Il 10 dicembre 2002 in Ferrara
tra
La Sezione Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di
Ferrara
e
Le Segreterie Provinciali FILLEA-CGIL di Ferrara, FILCA-CISL di Ferrara,
Visti:
- Gli articoli 39 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 Imprese Edili ed
Affini;
- L'Accordo Nazionale 29 gennaio 2002 tra ANCE e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
FeNEAL-UIL;
- Il CIPL 3 marzo 1998 per le Imprese Edili ed Affini della Provincia di
Ferrara,
si conviene e si stipula il presente Accordo di rinnovo del Contratto
Collettivo Provinciale di Lavoro 03/03/1998, da valere nella Provincia di
Ferrara.
Premesse
Le parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive distinte
responsabilità, convengono sulla necessità di operare ed assumere
iniziative per il consolidamento e lo sviluppo del settore, al fine di
garantire la piena occupazione ed un miglioramento dell'attività
produttiva e della qualità del lavoro nell'edilizia. Il settore delle
costruzioni ed i grandi investimenti sia pubblici che privati
rappresentano nella nostra Regione, anche se in un quadro non del tutto
omogeneo - soprattutto nella provincia di Ferrara - un importante elemento
di crescita economica e sociale.
Il 2002 ha rappresentato per il settore delle costruzioni il quarto anno
di crescita dopo il periodo di crisi che aveva sensibilmente ridotto i
livelli di attività del settore negli anni compresi tra il 1992 ed il
1998.
Gli indicatori congiunturali attualmente disponibili confermano però una
fase di rallentamento in atto dallo scorso anno: il tasso di crescita
quantitativa degli investimenti in costruzioni, dopo essersi ridotto dal
5,6% del 2000 al 3,7% del 2001, mostra un ulteriore ridimensionamento nel
2002, con un incremento del 2.3%.
La crescita media annua dei livelli occupazionali nel settore delle
costruzioni, calcolata in riferimento ai primi tre trimestri del 2002, si
attesta, nei confronti del corrispondente periodo dell'anno 2001, sul +
2,2%. Tale tasso di crescita è decisamente più contenuto rispetto al
confronto tra la media annua dei livelli occupazionali dell'anno 2001
rispetto al 2000, che aveva fatto registrare un aumento del 5,5%.
Secondo fonti ISTAT, i dati relativi alla Regione Emilia Romagna
registrano 112.000 lavoratori occupati nel settore delle costruzioni nel
1999, 119.000 nel 2000, 124.000 nel 2001, 125.000 nei primi tre trimestri
del 2002: le variazioni percentuali riferite allo stesso periodo dell'anno
precedente sono passate dal +1.3%, al + 6.6%, per poi diminuire al 3,9 %
ed infine, nel 2002 , al 1.8%.
Nella provincia di Ferrara, sarà necessario operare, attraverso corrette
relazioni sindacali, per porre le condizioni di ridare più qualità al
settore sia sul versante del lavoro dipendente sia sul versante della
concorrenza leale tra le imprese. Si conviene l'Importanza a questo fine
di sensibilizzare la pubblica amministrazione per dare pratica attuativa a
quei provvedimenti che consentano di diffondere la cultura della legalità,
della sicurezza e del rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori.
Le Parti riconoscono che l'attuale situazione positiva del settore non è
in realtà accompagnata da una speculare crescita della regolarità, essendo
allo stato ancora di dimensioni rilevanti il fenomeno del lavoro abusivo
ed irregolare, caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva, dal
mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e
dall'evasione fiscale, pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei
dipendenti, sia per le imprese che, rispettando le normative legali e
contrattuali, vengono a trovarsi in situazioni di concorrenza sleale con
una conseguente alterazione della regolarità del mercato.
Attualmente il rapporto di lavoro presenta sempre più spesso aspetti di
natura variegata: le diverse fattispecie in cui esso si concretizza in
edilizia, se da una parte sono conseguenti all'adozione di strumenti di
flessibilità, dall'altra spesso si delineano in modo poco chiaro e
talvolta in contrasto con le norme di legge e di contratto.
Si riconosce conseguentemente che sussiste la necessità di operare, anche
attraverso corrette relazioni sindacali, per cogliere le opportunità che
allo stato attuale si presentano, di consolidamento e sviluppo della
struttura e della operatività delle imprese edili, attraverso la ricerca e
l'adozione di una maggiore qualità dei modelli produttivi ed
organizzativi, da un lato, e, dall'altro, anche attraverso l'adozione
delle forme di flessibilità regolate dai contratti e dagli accordi
collettivi nazionali in materia; ponendo in essere azioni concrete per il
perseguimento della regolarità e delle relative verifiche di congruità,
volendo favorire, precipuamente attraverso la lotta all'evasione
contributiva, una competizione fondata sulla capacità organizzativa e
progettuale del cantiere e non solo sui minori costi, riconducendo tutto
il settore all'osservanza delle regole della competizione e del rispetto
delle normative di legge, contrattuali e contributive.
Inoltre, preso atto che nonostante l'andamento dell'occupazione, pur
registrando rallentamenti, comunque sia di segno positivo, il problema del
reperimento della manodopera e soprattutto di maestranze specializzate,
presenta allo stato attuale evidenti carenze di ordine
genetico-strutturale, le parti convengono di intraprendere le necessarie
azioni, segnatamente nell'ambito dell'attività della Scuola Edile, e
riconoscono che il crescente impiego di lavoratori "non locali" debba
essere visto come una opportunità da consolidare attraverso adeguate e
concrete politiche di accoglienza.
A questo fine riconoscono di voler dare piena attuazione alle regole sulle
quali si fondano i rapporti tra le Casse Edili e le imprese esecutrici sia
di opere pubbliche che di opere private, previste dal Punto VII
dell'Accordo nazionale 29 gennaio 2002.
Si concorda infine che devono essere superati i ritardi che consentano una
effettiva messa in rete di tutti gli elementi conoscitivi che servono per
contrastare in maniera efficace il lavoro irregolare e la concorrenza
sleale fra le imprese. Al riguardo le Parti si fanno promotrici, insieme
alle altre Organizzazioni Imprenditoriali, nei confronti di INPS e INAIL
della Provincia di Ferrara, di tutte le azioni possibili affinché venga
definito in tempi brevi l'operatività del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzatesi
in altre province. (Sommario)
Relazioni industriali e sindacali
Al fine della salvaguardia del lavoro e dell'occupazione, come definito
nell'accordo 23 luglio 1993, le Parti procederanno:
- Ad incontri periodici per Fare il quadro della situazione
economica/occupazionale del settore;
- Ad avviare, ove sussistono le condizioni, le procedure di CIG ordinaria
e straordinaria per la salvaguardia del reddito e dell'occupazione;
- A mantenere costante il confronto congiunto (Imprenditori-sindacati) con
le Stazioni appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli
appalti, come previsto dal Protocollo di Intesa che ne governa la
gestione;
- Ad effettuare uno studio comune (sindacati/associazioni datoriali/stazioni
appaltanti pubbliche) di analisi delle opere nel territorio per proporre
le priorità;
- Ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi
o mancanza di lavoro, d'intesa con le Aziende, un confronto con le
Organizzazioni Sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile
soluzione;
- Garantire forme di solidarietà;
(Sommario)
Qualificazione delle imprese
Le parti convengono che si renda necessaria la previsione e la valutazione
di parametri qualitativi in modo tale che in futuro la presenza delle
imprese sia a favore di quelle che dimostrano una migliore capacità e
qualità imprenditoriale.
Al fine di migliorare la competitività imprenditoriale sui processi di
lavoro e le condizioni dei lavoratori all'interno del cantiere, le
Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali, nel rispetto delle
vigenti norme di legge e di contratto, si impegnano ad avviare con le
Stazioni appaltanti e con le Imprese tavoli concertativi per:
- Attuare il consolidamento da parte della Casse Edili dell'art. 29 della
legge n. 341/1994 ( retribuzioni minime garantite);
- Iscrizione obbligatoria nelle Casse Edili della Provincia di Ferrara da
parte delle imprese che si trovano a lavorare nel territorio della
Provincia di Ferrara, sia per i lavori pubblici che per i lavori privati,
al fine di avere la certificazione liberatoria che attesti la regolarità
delle imprese;
- Rendere prioritaria la competitività delle imprese basata sulle capacità
organizzative, professionali, finanziarie e di acquisita esperienza in
lavori precedenti, attivando tavoli concertativi con le istituzioni
provinciali al fine di dar vita al Documento Unico di Regolarità
Contributiva, il quale attesti non solo la regolarità contributiva, ma
pure la congruità contributiva tra le Casse Edili, l'INPS e l'INAIL;
- Coinvolgere le parti imprenditoriali e le Imprese in iniziative di
edilizia (abitazioni) rivolta ai lavoratori interessati a trasferirsi nei
nostri territori, interessando sia la Provincia sia i Comuni della
Provincia di Ferrara. (Sommario)
Politiche di accoglienza
Le parti condividono l'importanza dell'integrazione lavoro/accoglienza.
Con l'obiettivo, pertanto, di dare concreta attuazione a tali politiche a
favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Ferrara,
ma non residenti oppure provenienti da paesi comunitari e non, le parti
auspicano la definizione di un progetto denominato "Affitto Ferrara" , o
la verifica sulla possibilità di utilizzare aree dismesse o dismettibili
di proprietà privata e/o del demanio pubblico, quale volano in grado di
immettere sul mercato un numero significativo di alloggi di edilizia
pubblica/convenzionata.
Le parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le
iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l'accoglienza dei
lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa Edile della
Provincia di Ferrara.
Le parti concordano di istituire un tavolo per l'individuazione della
fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all'istituto
dell'accoglienza, mediante l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche e/o
di risorse disponibili presenti presso gli enti bilaterali. (Sommario)
Lavoratori immigrati di altra
cittadinanza-aspettativa
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso -
compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per
una sola volta all'anno - in aggiunta a quanto previsto dalL'ARTICOLO 40
del C.C.N.L. 29/10/2000, un periodo di aspettativa massimo di tre
settimane non retribuite, per motivi personali o familiari atto a
raggiungere il proprio paese di origine.
Tale aspettativa non retribuita, può essere richiesta nell'arco dell'anno
solare, preferibilmente nei periodi luglio/agosto - dicembre/gennaio,
tenendo conto delle esigenze produttive e aziendali. (Sommario)
Lavoratori in trasferta
Fermo restando le condizioni di miglior favore esistenti, si concorda che
il rientro dei lavoratori in trasferta presso la propria residenza
avverrà dopo 10 gg di lavoro (2 settimane). Le imprese sono impegnate in
modo preventivo a fornire ai lavoratori il costo del trasporto. (Sommario)
Enti bilaterali
Le Parti, in considerazione del venir meno dal 2004 del contributo
APES e della sostituzione con il meccanismo di previdenza integrata, fermo
restando la ripartizione dei contributi da versare alla Cassa Edile come
sanciti negli accordi precedenti, e allo scopo di disporre risorse
finanziarie necessarie per far fronte ad importanti miglioramenti della
prestazione dei lavoratori del settore, concordano:
- Di impegnare la Cassa Edile a far avere alle parti stipulanti, entro il
mese di Giugno 2003, i dati relativi alla gestione APES per consentire
alle parti stesse verifiche e valutazioni circa la situazione finanziaria
dell'Istituto in parola, con riguardo alle esigenze della gestione;
- Successivamente alla suddetta verifica, si conviene di ripartire il
contributo dello 0,80% previsto per il fondo APES, nel seguente modo:
0,40% fondo destinato alla previdenza complementare
0,20% contributo aggiuntivo per la formazione continua
0,20% fondo per prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori
(Sommario)
Scuola professionale edile
Le parti riconoscono un'importanza strategica della formazione nei fini
della valorizzazione professionale, delle risorse umane e del loro
miglioramento qualitativo, nonché del rafforzamento della competitività
delle aziende.
La scuola edile (EUSPE) mantiene il ruolo di ente gestore delle azioni
formative in relazione alle evoluzioni professionali in atto, mantenendo
accreditamento di certificazione ISO 9001 e miglioramento del modello che
dovrebbe valorizzare le scuole professionali.
A tal fine le parti concordano l'individuazione ed il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
1) Formazione preventiva sui giovani che si apprestano ad entrare nel
mercato;
2) Percorsi formativi finalizzati all'avanzamento di qualifiche e
carriera;
3) Formazione continua finalizzata al raggiungimento di una qualificazione
sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per
aggiornamento, specializzazione e per accompagnare i lavoratori coinvolti
in situazioni di crisi aziendale e dismissione dei cantieri con
l'ambizione di riconvertire il personale ai fabbisogni dei cantieri
ferraresi come canale privilegiato di accesso. (Sommario)
Mensa (art. 20)
- A decorrere dal 1 gennaio 2003 il costo mensa sarà pari a 8.60 Euro, di
cui 1/5 a carico del lavoratore, pari a 1.72 Euro.
- Entro il mese di dicembre di ogni anno, in apposito incontro, sarà
valutato dalle parti l'aggiornamento di tale prestazione, prendendo in
considerazione la rivalutazione ISTAT.
- Con decorrenza 1 gennaio 2003 viene aggiornata l'indennità sostitutiva
di mensa nei seguenti valori:
Operai e apprendisti = 0.33 Euro/ora
Impiegati = 0.33 Euro/ora, equivalenti a 57.09 Euro mensili per 12 mesi.
- Rimane confermato quanto sancito dall'art. 20 CIPL 1998, con esclusione
del Punto I., che viene soppresso con la stipula del presente rinnovo.
L'indennità sostitutiva pertanto non verrà conteggiata per premi,
mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già
tenutone conto nel suddetto aggiornamento. (Sommario)
Trasporto (Art. 9)
A far data dal 1 gennaio 2003, l'art. 9 del CIPL 1998 viene modificato con
il seguente articolato:
trasporto mezzi propri: Ai lavoratori che per recarsi al lavoro utilizzano
un mezzo di trasporto non aziendale, verrà corrisposta un' indennità pari
a:
Dal 01/01 2003 : 0.16 Euro/km (andata e ritorno dall'abitazione al
cantiere e/o azienda)
Dal 01/01/2004 : 0.18 Euro/ km (c.s.)
Dal 01/01/2005 : 0.20 Euro/km (c.s.)
Si prenderà a base di calcolo la distanza più breve misurata
dall'abitazione del lavoratore al cantiere o azienda.
Tale concorso verrà riconosciuto qualora la distanza superi i 10 km
(andata e ritorno).
Per distanze superiori ai dieci km (andata e ritorno) il concorso spese
viene riconosciuto fin dal primo kilometro. Nulla è dovuto per distanze
inferiori ai dieci km (andata e ritorno)
trasporto con mezzi aziendali: Ai lavoratori che viaggiano con mezzi
aziendali, indipendentemente dalla distanza chilometrica, verrà
riconosciuto un'indennità secondo il seguente regolamento:
Dal 1/01 2003 : 0.15 Euro/orarie per tutte le ore ordinarie di lavoro
Dal 1/01/2004 : 0.16 Euro/ ora (c.s.)
Dal 1/01/2005 : 0.18 Euro/ora (c.s.)
L'indennità di trasporto regolata dal presente articolo sarà computata ai
soli fini del calcolo del TFR, esclusi tutti gli altri istituti
percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto
nella determinazione della suddetta indennità.
Per gli autisti rimane confermato quanto stabilito dal CIPL 1998;
l'indennità ivi prevista viene ricalcolata in Euro 0.09/km (andata e
ritorno). (Sommario)
Trasferta (Art. 8)
A partire dal 1 gennaio 2003, i lavoratori in servizio comandati a
prestare la propria opera in un cantiere situato al di fuori del confine
comunale in cui è compreso il cantiere di assunzione, competerà una diaria
giornaliera di trasferta da calcolarsi sulla paga oraria di fatto in base
ai seguenti regolamenti:
regolamento trasferta mezzi aziendali:
Fino a 30 km (fuori dal confine territoriale) = 5%
Da 31 a 60 km (c.s.) = 7%
Da 61 a 120 km (c.s.) = 13%
Oltre 121 km (c.s.) = 20%
Le parti convengono che qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro
non deve essere erogata la diaria di trasferta e che qualora lo stesso
trasporto avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il
trasporto.
Per quanto riguarda la liquidazione delle eventuali spese di trasporto da
casa al centro di smistamento o azienda o centro di partenza, situato non
nella stessa località di residenza del lavoratore, ci si attiene a quanto
previsto dal regolamento sul trasporto .
Regolamento trasferta mezzi non aziendali
Qualora i lavoratori comandati in trasferta utilizzino mezzi non
aziendali, oltre a quanto stabilito dal regolamento trasferta mezzi
aziendali (diaria di trasferta nelle rispettive fasce), verrà riconosciuto
un rimborso spese commisurato come segue:
Dal 1 gennaio 2003 = Euro 0.16/km
(andata e ritorno dalla propria abitazione al cantiere ove è comandato a
prestare la propria opera)
Dal 1 gennaio 2004 = Euro 0.18/km(c.s.)
Dal 1 gennaio 2005 = Euro 0.20/km (c.s.)
(Sommario)
Mensa e alloggi per trasferta
I lavoratori in trasferta, per distanze fino a 60 km, contribuiranno con
1/5 del costo del pasto. Oltre tale distanza, il servizio mensa ed
eventuale alloggio (in caso di non rientro) saranno a carico dell'azienda.
Viene riconfermato che in caso di alloggio, l'azienda oltre a quanto
stabilito ai punti precedenti corrisponderà al lavoratore la relativa
diaria di trasferta rispetto alle fasce di competenza.
La diaria di trasferta non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel
comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi
venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale
dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. (Sommario)
Elemento economico territoriale (Art.
7)
In conformità all'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'Elemento Economico
Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo
23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 e
dell'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio
1997 n. 135.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui
incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L.
29 gennaio 2000 - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al
territorio della provincia di Ferrara, dell'andamento del settore e dei
suoi risultati nonché degli ulteriori indicatori:
- andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile
- il numero delle ore complessive lavorate dagli operai rilevabili dalla
stessa fonte
- andamento dell'integrazione salariale (esclusi eventi atmosferici)
- andamento dell'attività produttiva edilizia rilevabile dai bandi di gara
delle amministrazioni pubbliche e dalle concessioni edilizie rilasciate.
Dal 1°gennaio di ogni anno e per tutta la vigenza del presente
integrativo, il valore dell'Elemento Economico Territoriale verrà erogato
mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto.
Pertanto la struttura dell'EET potrà essere modificata in occasione di
incontri di verifica, fissati annualmente.
La valutazione dell'EET avrà come riferimento l'andamento complessivo del
settore negli anni precedenti a quello oggetto di valutazione.
L'Elemento Economico Territoriale di cui agli articoli 39, lett. d), e 47
del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura del 11%dei minimi di
paga e di stipendio con decorrenza 1° gennaio 2003 e nella misura del
14%dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza 1° dicembre 2003. Tali
percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il CIPL
3/03/1998.
Relativamente, quindi, all'anno 2003, gli importi in euro definiti in via
presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali
estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico
territoriale - sono i seguenti:
Categorie |
Liv. |
Dal 1.1.2003 |
Dal 1.12.2003 |
|
orario |
mensile |
orario |
mensile |
Quadri e
impiegati di 1ª super |
7 |
0,63 |
109,69 |
0,81 |
139,60 |
Impiegati
di 1ª |
6 |
0,57 |
98,72 |
0,73 |
125,64 |
Impiegati
di 2ª |
5 |
0,48 |
82,27 |
0,61 |
104,70 |
Impiegati e
operai di quarto livello |
4 |
0,44 |
76,78 |
0,56 |
97,72 |
Impiegati
di 3ª e op. specializzati |
3 |
0,41 |
71,30 |
0,52 |
90,74 |
Impiegati
di 4ª e op. qualificati |
2 |
0,37 |
64,17 |
0,47 |
81,67 |
Impiegati
di 4ª I° impiego e op. comuni |
1 |
0,32 |
54,84 |
0,40 |
69,80
|
Le parti si danno atto che la struttura dell'EET è coerente con quanto
previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito con Legge
23/05/1997, n. 135 in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla
presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del
settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di
produttività, qualità e competitività. (Sommario)
Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e quanto stabilito
all'art. 5 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.
Viene confermato, a titolo esplicativo, che per gli addetti della
Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così
riassunte:
Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive
Tecnici e impiegati = 96 ore " "
Con la firma del presente accordo di rinnovo, le Parti concordano che nei
cantieri della provincia di Ferrara si potrà, previo accordo con le RSU
e/o le OO.SS, stabilire orario di lavoro inferiore alle 40 ore
settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei permessi annui.
In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L., relativamente alla
modalità di fruizione del trattamento economico dei riposi annui, in luogo
della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato
articolo contrattuale, nella provincia di Ferrara, le Imprese
continueranno all'assolvimento di tale obbligo tramite l'accantonamento
(5.40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere.
(Sommario)
Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
RLS -RLST
Con l'emanazione del D. Leg. 626/94-art.18, è stato introdotto la figura
del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza.
In relazione al dettato legislativo e a quanto previsto dalla
Contrattazione collettiva, tali figure (di seguito denominate RLS o RLST
), assumono la rappresentanza per il controllo dell'applicazione delle
norme di Legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene
di lavoro.
A) Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza nelle Imprese o unità
produttive con più di 15 Dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti
con CFL).
Nelle Imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è eletto, secondo le
modalità previste dall'accordo interconfederale del 22 Giugno 1995, tra i
componenti della RSU. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto
fra gli stessi lavoratori delle Imprese.
Le Organizzazioni Sindacali FeNEAL UIL -FILCA CISL -FILLEA CGIL,
comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni alla Associazione
Industriale, firmatarie dei Contratti Collettivi di Lavoro, la data di
svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del RLS.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto.
Il datore di lavoro, dopo la nomina del Rappresentante dei Lavoratori
alla Sicurezza Aziendale, comunicherà entro 3 giorni il nominativo del
lavoratore eletto al Comitato Tecnico Paritetico (CTP) di Ferrara.
Il RLS Aziendale, resta in carica per 3 anni, durante i quali gli vengono
riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annuali. Il RLS Aziendale
deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti
salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo dei permessi.
B) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per le
Imprese che occupino sino a 15 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli
assunti con CFL).
- Per tutte le Imprese o unità produttive operanti nella Provincia di
Ferrara che occupino sino a 15 dipendenti, ove risulti non presente
all'interno della struttura aziendale il RLS, le parti convengono che i
Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza siano individuati e designati
in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:
- I Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriali (denominati
RLST), saranno individuati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell'art. 39 del C.C.N.L. 27/10/95. Le candidature saranno proposte dalle
Organizzazioni Sindacali territoriali.
- I RLST dovranno provenire preferibilmente dalle RSU e/o dal settore
edile od affine.
- Gli RLST eletti verranno formalmente designati dalle Organizzazioni
Sindacali territoriali dei Lavoratori delle Costruzioni, mediante
comunicazione a firma congiunta delle Segreterie territoriali indirizzata
alla Associazione Industriale stipulante nonché al CTP.
C) Formazione dei RLS e RLST.
Ai RLS ed ai RLST, come sopra designati, prima di espletare le loro
attribuzioni, è impartita, mediante apposito corso predisposto dalle
Organizzazioni Sindacali di categoria di Ferrara, in concerto con il CTP
territoriale, una specifica formazione secondo criteri e modalità da
definire fra le parti contraenti.
Ulteriori corsi di aggiornamento e di perfezionamento potranno essere
disposti, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
D) Attribuzioni e competenze dei RLST.
I RLST restano in carica per un triennio, salvo risoluzioni del rapporto
di lavoro o dimissioni dello stesso dall'incarico.
Ogni RLST e tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste
dalle normative richiamate in premessa e secondo le modalità fissate da
apposito accordo tra le parti che regolamenterà anche l'accesso ai
cantieri.
Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiscono, per tutte
le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione loro spettante.
Inoltre ai RLST verranno rimborsate le spese sostenute nello svolgimento
dei loro compiti (materiale informativo, trasporto, copertura
assicurativa, ecc.)
A tal fine, viene costituito un fondo mutualistico presso la Cassa Edile
con un contributo a carico di tutte le Imprese, pari allo 0,15% della base
imponibile della Cassa Edile (come già previsto nell'art. 13 del CIPL del
3/3/98 - denominato fondo di garanzia-)
Fin da ora le parti convengono che il CTP fornirà, oltre ad un locale
idoneo ed a quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati
ai RLST. (Sommario)
Decorrenza e durata
Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1 gennaio 2002, salvo quanto
diversamente previsto nei singoli articoli ed avrà validità fino al 31
dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla
contrattazione nazionale.
L'accordo si intenderà rinnovato, se non disdettato tre mesi prima della
scadenza con raccomandata A/R.
Tuttavia, anche in caso di disdetta, il presente accordo resterà in vigore
fino alla sostituzione con un altro accordo provinciale. (Sommario)
Stesura testo completo
Entro il mese di febbraio 2003 tra le Parti si procederà alla stesura
completa dell'Integrativo Provinciale per la provincia di Ferrara, con
l'armonizzazione delle disposizioni in esso previste. (Sommario)