COLLEGIO IMPRENDITORI EDILI

 

API di REGGIO EMILIA CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE IMPRESE EDILI

 

Addì 3 febbraio 2003 in Reggio Emilia

 

tra

 

Il collegio Imprenditori Edili Dell’ API di Reggio Emilia, aderente all’ANIEM, rappresentato dagli imprenditori Geom. Elio Annovi, Geom. Piero Ferrari, Geom. Luigi Berni, assistiti dal segretario del Collegio Geom. Tiziano Tartaglia

 

e

 

la FENEAL-UIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Marco Morisi,

la FILCA-CISL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Rosario Cosma,

la FILLEA-CGIL di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. Matteo Alberini   

 

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro di rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro 24 giugno 1998 ed integrativo del C.C.N.L. 22 giugno 2000 per l’industria delle costruzioni edili ed affini, da valere per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel suddetto C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

 

1.         ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità dell’accordo nazionale 11 febbraio 2002, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 , 46 e 48  del CCNL 22 giugno 2000 e dall’art. 2 del D.L.25 marzo 1997n.67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135

 

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, l’EET sarà correlato ai seguenti indicatori:

  1. importo complessivo di aggiudicazione degli appalti pubblici e valore economico complessivo degli oneri di urbanizzazione nella provincia di Reggio Emilia a parità di tariffe parametriche, (dati rilevabili da sistema informativo SITAR della Regione Emilia Romagna, dal rapporto annuale “ Mercato delle Costruzioni “ del CRESME, dal rapporto semestrale sugli appalti di QUASAP e dai bilanci comunali della provincia di Reggio Emilia);
  2. numero delle ore lavorate e denunciate in CEMA, con particolare riferimento alle Imprese a cui si applica il presente accordo;
  3. numero delle ore di Cassa Integrazione ordinaria e straordinaria riferite al settore edile, rilevabile presso l’INPS e la CEMA con particolare riferimento alle imprese a cui si applica il presente accordo.

Entro il mese di dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per verificare i risultati degli indicatori riferiti all’anno edile (1 ottobre/30 settembre) immediatamente precedente e per confrontarli con i valori medi che i medesimi indicatori hanno avuto nei 4 anni edili precedenti.

Verrà costituita, presso la CEMA, una banca dati che opportunamente aggiornata faciliti il compito della verifica annua di cui sopra.

Per giudicare negativo o positivo il dato complessivo dei parametri sopradescritti, si conviene di dare un peso percentuale del 70% al parametro a); del 15% al parametro b); del 15% al parametro c);

Si riporta di seguito la scala degli obiettivi al cui conseguimento farà seguito l’erogazione del premio.

 

Risultato degli indicatori riferito ai valori medi di cui al comma 3 dell’Art. 1

Valore economico dell’EET

Da 75% a 100%

Misura massima stabilita dall’accordo nazionale 11.02.2002

Da 70% a 75%

80% della misura massima di cui sopra

Fino a 70%

Verifica congiunta delle cause e definizione conseguente circa l’erogabilità dell’EET o l’ammontare dello stesso

 

 

Per il 2003, a decorrere dal mese di gennaio, e per il 2004, sempre a decorrere dal mese di gennaio, in attesa della verifica di cui sopra e delle determinazioni conseguenti, verranno erogate a titolo di acconto dell’EET le seguenti somme mensili (pari alla misura massima del valore del premio) riproporzionate sulle ore effettivamente retribuite:

 

OPERAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica

Livello

Parametri

P.Base dal

E.E.T al

 

E.E.T. dal

 

E.E.T. dal

 

 

 

1.01.03

31.12.02

 

1.01.03

 

1.01.04

 

 

 

€/ora

€/ora

 

€/ora

 

€/ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operai

200

 

 

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 

 

 

150

4,36121

0,24380

 

0,47973

 

0,61057

 

140

4,07035

0,22755

 

0,44774

 

0,56985

 

130

3,77965

0,21130

 

0,41576

 

0,52915

 

117

3,40168

0,19017

 

0,37418

 

0,47623

 

100

2,90746

0,16253

 

0,31982

 

0,40704

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica

Livello

Parametri

P.Base dal

E.E.T al

 

E.E.T. dal

 

E.E.T. dal

 

 

 

1.01.03

31.12.02

 

1.01.03

 

1.01.04

 

 

 

€/mese

€/mese

 

€/mese

 

€/mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impiegati

200

1.005,960

56,238

 

110,656

 

140,834

 

180

905,370

50,614

 

99,591

 

126,752

 

150

754,490

42,179

 

82,994

 

105,629

 

140

704,170

39,366

 

77,459

 

98,584

 

130

653,880

36,555

 

71,927

 

91,543

 

117

588,490

32,899

 

64,734

 

82,389

 

100

502,990

28,119

 

55,329

 

70,419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tali importi si intendono già comprensivi di ogni e qualsiasi incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di Legge.

Fermi restando i vincoli posti dal CCNL, la struttura dell’EET potrà essere integrata o modificata in occasione delle verifiche di fine anno in considerazione del carattere sperimentale di tale struttura di indicatori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         INDENNITA’

Le indennità di disagio ( art.8 dell’integrativo 24.06.98 ), di trasferta ( art.9 dell’integrativo 24.06.98 ), di trasporto ( art.10 dell’integrativo 24.06.98 ), sostitutiva di mensa ( art.7 dell’integrativo 24.06.98 ), sono incrementate  del 10 % a far data dal 1.01.2003 e, di un ulteriore 5 % a far data dal 1.01.2004, rispetto ai valori in vigore al 31.12.2002.

I nuovi valori sono pertanto quelli di seguito riportati :

 

 

Indennità giornaliera di disagio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal km.

Fino a km.

 

Al

Dal

Dal

 

 

 

 

31.12.02

 01.01.03

 01.01.04

 

 

 

 

 

 

 

1^ fascia

6

12

 

1,187

1,31

1,37

2^ fascia

13

18

 

1,807

1,99

2,08

3^ fascia

19

25

 

2,427

2,67

2,79

4^ fascia

26

45

 

4,028

4,43

4,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità di trasferta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dal km.

Fino a km.

 

Al

Dal

Dal

 

 

 

 

31.12.02

 01.01.03

 01.01.04

 

 

 

 

 

 

 

1^ fascia

6

12

 

1,19

1,31

1,37

2^ fascia

13

18

 

1,81

1,99

2,08

3^ fascia

19

25

 

2,43

2,67

2,79

4^ fascia

26

45

 

4,03

4,43

4,63

5^ fascia

46

65

 

5,68

6,25

6,53

6^ fascia

66

100

 

7,23

7,95

8,31

7^ fascia

oltre 100

 

 

10,33

11,36

11,88

8^ fascia

oltre 100

con pernott.

13,94

15,34

16,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimborso per chilometro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

Dal

Dal

 

 

 

 

31.12.02

 01.01.03

 01.01.04

 

 

 

 

Auto

propria

benzina

 

0,13

0,15

0,15

Auto

propria

diesel

 

0,12

0,14

0,14

 

 

 

 

Rimborso giornaliero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

Dal

Dal

 

 

 

 

31.12.02

 01.01.03

 01.01.04

 

 

 

 

Mezzo

aziendale

 

 

1,24

1,36

1,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indennità sostitutiva di mensa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al

Dal

Dal

 

 

 

 

31.12.02

 01.01.03

 01.01.04

 

 

 

 

€/giorno

€/giorno

€/giorno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,10

3,41

3,56

 

 

 

3.   DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà validità e durata sino a tutto il 31 dicembre 2005, fatte salve diverse eventuali disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le Parti confermano che tutto quanto non è stato modificato relativamente agli accordi integrativi provinciali precedenti deve intendersi confermato se compatibile con le nuove disposizioni legislative contrattuali, pertanto provvederanno alla stesura di un Testo Unico coordinato con le normative in vigore.

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Le Parti

Il sindacato

 

FENEAL-UIL ______________________________________

 

FILCA-CISL_______________________________________

 

FILLEA-CGIL______________________________________

 

Collegio Imprenditori Edili

 

Geom. Elio Annovi__________________________________

 

Geom. Piero Ferrari_________________________________

 

Geom. Luigi Berni__________________________________

 

Geom. Tiziano Tartaglia_____________________________