Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Cosenza
Data stipula: 15 maggio 1998

Inizio validità: 1 maggio 1998

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di cosenza


Sommario:

- Osservatorio territoriale

- Organismi paritetici territoriali

- Lavoro irregolare

- Rappresentante del lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale

- Regolamento operativo

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Elemento economico territoriale

- Indennità di trasporto

- Mensa

- Contribuzione alla Cassa Edile Cosentina

- Tabella: Minimi di paga base

 

 

Cosenza, 15 maggio 1998

Osservatorio territoriale

Le parti ravvisano l'opportunità di:

- individuare strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile nella provincia;

- adottare iniziative che mirano al superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze del rapporto di lavoro e della concorrenza tra le imprese; monitorare costantemente il processo di aggiudicazione dei lavori pubblici;

- diffondere e consolidare tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

A tal fine le parti concordano di istituire per la provincia di Cosenza un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

L'Osservatorio ha lo scopo di:

a) realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni a livello territoriale attraverso l'analisi e l'elaborazione dei seguenti dati aggregati:

- evoluzione della domanda pubblica degli investimenti privati;

- evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;

- andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni e livelli occupazionali, ai tempi di occupazione, ai processi di mobilità, alle necessità formative, nonché ai fenomeni di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo;

- andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

b) fornire un appropriato supporto conoscitivo alle parti firmatarie al fine di:

- sviluppare e consolidare il sistema delle relazioni fra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le Committenti e i soggetti istituzionali e di controllo;

- indirizzare e calibrare l'attività degli Enti paritetici territoriali per renderla sempre più aderente alle esigenze degli operatori;

- individuare e realizzare ogni azione che le parti firmatarie riterranno necessaria o solamente opportuna al fine di contrastare il lavoro irregolare.

L'Osservatorio, per la sua attività, si avvarrà della struttura della Cassa Edile.

Le parti firmatarie definiranno, entro il 30 giugno 1998 un apposito Regolamento per il funzionamento dell'osservatorio.

Organismi paritetici territoriali

Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione e del pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali.

A tal fine si rende prioritaria una approfondita ed oggettiva verifica delle attuali strutture degli enti mirata alla loro riorganizzazione, con scelte che garantiscano efficienza, produttività ed economia di gestione.

Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori attraverso l'attivazione di un sistema informativo che, tenendo conto dei fabbisogni reali, sia mirato all'acquisizioni di professionalità che accrescano le capacità tecnico produttive e d'intervento delle imprese e contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro.

Le parti ribadiscono altresì il carattere prioritario della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive connesse. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro connessi, mirati al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

Tale sistema integrato della sicurezza è realizzato da una parte attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative del Comitato paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro con lo scopo di fornire agli addetti a alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di certificare la coerenza dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese che partecipano all'insieme degli enti paritetici contrattuali di settore.

Dall'altra, le parti sono impegnate a creare le migliori condizioni per la diffusione sul territorio della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Lavoro irregolare

Le parti, nel prendere atto della diffusione del fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, che provoca insostenibili distorsioni sul mercato del lavoro ed è causa di concorrenza sleale, convengono sulla necessità di realizzare una serie d'iniziative finalizzate a contrastarne la pratica.

A tal fine sono impegnate a:

- realizzare un sistema di comunicazione e controlli incrociati, anche attraverso appositi protocolli d'intesa, tra Enti paritetici territoriali, Committenti e Istituti previdenziali e assicurativi che consenta la conoscenza reale della regolarità delle imprese relativamente agli adempimenti in materia di lavoro subordinato;

- istituire, in via sperimentale per un anno, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, un sistema di contribuzioni differenziate alla Cassa Edile che attribuisca alle imprese che denunciano la totalità delle ore lavorabili nei singoli periodi di paga vantaggi economici e preveda incrementi contributivi per le imprese che presentino denunce inferiori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale

- Visti gli artt. 18,19 e 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n°626 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 89 del c.c.n.l. 5 luglio 1995;

- considerata l'opportunità di fornire alle imprese ed agli addetti del settore riferimenti operativi efficaci e utili a garantire uniformi comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso un sistema articolato della sicurezza;

- tenuto conto della struttura e delle dimensioni della gran parte delle aziende del settore operanti nella provincia;

le parti convengono l'individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) con il compito di rappresentare direttamente i lavoratori nei confronti delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed ambiente.

Il R.L.S.T. esercita tutte le azioni previste dall'art.19 del Decreto Legislativo n° 626/94 ed opera esclusivamente nella zona assegnatagli ed in tutte le imprese o unità produttive operanti in tale zona, con esclusione di quelle per le quali è stato specificamente nominato, eletto o designato il R.L.S.T.

Il numero dei R.L.S.T. è di una unità per ogni zona individuata dalle parti firmatarie con il Regolamento operativo allegato. Le parti stesse sono impegnate a verificare il numero delle zone in cui è stato suddiviso il territorio della provincia di Cosenza e, di conseguenza, il numero di R.L.S.T. in relazione all'andamento delle entrate e delle uscite del "Fondo per la Sicurezza" e delle esigenze del settore.

Il R.L.S.T. deve ricevere, prima dell'inizio della propria attività una formazione in materia di sicurezza e di salute sufficiente ed adeguata. Alla formazione provvede l'Organismo paritetico territoriale - CPT che rilascerà, al termine del ciclo formativo, apposita certificazione.

In relazione anche ai tempi necessari per la formazione, i R.L.S.T. inizieranno la loro attività con decorrenza non anteriore al

Agli oneri derivanti dalla formazione dei R.L.S.T., dall'espletamento delle loro funzione dai rimborsi alle aziende per i permessi, si provvede mediante un sistema di mutualizzazione tra le imprese iscritte in Cassa Edile, le quali devono contribuire, a decorrere dal 1° maggio 1998, con un'aliquota pari allo 0,05% da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo dei contributi di pertinenza della Cassa Edile stessa.

Gli importi come sopra calcolati dalle imprese sono riscossi dalla Cassa Edile e conferiti in un apposito "Fondo per la sicurezza" costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite saranno contabilizzate come partite di una gestione extra bilancio.

Le attribuzioni, l'ambito di attività, il numero, i requisiti, la nomina, la revoca e decorrenza, i criteri per lo svolgimento dell'attività dei R.L.S.T., nonché il sistema di rimborso alle imprese per i permessi sono definiti dal Regolamento Operativo allegato al presente accordo.

Le parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sulle materie di cui all'art.19 del Decreto Legislativo n° 626/94 deve essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, al C.P.T. di Cosenza, quale organo di prima istanza nelle specifiche controversie.

Inoltre, ogni controversia relativa all'applicazione del presente accordo e del Regolamento operativo allegato deve essere sottoposta alle Organizzazioni firmatarie.

Il presente accordo ha carattere sperimentale e avrà durata biennale a decorrere dal 1° maggio 1998.

Regolamento operativo

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale

Art.1- Ambito di attività e attribuzioni

Il R.L.S.T. opera esclusivamente nella zona assegnatagli ed in tutte le imprese o unità produttive operanti in tale zona, con esclusione di quelle per le quali è stato specificamente nominato, eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il suo diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.

Le zone nelle quali è diviso il territorio della provincia di Cosenza sono le seguenti:

1. Sila e Presila

2. Cosenza, Rende e Savuto

3. Tirreno Nord

4. Tirreno Sud

5. Castrovillari/Pollino

6. Jonio nord

7. Jonio sud

8. San Marco e Valli

9. Destra Crati

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'art.19 del Decreto Legislativo n° 626/94 e più specificatamente:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;

- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione;

- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

- promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

- partecipa alla riunione periodica con il datore del lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente ove previsto;

- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuali nel corso della sua attività;

- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute, dopo aver espletato la procedura di cui alla successiva lett. g).

Nell'ambito dell'Organismo paritetico territoriale è istituita una Commissione operativa dei R.L.S.T., composta di due Consiglieri, uno di parte imprenditoriale e uno di parte sindacale, con compiti organizzativi, di indirizzo e coordinamento dell'attività dei R.L.S.T.

La Commissione predispone insieme ai R.L.S.T. un piano di lavoro con cadenza mensile sulla base delle richieste dei lavoratori, delle OO.SS., delle imprese ed in relazione alle esigenze in materia di sicurezza riscontrate sul territorio, tenendo comunque conto delle disponibilità del "Fondo per la sicurezza".

Il R.L.S.T. esercita le sue funzioni con le seguenti modalità:

a) concorda con la Commissione operativa di cui al paragrafo precedente le visite nei luoghi di lavoro, dopo aver accertato preventivamente che nell'impresa per la quale è stata programmata la visita non sia già stato eletto il R.L.S;

b) prende preventivo contatto con il titolare o il legale rappresentante dell'azienda per concordare la data e l'ora della visita;

c) chiede all'impresa che in occasione della visita concordata gli venga messa a disposizione, per essere visionata, la documentazione aziendale di cui all'art. 19 del decreto Legislativo n° 626/94;

d) chiede all'azienda di far partecipare, ove non ostino impedimenti di carattere organizzativo e/o lavorativo, il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) redige un verbale per ogni visita e ne consegna copia ai lavoratori e all'impresa;

f) alla fine di ogni mese redige un rapporto della sua attività che, corredato dalle copie dei verbali delle visite effettuate, consegna al C.P.T.;

g) in caso di divergenza sorta con l'impresa, segnala la situazione all'Organismo paritetico territoriale - C.P.T. Potrà successivamente segnalare il caso alle Autorità competenti, qualora l'intervento del C.P.T. conseguente alla segnalazione non abbia prodotto effetto dirimente.

Il R.L.S.T. non può svolgere attività sindacale, di proselitismo o di propaganda, né promuovere assemblee o proporre rivendicazioni.

Art.2 - Requisiti, nomina, revoca e decadenza

I lavoratori nominati R.L.S.T. devono avere una effettiva esperienza di attività lavorative maturate nel settore delle costruzioni di almeno 2 anni.

I R.L.S.T. sono individuati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei Lavoratori, tenendo conto anche di eventuali impedimenti di ordine tecnico e produttivo evidenziati dalle imprese presso cui prestino la propria attività lavorativa, e nominati nel corso di apposite assemblee zonali. Di dette assemblee viene redatto apposito verbale, di cui copia deve essere trasmessa entro cinque giorni dallo svolgimento dell'assemblea stessa, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, all'Associazione datoriale firmataria del presente accordo, al comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché all'impresa di provenienza. La durata dell'incarico è annuale, salva la facoltà dei lavoratori interessati di revocare il mandato prima della scadenza attraverso comunicazione scritta ai soggetti indicati nel precedente paragrafo, ovvero delle parti contraenti di ridurre il numero in conseguenza della riconsiderazione delle zone di operatività del R.L.S.T.

Alla scadenza del mandato i singoli R.L.S.T. possono essere riconfermati dai Lavoratori riuniti in apposite Assemblee zonali e con la procedura sopra indicata.

Il R.L.S.T. decade dall'incarico qualora ne faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione o in violazione del segreto di notizie o documenti che abbia ricevuto, ovvero abusi della propria posizione per ottenere benefici per sé o per altri e comunque per qualsiasi violazione del presente accordo.

Art.3 - Permessi, retribuzione e rimborso spese

Il R.L.S.T. che deve assentarsi dal lavoro per svolgere le sue funzioni, ne darà preventiva comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'assenza. Analoga comunicazione sarà data al comitato paritetico Territoriale.

Per le ore di assenza dal lavoro utilizzate dal R.L.S.T. per svolgere le programmate attività prevenzionali nel territorio, il lavoratore riceverà la normale retribuzione dal proprio datore di lavoro.

Ai R.L.S.T. sono riconosciuti inoltre rimborsi spese relativi alla percorrenza e al pasto di mezzogiorno nei seguenti limiti:

a) rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI per automezzi di cilindrata fino a 1.300 c.c.

b) rimborso del costo del pasto fino al limite unitario di ú.15.000.

Anche i rimborsi spese di cui sopra sono anticipati al lavoratore dal datore di lavoro unitamente alle competenze del mese nel quale si è verificata l'assenza dal lavoro per svolgere le funzioni di R.L.S.T. L'ammontare dei rimborsi risulterà da apposite notule predisposte dal lavoratore, corredate dai giustificativi di spesa, i cui importi sono convalidati dal C.P.T. con l'apposizione della firma da parte dei membri della commissione operativa di cui al precedente art. 1.

Ciascun R.L.S.T per svolgere le proprie funzioni avrà a disposizione annualmente fino a 90 ore di permessi retribuiti.

Durante il periodo di formazione a ciascun R.L.S.T. è riconosciuta dal C.P.T., a titolo di "borsa di studio", una somma forfettaria il cui importo, che non potrà essere superiore a ú.900.000, sarà definito dalla commissione operativa di cui al precedente art. 1 in relazione alle ore di formazione effettuate.

Art.4 - Rimborsi alle aziende

Le imprese nelle quali sia presente il proprio R.L.S. saranno rimborsate dal C.P.T delle somme corrispondenti al costo delle ore di permesso retribuito utilizzate dal dipendente R.L.S. per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati dalla normativa in vigore, nei limiti annui previsti dall'art. 89 del c.c.n.l. 5 luglio 1995. A tal fine le imprese inoltreranno al C.P.T. le richieste di rimborso, comprovando l'avvenuta anticipazione con copia della richiesta di permesso presentata dal dipendente e copia della busta paga, quietanzata dal dipendente stesso, dalla quale risulti inequivocabilmente il pagamento delle ore in questione.

Le imprese nelle quali sia eletto il R.L.S.T. saranno rimborsate dal C.P.T. delle somme corrispondenti al costo delle ore di permesso retribuito utilizzate dal dipendente R.L.S.T. per l'esercizio dei compiti allo stesso assegnati dalla presente regolamentazione nei limiti delle ore annue determinate dal precedente art. 3, nonché delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborsi spese per percorrenza e pasti.

A tal fine le imprese inoltreranno al C.P.T. la richiesta di rimborso, comprovando l'avvenuta anticipazione delle somme di cui sopra attraverso l'esibizione di copia della busta paga quietanzata dal dipendente.

Le imprese di cui alle lettere precedenti avranno diritto ai rimborsi sopraprevisti solo se in regola con il versamento della contribuzione prevista per il "Fondo per la sicurezza".

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

Ai sensi degli artt.12 e 47 del CCNL 5 luglio 1995, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre previste dal contratto integrativo provinciale di lavoro 30 ottobre 1989.

Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del Decreto Legge 25 marzo 1997, n° 67, convertito in Legge 23 maggio 1997, n° 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Cosenza, dell'andamento congiunturale del settore e dei suoi prevedibili risultati, nonché dei livelli occupazionali e dell'operatività dei meccanismi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 39, lett. d) e 47 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 è stabilito nella misura del 4% rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

Tale elemento sarà elevato al 7% con decorrenza dal 1° gennaio 1999 in relazione all'andamento degli indicatori sopra riportati.

Al fine della conferma della misura dell'elemento economico territoriale o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso, le parti territoriali si incontreranno entro il 30 novembre 1998.

Indennità di trasporto

Con decorrenza 1° maggio 1998 l'indennità a titolo di concorso spese di trasporto sostenute dai dipendenti per recarsi sul posto di lavoro sarà corrisposta dalle Imprese nella misura forfettaria di ú. 2.400 per ogni giornata di presenza al lavoro.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei dipendenti.

Sull'importo come sopra fissato non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, così come non viene preso a base di calcolo per le mensilità aggiuntive e per il pagamento delle ferie per gli impiegati, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui per gli operai e delle mensilità aggiuntive e ferie per gli impiegati.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto allo stesso titolo.

Mensa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del c.c.n.l. 5 luglio 1995 in materia di alloggiamenti e cucine per i cantieri situati in località lontane dai centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che anche negli altri cantieri l'Impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri stessi, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 30 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi sostitutivi.

Costo pasto

In relazione a quanto sopra previsto, l'Impresa ed il lavoratore concorrono al costo del pasto rispettivamente nella misura di ¾ e di ¼.

Nei cantieri di cui al citato art. 90 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, qualora della mensa si servano almeno il 60% dei dipendenti, sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a ú. 1.500.

Indennità sostitutiva del servizio di mensa

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra, le Imprese corrisponderanno l'indennità sostitutiva che, a decorrere dal 1° maggio 1998, è fissata in ú. 400 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.

Tale indennità spetta anche agli impiegati tecnici e amministrativi.

Su tale importo non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995, così come non viene preso a base di calcolo per le mensilità aggiuntive e per il pagamento delle ferie per gli impiegati, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui per gli operai e delle mensilità aggiuntive e ferie per gli impiegati.

Chiarimento a verbale

L'indennità sostitutiva non spetta ai lavoratori che non si avvalgono dell'eventuale servizio di mensa o servizi sostitutivi attuati in una delle forme di cui al primo comma del presente articolo, salvo il caso di quelli impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo e fatte salve le condizioni di miglior favore.

Contribuzione alla Cassa Edile Cosentina

con decorrenza 1° maggio 1998

 

% Azienda

% Lavoratore

% Totale

Contributo Cassa Edile

1.35

0.25

1.60

APE

2.20

/

2.20

APES

0.30

/

0.30

Fondo per la sicurezza

0.05

/

0.05

Quote servizio A.C.

1.728

0.988

2.716

TOTALE

5.628

1.238

6.866

N.B. Nel calcolo della percentuale è stato tenuto conto dell'incidenza degli accantonamenti previsti dall'art. 19 c.c.n.l. 5 luglio 1995 (salvo verifica conteggi).

Minimi di paga base

Tabelle in vigore dal 1° maggio 1998

Tabella dei minimi di paga base e degli altri elementi della retribuzione dovuti agli operai dell'edilizia nella provincia di Cosenza

 

Livello

Minimo di paga base

Indennità di contingenza

Indennità territoriale di settore

Elemento economico territoriale

Elemento distinto retribuzione

Totale

Operai di produzione

Op. IV liv.

6.282,00

5.834,01

1.205,46

251,28

115,61

13.688,36

Op. Spec.

5.833,29

5.810,56

1.119,36

233,33

115,61

13.112,15

Op. Qual.

5.249,96

5.780,06

1.007,42

209,99

115,61

12.363,04

Op. Com.

4.487,14

5740,2

861,05

179,5

115,61

11.383,50

Discontinui

Custodi, guard., fattorini, uscieri ed inservienti (art. 6)

4038,43

4.583,47

774,94

161,54

115,61

9650,69

Custodi, portinai guardiani con alloggio (art. 6)

3.589,72

3.819,44

688,83

143,59

115,61

8318,5

 

Tabella dei minimi di stipendio e degli altri elementi della retribuzione mensile dovuti agli impiegati dell'edilizia nella provincia di Cosenza

 

LivelloElemento distinto retribuzione

Totale

I cat. super 7° liv.

1.552.552

1.033.628

287.887

62.102

20.000

2.956.169

I cat. 6° liv.

1.397.297

1.025.513

269.056

55.892

20.000

2.767.758

II cat. 5° liv.

1.164.414

1.013.339

220.842

46.577

20.000

2.465.172

Ass.te tecnico 4° liv.

1.086.786

1.009.284

191.661

43.471

20.000

2.351.201

III cat. 3° liv.

1.009.159

1.005.227

173.339

40.366

20.000

2.248.091

IV cat. 2° liv.

908.243

999.950

155.620

36.330

20.000

2.120.143

IV cat. 1° liv.

776.276

993.053

134.744

31.051

20.000

1.955.125