Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Enna
Data stipula: 1 ottobre 1998

Inizio validità: 1 ottobre 1998
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Enna


Sommario:

- Norma di rinvio
- Abrogazioni
- Entrata in vigore e durata
- Rappresentanza sindacale e patronato in cantiere
- Ferie
- Orario di lavoro
- Indennità territoriale di settore
- Elemento economico territoriale
- Indennità per lavori disagiati
- Compenso per attrezzi di lavoro
- Trasporto
- Anzianità professionale edile (A.P.E.)
- Mensa ed indennità sostitutiva
- Malattia
- Contributo fondo oneri vari di mutualizzazione contrattuale
- Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati
- Modalità per il versamento alla Cassa Edile

 

L' 1.10.1998

tra:

- l' Assindustria - Gruppo Costruttori Edili;

e

- l'Organizzazione Sindacale di categoria FILCA-CISL;

- l'Organizzazione Sindacale di categoria FENEAL-UIL;

- l'Organizzazione Sindacale di categoria FILLEA-CGIL.

Viene stipulato

Il presente Accordo per il rinnovo del C.I.P..

Premesso

Che il perdurare della crisi che investe l' intero settore delle costruzioni, soprattutto a causa della esiguità delle Opere Pubbliche appaltate e/o progettate, pone le Imprese Edili ed Affini in un grave stato congiunturale con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali.

Che il sempre più frequente ricorso a sistemi di gestione d' impresa che privilegia il lavoro sommerso, irregolare e scarsamente attento ai temi della Sicurezza sui luoghi di lavoro, penalizza gravemente le Imprese "sane".

Auspicando

Che il quadro normativo regionale e nazionale che va delineandosi, consenta l' emersione delle imprese irregolari e la rivitalizzazione delle Imprese "sane", in modo che si possa addivenire ad un mercato realmente competitivo.

Si conviene

Di dare ulteriore impulso all' Osservatorio delle Costruzioni, già costituito dalle parti il 2 ottobre 1996 (Allegato A), strumento che già si è dimostrato utile per avere un quadro sempre aggiornato dello stato delle Opere Pubbliche e delle costruzioni in genere, nella Provincia di Enna.

Di rincontrarsi entro 120 gg. per individuare nuove ed aggiuntive finalità, modalità organizzative e di autonomia economica e gestionale del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione e Sicurezza, costituito dalle parti il 2 ottobre 1996 (Allegato B), al fine di capilarizzare la cultura della Sicurezza e dell' Igiene sui luoghi di lavoro.

Si concorda

Norma di Rinvio

Resta in vigore in C.I.P. 1° marzo 1990 nelle parti dal presente accordo, ogni altro istituto viene disciplinato dal C.C.N.L. 5 luglio 1995 e dagli accordi nazionali tra le parti e dalle leggi vigenti in materia. (Sommario)

Abrogazioni

Sono abrogati gli artt. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, del C.I.P. del 1° marzo 1990, per i quali si rinvia espressamente al C.C.N.L.. (Sommario)

Entrata in vigore e durata

Il presente C.I.P. entra in vigore dal 1° ottobre 1998, se non diversamente specificato negli articoli che seguono. La durata è legata alle sorti del C.C.N.L. e degli accordi tra le parti. (Sommario)

Rappresentanza sindacale e patronato in cantiere

Le OO.SS. firmatarie del presente C.I.P. ed i loro Istituti di Patronato ed assistenza sociale, hanno diritto paritario di rappresentanza dei lavoratori all' interno dell' azienda. (Sommario)

Ferie

Le ferie, come determinate agli artt. 16 e 63 del C.C.N.L., saranno di norma godute due settimane nel periodo di Ferragosto, una settimana nel periodo natalizio, una settimana a piacimento, anche frazionandola, preventivamente da concordare con l' azienda. (Sommario)

Orario di lavoro

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 5 e 44 del C.C.N.L., orari di lavoro diversi finalizzati a fronteggiare particolari esigenze tecnico-produttive (grandi commesse e/o cantieri di notevole rilievo, lavorazioni particolarmente disagiate, ubicazione del cantiere disagiata) potranno essere concordati tra le parti firmatarie del presente C.I.P..

Al fine di disincentivare il ricorso al lavoro straordinario e per favorire una maggiore occupazione, nelle Aziende con più di 15 dipendenti il ricorso al lavoro straordinario (inteso come il lavoro eccedente le 40 ore settimanali) qualora si prolunghi oltre la prima settimana, deve essere preventivamente concordato con la R.S.U. di cantiere e con le OO.SS. di categoria. (Sommario)

Indennità territoriale di settore

In conformità all' art. 12 del C.C.N.L., l' indennità territoriale di settore è ferma ai valori di cui al C.I.P. 1° marzo 1990 (tab. 1). (Sommario)

Elemento economico territoriale

In attuazione agli artt. 39 e 47 del C.C.N.L., con decorrenza 1° gennaio 1999, l' elemento economico territoriale di cui all' art. 12 del C.C.N.L. è stabilito nel 4,5% (quattro e mezzo per cento) da calcolarsi (tab. 2):

- per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui all' art. 25 - punto 3;
- per gli impiegati sugli elementi di cui all' art. 46 per come risultano alla data del 1° ottobre 1998.

Dichiarazione comune

Le parti, conformemente agli Accordi nazionali dell' 11 giugno e del 3 luglio 1997, nonché all' art. 2 della L. 135/97, concordano di rincontrarsi, al fine di rivalutare l' Elemento economico territoriale.

L' andamento del settore (inteso come andamento dei bandi di gara, degli appalti aggiudicati, dei cantieri aperti, delle concessioni edilizie e del numero delle comunicazioni di inizio lavori, ecc.).

Il numero delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Il relativo monte salari, il numero di ore lavorate dagli operai ed il numero di ore di C.I.G.. (Sommario)

Indennità per lavori disagiati

L' art. 17 del C.I.P. 1° marzo 1990 è così modificato:

Gruppo B) Lavori in Galleria

In attuazione all' art. 39 lett. c) del C.C.N.L., al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta a partire dal 1° ottobre 1998, in aggiunta alla retribuzione, un' indennità la cui misura percentuale, calcolata sugli elementi di cui all' art. 25 punto 3 del C.C.N.L., è fissata come segue:

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, di allargamento, anche se addetto al carico del materiale o ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di particolare disagio e difficoltà

46%

b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura delle opere murarie, ai lavori per opere straordinarie, al carico ed ai trasporti nell' interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l' avanzamento e la sistemazione

26%

c) Per il personale addetto alla riparazione o alla manutenzione straordinaria delle gallerie degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18%

Qualora i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d' acqua sotto pressione che possano investire gli operai addetti ai lavori stessi, galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione avente diametro inferiore a 6 metri o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall' imbocco) al personale addetto è dovuta un' ulteriore indennità pari al

16%

Qualora vi sia concorrenza di due o più condizioni di disagio tra quelle indicate nel precedente comma, oppure il fronte d' avanzamento superi i 5 chilometri dall' imbocco, l' indennità di cui al precedente comma è elevata al

24%

Ultimo comma: ai lavoratori incaricati dall' impresa a svolgere le loro mansioni prevalentemente con l' ausilio di videoterminali è riconosciuta un' indennità pari al 6% della retribuzione di cui all' art. 45 del C.C.N.L.. (Sommario)

Compenso per attrezzi di lavoro

Nel caso in cui gli attrezzi di lavoro non siano forniti dall' Impresa, al lavoratore che utilizzi attrezzi di sua proprietà è riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 1999, un' indennità pari a lire 1.000 per ogni giorno di utilizzo. (Sommario)

Trasporto

In attuazione dell' art. 39 del C.C.N.L., ove il luogo di lavoro sia servito da mezzo pubblico e gli orari di questo siano compatibili con quelli di lavoro, l' Impresa è tenuta a rimborsare ai lavoratori l' intero costo del biglietto, in alternativa l' Impresa dovrà provvedere a mettere a disposizione un mezzo di trasporto aziendale.

Qualora l' Impresa non sia in grado di mettere a disposizione un mezzo aziendale ed i lavoratori debbano provvedere con un mezzo proprio, a questi ultimi è dovuto, con decorrenza 1° gennaio 1999, un contributo quale rimborso spese calcolato come segue: (le distanze sono da intendersi quali complessive del percorso andata e ritorno, dalla periferia del Comune, sede dell' Ufficio di Collocamento ove i lavoratori sono stati assunti e il luogo di lavoro)

Da 0 a

5

km

 

lire

600

complessive

Da 0 a

10

km

 

lire

1200

complessive

Da 0 a

15

km

 

lire

1500

complessive

Da 0 a

20

km

 

lire

2000

complessive

Da 0 a

30

km

 

lire

3000

complessive

Per ogni km oltre i 30

lire

150

 

I rimborsi di cui sopra non spettano ai lavoratori che risiedano nelle frazioni, borgate, contrade ecc., dove si svolgono i lavori per cui sono stati assunti.

In conformità all' art. 52 del C.C.N.L., all' impiegato che a richiesta dell' Impresa, usi un mezzo di trasporto di sua proprietà, per l' espletamento delle mansioni assegnategli nell' ambito della Provincia di Enna, è corrisposto inoltre un contributo quale rimborso spese di manutenzione ed usura, pari a lire 5000 per ogni giorno di utilizzo. Per lo svolgimento di mansioni fuori dalla Provincia di Enna spetta unicamente l' indennità di trasferta e rimborso spese per come determinate a livello aziendale, fatte salve le disposizioni sulla Trasferta di cui al successivo articolo. (Sommario)

Anzianità professionale edile (A.P.E.)

In conformità all' art. 30, all' art. 39 ed all' allegato C) del C.C.N.L., l' A.P.E., il contributo che le Imprese devono versare alla Cassa Edile della Provincia di Enna (allo stato fissato al 2,50%) con decorrenza 1° gennaio 1999, è fissato all' 1,50% da calcolarsi sugli elementi di cui all' art. 25 - punto 3) del C.C.N.L.

Dichiarazione comune

Le parti si impegnano a rivedere periodicamente il contributo A.P.E. basandosi sull' andamento della gestione dello specifico capitolo di spesa. (Sommario)

Mensa ed indennità sostitutiva

In attuazione all' art. 39 del C.C.N.L., al fine di consentire ai lavoratori occupati la consumazione del pasto caldo, le parti convengono quanto segue:

1) Nei cantieri di durata superiore a 18 mesi e ove la struttura organizzativa e/o l' ubicazione del cantiere lo consentano, l' Impresa su richiesta di almeno 35 lavoratori occupati, provvede concordemente con la R.S.U. ad una valutazione dei costi di gestione del servizio mensa. Stabilito il costo medio presumibile per pasto, l' Impresa deve darne comunicazione ai lavoratori, questi entro 15 giorni devono dichiarare l' accettazione e quindi autorizzare l' Impresa ad effettuare una trattenuta pari ad un terzo (1/3) del costo sostenuto. Eventuali variazioni del costo per pasto devono essere concordate con la R.S.U., tenendo conto dell' incidenza del costo vettovaglie e del costo attrezzature e personale addetto (che viene stimato dalle parti come pari al 50% del costo totale di gestione).

2) Nei cantieri ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 1), qualora la prestazione lavorativa superi le 4 ore giornaliere, l' Impresa deve corrispondere ai lavoratori un' indennità sostitutiva fissata, con decorrenza 1° gennaio 1999, in lire 2.000 giornaliere. (Sommario)

Malattia

A quest' istituto si applicano gli artt. 27 e 67 del C.C.N.L. nonché l' Accordo provinciale 18 maggio 1988, come modificato dall' Accordo 20 dicembre 1995 (Allegato C). (Sommario)

Contributo fondo oneri vari di mutualizzazione contrattuale

Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal C.C.N.L., con decorrenza 1° gennaio 1999, viene istituito, un contributo a totale carico dell' Impresa pari all' uno per cento (1%) calcolato sugli elementi della retribuzione di cui all' art. 25 - punto 3. (Sommario)

Modalità per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati

Le Imprese sono tenute a presentare la denuncia mensile dei lavoratori occupati (anche non accompagnata dal versamento), entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Qualora la presentazione non avvenga nei termini di cui al precedente comma, le Imprese saranno tenute a corrispondere, a partire dal 1° gennaio 1999, una penale di lire 25.000. (Sommario)

Modalità per il versamento alla Cassa Edile

Con decorrenza 1° gennaio 1999, tutti gli importi dovuti dalle Imprese alla Cassa Edile M.A.EN. devono essere versati dai datori di lavoro entro il mese successivo al periodo di paga.

Le Imprese che verseranno le somme dovute oltre il termine di cui al termine di cui al precedente comma, vedranno applicato alle stesse un interesse di mora pari al Tasso Ufficiale di Sconto aumentato di cinque punti su base annua.

Trascorsi 120 giorni dal periodo di paga, senza che l' impresa abbia effettuato il versamento delle somme dovute, la Cassa Edile M.A.EN. attiverà le procedure legali per il recupero coatto delle somme.

Per i versamenti relativi ai mesi di marzo e settembre, il termine di 120 giorni è sostituito rispettivamente dal 30 giugno e dal 30 novembre. (Sommario)