Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Ferrara
Data stipula: 3 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Ferrara


Sommario

- Premessa
- Lavoro - Occupazione
- Qualificazione delle Imprese
- Enti Bilaterali
- Trasporto
- Mensa ed Indennità Sostitutiva
- Salario - Elemento Economico Territoriale
- Misura dell'Elemento Economico Territoriale
- Una Tantum
- Orario di Lavoro
- Trasferta
- Previdenza complementare
- Decorrenza - Durata - Stesura definitiva
- Allegato A
- Allegato B

 

Il 3.3.1998

tra:

- l'Unione Industriali Sez. Edilizia;

e

- la FILLEA CGIL;

- la FILCA CISL;

- la FENEAL UIL,

si è stipulato quanto segue.

Premessa

Le parti, fermo restando la propria autonomia e le rispettive distinte responsabilità, convengono sulla necessità di operare ed assumere iniziative per il consolidamento e lo sviluppo del settore, al fine di garantire la piena occupazione ed un miglioramento dell'attività produttiva.

Il rinnovo dell'integrativo, avviene in un periodo di grandi difficoltà del settore delle costruzioni, tali difficoltà si sono manifestate attraverso significativi cambiamenti delle regole che finora lo avevano sorretto.

In questo contesto di riordino del settore la competitività leale, non è stata elemento fondamentale attraverso il quale lo stesso abbia trovato una via d'uscita dalla crisi determinatasi negli ultimi anni.

Il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato da ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL e Casse Edili) dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale, ha assunto nella provincia di Ferrara dimensioni rilevanti e pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese, che rispettando le normative Contrattuali e di Legge, vengono a trovarsi in situazioni di concorrenza sleale con una conseguente alterazione della regolarità del mercato.

Nella nostra realtà territoriale è necessario operare attraverso corrette relazioni sindacali per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni nella provincia di Ferrara.

Inoltre in applicazione di quanto stabilito dell'art. 39 del vigente C.C.N.L. 5.7.1995, a seguito delle richieste avanzate dalle OO.SS. sopra citate, si è proceduto fra le parti ad esaminare prioritariamente la situazione e l'evoluzione dell'edilizia nell'ambito del territorio provinciale, che da tale esame è emersa una valutazione concorde che riguarda:

1) la necessità di ripristinare comportamenti di competitività leale che negli ultimi anni si sono sempre più deteriorati creando difficoltà per le imprese regolari e per i loro dipendenti. La competitività leale va perseguita controllando l'attività pseudo imprenditoriale, sia pubblica che privata, al fine di contrastare le forme sempre più emergenti di lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva di legge e di C.C.N.L., dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dell'evasione fiscale;

2) l'esigenza di un rafforzamento della struttura e dell'operatività delle imprese edili ed affini presenti sul nostro territorio tramite l'attivazione delle iniziative private con tempi certi e contenuti nei tempi di rilascio delle concessioni e il rilancio indispensabile di un piano di investimenti pubblici per la realizzazione di opere che abbiano innanzitutto il presupposto di adeguare le infrastrutture alle esigenze di un Paese moderno che entra in Europa così come è indispensabile l'adeguamento delle vie di comunicazione, delle strutture sanitarie già in parte avviate, di quelle scolastiche e abitative, della difesa del territorio e del recupero di patrimoni storici largamente diffusi a Ferrara e provincia.

- a tal riguardo le parti, fermo restando le reciproche autonomie, ritengono necessario un intervento congiunto ed un coordinamento sia con gli organi di controllo che con i responsabili delle istituzioni locali al fine di individuare nel concreto le iniziative utili al perseguimento degli obiettivi succitati, migliorando le esperienze già definite.

Si conviene:

Relazioni Industriali (Sommario)

Art. 1 - Lavoro - Occupazione

A fine della salvaguardia del lavoro e dell'occupazione come definito nell'Accordo del 23 luglio 1993, le parti procederanno:

1) ad incontri periodici per fare il quadro della situazione economico-occupazionale del settore;

2) avviare, ove sussistano le condizioni, le procedure di C.I.G.. ordinaria e straordinaria per la salvaguardia del reddito e della occupazione;

3) a mantenere costante il confronto congiunto (imprenditori e sindacati) con le stazioni appaltanti per aggiornare e approfondire la situazione degli appalti;

4) ad effettuare uno studio comune (sindacati associazioni datoriali stazioni appaltanti pubbliche) di analisi delle opere nel territorio per proporre le priorità;

5) ad avviare, prima che vengano attivate riduzioni di personale per crisi o mancanza di lavoro, d'intesa con le aziende, un confronto con le organizzazioni sindacali territoriali per valutare ogni altra possibile soluzione;

6) al fine di incentivare l'inserimento di giovani nel settore edile e così concorrere a garantire la sostituzione di quei lavoratori che fuoriescono dal settore, a riconoscere per le Aziende che attingono ai corsi per neo assunti all'Euspe sgravi presso la Cassa Edile. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle Casse stesse. (Sommario)

Art. 2 - Qualificazione delle Imprese

L'andamento del settore delle costruzioni ha già operato in questi ultimi anni una consistente riduzione delle Imprese edili locali.

È necessario prevedere parametri qualitativi in modo tale che in futuro la presenza delle imprese sia a favore di quelle che dimostrano una migliore capacità e serietà imprenditoriale. In tal senso le OO.SS. provinciali sono favorevoli ad agevolare l'affermazione dell'imprenditoria locale impegnata per lo sviluppo dell'industria edile nel rispetto delle normative vigenti, nonché a sensibilizzare gli addetti del settore per un forte impegno nell'espletamento delle loro attività.

Al fine di migliorare la competitività imprenditoriale e le condizioni dei lavoratori, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di contratto le parti si impegnano:

1) al recepimento da parte delle Casse Edili della provincia di Ferrara dell'art. 29 della Legge n. 341 (retribuzione minima imponibile in edilizia). Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo ed irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato premiante per le imprese che adempiono a tali obblighi con un riferimento ad un monte ore lavorato corrispondente a quello reale, nonché per tutti i lavoratori regolarmente iscritti nelle casse edili.

- Per tutte le imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore, rientrando in quanto previsto dall'art. 29 della L. 341/94, dal 1° giugno 1998, i contributi per l'anzianità professionale edile ed il contributo istituzione Cassa Edile, saranno versati nella seguente misura:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore

A.P.E. ordinaria:

4,50%;

A.P.E. straordinaria:

2%;

Contributo Cassa Edile:

3% (0,50% carico del lavoratore).

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40 ore

A.P.E. ordinaria:

6,50%;

A.P.E. straordinaria:

2,50%;

Contributo Cassa Edile:

3% (0,50% carico del lavoratore).

- L'impresa mensilmente nel rispetto dei limiti e dei criteri individuati, effettuerà il versamento mensile dovuto alla Cassa Edile, allegando alla denuncia in Cassa copia del mod. DM10, o da altro documento definito dalla Cassa Edile, oggetto della denuncia del mese.

- La Cassa Edile nell'ambito delle sue competenze verificherà quanto dichiarato, a fronte di incongruità sospenderà la decontribuzione fino a quando non saranno rimosse le cause di impedimento, accettando i versamenti effettuati come semplici accordi sulle spettanze complessive.

- In relazione a quanto sopra concordato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Cassa, in una riunione da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno successivo verrà valutata la possibilità di applicazione di ulteriori incentivi e/o disincentivi per le imprese.

2) a definire per quanto riguarda le richieste di certificazione liberatorie da parte degli enti appaltanti e/o dalle imprese, le procedure e la modulistica comune per avere omogeneità di comportamento in tutte le Casse Edili della provincia di Ferrara;

3) a rendere prioritaria la competitività fra imprese basata sulle capacità organizzative, professionali, finanziarie e di esperienza acquisita in lavori precedenti e similari;

4) che queste esigenze debbano essere trasferite nel rapporto con la pubblica amministrazione; quali criteri per l'invito delle imprese a partecipare a gare. (Sommario)

Art. 3 - Enti Bilaterali

a) Casse Edili

Si ribadisce l'opportunità di una razionalizzazione del sistema delle Casse Edili della provincia di Ferrara e si auspica un coordinamento fra i loro informatici nonché l'uniformità nell'accesso ai dati come base per una futura omogeneizzazione dei trattamenti assistenziali. Si concorda quindi che nella vigenza contrattuale si operi per giungere all'unificazione delle casse edili territoriali.

b) EUSPE e CTP

Si riconferma la validità dell'esperienza dell'Euspe e del CTP e si auspica una collaborazione fra i due enti pur nel rispetto dei loro singoli ambiti di azione.

L'EUSPE dovrà assolvere inoltre il ruolo previsto dall'Accordo sul lavoro del 23.9.1996 e anche l'utilizzo delle "150 ore" di formazione oggi consentite solo per il conseguimento della licenza media, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dall'art. 92 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Parte Economica

Art. 4 - Trasporto

Viene modificato l'attuale sistema del trasporto elevando l'indennità giornaliera con le seguenti modalità:

a) utilizzo di un mezzo non aziendale, quando questo comporta un tragitto superiore a 10 Km (andata e ritorno):

- lire 250 (dal primo Km) con decorrenza 1.3.1998;

- nulla è dovuto quando la distanza è pari o inferiore a 10 Km (andata e ritorno).

b) trasporto su mezzi aziendali:

dall'1.3.1998

Fascia A

da 0 a 20 Km (andata e ritorno)

lire 1.200 al giorno

Fascia B

da 21 a 120 Km e oltre (andata e ritorno)

lire 2.200 al giorno

Il lavoratore che viene comandato dall'azienda a guidare i mezzi adibiti al trasporto di operai percepirà dall'1.3.1998, oltre alle fasce economiche di cui sopra, lire 165 per ogni Km, mentre, dall'1.1.2000 tale indennità sarà elevata a lire 175 più l'importo delle fasce di competenza.

Le indennità regolamentate dal presente articolo sono computate ai soli fini del calcolo dei T.F.R., esclusi gli altri istituti contrattuali essendone già tenuto conto nella determinazione della misura delle indennità. (Sommario)

Art. 5 - Mensa ed Indennità sostitutiva

Nel caso di utilizzo del servizio mensa, intendendosi come tale un pasto completo offerto ad una cifra massima di lire 14.000, per il 1998, è previsto un concorso al costo suddiviso per 4/5 a carico dell'impresa ed 1/5 a carico dell'operaio.

Nell'impossibilità per l'operaio di utilizzare il servizio di cui sopra, viene elevata, dall'1.3.1998, a lire 200 per ogni ora di lavoro l'indennità sostitutiva.

Per gli impiegati dall'1.3.1998, viene corrisposta unicamente un'indennità mensa pari a lire 200/ora equivalenti a lire 34.600 mensili per 12 mesi.

Per quanto attiene la quota di costo sopra indicata (14.000) e la quota di indennità sostitutiva mensa, si conviene che, entro il mese di gennaio di ogni anno, le parti si incontreranno per verificare le condizioni di costo del servizio mensa offerto sulla provincia di Ferrara.

Restano immutate e mantenute le eventuali condizioni di miglior favore in essere. (Sommario)

Art. 6 - Salario - Elemento Economico Territoriale

Le parti convengono di determinare l'Elemento Economico Territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui agli artt. 12, 47 e 39 del C.C.N.L. delle Imprese Industriali del 5 luglio 1995, nella misura del 7% rispetto ai minimi di paga base e di stipendio in vigore al luglio 1997.

L'E.E.T potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del migliore andamento complessivo del settore nella provincia di Ferrara nell'anno precedente. Una commissione paritetica (vedi allegato A) composta dalle parti stipulanti si riunirà entro il 30 giugno di ogni anno per valutare la situazione del settore con particolare riferimento ai seguenti indicatori:

- andamento occupazionale rilevabile dai dati forniti dalla Cassa Edile;

- andamento dell'integrazione salariale;

- numero di ore complessive lavorate dagli operai rilevabile dalla stessa fonte;

- andamento dell'attività produttiva rilevabile dai bandi di gara delle amministrazioni pubbliche e dalle concessioni edilizie rilasciate.

Dal 1° gennaio di ogni anno e per tutta la vigenza del presente integrativo, un importo corrispondente all'E.E.T. verrà erogato in quote mensili ai lavoratori a titolo di acconto. Pertanto la struttura dell'E.E.T. potrà essere modificata in occasione della verifica fissata al giugno di ogni anno.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli Accordi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135. (Sommario)

Art. 7 - Misura dell'Elemento Economico Territoriale

Con decorrenza 1° marzo 1998 l'E.E.T. che concorre a determinare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia di Ferrara è il seguente:

Livello

Importo Mensile

Importo
Orario

7

108.679

628,20

6

97.811

565,38

5

81.509

471,15

4

76.075

439,74

3

70.641

408,33

2

63.577

367,50

1

54.339

314,10

(Sommario)

Art. 8 - Una Tantum

A parziale copertura del periodo 1.1.1998 - 28.2.1998, a tutti i lavoratori in forza alla data della stipula del presente accordo, saranno erogate:

- lire 60.000 con la retribuzione di marzo 1998;
- lire 60.000 con la retribuzione di aprile 1998.

Tali somme sono onnicomprensive essendo già calcolato in tali importi, tutti gli oneri diretti o differiti di legge e contrattuali. (Sommario)

Art. 9 - Orario di lavoro

Si stabilisce che il numero complessivo di ore di permessi e R.O.L. (riduzione orario di lavoro) per gli impiegati, comprensivo delle quote determinate dal vigente C.C.N.L., è pari a 92 ore annue, a far data dall'1.1.1998.

Mentre diverranno 96 ore annue dall'1.1.1999. (Sommario)

Art. 10 - Trasferta

Ai lavoratori comandati in trasferta oltre i confini comunali, utilizzando i mezzi aziendali, viene riconosciuta una diaria giornaliera pari a:

- lire 1.300

per percorrenze

da 0 a 20 Km (andata e ritorno);

- lire 2.300

per percorrenze

da 21 a 120 Km e oltre (andata e ritorno)

Se usa mezzi non aziendali tale indennità sarà commisurata a lire 250 per chilometro.

Ai lavoratori comandati in trasferta in cantieri situati oltre a 121 Km dalla propria abitazione, le imprese corrisponderanno le spese per il vitto, l'alloggio ed il trasporto, nonché una diaria pari al 10% della paga oraria di fatto.

Per distanze superiori ai 250 Km oltre al vitto, all'alloggio e al trasporto, verrà riconosciuta una diaria pari al 20% della paga oraria di fatto.

Restano immutate le eventuali condizioni di miglior favore già in essere. (Sommario)

Art. 11 - Previdenza Complementare

Le parti, preso atto di quanto previsto dall'Accordo nazionale 11 giugno 1997, in riferimento alla costituzione di un Fondo nazionale per la previdenza complementare ed il graduale superamento dell'A.P.E. straordinaria, dichiarano il proprio interesse a costituire presso la Cassa Edile, verificate le condizioni giuridiche della sua fattibilità, un Fondo provinciale che possa garantire ai lavoratori pensionandi una integrazione delle prestazioni A.P.E. straordinaria, ed eventualmente incrementare le potenzialità del Fondo Nazionale, qualora l'emanando Regolamento attuativo di tale Fondo preveda che la Cassa Edile funga da sportello per la raccolta dei fondi.

L'attuazione di quanto sopra sarà comunque conseguente e successiva alla completa definizione della materia in sede nazionale. (Sommario)

Art. 12 - Decorrenza Durata Stesura definitiva

Il presente accordo decorre dal 1° marzo 1998 (tranne che per gli istituti indicati nel testo con diversa decorrenza) ed avrà durata fino al 31.12.2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti si impegnano, entro il mese di aprile 1998, a procedere alla stesura completa del contratto provinciale, armonizzando quanto sottoscritto con gli integrativi precedenti. Una copia di tale elaborato verrà distribuita ai lavoratori entro il mese di luglio 1998; le relative spese saranno a carico delle imprese. (Sommario)

Allegato A

Accordo tra le parti

Per gli adempimenti di cui all'art. 6 del C.I.P.L. del 3.3.1998, si stabilisce che la commissione deputata a valutare l'andamento economico del settore ai fini del riconoscimento del E.E.T. è composta dai Sigg. ....

La commissione ha potere deliberante ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, nella sua prima riunione che si svolgerà immediatamente dopo la firma del presente Accordo, elegge il presidente che resterà in carica per tutta la durata del C.I.P.L..

La commissione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il Voto del Presidente. (Sommario)

Allegato B

Insediamento della Commissione

Il giorno ... a seguito della stipula dell'Accordo allegato al C.I.P.L. sottoscritto in data 3.3.1998, si è riunita la Commissione prevista dall'art. 6 del C.I.P.L.. (Sommario)