INTEGRATIVO REGIONALE  PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL’EDILIZIA E AFFINI

 

L’anno 2002, addì 11 Dicembre 2002  in Firenze presso la sede dell’A.R.C.P.L. TOSCANA si sono incontrati

 i Signori : Renato Campinoti , Francesco Perri , Oriano Valentini e Mauro Farnocchia  , in rappresentanza dell’ARCPL TOSCANA / LEGACOOP

Il  Signor Silvano Contri , in rappresentanza della FEDERLAVORO e SERVIZI TOSCANA/ CONFCOOPERATIVE

Il Sign. Giorgio Orsi in rappresentanza dell’ ATCPL /A.G.C.I.

ed i Signori : Mauro Livi, Daniele Gioffredi, Roberto Bacci, Thomas Borromeo,  in rappresentanza della Fillea-CGIL;

Antonio Cerqua, Nicola Longo, Roberto Biasci, Vincenzo Brancaglione  in rappresentanza della Filca-CISL;

Pompeo Naldi, Ernesto D’Anna in rappresentanza della Feneal-UIL

 

                                                           Premesso

 

che le Organizzazioni Sindacali FILLEA – CGIL / FILCA – CISL / FENEAL – UIL  hanno presentato una piattaforma per il rinnovo dell’integrativo regionale del settore edile firmato in data  9 Aprile 1998  e scaduto il 31 dicembre 2001

                                                              

     visti

 

·        L’ articolo 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 per i lavoratori delle coop.ve di P.L. dell’edilizia  ed affini;

·        l’accordo nazionale  4 febbraio 2002 tra AGCI PRODUZIONE E LAVORO , ANCPL LEGACOOP FEDERLAVORO e SERVIZI CONFCOOPERATIVE e FILCA-CISL, FILLEA-CGIL e FeNEAL-UIL;

si è stipulato il presente accordo regionale integrativo del CCNL 9 Febbraio 2000, da valere nella Regione Toscana  per i lavoratori  delle  cooperative di Produzione e Lavoro  dell’edilizia e affini.

PREMESSA

 

Il settore delle costruzioni rappresenta nella nostra Regione un importante elemento di crescita economica e sociale per il quale rimane comunque determinante il superamento di  eccessiva  e spesso contraddittoria proliferazione legislativa e di inutili vincoli burocratici .

 Per la sopravvivenza del settore è indispensabile superare tutti i vincoli e gli ostacoli  che impediscono un effettivo contrasto al lavoro irregolare ed  alla concorrenza sleale fra le imprese.

Le parti rinnovano il proprio impegno a sviluppare iniziative  di sensibilizzazione  tese ad individuare e definire le aree di evasione contributiva e di elusione contrattuale.

In tal senso si impegnano affinché, anche nella nostra Regione, si introduca il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), già sperimentato in altre realtà territoriali, in coerenza con gli  accordi nazionali  e le disposizioni legislative in materia  e con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti  burocratici  delle aziende e per poter disporre di ulteriori importanti elementi di conoscenza del settore.

In questo contesto, le parti confermano la validità e la necessità che si addivenga quanto prima a dare pratica attuazione all’accordo sul sistema unitario degli Enti Bilaterali sottoscritto da tutte le Parti sociali il 4 giugno 2002, in ossequio e quale logico sbocco della disposizione della Legge Merloni  sulla reciprocità tra  le diverse casse edili operanti sul territorio nazionale. In tale ambito, le parti riconfermano quanto previsto in materia di trasferta dal CCNL 9/02/2000.

Le parti rinnovano il proprio impegno teso a semplificare le procedure richieste alle imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione di appalti  e favorire una competizione fondata sull’osservanza delle regole della competizione e del rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive. In tale contesto auspicano che nel legiferare in materia di appalti la Regione Toscana  emani disposizioni tendenti a valorizzare le imprese che si distinguano per aver ottenuto,  attraverso l’impegno costante di cospicue risorse, la certificazione di qualità e che perseguano costantemente l’obiettivo della sicurezza, quali mezzi decisivi per un’effettiva riqualificazione del settore edile.

Le parti ribadiscono la necessità di mettere in atto tutti gli interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese cooperative e ad elevare il loro grado di competitività, anche al fine di salvaguardare l’occupazione.

 

B) AMBIENTE E SICUREZZA

 

Le parti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 del vigente CCNL,  riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti  alla salute e alla sicurezza dei lavoratori  e sollecitano un ’ incisiva azione formativa, informativa e di addestramento periodico per tutti i lavoratori occupati all’interno dei cantieri edili da parte di tutti i soggetti e gli organismi preposti, compreso quelli di natura contrattuale.

A tale proposito le parti, nel sottolineare che nelle imprese cooperative già soggette agli obblighi derivanti dall’art.29/D del CCNL  è già presente e operante il Rappresentante per la Sicurezza Aziendale, s‘impegnano comunque a favorire l’istituzione della  figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Territoriale (RLST) , mediante  l’utilizzo di un fondo mutualizzato presso le Casse Edili. Le modalità attuative del Fondo RLST, compreso l’eventuale ristorno alle imprese che hanno il R.L.S. Aziendale, saranno definite d’intesa con gli altri soggetti interessati.

 

C)    FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

La strutturale carenza di mano d’opera che si registra nel settore delle costruzioni determina, in alcuni casi un freno allo sviluppo delle imprese.

Rispetto a ciò, le parti concordano sull’importanza di un monitoraggio permanente delle risorse professionali e dei profili necessari al settore, con l’obiettivo di  impostare una strategia per elevare il livello di professionalità e produttività della risorsa lavoro.

Le parti ribadiscono la necessità di una formazione continua, per il raggiungimento di una qualificazione sistematica e programmata di tutti i profili professionali, per aggiornamento e specializzazione, utilizzando a tale proposito  gli Enti Paritetici territoriali di settore.

 

D ) ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

Come previsto dall’accordo nazionale del 4/02/2002 l’elemento economico territoriale (E.E.T)  di cui all’articolo 6 del CCNL 9 Febbraio 2000 viene elevato ad un importo complessivo dell’ 11% a decorrere dall’ 01/01/2003 e del 14% a decorrere dall’ 01/12/2003 sui minimi di paga base vigenti all’ 01/01/2003.

Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già individuato con il contratto integrativo del 9 Aprile 1998.

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 9 Febbraio 2000 - le parti  tengono conto dell’andamento del settore e dei suoi risultati nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

·         numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo

·         numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati

·         numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di     avvio dei lavori

·        numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e numero di ore autorizzate dall’INPS per intervento della CIG.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di marzo, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale del  4 febbraio 2002.

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

Relativamente, quindi all’anno 2003 gli importi in euro definiti in via presuntiva,  sulla base dei dati parziali ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:

 

LIVELLI

dal 1.1.2003

dal 1.12.2003

 

orario

mensile

Orario

Mensile

 

/

141,17

/

179,67

0,68

     118,58

0,87

150,92

0,59

101,64

0,75

129,36

0,50

86,40

0,64

109,96

0,45

77,08

0,57

98,10

0,41

71,71

0,53

91,27

0,37

64,37

0,47

81,93

0,33

56,47

0,41

71,87

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67, convertito nella legge 23/5/1997 n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

 

E )  DIARIA E TRASFERTA

 

La definizione dell’ istituto contrattuale, tesa ad una maggiore uniformità del trattamento sul territorio regionale, sarà affidata ad una apposita commissione.

 

F)  INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA , PASTO CALDO

 

Gli importi orari relativi all’indennità di mensa e pasto caldo, concordati nell’accordo regionale del 9 Aprile 1998, vengono rivalutati a decorrere dal 1 Dicembre 2002, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie provincie toscane.

 

Eventuali trattamenti di miglior favore concessi a livello aziendale restano in vigore. In questo caso le cifre pattuite nel presente capitolo verranno assorbite fino a concorrenza.

 

G ) INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

Gli importi relativi all’indennità di trasporto, concordati nell’accordo regionale del 9/4/1998, vengono rivalutati a decorrere dal 1 Dicembre 2002, secondo gli importi esposti in allegato al presente accordo per le varie provincie toscane.

Nessuna indennità verrà corrisposta qualora l’azienda provveda al trasporto dei lavoratori con mezzi propri, prelevandoli dalla loro abitazione o in zona limitrofa alla stessa. 

 

H) PREVIDENZA INTEGRATIVA

 

 Le parti s’impegnano  a promuovere  le azioni più idonee, al fine di  sensibilizzare i lavoratori del settore sul tema della previdenza integrativa. In tale ambito, organizzeranno incontri, anche congiunti, nelle aziende cooperative, al fine di approfondire con i lavoratori la normativa in materia e di raccogliere adesioni al Fondo Cooperlavoro, che  è il Fondo di Previdenza Integrativa, già attivo ed operante, per i lavoratori delle Cooperative di Produzione e Lavoro.

   

I) VALIDITA’ E DURATA

 

Il presente Contratto Integrativo Regionale  decorre dal 1° gennaio 2002, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2005, fatte salve disposizioni diverse derivanti dalla contrattazione nazionale.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

ARCPL TOSCANA/LEGACOOP_________________________________________________

 

 FEDERLAVORO e SERVIZI/CONFCOOPERATIVE_________________________

 

ATCPL/AGCI__________________________________________________________

 

FILLEA CGIL__________________________________________________________

 

FILCA CISL____________________________________________________________  

 

FENEAL UIL___________________________________________________________