ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI
CATANIA
In data
22/03/2003, in Catania
tra
la Sezione Autonoma Costruttori
Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Catania - ANCE
Catania
la FE.N.E.A.L.
UIL di Catania
la F.I.L.C.A. CISL di Catania
la F.I.L.L.E.A.
CGIL di Catania
in applicazione del CCNL del 29
gennaio 2000 per i lavoratori delle imprese edili ed affini, con particolare
riferimento agli artt. 39, 47 e 49 e dell'accordo
nazionale del 29 gennaio 2002 sottoscritto dalle rispettive Associazioni
nazionali di categoria, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 24
maggio 1997, n.135 viene stipulato
il presente accordo di rinnovo
del contratto integrativo provinciale di lavoro del 28 maggio 1998 da valere
per l'intero territorio della Provincia di Catania
1)MENSA
L'indennità sostitutiva di
mensa di cui al punto 5) del contratto integrativo del 28/05/1998 viene fissata
in Euro 1,55.
Nei cantieri ove ricorrono le
condizioni per la consumazione del pasto, previste dai precedenti contratti
integrativi provinciali, il costo complessivo del pasto sarà per il 70% a
carico dell’impresa e per il 30% a carico del lavoratore.
2)TRASPORTO
L'indennità di trasporto, come
regolamentata all'art. 6) del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998
è cosi integralmente sostituita:
Gli importi complessivi
giornalieri per fasce chilometriche vengono aggiornati con i seguenti valori:
·
da 0 a 15 Km. Euro 1,03;
·
oltre 15 Km. Euro 1,55.
3)ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
L'Elemento Economico
Territoriale è determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto
dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L.
- U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. -
C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui
all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n.135 ed
agli articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Preliminarmente le parti
convengono che l'Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione
dei risultati conseguiti e che pertanto la relativa erogazione avverrà secondo
quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.
Per il periodo di vigenza del
presente contratto la determinazione dell'E.E.T.,
fissata comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Accordo Nazionale del
29 gennaio 2002, riferita ai minimi tabellari vigenti
a gennaio 2003, è correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella
provincia di Catania individuato sulla base dei seguenti indicatori:
·
in quanto al 50% del suo ammontare rapportato alla
media delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile
·
in quanto al rimanente 50% rapportato al numero
dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
In sede di specifici appositi
incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in
via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione
dell'Elemento Economico Territoriale. Detta determinazione è effettuata sulla
base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore
ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso. Nello stesso incontro, le
parti procedono alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore,
raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre - 30 settembre dell'anno in
corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di
assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'Elemento Economico
Territoriale anticipato per l'anno in corso.
L'eventuale aumento percentuale
dei suddetti indicatori, accertato con i dati forniti dalla Cassa Edile
A.M.I.Ca., determinerà la conferma dell'ammontare dell'elemento economico
territoriale a decorrere dal 1° dicembre di ogni anno successivo al 2003
La prima verifica
dell'andamento di tali parametri per l'anno 2003 avverrà entro il 31 dicembre
dell'anno medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel
periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002 con quelli 1° ottobre 2002 - 30
settembre 2003.
In attesa di detta verifica per
l'anno 2003 l'Elemento Economico Territoriale è così determinato:
-dal 1° gennaio 2003 nella
misura lorda mensile corrispondente al 9% dei minimi tabellari
vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata tabella;
-dal 1° luglio 2003 nella
misura lorda mensile corrispondente all'11% dei minimi tabellari
vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata
tabella;
-dal 1° dicembre 2003 nella
misura lorda mensile corrispondente al 14% dei minimi tabellari
vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata
tabella;
Tali percentuali sostituiscono
il tetto già individuato con il contratto integrativo provinciale del 28 maggio
1998.
Su base mensile
LIVELLI E.E.T. 01/01/2003 E.E.T 01/07/2003 E.E.T.01/12/2003
7° € 89.74 € 109.69 €139.60
6° € 80.77 € 98.72 €125.64
5° € 67.31 € 82.27 € 104.70
4° € 62.82 € 76.78 € 97.72
3° € 58.33 € 71.30 € 90.74
2° € 52.50 € 64.17 € 81.67
1° € 44.87 € 54.84 € 69.80
Su base oraria
LIVELLI E.E.T. 01/01/2003 E.E.T 01/07/2003 E.E.T.01/12/2003
4° € 0.36 € 0.44 €
0.56
3° € 0.34 € 0.41 €
0.52
2° € 0.30 € 0.37 €
0.47
1° € 0.26 € 0.32 €
0.40
Su base oraria
Operai discontinui
E.E.T.01/01/2003 E.E.T01/07/2003 E.E.T.01/12/2003
Guardiani e fattorini € 0.23 €
0.29 € 0.36
Cust.e guar.con alloggio €
0.21 € 0.26 € 0.32
Le parti si danno atto che la
struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto
dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio
1997, n.135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente
accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed
i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.
4)CASSA EDILE
In conformità con quanto
disposto dall’allegato E al citato CCNL - Protocollo di intesa sul sistema
degli Organismi paritetici di settore- il quale dispone che le Casse Edili
debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da
non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’industria
delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati
alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto qualora risultino nella Cassa
Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali si impegnano a
provvedere alla riduzione del contributo di gestione sino al completo
riequilibrio.
In considerazione del fatto che
le attuali esigenze di gestione lo permettono, per il contributo Cassa Edile a
carico delle imprese le parti convengono una riduzione del 2,40% del contributo
Cassa Edile.
Sulla base dei dati forniti
dalla Cassa Edile, una apposita commissione composta pariteticamente da ANCE e Filca, Fillea e Feneal, procederà
alla determinazione delle relative quote percentuali a valere sulle singole
voci componenti il contributo Cassa Edile sulle quali applicare la riduzione
del 2,40% di cui al precedente capoverso.
Le parti si impegnano, altresì,
ad approvare entro e non oltre il 2003
il nuovo regolamento interno della Cassa Edile A.M.I.Ca., predisposto da una
commissione pariteticamente costituita, che riveda tipologie e modalità di
erogazione delle prestazioni, affinché risultino più rispondenti alle attuali
ed obiettive esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore, che
sottoporrà alle parti stipulanti per le conseguenti decisioni nelle sedi
competenti.
5)PREMIO PER L’INFORMATIZZAZIONE
Al fine di favorire
l’informatizzazione degli uffici della Cassa Edile A.M.I.Ca.
e per rendere più spedito il sistema di acquisizione dei dati ed i successivi
riscontri, le parti concordano l’istituzione di una prestazione a favore di
tutte le ditte che provvederanno alla trasmissione telematica dei dati alla Cassa Edile A.M.I.Ca., entro le scadenze previste.
Le ditte di cui sopra potranno
godere di tale prestazione a condizione che siano in regola con i versamenti e
che non abbiano nessun debito nei confronti della Cassa.
Tale prestazione sarà in
vigore per un periodo di 24 mesi , a
partire dal 1 aprile p.v. e verrà erogata con le seguenti modalità:
-con l’invio di ogni distinta
telematica mensile verrà riconosciuto un contributo economico pari a 3 Euro per
ogni lavorare dichiarato nella distinta.
-il suddetto contributo verrà
erogato dietro presentazione di una apposita richiesta , su modelli predisposti dalla Cassa;
-agli aventi diritto, il
contributo verrà erogato alle seguenti scadenze : 30 giugno e 30 novembre.
6)PREMIO DI CONTINUITA' AL LAVORO
Al fine di incentivare la
presenza al lavoro, ai lavoratori edili che abbiano maturato un minimo di 600
ore lavorate nell’anno antecedente all’evento presso la Cassa Edile
A.M.I.Ca., verrà corrisposta dalla
stessa una prestazione che sarà in vigore per un periodo di 24 mesi, a partire
dal 1 aprile p.v. e verrà erogata con le seguenti modalità:
-ai lavoratori edili che nel
corso dei semestri , 1 aprile-30 settembre e 1 ottobre-31 marzo, siano stati presenti al lavoro per un minimo
di 160 ore lavorate ad ogni mese, del semestre di riferimento(compreso i
festivi, le ferie, le ore non lavorate per infortunio sul lavoro, i permessi
sindacali, le ore di assemblea sindacale, e Cigo per
eventi meteorologici), verrà corrisposto un contributo economico pari a 60 Euro
per ciascun semestre.
-tale contributo verrà erogato,
alle seguenti scadenze : 30 giugno e 30 novembre.
-la presentazione della domanda
per avere diritto al premio dovrà essere
presentata, entro il 30 maggio per il 1°semestre e entro il 30 ottobre
per il 2° semestre , su appositi modelli predisposti dalla Cassa;
7)OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO.
Così come previsto dall’art.2
del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998, le parti concordano di
realizzare l’Osservatorio sul mercato del lavoro delle costruzioni per la Provincia
di Catania .
L’Osservatorio ha lo scopo di
realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei dati dell’industria
delle costruzioni per la Provincia di Catania.
In particolare saranno
monitorati gli investimenti pubblici e privati, l’evoluzione dell’offerta, la
tipologia delle imprese, i livelli occupazionali, i processi di ingresso nel
settore, la mobilità della forza lavoro, le professionalità dei lavoratori ed
il relativo fabbisogno formativo, la durata media dei cantieri, gli orari di
lavoro , il relativo costo e la struttura del costo del lavoro, le condizioni
di sicurezza nei cantieri.
Il funzionamento
dell’Osservatorio sarà articolato nella seguente maniera:
-la raccolta ed elaborazione
dei dati forniti dai tre Enti paritetici;
-la raccolta ed elaborazione
dei dati forniti dagli Enti pubblici che abbiano effettuato ricerche sul
mercato del lavoro in edilizia.
Le parti concordano sulla
necessità che l’Osservatorio sia un indispensabile strumento per definire
interventi diretti al rilancio del comparto delle costruzioni e per contribuire
fattivamente a realizzare politiche mirate alla lotta al lavoro nero ed
irregolare ed ai pericoli di infiltrazioni criminali presenti nel settore.
Le parti concordano sulla
necessità di rendere operativo l’Osservatorio entro e non oltre il 31/12/2003.
8)POLITICHE DEL LAVORO.
Le parti fanno proprio quanto
convenuto tra Ance e Feneal , Filca
e Fillea, con il punto VII dell’accordo del 29/01/2002 in materia di politica a
sostegno della regolarità contributiva attraverso l’uso degli organismi
paritetici previsti dal CCNL del 29/01/2000 ed in particolare:
- si faranno promotrici nei
confronti di INPS ed INAIL affinché venga definito nel più breve tempo
possibile il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), la mancata o
negativa certificazione preclude il rilascio della certificazione di cui sopra.
-metteranno in campo tutte le
iniziative opportune per l’apertura di tavoli di confronto con le Istituzioni
per definire idonei protocolli d’intesa che prevedano:
a)concentrazione attraverso
INPS, INAIL ed Ispettorato del Lavoro, delle visite ispettive e di controllo,
sulle imprese non risultanti iscritte alla Cassa Edile o in possesso di
certificazione mancante o negativa;
b) per i lavori privati,
l’obbligo del committente di dichiarare all’Amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della
presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto
degli obblighi contributivi;
9)FORMAZIONE
Le parti confermano la loro
costante attenzione alla formazione ed alla riqualificazione professionale dei
lavoratori edili.
A tal fine si impegnano ad
avviare, attraverso l’ESEC, oltre che i corsi di formazione professionale già
sperimentati in passato, corsi di riqualificazione professionale per i
lavoratori collocati in CIG, mobilità ed in
disoccupazione indennizzata, ciò al fine di favorire il reinserimento
occupazionale dei lavoratori edili ed attivare politiche di contrasto al
fenomeno sempre più presente dell’esclusione sociale dei lavoratori espulsi dal
lavoro.
10)PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO
Con riferimento all’art.7 del
contratto integrativo provinciale del 28/05/1998, le parti concordano di
potenziare strumenti e mezzi a disposizione delle RLST al fine di rendere più
efficace la loro presenza ed attività sull’intero territorio provinciale.
Il fondo attualmente a
disposizione verrà, entro l’anno, a tal fine potenziato adeguatamente per far
fronte alle sopravvenute esigenze.
Le parti concordano altresì
che, a tutti i lavoratori che avranno effettuato un minimo di 600 ore di lavoro
effettivo dall’ 1 ottobre di un anno al 30 settembre dell’anno successivo, la
Cassa Edile A.M.I.Ca. fornirà annualmente n.2 tute di
lavoro e n.2 paia di scarpe antinfortunistiche.
Le forniture di cui sopra
saranno effettuate direttamente dalla Cassa Edile A.M.I.Ca.
in corrispondenza del 1°maggio di ogni anno, con le modalità stabilite dal
Comitato di Gestione della stessa Cassa.
11)DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo decorre dal
1° gennaio 2003 e scadrà il 31 dicembre 2005.
Dopo tale data, salvo diversa
disposizione del CCNL, fino al rinnovo permarrà quanto nel presente accordo
definito.
Le parti depositeranno il
presente accordo, entro 60 giorni, presso l'ULPMO di Catania.
NORMA DI RINVIO
Per quanto non modificato dal
presente accordo resta in vigore la disciplina del contratto integrativo
provinciale del 28/05/1998 relativamente agli istituti in esso previsti o
richiamati dai precedenti contratti integrativi provinciali
NOTA A VERBALE
Le parti convengono
sull'opportunità di redigere un testo organico del contratto integrativo
provinciale composto dalle norme del presente accordo di rinnovo, integrate con
quelle dei contratti integrativi precedenti ancora in vigore.
Le parti si impegnano a
proseguire la contrattazione al fine di determinare ulteriori e diverse
provvidenze di Cassa Edile a favore dei lavoratori e delle imprese nel rispetto
del principio del sostanziale equilibrio.
Letto, approvato e sottoscritto
Per la Sezione Autonoma
Costruttori Edili - ANCE Catania
Per la FENEAL UIL di Catania
Per la FILCA CISL di Catania
Per la FILLEA CGIL di Catania