EDILI (PICCOLA INDUSTRIA) Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole imprese industriali edili ed affini di Terni
Data di Stipula: 23-07-1998
Inizio validita': 01-01-1998
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Terni
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Sommario:
- Premessa; |
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Il 23
luglio 1998, in Terni, presso la sede dell'API
tra: - il Collegio delle Imprese Edili; - con l'intervento dell'Associazione della Piccole e Medie Industrie; e - la Fe.N.E.A.L. - U.I.L.; - la FILCA - C.I.S.L.; - la FILLEA - C.G.I.L.; che costituiscono la Federazione Unitaria Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni. In attuazione del disposto art. 40 del C.C.N.L. 21.7.1995 per i dipendenti dalle imprese edili e affini, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo di quello nazionale sopracitato, da valere nella Provincia di Terni per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nello stesso C.C.N.L. 21.7.1995 e per il personale da esso dipendente, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici, ovvero per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese medesime. Le parti convengono sulla grave e profonda crisi produttiva determinatasi nel comparto delle costruzioni della nostra provincia, che ha prodotto gravi conseguenze sui livelli occupazionali e sull'assetto delle stesse imprese. Si condivide pertanto l'esigenza di intraprendere azioni congiunte, al fine di sollecitare una programmazione degli investimenti infrastrutturali, stimolare ed accelerare i tempi degli investimenti pubblici del settore, anche in connessione con le risorse disponibili per il Giubileo o per la ricostruzione post terremoto. Obiettivi comuni rimangono: - l'impegno a combattere il fenomeno del lavoro nero, dell'evasione contributiva e della concorrenza sleale; - la volontà di attivare un forte presidio del territorio per il rispetto, delle regole normative e contrattuali. Le parti esprimono soddisfazione per l'attivazione del Contratto d'Area nel nostro territorio, che rappresenta una grande opportunità per la dinamica ed il rilancio del settore. Sono tutti motivi che confermano l'importanza di procedere al pieno rispetto del patto di difesa della legalità voluto dal Prefetto di Terni, che si conferma un importante strumento per il controllo del territorio ed il mantenimento di un quadro funzionale allo sviluppo di nuove attività. (Sommario) Le organizzazioni sindacali firmatarie e l'Associazione delle Piccole e medie industrie della Provincia di Terni, con adesione al disegno in atto al livello nazionale, convergono sul comune obiettivo di pervenire ad un sistema di casse edili unico per tutto il settore e si impegnano in modo fattivo, perché anche a Terni si realizzi la partecipazione e l'inserimento della Confapi nella gestione di un solo organismo di Cassa Edile. Qualora ostacoli o situazioni di impossibilità avessero ad impedire, tale obiettivo, i Sindacati convengono sulla opportunità e sulle buone ragioni di dare corso all'iniziativa per la costituzione di un organismo a partecipazione paritetica - Sindacaci e Confapi - aderente al sistema EDILCASSA. (Sommario) Art. 1 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 15 del C.C.N.L. del 21 luglio 1995. In particolare si ribadisce la necessità che le imprese che affidano in appalto o in subappalto le lavorazioni rientranti nelle sfere di applicazione del citato Contratto, si attengano alle comunicazioni di cui al punto b) dell'art. 15 del Contratto stesso, rigorosamente nei termini previsti. Nell'allegato "A" che forma parte integrante del presento accordo, viene fornito: fac simile di lettera che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare, ai sensi della stessa surrichiamata disciplina, alla Cassa Edile, e - per conoscenza - agli istituti previdenziale ed assistenziali, al Collegio delle Imprese Edili, nonché alla R.S.U. ed in difetto alla F.L.C.; fac simile di dichiarazione da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrici di adesione al Contratto Collettivo di Lavoro ed agli accordi integrativi provinciali, allo Statuto della Cassa Edile ed al relativo regolamento, da trasmettete alla Cassa Edile ed alla R.S.U., ove costituita. (Sommario) Art. 2 - Classificazione dei lavoratori, minimi di paga base oraria e stipendi mensili La classificazione dei lavoratori è effettuata in base ai criteri stabiliti dall'art. 78, regolamento comune del C.C.N.L. 21 luglio 1995. I minimi di paga base oraria in vigore al 1° luglio 1996 risultano come segue:
I minimi di stipendio mensile in vigore al 1° luglio 1996 risultano come segue:
La durata dell'orario di lavoro degli operai è quella stabilita dalle norme contenute negli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 con le regole ed eccezioni ivi richiamate. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 - lett. a) del C.C.N.L. 21 luglio 1995, le parti convengono quanto segue: - le 40 ore di riduzione dell'orario previsto dall'art. 5, lett. b) del vigente C.C.N.L., saranno godute nei seguenti giorni per i quattro anni di validità del presente Contratto: - anno 1998 - 24, 29, 30, 31 dicembre e 4 gennaio 1999, - in relazione in quanto sopra, qualora le imprese dovessero comunque richiedere la prestazione lavorativa nelle giornate suindicate, l'eventuale ricorso alla CIG per maltempo sarà inibito. (Sommario) Art. 5 - Indennità territoriale di settore e premio produzione In base a quanto previsto alla nota a verbale dell'art. 12 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per il personale operaio resta fissata nelle seguenti minime orarie:
In base a quanto previsto alla nota a verbale dell'art. 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, il premio di produzione per il personale impiegatizio resta fissato nelle seguenti misure mensili:
Con riferimento al IV comma dell'art. 16 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 le imprese, salvo i casi di obiettivo impedimento, disporranno il godimento di due settimane di ferie in concomitanza del ferragosto di ciascun anno. Il restante periodo feriale verrà concesso, su richiesta dei singoli lavoratori, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive delle imprese e previa intesa con la R.S.U.. (Sommario) Art. 7 - Trattamento economico per ferie grafica natalizia e riposi Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sarà assolto in conformità con quanto stabilito dall'art. 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, con la corresponsione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni della percentuale complessiva pari al 23,45%, da calcolare secondo le modalità previste dal surrichiamato C.C.N.L.. La suddetta percentuale risulta così composta:
Con riferimento all'8° e 9° comma del citato art. 19, il trattamento, economico suddetto, spettante agli operai per i periodi di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto, verrà assolto dalle imprese in conformità alle disposizioni di cui all'allegata E al C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario) Art. 8 - Indennità per lavori speciali disagiati Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, la indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo. Gruppo A) Lavori vari
In situazioni extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona. Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma. Gruppo B) - Lavori in Galleria Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste par le singole circoscrizioni dal C.C.N.L. 3 dicembre 1969. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità, non superiore al 20%. Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%. Nel caso di gallerie che si estendono, in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamene interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie. Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri, anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua alla quota del tagliente) in metri. (Sommario) Ai sensi di quanto previsto alla lettera A), secondo comma, dell'art. 22 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 la diaria ivi prevista viene riconosciuta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso ove la presta normalmente ed al quale sarà riadibito al termine della comandata, secondo le misure ed i limiti territoriali sotto indicati: - 3% per comandate in un cantiere situato oltre 6 Km. e sino a 10 Km. da quello ove il lavoratore presta normalmente la propria opera e per il quale è stato assunto; - 10% per comandate in un cantiere situato oltre 10 Km. e sino a 20 Km.; - 14% per comandate in un cantiere situati oltre 20 Km. La diaria come sopra graduata viene calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. La diaria non è dovuta nel caso in cui le predette distanze si trovino all'interno del comune ove è ubicata la sede dell'impresa, o che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere por l'alloggio ed il vitto, ovvero al rimborso delle spese relative, ove questo non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma. (Sommario) Art. 10 - Formazione professionale In relazione a quanto previsto al IV comma dell'art. 93 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 il contributo per la formazione professionale, viene confermato nella misura complessiva dell'1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 dello stesso contratto nazionale di settore. Il versamento di detto contributo deve essere effettuato alla Scuola per l'Istruzione Professionale dei lavoratori edili della Provincia di Terni, secondo le norme dello Statuto e relativo Regolamento della Scuola stessa. La misura del contributo potrà essere variata dalle parti stipulanti il presente Accordo sulla base delle risultanze di gestione. (Sommario) Il contributo dovuto alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni resta fissato nella misura del 2,50% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del citato Contratto Nazionale, di cui il 2,16% a carico dell'impresa e lo 0,34% a carico dell'operaio. La Cassa Edile di manualità ed Assistenza della provincia di Terni continuerà a provvedere al sostentamento del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro di cui all'art. 12 del presente Contratto Integrativo Provinciale di lavoro, in modo da garantirne un funzionamento adeguato e costante per il conseguimento dei suoi scopi. La Cassa Edile inoltre provvederà a rimborsare alle imprese gli oneri sopportati per la concessione dei permessi retribuiti ai dirigenti, delle rappresentanze sindacali unitarie, nonché ai lavoratori che siano membri dei sindacati provinciali della categoria. Le misure e le modalità del rimborso sono stabilite da apposito accordo collettivo provinciale di lavoro che forma parte integrante del presente contratto. Infine, a decorrere dal 1° marzo 1998 il contributo di "Anzianità Professionale Edile" ordinario, viene ridotto dal 5,40% al 4,90%. (Sommario) Art. 12 - Comitato Paritetico Territoriale Le parti si impegnano alla costituzione del Comitato Paritetico Territoriale entro il ... (Sommario) Art. 13 - Quota di servizio sindacale Con riferimento all'art. 38 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 le quote di servizio sindacale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dà imprese edili ed affini della Provincia di Terni, restano confermate nella misura dello 0,50% per i datori di lavoro e dello 0,50% per i lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 25, del C.C.N.L. 21 luglio 1995, maggiorati del 23,45%. La quota a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulle retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alle Cassa Edile. Le quote di servizio sindacale debbono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza unitamente con gli altri adempimenti concernenti la Cassa Edile medesima. Le modalità per la loro ripartizione tra le Associazioni Sindacali contraenti dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera restano quelle stabilite nella convenzione del 22 luglio 1964, intervenuta tra le stesse associazioni sindacali e la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni. È consentita inoltre la facoltà degli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori mediante deleghe o secondo le modalità che verranno determinate dalle associazioni nazionali di categoria - ai sensi del II comma dell'art. 38 del C.C.N.L. - un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile. Resta, inoltre, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori una quota nazionale di servizio sindacale in misura pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L., maggiorati del 23,45% per i datori di lavoro ed in ugual misura a carico degli operai. L'importo della nuora nazionale di servizio a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versato - unitamente con l'importo a proprio carico - alla Cassa Edile con la periodicità e le altre modalità per il versamento del contributo di cui al 1° comma del presente articolo. Il gettito complessivo della quota nazionale di servizio sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANCE e l'altra da attribuire cumulativamente alle federazione nazionali stipulanti di parte operaia. La Cassa Edile provvederà a rimettere direttamente alle organizzazioni nazionali predette gli importi di relativa competenza. Le parti si danno atto che la disciplina del presente articolo costituisce piena ed integrale attuazione dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. (Sommario) Art. 14 - Anzianità professionale edile Il contributo a carico delle imprese, per gli oneri connessi alla disciplina dell'istituto anzianità professionale edile (erogazione annuale di cui all'allegato C del C.C.N.L. del 21 luglio 1995 è stabilito nella misura del 4,90% con decorrenza 1 marzo 1998, mentre la misura del contributo per l'anzianità edile straordinaria resta confermato nella misura del 2%, entrambe da calcolarsi sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, e per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico delle festività, di cui all'art. 18 del citato Contratto Nazionale. (Sommario) Art. 15 - Trattamento degli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro Agli operai specializzati e qualificati con mansioni di muratori, ferraioli e carpentieri, che vengono assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, sarà corrisposta, a mero titolo risarcitorio, una indennità di Lire 22 orarie, limitatamente alle ore di servizio prestato. Ai loro aiutanti sarà invece riconosciuto, al medesimo titolo, una indennità di Lire 8 orarie. (Sommario) Entro il primo quadrimestre di ciascun anno solare le imprese dovranno fornire agli operai dipendenti una tuta da lavoro composta da giubbetto e due pantaloni. Per le imprese proprie iscritte, la Casa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Terni provvederà alla suddetta fornitura nei termini sopra precisati, restando l'obbligo in capo alle aziende di comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Cassa Edile stessa a mezzo di raccomandata ed ai soli fini della individuazione delle diverse taglie, l'elenco nominativo dei propri operai aventi diritto, con l'indicazione delle relative taglie. (Sommario) Con decorrenza 1° gennaio 1998 l'indennità sostitutiva di mensa per operai ed impiegati è incrementata a Lire 100 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate. Con decorrenza 1° gennaio 2000 l'indennità subirà un ulteriore incremento di Lire 50 orarie. (Sommario) Art. 18 - Elemento economico territoriale In applicazione agli articoli 40 lettera d) e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dell'Accordo Nazionale 15 aprile 1997 viene determinata l'elemento economico territoriale nella misura massima, a regime, del 6% dei minimi tabellari (paga base) in vigore alla data del 1° luglio 1996, avuto riguardo al territorio della nostra provincia e tenendo conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: - il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari; - il numero dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati; - il numero e l'importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori; - il numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore ed il numero delle ore complessivamente autorizzate dall'Inps di cassa integrazione; - attivazione dei finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali. La misura dell'elemento economico territoriale viene quindi determinata secondo gli importi e le decorrenze riportate nelle seguenti tabelle:
Per la verifica ed il controllo dell'andamento del settore e dei suoi risultati con riferimento agli indicatori sopra individuati, le parti effettueranno incontri di norma nel mese di settembre e di marzo di ciascun anno di durata del presente contratto integrativo, ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche su richiesta di una delle parti. Le parti si danno reciprocamente atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è stata stabilita in coerenza a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 della legge 23.5.1997, n. 135. (Sommario) Art. 19 - Stampa e distribuzione A cura del Collegio delle Imprese Edili costituito in seno dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Province di Terni, sarà stampata e distribuita a tutti i lavoratori dipendenti dalle impresa ad esso aderenti una copia del presente accordo. In detta pubblicazione verranno altresì descritte le provvidenze ed i servizi erogati dalla Cassa Edile, dalla Scuola Edile e dal Comitato Paritetico, nonché una nota illustrativa sulle finalità e funzioni degli stessi Enti. (Sommario) Il presente contratto integrativo è valido per il territorio della Provincia di Terni a decorrere dal 1° gennaio 1998, salvo le diverse decorrenze previste, ed avrà una durata quadriennale. (Sommario) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto integrativo valgono le norme del C.C.N.L. 21 luglio 1995. Letto confermato sottoscritto. (Sommario) A) FAC-SIMILE DI LETTERA DELL'IMPRESA APPALTANTE O SUBAPPALTANTE ALLA CASSA EDILE, AI DIRIGENTI DELLE R.S.U., DI CANTIERI, AL GRUPPO COSTRUTTORI E PER CONOSCENZA AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALLA CASSA EDILE DI .............................................................. - AI DIRIGENTI DELLE R.S.U. DI CANTIERE (o in loro assenza, alla F.L.C. provinciale) - AL GRUPPO COSTRUTTORI EDILI DI ................................................... - ALL'INPS DI .............................................................................. - ALL'INAIL DI ..................................................................... Oggetto: C.C.N.L. 13.11.1987 per i lavoratori dipendenti da imprese edili: appalto e subappalto La sottoscritta impresa ......................................................... ai sensi e per gli effetti della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti contenuta nel C.C.N.L. 13 novembre 1987 per i lavoratori dipendenti da imprese edili, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti ed Enti in indirizzo di avere affidato all'impresa .......................................................... per il cantiere di ............................................. i lavori di ...................................................... Per tali lavori che avranno una durata presumibile di ........................... l'impresa .............................................. impiegherà circa n. ................................... unità lavorative. A norme dalle previsioni del C.C.N.L., alla Casa Edile ed alle R.S.U. di Cantiere, si allega la dichiarazione rilasciata dall'impresa che eseguirà i lavori.
B) FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTANTE O SUBAPPALTATRICE DI ADESIONE AL C.C.N.L. ED AGLI ACCORDI INTEGRATIVI LOCALI La sottoscritta impresa ............................................................... con Sede in .......................................................................... dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) spulato in data ................. ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa .................................. dei lavori ............................. presso il Cantiere di ........................... La sottoscritta Impresa si impegna ad assicurare al personale operaio ed impiegatizio che adibirà alle lavorazioni oggetto del succitato appalto (o subappalto) e per tutta la durata delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 novembre 1987 per i lavoratori dipendenti da imprese Edili e relativi accordi locali integrativi. L'impresa stessa si impegna inoltre ad assolvere nei confronti della Cassa Edile competente a tutti gli adempimenti previsti dalla predetta regolamentazione collettiva nazionale e provinciale nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile. (Sommario) |