Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Cremona
Data stipula: 30 dicembre 1998

Contratto territoriale per la provincia di Cremona


Sommario:

- Elemento Economico Territoriale
- Mensa (per gli operai non in trasferta)
- Indennità sostitutiva di mensa
- Indennità di trasferta e vitto
- Indennità Territoriale di Settore e Premio di Produzione Impiegati
- Premio di Professionalità
- Indumenti di lavoro
- Attrezzi di lavoro
- Contratto a tempo determinato
- Richiami
- Diritti sindacali
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Durata
- Insediamento della Commissione Paritetica
- Allegato A)
- Allegato B)
- Allegato C)

Il  30 Dicembre 1998 in Cremona

tra

- l'Associazione Provinciale Artigiani di Cremona;

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Cremona;

- l'Associazione Autonoma Artigiani di Crema;

- la Libera Associazione Artigiani di Crema;

e

la F.L.C. Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni rappresentate da

- FILLEA-CGIL;

- FILCA-CISL;

- FENEAL-UIL.

viene stipulato

il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del 27 Ottobre 1995 valevole per tutto il territorio della Provincia di Cremona, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate dal C.C.N.L. e per gli operai e impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o terzi privati.

Articolo 1 - Elemento economico territoriale

Si conviene di istituire l'elemento economico territoriale (di seguito indicato come E.E.T.), di cui agli art. 42, del C.C.N.L. 27 Ottobre 1995 per le Imprese Artigiane, nella misura del 6% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio, come precisato nelle tabelle annesse al presente articolo.

L'E.E.T. potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglioramento complessivo del settore della provincia di Cremona nell'anno precedente, assumendo per base di raffronto il 1996, in quanto i dati completi più recenti a disposizione all'atto della stipula del presente contratto si riferiscono a tale anno.

Una apposita commissione paritetica sindacale verificherà periodicamente la situazione del settore con particolare riguardo ai seguenti parametri e pesi:

- Ore medie procapite

30%

- Numero lavoratori

30%

- Numero imprese iscritte in cassa edile

30%

- Sicurezza

10%

(andamento infortunistico del settore a livello provinciale).

La prima verifica dell'escursione di tali indicatori avviene contemporaneamente alla sigla della presente intesa e viene determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori sopra individuati e riportati negli allegati A e B al presente accordo, del quale forma parte integrante. In questa verifica sono stati confrontati gli indicatori del periodo 1.10.1996 - 30.9.1997, rispetto agli indicatori riguardanti il periodo 1.10.1995 - 30.9.1996.

In considerazione della verifica dell'andamento del settore e dei parametri valutati secondo le indicazioni contenute nell'allegato del presente accordo a decorrere dal 1.7.1998. viene determinato l'E.E.T. nella misura di seguito riportata, quale anticipazione sull'elemento economico territoriale:

Livello

E.E.T. Operai

 

Mensile

Orario

4° Livello

65.226

377,030

3° Livello

60.972

352,444

2° Livello

53.882

311,460

1° Livello

47.265

273,210

E.E.T. Impiegati

 

Premio Produzione
31/07/98

E.E.T. 01/07/98

TOTALE

340.666

96.894

437.560

295.642

84.665

380.307

245.870

70.425

316.295

212.607

65.226

277.833

193.100

60.972

254.072

173.590

53.882

227.472

149.080

47.265

196.345

L'E.E.T. inciderà su tutti gli istituti retributivi contrattuali così come previsto dal C.C.N.L.;

Tenuto conto della vigenza quadriennale del contratto integrativo provinciale si conviene che le successive verifiche dell'andamento congiunturale del settore edile verranno effettuate nei successivi mesi.di Dicembre.

Nell'incontro le parti verificheranno l'andamento del settore e i risultati conseguiti raffrontando i dati del periodo 1.10 - 30.9 immediatamente precedenti al mese di Dicembre rispetto a quelli del periodo 1.10.95 - 30.9.96 che viene assunto quale periodo di riferimento per determinazione annuale dell'E.E.T.

Con queste verifiche l'entità dell'E.E.T. sarà determinata di volta in volta in relazione all'escursione dei parametri economici, tenendo conto di quanto eventualmente già erogato in relazione agli andamenti positivi registrati e nella concorrenza massima del suo importo come precedentemente sopra stabilito.

Quando in occasione delle verifiche previste si dovessero registrare nell'escursione dei parametri economici, variazione di segno negativo, la quota dell'E.E.T. in precedenza stabilita verrà ridotta con gli stessi criteri con i quali è stata determinata.

Si conviene inoltre che l'E.E.T. spetti al lavoratore negli importi e alle decorrenze stabilite dagli accordi in atto nella vigenza del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore, l'importo dell'E.E.T. spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto e decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolarmente hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale con quanto previsto dagli accordi nazionali e in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 Marzo 1997 n. 135. (Sommario)

Articolo 2 - Mensa (Per gli operai non in trasferta)

L'impresa concorre giornalmente al costo complessivo del pasto, nella misura di tre quarti, con un massimo di L. 13.000 giornaliere, per ciascun pasto consumato: detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. (Sommario)

Articolo 3 - Indennità sostitutiva di mensa

A decorrere dal 01.08.1998 l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai e per gli Impiegati, passa da L. 3.000 giornaliere a L. 4.500.

Dal 01.11.1999 tale indennità passa da L. 4.500 giornaliere a L. 6.000 giornaliere;

Tale indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore;

Sull'importo di detta indennità non va computata la percentuale del 23,45% da accantonare alla Cassa Edile;

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengono rimborsate le spese per il vitto. (Sommario)

Articolo 4 - Indennità di trasferta e vitto

Fermo restando l'attuale regolamentazione dell'indennità di trasferta:

- da 5 km a l5 km

13%

- da 15 km a 30 km

16%

- da 30 km a 40 km

17%

- da 40 km a 50 km

18%

le parti concordano che con accordo a livello aziendale l'azienda potrà provvedere al pagamento del pasto.

L'operaio e l'apprendista in servizio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto ha diritto al pagamento del vitto ed a percepire una indennità giornaliera fissata nelle seguenti misure:

da km

a km

Vitto

Trasferta

5

15

Si

0

15

30

Si

6.000

31

40

Si

8.000

41

50

Si

10.000

Dal 51 Km in poi, l'Impresa oltre il vitto retribuirà il tempo di percorrenza considerandolo come quota ordinaria di retribuzione.

Per i lavoratori che utilizzano il proprio mezzo per recarsi in trasferta, oltre alla indennità suddetta, saranno rimborsate le spese di trasferta in base alla tabella Aci, pari a lire 550 al km, sia per l'andata che per il ritorno.

L'indennità giornaliera da corrispondere agli operai in trasferta, compete nella misura intera qualora siano superate le 4 ore giornaliere di presenza sul cantiere.

L'indennità sopra citata non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore, quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o dimora abituale che comporti un effettivo vantaggio.

Le distanze di cui sopra dovranno essere misurate partendo dalla sede aziendale intesa anche quale punto di ritrovo dei lavoratori (sede aziendale, magazzino). (Sommario)

Articolo 5 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione impiegati

L'indennità territoriale oraria di settore per gli operati è la seguente:

 

dal 01.11.89

dal 01.01.90

Totale

4° Livello

797,26

590,21

1387,47

3° Livello

775,34

546,82

1322,16

2° Livello

704,54

494,73

1199,27

1° Livello

536,54

433,98

970,52

ed il premio di produzione per gli impiegati è il seguente:

 

dal 01.11.89

dal 01.01.90

Totale

1° cat. superiore

183.000

157.666

340.666

1° categoria

160.500

135.142

295.642

2° categoria

131.000

114.870

245.870

Ass. Tecn.

110.500

102.107

212.607

3° categoria

98.500

94.600

193.100

4° categoria

88.000

85.590

173.590

4° cat. 1° Imp.

74.000

75.080

149.080

(Sommario)

Articolo6 - Premio di professionalità

Le parti, al fine di premiare la professionalità dei lavoratori, decidono di istituire il premio di professionalità da erogarsi con la retribuzione del mese di Agosto, in una unica soluzione e differenziato per categorie e nelle seguenti misure:

- 4° livello = L. 432.000

- 3° livello = L. 360.000

- 2° livello = L. 288.000

- 1° livello = L. 252.000

Detto premio è dovuto per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Agosto al 31 Luglio.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di maturazione, devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare del premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.

Il premio spetta per tutti i giorni di effettiva presenza al lavoro, considerando come tali, anche le assenze per malattia, infortunio e donatori di sangue, sospensioni dovute a cause di forzai maggiore e permessi sindacali. (Sommario)

Articolo 7 - Indumenti di lavoro

Le imprese forniranno ai lavoratori come previsto dal D. Lgs. n. 626/94, tutti i dispositivi di protezione individuale. (Sommario)

Articolo 8 - Attrezzi di lavoro

L'impresa si impegna a fornire ai propri dipendenti tutte le attrezzature individuali di lavoro e il lavoratore ha l'obbligo di custodirli. (Sommario)

Articolo 9 - Contratto a tempo determinato

Vedere allegato C. (Sommario)

Articolo 10 - Richiami

Tutto quanto non richiamato e non innovato con il presente accordo valgono le norme e articoli del precedente Integrativo Territoriale; (Sommario)

Articolo 11 - Diritti sindacali

Per quanto concerne il diritto degli operai alla partecipazione alle assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori oltre al diritto di 8 ore all'anno per i dipendenti da imprese con un numero di unità compreso tra le 5 e le 14, anche per i dipendenti da imprese con un numero di unità inferiore a 5 è previsto il diritto di 5 ore annue di assemblea retribuita. (Sommario)

Articolo 12 - Indennità per lavori speciali disagiati

Agli operai addetti ai lavori di bitumatura e asfaltatura, intendendo come tali gli addetti allo spandimento a spruzzo di materiali bituminosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché agli addetti alla preparazione di conglomerati bituminosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20 per cento da calcolarsi sugli elementi della paga base di fatto escluso il 23,45 per cento.

Tale indennità verrà corrisposta per le ore effettivamente prestate per le attività suddette.

L'indennità verrà inoltre corrisposta ai lavoratori addetti alle costruzioni di manufatti senza l'impiego di ponteggi esterni a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, ed inoltre agli operai dipendenti da imprese che operano nel settore delle costruzioni, fuori dai centri abitati, di linee elettriche, telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione. (Sommario)

Articolo 13 - Durata

Il presente contratto ha la durata di quattro anni. (Sommario)

Articolo 14 - Insediamento della commissione paritetica

Con riferimento all'E.E.T., il giorno 29 Dicembre 1998, a seguito della stipula dell'accordo stesso, viene insediata la commissione composta dai Signori:

- Cavagnoli Bruno

- Reduzzi Riccardo

- Bovini Antonio

- Bettini Mario

- Romagnoli Pier Luigi

- Murri Osvaldo

- Succi Claudio.

Pertanto la commissione è legalmente costituita nominando all'unanimità il Signor Cavagnoli Bruno Presidente della stessa. (Sommario)

Allegato A) all'accordo sindacale 30 dicembre 1998 tra artigiani e FLC di Cremona

 

Quota oraria

 

173

Parametri

Indici

   

Importo mese

Importo orario

Operai transitati

oltre

 

2700

21.725,20

125,58

da

2001

2700

19.750,20

114,16

meno

2001

 

17.775,18

102,75

Imprese iscritte

oltre

 

800

21.725,20

125,58

da

601

800

19.750,20

114,16

meno

601

 

17.775,18

102,75

Ore medie procapite

oltre

 

1380

21.725,20

125,58

da

1101

1380

19.750,20

114,16

meno

1100

 

17.775,18

102,75

Infortuni n. giorni

oltre

 

6500

5.925,00

34,25

da

5001

6500

6.583,40

38,05

meno

5000

 

7.241,74

41,86

Totale

oltre

   

72.417,40

418,60

da

   

65.834,00

380,54

meno

   

59.250,54

342,50

La tabella determina l'E.E.T. con riferimento al 3° livello.

Per gli altri livelli, l'E.E.T. viene indicato proporzionalmente alla qualifica di appartenenza. (Sommario)

Allegato B) all'accordo sindacale 29 dicembre 1998 tra artigiani e FLC di Cremona

Parametri

anno 1996

anno 1997

peso %

operai transitati

2.999

2.995

30

imprese iscritte

657

656

30

ore medie pro capite

1.259

1.183

30

infortuni n. giorni

7.789

7.214

10

Totale

 

100

(Sommario)

Allegato C) all'accordo sindacale 30.12.1998 tra artigiani e FLC Cremona

Contratto per il recupero occupazionale

Le parti in applicazione di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 legge 28/02/1987 n. 56, nell'intervento di favorire il recupero al settore dei lavoratori edili disoccupati, nonché per contrastare il lavoro irregolare, individuano nella ipotesi di lavoro sottoindicata, la possibilità della apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro:

- incremento di attività non permanente e limitato nel tempo, connesse a richieste di mercato indifferibili, alle quali non sia possibile far fronte, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza.

La durata del contratto non può essere inferiore ad 1 mese ed eccedente 4 mesi. Il contratto non è prorogabile più di una volta.

L'assunzione può riguardare solo i lavoratori operai ed impiegati tecnici provenienti dal settore edile, iscritti nelle liste di disoccupazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego della Provincia di Cremona. (Sommario)

Le imprese non devono avere in corso sospensioni dal lavoro né aver proceduto a riduzioni del personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione, per le medesime professionalità.

Per l'individuazione del numero massimo dei lavoratori che potranno essere assunti vale la seguente tabella:

- fino a tre dipendenti:

n. 1 assunzione;

- fino a nove dipendenti:

n. 2 assunzioni;

- oltre i nove dipendenti:

n. 3 assunzioni.

Le violazioni alla presente disciplina comportano le conseguenze previste dalle norme di legge in vigore.

Il presente accordo ha carattere sperimentale ed avrà validità sino al 31 Dicembre 2000. Esso si intenderà confermato qualora non sia disdetto per iscritto da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza.