EDILI (COOPERATIVE)

 
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto integrativo regionale delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini delle Marche

 
Data di Stipula: 01-09-2003
Inizio validita': 01-08-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Accordo territoriale per le Marche

Il 1° settembre 2003 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche si sono incontrati:

per le Organizzazioni della Cooperazione:

la LEGACOOP MARCHE;

la CONFCOOPERATIVE MARCHE;

l'AGCI MARCHE;

per le OO.SS..

la FILLEA CGIL;

la FILCA CISL;

la FENEAL UIL;

per discutere le richieste inviate dalle organizzazioni sindacali in merito alle proposte per il rinnovo del contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese del settore dell'edilizia e attività affini delle Marche così come previsto dal C.C.N.L. art. 6 del 9/2/2000 e dal verbale di accordo sull'E.E.T. del 4 febbraio 2002.

Dopo le discussioni di merito si è raggiunto il seguente accordo:

Premessa

Le parti concordano nel ritenere il sistema delle imprese cooperative edili, operanti nel settore dell'edilizia, un segmento significativo di detto comparto.

Il sistema delle cooperative edili ha saputo svolgere un importante ruolo nella ricostruzione post terremoto, a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico della regione.

In una fase di crisi d'importanti settori produttivi, che inizia a manifestarsi anche nelle Marche, il settore dell'edilizia può svolgere, come storicamente ha sempre fatto, una funzione anticiclica ed è in questo quadro che può trovare spazio e rafforzarsi il ruolo della cooperazione.
Il settore edile ed il sistema delle imprese che in esso opera, comprese quelle cooperative, pur registrando importanti risultati, convive però con elementi negativi da non sottovalutare: il lavoro nero ed irregolare in crescita, l'alto tasso d'infortuni sul lavoro che rendono il settore edile poco appetibile per i giovani, un sistema d'imprese di piccole e piccolissime dimensioni che fatica a diventare un sistema a forte innovazione e
qualificazione.

Il convincimento che il settore edile svolga quella funzione anticiclica sopraccitata e possa, nel periodo medio, ritornare a crescere, implica anche la necessità e la capacità di tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e la professionalità acquisite dalle imprese e dai lavoratori, rendendo chiare e trasparenti le regole della competizione, in un quadro in cui l'obiettivo sia quello della qualificazione del sistema delle imprese marchigiane.

La contrattazione di secondo livello, come previsto dal C.C.N.L. di settore, può svolgere una funzione positiva per individuare e realizzare un settore, quello dell'edilizia, più trasparente, più qualificato, più sicuro.

In questa prospettiva le parti riconoscono l'importanza della cooperazione di produzione e lavoro nel settore delle costruzioni come concreta realtà di autogestione che, non perseguendo fini speculativi, svolge un importante ruolo sul terreno della partecipazione in una forma avanzata di democrazia industriale.

Art. 1 - Casse Edili

Si richiamano integralmente in proposito gli Artt. 73 e 74 del C.C.N.L. vigente, concordando di operare affinché nel territorio regionale si giunga quanto prima ad un sistema unico di casse edili gestito con la partecipazione di tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie dei CCNL e operanti nel settore delle Costruzioni della regione, in virtù della loro rappresentanza.

Tutto ciò al fine di evitare la frammentazione e non disperdere quel patrimonio di gestione che riconosce nelle prestazioni assistenziali e nei servizi resi dagli enti, uno strumento di gestione del contratto di lavoro ed il controllo del mercato del lavoro in un settore frammentato come quello dell'edilizia.

Art. 2 - Sistema di informazione

Le parti si impegnano ad incontri annuali, da svolgersi preferibilmente entro il mese di gennaio di ciascun anno, per verificare e discutere i seguenti temi:

- informativa sull'andamento del settore sulla base dei dati raccolti dalle organizzazioni datoriali e riferiti al numero dei lavori complessivamente eseguiti e al personale impiegato;

- analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro e valutazione dell'eventuale introduzione di nuovi rapporti di lavoro cosiddetti “atipici”.

Art. 3 - Appalti pubblici, regolarità e congruità contributiva - DURC

Le parti si impegnano per arrivare in tempi brevi all'approvazione della legge regionale sugli appalti. Le parti si impegano ugualmente per valorizzare all'interno di detta legge il ruolo delle Casse Edili nella realizzazione e gestione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che dovrà avere il duplice scopo di:

1. potenziare la lotta al lavoro nero, riconducendo tutto il settore al rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive e favorendo una corretta logica competitiva.

2. Semplificare e sveltire le procedure di regolarità contributiva richieste alle imprese in sede di aggiudicazione di appalti.

Art. 4 - Formazione e Apprendistato

Le parti si sentono impegnate a promuovere e sostenere progetti di formazione, di concerto con gli enti bilaterali di settore.

I campi d'intervento in materia di formazione professionale sono si seguito elencati:

- formazione apprendisti

- formazioni di lavoratori provenienti da altri settori

- formazione di lavoratori extracomunitari

- qualificazione e riqualificazione di lavoratori già operanti nel settore

Le cooperative riconosceranno il periodo di formazione svolto presso gli enti regionali delle casse edili e documentato dall'ottenimento del relativo attestato, come periodo utile al fine della riduzione del periodo di apprendistato.

Art. 5 - Fondo RLST

Le cooperative che optano per il rappresentante territoriale dei lavoratori alla sicurezza si impegnano ai relativi versamenti al fondo del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale, eventualmente istituito dalla Cassa Edile di riferimento.

Art. 6 - Politiche di accoglienza

Le parti si impegnano a sostenere le iniziative degli enti locali a favore delle politiche di accoglienza e integrazione dei lavoratori immigrati, con particolare attenzione al problema degli alloggi.

Inoltre le parti si impegnano a sostenere presso le Cassa Edili l'eventuale istituzione di prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori immigrati al fine di stabilizzare la loro presenza sul territorio, nell'ambito delle disponibilità delle Casse Edili e senza che questo comporti contributi e oneri aggiuntivi per le cooperative.

Art. 7 - Servizio Mensa

Si conferma il contratto integrativo del 10 febbraio 1990, il quale prevede che il 75% del costo del pasto è a carico della cooperativa e si adegua la quota massima di partecipazione della cooperativa in euro 5,12 per ogni pasto.

L'indennità sostitutiva di mensa viene portata a euro 5,29 giornaliere.

Art. 8 - Trasporto

Agli operai per i quali la cooperativa non è in condizione di garantire il trasporto verrà corrisposta una indennità di trasporto casa - lavoro nelle seguenti misure:

euro 1,14 giornaliere per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione fuori del comune ove è situato il cantiere di lavoro;

euro 0,85 giornaliere per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione nello stesso comune ove è situato il cantiere di lavoro.

Art. 9 - Trasferta

Fermo restando quanto previsto in materia dal C.C.N.L., all'operaio comandato a prestare la sua opera in un cantiere diverso da quello di assunzione, spetta una diaria giornaliera del 16% calcolato sulla retribuzione di fatto.

Art. 10 - E.E.T.

In attuazione del C.C.N.L. l'indennità territoriale di settore e il premio di produzione degli impiegati restano fermi negli importi stabiliti dal contratto integrativo regionale del 12 febbraio 1990.

In attuazione dell'art. 6 paragrafo A lettera D del C.C.N.L. 9 febbraio 2000 e dell'accordo 4 febbraio 2002, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio regionale delle Marche, tramite le risultanze degli indicatori fissati dalle parti nazionali definite nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. la cui incidenza sugli istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L., le parti tengono conto, nella regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti nelle casse edili delle Marche e relativo monte salari;

- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella Regione Marche dalle imprese regionali;

- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;

- Numero delle ore complessivamente lavorate dai lavoratori nella regione;

- Numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edili;

- Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nella regione Marche.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo.

La determinazione annuale dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre dell'anno precedente con la media dei quattro anni precedenti il periodo considerato, che viene individuato dalle parti quale periodo di riferimento per la durata del presente contratto.

Per l'anno 2003 l'E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato a titolo di anticipo nella misura del 11% a partire dal 1° agosto 2003 e nella misura del 14% a partire dal 1° dicembre 2003 rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio attualmente vigenti, secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del dl 25.3.1997 n° 67 convertito nella legge 23.5.1997 n° 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2.

Art.11 - Misura dell'Elemento Economico Territoriale

La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal precedente articolo viene determinata in base alle tabelle sotto riportate:

A partire dal 1° agosto 2003

Livelli Paga base al 1° gennaio '03 Incremento E.E.T. (11%)
8° Livello 1.283,34 141,17
7° Livello 1.078,00 118,58
6° Livello 924,00 101,64
5° Livello 785,41 86,40
4° Livello 700,70 77,08
3° Livello 651,95 71,71
2° Livello 585,21 64,37
1° Livello 513,34 56,47

 

A partire dal 1° dicembre 2003

Livelli Paga base al 1° gennaio '03 Incremento E.E.T. (14%)
8° Livello 1.283,34 179,67
7° Livello 1.078,00 150,92
6° Livello 924,00 129,36
5° Livello 785,41 109,96
4° Livello 700,70 98,10
3° Livello 651,95 91,27
2° Livello 585,21 81,93
1° Livello 513,34 71,87

 

La retribuzione oraria si determina dividendo la cifra mensile per 173.

Art. 12 - APES

Premesso che, con l'istituzione della previdenza integrativa, la prestazione APES è destinata a cessare a partire dal 1° gennaio 2004.

Premesso che presso le Casse Edili della regione è aperto un confronto in merito all'eventuale eliminazione o riduzione della relativa contribuzione e alla sua nuova destinazione.

Considerato che per la previdenza integrativa dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative è attivo uno specifico Fondo denominato COOPERLAVORO.

Le parti concordano che le cooperative non saranno tenute al versamento della contribuzione destinata dalla cassa edile di riferimento alla mutualizzazione del contributo previsto a carico delle imprese dal Fondo PREVEDI per la previdenza integrativa, fatti salvi eventuali accordi che prevedano analoghi meccanismi per COOPERLAVORO.

Le parti si impegnano a successivi incontri per favorire una piena partecipazione anche delle organizzazioni cooperative al confronto circa la destinazione di eventuali residui derivanti dalla contribuzione APES e garantire il pieno rispetto dell'autonomia contrattuale sulla previdenza integrativa e degli effetti vincolanti che tale autonomia deve avere anche nei confronti delle Casse Edili.

Art. 7 - Decorrenza e Durata

Quanto previsto dagli Artt. 7,8,9 avrà decorrenza dal 1° agosto 2003. Il presente contratto è valido per tutto il territorio regionale e avrà durata fino al 31 dicembre 2005.

Verbale di accordo integrativo

Il 1° settembre 2003 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche,

tra

le Organizzazioni della Cooperazione:

LEGACOOP MARCHE

CONFCOOPERATIVE MARCHE

AGCI MARCHE

e

le OO.SS.:

FILLEA CGIL;

FILCA CISL;

FENEAL UIL

ad integrazione dell'Accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo sottoscritto in data odierna si è convenuto quanto segue:

In considerazione della durata e complessità della trattativa per il rinnovo del Contratto Integrativo sopra citato, ai lavoratori (operai e impiegati) in forza alla data del 21 luglio 2003 verrà corrisposto, a titolo di una tantum, un importo pari a Euro 150 (centocinquanta) lorde che verrà erogato con la retribuzione del mese di agosto 2003.

Tale importo sarà proporzionato all'anzianità aziendale maturata nel periodo 1° gennaio 2003 - 31 luglio 2003, ed a tal fine i ratei di anzianità superiori a 15 giorni verranno considerati mesi interi.

La cifra di cui sopra è da considerare omnicomprensiva e non produce alcun effetto sugli altri istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.