Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Cuneo
Data stipula: 20 aprile 1999

Inizio validità: 1 gennaio 1999 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Cuneo


Sommario:

- Osservatorio di settore;
- Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale;
- Commissione Intersindacale;
- Orario di lavoro;
- Ferie;
- Contratti a tempo determinato;
- Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia;
- Indennità sostitutiva di mensa;
- Indennità di trasferta;
- Elemento Economico Territoriale;
- Indennità per lavoratori in alta montagna;
- Indennità per lavori in galleria;
- Contribuzione alla Cassa Edile;
- Prestazioni Cassa Edile;
- Decorrenza e durata.

Il 20 aprile 1999,

tra:

- la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Cuneo;

e

- la FeNEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

è stato stipulato il presente Accordo Collettivo Provinciale Integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini della provincia di Cuneo.

Art. 1 - Osservatorio di settore

Le parti prendono atto che in provincia di Cuneo il settore dell'edilizia soffre da anni la carenza di investimenti in opere pubbliche.

Tale situazione è aggravata dall'indisponibilità di aree edificabili nei vari territori comunali e dalla diminuzione degli investimenti da parte di soggetti privati.

Le parti manifestano inoltre preoccupazione per il fenomeno del lavoro irregolare che non solo penalizza le imprese in regole ed i lavoratori, ma anche la collettività a causa dei costi degli infortuni sul lavoro dovuti alla totale assenza delle più elementari norme di sicurezza.

Al fine di disporre di elementi conoscitivi utili per attuare iniziative comuni a sostegno del settore, le Parti convengono quanto segue:

a) di integrare l'Osservatorio di settore, costituito in applicazione dei precedenti accordi sottoscritti tra le Parti, con informazioni complete in merito a tutti gli appalti pubblici effettuati in provincia di Cuneo ed alle relative autorizzazioni di concessione dei subappalti. Le Parti verificheranno, inoltre, la fattibilità di ottenere informazioni in merito alle concessioni edilizie rilasciate per i lavori privati.

In tale ottica le Parti proporranno alla Prefettura di Cuneo di riattivare i Comitati istituiti a suo tempo, in base agli accordi precedenti, nonché di costituire presso la stessa un Osservatorio degli appalti, sia pubblici che privati, con l'intento di combattere il lavoro nero e irregolare e favorire il miglioramento della sicurezza nei cantieri edili.

b) di favorire la conoscenza e diffusione di bandi di gara dei lavori pubblici tra le imprese del settore. A tale scopo si ricercheranno ulteriori informazioni anche reperibili attraverso banche dati esterne.

I dati raccolti saranno trasmessi dalla Cassa Edile, con cadenza settimanale, su supporto informatico alle Parti firmatarie del presente Accordo, all'Ente Scuola e al C.P.T..

L'Osservatorio di settore ha sede presso la Cassa Edile che ne curerà la parte tecnica ed è gestito dalla Commissione Intersindacale di cui all'art. 3 del presente accordo. (Sommario)

Art. 2 - Mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale

Le Parti prendono atto che la crisi che da anni attraversa il settore dell'edilizia ha causato pesanti conseguenze anche sul versante occupazionale, comportando un ridimensionamento delle imprese.

Oltre l'80% delle imprese edili che operano in Provincia occupa non più di 5 dipendenti, mentre non sono presenti imprese medio-grandi con più di 100 dipendenti.

Questa evoluzione ha indebolito la capacità del settore locale a concorrere ai grandi appalti. Un ulteriore aspetto che si ripercuote negativamente sull'occupazione provinciale è rappresentato dalla carenza di manodopera qualificata.

Le motivazioni che hanno indotto tale situazione sono molteplici e di non facile soluzione in quanto radicate nella cultura sociale che considera il settore edile comparto poco qualificato, privo di innovazioni tecnologiche, di garanzie salariali e da considerarsi, in ultima analisi, quale occupazione di ripiego. In tale contesto quindi sono sempre meno numerosi i giovani che si inseriscono nel settore dell'edilizia.

Tale tendenza trova conferma anche nell'orientamento scolastico nel cui ambito è totalmente assente qualsiasi relazione con il settore, nonché nei mass-media che trattano di edilizia soltanto nel caso di corruzione o infortuni sul lavoro.

Al fine di una rivitalizzazione del settore, nell'ambito di una più ampia operazione di recupero professionale, integrazione sociale ed incentivazione occupazionale, le Parti ritengono di dare vita ad azioni comuni a sostegno del settore, rivolte a soggetti disoccupati, comunitari e non, interessati ad un inserimento professionale nel settore.

In tale ottica si conviene:

1. di promuovere l'analisi dei fabbisogni formativi attraverso lo studio dei seguenti dati:

- lavori edili programmati in provincia di Cuneo nei prossimi tre anni per tipologia (dato rilevabile dagli Enti pubblici e stazioni appaltanti);

- dati Cassa Edile su qualifiche, mansioni professionali, età, prossima pensionabilità dei lavoratori e conseguenti professionalità occorrenti per rimpiazzare i pensionandi nella normale mobilità;

- dati su manodopera (avviamenti, apprendistato, cambio di settore, tendenze, ecc.) rilevabili dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (SCICA), ecc..

2. di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro individuando un'ipotesi di collaborazione con le SCICA attuali e, nel prossimo futuro, con i Centri per l'impiego avente quali obiettivi:

a) favorire il processo di Preselezione degli aspiranti lavoratori rivolto al settore dell'edilizia, in modo quanto più omogeneo da parte di tutte le Strutture pubbliche di collocamento operanti in Provincia;

b) prevedere un percorso formativo nei confronti dei disoccupati privi di esperienza che intendano essere assunti in imprese edili.

Il corso formativo sarà predisposto ed attuato da parte dell'Ente Scuola Edile e fornirà al lavoratore una preparazione di primo inserimento nel settore. In tale contesto si ricercheranno soluzioni affinché la formazione possa essere finanziata anche da risorse pubbliche con l'utilizzo di tirocini o stage aziendali. Le parti verificheranno l'opportunità di effettuare corsi formativi di primo inserimento ridotti (non superiori a 3 mesi); gli stessi saranno totalmente finanziati da parte dell'Ente Scuola. In tale contesto si prevederà l'integrazione tra formazione teorica esterna all'impresa e tirocinio formativo. Ai disoccupati che supereranno il corso verrà assicurato un percorso privilegiato finalizzato all'assunzione presso imprese del settore e una borsa di studio a carico dell'Ente Scuola.

L'Ente Scuola effettuerà i corsi di formazione direttamente sul territorio, in relazione al numero di allievi disponibili risultante dal processo di preselezione operato dalle singole Sezioni circoscrizionali.

Nell'ambito del processo di integrazione sociale, la formazione rivolta a soggetti disoccupati extracomunitari verterà anche sull'alfabetizzazione della lingua italiana. A tal fine le Parti ritengono opportuno coinvolgere il Provveditorato Provinciale agli Studi per ricercare adeguate forme didattiche;

c) sensibilizzare gli enti locali competenti per l'individuazione di soluzioni abitative;

d) agevolare tramite l'Ente Scuola, l'informazione alle imprese relativamente ai lavoratori in cerca di occupazione derivanti dal processo di preselezione di cui ai punti precedenti.

L'obiettivo di cui al presente punto 2) si formalizzerà attraverso la proposta di sottoscrizione di un'apposita convenzione predisposta dalla Commissione Intersindacale tra la Cassa Edile, l'Ente Scuola, Direzione Provinciale del Lavoro ed Amministrazione Provinciale.

3. Al fine di favorire la conoscenza del settore edile, le Parti convengono che l'Ente Scuola predisponga un programma di informazione sul comparto.

Tale programma si svilupperà secondo due direttrici, di cui una di carattere informativo rivolta all'opinione pubblica e l'altra nell'ambito dell'orientamento scolastico.

Quest'ultima, in accordo con il Provveditorato Provinciale agli Studi, sarà presentata da parte dell'Ente Scuola stesso agli studenti frequentanti le ultime classi delle Scuole Medie inferiori e Superiori di indirizzo tecnico, nonché alle Agenzie formative che ne facessero richiesta.

Le Parti, considerata la carenza di personale tecnico di cantiere riscontrata da parte delle imprese del settore e l'iniziativa promossa tramite l'Ente Scuola con gli Istituti per Geometri di Alba, Cuneo, Mondovì e Savigliano convengono di sviluppare ulteriormente tale progetto. Quanto sopra al fine di orientare gli allievi verso il settore delle costruzioni e di fornire agli Istituti elementi di conoscenza di base sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri mobili.

4. Le Parti, nel confermare la gestione ordinaria dei corsi espletati a favore del personale dipendente occupato, convengono che qualora si raggiungesse il numero di allievi per l'apertura di un corso, lo stesso potrebbe anche svolgersi in comuni della provincia, tenuto conto del numeri di allievi provenienti dal comune interessato. Le Parti delegano l'applicazione del presente articolo alla Commissione Intersindacale di cui all'art. 3. (Sommario)

Art. 3 - Commissione Intersindacale

Le Parti convengono di costituire la Commissione Intersindacale composta da Rappresentanti della Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale, della Confartigianato Cuneo e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori avente competenza in materia di gestione degli Accordi Sindacali sottoscritti dalle parti relativamente agli Organismi Bilaterali, mercato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sul lavoro.

La Commissione sarà composta da 12 membri nominati dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo di cui sei in rappresentanza dai datori di lavoro e sei in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. (Sommario)

Art. 4 - Orario di lavoro

Con riferimento ai precedenti accordi, le Parti confermano che l'orario normale di lavoro è fissato, per tutti i mesi dell'anno, in 40 ore settimanali.

Nei territori considerati montani, di cui alla legge istitutiva delle Comunità Montane, l'orario contrattuale di lavoro è fissato, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, in 45 ore settimanali. Resta inteso che l'aumento di 5 ore settimanali nei 4 mesi sopra indicati dovrà essere compensato con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno, in accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e/o Rappresentanti Sindacali Unitari. (Sommario)

Art. 5 - Ferie

Rimane confermato che nel mese di agosto di ogni anno, agli operai verrà di norma concesso di fruire di un periodo di ferie collettive di 2 settimane.

La terza settimana di ferie collettive sarà di norma fruita nella settimana a cavallo, fra Natale e Capodanno.

Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute in periodi concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori.

Sono fatti salvi eventuali accordi fra il datore di lavoro ed i lavoratori. (Sommario)

Art. 6 - Contratti a tempo determinato

Al fine di sopperire ad improvvise esigenze lavorative e nell'ottica di creare ulteriori occasioni di lavoro e contrastare l'instaurarsi di rapporti di lavoro irregolari causati dalla brevità dell'esigenza lavorativa, le Parti concordano che le imprese possano stipulare contratti di lavoro a termine di durata non inferiore ad un mese e sino a quattro mesi, in attuazione dell'articolo 23 comma 1 della legge 28 febbraio 1987 n. 56.

L'impresa potrà instaurare contratti a termine per un numero di lavoratori non superiore al 30% degli addetti.

È ammessa, in ogni caso, l'instaurazione di rapporti a tempo determinato per un numero massimo di 5 lavoratori.

L'azienda dovrà allegare alla comunicazione di assunzione da presentarsi alla SCICA:

- dichiarazione di iscrizione all'Associazione Imprenditoriale firmataria del presente accordo;
- dichiarazione di iscrizione e regolarità alla Cassa Edile.

La Commissione Intersindacale si incontrerà periodicamente per una verifica della presente regolamentazione. (Sommario)

Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia valgono le norme previste dal vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 8 - Indennità sostitutiva di mensa

L'indennità sostitutiva di mensa è quantificata, con decorrenza 1° aprile 1999 in lire 150 lorde orarie da corrispondersi agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Tale importo è comprensivo della maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

Per gli impiegati, l'indennità sostitutiva di mensa, è quantificata in lire 21.625 lorde mensili.

L'indennità di mensa è dovuta per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, qualora non venga corrisposto il rimborso a piè di lista del pasto consumato o l'indennità di trasferta.

Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 9 - Indennità di trasferta

Dal 1° aprile 1999 agli operai saranno erogati i seguenti valori minimi di indennità di trasferta:

Cantieri oltre 5 Km e fino a 10 Km

lire 19.000;

Cantieri oltre 10 Km e fino a 30 Km

lire 20.000;

Cantieri oltre 30 Km e fino a 70 Km

lire 30.000;

Personale con qualifica di autista

lire 20.000.

Per i cantieri situati oltre i 70 Km si demanda ad accordi tra datore di lavoro e lavoratori e/o R.S.U..

Le distanze chilometriche sono da computarsi dal confine territoriale del Comune ove ha sede l'impresa o il cantiere di assunzione.

I predetti importi sono rapportati alle 8 ore di effettiva prestazione lavorativa svolta fuori sede e sono identici per tutte le categorie professionali, compresi gli apprendisti.

L'indennità di cui ai punti precedenti non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga entro i 5 Km dal luogo di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o all'abituale dimora che comporti per lo stesso un effettivo vantaggio.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di cui sopra qualora il dipendente fruisca del rimborso a piè di lista del pasto consumato o in presenza di convenzioni stipulate dal datore di lavoro con ristoratori per la consumazione del pasto da parte del lavoratore.

L'operaio che percepisce la diaria ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro stesso.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. (Sommario)

Art. 10 - Elemento Economico Territoriale

Settore Industria

In applicazione a quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente 5 luglio 1995 e dall'Accordo Nazionale 11 giugno 1997, le Parti provvedono alla determinazione dell'Elemento Economico Territoriale - E.E.T. avente le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997 convertito nella legge n. 135/97.

Settore Artigiano

In applicazione a quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, dall'Accordo Nazionale 14.4.1997 e dal C.C.R.I.L. del Piemonte 11.2.1999, le Parti provvedono alla determinazione dell'Elemento Economico Territoriale - E.E.T., avente le caratteristiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 67 del 25.3.1997 convertito nella legge n. 135/97.

Settore Industria e Artigiano

Considerata la presente contrattazione di carattere settoriale e tenuto conto della norma di legge menzionata e delle circolari del Ministero del Lavoro e dell'Inps in materia, le Parti convengono quanto segue:

A) Indicatori di settore

Le Parti individuano i seguenti indicatori di settore da utilizzarsi per definire l'andamento produttivo dell'edilizia nella provincia di Cuneo relativamente agli anni 1999 - 2000 - 2001.

1) Numero imprese iscritte alla Cassa Edile.
2) Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
3) Numero delle ore ordinarie denunciate alla Casse Edile.
4) Monte salari ordinario denunciato alla Cassa Edile.
5) Monte salari lordo denunciato alla Cassa Edile.
6) Entità appalti pubblici segnalati alla Cassa Edile.
7) Eventi malattia - (ore retribuite), dato Cassa Edile.

Le Parti terranno conto, anche di altri elementi valutativi quali ad esempio - numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio - entità ore cassa integrazione autorizzate dalla locale Sede Inps settore edilizia non riferite ad eventi meteorologici, al fine di una valutazione complessiva dell'andamento del settore.

Stante l'unicità del settore, gli indicatori si riferiscono al comparto edile nella sua interezza.

B) Verifica Indicatori

Le Parti verificano annualmente i dati degli Indicatori in uno specifico incontro da tenersi entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Qualora, dalla verifica, gli indicatori relativi all'anno trascorso evidenziano un valore positivo o una flessione non superiore al 15% rispetto al dato medio dell'ultimo quadriennio, l'E.E.T. sarà corrisposto ai lavoratori anche per l'anno successivo nei valori massimi riportati nella tabella 2 di cui al presente accordo.

Diversamente, l'E.E.T. sarà erogato per l'anno successivo nei valori minimi riportati nella tabella 2 di cui al presente accordo.

In presenza di una valutazione negativa, le Parti si riservano, comunque, una più ampia e approfondita analisi dei dati per individuare le cause, anche esterne al settore, che possono aver influito negativamente. In tale verifica le Parti si riservano altresì la facoltà di apportare, per il successivo anno, le rettifiche che dovessero essere ritenute necessarie, relativamente agli indicatori individuati, per una più reale considerazione dell'andamento del settore, considerato che i dati degli indicatori stessi, relativi agli anni 1995, 1996 e 1997, sono stati fortemente condizionati dalla particolare situazione venutasi a creare per effetto degli eventi alluvionali del novembre 1994 e della successiva ricostruzione.

C. Norma transitoria

Le parti convengono per l'anno 1999:

a) di procedere ad una prima verifica entro il mese di maggio 1999.

In tale verifica le Parti esamineranno i dati degli indicatori relativi all'ultimo semestre ottobre 1998 - marzo 1999 rispetto al quadriennio ottobre 1994 - settembre 1995/ottobre 1997 - settembre 1998.

Qualora i risultati siano positivi così come indicato nel paragrafo B. (Verifica indicatori), sarà riconosciuto l'E.E.T. con decorrenza dal 1° maggio 1999 nei valori massimi riportati nella tabella 1.

Diversamente, l'E.E.T. sarà erogato nei valori minimi riportati nella tabella 1;

b) di procedere ad una seconda verifica entro il mese di novembre 1999.

In tale verifica le Parti esamineranno i dati degli indicatori relativi all'anno ottobre 1998 - settembre 1999 rispetto al quadriennio ottobre 1994 - settembre 1995/ottobre 1997, settembre 1998.

Qualora i risultati siano positivi così come indicato nel paragrafo B. (Verifica indicatori), sarà riconosciuto l'E.E.T. con decorrenza dal 1° novembre 1999 nei valori massimi riportati nella tabella 2.

Diversamente, l'E.E.T. sarà erogato nei valori minimi riportati nella tabella 2.

Per il personale apprendista, le cifre di cui alle successivi tabelle saranno corrisposte in relazione alle percentuali previste dal C.C.N.L. vigente.

Per quanto concerne l'incidenza dell'E.E.T. sui vari istituti contrattuali, le Parti rinviano a quanto disposto in merito del C.C.N.L. vigente.

Settore Industria

D. Importo Elemento Economico Territoriale

Tabella n. 1

Livello

Mensile/orario

E.E.T. dall'1.5.1999
valori massimi

E.E.T. dall'1.5.1999
valori minimi

7

mensile

81.320

65.056

6

mensile

73.188

58.550

5

mensile

60.990

48.792

4

mensile

56.924

45.539

4

orario

329,04

263,23

3

mensile

52.858

42.286

3

orario

305,53

244,43

2

mensile

47.572

38.058

2

orario

274,98

219,98

1

mensile

40.660

32.528

1

orario

235,02

188,02

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

211,53

169,22

c) Custodi, portinai, guardiani
con alloggio

188,02

150,41

Tabella n. 2

Livello

Mensile/orario

E.E.T. dall'1.11.1999
valori massimi

E.E.T. dall'1.11.1999
valori minimi

7

mensile

113.847

97.584

6

mensile

102.463

87.825

5

mensile

85.385

73.188

4

mensile

79.694

68.309

4

orario

460,65

394,84

3

mensile

74.001

63.430

3

orario

427,75

366,64

2

mensile

66.601

57.087

2

orario

384,97

329,98

1

mensile

56.924

48.792

1

orario

329,04

282,03

b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

296,13

263,83

c) Custodi, portinai, guardiani
con alloggio

263,23

225,62

(Sommario)

Art.11 - Indennità per lavoratori in alta montagna

L'indennità per lavoratori in alta montagna è così quantificata:

- lavori eseguiti oltre i 1300 metri e sino ai 1800 metri:

15%;

- lavori eseguiti oltre i 1800 metri:

30%.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base; indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza).

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, sempre che non siano costretti a percorrere oltre due km per recarsi dalla loro abituale abitazione al luogo di lavoro. (Sommario)

Art. 12 - Indennità per lavori in galleria

L'indennità per lavori in galleria è così quantificata:

- per il personale addetto al fronte di perforazione, avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà al disagio:

45%;

- per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie: al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione:

26%;

- per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento della linea ferroviaria:

18%.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale (paga base, indennità territoriale, elemento economico territoriale e indennità di contingenza). (Sommario)

Art. 13 - Contribuzione alla Cassa Edile

Le Parti convengono sulla variazione, con decorrenza 1° aprile 1999, delle seguenti aliquote:

Ente Scuola

Carico ditta

Carico lavoratore

Totale

0,30

-

0,30

APE

4,90

-

4,90

APES

0,22

-

0,22

Quota provinciale di servizio

0,55

0,55

1,10

Quota di rappresentanza

0,20

-

0,20

Entro il mese di novembre 1999 le Parti firmatarie del presente accordo, verificheranno la fattibilità di azzerare il contributo residuo dell'APES alla luce dello sviluppo della contrattazione nazionale sulla previdenza integrativa e in relazione all'entità dell'importo accantonato a tale periodo. (Sommario)

Art. 14 - Prestazioni Cassa Edile

Con il presente contratto sono ridefinite le seguenti prestazioni:

- Cure dentarie

La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 70% della spesa sostenuta per cure dentarie fino ad un massimo annuo di lire 800.000 (per anno si intende dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo).

Requisiti per ottenere la prestazione:

- il lavoratore deve essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;

- il lavoratore deve avere un accantonamento di almeno 1400 ore di lavoro ordinario nel biennio precedente la data di utilizzo della prestazione.

Documentazione:

La prestazione è subordinata alla presentazione della documentazione allegata al presente accordo.

- Protesi dentarie

La Cassa Edile eroga al lavoratore un rimborso pari al 70% della spesa sostenuta per interventi di protesi dentarie fino ad un massimo annuo di lire 1.500.000 (per anno si intende dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo).

Requisiti per ottenere la prestazione:

- il lavoratore deve essere alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile in regola con i versamenti contributivi previsti;

- il lavoratore deve avere un accantonamento di almeno 1400 ore di lavoro ordinario nel biennio precedente la data di utilizzo della prestazione;

- il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa Edile di Cuneo da almeno 3 anni.

Documentazione

La prestazione è subordinata alla presentazione della documentazione allegata al presente accordo.

In merito alle prestazioni cure dentarie e protesi dentarie la Commissione Intersindacale è impegnata ad effettuare una verifica sull'andamento della spesa entro il mese di maggio 2000.

Premio di fedeltà al settore delle costruzioni

La Cassa Edile eroga al lavoratore che dimostri di avere una anzianità nel settore di almeno 30 anni, anche non consecutivi, un premio di fedeltà consistente in un diploma di merito, una medaglia d'oro, un assegno dell'importo di lire 2.000.000 (due milioni).

Il lavoratore dovrà presentare domanda alla Cassa Edile entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Sussidi di studio

Scuole medie superiori

n. 30 sussidi di studio dell'importo di lire 600.000 ciascuno per gli studenti di scuole medie superiori che nell'anno scolastico precedente abbiano conseguito una media non inferiore ai 7,5/10.

Rimborsi anticipati quote di gratifica natalizia, ferie e riposi annui

Il rimborso anticipato delle quote accantonate e versate alla Cassa Edile a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui, su richiesta motivata degli interessati o degli aventi causa, può essere concesso nei seguenti casi:

- passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente attività diverse da quella edile ed affine:

- espatrio dell'iscritto;

- cessazione dell'attività dell'iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;

- trasferimento dell'iscritto in altra provincia;

- fallimento del datore di lavoro a cui era alle dipendenze il lavoratore;

- morte dell'iscritto;

- cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa Edile. (Sommario)

Art. 15 - Decorrenza e durata

Il presente accordo integrativo provinciale decorre dal 1° aprile 1999 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2001, fatte salve diverse disposizioni previste dal medesimo accordo e dalla contrattazione nazionale di lavoro. (Sommario)