ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI CATANIA

 

In data  22/03/2003, in Catania

tra

la Sezione Autonoma Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Catania - ANCE Catania

la FE.N.E.A.L. UIL di Catania

la F.I.L.C.A. CISL di Catania

la F.I.L.L.E.A. CGIL di Catania

 

in applicazione del CCNL del 29 gennaio 2000 per i lavoratori delle imprese edili ed affini, con particolare riferimento agli artt. 39, 47 e 49 e dell'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 sottoscritto dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 24 maggio 1997, n.135 viene stipulato

il presente accordo di rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del 28 maggio 1998 da valere per l'intero territorio della Provincia di Catania

 

1)MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa di cui al punto 5) del contratto integrativo del 28/05/1998 viene fissata in Euro 1,55.

Nei cantieri ove ricorrono le condizioni per la consumazione del pasto, previste dai precedenti contratti integrativi provinciali, il costo complessivo del pasto sarà per il 70% a carico dell’impresa e per il 30% a carico del lavoratore.

 

2)TRASPORTO

L'indennità di trasporto, come regolamentata all'art. 6) del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998 è cosi integralmente sostituita:

Gli importi complessivi giornalieri per fasce chilometriche vengono aggiornati con i seguenti valori:

·        da 0 a 15 Km. Euro 1,03;

·        oltre 15 Km. Euro 1,55.

 

3)ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'Elemento Economico Territoriale è determinato in conformità all'Accordo Nazionale sottoscritto dall'ANCE e dalle Organizzazioni Nazionali di Fe.N.E.A.L. - U.I.L., F.I.L.C.A. - C.I.S.L. e F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. in data 29 gennaio 2002 ed in coerenza con le previsioni di cui all'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, alla legge 23 maggio 1997 n.135 ed agli articoli 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Preliminarmente le parti convengono che l'Elemento Economico Territoriale ha le caratteristiche di non predeterminabilità e di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti e che pertanto la relativa erogazione avverrà secondo quanto concordato tra le parti con il presente verbale di accordo.

Per il periodo di vigenza del presente contratto la determinazione dell'E.E.T., fissata comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Accordo Nazionale del 29 gennaio 2002, riferita ai minimi tabellari vigenti a gennaio 2003, è correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Catania individuato sulla base dei seguenti indicatori:

·        in quanto al 50% del suo ammontare rapportato alla media delle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile

·        in quanto al rimanente 50% rapportato al numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;

In sede di specifici appositi incontri da tenersi entro il mese di dicembre di ogni anno, le parti fissano in via presuntiva per l'anno successivo l'ammontare dell'anticipazione dell'Elemento Economico Territoriale. Detta determinazione è effettuata sulla base delle presumibili prospettive degli andamenti economici del settore ricavate dai risultati conseguiti nell'anno in corso. Nello stesso incontro, le parti procedono alla valutazione, a consuntivo, dell'andamento del settore, raffrontando i risultati del periodo 1° ottobre - 30 settembre dell'anno in corso, con quelli dell'analogo periodo immediatamente precedente, al fine di assumere le conseguenti decisioni in ordine all'importo dell'Elemento Economico Territoriale anticipato per l'anno in corso.

L'eventuale aumento percentuale dei suddetti indicatori, accertato con i dati forniti dalla Cassa Edile A.M.I.Ca., determinerà la conferma dell'ammontare dell'elemento economico territoriale a decorrere dal 1° dicembre di ogni anno successivo al 2003

La prima verifica dell'andamento di tali parametri per l'anno 2003 avverrà entro il 31 dicembre dell'anno medesimo, sulla base del raffronto dei risultati conseguiti nel periodo 1° ottobre 2001 - 30 settembre 2002 con quelli 1° ottobre 2002 - 30 settembre 2003.

 

In attesa di detta verifica per l'anno 2003 l'Elemento Economico Territoriale è così  determinato:

-dal 1° gennaio 2003 nella misura lorda mensile corrispondente al 9% dei minimi tabellari vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata tabella;

-dal 1° luglio 2003 nella misura lorda mensile corrispondente all'11% dei minimi tabellari vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata tabella;

-dal 1° dicembre 2003 nella misura lorda mensile corrispondente al 14% dei minimi tabellari vigenti al mese di gennaio 2003, come di seguito indicati nella riportata tabella;

 

Tali percentuali sostituiscono il tetto già individuato con il contratto integrativo provinciale del 28 maggio 1998.

 

Su base mensile

LIVELLI                        E.E.T. 01/01/2003 E.E.T 01/07/2003  E.E.T.01/12/2003

                                  € 89.74                 € 109.69               €139.60

                                  € 80.77                   98.72                €125.64

                                  € 67.31                   82.27                € 104.70

                                  € 62.82                   76.78                  97.72

                                  € 58.33                   71.30                  90.74

                                  € 52.50                   64.17                  81.67

                                  € 44.87                   54.84                  69.80

Su base oraria

LIVELLI                        E.E.T. 01/01/2003 E.E.T 01/07/2003  E.E.T.01/12/2003

                                  € 0.36                   € 0.44                   € 0.56

                                  € 0.34                   € 0.41                   € 0.52

                                  € 0.30                   € 0.37                   € 0.47

                                  € 0.26                   € 0.32                   € 0.40

Su base oraria

Operai  discontinui

E.E.T.01/01/2003  E.E.T01/07/2003   E.E.T.01/12/2003

Guardiani e fattorini        € 0.23                   € 0.29                   € 0.36

Cust.e guar.con alloggio € 0.21                   € 0.26                   € 0.32

 

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n.67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento ai parametri economici di cui al presente accordo consente di valutare a livello territoriale l'andamento del settore ed i suoi risultati in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività.

 

4)CASSA EDILE

In conformità con quanto disposto dall’allegato E al citato CCNL - Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi paritetici di settore- il quale dispone che le Casse Edili debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora eccessivo degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni, i contributi agli Enti paritetici debbono essere correlati alle effettive esigenze di ciascuna gestione. Pertanto qualora risultino nella Cassa Edile riserve eccedenti, le organizzazioni territoriali si impegnano a provvedere alla riduzione del contributo di gestione sino al completo riequilibrio.

In considerazione del fatto che le attuali esigenze di gestione lo permettono, per il contributo Cassa Edile a carico delle imprese le parti convengono una riduzione del 2,40% del contributo Cassa Edile.

Sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile, una apposita commissione composta pariteticamente da ANCE e Filca, Fillea e Feneal, procederà alla determinazione delle relative quote percentuali a valere sulle singole voci componenti il contributo Cassa Edile sulle quali applicare la riduzione del 2,40% di cui al precedente capoverso.

Le parti si impegnano, altresì, ad approvare entro e non oltre il  2003 il nuovo regolamento interno della Cassa Edile A.M.I.Ca., predisposto da una commissione pariteticamente costituita, che riveda tipologie e modalità di erogazione delle prestazioni, affinché risultino più rispondenti alle attuali ed obiettive esigenze dei lavoratori e delle aziende del settore, che sottoporrà alle parti stipulanti per le conseguenti decisioni nelle sedi competenti.

 

5)PREMIO PER L’INFORMATIZZAZIONE

Al fine di favorire l’informatizzazione degli uffici della Cassa Edile A.M.I.Ca. e per rendere più spedito il sistema di acquisizione dei dati ed i successivi riscontri, le parti concordano l’istituzione di una prestazione a favore di tutte le ditte che provvederanno alla trasmissione telematica dei dati  alla Cassa Edile A.M.I.Ca.,  entro le scadenze previste.

Le ditte di cui sopra potranno godere di tale prestazione a condizione che siano in regola con i versamenti e che non abbiano nessun debito nei confronti della Cassa.

Tale prestazione sarà in vigore  per un periodo di 24 mesi , a partire dal 1 aprile p.v. e verrà erogata con le seguenti modalità:

-con l’invio di ogni distinta telematica mensile verrà riconosciuto un contributo economico pari a 3 Euro per ogni lavorare dichiarato nella distinta.

-il suddetto contributo verrà erogato dietro presentazione di una apposita richiesta , su  modelli predisposti dalla Cassa;

-agli aventi diritto, il contributo verrà erogato alle seguenti scadenze : 30 giugno e 30 novembre.

 

6)PREMIO DI CONTINUITA' AL LAVORO

Al fine di incentivare la presenza al lavoro, ai lavoratori edili che abbiano maturato un minimo di 600 ore lavorate nell’anno antecedente all’evento presso la Cassa Edile A.M.I.Ca.,  verrà corrisposta dalla stessa una prestazione che sarà in vigore per un periodo di 24 mesi, a partire dal 1 aprile p.v. e verrà erogata con le seguenti modalità:

-ai lavoratori edili che nel corso dei semestri , 1 aprile-30 settembre e 1 ottobre-31 marzo,  siano stati presenti al lavoro per un minimo di 160 ore lavorate ad ogni mese, del semestre di riferimento(compreso i festivi, le ferie, le ore non lavorate per infortunio sul lavoro, i permessi sindacali, le ore di assemblea sindacale, e Cigo per eventi meteorologici), verrà corrisposto un contributo economico pari a 60 Euro per ciascun semestre.

-tale contributo verrà erogato, alle seguenti scadenze : 30 giugno e 30 novembre.

-la presentazione della domanda per avere diritto al premio dovrà essere  presentata, entro il 30 maggio per il 1°semestre e entro il 30 ottobre per il 2° semestre , su appositi modelli predisposti dalla Cassa;

 

7)OSSERVATORIO TERRITORIALE SUL MERCATO DEL LAVORO.

Così come previsto dall’art.2 del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998, le parti concordano di realizzare l’Osservatorio sul mercato del lavoro delle costruzioni per la Provincia di Catania .

L’Osservatorio ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei dati dell’industria delle costruzioni per la Provincia di Catania.

In particolare saranno monitorati gli investimenti pubblici e privati, l’evoluzione dell’offerta, la tipologia delle imprese, i livelli occupazionali, i processi di ingresso nel settore, la mobilità della forza lavoro, le professionalità dei lavoratori ed il relativo fabbisogno formativo, la durata media dei cantieri, gli orari di lavoro , il relativo costo e la struttura del costo del lavoro, le condizioni di sicurezza nei cantieri.

Il funzionamento dell’Osservatorio sarà articolato nella seguente maniera:

-la raccolta ed elaborazione dei dati forniti dai tre Enti paritetici;

-la raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli Enti pubblici che abbiano effettuato ricerche sul mercato del lavoro in edilizia.

Le parti concordano sulla necessità che l’Osservatorio sia un indispensabile strumento per definire interventi diretti al rilancio del comparto delle costruzioni e per contribuire fattivamente a realizzare politiche mirate alla lotta al lavoro nero ed irregolare ed ai pericoli di infiltrazioni criminali presenti nel settore.

Le parti concordano sulla necessità di rendere operativo l’Osservatorio entro e non oltre il 31/12/2003.

 

8)POLITICHE DEL LAVORO.

Le parti fanno proprio quanto convenuto tra Ance e Feneal , Filca e Fillea, con il punto VII dell’accordo del 29/01/2002 in materia di politica a sostegno della regolarità contributiva attraverso l’uso degli organismi paritetici previsti dal CCNL del 29/01/2000 ed in particolare:

- si faranno promotrici nei confronti di INPS ed INAIL affinché venga definito nel più breve tempo possibile il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), la mancata o negativa certificazione preclude il rilascio della certificazione di cui sopra.

-metteranno in campo tutte le iniziative opportune per l’apertura di tavoli di confronto con le Istituzioni per definire idonei protocolli d’intesa che prevedano:

a)concentrazione attraverso INPS, INAIL ed Ispettorato del Lavoro, delle visite ispettive e di controllo, sulle imprese non risultanti iscritte alla Cassa Edile o in possesso di certificazione mancante o negativa;

b) per i lavori privati, l’obbligo del committente di dichiarare all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione attestante il rispetto degli obblighi contributivi;

 

9)FORMAZIONE

Le parti confermano la loro costante attenzione alla formazione ed alla riqualificazione professionale dei lavoratori edili.

A tal fine si impegnano ad avviare, attraverso l’ESEC, oltre che i corsi di formazione professionale già sperimentati in passato, corsi di riqualificazione professionale per i lavoratori collocati in CIG, mobilità ed in  disoccupazione indennizzata, ciò al fine di favorire il reinserimento occupazionale dei lavoratori edili ed attivare politiche di contrasto al fenomeno sempre più presente dell’esclusione sociale dei lavoratori espulsi dal lavoro.

 

10)PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con riferimento all’art.7 del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998, le parti concordano di potenziare strumenti e mezzi a disposizione delle RLST al fine di rendere più efficace la loro presenza ed attività sull’intero territorio provinciale.

Il fondo attualmente a disposizione verrà, entro l’anno, a tal fine potenziato adeguatamente per far fronte alle sopravvenute esigenze.

Le parti concordano altresì che, a tutti i lavoratori che avranno effettuato un minimo di 600 ore di lavoro effettivo dall’ 1 ottobre di un anno al 30 settembre dell’anno successivo, la Cassa Edile A.M.I.Ca. fornirà annualmente n.2 tute di lavoro e n.2 paia di scarpe antinfortunistiche.

Le forniture di cui sopra saranno effettuate direttamente dalla Cassa Edile A.M.I.Ca. in corrispondenza del 1°maggio di ogni anno, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione della stessa Cassa.

 

11)DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2003 e scadrà il 31 dicembre 2005.

Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino al rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

Le parti depositeranno il presente accordo, entro 60 giorni, presso l'ULPMO di Catania.

 

NORMA DI RINVIO

Per quanto non modificato dal presente accordo resta in vigore la disciplina del contratto integrativo provinciale del 28/05/1998 relativamente agli istituti in esso previsti o richiamati dai precedenti contratti integrativi provinciali

 

NOTA A VERBALE

Le parti convengono sull'opportunità di redigere un testo organico del contratto integrativo provinciale composto dalle norme del presente accordo di rinnovo, integrate con quelle dei contratti integrativi precedenti ancora in vigore.

Le parti si impegnano a proseguire la contrattazione al fine di determinare ulteriori e diverse provvidenze di Cassa Edile a favore dei lavoratori e delle imprese nel rispetto del principio del sostanziale equilibrio.

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Per la Sezione Autonoma Costruttori Edili - ANCE Catania

 

 

 

Per la FENEAL UIL di Catania

 

 

 

Per la FILCA CISL di Catania

 

 

 

Per la FILLEA CGIL di Catania