Edili (piccola industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle piccole imprese industriali edili ed affini di Cremona
Data stipula: 29 luglio 1998

Inizio validità: 1 luglio 1998
Contratto territoriale per la provincia di Cremona


Sommario:

- Sistema di informazioni
- Scuole Edili - Formazione Professionale
- Comitato Territoriale Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Sicurezza ed ambiente di lavoro
- Orario di lavoro
- Ferie
- Cassa Edile
- Anzianità Professionale Edile - A.P.E.
- Diritti sindacali
- Categorie - Qualifiche
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Sospensione o riduzione del lavoro
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Trasferta
- Indennità Territoriale di Settore e Premio di produzione Impiegati
- Indennità sostitutiva di mensa
- Premio di Professionalità
- Elemento Economico Territoriale
- Indumenti di lavoro
- Festività
- Controversie
- Decorrenza e durata
- Elemento Economico Territoriale
 

Il 29 Luglio 1998 in Cremona

- premesso che in data 7 Novembre 1989 è stato sottoscritto dalle stesse parti il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 13 Novembre 1987;

- premesso che in data 21 Luglio 1995 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con efficacia 1° Luglio 1995 per gli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese edili ed affini, Contratto Collettivo Nazionale che qui interamente si intende richiamato;

tra

- l'Unione Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Cremona, U.C.E.A., con l'assistenza dell'Associazione Piccole Industrie

e

- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini (FILLEA - CGIL) Sindacato Provinciale di Cremona;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni cd Affini (FILCA - CISL) Sindacato Provinciale di Cremona;

- la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL - UIL) Sindacato Provinciale di Cremona;

viste

le norme di cui all'art. 40 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai addetti alle industrie edilizie ed affini del 21 Luglio 1995;

richiamato

il precedente Accordo Integrativo Provinciale 7 Novembre 1989 con il quale si stabilisce:

- l'articolazione contrattuale a livello territoriale;

- l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva in base ad elementi predeterminati per la durata del presente accordo;

- l'intenzione di evitare che si creino condizioni tali per cui sia a livello di cantiere che di azienda si promuovano azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale, fatte salve le condizioni di miglior favore

viene stipulato

il presente Accordo Integrativo di lavoro da valere su tutto il territorio della provincia di Cremona per tutte le imprese associate all'U.C.E.A. - A.P.I. di Cremona che svolgano le lavorazioni di cui al citato C.C.N.L. 21 Luglio 1995 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio conto o per conto di Enti Pubblici e per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, comprese le imprese esercenti la produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

Articolo 1 - Sistema di informazioni

Le parti contraenti in ottemperanza alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed al fine di una più approfondita conoscenza del settore, dichiarano la propria disponibilità a dare concreta attuazione agli incontri periodici -"con carattere semestrale - previsti in materia di informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione del settore stesso.

Nel corso di tali incontri, ciascuna delle parti, nella sua autonomia e con distinte responsabilità, potrà contribuire alla ricerca dei dati e delle notizie ritenute più idonee per una equilibrata valutazione della situazione, in particolare anche utilizzando dati aggregati globali disponibili presso gli Enti Paritetici.

Resta inteso che i risultati di questo esame congiunto che riguarderà anche l'andamento degli appalti e dei subappalti saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri a tale livello.

Per quanto concerne gli appalti ed i subappalti si richiamano gli adempimenti delle imprese appaltatrici e subappaltatrici previsti dal 2° comma - lettera B - dell'art. 15 del C.C.N.L. relativi alle comunicazioni alla Cassa Edile ed agli Istituti assicurativi e previdenziali. (Sommario)

Articolo 2 - Scuole edili - formazione professionale

In relazione al rinnovamento del ruolo dell'edilizia nella nostra provincia, tenuto conto delle trasformazioni in atto nella sfera produttiva, si ritiene indispensabile avviare nuovi indirizzi di formazione professionale nell'edilizia, capaci di corrispondere all'esigenza di realizzare l'inserimento di manodopera giovanile, di riqualificare lavoratori già in produzione e, nell'ambito del miglioramento delle condizioni di lavoro, di consentire l'inserimento di manodopera femminile.

Le parti si impegnano a sviluppare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'inserimento di rappresentanti U.C.E.A. nella Scuola Edile, e, in alternativa, ad adoperarsi per la costituzione dell'Ente Scuola Edile Regionale, o per la partecipazione agli Istituti Professionali esistenti nell'ambito territoriale.

La formazione professionale deve essere realizzata in relazione alle prospettive del settore, in rapporto al risanamento del territorio per l'intervento sull'edilizia esistente, sui centri storici e sui nuovi metodi per l'edilizia prefabbricata.

Il contributo a carico dei datori di lavoro, previsto dall'art. 93 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 per le scuole professionali Edili viene fissato nella misura pari allo 0,85%.

Detto contributo é da computare sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai e da versare alla Cassa Edile di Cremona, unitamente alle percentuali dovute alla stessa Cassa Edile, alla quale è stata affidata l'esazione del contributo stesso.

Per i lavoratori studenti iscritti ai Corsi Professionali o di Studio strettamente collegati al settore edile, verranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 104 ore nel corso dell'anno per la preparazione specifica o frequenza ai corsi. (Sommario)

Articolo 3 - Comitato territoriale paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti contrattuali attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei cantieri edili nonché al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, ribadiscono l'importanza del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito nella Provincia di Cremona in attuazione del C.C.P.L. 19/01/87 e dell'art. 31 del C.C.N.L. 13/11/87, come strumento idoneo a promuovere lo studio e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore, nonché al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In tale ottica il Comitato è impegnato a sviluppare tutte quelle iniziative di informazione che consentono la più diffusa conoscenza della normativa antinfortunistica, nonché ad intervenire con le modalità previste dal Regolamento, nei luoghi di lavoro per facilitare il rispetto della normativa antinfortunistica ambientale.

Viene confermato che il funzionamento del Comitato sarà garantito da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,25% da computare sulla retribuzione globale corrisposta ai dipendenti operai. (Sommario)

Articolo 4 - Sicurezza ed ambiente di lavoro

Le parti, nel ribadire quanto previsto dall'art. 88 del vigente C.C.N.L., in merito al problema dell'ambiente di lavoro concordano quanto segue: quando per comune previsione tra l'imprenditore e rappresentanti sindacali aziendali, i lavori del cantiere abbiano durata superiore a mesi 5 (cinque) l'impresa deve mettere a disposizione i seguenti locali:

a) spogliatoio riscaldato durante i mesi invernali;

b) refettorio riscaldato durante i mesi invernali.

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate, debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua corrente ed attrezzature atte a consentire ai lavoratori di conservare e riscaldare le vivande ed a lavarne i relativi recipienti.

Quando il cantiere abbia durata inferiore a mesi 5 (cinque) l'impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano usufruire di servizi nelle vicinanze dei cantieri.

Le parti ribadiscono l'importanza dell'obbligo al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie professionali e igiene dell'ambiente.

Le parti ritengono importante l'opera informativa svolta dal Comitato Territoriale Paritetico che potrà indirizzare l'acculturamento degli addetti ai lavori a tutti i livelli, fondamento indispensabile per un reale progresso della prevenzione degli infortuni.

Le aziende, al fine di agevolare la partecipazione dei propri dipendenti alle attività di formazione che il Comitato Paritetico porrà in essere, concederanno ai dipendenti stessi, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive di cantiere, permessi individuali concordandone le modalità con la direzione delle imprese medesime. (Sommario)

Articolo 5 - Orario di lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del vigente C.C.N.L. la durata dell'orario contrattuale di lavoro viene stabilito in 40 (quaranta) ore settimanali con esclusione del sabato.

Le parti stabiliscono inoltre di demandare ad accordi tra la direzione aziendale e la R.S.A. l'eventuale fissazione di orari di lavoro elastici al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle condizioni ed alle esigenze del cantiere. (Sommario)

Articolo 6 - Ferie

Le parti convengono che le 4 settimane di ferie previste dall'art. 16 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 saranno usufruite dagli aventi diritto con le seguenti modalità:

a) tre settimane consecutive nel periodo giugno-agosto e una settimana in occasione delle festività di fine anno;

b) le tre settimane di cui alla lettera a) potranno essere ridotte a due, d'accordo tra datori di lavoro e le R.S.A. o i lavoratori stessi ove queste manchino.

In questo caso la terza settimana sarà a disposizione del lavoratore che potrà goderla:

- giornate intere singole, con preavviso di 48 ore;

- in un'unica soluzione con preavviso di 30 giorni.

I periodi di godimento delle ferie di cui sopra dovranno essere concordati preventivamente tra il datore di lavoro e le R.S.A. o i lavoratori stessi ove questi manchino, entro il 30 Aprile di ogni anno. (Sommario)

Articolo 7 - Cassa Edile

Il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona viene confermato nella misura del 2,90% complessivo, di cui 0,45% a carico degli operai e 2,45% a carico dei datori di lavoro, da computarsi sull'imponibile soggetto ai contributi assicurativi e previdenziali.

Inoltre viene confermato il contributo straordinario a totale carico dei datori di lavoro, nella misura complessiva dello 0,40%.

Esaminata la situazione finanziaria della Cassa Edile citata, con accordo tra le parti verrà decisa l'eventuale revisione del contributo straordinario predetto.

La quota a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro ad ogni singolo periodo di paga.

Il versamento alla Cassa Edile del contributo assistenziale viene effettuato bimestralmente con le modalità stabilite dalla Cassa Edile medesima.

Inoltre le parti concordemente dichiarano: di adoperarsi affinché alla gestione delle Casse Edili partecipino tutte le associazioni interessate. (Sommario)

Articolo 8 - Anzianità professionale edile - A.P.E

In conformità a quanto disposto dall'art. 30 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla disciplina dell'anzianità professionale edile è fissato al 7% e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. citato per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico delle festività nazionali ed infrasettimanali di cui al punto 3 dell'art. 18 del C.C.N.L. e deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti i compiti previsti dal regolamento di attuazione dell'art. 30 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995.

Le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio sono temporaneamente affidate alla Cassa Edile, come previsto dall'allegato C del C.C.N.L. citato. (Sommario)

Articolo 9 - Diritti sindacali

Fermo restando quanto previsto dall'art. 101 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 circa il diritto degli operai alla partecipazione delle Assemblee retribuite indette dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori, oltre al diritto di 10 ore all'anno per i dipendenti da imprese superiori alle 15 unità e di 8 ore annue per i dipendenti da imprese dalle 5 alle 15 unità, anche per i dipendenti da aziende inferiori ai 5 è previsto il diritto di 5 ore annue di assemblea retribuita.

Inoltre i permessi retribuiti per i membri dei comitati Direttivi delle Federazioni dei Sindacati Provinciali, di cui al punto B) dell'art. 102 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 potranno essere cumulati annualmente nell'ambito delle 96 ore annue.

Le parti convengono di mutualizzare in Cassa Edile la retribuzione dei permessi sindacali. Il relativo regolamento e la effettiva applicazione pratica del criterio dovranno essere attuati entro la vigenza del presente contratto integrativo provinciale. (Sommario)

Articolo 10 - Categorie - qualifiche

Le categorie e le qualifiche dei lavoratori del settore edile sono determinate secondo i criteri previsti dall'art. 78 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995. Alla declaratoria del 4° livello viene aggiunta la seguente:

- operaio di cui al 3° livello in grado di svolgere in modo polivalente in completa autonomia tutti i lavori inerenti all'industria edilizia e con particolare capacità.

Inoltre sono inquadrati al 3° livello (operaio specializzato) i conducenti di autobetoniere, autogrù, autoarticolati e autocarri con portata superiore a 80 quintali.

Sono inquadrati nel 3° livello gli operai del 2° livello adibiti anche a svolgere alcune delle attività inerenti ad opere edili normalmente affidate ad operai del 3° livello.

I lavoratori assunti per la prima volta nel settore durante il primo anno di rapporto di lavoro devono frequentare un corso di formazione professionale presso la Scuola Edile. (Sommario)

Articolo 11 - Trattamento economico per ferie gratifica natalizia, riposi annui

La misura percentuale per corrispondere agli operai il trattamento economico per: ferie, gratifica natalizia e riposi annui è stabilita nella misura del 23,45% da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga + indennità territoriale di settore e indennità integrativa + indennità di contingenza + elemento economico territoriale + E.D.R.

La suddetta percentuale complessiva del 23,45% risulta così composta:

- gratifica natalizia

10,00%

- ferie

8,50%

- riposi annui

4,95%

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza al lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto nelle seguenti misure:

Malattia

 

Acc. Lordo

Acc. Netto

- per le giornate di carenza INPS

23,45%

18%

- dal 4° al 270° giorno

23,45%

18%

Infortunio

 

Acc. Lordo

Acc. Netto

- per il giorno di infortunio e per le giornate di carenza INAIL

23,45%

18%

- dal 4° giorno in poi fino a guarigione clinica

10%

7,50%

Le suddette percentuali devono computarsi sulla base dell'orario normale di lavoro di cui al precedente art. 4 (40 ore settimanali) durante l'assenza dell'operaio.

Gli importi delle percentuali di cui ai commi precedenti devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona con versamenti bimestrali posticipati, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile in appositi conti individuali, deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto per le somme accantonate dal mese di ottobre al mese di marzo;

- del S. Natale per le somme accantonate dal mese di aprile al mese di settembre.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate, potrà aver luogo solo nei casi previsti dallo Statuto e Regolamento della Cassa Edile. (Sommario)

Articolo 12 - Sospensione o riduzione del lavoro

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995, nonché dalla legge 6 Agosto 1975 n. 427, le imprese sono tenute, qualora ne ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale facendo ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Le imprese provvederanno ad anticipare al saldo del periodo di paga nel quale si é verificata la sospensione o riduzione di orario, la liquidazione delle somme spettanti ai lavoratori loro dipendenti a titolo di integrazione guadagni.

Tali anticipazioni verranno corrisposte indipendentemente dal fatto che la sospensione sia parziale o totale in una misura comunque non superiore al corrispettivo di 24 ore settimanali di salario integrato ed avranno il carattere di acconti sui salari, qualora, per motivi non imputabili al datore di lavoro, la domanda di integrazione venisse respinta.

L'impresa invece corrisponderà direttamente l'importo completo della Cassa Integrazione Guadagni qualora sia responsabile della mancata presentazione della domanda quando dovesse essere respinta per errori, inadempienze imputabili all'impresa stessa.

Dichiarazione a verbale

In tutti i casi di eventi meteorologici (pioggia, neve, gelo, etc.) per i quali l'impresa é tenuta, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, a presentare domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali, l'operaio è obbligato a presentarsi sul luogo del lavoro, salvo che non sia stato espressamente esonerato dal proprio datore di lavoro o da un suo rappresentante. (Sommario)

Articolo 13 - Indennità per lavori speciali disagiati

Con decorrenza dal 1° Luglio 1974 agli operai impiegati nei lavori di bitumazione (bitumatura) ed asfaltatura, intendendosi come tali gli addetti allo spandimento a spruzzo di materiali bitumosi o catramosi (spanditori, posatori ed asfaltisti) nonché agli addetti agli impianti di preparazione di conglomerati bitumosi, verrà corrisposta una indennità pari al 20% da calcolarsi sugli elementi della paga globale di fatto, escluso l'accantonamento delle percentuali per ferie, gratifica natalizia e riposi annui alla Cassa Edile.

L'indennità in oggetto verrà corrisposta soltanto per le ore effettivamente prestate per le attività sopraddette.

La stessa maggiorazione verrà corrisposta anche agli operai dipendenti da imprese che operano nel settore delle costruzioni, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate. (Sommario)

Articolo 14 - Trasferta

Con riferimento all'art. 22 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 l'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, situato oltre i 5 (cinque) km. misurati partendo dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione, ha diritto a percepire un'indennità giornaliera, oltre al rimborso delle spese di viaggio, a partire dal primo chilometro, qualora l'impresa non provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Detta indennità è fissata nelle seguenti misure:

- da 5 a 15 km.

13%

- da 15 a 30 km.

16%

- da 30 a 40 km.

17%

- da 40 a 50 km.

18%

- oltre i 50 km.

l'impresa provvederà a rimborsare al lavoratore le spese per il vitto ed il tempo di percorrenza.

Le maggiorazioni percentuali suddette vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 e corrisposte per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Le distanze delle varie fasce di percorrenza dovranno essere misurate partendo dal Palazzo Municipale del Comune di assunzione.

Le parti a conferma di quanto indicato dal 5° comma dell'art. 22 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 dichiarano che la indennità di trasferta non compete quando l'operaio venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'effettivo vantaggio deve intendersi attuato qualora il dipendente venga comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto il quale sia ubicato nel raggio di 5 km dal Comune di effettiva dimora.

Ferma restando l'attuale regolamentazione dell'indennità di trasferta le parti concordano che con accordo a livello aziendale in relazione alle caratteristiche tipiche della prestazione richiesta agli operai l'azienda potrà provvedere al pagamento del pasto.

In tale circostanza verrà assorbita integralmente l'indennità sostitutiva di mensa e agli operai verrà riconosciuta a titolo di indennità di trasferta la seguente somma giornaliera:

Operaio 4° Livello

£. 3.100;

Operaio 3° Livello

£. 2.700;

Operaio 2° Livello

£. 2.100;

Operaio 1° Livello

£. 2.000.

Nota verbale: l'interpretazione del concetto di vantaggio ai fini del pagamento dell'indennità di trasferta avrà decorrenza dal 1° giugno 1999. (Sommario)

Articolo 15 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione impiegati

L'importo dell'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati vengono congelati ai valori in vigore al 28 Luglio 1998.

Gli importi sono i seguenti:

Operai

 

- Operaio 4° Livello

£. 1.359,43

- Operaio Specializzato

£. 1.266,22

- Operaio Qualificato

£. 1.147,58

- Operaio Comune

£. 1.000,33

 

Impiegati

 

- Impiegato 7° Livello

£. 311.000

- Impiegato 6° Livello

£. 291.500

- Impiegato 5° Livello

£. 240.500

- Impiegato 4° Livello

£. 212.500

- Impiegato 3° Livello

£. 193.500

- Impiegato 2° Livello

£. 173.500

- Impiegato 1° Livello

£. 147.000

(Sommario)

Articolo 16 - Indennita sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa per gli operai verrà erogata alle scadenze indicate nelle seguenti misure:

1° Agosto 1998

 

- Operaio 4° Livello

£. 7.100 giornaliere;

- Operaio 3° Livello

£. 6.700 giornaliere;

- Operaio 2° Livello

£. 6.100 giornaliere;

- Operaio 1° Livello

£. 6.000 giornaliere;

 

1° Luglio 1999

 

- Operaio 4° Livello

£. 8.100 giornaliere;

- Operaio 3° Livello

£. 7.700 giornaliere;

- Operaio 2° Livello

£. 7.100 giornaliere;

- Operaio 1° Livello

£. 7.000 giornaliere;

 

1° Luglio 2000

 

- Operaio 4° Livello

£. 9.100 giornaliere;

- Operaio 3° Livello

£. 8.700 giornaliere;

- Operaio 2° Livello

£. 8.100 giornaliere;

- Operaio 1° Livello

£. 8.000 giornaliere.

Per gli impiegati la stessa viene fissata in:

- £. 4.000 giornaliere dal 1° Agosto 1998;

- £. 5.000 giornaliere dal 1° Luglio 1999;

- £. 6.000 giornaliere dal 1° Luglio 2000.

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minino di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale dell'accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, prevista dall'art. 19 del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 per gli operai. L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengono rimborsate le spese per il vitto. (Sommario)

Articolo 17 - Premio di professionalità

Le parti "concordano che a decorrere dal 1° Agosto 1998 il premio di professionalità cessa di maturare.

Nel mese di Agosto 1998 verrà erogato il premio maturato per il periodo 1° Agosto 1997 - 31 Luglio 1998. (Sommario)

Articolo 18 - Elemento economico territoriale

Le parti concordano di istituire l'elemento economico territoriale di cui all'art. 40, comma 2, lett. D del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini, nella misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore all'1/07/1997.

La regolamentazione di tale istituto è contenuta nell'allegato A del presente accordo di cui ne fa parte integrante.

A decorrere dal 1° Luglio 1998 viene riconosciuta una "anticipazione dell'elemento economico territoriale pari a £. 50.000 (cinquantamila) sul 3° livello delle qualifiche previste dal C.C.N.L. 21 Luglio 1995, che riparametrata ai singoli livelli contrattuali equivale agli importi di seguito indicati:

Operai

 

- Operaio IV Livello

£. 311,25

- Operaio specializzato

£. 289,02

- Operaio qualificato

£. 260,12

- Operaio comune

£. 222,32

 

Impiegati

 

- 7° Livello

£. 76.924

- 6° Livello

£. 69.232

- 5° Livello

£. 57.693

- 4° Livello

£. 53.847

- 3° Livello

£. 50.000

- 2° Livello

£. 45.000

- 1° Livello

£. 38.462

La suddetta anticipazione verrà verificata sui seguenti parametri provinciali concordati: consumi energetici - numero lavoratori - numero imprese - sicurezza. (Sommario)

Articolo 19 - Indumenti di lavoro

Le imprese forniranno annualmente ai lavoratori una tuta ed un paio di scarpe antinfortunistiche.

L'uso di tali calzature è obbligatorio nei lavori di cantiere ed il mancato utilizzo può esser causa di irrogazione di sanzioni disciplinari. Le imprese inoltre forniranno tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalla propria valutazione rischi fatta ai sensi del D. Lgs. 626/94. (Sommario)

Articolo 20 - Festività

Le parti, a parziale modifica dell'art. 18 regolamentazione per gli operai e dell'art. 60 della regolamentazione per gli impiegati del C.C.N.L. 21 Luglio 1995 stabiliscono di considerare festivo il giorno del 5. Patrono del luogo ove ha sede l'impresa. (Sommario)

Articolo 21 - Controversie

Fermo restando la possibilità di accordo tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto le controversie individuali e collettive tra aziende e lavoratori saranno risolte, possibilmente in prima istanza, tra la Direzione e le rappresentanze aziendali e in difetto di accordo dalle rispettive competenti Organizzazioni Sindacali entro 10 giorni su richiesta delle parti.

Le controversie collettive sulle applicazioni del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni Sindacali congiuntamente stipulanti ed all'A.N.I.E.M - CONFAPI. (Sommario)

Articolo 22 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto Integrativo Provinciale è valido per tutto il territorio della provincia di Cremona a decorrere dal 1° Luglio 1998, salvo le diverse decorrenze previste dagli articoli precedenti.

Per la sua durata varranno le norme che saranno stabilite in materia di rinnovo del C.C.N.L. 21 Luglio 1995. (Sommario)

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

- Visto l'art. 2 della legge 23.5.1997 n. 135

- tenuto conto degli accordi sottoscritti dall'ANlEM e dalle Organizzazioni Nazionali di Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea CGIL in data 23 Aprile 1997, nonché della lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 novembre 1995, n. 213 e del messaggio INPS N. 21760 del 02/06/1998

- ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio, ai suoi risultati e alla conseguente produttività conseguita

- l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dell'art. 12 del C.C.N.L. 21 luglio 1995 e dalla L. 135/97.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dagli art. 25 punto 3 e art. 45 del c.c.n.l. 21luglio 1995 - le parti sottoscritte si riferiscono all'andamento e ai risultati a livello territoriale della Provincia di Cremona, sulla base dei seguenti indicatori:

- consumi energetici/monte ore lavorate Cassa Edile;

- operai iscritti in Cassa Edile;

- n. imprese iscritte in Cassa Edile;

- ore perse per infortunio/ore lavorate.

Ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1) L'andamento del settore nel territorio provinciale verrà monitorato tramite l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri indicati nel "Meccanismo di calcolo" ed, in relazione allo stesso, si stabiliranno le possibili variazioni dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) previsto dall'ipotesi di accordo 23.4.1997, citato in premessa.

2) La prima verifica dei mutamenti di tali valori verrà effettuata entro il 31 dicembre 1999 ed in quella sede si determinerà l'ammontare dell'E.E.T. a valere dal 1° gennaio 2000 per un periodo di 12 mesi e cioè sino alla seconda verifica.

3) L'entità della prima erogazione dell'E.E.T. dovrà essere proporzionale alla variazione percentuale risultata nel periodo preso in considerazione (dall'1.10.98 al 30.9.99) secondo i meccanismi di calcolo.

4) In attesa ditale prima verifica viene riconosciuta, a decorrere dal 1° Gennaio 1999, una anticipazione pari a £. 70.000 mensili rapportata ai lavoratori inquadrati al 3° livello e riparametrata proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per le rimanenti categorie di lavoratori, da riassorbire nell'E.E.T. che si andrà a determinare dopo la prima verifica.

5) Nel caso la prima verifica facesse registrare un esito inferiore all'anticipazione erogata, non verrà riconosciuto alcun E.E.T. e nella stessa sede si determinerà una nuova anticipazione sostitutiva della precedente, determinata sulla base dei risultati del periodo, in funzione delle prospettive degli andamenti economici dei parametri in riferimento. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

6) In occasione della prima verifica - relativa al '99 - qualora dall'analisi dell'escursione dei parametri di cui alla tabella del meccanismo di calcolo ne derivasse un risultato economico (v. b.) pari o superiore all'importo di £. 70.000. erogato quale anticipazione 1991 l'importo dell'anticipo 2000 verrà incrementato fino al limite del risultato economico evidenziato, tenendo conto del massimale ex ipotesi accordo nazionale 23.4.1997. Le stesse modalità saranno adottate in occasione delle successive verifiche.

7) Tenuto conto della vigenza quadriennale del presente Contratto Integrativo Territoriale si conviene che le verifiche successive alla prima verranno effettuate:

entro il 31.12.19991 con riferimento al periodo 1.10.98 - 30.9.1999; entro il 31.12.2000, con riferimento al periodo 1.10.99 - 30.9.2000; entro il 31.12.2001, con riferimento al periodo 1.10.00 - 30.9.2001.

8) Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio, verrà corrisposto il valore dell'E.E.T proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata.

9) Quattro mesi prima della scadenza definitiva verrà fissato un incontro per definire obiettivi e quantificazione futura, sempre nel rispetto della allora vigente normativa contrattuale nazionale di riferimento.

Meccanismo dl calcolo

L'elemento Economico Territoriale è variabile rispetto a 4 parametri di produttività nel settore:

- 1° indicatore: consumi energetici - media ultimi tre anni (MWh x 1000) monte ore lavorate dipendenti iscritti Cassa Edile Cremona (media ultimi tre anni)

- 2° indicatore: n° dipendenti iscritti Cassa Edile di Cremona

- 3° indicatore: n° imprese iscritte alla Cassa Edile di Cremona

- 4° indicatore: giorni persi per infortunio (media ultimi tre anni) monte ore lavorate dipendenti iscritti Cassa Edile di Cremona (media ultimi tre anni)

1° indicatore

 

A

B

C

D

1

Coefficiente produttività

Orario

Mensile

 

2

Superiore a 0,55

202,31

35000

Valore base + 25%

3

Da 0,51 a 0,55

178,03

30800

Valore base + 10%

4

Da 0,30 a 0,50

161,85

28000

Valore base

5

Da 0,25 a 0,29

145,66

25200

Valore base - 10%

6

Inferiore a 0,25

121,39

21000

Valore base - 25%

2° indicatore

 

A

B

C

D

1

Lavoratori iscritti Cassa Edile

Orario

Mensile

 

2

Oltre 3300

101,16

17500

Valore base+25%

3

Da 3001 a 3300

89,02

15400

Valore base + 10°

4

Da 2500 a 3000

80,92

14000

Valore base

5

Da 2200 a 2499

72,83

12600

Valore base - 10%

6

Meno 2.200

60,69

10500

Valore base - 25%

3° indicatore

 

A

B

C

D

1

N° imprese iscritte Cassa Edile

Orario

Mensile

 

2

Oltre750

101,16

17500

Valore base + 25%

3

da 701 a 750

89,02

15400

Valore base + 10%

4

da 550 a 700

80 92

14000

Valore base

5

da 500 a 549

72,83

12600

Valore base - 10%

6

Meno di 500

60,69

10500

Valore base -25 %

4° indicatore

 

A

B

C

D

1

Coefficiente infortuni

Orario

Mensile

 

2

Meno 1,70

101,16

17500

Valore base + 25%

3

Da 1,89 a 1,70

89,02

15400

Valore base + 10%

4

Da 1,90 a 2,70

80,92

14000

Valore base

5

Da 2,71 a 3,00

72,83

12600

Valore base - 10%

6

Oltre 3,00

60,69

10500

Valore base - 25%

Le parti convengono che, qualora la somma dei 4 parametri registri andamenti positivi, sono da intendersi a concorrere per l'erogazione di quanto previsto come tetto massimo dall'ipotesi di accordo nazionale 23 Aprile 1997.

N.B.: i dati del consumo energetico e i dati relativi alle imprese ed ai lavoratori iscritti in Cassa Edile fanno riferimento all'anno Cassa Edile. Il premio di risultato è correlato per il 40% al primo indice, per il 20% al secondo, per il 20% al terzo e per il 20% al quarto. I valori di E.E.T. riportati sono quelli relativi ai salari e agli stipendi dei lavoratori inquadrati al 3° livello e saranno riparametrati proporzionalmente agli indici del C.C.N.L. per tutti i livelli di inquadramento dei lavoratori. Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'importo dell'E.E.T. afferente l'ultima categoria di appartenenza. (Sommario)