EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole imprese industriali edili ed affini di Potenza

 

Data di Stipula: 11-03-1999
Inizio validita': 01-02-1999
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Contratto territoriale per la provincia di Potenza


L'11 marzo 1999, si sono incontrati:

- Il Collegio Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente aIl'ANIEM - CONFAPI della Provincia di Potenza

e

- La FILLEA CGIL Provinciale di Potenza;

- La FILCA CISL Provinciale di Potenza;

- La FeNEAL UIL Provinciale di Potenza.

Le parti sopraindicate dopo ampia approfondita discussione,

preso atto

che in data 21 luglio 1995 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti delle Imprese Edili ed Affini, entrato in vigore il 1° luglio 1995 ed avente efficacia fino al 31 dicembre 1998

stipulano

per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 luglio 1995 da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21 luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa

Il Collegio Imprenditori Edili Minori ed Affini aderente all'ANIEM-CONFApI della Provincia di Potenza e le OO.SS. Provinciali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL, come sopra rappresentate, nel sottoscrivere il Contratto Integrativo Provinciale, concordano di premettere al documento contrattuale alcune importanti e comuni considerazioni in rapporto all'attuale momento congiunturale degli investimenti e della produzione edilizia.

La recessione che ha investito, agli inizi degli anni novanta, nelle aree del Mezzogiorno, e più in particolare in Basilicata, il settore delle costruzioni impone una politica di rilancio del settore che vada oltre i tradizionali strumenti di stabilizzazione industriale.

A tale politica devono concorrere sinergicamente tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con il comparto delle costruzioni e che abbiano competenza e titolarità di funzioni.

In questa logica, un rilievo fondamentale dovranno assumere la rappresentanza imprenditoriale del settore e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili.

Pertanto, le Parti, nel sottoscrivere il presente Contratto Integrativo Provinciale, si impegnano, disgiuntamente e/o con intesa congiunta, a svolgere, ciascuna nel proprio specifico ruolo, ogni azione tendente a incidere positivamente sui fattori della produzione, a favorire un rilancio delle attività edilizie e ad incrementare i livelli di occupazione nel territorio della Provincia utilizzando fra l'altro tutti gli strumenti previsti per una formazione e riqualificazione professionale delle maestranze in linea con le esigenze del mercato.

A tal fine, le Parti convengono che, nell'ambito del riconfermato metodo di concertazione a livello territoriale, periodicamente da mettere a punto e da verificare per le singole iniziative oggetto di intervento, particolare attenzione ed impegno venga riservato alla soluzione delle problematiche qui di seguito e di comune intesa individuate:

1. A causa della drastica riduzione delle risorse pubbliche, che ha comportato e comporterà un complesso di ostacoli per una equilibrata politica di spesa nel settore delle costruzioni, sarà necessario svolgere in tutte le sedi istituzionali competenti, nazionali e locali, le opportune azioni per consentire che gli investimenti in infrastrutture ed opere pubbliche vengano avviate e realizzate sulla base di una loro constatata necessità rispetto allo sviluppo economico territoriale.

Questo obiettivo comporterà che venga assicurato un volume di investimenti con caratteristiche di sufficienza e continuità.

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di realizzare un monitoraggio sull'andamento dei cantieri per rilevare problemi ed eventuali ostacoli che si frappongano alla consegna e inizio dei lavori, ovvero al corretto svolgimento dell'attività di cantiere per consentire alle forze sociali di assumere iniziative nei confronti delle amministrazioni appaltanti.

In merito concordano sulla necessità che tali controlli dovranno effettuarsi confrontando almeno due fonti-dati: quelli comunicati dalle imprese appaltatrici alle Edil Casse e i dati comunicati dalle stesse imprese all'INPS, e ciò allo scopo di individuare una prima area di evasione sui contributi alle Edil Casse ponendo a confronto, su scala provinciale, gli operai per i quali vengono versati i contributi all'INPS e quelli per i quali vengono versati alla Edil Cassa.

2. Con riferimento alla spesa pubblica in costruzioni, le Parti svolgeranno le opportune azioni presso le sedi competenti perché vengano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono la rapida attuazione dei programmi sulla base di decisioni di spesa già assunte e tuttavia bloccate per vischiosità procedurali e/o per inerzia degli enti competenti.

3. Costante impegno le Parti porranno nel promuovere i necessari interventi di riqualificazione degli assetti urbani per superare l'attuale degrado e per ripristinare funzioni urbane non solo nei centri storici ma nell'intero tessuto edificato delle città.

4. Altrettanto impegno le Parti porranno per l'adozione da parte di tutti i Comuni degli strumenti urbanistici necessari ad uno sviluppo omogeneo del comparto delle costruzioni sul territorio della Provincia che consenta altresì la certezza dei tempi e delle procedure tecnico-amministrative nonché la normalizzazione degli atti giacenti ed in attesa di definizione.

5. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività produttive nel settore delle costruzioni è necessario un rafforzamento delle condizioni di agibilità imprenditoriale attraverso idonee politiche industriali di settore che rimettano in equilibrio rapporti economici e contrattuali con soggetti terzi presenti nel processo produttivo. Vanno, pertanto, portate a soluzione legittime istanze del settore già più volte poste all'attenzione pubblica e riguardanti in particolare modo:

a) i costi di taluni fattori della produzione, primo fra essi il costo del credito alle imprese, sia di esercizio che consolidato, attualmente del tutto insostenibile, che determina forti tensioni sulla tenuta degli equilibri finanziari delle aziende;

b) la mancanza di regolarità e puntualità nel pagamento del corrispettivo alle imprese da parte degli enti committenti per le prestazioni effettuate, che pregiudica una corretta gestione finanziaria aziendale;

c) la necessità di una regolarizzazione del fenomeno dei ribassi eccessivi e del tutto ingiustificabili rispetto al vigente Prezziario. Tali ribassi, tenuto conto altresì dell'aumento del costo del lavoro e dei materiali nonché degli oneri derivanti dall'applicazione di nuove regolamentazioni nel settore, mentre consentono la proliferazione di non poche "avventurose" imprese, emarginano ed allontanano dal mercato quelle sane e ben strutturate, in quanto non più competitive. Obiettivo necessario e di comune impegno, nel rispetto delle reciproche autonomie operative, sarà quello di promuovere un adeguamento del Prezziario che rappresenta un primo passo verso la normalizzazione del problema. A tal proposito, le parti promuoveranno incontri con gli Enti preposti per il raggiungimento del citato obiettivo;

d) la necessità di compiere ogni sforzo per prevenire ed eliminare i diversi fenomeni di lavoro sommerso, illegale ed irregolare, che stanno impoverendo e minando alla radice il tessuto organizzativo, produttivo ed economico realizzando nel tempo dalle tante sane e regolari realtà imprenditoriali presenti nella Provincia. Tale fenomeno, avendo assunto negli ultimi anni dimensioni di vasta portata, con effetti devastanti per il settore, oltre a peggiorare la qualità delle opere, ad allungare consistentemente i tempi di realizzazione, mette in serio pericolo la sicurezza dei lavoratori ed i loro diritti economici e contrattuali e costituisce un elemento di distorsione della concorrenzialità e del mercato.

Per quanto sopra le Parti stipulanti rilevano di voler congiuntamente conseguire l'obiettivo di:

- assicurare la trasparenza e la più completa rispondenza normativa nell'affidamento dei lavori, con particolare riferimento all'Istituto del subappalto;

- realizzare forme di intese e di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, peraltro già positivamente sperimentate in alcuni Comuni della Provincia, per snellire le procedure ed i tempi di cantierizzazione dei lavori finanziati, privilegiando l'occupazione delle maestranze territoriali ed assicurando un maggiore coinvolgimento dell'imprenditoria provinciale in una logica di corretta e trasparente concorrenzialità;

- costruire un sistema coordinato di controlli incrociati con gli Enti ispettivi e di previdenza sia per un efficace ed efficiente monitoraggio del settore in tutti i suoi particolari aspetti sia per un controllo più incisivo e puntuale della regolarità contributiva e delle denunzie di apertura dei cantieri;

- porre in essere ogni utile iniziativa per:

- la creazione di un archivio sulle disponibilità di manodopera allo scopo di gestire la mobilità della stessa favorendo l'incontro tra imprese e lavoratori;

- rilevare puntualmente i fabbisogni formativi nel settore ed ottimizzare le condizioni di incontro tra domanda ed offerta rendendo così anche più aderente alle esigenze ed alle occasioni occupazionali l'attività della Scuola Edile.

Le Parti concordano, infine, sulla necessità che le Amministrazioni appaltanti richiedano a tutte le imprese concorrenti ad una gara d'appalto la certificazione attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL-Edil Cassa, superando in tal modo la diffusa prassi delle "autodichiarazioni" da parte delle stesse imprese che, ove non veritiere, falsano il risultato finale delle gare e penalizzano quindi fortemente quelle imprese in regola e strutturalmente sane e corrette.

Per quanto concerne più specificamente le certificazioni liberatorie della Edil Cassa, le Parti esprimono la comune volontà che - in caso di trasferimento d'iscrizione ad una diversa Edil Cassa - la certificazione liberatoria dovrà essere rilasciata da entrambe le Edil Casse e dovrà riguardare tutti i periodi di iscrizione alle stesse.

Sulla base di questi comuni intenti programmatici, le Parti ritengono che dovrà delinearsi un equilibrato funzionamento del mercato, una crescita complessiva delle imprese e dei livelli occupazionali nonché un sistema moderno e corretto di relazioni industriali.

Art. 1 - Classificazione

Per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche, si assume l'esemplificazione di cui all'art. 6 e 78 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 2 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro è quello stabilito dall'art. 5 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 3 - Minimo di paga base

I minimi di paga base per i dipendenti delle imprese edili operanti nella Provincia di Potenza sono quelli di cui agli allegati A) e B) del C.C.N.L. 21 luglio 1995, con aggiornamento 23 aprile 1997. (Sommario)

Art. 4 - Indennità per lavori in alta montagna

In relazione all'art 24 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è fissata nella misura del 20% da calcolare sulla paga base, contingenza ed indennità territoriale e per i lavori eseguiti in zona la cui altitudine superi i 950 metri sul l.m.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località Costituente la loro abituale dimora. (Sommario)

Art. 5 - Attrezzi di lavoro

Di norma le imprese forniranno ai propri dipendenti idonei attrezzi di lavoro.

Ove, su richiesta dell'impresa, gli operai apportino attrezzi propri di lavoro, agli stessi sarà corrisposta un'indennità nella seguente misura;

a) ai lavoratori classificati nel 2°, 3° e 4° livello

2%

b) ai lavoratori classificati nel 1° livello

0,70%

Le predette indennità sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 6 - Indennità per lavori in galleria linee elettriche e telefoniche

Al personale addetto ai lavori in galleria, è dovuta in aggiunta alla retribuzione un'indennità della misura percentuale sotto indicata:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, d'avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e disagio, pari al 46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento d'intonaco e di rifinitura d'opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, d'avanzamento e la sistemazione, pari al 26-50%;

c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compreso lavori d'armamento delle linee ferroviarie, pari al 18,50%;

d) nel caso in cui lavori di galleria si svolgono in condizioni di presenza di fango, getti d'acqua, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, gallerie a sezione ristretta, gallerie distanti oltre I Km dall'imbocco è dovuta un'ulteriore indennità pari al 20,50%;

e) qualora le condizioni di disagio di cui alla lett. d) presentino ulteriori difficoltà e il fronte d'avanzamento superi i 5 Km. E' dovuta un'ulteriore indennità pari al 30,50%.

Le predette indennità non sono cumulabili fra di loro e sono calcolate sugli elementi di cui all'art 25 sub a) e art. 45 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Ai lavoratori addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati sarà corrisposta un'indennità del 20% da calcolarsi sugli elementi del punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 7 - Elemento economico territoriale

In attuazione degli artt. 12 e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, l'indennità territoriale di Settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui al C.I.P 15 febbraio 1990. In attuazione dell'art. 40 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali 23 aprile 1997 e 23 luglio 1995, l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dal DL. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'Elemento Economico Territoriale le Parti Sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e lavoratori iscritti nelle Edil Cassa e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa Integrazione Straordinaria o Ordinaria per mancanza di lavoro;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate;

- attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

L'analisi di questi parametri ne hanno fatto apprezzare un incremento di competitività, produttività e qualità.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 40, lett. d), e 46 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 è pertanto stabilito nella misura del 5% (cinque per cento) con decorrenza 1° febbraio 1999 e ulteriore 2% con decorrenza 1° giugno 1999, rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio in vigore alla data di stipula del presente accordo, secondo gli importi riportati sulle tabelle che seguono:

LIVELLI

5% DALL'01.02.99

2% DALL'01.06.99

TOTALE

7° - 1.555.628

77.781

31.112

108.893

6° - 1.400.065

70.003

28.001

98.004

5° - 1.166.721

58.336

23.334

81.670

4° - 1.088.941

54.447

21.778

76.225

3° - 1.011.159

50.557

20.223

70.781

2° - 910.043

45.502

18.200

63.703

1° - 777.814

38.890

15.556

54.446

QUALIFICHE

5% DALL'01.02.99

2% DALL'01.06.99

TOTALE

Operaio 4° livello

314,72,

125,88

440,61

Operaio Specializz.

292,24

116,89

409,13

Operaio Qualificato

263,00

105,20

368,22

Operaio comune

224,80

89,92

314,72

Custodi, Portinai, Guardiani, Fattorini, Inservienti, Uscieri

190,51

76,20

266,71

Custodi, Guardiani con alloggio

169,34

67,73

237,07

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'Elemento Economico Territoriale, in rapporto ai parametri sopra individuati o di altri che ne venissero successivamente individuati, le Parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno di durata del presente Contratto Integrativo.

L'Elemento Economico Territoriale, come sopra determinato, verrà corrisposto mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai ed impiegati in via presuntiva e a titolo di acconto.

Nota a verbale:

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Ai sensi degli artt. 12 e 46, nota a verbale, del C.C.N.L. 21 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre previste dal contratto integrativo provinciale di lavoro 13 novembre 1987.

7° livello

mensile

£ 299.689

 

6° livello

mensile

£ 279.602

 

5° livello

mensile

£ 228.548

 

4° livello

mensile

£ 209.783

orario £ 1.212,62

3° livello

mensile

£ 194.798

orario £ 1.126,00

2° livello

mensile

£ 175.320

orario £ 1.013,41

1° livello

mensile

£ 149.847

orario £ 866,17

Discontinui:

- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, e inservienti....

orario £ 691,62

- Custodi, portinai, guardiani con alloggio

orario £ 576,33

(Sommario)

Art. 8 - Trattamento economico per ferie gratifica natalizia e riposi annui

Tutte le imprese edili sotto qualsiasi ragione sociale, anche artigiane, operanti sul territorio della Provincia, devono assolvere in forma mutualistica al trattamento per ferie, riposi annui e gratifica natalizia attraverso l'iscrizione alla Edil Cassa di mutualità e assistenza nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi collettivi nazionali di lavoro.

A decorrere dal 1° febbraio 1999 il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 23,4S% da calcolare sugli elementi di retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

La suddetta percentuale del 23,45% è così computata:

- trattamento economico per ferie

8.50%

- trattamento economico per i riposi annui e festività soppresse

4,95%

- trattamento per gratifica natalizia

10,00%

L'importo della percentuale suddetta spettante ai lavoratori dovrà essere accantonato da parte delle imprese mediante versamenti mensili, da effettuarsi entro il 30 del mese successivo al mese di riferimento alla Edil Cassa di Basilicata la quale provvederà ad accreditare ai singoli lavoratori interessati, in conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro. E' fatto obbligo alle imprese di trasmettere alla Edil Cassa, entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento, la denuncia mensile redatta sugli appositi moduli forniti dalla Edil Cassa medesima.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata a mezzo assegno bancario o postale alle seguenti scadenze:

- entro il 31 luglio per le somme accantonate nel periodo ottobre-marzo;

- entro il 15 dicembre per le somme accantonate nel periodo aprile-settembre.

Nei casi d'assenza dal lavoro per malattia o infortunio e malattia professionale, l'impresa dovrà corrispondere all'operaio la differenza della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto, per ferie, festività e gratifica, dall'INPS e dall'INAIL sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere, durante l'assenza dell'operaio, nel caso di sospensione totale dei lavori. Stando quanto sopra esposto, le percentuali risultano essere attualmente le seguenti:

a) in caso d'infortunio e malattia professionale il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato:

 

dal 1° febbraio 1999

lordo

netto

- per il primo giorno in cui si è verificato l'evento e per i successivi primi tre gg. (*)

23,45%

18,00%

- dal 4° al 90° giorno

9,38%

7,20%

- dal 91° giorno a guarigione clinica

5,86%

4,50%

b) in caso di malattia il trattamento economico a carico del datore di lavoro va così determinato;

 

Dal 1° febbraio 1999

Lordo

netto

- nei limiti della conservazione del posto

23,45%

18,00%

(*) Va ricordato che per i primi tre giorni successivi all'infortunio dovrà, inoltre, essere corrisposto all'operaio il 60% della paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e contingenza (art. 73 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Le suddette percentuali vanno calcolate sulla retribuzione costituita da paga base, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, indennità di contingenza ed il relativo importo dovrà essere accantonato alla Edil Cassa.

Nel caso di malattia l'impresa anticipa mese per mese l'indennità di malattia a carico dell'INPS. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore copia del prospetto di liquidazione dell'indennità di malattia come previsto dalla normativa vigente.

Il trattamento economico per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 27 e 28 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 sarà rimborsato all'impresa dalla Edil Cassa entro 30 giorni dall'inoltro della denunzia che ad ogni effetto vale come domanda di rimborso. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati alla Edil Cassa per gratifica, festività e ferie e da quest'ultima non ancora liquidati.

La Edil Cassa a sua volta è tenuta a rilasciare all'operaio che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione.

Qualsiasi reclamo, sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutta o in parte delle somme medesime, deve essere presentato dall'operaio alla Edil Cassa sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Per quanto altro non contemplato nella presente disciplina, le parti si rifanno al C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Il mancato versamento alla Edil Cassa entro le date di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, indipendentemente dall'azione legale di recupero, comporta dal giorno successivo alla data di scadenza un contributo addizionale dello 0,10% per ogni mese di ritardo da sommare al contributo dovuto dal datori di lavoro di cui all'art. 14 del presente Contratto Provinciale.

Il contributo aggiuntivo incassato dalla Edil Cassa sarà accantonato su apposito capitolo demandando al Comitato di Gestione della Edil Cassa medesima il compito di gestirlo. (Sommario)

Art. 9 - Limiti territoriali

I limiti territoriali, ai fini dell'applicazione della trasferta di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, partono dal limite della circoscrizione territoriale

- come definita dall'art. 1, L. 56/87 - in cui il lavoratore è assunto. (Sommario)

Art. 10 - Ambiente di lavoro

Fermo restando le vigenti disposizioni di legge e contrattuali in materia, nei cantieri che occupano più di 25 lavoratori ed i lavori avranno una durata di almeno 12 mesi, l'impresa deve mettere a disposizione degli operai quanto segue:

- spogliatoio riscaldato nei mesi invernali;

- refettorio con scaldavivande, riscaldato nei mesi invernali.

I Cantieri nei quali ricorrono le condizioni di cui sopra, debbono essere dotati di servizi igienici e sanitari, ove possibile con acqua corrente.

Nel caso di Cantiere con un numero di lavoratori inferiore a 25, sulla base della consistenza e durata dei lavori stessi l'impresa doterà i cantieri di baracca per il ricovero, dei lavoratori. (Sommario)

Art. 11 - Comitato paritetico provinciale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (626/94), richiamano l'applicazione integrale del C.C.N.L. 21 luglio 1995 artt. 88 e 89.

Con decorrenza febbraio 1999, il contributo versato in Edil Cassa per il Comitato Paritetico Provinciale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro passa dallo 0,10% allo 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e le festività di cui all'art. 18. (Sommario)

Art. 12 - Ente scuola

Il contributo a totale carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,65%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) e dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 da versarsi con le modalità stabilite dal Consiglio d'AmministraziOne dell'Edil Cassa.

Qualora l'Ente Scuola, nell'arco della validità del presente contratto non dovesse avere la disponibilità finanziaria per far fronte ai propri programmi, le parti si impegnano a rivedere la misura del contributo sopra concordato. (Sommario)

Art. 13 - Ferie

In attuazione dell'art. 16 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 si conviene che nel mese d'Agosto i lavoratori godranno di un periodo di ferie collettive di n. 2 settimane. Il godimento della 3° settimana di ferie collettive avverrà obbligatoriamente nell'ultima settimana di dicembre. Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute a richiesta del lavoratore. (Sommario)

Art. 14 - Edil Cassa

Con riferimento all'art. 37 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, il contributo da versare in favore dell'Edil Cassa per la Provincia di Potenza è il seguente:

- a carico del datore di lavoro - 2,50%

- a carico del lavoratore - 0,50%

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e festività.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il contributo dovrà essere versato dalle imprese all'Edil Cassa di Basilicata mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le Associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio le prestazioni assistenziali dell'Edil Cassa deliberate dal C.d.A. della stessa Cassa.

Le Stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì, di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio dell'Edil Cassa, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dal presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due comma precedenti con protocolli aggiuntivi al presente Contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai comma precedenti al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dalla obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento sia degli obblighi verso l'Edil Cassa stabiliti dal presente contratto provinciale, nonché dallo Statuto, e dal Regolamento dell'Edil Cassa, sia degli obblighi di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dall'art. 15 del presente contratto, relativi all'Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

L'Edil Cassa raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione ai C.C.N.L. 21 luglio 1995 e al presente contratto integrativo nonché allo Statuto ed al regolamento dell'Edil Cassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art 19 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi. Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Edil Cassa.

Il versamento all'Edil Cassa della percentuale del 18,00% e di ogni altro Contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E' fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Potenza l'iscrizione all'Edil Cassa nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.

Nelle ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denuncie da presentare all'Edil Cassa e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento saranno tenute a mantenere indenne il lavoratore dei danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente C.C.N.L. e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Edil Cassa.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare all'Edil Cassa tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente ai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2077 del Codice Civile. (Sommario)

Art. 15 - Anzianità professionale edile

In attuazione dell'art. 30 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato, dal 1° febbraio 1999, nella misura del 3,50%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del C.C.N.L.

Il contributo va versato alla Edil Cassa, secondo le modalità da queste stabilite. (Sommario)

Art. 16 - Indennità sostitutiva di mensa

In tutti i cantieri fino a 39 dipendenti ed in quelli in cui non ricorre l'obbligatorietà dell'istituzione della mensa di cui al paragrafo successivo, con decorrenza 1° febbraio 1999 l'indennità sostitutiva di mensa è fissata in lire 140 orarie.

Nei cantieri lontani dai centri abitati, nella periferia, aventi la durata contrattuale di almeno diciotto mesi e con un'occupazione di non meno di 40 operai, l'impresa, istituirà il servizio mensa garantendo, per ogni giorno d'effettivo lavoro, un pasto composto di pane, primo e secondo piatto con divieto assoluto di consumare bevande alcoliche durante i pasti.

La quota di partecipazione dei lavoratori è pari al 6% della paga lorda giornaliera ricavata dalla media aritmetica della stessa paga giornaliera delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), costituita dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

La composizione dei pasti giornalieri sarà fatta settimanalmente a cura dell'impresa.

Il controllo, se necessario, potrà essere effettuato fuori dell'orario di lavoro da una terna di operai da nominarsi ogni 15 giorni.

Nell'eventualità che non si possa istituire detto servizio di mensa si stabilisce che ad ogni lavoratore occupato sia corrisposta una indennità sostitutiva nella misura fissa di £ 4.000 (quattromila) per ogni giorno di effettiva presenza, rivalutabile, ogni anno, e comunque in misura non inferiore ai 4/5 dell'indice ISTAT del costo della vita. (Sommario)

Art. 17 - Indennità di trasporto

Con decorrenza 1° febbraio 1999 è corrisposta un'indennità sostitutiva di trasporto di £ 120 orarie, inoltre, le parti convengono che le imprese che hanno i cantieri fuori dei centri abitati, privi di mezzi di comunicazione ordinaria, distanti dalla periferia dei centri abitati in cui è ubicato il Cantiere corrisponderanno agli operai in aggiunta a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo un'ulteriore indennità percentuale, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 ricavata dalla media aritmetica delle tre categorie (operaio specializzato, qualificato e comune), nella seguente misura:

a) dell'1% (uno per cento) per i cantieri ubicati nei comuni della provincia (con esclusione del Comune di Potenza) distanti oltre i Km 5, fino a Km 20

b) del 2% (due per cento) per cantieri ubicati nell'intero territorio provinciale oltre i Km 20;

c) del 2% (due per cento) per i cantieri in estensione che superano i Km 6 qualunque sia l'ubicazione degli stessi, con l'esclusione automatica dell'indennità stabilita nei precedenti punti a) e b).

L'indennità di cui ai punti a), b) e c) non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con propri mezzi; in tal caso, si precisa, che il tempo di percorrenza dal luogo d'imbarco al posto assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione dell'effettivo lavoro non è computabile ai fini dell'orario di lavoro da retribuire.

L'indennità suddetta non è dovuta:

- se la località in cui è ubicato il cantiere è servita da mezzi pubblici;

- agli operai che pernottano in cantiere;

- agli operai che sono residenti nel comune, nel cui territorio è ubicato il cantiere. (Sommario)

Art. 18 - Disciplina dell'impiego di manodopera appalti e subappalti

Si fa riferimento agli artt. 14 - 15 del C.C.N.L. 21 luglio 1995.

Subappalto

Si ribadisce la validità di quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del C.C.N.L. e, al fine di favorirne la completa applicazione, si stabilisce che l'obbligo della comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 100 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuata 20 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio del medesimo. (Sommario)

Art. 19 - Lavoro a cottimo

Nel caso di lavoro a cottimo sia collettivo sia individuale sarà applicata la disciplina prevista dall'art. 13 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 20 - Sospensione e riduzione di lavoro

Per quanto riguarda le sospensioni e riduzioni di lavoro le parti, nel rifarsi a tutto quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 ribadiscono che l'anticipazione dovuta ad ogni singolo operaio per le ore d'integrazione motivate da cause meteorologiche sia inserita nella busta paga contestualmente alle retribuzioni del mese ed assoggettata a ritenuta IRPEF.

L'esposizione massima dell'impresa è di 160 ore d'integrazione non ancora autorizzata dall'INPS. (Sommario)

Art. 21 - Diritto allo studio

Restano ferme le norme previste dall'art. 92 del C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 22 - Diritti sindacali

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi premessi retribuiti, fino a 24 ore lavorative per trimestre, per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti quando l'assenza dal lavoro sia espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.

Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicare all'azienda da cui il lavoratore dipende. (Sommario)

Art. 23 - Attività per cariche sindacali e pubbliche

Le parti contraenti fanno rinvio ai C.C.N.L. stipulati in precedenza. (Sommario)

Art. 24 - Multe

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 96 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 sarà devoluto a favore della Edil Cassa con versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe. (Sommario)

Art. 25 - Esclusioni

Le percentuali di maggiorazione previste a favore dei lavoratori nel presente C.C.N.L. non sono cumulabili e, cioè la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte soltanto per il tempo d'effettiva prestazione d'opera. (Sommario)

Art. 26 - Condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e con quelle del contratto nazionale del 21 luglio 1995.

Fermo restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli in atto nella Provincia di Potenza, che dovranno essere mantenute fino alla chiusura del cantiere in cui prestano la propria opera. (Sommario)

Art. 27 - Validità e durata

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro è valido per il territorio della provincia di Potenza con decorrenza dal 1° febbraio 1999 ed ha durata fino al 31 dicembre 2001. Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale. (Sommario)

Art. 28 - Parte generale

Per quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 luglio 1995. (Sommario)

Art. 29 - Quota di adesione sindacale provinciale

Con decorrenza 1° febbraio 1999, la quota di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Potenza è stabilita nella misura paritetica dello 0,70%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 maggiorati del 23,45% comprese le festività. (Sommario)

Art. 30 - Quota di adesione sindacale nazionale

Con decorrenza 1° febbraio 1999 la quota nazionale di adesione contrattuale posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è fissata nella misura pari allo 0,15% degli elementi della retribuzione di cui, al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 maggiorati del 23,45% comprese le festività.

Contributi in vigore dal 1° febbraio 1999
Prov. POTENZA

Natura del Versamento

Impresa

Lavoratore

EDILCASSA

2,50

0,50

A.P.E.

3,50

---

ENTE SCUOLA

0,65

---

COMIT. INFORT.- CTP

0,20

---

QUOTA NAZ.LE

0,185

0,185

QUOTA PROVINCIALE

0,864

0,864

TOTALE

7,899

1,549

TOTALE COMPLESSIVO

9,448%

La retribuzione globale su cui effettuare il conteggio dei contributi è costituita dai seguenti elementi di paga oraria:

- minimo contrattuale;

- indennità di contingenza;

- indennità territoriale di settore;

- elemento distinto della restribuzione (E.D.R.);

- elemento economico territoriale.

(La maggiorazione del 23,45% per le quote sindacali è già considerata). (Sommario)