EDILI (INDUSTRIA)

 
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Udine

 
Data di Stipula: 25-09-2003
Inizio validita': 01-01-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Udine

Il 25 settembre 2003, presso la sede dell'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine, si sono incontrati:

- Il Gruppo Edili-ANIEM dell'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine;

e

- la Fillea-CGIL dell'Udinese;
- la Fillea-CGIL dell'Alto Friuli;
- la Filca-CISL dell'Udinese;
- la FeNEAL-UIL;

per definire l'accordo integrativo provinciale così come previsto dal C.C.N.L. Aniem-Confapi 22 giugno 2000, a rinnovo dell'accordo 25 ottobre 1999.

Premessa

In questo ultimo quinquennio il settore delle costruzioni ha avuto un significativo trend positivo che ha permesso al comparto di uscire dalla crisi degli anni 90.

L'Associazione Piccole e Medie Industrie e le Organizzazioni Sindacali registrano nel settore un cauto ottimismo per quanto riguarda la tendenza del 2003, anche se molti fattori fanno pensare ad un calo fisiologico del settore per i prossimi anni.

L'aumento delle commesse nel comparto pubblico non ha coinciso con la soluzione di diversi problemi. Vanno risolte ancora delle situazioni che penalizzano le imprese, quali:

- le progettazioni inadeguate;

- i prezziari di riferimento non corrispondenti al mercato;

- la mancata applicazione, in qualche caso, da parte delle amministrazioni pubbliche della nuova Legge Regionale sui lavori pubblici in materia di aggiudicazione degli appalti come ad esempio l'esclusione automatica delle offerte anomale e offerta economicamente più vantaggiosa.

In questo contesto l'Associazione Piccole e Medie Industrie e le Organizzazioni Sindacali Comprensoriali concordano di promuovere azioni positive volte a superare le problematiche sopra richiamate, al fine di consentire al settore delle costruzioni di operare con un sistema di regole certe evitando fenomeni distorsivi del mercato, che potrebbero penalizzare i lavoratori e le imprese più rispettose delle regole.

L'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine e le Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca e Fillea della Provincia di Udine ribadiscono inoltre che il binomio di professionalità tra le imprese e lavoratori è un fattore importante e strategico per il buon andamento delle aziende nonché decisivo per il conseguimento della certificazione di qualità e l'attestazione SOA.

Per questo motivo concordano sull'importanza del rinnovo dell'integrativo provinciale quale strumento e riconoscimento dell'impegno profuso dai lavoratori e dalle imprese.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Si concorda con l'esigenza, già richiamata dal comma 2 dell'art. 32 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, nonché del decreto legislativo n. 20 del 2003, di recente approvazione, di promuovere intese con gli enti previdenziali e assicurativi finalizzate all'introduzione del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA per le imprese che eseguono lavori per le Amministrazioni pubbliche e private.

L'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine e le Organizzazioni Sindacali di categoria esprimono una valutazione positiva sul metodo di concertazione avviato per l'introduzione delle DURC, auspicando un coinvolgimento di tutte le parti sociali interessate al fine di dare fattiva applicazione a tale normativa.

Nota a verbale

Si esprimono, però, pareri disgiunti sull'opportunità di affidare alle Casse Edili i compiti di certificazione in quanto attualmente non vi è, come noto, alcun sistema di Casse Edili che possa definirsi rappresentativo dell'intero sistema imprenditoriale.

Quindi si ritiene opportuno che tali funzioni debbano necessariamente essere affidate ad un Ente rappresentativo di tutte le parti sociali.

Osservatorio Provinciale dell'Edilizia

Le parti ripropongono il monitoraggio da parte dell'Osservatorio provinciale come già evidenziato nell'Accordo provinciale dell'edilizia dal 25 ottobre 1999, con l'impegno di dare applicazione a quanto previsto per la conoscenza dell'andamento congiunturale del settore.

L'Osservatorio avrà inoltre la funzione di gestire i dati e gli indicatori posti a base dell'Elemento Economico Territoriale in un contesto destinato a mantenere relazioni industriali costruttive tra le parti stesse. Cassa Edile

Si rinnova l'impegno da parte delle Organizzazioni Sindacali provinciali, già evidenziato nel verbale d'accordo del 25 ottobre 1999, di sostenere, negli ambiti a ciò deputati, la rappresentanza dell'ANIEM/API in seno alla Cassa Edile di Udine.

Servizio mensa e pasto caldo

A parziale modifica di quanto convenuto nell'accordo del 25 ottobre 1999, per lo stesso argomento, si evidenzia che il lavoratore, nel caso di somministrazione del pasto, concorrerà al costo dello stesso con un importo pari a ottanta centesimi di euro per ogni pasto giornaliero.

In presenza di oggettive e non ovviabili condizioni ostative all'attuazione del servizio, al lavoratore sarà riconosciuta un'indennità giornaliera sostitutiva del servizio pari a euro 5,29 lordi.

Trasferta operai

Fatte salve le precedenti disposizioni relative alla trasferta le parti stabiliscono di erogare alle scadenze evidenziate i seguenti nuovi valori dell'indennità di trasferta:

   

Dal 1° settembre 2003

Dal 1° settembre 2004

Da 10 a 27 chilometri

euro

9,03

9,37

Oltre a 27 chilometri e fino a 40 chilometri

euro

12,04

12,50

Oltre 40 chilometri e fino a 70 chilometri

euro

14,23

14,77

Oltre a 70 chilometri

euro

16,42

17,04

 

Trasporto

Le imprese che non provvedono con propri mezzi al trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro, corrisponderanno un'indennità mensile per il concorso delle spese di trasporto determinata dalla distanza dal domicilio del lavoratore al cantiere, nelle seguenti misure:

   

dal 1° settembre 2003

dal 1° settembre 2004

Fino a 15 chilometri

euro

12,04

12,50

da 15 a 30 chilometri

euro

21,08

21,87

oltre i 30 chilometri

euro

30,11

31,25

Gli importi così definiti, ancorché corrisposti in via continuativa, non incidono sulla retribuzione diretta, indiretta, differita e T.F.R., compresa l'assoggettabilità alla contribuzione alla Cassa Edile che viene espressamente esclusa.

Anticipo trattamento economico di infortunio

In deroga a quanto previsto dal 5° comma dell'articolo 28 del C.C.N.L. Aniem/Confapi, al lavoratore assente per infortunio sul lavoro sarà corrisposta l'anticipazione del trattamento economico a carico dell'INAIL, che stabilirà le modalità del rimborso.

A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell'ente assicurativo vengono liquidati direttamente dall'azienda sulla base di un'apposita convenzione tra l'Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine, le Organizzazioni Sindacali e l'INAIL che stabilirà le modalità di rimborso.

Entro il mese di ottobre 2004 le parti si incontreranno per verificare l'applicazione della norma e per le decisioni conseguenti.

L'Associazione Piccole e Medie Industrie e le Organizzazioni Sindacali concordano di verificare con l'INAIL la possibilità di erogare l'indennità di infortunio con maggior tempestività intervenendo nelle sedi più appropriate.

Lavori disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di cui all'art. 21 del C.C.N.L. ANIEM/Confapi, regolamentazione per gli operai, di seguito evidenziate, verranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi su paga base, indennità di contingenza ed indennità di settore, per le ore effettivamente prestate nello svolgimento dello specifico lavoro:

- lavori stradali di bitumazione per i soli operai addetti alla manipolazione dell'impasto, e alla conduzione delle macchine per la stesa e la compattazione del conglomerato bituminoso

10%

- lavori eseguiti in sospensione su pareti rocciose, senza supporti fissi, da lavoratori imbragati, definiti "rocciatori"

16%

Le suddette maggiorazioni assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti erogati aziendalmente o localmente allo stesso titolo.

Conservazione del posto per malattia

In deroga al primo comma dell'articolo 27 del C.C.N.L. Aniem/Confapi si conviene che superati i limiti di conservazione del posto per malattia, per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi, il lavoratore potrà usufruire, producendo lo stato di malattia oltre il termine di conservazione del posto di lavoro, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa di tre mesi, durante i quali non decorrerà alcuna retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto contrattuale a carico dell'impresa.

Elemento Economico Territoriale

In relazione all'accordo tra l'ANIEM e le Organizzazioni Sindacali nazionali, in data 18 febbraio 2002, viene erogato l'elemento economico territoriale nelle percentuali sottoesposte, calcolate sulla paga base con le decorrenze sottoindicate:

   

dal 1° settembre 2003

dal 1° gennaio 2004

11%

14%

euro/mese

euro/ora (:173)

euro/mese

euro/ora (:173)

1.005,96

110,66

 

140,83

 

905,37

99,59

 

126,75

 

754,55

83,00

 

105,64

 

704,17

77,46

0,45

98,58

0,57

653,88

71,93

0,42

91,54

0,53

588,49

64,73

0,37

82,39

0,48

502,99

55,33

0,32

70,42

0,41

Sull'andamento così definito per gli operai sarà calcolata e versata la maggiorazione da accantonare alla Cassa Edile. Una tantum

Ai lavoratori presenti alla data del 25 settembre 2003 sarà corrisposta la somma forfettaria di 120,00 euro a sanatoria del periodo 1° gennaio 2003 - 31 agosto 2003.

L'erogazione avverrà con la retribuzione del mese di ottobre 2003 e sarà corrisposta in proporzione ai mesi lavorati per i lavoratori assunti nel periodo da gennaio ad agosto del 2003.

Ai lavoratori con qualifica di apprendisti verrà corrisposta nella stessa percentuale di paga base in essere al 25 settembre 2003.

Ai lavoratori a tempo parziale l'importo sarà corrisposto in misura proporzionale all'orario di lavoro.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Ambito di applicazione

Il presente accordo integrativo provinciale per il settore dell'edilizia di applica alle piccole e medie imprese edili ed affini, secondo l'ambito di applicazione del C.C.N.L. Aniem-Confapi, e a tutte le imprese che applicano il predetto contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decorrenza e durata

Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2005, salvo diversa decorrenza o scadenza stabilita a livello nazionale.