Qualora più lavoratori usufruiscano di uno stesso mezzo, in alternativa a quanto disposto dal comma precedente, verrà corrisposto un rimborso spese, per mezzo di trasporto, pari a lire 165 per persona per ogni Km., percorso oltre due Km., dal perimetro del centro abitato. Il trattamento di trasporto è assorbito fino a concorrenza dal rimborso delle spese di trasporto previsto dal primo comma della lett. A) dell'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 21 - Trasferta

I limiti territoriali di cui al secondo comma lett. A) dell'art. 22 del vigente C.C.N.L., vengono definiti fuori dai limiti territoriali comunali.

La normativa di cui sopra trova applicazione purché il lavoratore rientri al compimento della giornata lavorativa.

Resta fermo il maggior rimborso per pernottamento e quant'altro previsto dall'art. 22 del vigente C.C.N.L..

La normativa di cui sopra non si applica ai cantieri in estensione. (Sommario)

Art. 22 - Posto di lavoro

Per i lavori stradali, ferroviari, di bonifica, irrigui, acquedotti, linee elettriche e telefoniche, la cui caratteristica peculiare dei lavori è nota, e comunque per i cantieri in estensione, si conviene, che l'operaio deve trovarsi sul posto di lavoro all'ora stabilita dall'orario di cantiere. Per posto di lavoro si intende il luogo dove effettivamente si svolge il lavoro.

Qualora l'azienda, per sua esigenza, dovesse far concentrare i lavoratori al Centro del cantiere e successivamente sul posto di lavoro, l'orario che intercorre a tale scopo sarà considerato orario di lavoro, utile per raggiungere le 8 ore giornaliere.

Tanto premesso e limitatamente ai lavori irrigui, sarà riconosciuta una indennità pari al 5% della paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale di settore in favore degli operai. (Sommario)

Art. 23 - Ferie

Fermo restando quando previsto dall'art. 16 del C.C.N.L., 5.7.1995, le imprese, compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive, da portare a preventiva conoscenza delle R.S.A., fisseranno il godimento delle ferie come segue:

a) due settimane nel periodo estivo;

b) una settimana nel periodo invernale (Natale - Capodanno);

c) una settimana verrà usufruita dal lavoratore in relazione a sue esigenze, preavvisando l'azienda almeno una settimana prima del godimento. Qualora dovessero presentarsi più richieste. la questione verrà disciplinata tra Direzione dell'Azienda e R.S.A., di cantiere. (Sommario)

Art. 24 - Igiene e ambiente di lavoro

Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

a) un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o in legno fisso o mobili, ovvero con altri elementi provvisionari e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Detto articolo si applica ad imprese con un numero di dipendenti superiore a 15.

Per quanto attiene le visite mediche periodiche effettuate dall'azienda i lavoratori saranno sottoposti a visita medica da parte dei competenti enti pubblici con oneri a carico dell'azienda, almeno una volta all'anno presso il Centro di Medicina Sociale e Preventiva di Foggia o presso altri centri medici abilitati più vicini ai cantiere. Dette visite saranno fatte di norma di sabato.

Libretti sanitari

Con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., le parti convengono che venga realizzato il libretto sanitario.

Tale libretto sarà fornito a cura della Cassa Edile in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa.

A cura dell'azienda verranno annotati cronologicamente e analiticamente i seguenti dati:

- eventuali visite di assunzione;

- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;

- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;

- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970, e loro esiti;

- infortuni sul lavoro, diagnosi ed eventuale durata;

- malattie professionali;

- assenze per malattia e infortunio, diagnosi e durata.

La copia del libretto sanitario in possesso del lavoratore sarà tenuta a cura dello stesso.

La copia in possesso dell'azienda verrà tenuta con segretezza da questa fino a quando sussiste il rapporto di lavoro, dopo di che sarà rimessa alla Cassa Edile che provvederà ad inviarla al nuovo datore di lavoro. (Sommario)

Art. 25 - Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro

Si conviene, secondo quanto previsto dall'art. 39 del vigente C.C.N.L., e dal protocollo d'intesa 24.9.1976 e verbale d'accordo 6.2.1996, di dare pratica attuazione al Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni e l'ambiente di lavoro.

Il Comitato sarà finanziato tramite una quota pari allo 0,15% del contributo che le imprese già versano per l'Ente Scuola Edile.

Il Comitato è composto da 6 membri di cui n. 3 designati dalla Sezione Costruttori Edili e n. 3 dalle Organizzazioni dei Lavoratori.

Per il suo funzionamento si fa riferimento al Regolamento allegato "C". (Sommario)

Art. 26 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

Con riferimento all'art. 15 del vigente C.C.N.L., 5.7.1995 si fa obbligo all'impresa di comunicare ai delegati aziendali, o in mancanza di questi ai sindacati provinciali competenti, tramite l'organizzazione provinciale dei datori di lavoro, trenta giorni prima della esecuzione dei lavori, e, comunque, prima dell'inizio dei medesimi, la indicazione delle opere appaltate o subappaltate, la denominazione e struttura dell'impresa cui si affidano i lavori e l'impegno della medesima per il rispetto dei contratti vigenti, con rispetto dei tempi tecnici per la realizzazione dell'opera subappaltata e con garanzia dei livelli occupazionali in caso di subappalto.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice e tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo alla impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso C.C.N.L..

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatto secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. L'impresa appaltatrice o subappaltatrice, che non adempie all'obbligo di cui ai commi precedenti, è tenuta, in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate o per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma.

Comunque l'iscrizione alla Cassa Edile ed il rilascio alla medesima della dichiarazione di adesione da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice escludono, per il periodo successivo agli adempimenti predetti, la responsabilità solidale dell'impresa appaltante o subappaltante.

c) La responsabilità solidale dell'impresa appaltante o subappaltante sussiste comunque, fermi gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 della lett. b), qualora oggetto principale dell'appalto o del subappalto siano una o più delle seguenti lavorazioni:

- preparazione in cantiere e/o posa in opera di casseformi, per strutture in cemento armato;
- preparazione in cantiere e/o posa in opera di armature metalliche per strutture in cemento armato;
- murature interne ed esterne nella costruzione di edifici civili ed industriali;
- intonaci interni ed esterni nella costruzione di edifici civili ed industriali.

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro quattro mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 37 C.C.N.L., il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

Le dichiarazioni di cui ai commi a) e b) sono riportate in appendice al presente contratto. (Sommario)

Art. 27 - Condizioni di miglior favore

Restano immutate le condizioni di miglior favore eventualmente praticate ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto. (Sommario)

Art. 28 - Decorrenza e durata

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della Provincia di Foggia dal mese di giugno 1999 ed avrà una durata di 4 anni salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

All. A - Schema di lettera dell'impresa appaltante (o subappaltante) alla Cassa Edile e agli Istituti di Previdenza ed Assistenza

- Alla Cassa Edile di ..........................................................................................................................

e, per conoscenza:

- all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Sede di .............................................................................................................................................

- all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Sede di ..............................................................................................................................................

- alla USL

Sede di ..............................................................................................................................................

Oggetto: C.C.N.L., 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) ................................ agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel contratto collettivo nazionale 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di ....................... alla impresa (2) ................................................

Per codesta Cassa Edile, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dalla impresa esecutrice.

 

Timbro e firma

 

..............................

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

(Sommario)

Allegato B) Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti

(Art. 15)

Schema di dichiarazione della impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al contratto nazionale di lavoro ed agli Accordi integrativi locali.

Dichiarazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta impresa (1) ............................. dichiara che con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2) ......................... dei lavori di ..................................... nel cantiere di ..................................

La sottoscritta impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dal citato contratto collettivo e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

.............., addì .......................

 

Timbro e firma

 

.....................................

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
(2) Denominazione e sede dell'Impresa appaltante o subappaltante.

(Sommario)

Allegato C) Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Regolamento

Art. 1 - L'organizzazione e l'attività dei Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e !ambiente di lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del C.C.N.L., 15.4.1976 e dell'art. 25 del contratto integrativo sono disciplinate come segue:

Art. 2 - Il Comitato è composto di 6 membri designati pariteticamente:

- n. 3 dall'Associazione dei costruttori edili della circoscrizione di Foggia;

- n. 3 dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.

L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati.

È però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato. restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 3 - Il Comitato si riunisce di norma una volta la settimana e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un membro del Comitato stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nel caso d'urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.

Art. 4 - Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.

Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.

Art. 5 - Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria, per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all'attività del Comitato stesso.

Art. 6 - Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

A tal fine il Comitato:

a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o istituti specializzati;

b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- alla diffusione e anche nei luoghi di lavoro di materie di propaganda antinfortunistica:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dei lavoratori o datori di lavoro;

d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.

Art. 7 - Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lett. c) dell'art. 6.

Art. 8 - Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6.

In caso di disaccordo, ciascuna delle Organizzazioni sottoscritte può deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del C.C.N.L., 15 aprile 1976 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.

Art. 9 - L'attività dì vigilanza e consulenza di cui alla lett. d) dell'art. 6, è disciplinata come segue:

La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lett. c) dell'art. 6 relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.

Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere e nello stabilimento oggetto della segnalazione.

Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.

Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva.

Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.

Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini.

Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.

Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.

Le procedure, di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Art. 10 - I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.

Art. 11 - Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L..

Art. 12 - Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva. (Sommario)