EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole imprese industriali edili ed affini di Reggio Emilia


 

Data di Stipula: 27-05-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Reggio Emilia


Il 27 maggio 1998 in Reggio Emilia,

Costituzione delle parti

tra

- Il Collegio Imprenditori Edili dell'API di Reggio Emilia, aderente all'Aniem

e

- La Filca Cisl;

- La Fillea Cgil;

- La Feneal Uil

viene stipulato il seguente contratto collettivo Provinciale, integrativo del c.c.n.l. 21.07.1995, da valere su tutto il territorio della provincia di Reggio Emilia, per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel c.c.n.l. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto terzi, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

Art. 1 Osservatorio

Le parti convengono di dare vita, in ambito Cema, all'osservatorio provinciale, già previsto al punto 2 dell'integrativo provinciale 13.10.1994, tenuto anche conto di quanto in materia stabilito dal c.c.n.l. 21.07.1995, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni che caratterizzano il mercato del lavoro e le dinamiche in atto nel settore e nel sistema delle imprese in edilizia.

Tale osservatorio non avrà struttura propria, ma si avvarrà del contributo operativo di Cema e Scuola Edile, nonché dei dati forniti da Q.U.A.S.C.O.

Sarà sede di analisi e confronto, ricercando prioritariamente le relazioni con i diversi interlocutori interessati sul piano provinciale.

I compiti dell'osservatorio si dovranno prioritariamente estrinsecare attraverso:

a) la messa a punto di un'anagrafe provinciale di settore inerente il mercato del lavoro. Tale anagrafe dovrà rilevare il numero degli addetti suddivisi tra operai, impiegati, quadri, per sesso, età, qualifica e grado di formazione professionale.

b) l'impostazione di un sistema anagrafico, la costante individuazione delle esigenze occupazionali e di mobilità.

c) la rilevazione dei dati riferiti al territorio inerenti l'andamento degli investimenti privati e pubblici.

Dichiarazione verbale:

L'efficacia di tale strumento non può prescindere dalle disponibilità di tutte le associazioni imprenditoriali e sindacali operanti in Provincia, nonché di tutte le forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati per affrontare i programmi di ricerca inerenti gli orientamenti di mercato, le tecniche e tecnologie costruttive, l'orientamento, i gusti e l'esigenza dell'utenza ad effettuare studi ed indagini riguardanti l'universo del credito agevolato e non. (Sommario)

Art. 2 Relazioni sindacali

Fermo restando quanto previsto dal c.c.n.l. in materia di diritti di informazione, le parti convengono che, a livello delle singole imprese, possano essere convocati incontri, su richiesta delle R.S.U. e delle organizzazioni territoriali dei lavoratori, per la trattazione delle seguenti materie:

1 - Conseguenze sull'occupazione dei processi di riorganizzazione aziendale, fusione, cessione, accorpamento.

2 - Occupazione, decentramento e subappalto.

3 - Gestione degli inquadramenti, formazione e aggiornamento professionale.

4 - Orari e organizzazione del lavoro.

5 - Ambiente e sicurezza sul lavoro. (Sommario)

Art. 3 Cena

I contraenti il presente accordo riconoscono che la regolarità contributiva e la concorrenza leale tra le imprese devono essere parte di una strategia che selezioni il mercato delle costruzioni, penalizzando le imprese con bassa professionalità che eludono i diritti dei lavoratori, che ricorrono alla concorrenza sleale, che non sono in grado di garantire qualità e serietà ai committenti.

Le parti ritengono pertanto opportuno attivarsi nei confronti di tutte le stazioni appaltanti di carattere pubblico, per sollecitare tutti quegli interventi necessari a garantire l'accesso ai pubblici appalti ad imprese sane, radicate, tecnicamente capaci.

Per quanto riguarda l'edilizia privata, in proprio o per conto terzi, le parti sollecitano uno snellimento burocratico delle pratiche amministrative oltre ad una diminuzione degli oneri concessori, aumentati con l'art. 7 della legge 537/93.

Le parti convengono sulla necessità di chiedere al Governo la modifica della legislazione vigente, per una politica fiscale e contributiva, finalizzata ad un processo di qualificazione industriale del settore.

Pertanto l'auspicabile riduzione degli oneri contributivi ed assistenziali dovrà essere riconosciuta, a parere delle parti firmatarie della presente intesa, alle sole imprese che non ricorrono all'evasione, al lavoro nero e alla concorrenza sleale.

Premesso che da una riduzione di tali fenomeni degenerativi derivano benefici all'insieme del settore, si conviene che le iniziative, definite ai punti successivi, non dovranno comportare un aumento della contribuzione alla Cema; le parti auspicano che tale contribuzione possa in futuro ridursi, fatto salvo l'equilibrio economico e finanziario dell'Ente e che tale riduzione dovrà essere selettiva e pertanto riconosciuta alle sole imprese che denunciano regolarmente alla Cema l'orario contrattuale.

Allo scopo di favorire la conoscenza, il governo delle dinamiche del settore e la sua qualificazione, le parti individuano nella Cema un proprio strumento operativo al fine di:

- raccogliere ed elaborare dati generali e disaggregati, anche acquisiti presso altrimenti e istituti, utili ad individuare possibili fenomeni di lavoro nero, evasione delle ore lavorate e delle norme contrattuali e di legge;

- fornire o acquisire dati dalle stazioni appartanti pubbliche.

Pertanto le parti concordano sulle iniziative che la Cema dovrà assumere e che vengono di seguito elencate, fermo restando che l'insieme di tali iniziative dovrà valere per entrambe le Casse Edili e per tutte le imprese operanti nella provincia di Reggio.

- La Cassa Edile dovrà integrare l'attuale modulistica con tutte le voci ed Istituti contrattuali e/o legge, che abbiano incidenza economica, anche se non utili a determinare l'imponibile per il calcolo della contribuzione alla Cassa Edile.

- la Cassa potrà chiedere alle imprese, sulla base di un regolamento da approvarsi in consiglio, ogni documento utile a consentire controlli incrociati tra le denunce alla Cema e quelle inoltrate agli enti previdenziali ed assicurativi

- Le imprese sono considerate in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione alla Cassa solo se avranno adempiuto a tali norme.

- Nel caso di appalti pubblici la denuncia mensile alla Cassa avverrà per cantieri. - Le imprese subappaltatrici sono tenute al medesimo adempimento per subappalti di lavorazioni tipicamente edili. In tal caso andranno denunciate anche le prestazioni dei lavoratori trasfertisti sia pure iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

- La Cema potrà dare corso ad un'indagine per individuare le imprese non iscritte alle Casse Edili.

Le certificazioni di legge o contrattuali rilasciate dalla Cema avranno la seguente configurazione:

- certificati di regolarità contributiva:

a) media delle ore denunciate nei 12 mesi precedenti

b) media del numero degli addetti dell'impresa nei 12 mesi precedenti

c) tasso di rotazione degli addetti nei 12 mesi precedenti;

- certificati liberatori:

a) media delle ore denunciate nel cantiere

b) media dei lavoratori occupati nel cantiere

c) monte salari denunciato

d) rispetto della normativa contrattuale inerente l'informazione sui subappalti.

Le parti interverranno congiuntamente sulle stazioni appaltanti pubbliche affinché:

- sia applicata la norma di legge che stabilisce, per le imprese operanti nei cantieri pubblici, l'iscrizione presso le Casse Edili della provincia in cui trovasi il cantiere. Sono tuttavia esclusi da tale obbligo, in conformità alle leggi vigenti, i lavoratori trasfertisti. Sono considerati trasfertisti i lavoratori, a tempo indeterminato, il cui rapporto di lavoro con l'azienda abbia carattere continuativo, attestato da un congruo periodo di lavoro e alle dipendenze della medesima. Tale periodo deve essere immediatamente precedente l'avvio del cantiere. Non sono considerati trasfertisti i lavoratori assunti per cantiere, a tempo determinato, o con rapporto di lavoro discontinuo, anche con la stessa impresa;

- siano forniti alle Casse i dati relativi all'importo del monte salari previsto da ogni appalto pubblico;

- si possano acquisire dagli Uffici Tecnici comunali copie delle comunicazioni inizio e fine cantiere dei lavori privati.

Le parti convengono di costituire entro il 30.06.1998 un tavolo congiunto tra le Associazioni aderenti alla Cema, finalizzato:

1. Alla verifica degli accordi vigenti relativi alla contribuzione APEO/APES tesa a ricercare la possibilità di ridurre ulteriormente la contribuzione per le imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore all'orario contrattuale.

2. Esaminare i riflessi prodotti dall'entrata in vigore di nuove forme di previdenza integrativa sui trattamenti attualmente in essere per i lavoratori iscritti, e, compatibilmente con l'equilibrio economico di Cema, ricercare forme di valorizzazione dell'esperienza professionale degli operai.

Le parti esamineranno, inoltre, entro il 30.09.98, le implicazioni prodotte dalla normativa sulle trasferte art.22-c.c.n.l.) sulle attuali metodologie di pagamento per ferie e permessi. (Sommario)

Art. 4 Scuola edile (EFPE)

Alla luce dell'esperienza sin qui maturata, le parti dichiarano il proprio interesse a che vengano rafforzate le iniziative di collaborazione e coordinamento tra I'EFPE e la Scuola Edile, anche attraverso la predisposizione di progetti comuni.

Le parti concordano che I'EFPE organizzi corsi per la formazione teorico-pratica e di riqualificazione professionale previsti dalla legge 196/97, nonché per la formazione prevista dall'art. 22 del D.Lgs 626/94.

Le parti convengono sulla opportunità di tenere sotto osservazione gli aspetti di equilibrio nella gestione economico-finanziaria dell'EFPE, alla luce delle prospettive dell'ente a medio termine. ( Sommario)

Art. 5 Sicurezza

Le parti considerano parte integrante dei presente accordo, l'intesa del 1.12.1997, nonché il conseguente atto costitutivo, coi quali si è convenuto di costituire il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale) per la prevenzione degli infortuni nelle Piccole e Medie Imprese Industriali Private e nelle Imprese Cooperative Edili della Provincia di Reggio Emilia.

Per il funzionamento del'C.P.T., a far tempo dal 1.06.1998, viene stabilito un contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25 p. 3/a del c.c.n.l. 21.07.95 per gli operai, nonché all'art. 44 lett. 1-4-5 dello stesso contratto per i quadri e gli impiegati.

La formazione prevista dall'art. 22 del D.Lgs 626/94 e dall'art. 89 lett.D del c.c.n.l. 21.07.95 è quantificata come segue:

1. 16 ore di formazione per i singoli lavoratori comprensive delle 8 ore di primo ingresso.

2. 32 ore di formazione per i R.L.S.

A integrazione di quanto previsto all'art. 89 lett. D del c.c.n.l., si conviene che i contenuti dei comma 1 (Elezione R.L.S.), siano estesi anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. (Sommario)

Art. 6 Indumenti di lavoro

Agli operai di cantiere saranno assegnati i seguenti indumenti di lavoro:

- n. 1 tuta estiva

- n. 1 tuta invernale (Sommario)

Art. 7 Mensa

La normativa prevista dai precedenti accordi provinciali viene così modificata ed integrata:

1. Le imprese garantiranno il servizio di mensa ai propri dipendenti o internamente all'azienda o attraverso convenzioni con servizi esterni.

L'onere della spesa dei pasto è per 3/4 a carico dell'impresa e per 1/4 a carico del lavoratore; è totalmente a carico dell'impresa qualora il lavoratore operi in un cantiere più di 6 km dalla sede dell'impresa e più di 6 km dalla sua residenza o abituale dimora.

2. L'indennità sostitutiva di mensa viene elevata, dal 1.06.1998 a L. 6.000 per ogni giornata di presenza. L'indennità verrà erogata solo qualora non esistano le condizioni per la istituzione del servizio, interno od esterno. (Sommario)

Art. 8 Indennità giornaliera di disagio

Il lavoratore che, all'interno del comune sede dell'impresa, esercita la sua attività in un luogo di lavoro distante non meno di 6 km dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 km. dalla sede dell'impresa, ha diritto ad una indennità giornaliera di disagio nella misura sottoindicata:

 

Dal 1.06.1998

Dal 1.07.1999

Da 06 km fino a 12 km

2.300

2.300

Da 13 km fino a 18 km

3.200

3.500

Da 19 km fino a 25 km

4.300

4.700

Oltre 26 km

7.200

7.800


 

(Sommario)

Art. 9 Trasferta

E' considerato in trasferta il lavoratore che opera fuori dai confini del Comune ove ha sede I'Impresa e che esercita la sua attività in un posto di lavoro distante non meno di 6 km. dalla sua residenza o abituale dimora e non meno di 6 km. dalla sede dell'Impresa.

Al lavoratore è riconosciuta una indennità giornaliera di trasferta secondo la seguente tabella:

 

Dal 1.06.1998

Dal 1.07.1999

Da 06 km fino a 12 km

2.300

2.350

Da 13 km fino a 18 km

3.200

3.500

Da 19 km fino a 25 km

4.300

4.700

Da 26 km fino a 45 km

7.200

7.800

Da 46 km fino a 65 km

10.400

11.000

Da 66 km fino a 100 km

12.000

14.000

Oltre 100 km

18.800

20.000

Oltre 100 km con pernottamento

25.000

27.000


 

Agli impiegati spettano gli importi sopraindicati per le distanze superiori ai 100 km.

Nota a verbale: qualora l'applicazione iniziale dei presente accordo comportasse il passaggio ad una indennità inferiore a quella attualmente in essere in relazione al cantiere in cui si opera, sarà mantenuta l'indennità precedente fino al passaggio del lavoratore ad altro cantiere. (Sommario)

Art. 10 Trasporto

A decorrere dal 1.06.1998, al lavoratore considerato in trasferta o comandato a prestare la propria opera in cantieri situati ad oltre 6 km dalla sede dell'azienda e oltre 6 km dalla residenza o abituale dimora, anche quando il cantiere sia situato entro il comune sede dell'impresa, che usa il proprio mezzo per raggiungere il posto di lavoro, verrà corrisposto un rimborso chilometrico per la distanza impresa-cantiere-impresa pari a:

- autoveicoli a benzina

L. 260 al km.

- autoveicoli a diesel

L. 240 al km.


 

L'indennità giornaliera per i lavoratori che conducono mezzi aziendali per il trasporto di altri lavoratori resta fissata in L. 2.400 giornaliere.

Ai lavoratori che utilizzano il proprio mezzo per conto dell'impresa nell'espletamento dei loro lavoro, verranno rimborsate le spese sostenute. (Sommario)

Art. 11 Indennità stesa bitume

Ai lavoratori addetti alla mansione di stesa del bitume, sarà corrisposta una indennità pari al 10% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità di settore, E.E.T., per il periodo di lavoro effettivamente prestato nella mansione sopracitata.

La suddetta maggiorazione assorbirà, fino a concorrenza eventuali altri analoghi trattamenti in essere a livello aziendale. (Sommario)

Art. 12 Elemento Economico Territoriale (Operai e Impiegati - E.E.T.)

E' istituito, in attuazione all'art 12 e all'art.46 del c.c.n.l. 21.07.95, nonché dell'accordo collettivo nazionale 15.04.1997, l'E.E.T., determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23.07.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.03.1997 n.67, convertito nella legge 23.05.1997 n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio di Reggio Emilia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:

-n. di ore complessivamente denunciate alla Cema dagli operai addetti.

-numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti pubblici aggiudicati nella provincia.

-numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di inizio lavori nella provincia.

Per quanto riguarda gli indicatori si è fatto riferimento ai dati noti ai momento della valutazione dell'E.E.T., rilevati attraverso l'Osservatorio.

Le parti si incontreranno entro il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1998-2001 per verificare l'andamento degli indicatori sopra individuati, con riferimento all'arco temporale relativo all'anno edile (1 ottobre-30settembre) ai fini della conferma o variazione della misura dell'E.E.T.

In relazione a quanto sopra L'E.E.T. è stabilito per il 1998 nelle misure sottoindicate e sarà corrisposto in quote mensili per gli impiegati ed in quote orarie per gli operai a decorrere dal 1.06.1998.

Livello

Impiegati L/mese

Operai L/ora

108.893

 

98.004

 

81.670

472,08

76.225

440,61

70.781

409,14

63.703

368,23

54.446

314,71


 

Le parti convengono sulla natura sperimentale dei presente elemento retributivo, definito sul presupposto dell'applicazione della legge 135 citata in premessa. (Sommario)

Art. 13 Una tantum

Ai dipendenti in forza alla data di stipula dei presente accordo, verrà corrisposta una somma una-tantum di L.260.000, in due tranches, (L.130.000 con la paga del mese di giugno 1998, L.130.000 con la paga del mese di settembre 1998).

Per i rapporti di lavoro instaurati nei primi cinque mesi dell'anno, l'erogazione dell'una-tantum avverrà in misura proporzionale

Al lavoratore assunto prima del 1.06.1998, che interrompe il rapporto di lavoro prima del 10 ottobre 1998, sarà corrisposta anche la 2° tranche.

L'una. - non avrà alcuna incidenza sul T.F.R. e sugli istituti contrattuali in quanto nella sua (Sommario)

Art. 14 Decorrenza e durata

Il presente accordo ha le decorrenze in esso previste e avrà validità fino al 31.12.2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti confermano che tutto quanto non è stato modificato, relativamente agli accordi Integrativi Provinciali precedenti, deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative e contrattuali. (Sommario)