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Contratto Collettivo di Lavoro del  3 settembre 2004 integrativo del CCNL 22 giugno 2000

 

 

 

Contratto Collettivo di Lavoro=

 

Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale

del<= span style=3D'font-size:14.0pt'> 22 giugno 2000

 

L’anno 2004, il giorno 3 del mese di settembre, in Terni, presso la sede dell’API, Associazione Piccole e Medie Industrie= della provincia di Terni

 

tra

 

 

-         = il Collegio delle Imprese Edili, rappresentato dal proprio presidente Geom. Se= rgio VINCIONI, con l’assistenza dell’Associazione Piccole e M= edie Industrie della Provincia di Terni rappresentata dal Dr. Umberto PAPARELLI, Direttore;

 

e

 

      -    la FILLEA CGIL  rappresentata dai sigg.ri Luigino MENGARONI e Andrea FARINELLI;

-         la FILCA CIS= L    rappresentata dai sigg.ri Paolo CASSETTA ed Enrico BORRI;

-         la FeNEAL UIL   rappresentata dai sigg.ri Bruno MARCELLI e Stefano PALONI;

 

viene sottoscritto il verbale di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale 22 giugno 2000, con validità per le imprese edi= li e affini della Provincia di Terni.

La decorre= nza di tale accordo avrà corso dal 1° luglio 2004.

 

 

Quadro di settore

 

Il settore edile delle costruzioni rappresenta  un importante elemento di crescita economica e sociale per il quale rimane comunque determinante il superamento di eccessiva e spesso contraddittoria proliferazione legislativ= a e di inutili vincoli burocratici.

 

Le parti rinnovano il proprio impegno teso a  semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti= e favorire una competizione fondata sull’osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive.

 

Le parti <= span class=3DGramE>ribadiscono la necessità di mettere in atto tut= ti gli interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l’occupazione.

 

1

 

 

La specificità del territorio<= /span>

 

I fenomeni= e le dinamiche analizzate dalla piattaforma presen= tata dalle Segreterie provinciali FILLEA, FILCA, FENEAL , relativamente alle specificità del nostro territorio, sono sostanzialmente conformi alla situazione oggettiva.

Intanto si prende atto di una buona tenuta del settore nella nostra provincia nell’arco dell’ultimo quinquennio, nonostante che l’attività del post-terremoto abbia richiesto una mobilit&agra= ve; delle maestranze verso le aree interessate.

Il maggior sostegno al settore è stato dato dagli interventi di edilizia abitativa privata, incentivata ed alimentata anche dalle agevolazioni fisca= li vigenti per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio immobiliare . Nuovo impulso deve invece essere dato al completamento = di infrastrutture ed opere pubbliche, già progettate o in fase di avvio, indispensabili allo sviluppo del nostro territorio.   

D’al= tra parte però si evidenziano nel comparto preoccupanti fenomeni di lavo= ro irregolare e concorrenza sleale fra le imprese.

Certamente l’introduzione del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rappresenta una scelta qualificante essendo strumento = di garanzia per la trasparenza del settore ed il rispetto delle regole, come confermano le realtà territoriali che l’hanno sperimentata, ma occorre un impegno comune di Parti Sociali e Istituzioni per una più incisiva repressione di tali fenomeni.

 

In tal sen= so le Parti , nel concordare sulla necessità= di porre in atto interventi mirati, si impegnano a:

 

- contrast= are ogni forma di irregolarità; affermare il prevalere di criteri di capacità e qualità nella selezione de= lle imprese; ricercare regole che, anche negli appalti regionali, possano tener= e in considerazione la specificità dell’imprenditoria umbra;

 

- sviluppa= re iniziative di sensibilizzazione tese ad individuare e definire le aree di evasione contributiva e di esclusione contrattuale;=

 

-  istitui= re un tavolo istituzionale di settore che, attraverso incontri periodici, determi= ni accordi tesi a

all’adozione di politiche di settore compatibili= con l’incentivazione di un modello di impresa moderno, che, basato su standards qualitativi , persegua i propri obiettivi n= el più rigoroso rispetto  = delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e assicurazioni sociali. Compi= to del tavolo dovrà essere anche quello di favorire centralità, nell’ambito dei programmi finanziari, agli investimenti nel settore dell’edilizia. 

 

Enti bilaterali

 

Per tutte = le questioni di rilevanza del settore ( infortuni &= #8211; formazione – qualità degli ambienti di lavoro ) si concorda su= lla necessità di procedere con un più stretto metodo della concertazione.

Data l’evidente difficoltà di mantenere un unico= ente a livello locale per la gestione di tutte le specifiche prestazioni e funzi= oni attribuite dagli accordi tra le parti agli Enti Bilaterali di settore, e do= po aver esperito diversi tentativi per l’inserimento della rappresentanz= a Confapi negli Enti Bilaterali a livello provinciale (= Cassa Edile, Scuola Edile, CPT ), in conformità a quanto previsto dall’allegato “Q” al verbale siglato l’11 giugno 20= 04, di rinnovo del CCNL 22/06/2000, si conviene di porre in atto le iniziative = di cui all’accordo allegato per l’attivazione di uno sportello Edilcassa nella nostra provincia. 

 

2

 

 

Ambiente e sicurezza

 

Le parti, = in attuazione di quanto previsto  dall’art. 89 del vige= nte CCNL, riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenz= ione sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e sollecitano un’incisiva azione formativa, informativa e di addestrame= nto periodico per tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri ed= ili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti, compresi quelli di natura contrattuale.

 

 

Formazione professionale

 

La struttu= rale carenza di manodopera che si registra nel settore delle costruzioni determina, in alcuni casi, un freno allo sviluppo delle imprese.

 

Rispetto a ciò le parti concordano sull’importanza di un monitoraggio permanente delle risorse professionali e dei profili necessari al settore, = con l’obiettivo di impostare una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

 

Le parti <= span class=3DGramE>ribadiscono la necessità di una formazione cont= inua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tu= tti i profili professionali, per aggiornamento specializzazione e per accompagn= are i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale.

 

 

 

Art.1

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;        Orario di lavoro

 

Si da atto che dal 1° ottobre 2000 la nuova normat= iva contrattuale in tema di godimento dei permessi per riduzione di orario comp= orta il superamento della disciplina dell’istituto contenuta nell’ar= t. 3  del Cc= nl  integrativo 23 luglio 1998. Di conseguenza, nel caso di riduzione o sospensione di lavoro, la concessione delle integrazioni salariali ordinarie sarà fino al limite massimo di 40 ore settimanali anche nei mesi di dicembre e gennaio.

 

 

 

Art. 2

Mensa

Con decorr= enza dal 1° luglio 2004 l’indennità sostitutiva di mensa per op= erai e impiegati è incrementata a euro 0,27 or= arie, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate . Con decorren= za dal 1° gennaio 20= 05 a 0,30 orarie .

Sull’= ;indennità di mensa non va computata la percentuale di cui all’art.19 del Ccnl 22 giugno 2000, poiché nella sua determin= azione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizi= a.

Sono assor= biti fino a concorrenza i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.

 

 

 

3<= /span>

 

 

Art. 3

Diaria e trasferta

Fermo restando quanto previsto dall’art.22 del Ccnl 22 giugno 2000 e dall’art.9 del contratto integrativo provinciale 23 luglio 1998, con effetto dal 1° luglio 2004 al lavoratore comandato in trasferta e che è alla guida degli automezzi aziendali per il trasferimento delle maestranze dalla sede aziendale o centro di raccolta al cantiere ubicato fuori dal territorio comunale e ritorno, verrà corrisposto un compensi giornaliero a titolo di indennità di viaggio così determinato :

-&nb= sp;        euro 2,5 per cantieri dist= anti da 20 Km e fino a 70 Km ;

-&nb= sp;        euro 3,00 da 71 Km a 100 Km ;

-&nb= sp;        euro 5,00 oltre 100 Km.

Le distanze sono valutate con l’itinerario più breve.

 

 

Art. 4

Elemento Economico Territoriale

 

In applicazione agli artt. 40 lettere d) e 48 del = CCNL 22 giugno 2000 e dell’Accordo Nazionale 18 febbraio 2002, viene determinato l’elemento economico territori= ale nella misura massima dell’14% dei minimi di paga e di stipendio, avuto riguardo al territorio della nostra provincia e tenendo conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati , nonché dei seguenti ulteriori indicatori :

 

-         il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile e relativo monte salari ;

-         il numero dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati ;

-         il numero e l’importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori ;

-         il numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al setto= re ed il numero delle ore complessivamente autorizzate dall’Inps di cassa integrazione ;

-         attivazione dei finanziamenti , compresi = quelli derivanti da fondi strutturali

 

La misura dell’elemento economico territoriale viene quindi determinata secondo gli importi e le decorrenze riportate nelle segu= enti tabelle :

 

 

DAL  1° = luglio 2004

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp; Mensile        =         Orario

 

Quadro e impiegato d 1^ supe= r        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;                 140,83            =        0,81

Impiegato di 1^        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;               126,75        &= nbsp;          0,73

Impiegato di 2^        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;               105,63        &= nbsp;          0,61

Impiegati e operai di 4° livello      =             &nb= sp;            =          &nbs= p;  98,58    =             &nb= sp;  0,57

Impiegati di 3° livello e operai specializzati    = ;            &n= bsp;            = ;     &nbs= p;  91,54    =             &nb= sp;  0,53

Impiegati di 4^ e operai qualificati     &n= bsp;            = ;            &n= bsp;                 82,39        &= nbsp;          0,48

Impiegati di 4^ primo impieg= o e operai comuni     =             &nb= sp;         &nbs= p;  70,42    =             &nb= sp;  0,41

Custodi, portinai e fattorin= i        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;           &nbs= p;  63,38    =             &nb= sp;  0,37

Custodi portinai e guardiani (con alloggio)     = ;            &n= bsp;                &nbs= p;  56,33    =             &nb= sp;  0,33

 

 

4

 

Art. 5

Indennità per lavori speciali disagiati=

 

A decorrere dal 1° luglio 2004 viene riconosciuta una indennit&agra= ve; oraria di disagio nella misura del 5% , da calcolarsi sulla retribuzione di= cui al punto 3) dell’art.25 del ccnl per tutt= e le ore di lavoro effettivamente prestate, agli operai impegnati in lavori eseg= uiti su pareti di roccia per istallazione di reti metalliche e protettive (rocciatori) e in lavori eseguiti per la posa in opera di conglomerati bituminosi. Sono assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti eventualmente= in  atto in= azienda agli stessi titoli.

 

Art. 6

Indennità per lavori in alta montagna

 

Con riferimento all’art. 24 del Ccnl 22 giugn= o 2000 l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna, intendendosi= per tali quelli eseguiti oltre gli 800 mt sul livel= lo del mare, è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza, sull’elemento economico territoriale e sulla indennità territoriale di settore.

 

 

Art.7

Una tantum

 

Ai lavoratori in forza alla = data di stipula del presente contratto verrà corrisposto un importo forfettario pari a ̈́= 4; 450,00=3D (quattrocentocinquanta ) a totale copertura del  periodo luglio 2003/giugno 2004. L’importo è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo di cui sopr= a; la frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

L’importo dell’<= span class=3DSpellE>una-tantum è comprensivo di tutti gli istituti= di retribuzione diretta e indiretta, di origine leg= ale o contrattuale ; l’importo è escluso dalla base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

L’= una tantum sarà corrisposta in due tranches così suddivise:

- &= nbsp;       250,00 euro da corrispondersi con la retribuzione relativa alla mensilità di settembre 2004

- &= nbsp;       200,00 con la retribuzione relativa alla mensilità di novembre 2004.

 

 

Art. 8

Decorrenza e durata

Il present= e contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Terni a decorrere dal

1° lug= lio 2004.

 

Collegio d= elle Imprese Edili        =             &nb= sp;          =             &nb= sp;            =    FILLEA/CGIL

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            

 

API-Terni<= span class=3DGramE>        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =      FILCA/CISL

        =              =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;

 

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;        FeNEAL/UIL