Edili (artigianato)

 

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Cremona
Data stipula:

 

Contratto territoriale per la provincia di Cremona

Il 30 Dicembre 2002 in Cremona

tra

- l'Associazione Artigiani della provincia di Cremona Confartigianato rappresentata dal Presidente del Gruppo Edili sig. Mauro geom. Zoppi;

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Cremona rappresentata dal Presidente sig. Alessandro geom. Denti;

- l'Associazione Autonoma Artigiani di Crema rappresentata dal presidente sig Attilio Soffiantini ;

- la Libera Associazione Artigiani di Crema rappresentata dal presidente sig. Massimo dott. Rossini;

e

la F.L.C. Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni rappresentate da

- FILLEA-CGIL rappresentata dal segretario provinciale sig P. Luigi Romagnoli;

- FILCA-CISL rappresentata dal segretario provinciale sig G. Luigi Brignoli;

- FENEAL-UIL rappresentata dal segretario provinciale sig Vito Panzarella.

viene stipulato

il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del 15 GIUGNO 2002 valevole per tutto il territorio della Provincia di Cremona, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate dal C.C.N.L. e per gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o terzi privati.

Articolo 1 - Elemento economico territoriale

Si conviene di istituire l'elemento economico territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui agli art. 42, del C.C.N.L. I5 GIUGNO 2002 per le Imprese Artigiane, nella misura del 14% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisato nelle tabelle annesse al presente articolo.

L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglioramento complessivo del settore della provincia di Cremona nell'anno precedente, assumendo per base di raffronto il 2002, in quanto i dati completi più recenti a disposizione all'atto della stipula del presente contratto si riferiscono a tale anno.

apposita commissione paritetica sindacale verificherà periodicamente la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti parametri e pesi:

 

- Ore medie pro-capite

 

30%

 

- Numero lavoratori

 

30%

 

- Numero imprese iscritte in cassa edile

 

30%

 

- Cassa integrazione

 

10%

 

La prima verifica dell'escursione di tali indicatori avviene contemporaneamente alla sigla della presente intesa e viene determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori sopra individuati nelle seguenti tabelle del presente accordo, del quale forma parte integrante. In questa verifica sono stati confrontati gli indicatori del periodo 1.10.2001 - 30.9.2002, rispetto agli indicatori riguardanti il periodo 1.10 . 2000 – 30.9.2001.

considerazione della verifica dell'andamento del settore e dei parametri valutati secondo le indicazioni contenute nell'allegato del presente accordo a decorrere dal 1.1.2003. viene determinato l'E.E.T. nella misura di seguito riportata, quale anticipazione sull'elemento economico territoriale:

Elemento Economico Territoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIE

PAGA

DAL 1/1/03

 

DAL 1/12/03

 

 

BASE

11%

 

14%

 

 

01/01/2003

Mensile

Orario

Mensile

Orario

7° 1°  Imp.super

1017,46

111.92

 

142,44

 

6° 1° impiegati

888,43

97.73

 

124,38

 

5°  2° ass. tecnico

740,12

81.41

 

103,62

 

4° 3° ass. tecnico

685,45

75.40

0.44

95,96

0,55

3° 3° impiegati

641,02

70.51

0.41

89,74

0,52

2° 4° impiegati

566,36

62.30

0.36

79,29

0,46

1° 4° imp.1° impiego

496,34

54.59

0.32

69,49

0,40

 

 

L'E.E.T. inciderà su tutti gli istituti retributivi contrattuali così come previsto dal C.C.N.L.;

Tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo provinciale si conviene che le successive verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile verranno effettuate nei successivi mesi di Dicembre.

Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore e i risultati conseguiti raffrontando i dati del periodo 1.10 - 30.9 immediatamente precedenti al mese di Dicembre rispetto a quelli del periodo 1.10.01 - 30.9.02 che viene assunto quale periodo di riferimento per determinazione annuale dell'E.E.T.

Con queste verifiche l'entità dell'E.E.T. sarà determinata di volta in volta in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come precedentemente sopra stabilito.

Quando in occasione delle verifiche previste si dovessero registrare nell'escursione dei parametri economici, variazione di segno negativo, la quota dell'E.E.T. in precedenza stabilita verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

Si conviene inoltre che l'E.E.T. spetti al lavoratore negli importi e alle decorrenze stabilite dagli accordi in atto nella vigenza del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore, l'importo dell'E.E.T. spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto e decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolarmente hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale con quanto previsto dagli accordi nazionali e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 Marzo 1997 n. 135.

 

TABELLE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2003

Categorie  Operai

 

c.squad.

4° liv

3°liv

2° liv

1° liv

 

%

op.sp.10%

 

 

 

 

 

 

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Paga base 

 

4,08

3,96

3,71

3,27

2,87

Contingenza

 

3,29

3,01

2,99

2,98

2,96

Ind. Terr.

 

0,75

0,72

0,68

0,62

0,50

E.E.T.

11

0,45

0,44

0,41

0,36

0,32

Totale

 

8,57

8,13

7,79

7,23

6,65

E.D.R.Euro

 

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Paga globale oraria

 

8,63

8,19

7,85

7,29

6,71

Maggior. Ferie-grat. Nat.

18,50%

1,60

1,51

1,45

1,35

1,24

Accanton. C.E. (Ferie-grat.nat.)

14,20%

1,23

1,16

1,11

1,04

0,95

Riposi annui (in busta mensilmente)

4,95%

0,43

0,41

0,39

0,36

0,33

 

TABELLE IMPIEGATI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2003

 

PAGA

CONTIN.

E.D.R

PREMIO

 

EL. ECON.

TOT. LORDO

 

BASE

 

 

PROD.

 

TERRIT

MENSILE

LIVELLO IMPIEGATI

Euro

Euro

Euro

Euro

 

Euro

Euro

7° 1°  Imp.super

1017,46

534,28

10,33

175,94

 

111,92

1849,93

6° 1° impiegati

888,43

529,12

10,33

152,69

 

97,73

1678,30

5°  2° ass. tecnico

740,12

522,92

10,33

126,98

 

81,41

1481,76

4° 3° ass. tecnico

685,45

520,12

10,33

109,80

 

75,40

1401,10

3° 3° impiegati

641,02

517,85

10,33

99,73

 

70,51

1339,44

2° 4° impiegati

566,36

515,27

10,33

89,65

 

62,30

1243,91

1° 4° imp.1° impiego

496,34

512,58

10,33

76,99

 

54,60

1150,84

Mensa per gli impiegati non in trasferta, l'impresa concorre con € 7,75

 per ciascun pasto consumato

 

 

 

 

 

 

indennità Sostitutiva di mensa giornaliera    

 

 €    4,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI

 

Riferimento sul 3° livello

 

 

 

1° indicatore: n° dipendenti iscritti alla Cassa Edile

 

 

orario

mensile

30%

Oltre 3.300

0,20

33,75

valore base + 25%

Da 3.001 a 3.300

0,17

29,70

valore base + 10%

Da 2.500 a 3.000

0,16

27,00

valore base

Da 2.200 a 2.499

0,14

24,30

valore base - 10%

Meno di 2.200

0,12

20,25

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

2° indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile

 

 

orario

mensile

30%

oltre 800

0,20

33,75

valore base + 25%

da 751 a 800

0,17

29,70

valore base + 10%

da 550 a 750

0,16

27,00

valore base

da 500 a 549

0,14

24,30

valore base - 10%

meno di 500

0,12

20,25

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

3° indicatore: ore medie pro capite

 

 

orario

mensile

30%

oltre 1351

0,17

29,70

valore base + 10%

da 951 a 1350

0,16

26,92

valore base

meno di 950

0,14

24,30

valore base - 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

4° indicatore: ore cassa integrazione per mancanza di lavoro

 

orario

mensile

10%

 Meno di 3200

0,07

11,25

valore base + 25%

 Da 4199 a 3200

0,06

9,90

valore base + 10%

 Da 4200 a 6200

0,05

9,00

valore base

 Da 6201 a 8200

0,05

8,10

valore base - 10%

 Oltre 8200

0,04

6,75

valore base - 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2 - Mensa (Per gli operai non in trasferta)

Per gli operai e impiegati l'impresa concorre giornalmente al costo complessivo del pasto, nella misura di tre quarti, con un massimo di L. 15.000 (€ 7.75) giornaliere, per ciascun pasto consumato: detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. 

 

Articolo 3 - Indennità sostitutiva di mensa operai e impiegati

A decorrere dal 01.01.2003 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai e per gli Impiegati, passa da € 3.10 giornaliere a € 4,40, dal 01.01.2004 passa a € 4,65, dal 01/01/2005 passa a € 4.91.

 

Tale indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore;

Sull'importo di detta indennità non va computata la percentuale del 23,45% da accantonare alla Cassa Edile;

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengono rimborsate le spese per il vitto.

 

Articolo 4 - Indennità di trasferta 

 

1°  Opzione: trasferta con pagamento dell’indennità sostitutiva di mensa

 

TRASFERTA

 

 

 

- da 5 km a l5 km

 

13%

 

- da 15 km a 30 km

 

16%

 

- da 30 km a 40 km

 

17%

 

- da 40 km a 50 km

 

19%

 

2° Opzione: trasferta + vitto

con accordo aziendale l'impresa potrà provvedere al pagamento del pasto per l’operaio e l'apprendista in servizio, comandato a prestare la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto ha diritto al pagamento del vitto ed a percepire una indennità giornaliera fissata nelle seguenti misure:

 

 

Vitto

 

Trasferta

Euro

 

5 km a l5 km

 

Vitto

 

1,50

 

15 km a 30 km

 

Vitto

 

4,00

 

30 km a 40 km

 

Vitto

 

5,00

 

40 km a 50 km

 

Vitto

 

6,00

 

Dal 51 Km in poi, l'Impresa oltre il vitto retribuirà il tempo di percorrenza considerandolo come quota ordinaria di retribuzione.

Per i lavoratori che utilizzano il proprio mezzo per recarsi in trasferta, oltre alla indennità suddetta, saranno rimborsate le spese di trasferta in base alla tabella Aci, pari a € 0.34 al km, sia per l'andata che per il ritorno.

L'indennità giornaliera da corrispondere agli operai in trasferta, compete nella misura intera qualora siano superate le 4 ore giornaliere di presenza sul cantiere.

L'indennità sopra citata non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore, quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti un effettivo vantaggio.

L’ effettivo vantaggio deve intendersi attuato qualora il dipendente venga comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, il quale sia situato nel raggio di 5 km dal comune di effettiva dimora.

Le distanze di cui sopra dovranno essere misurate partendo dalla sede aziendale intesa anche quale punto di ritrovo dei lavoratori (sede aziendale, magazzino).

il pagamento del pasto da parte dell’impresa non sostituisce l’indennità di trasferta, e pertanto coloro che si trovano ad essere comandati a prestare il proprio lavoro in regime di trasferta, agli stessi sarà riconosciuto il pagamento del pasto con l'assorbimento dell'indennità sostitutiva di mensa e il pagamento della quota di trasferta della  relativa  fascia chilometrica.

 

 

Articolo 5 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione impiegati

l'indennità territoriale oraria di settore per gli operati è la seguente:

 

 

dal 01.01.90

 

4° Livello

 

1387,47

 

3° Livello

 

1322,16

 

2° Livello

 

1199,27

 

1° Livello

 

970,52

 

ed il premio di produzione per gli impiegati è il seguente:

 

 

 

dal 01.01.90

 

1° cat. superiore

 

175.94

 

1° categoria

 

152.69

 

2° categoria

 

126.98

 

Ass. Tecn.

 

109.80

 

3° categoria

 

99.73

 

4° categoria

 

89.65

 

4° cat. 1° Imp.

 

76.99

 

 

 

 

 

Articolo 6 - Premio di professionalità

Le parti, al fine di premiare la professionalità dei lavoratori, decidono di istituire il premio di professionalità da erogarsi con la retribuzione del mese di Agosto, in una unica soluzione e differenziato per categorie e nelle seguenti misure,

liv.

In essere

Euro

01/01/03

Euro

01/01/05

Euro

4

223.00

259.00

285.00

3

185.92

222.00

248.00

2

148.74

180.00

207.00

1

130.15

155.00

181.00

 

Detto premio è dovuto per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Agosto al 31 Luglio.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di maturazione, devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare del premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Il premio spetta per tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali, anche le assenze per malattia, infortunio e donatori di sangue, sospensioni dovute a cause di forzai maggiore e permessi sindacali. 

 

Articolo 7 - Indumenti di lavoro

Mutualizzazione presso la Cassa Edile.

Articolo 8 - Attrezzi di lavoro

L'impresa si impegna a fornire ai propri dipendenti tutte le attrezzature individuali di lavoro e il lavoratore ha l'obbligo di custodirli.

 

Articolo 9 - Contratto a tempo determinato

Allegato C) all'accordo sindacale 30.12.1998 tra artigiani e FLC Cremona

Contratto per il recupero occupazionale

Le parti in applicazione di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 legge 28/02/1987 n. 56, nell'intervento di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, individuano nella ipotesi di lavoro sotto indicata, la possibilità della apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro:

- incremento di attività non permanente e limitato nel tempo, connesse a richieste di mercato indifferibili, alle quali non sia possibile far fronte, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 mese ed eccedente 4 mesi. Il contratto non è prorogabile più di una volta.

L'assunzione può riguardare solo i lavoratori operai ed impiegati tecnici provenienti dal settore edile, iscritti nelle liste di disoccupazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Provincia di Cremona.

Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro né aver proceduto a riduzioni del personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione, per le medesime professionalità.

l'individuazione del numero massimo dei lavoratori che potranno essere assunti vale la seguente tabella:

 

- fino a cinque dipendenti:

 

n. 2 assunzioni;

 

- fino a nove dipendenti:

 

n. 3 assunzioni.

 

- oltre nove dipendenti:

 

n. 4 assunzioni.

 

Le violazioni alla presente disciplina comportano le conseguenze previste dalle norme di legge in vigore.

Articolo 10 - Richiami

Tutto quanto non richiamato e non innovato con il presente accordo valgono le norme e articoli del precedente Integrativo Territoriale;

Articolo 11 - Diritti sindacali

Per quanto concerne il diritto degli operai alla partecipazione alle assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori oltre al diritto di 8 ore all'anno per i dipendenti da imprese con un numero di unità compreso tra le 5 e le 14, anche per i dipendenti da imprese con un numero di unità inferiore a 5 è previsto il diritto di 5 ore annue di assemblea retribuita.

Articolo 12 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori di smaltimento dell’amianto, di bitumatura e asfaltatura, intendendo come tali gli addetti allo spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché agli addetti alla preparazione di conglomerati bituminosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20 per cento da calcolarsi sugli elementi della paga base di fatto escluso il 23,45 per cento.

Tale indennità verrà corrisposta per le ore effettivamente prestate per le attività suddette.

L'indennità verrà inoltre corrisposta ai lavoratori addetti alle costruzioni di manufatti senza l'impiego di ponteggi esterni a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, ed inoltre agli operai dipendenti da imprese che operano nel settore delle costruzioni, fuori dai centri abitati, di linee elettriche, telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione.

Articolo 13 – Decorrenza e durata

Il presente contratto entra in vigore dal 01/01/2003 al 31/12/2005.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 14 - Insediamento della commissione paritetica

Con riferimento all'E.E.T., il giorno 29 Dicembre 1998, a seguito della stipula dell'accordo stesso, viene insediata la commissione composta dai Signori:

-

-

-

- Romagnoli Pier Luigi

- Brignoli G.Luigi

- Panzarella Vito

Pertanto la commissione è legalmente costituita nominando all'unanimità il Signor                                      Presidente della stessa.

 

 

Per gli altri livelli, l'E.E.T. viene indicato proporzionalmente alla qualifica di appartenenza.

 all'accordo sindacale                                                                     tra artigiani e FLC di Cremona

 

Parametri

 

anno 2001

 

anno 2002

 

peso %

 

operai transitati

 

3.681

 

 

30

 

imprese iscritte

 

705

 

 

30

 

ore medie pro capite

 

1.034

 

 

30

 

Cassa integrazione

 

 

4.196

 

10

 

Totale

 

 

 

100

 

 

Sommario:

- Elemento Economico Territoriale
- Mensa (per gli operai non in trasferta)
- Indennità sostitutiva di mensa
- Indennità di trasferta e vitto
- Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione Impiegati
- Premio di Professionalità
- Indumenti di lavoro
- Attrezzi di lavoro
- Contratto a tempo determinato
- Richiami
- Diritti sindacali
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Durata
- Insediamento della Commissione Paritetica