EDILI (PICCOLA INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro integrativo del C.C.N.L. del 21 luglio 1995 e del 23 aprile 1997 per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie imprese edili ed affini della provincia di Bologna


 

Data di Stipula: 11-05-1998
Inizio validita': 01-01-1998
Scadenza normativa: 31-12-2001
 
Rubrica: Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bologna


Il 11 maggio 1998 in Bologna,

tra

Il Comitato del Settore Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna,

e

la FILLEA - CGIL della provincia di Bologna;

la FILCA - CISL della provincia di Bologna;

la FeNEAL - UIL della provincia di Bologna;

Si conviene quanto segue

Considerato che:

- il lavoro abusivo e irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Enti di mutualizzazione per l'edilizia), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dall'evasione fiscale nel settore edile ha assunto nella Provincia di Bologna dimensioni rilevanti pregiudizievoli sia delle condizioni di lavoro dei dipendenti, sia della sopravvivenza delle imprese che aspettano le normative di legge e contrattuali nei confronti delle quali si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato non più sopportabili;

- è evidente il rapporto di stretta connessione intercorrente tra la concorrenza sleale, il lavoro abusivo irregolare e le problematiche relative alla tutela delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro in edilizia;

- sussiste il comune giudizio sull'utilità di una iniziativa sistematica degli organi di vigilanza (INPS, INAIL - Direzione Provinciale del lavoro, AUSL) contro le imprese che utilizzano il lavoro abusivo e irregolare;

- sussiste la necessità di operare, anche attraverso le relazioni sindacali, per porre le condizioni del rafforzamento della struttura e della operatività delle imprese edili ed affini, nonché del rilancio del settore delle costruzioni nella Provincia di Bologna;

le Parti esprimono la loro disponibilità a sottoscrivere un protocollo di intesa e di valutazione congiunta sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo e irregolare.

Le Parti, in particolare, concordano di:

- di attivarsi congiuntamente, nei confronti della Prefettura di Bologna e delle Pubbliche Amministrazioni competenti, con la finalità di monitorare l'applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle regole relative, alla vigente normativa in tema di valutazione ed esclusione delle c.d. "offerte anomale" di cui all'art. 7 del decreto legge 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995 n. 216 e successive modificazioni, con particolare riferimento al costo del lavoro posto a base d'asta, nonché agli oneri per il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;

- di segnalare in tale ambito l'opportunità che attraverso un rapporto informativo costante con le predette stazioni appaltanti, alla Prefettura di Bologna siano tempestivamente comunicate le imprese che hanno presentato offerte anomale che si sono aggiudicate i lavori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 7 (numero di offerte valide inferiori a cinque, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria), nonché le offerte che hanno presentato ribassi anomali per appalti superiori alla soglia comunitaria e che comunque sono risultate aggiudicatarie.

Tutto ciò al fine di consentire alla Prefettura e alle altre Pubbliche Amministrazioni di promuovere controlli e verifiche circa l'osservanza delle norme contrattuali e legislative, in materia contributiva e di igiene del lavoro, da parte delle imprese aggiudicatarie, avvalendosi dell'Osservatorio Provinciale per la vigilanza, già costituito;

- il Comitato del Settore Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna impegna le imprese associate a condizionare la stipula del contratto di subappalto alla presentazione, da parte delle imprese subappaltatrici, della documentazione dimostrante la regolarità dei versamenti contributivi di competenza degli Enti di mutualizzazione per l'edilizia, dell'INPS e dell'INAIL; oggi contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro, e specificatamente del contratto integrativo provinciale, e conterrà una clausola dl salvaguardia, in virtù della quale il corrispettivo verrà saldato previa verifica del regolare versamento della contribuzione ad INPS, INAIL ed Enti di mutualizzazione per l'edilizia.

Inoltre, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere l'impegno di consegnare all'impresa committente l'elenco nominativo dei lavoratori impegnati nel cantiere e di aggiornarlo ad ogni variazione;

- il Comitato del Settore Edile dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Bologna impegna le imprese associate al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e provinciale (art. 15 C.C.N.L. 21 luglio 1995) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

Art. 1 - Elemento Economico Territoriale

L'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano ferMi nelle cifRe previste dal contratto integrativo provinciale 20 luglio 1989 e contratti integrativi provinciali precedenti.

In attuazione di quanto previsto dal C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dal punto Secondo Livello di Contrattazione Collettiva del C.C.N.L. del 23 aprile 1997, l'elemento economico territoriale per operai ed impiegati è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Bologna, dell'andamento del settore e dei suoi risultati relativi all'anno a cui l'erogazione si riferisce e nel quale ha, quindi, luogo l'anticipazione di cui all'art. 2 Misura dell'elemento Economico Territoriale, nonché dei seguenti ulteriori indicatori riferiti allo stesso periodo:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti agli Enti di mutualizzazione per l'edilizia della provincia di Bologna e monte salari relativo; i dati relativi saranno forniti a cura delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;

- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella provincia;

- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella provincia;

- Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti ;

- Numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

Pertanto, l'elemento economico territoriale di cui al C.C.N.L. 21 luglio 1995 è stabilito, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 1998, nella misura di cui al successivo art. 2 Misura dell'elemento Economico Territoriale.

Le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno a partire dall'anno 1999 per tutta la vigenza del presente contratto integrativo e nel mese di giugno dell'anno 2002, al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale relativo all'anno precedente ed in esso anticipato, in rapporto ai parametri sopra individuati. (Sommario)

Art. 2 - Misura dell'elemento Economico Territoriale

Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati delle piccole e medie imprese della provincia di Bologna è il seguente:

Livello

Categorie

Importo

lordo

mensile lire

Importo

lordo

orario lire

7

Quadri e impiegati di 1^ super

£. 108.679

£. 628,20

6

Impiegati di 1^

£. 97.811

£. 565,38

5

Impiegati di 2^

£. 81.509

£. 471,15

4

Assistenti tecnici già inquadrati in terza e operai di 4°livello

£. 76.075

£. 439,74

3

Impiegati di 3^ e operai specializzati

£. 70.641

£. 408,33

2

Impiegati di 4^ e operai qualificati

£. 63.577

£. 367,50

1

Impiegati di 4^ primo impiego e operai comuni

£. 54.339

£. 314,10

 

custodi, portinai, fattorini

£. 48.905

£. 282,69

 

Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)

£. 43.471

£. 251,28

In attesa della conferma o variazione dell'elemento economico territoriale di cui all'art. 1, una somma di importo pari all'elemento economico territoriale di cui sopra, verrà corrisposta mensilmente dalle imprese ai dipendenti operai e impiegati a titola di acconto nell'anno precedente l'anno in cui cade il mese di giugno in cui avrà luogo l'incontro delle parti di cui all'art. 1.

Poiché il presente contratto è stato stipulato in data 11 maggio 1998, intendendosi tuttavia convenzionalmente decorrente con effetto retroattivo dall'1/01/1998, gli acconti arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile dell'anno 1998 spetteranno solo i lavoratori in servizio alla data dell'11 maggio dell'anno 1998 e verranno corrisposti per il 50% unitamente alla retribuzione del mese di giugno dell'anno 1998 e per il 50% unitamente alla retribuzione del mese di luglio dell'anno 1998. (Sommario)

Art. 3 - Mensa

Dal 1° maggio 1998 il costo complessivo del pasto sarà fissato in £. 9.000, di cui 3/4 a carico dell'impresa, fino ad un massimo di £. 6.750, ed 1/4 a carico del lavoratore.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese.

Le pasti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per definire la rivalutazione del costo complessivo del pasto. (Sommario)

Art. 4 - Vestiario

A decorrere dall'11 maggio 1998, le imprese, fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale previsti da norme di legge, forniranno due tute da lavoro ogni anno agli operai che abbiano maturato presso la medesima impresa un'anzianità di servizio di almeno sei settimane.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 5 - Indennità di trasporto per operai ed impiegati

Dal 1° maggio 1998 l'indennità di vestiario e trasposto prevista per i dipendenti operai dal contratto collettivo integrativo provinciale 20 luglio 1989 e precedenti contratti integrativi provinciali verrà trasformata in "indennità di trasporto" istituita dal presente accordo.

L'indennità di trasporto sarà incrementata per gli operai di £. 10.000 con decorrenza 1° maggio 1998 e di ulteriori £. 10.000 con decorrenza 1° aprile 1999, rapportate su base oraria ed erogate per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

A decorrere dal 1° maggio 1998 l'indennità di trasporto per gli operai, sarà pertanto pari a:

- per gli operai di produzione: £. 290,80 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e tabella allegato A lettera b) del C.C.N.L. del 21/7/1995), £. 232,64 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lettera c) del C.C.N.L. 21/7/1995) £. 193,84 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

A decorrere dal 1° aprile 1999 l'indennità di trasporto per gli operai, sarà pertanto pari a:

- per gli operai di produzione: £. 348,60 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6 e tabella allegato A lettera b) del C.C.N.L. del 21/7/1995), £. 278,88 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;

- per custodi, guardiani, portinai con alloggio (art. 6 e tabella allegato A lettera c) del C.C.N.L. 21/7/1995) £. 232,38 orarie per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

L'indennità di trasporto per gli impiegati prevista dal contratto collettivo integrativo provinciale 20 luglio 1989 e precedenti contratti integrativi provinciali, è incrementata di £. 6.250 mensili con decorrenza 1° maggio 1998 e sarà incrementata di £. 6.250 mensili con decorrenza 1° aprile 1999, pertanto è pari a £. 31.250 con decorrenza 1° maggio 1998 e sarà pari a £. 37.500 con decorrenza 1° apre 1999.

Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti in essere.

L'indennità di trasporto non è sostitutiva di quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 relativamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute dall'operaio per raggiungere il luogo di lavoro diverso da quello per il quale è stato assunto o diverso da quello ove presta normalmente la propria opera.

Le indennità di trasporto regolamentate dal presente articolo saranno computate ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva di preavviso, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura delle indennità. (Sommario)

Una Tantum

Ai lavoratori impiegati ed operai in servizio alla data del'11/05/1998 verrà erogato un unico importo lordo da ritenute di legge a titolo di "una tantum" quale importo forfettario per indennità di trasposto relativa ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile dell'anno 1998, unitamente alla sola retribuzione del solo mese di maggio dell'anno 1998, pari a quello di seguito indicato:

 

importo lordo a titolo di una tantum

per gli operai

£. 40.000

per gli impiegati

£. 25.000

Gli importi lordi sopra previsti saranno ridotti proporzionalmente in base alle assenze noi retribuite che abbiano avuto luogo nei quattro mesi precedenti il 1° maggio 1998.

I suddetti importi lordi saranno frazionati in quarti e spetteranno in misura pari a tanti quarti quanti sono i mesi in cui il lavoratore sia stato in servizio nei quattro mesi precedenti il 1° maggio 1998. La frazione di mese superiore a quindici giorni si considererà come mese intero, mentre non si terrà alcun conto della frazione di mese inferiore a sedici giorni.

Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale i detti importi lordi saranno corrisposti in misura ridotta proporzionale al loro ridotto orario di lavoro.

Gli importi lordi sopra previsti saranno computati ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della loro misura. (Sommario)

Art. 6 - Trasferta

A decorrere dal 1° maggio 1998 agli operai comandati a prestare la loro opera in un cantiere situato al di fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione, competerà, oltre al rimborso delle spese di viaggio nel caso utilizzi mezzi propri o provveda in proprio al costo del trasporto, una diaria di trasferta in base alle seguenti percentuali:

- per le distanze fino a 10 chilometri dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria dell'8%;

- per le distanze comprese tra i 10 e i 25 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 16%;

- per le distanze comprese tra i 25 e i 35 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 25%;

- per le distanze oltre i 35 chilometri fuori del confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 30%.

Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto, ferma restando in ogni caso l'erogazione dell'indénnità di trasporto di cui all'alt. 5 del presente accordo.

Nel caso di erogazione della diaria di trasferta, gli operai concorreranno al pagamento del costo complessivo del pasto giornaliero con un contributo pari al 50% del costo stesso.

Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri operativi prima del 1° maggio 1998 e limitatamente alla durata degli stessi, continueranno ad applicarsi le diarie di cui al contratto integrativo 20 luglio 1989 e precedenti contratti integrativi provinciali, come modificati dall'accordo territoriale del 31 gennaio 1992.

Resta in vigore quanto previsto dai precedenti contratti integrativi provinciali di lavoro e dal C.C.N.L. del 21 luglio 1995 e del 23 aprile 1997 che non sia stato modificato dal presente articolo.

Art. 7 - Indennità per lavori in galleria - Indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria - art. 21 C.C.N.L. 21 luglio 1995 - Gruppo B - Lavori in galleria - Indennità di galleria determinate dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Per le lettere a), b), c) del 1° comma del gruppo B) dell'art. 21 del C.C.N.L. del 21 luglio 1995 sono pattuite le percentuali massime previste dal C.C.N.L. e cioè:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio: 46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasposti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione; l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costrizione di gallerie: 26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 21 Gruppo B), 3° comma:

Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco:

Da 1 a 2 km

14%

Da 2 a 3 km

15%

Da 3 a 4 km

18%

Da 4 a 5 km

20%

Da 5 a 6 km

22%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai: 12%;

b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza: 6% (assorbita dalla precedente se contemporanea);

c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: 12%;

d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta: 12%;

e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere a, b, c, d): 30% massimo.

Le parti convengono che il presente accordo è esaustivo delle richieste sindacali di cui all'art. 21 gruppo B) del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e verrà considerato per la valutazione dei costi complessivi a carico delle imprese.

La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza, eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie. (Sommario)

Art. 8 - Flessibilità/Ciclo continuo

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole imprese, le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole imprese attraverso il Comitato del Settore Edile della Provincia di Bologna; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle imprese che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora l'impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del trono notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali di cui all'art. 20, p.to 6 del contratto collettivo nazionale 21 luglio 1995, verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:

Dal 1° maggio 1998

Dal 1° giugno 1999

Turno notturno:

£. 4.000 al giorno lorde

Turno notturno:

£. 6.000 al giorno lorde

Sabato:

£. 12.000 al giorno lorde

Sabato:

£. 16.000 al giorno lorde

Domenica:

£. 14.000 al giorno lorde

Domenica:

£. 19.000 al giorno lorde

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti definiranno le modalità di assorbimento degli analoghi trattamenti in essere al 1° maggio 1998 entro la data di stesura definitiva del testo del contratto integrativo provinciale di lavoro. (Sommario)

Art. 9 - Trasferimento di professionalità - Tutor aziendale

Le parti concordano sull'opportunità di individuare a livello aziendale figure professionali che abbiano la finalità di promuovere il trasferimento di conoscenze verso i neo-assunti da parte dei lavoratori già esperti e di seguire specifiche iniziative.

Tale attività sarà considerata idonea, unitamente ad ogni altro requisito e valutazione, per la valorizzazione dello sviluppo professionale degli interessati. (Sommario)

Art. 10 - Decorrenza - Durata - Stesura definitiva

Il presente accordo decorre retroattivamente dal 1° gennaio 1998, salvo quanto diversamente specificato, ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti si impegnano a concludere la stesura definitiva del contratto collettivo di lavoro integrativo del C.C.N.L. 21 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna a breve termine. (Sommario)