EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Toscana


 

Data di Stipula: 23-06-1998
Inizio validita': 01-01-1998
Scadenza normativa: 01-01-2002
 
Rubrica: Accordo territoriale per la Toscana


Il 23 giugno 1998 il Collegio Edile Regionale ANIEM - Confapi e Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL ed una rappresentanza dei lavoratori si sono incontrati presso la sede del Collegio Edile per affrontare le problematiche relative al rinnovo del contratto integrativo dei settore edile.

Le parti, ritenendo che il rinnovo del contratto integrativo debba essere occasione per un confronto ampio ed approfondito per individuare possibili soluzioni ai problemi che tuttora affliggono il settore delle costruzioni in Toscana hanno concordato sulla priorità di un impegno comune per operare un 'intervento educativo" sia nei confronti delle imprese che delle stazioni appaltanti pubbliche perché venga urgentemente e correttamente affrontato il meccanismo di ribasso per l'aggiudicazione degli appalti, meccanismo che favorisce la concorrenza sleale da parte di imprese che operando evidentemente nella parziale o totale illegalità, possono assumere appalti pubblici a prezzi che vengono comunemente ritenuti fuori mercato.

Iniziative contro il lavoro irregolare e la concorrenza sleale

Le parti concordano nel ritenere che solo un corretto approccio al problema da parte delle amministrazioni pubbliche, in armonia con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, può evitare il rischio che l'illegalità diventi la regola in un settore già così profondamente colpito dalla crisi degli ultimi anni.

Per individuare meglio le aree di evasione contributiva e di elusione contrattuale le parti convengono sull'opportunità di:

- organizzare presso le casse edili l'intreccio dei dati, reperibili attraverso enti o istituti come INPS, INAIL, CCIAA , ISTAT, Ispettorato dei Lavoro;

- definire una proposta da presentare alla regione toscana per il collegamento telematico tra le casse edili e gli enti appaltanti pubblici, tesa alla corretta gestione delle norme di legge e di contratto sulla "certificazione liberatoria"

- costituire, di concerto con la Regione Toscana commissioni permanenti tra tutti i servizi ispettivi, per rafforzare il necessario sistema di controllo

- individuare iniziative finalizzate all'iscrizione di tutte le imprese e di tutti i lavoratori alle casse edili, per assicurare al settore una corretta applicazione delle norme previste dai contratti di lavoro (Sommario)

Osservatorio appalti pubblici

Le parti ritengono opportuno creare sedi in cui ci sia uno scambio di conoscenze comuni che rispecchino in modo oggettivo lo stato complessivo del settore per portarlo fuori dall'attuale situazione di emergenza; ritengono pertanto inderogabile che la Regione Toscana dia vita, reale ed effettiva, all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici, introducendo la presenza dei rappresentanti di categoria ed attribuendo loro competenze specifiche e definite. Compiti prioritari dell'Osservatorio, a parere delle parti, dovranno essere:

- verificare i programmi di spesa nel settore delle opere pubbliche;

- accelerare le procedure per l'appalto e l'avvio dei lavori pubblici; promuovere iniziative culturali e di formazione professionale tese a qualificare la manodopera del settore, oltre a favorire l'occupazione nel comparto delle costruzioni;

- assumere iniziative tese all'adozione di prezzi omogenei da parte delle stazioni appaltanti, per garantire una effettiva trasparenza e regolarità negli affidamenti degli appalti.

In tema di sicurezza le parti concordano nel ritenere che gli obblighi previsti dalle leggi vigenti non siano efficaci se non sono accompagnati da una corretta formazione culturale dei lavoratori stessi e delle imprese; le parti convengono pertanto nel ritenere indispensabili interventi mirati in questa direzione coinvolgendo anche le casse edili e gli enti pubblici.

Le parti concordano, in ogni caso, nel ritenere che i piani di sicurezza devono essere redatti con specifiche voci e relativi prezzi riferiti alla sola sicurezza, e sui quali non devono essere ammessi ribassi d'asta da parte delle stazioni appaltanti pubbliche; a tale proposito si impegnano a definire una proposta da presentare alla Regione Toscana per una normativa che sanzioni quelle imprese che nelle gare di appalto per opere pubbliche operino ribassi attraverso una riduzione dei "costi per la sicurezza". (Sommario)

Elemento economico territoriale

In attuazione di quanto previsto dall'art.40 del CCNL ed in coerenza con quanto previsto in materia dal protocollo dei 23/7/93 e daIl'art.2 del decreto legge 25.3.97 n.67,convertito nella legge 23.5.97 n. 135, l'elemento economico territoriale è stabilito a livello regionale, nella misura del 6% sui minimi tabellari in vigore alla data del 1 luglio 1996, a decorrere dal 1° giugno 1998.

Pertanto gli importi risultano essere i seguenti.

Livello

Importo mensile

Importo orario

7

87.892

 

6

79.102

 

5

65.919

381

4

61.524

356

3

57.130

330

2

51.417

297

1

43.946

254

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale regionale per l'anno 1998 le parti hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della regione toscana, deIl'andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alle casse edili della regione e monte salari relativi;

- numero di ore complessivamente denunciate alle casse edili degli operai addetti;

- andamento complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella regione;

- andamento complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Le parti convengono sulla natura sperimentale del presente elemento retributivo definito sul presupposto dell'applicazione della legge 135/97 di cui in premessa, e di incontrarsi entro il mese di marzo di ogni anno, per tutta la vigenza del presente accordo integrativo, al fine di valutare od aggiornare l'idoneità degli indicatori, gli anni di riferimento, anche al fine della conferma o variazione dei parametri deIl'elemento economico stesso.

Le cifre relative al premio di produzione e I.T.S. restano congelate nelle misure attualmente in vigore. (Sommario)

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 1.6.98 verrà corrisposta una erogazione "una tantum" proporzionalmente al rapporto di lavoro per il periodo 1.1.98 - 31.5.98, di L. 200.000.

Tale importo è escluso dal calcolo del TFR e di ogni altro istituto contrattuale corrente e differito e sarà corrisposto con la mensilità di giugno. (Sommario)

Indennità sostitutiva di mensa e trasporto

A decorrere dal 1 giugno 1998 gli importi orari relativi all'indennità sostitutiva dì mensa e trasporto risultano i seguenti :

 

Mensa

Trasporto

Arezzo

600

229

Firenze

620

254

Grosseto

600

222

Livorno

600

222

Lucca

600

222

Massa

500

249

Pisa

500

222

Pistoia

600

222

Prato

600

254

Siena

469

222

Nei casi n cui venga fornito il pasto caldo, il costo verrà così ripartito: 

Pasto caldo in cantiere

Arezzo

80%

Carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo 

L. 7.000

Firenze

85%

Carico azienda

15%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Grosseto

80%

Carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Livorno

70%

Carico azienda

30%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.500

Lucca

70%

Carico azienda

30%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Massa

80 %

Carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Pisa

*

       
Pistoia

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Prato

85%

carico azienda

15%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Siena

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Pasto in trattoria

Arezzo

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Firenze

85%

carico azienda

15%

carico lavoratori tetto massimo

L. 9.000

Grosseto

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Livorno

70%

carico azienda

30%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Lucca

70%

carico azienda

30%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Massa

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Pisa

*

       
Pistoia

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 7.000

Prato

85%

carico azienda

15%

carico lavoratori tetto massimo

L. 9.000

Siena

80%

carico azienda

20%

carico lavoratori tetto massimo

L. 6.300

Eventuali trattamenti di miglior favore, concessi a livello aziendale restano in vigore.

In questo caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

Le parti sottoscrittrici dei presente accordo si incontreranno entro il mese di giugno 1999 una verifica dei costi relativi alla mensa ed al trasporto.

*Per quanto attiene la provincia di Pisa l'ammontare delle quote relative al pasto caldo ed al Pasto in trattoria, saranno definite dopo una verifica che verrà espletata a livello provinciale. (Sommario)

Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1 giugno 1998 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001. (Sommario)

Clausola di salvaguardia

Le parti convengono che eventuali nuovi accordi (armonizzazione) raggiunti in sede nazionale, troveranno automatica, immediata ed integrale applicazione a livello regionale (Sommario)