CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I LAVORATORI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI COMO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 29 GENNAIO 2000 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2000 (INDUSTRIA) ED AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 GIUGNO 2000 IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2000 (ARTIGIANATO).

 

 

 

 

Como, 30 settembre 2002

 

 

T R A

 

 

il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como rappresentato dal Presidente arch. Angelo Maiocchi  assistito dal  p.i.e. Umberto Bianchi, dal Direttore ing. Valter Ferrario e dal dott. Alberto Di Gennaro

 

l’Associazione Provinciale Artigiani di Como rappresentata dal Presidente Sig. Cornelio Cetti assistito dal Segretario Generale p.i. Giorgio Colombo, dal rag. Vincenzo Petruzzino e dal rag. Giuseppe Contino

 

la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Como rappresentata dal Presidente Sig. Giacomo Guidali assistito dal Direttore Sig. Alberto Bergna e dal Responsabile Sindacale Sig. Antonio Recagni

 

la C.A.S.A. di Como rappresentata dal Sig. Ettore Zanotti

 

e

le Organizzazioni Sindacali:

 

Fe.N.E.A.L.-U.I.L. di Como in persona del Segretario Generale Antonio Del Verme assistito dai Segretari Nazzareno Colloca e Angelo Ghielmetti e dal Sig. Mario Brunato

 

F.I.L.C.A.-C.I.S.L. di Como in persona del Segretario Generale Alfredo Napoli assistito dai Segretari Roberto Turri e Ignazio Verduzzo e dai Sigg. Francesco Cagnazzo, Claudio Della Vedova, Massimo Rimoldi e Stefano Zucchi

 

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. di Como in persona del Segretario Generale Marco Fontana assistito dai Segretari Salvatore Di Maria, Bruno Geminian, Marinella Mezzanzanica e dai Sigg. Guido Collicombinati, Massimiliano Granata e Fausto Longoni

 

 

con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori composta dai Sigg.:

 

Giuseppe Arenare, Salvatore Agostino, Maurizio Baudo, Paolo Bidoggia, Giovanni Bottazzi, Damiano Cannata, Vincenzo Carlà, Agostino Carino, Roberto Cerri, Gualtiero Ceruti, Stefano Galli, Claudio Genovese, Pietro Giacò, Salvatore Iaconis, Giuseppe Iapello, Abdelmalek Jounaid, Giampietro Longoni, Angelo Maesani, Mauro Maffia, Michele Malgeri, Roberto Mandaglio, Salvatore Mandaglio, Giuseppe Mancuso, Andrea Marcon, Giovanni Nardi, Pietro Rizzi, Aldo Sicari e Roberto Toaiari.

 

 

Visto l’art. 2, della legge 23 maggio 1997, n. 135

 

visti

 

·       il c.c.n.l. industria del 29 gennaio 2000 e l’accordo collettivo dell’11 marzo 1998

·       il c.c.n.l. artigiani del 15 giugno 2000 e l’accordo collettivo dell’11 marzo 1998

·       la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare I.N.P.S. del 6 novembre 1996, n. 213

 

richiamate

 

le premesse dei citati c.c.n.l. che si intendono qui integralmente riportate

 

si stipula

 

il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valido:

 

·       per il territorio della Provincia di Como;

·       per le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei c.c.n.l. sopra richiamati, siano tali lavori eseguiti in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi Privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle Imprese stesse;

·       per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

 

si conviene quanto segue:

 

 

PARTE GENERALE

 

ART. 1

SISTEMA DI INFORMAZIONI

E DI MONITORAGGIO DEL SETTORE

 

 

Le parti contraenti, nell’ottica ed in ottemperanza a quanto previsto dal “Sistema di concertazione e di informazioni”, così come disciplinato dai vigenti c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e 15 giugno 2000 (Artigianato), che impone rispetto dell’autonomia del ruolo imprenditoriale e distinzione delle specifiche responsabilità;

 

premesso

 

·       che l’evoluzione e la trasformazione della domanda di esecuzione di opere sia pubbliche che private trovano una naturale corrispondenza in modificazioni della struttura produttiva;

·       che tali mutamenti incidono sul dimensionamento, sullo sviluppo aziendale e sul rapporto Impresa-Società;

 

al fine di

 

·       affinare sempre più la attuale metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie propri del settore edile;

·       di fornire alle parti strumenti di intervento per realizzare politiche di sviluppo atte a rafforzare e qualificare lo stesso;

 

dichiarano

 

la propria disponibilità ad attuare ogni iniziativa reciprocamente utile  che dia efficacia ad una approfondita conoscenza del settore, valorizzando e razionalizzando le potenzialità informative ed elaborative della Cassa Edile di Como, ed estendendo, ove possibile, il numero di dati aggregati disponibili.

 

In via esemplificativa, le parti indicano quali strumenti utili a tale scopo:

 

·       dare concreta attuazione agli incontri nei mesi di giugno e dicembre previsti in materia di informazioni globali sullo stato del settore;

·       annualmente approfondire e potenziare l’esame congiunto, con particolare riguardo alle prospettive emergenti, con verifica di eventuali conclusioni, proposte e/o suggerimenti di origine nazionale (Osservatorio Nazionale, ecc.) e conseguenti possibili determinazioni di carattere paritetico, anche attraverso un sistema di rilevazioni sulle opere pubbliche e private, al fine di sviluppare il sistema delle relazioni industriali;

·       acquisire dati e notizie, dalle stazioni appaltanti, che soddisfino le menzionate necessità conoscitive, nonché informazioni sui flussi finanziari e degli stanziamenti, presupposto indispensabile per l’individuazione di strategie produttive atte anche a tutelare l’occupazione all’interno delle Imprese locali;

·       rendere omogenei e ampliare i dati dei vari Organismi Paritetici (Cassa Edile, Ente Scuola, C.P.T.), forniti con cadenza periodica, su indicazioni congiunte, per la loro rilevanza sotto il profilo occupazionale, la loro importanza e consistenza sul versante economico-finanziario;

·       raccogliere i dati acquisiti ed elaborati da ciascuna Organizzazione.

 

Resta inteso che i risultati degli appalti e dei subappalti, saranno trasmessi alle rispettive Organizzazioni Regionali e Nazionali per gli incontri previsti a tale livello.

 

* * * * *

 

Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità   degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le parti, nell’intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l’esigenza di definire, con cadenze di norma semestrali (giugno e dicembre), momenti di incontro su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali onde procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva del settore.

 

A titolo esemplificativo potranno essere monitorati gli appalti e subappalti, l'orario di lavoro, l’ambiente, la sicurezza e gli adempimenti relativi alla formazione, in modo da contribuire alla regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale, eventualmente anche con segnalazione agli enti previdenziali delle Imprese inadempienti agli obblighi formativi anche per l'applicazione della normativa premiale.

 

A tal fine, anche in funzione della contrattazione territoriale, si utilizzeranno gli indicatori individuati all’art. 11, fruendo dell’attività e del ruolo della Cassa Edile.

 

Altri indicatori potranno essere individuati congiuntamente ed essere oggetto di monitoraggio.

 

Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie della presente intesa, potranno svolgere un ruolo propositivo ai programmi di sviluppo delle Imprese utili anche per i lavoratori, nonché essere di supporto alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dall’Osservatorio Nazionale.

 

 

ART. 2

APPALTI, SUBAPPALTI E ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE

 

Le parti contraenti confermano la validità e la piena applicazione della disciplina contrattuale vigente in materia di subappalto (art. 15 c.c.n.l. Industria e art. 18 c.c.n.l. Artigianato).

 

Inoltre, da parte del Collegio e delle Organizzazioni Artigiane, sarà effettuata costantemente una azione di stimolo alle Imprese Associate, al fine di garantire l’assolvimento agli obblighi aziendali in materia di segnalazione preventiva agli enti previdenziali, alla Cassa Edile al Collegio ed alle Organizzazioni Artigiane stesse, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti contributivi e previdenziali, compresa l’iscrizione alla Cassa Edile locale.

 

Le Imprese esterne al territorio comasco che acquisiranno lavori in tale zona dovranno dare comunicazione alla Cassa Edile della durata presumibile degli stessi ed il numero previsto di occupati.

 

Resta altresì inteso che tali Imprese, qualora assumano personale nella zona o operino con personale non in trasferta, hanno l’obbligo di iscrivere i predetti lavoratori operai alla locale Cassa Edile aprendo una specifica posizione, indipendentemente dalla sede di versamento dei contributi previdenziali.

 

Per le segnalazioni da parte delle Imprese al Collegio, alle Organizzazioni Artigiane ed alla Cassa Edile previste dall’art. 15 del vigente c.c.n.l. (Industria) e dall’art. 18 del vigente c.c.n.l. (Artigianato), in materia di appalti e subappalti, nonché per le segnalazioni che il Collegio effettuerà alle Organizzazioni Sindacali, saranno utilizzati gli appositi schemi definiti di comune accordo fra le parti (allegati A e B).

 

Tali comunicazioni dovranno pervenire alle Organizzazioni Sindacali tempestivamente ed entro tempi tecnici, indicativamente 3 giorni lavorativi.

 

Inoltre, al fine di rendere più certa e tempestiva tale comunicazione, saranno attuate da parte delle Associazioni datoriali azioni atte a fornire alle aziende adeguata informazione sugli obblighi contrattuali.

 

 

ART. 2 BIS

 

Le parti concordano che in applicazione dell’accordo nazionale 29 gennaio 2002, sia necessario dare attuazione allo strumento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che valorizzi il ruolo centrale della locale Cassa Edile.

 

A tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinchè a livello nazionale trovino completa definizione le previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra I.N.P.S., I.N.A.I.L. e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.

 

Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute  nel  provvedimento  di  legge  più  sopra  richiamato,  si  impegnano entro il 30 settembre 2003 a  verificare le  condizioni  per la stipula di  una convenzione tra  le locali  sedi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile al fine del rilascio alle imprese edili  affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse.

 

Nel corso dell'incontro semestrale di giugno 2003 le parti verificheranno lo stato di avanzamento della convenzione nazionale relativa al D.L. 210/02 e valuteranno le conseguenti azioni comuni finalizzate alla realizzazione del presente impegno.

 

 

ART. 2 TER

 

Confermando l’accordo provinciale del 19 luglio 2001, si ribadisce la necessità di un rafforzamento dei controlli amministrativi da parte della Cassa Edile tramite l’attivazione di una specifica figura professionale per il recupero dei contributi non versati alla Cassa Edile stessa e per la promozione delle iscrizioni delle imprese e della regolarità contributiva.

 

 

ART. 2 QUATER

 

Le parti convengono che, in caso di utilizzo di lavoro interinale, le aziende, tramite le Associazioni datoriali comunicheranno preventivamente alle Organizzazioni Sindacali l'utilizzo di tale personale e la presumibile durata.

 

 

ART. 3

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore.

 

In tale senso l’Ente Scuola Professionale Edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito di promuovere, programmare e gestire l’attività formativa nel settore.

 

Pertanto oltre che a confermare i programmi formativi già avviati, sia verso i giovani che, al termine della scuola dell’obbligo vogliono entrare nel mondo del lavoro, con adeguato programma tecnico-professionale; che verso le maestranze già inserite nel settore edile, con corsi di qualificazione e specializzazione; le parti ritengono di conferire all’Ente Scuola il compito di programmare nuove attività che amplino il campo dei soggetti interessati, anche sulla base di indicazioni ed esigenze espresse dalle Imprese.

 

In tal senso si condivide il programma triennale 2002/2004 già definito dall’Ente Scuola.

 

Il contributo per l’addestramento professionale, da versare all’Ente Scuola Professionale Edile, è confermato all’1% delle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile. 

 

Le parti firmatarie intendono avvalersi di ogni strumento previsto dalle disposizioni legislative Statali, Regionali e Provinciali, come pure dalla normativa della Comunità Europea, al fine di favorire l’ingresso e la permanenza nel settore delle nuove leve.

 

Per questo, a titolo sperimentale sarà dato incarico all’E.S.P.E. di Como di attuare un corso di alfabetizzazione per lavoratori extracomunitari già inseriti nel settore, da tenersi  nella giornata del sabato, con retribuzione ordinaria senza maggiorazione Cassa Edile.

 

Gli oneri di organizzazione del corso saranno posti a carico dell’E.S.P.E., mentre le Imprese potranno ricevere il rimborso dei 2/3 degli oneri retributivi tramite compensazione con la contribuzione dovuta alla Cassa Edile, ponendo 1/3 a carico di  E.S.P.E. ed 1/3 a carico del C.P.T., su attestazione dell'E.S.P.E.

 

 

ART. 4

MERCATO DEL LAVORO

 

Le parti nell’intento di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nel settore, all’interno degli strumenti territoriali di collocamento, nonché di formulare opportune proposte circa gli interventi formativi che si rendessero necessari, avvalendosi del ruolo dell’Ente Scuola, concordano di dare attuazione ad un sistema sperimentale di rilevazione sulle disponibilità di mano d’opera da inserire nel settore, fruendo dell’attività e del ruolo della Cassa Edile.

 

Al tal fine, tenuto conto dei nuovi poteri in materia da parte dell'Amministrazione Provinciale e della attivazione degli Sportelli Lavoro, le parti intendono rinnovare forme di collaborazione per favorire l'inserimento nel settore edile di lavoratori anche privi di particolare esperienza, ai quali fornire il necessario supporto formativo.

 

 

ART. 5

CARICHE SINDACALI

 

I permessi di cui all’art. 103, lett. b) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e alla Legge n. 300/70 (Artigianato) ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi Provinciali dei Sindacati della Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. stipulanti, possono essere cumulati trimestralmente, purché la richiesta pervenga al Collegio delle Imprese Edili e/o alle Associazioni Artigiane con un preavviso di almeno 5 giorni con lettera a firma dei Segretari Provinciali dei Sindacati medesimi.

 

La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà essere assoggettata alla normale maggiorazione per Cassa Edile (18,50%) ed alla maggiorazione del 4,95% per riposi annui.

 

 

ART. 6

NORME DI SALVAGUARDIA

 

Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate dall’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 43 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato) alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ad a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di loro validità.

 

 

ART. 7

VALIDITA’ E DURATA

 

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme del Contratto Integrativo Provinciale 11 marzo 1998 (Industria) e del Contratto Integrativo Provinciale 11 marzo 1998 (Artigianato).

 

Il presente Contratto Integrativo si applica, salve le diverse decorrenze espressamente concordate, a partire dal 1° settembre 2002 e per la sua durata varranno le norme che saranno stabilite in materia in sede di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) - (attualmente 31 dicembre 2003) e del c.c.n.l.  15 giugno 2000 (Artigianato) - (attualmente 31 dicembre 2003).

 

 

PARTE I - OPERAI

 

ART. 8

CATEGORIE E QUALIFICHE MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

 

 

L’assegnazione delle categorie e qualifiche viene fatta in base ai criteri stabiliti dall’art. 78 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 78 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato).

 

SUPERMINIMI DI PAGA BASE ORARIA

 

Mosaicisti per lavori decorativi - decoratori di insegne -

imitatori di marmo e legno                                                                €  0,04

Stuccatore da banco - modellista - stuccatore a lucido                  €  0,05

Carpentiere                                                                                       €  0,05

 

Detti superminimi vanno aggiunti in cifra alla paga base oraria senza la maggiorazione dell’indennità territoriale di settore.

 

Ai lavoratori addetti ai lavori discontinui (gruisti, escavatori, conduttori di macchine semoventi, motocarristi, conduttori di automezzi in genere) cui sia richiesta una applicazione assidua e continua, spetta la retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestato, nella misura oraria prevista dai contratti per le categorie di appartenenza, per gli operai di produzione.

 

 

ART.  9

ORARIO DI LAVORO

 

 

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali (art. 5 c.c.n.l. 29 gennaio 2000 - Industria) (art. 6 c.c.n.l. 15 giugno 2000 - Artigianato), suddivise nei primi cinque giorni della settimana.

 

Ove l’Impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive, da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato, è dovuta una maggiorazione dell’8% (otto per cento), calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 26 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato).

 

Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 10 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato) in materia di recuperi.

 

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

 

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

 

L’orario normale contrattuale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (considerati tali quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi) non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino e nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l’orario di lavoro normale non può superare le 60 ore settimanali.

 

Restano ferme le altre norme contemplate negli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e negli artt. 6 e 7 del c.c.n.l. 15 gennaio 2000 (Artigianato).

 

 

 

 

ART. 10

INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE

 

 

Viene confermata l’indennità territoriale di settore in atto per la circoscrizione di Como che è  corrisposta nelle seguenti misure:

 

 

MANSIONE
IMPORTO ORARIO

A.N.C.E.

A.P.A./C.N.A./CASA

Operaio 4° livello

0,64

0,65

Operaio specializzato

0,60

0,60

Operaio qualificato

0,54

0,54

Operaio comune

0,46

0,46

 

Per gli addetti a mansioni discontinue la misura giornaliera è la seguente:

 

 

MANSIONE
 
IMPORTO

Autista meccanico

6,00

Autista – conducente – motocarrista

5,40

Magazziniere – guardiano – custode

4,31

 

 

ART. 11

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

Ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati.

 

PREMESSA

 

Ai sensi dei vigenti c.c.n.l. del settore, ed in conformità agli accordi nazionali, l’Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993: viene pertanto istituito un Premio di Risultato, denominato E.E.T. , basato sugli indicatori sotto riportati.

 

Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e saranno differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori.

 

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell’anno di riferimento, verrà erogato il premio E.E.T. afferente la nuova categoria di appartenenza.

 

L’andamento del settore nel territorio di competenza verrà determinato dall’escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinano incrementi di produttività, qualità, competitività e redditività ed, in relazione alla stessa, si stabiliranno i possibili ed eventuali incrementi dell’elemento economico territoriale previsto dagli accordi  citati in premessa.

 

L’E.E.T. ha valore annuale e avrà caratteristica di variabilità derivante dai risultati diversi che possono produrre gli Indicatori previsti e sarà erogato secondo quanto concordato tra le parti.

 

Nella determinazione dell’Elemento Economico Territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è stabilita dai vigenti c.c.n.l. - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Como, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base degli Indicatori sotto riportati.

 

INDICATORI

 

1)   occupazione  (parametro assoluto)                     Fonte:  Cassa Edile

2) occupazione  (parametro relativo)                        Fonte:  ISTAT

3) ore lavorate                                                           Fonte:  Cassa Edile

4) monte salari                                              Fonte:  Cassa Edile e I.N.P.S.

5) numero Imprese                                        Fonte:  Cassa Edile e I.N.P.S.

6) andamento opere pubbliche e                  Fonte:  Studi di Settore, 

    private                                                                   C.C.I.A.A. e Cassa Edile

7) qualità delle costruzioni                             Fonte:  Specifica Commissione

8) ore di C.I.G.                                               Fonte:  I.N.P.S. e Cassa Edile

 

Le parti concordano di utilizzare nell’arco di vigenza del presente accordo, tutti o parte degli Indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell’importanza che questi possono assumere per la verifica dell’andamento complessivo del settore.

 

Per l’anno 2003 il valore annuale dell’E.E.T. sarà quantificato entro il mese di gennaio 2004, verificando l’andamento degli Indicatori per il periodo 1° ottobre 2002/30 settembre 2003.

 

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà anticipato per ogni ora/mese retribuita/o la somma come da tabella seguente, con il limite massimo dell’11% dei minimi nazionali dal 1° marzo 2003 e del 14% dal 1° dicembre 2003.

 

Dal 1° marzo 2003

Livello contrattuale

 

Operai:

 

4° livello          Euro 0,44 orarie  

 

3° livello          Euro 0,41 orarie 

 

2° livello          Euro 0,37 orarie 

 

1° livello          Euro 0,32 orarie 

 

Impiegati:

 

7° livello          Euro 109,69 mensili 

 

6° livello          Euro   98,72 mensili 

 

5° livello          Euro   82,27 mensili 

 

4° livello          Euro   76,78 mensili 

 

3° livello          Euro   71,30 mensili 

 

2° livello          Euro   64,17 mensili 

 

1° livello          Euro   54,84 mensili 

 

 

Dal 1° dicembre 2003

Livello contrattuale

 

Operai:

 

4° livello          Euro 0,56 orarie  

 

3° livello          Euro 0,52 orarie 

 

2° livello          Euro 0,47 orarie 

 

1° livello          Euro 0,40 orarie 

 

Impiegati:

 

7° livello          Euro 139,60 mensili 

 

6° livello          Euro 125,64 mensili 

 

5° livello          Euro 104,70 mensili 

 

4° livello          Euro   97,72 mensili 

 

3° livello          Euro   90,74 mensili 

 

2° livello          Euro   81,67 mensili 

 

1° livello          Euro   69,80 mensili 

 

 

Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l’erogazione del premio, verrà corrisposto il valore dell’E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all’anticipazione erogata.

 

Analoga procedura viene fissata per gli anni successivi in vigenza del contratto.

 

Per quanto attiene gli anni di validità del Contratto Integrativo Provinciale le parti concordano che l’E.E.T. da erogare non potrà superare il limite del 14% dei minimi tabellari, secondo le scadenze concordate.

 

Il sistema di determinazione dell’E.E.T. di cui al presente accordo resterà in vigore sino al rinnovo del prossimo contratto integrativo provinciale.

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, competitività e redditività di cui al citato art. 2.

 

ART. 12

INDENNITA’ DI TRASFERTA FISSA

 

 

Dal 1° settembre 2002, ai sensi dell’art. 3, punto 6, del D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, si determina per tutti gli operai una maggiorazione della retribuzione a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa in corresponsione dell’espletamento dell’attività lavorativa nei cantieri variabili e diversi, nella misura di € 0,23 orarie per tutte le categorie (aumento di € 0,05 orari). Come stabilito dal Decreto sopraccitato, tale importo concorrerà alla formazione del reddito sia ai fini contributivi sia a quelli fiscali nella misura del 50% del suo ammontare.

 

La indennità di cui sopra assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali, qualora l’operaio presti la propria opera in trasferta.

 

Sull’indennità di cui al presente articolo non va computata la percentuale di maggiorazione Cassa Edile di cui al contratto nazionale.

 

A decorrere dal 1° giugno 2003 l’indennità di trasferta fissa è elevata a  €  0,25 (aumento di € 0,02 orari).

 

ART. 13

INDENNITA’ DI TRASFERTA

 

 

All’operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere  situato  in  un  Comune  diverso  da  quello  di  assunzione o da quello ove la presta normalmente, compete una diaria fissata a norma del combinato disposto dai vigenti c.c.n.l. nelle seguenti misure:

 

- da Km 8 fino a 15 km dai confini territoriali dei suddetti

  Comuni al cantiere                                                                                     10%

- oltre 15 Km e fino a 25 Km                                                            15%

- oltre 25 Km                                                                                                 20%

 

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

 

La diaria non è dovuta in caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio, in termini di viabilità o di uso dei servizi pubblici.

 

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio si fa riferimento all’articolo sull’indennità di trasferta di cui all’articolo 12.

 

La clausola relativa all’avvicinamento non trova applicazione per le trasferte superiori a 25 Km.   

 

L’operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo, ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro.

 

In caso di pernottamento in luogo, l’Impresa è tenuta a provvedere per l’alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria.

 

In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui al 1° comma del presente articolo.

 

 

ART. 14

INDENNITA’ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

 

L’indennità per i lavori eseguiti oltre i mille metri è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) della retribuzione (paga di fatto più indennità territoriale di settore più ex indennità di contingenza).

 

 

ART. 15

COSTRUZIONE DI LINEE ELETTRICHE E TELEFONICHE

 

 

Si conferma che per gli operai addetti alla costruzione, fuori dai centri abitati, di linee elettriche e telefoniche, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l’indennità di cui all’art. 21 gruppo E), del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e all’art. 13 del Contratto Integrativo Provinciale 11 marzo 1998 (Artigianato) già fissata nella misura del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla retribuzione (paga di fatto più indennità territoriale di settore più indennità di contingenza) per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate è soppressa e che l’importo erogato viene mantenuto ad personam come condizione di miglior favore a chi ne aveva diritto alla data del 28 febbraio 1998.

 

 

ART. 16

INDENNITA’ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

 

Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dall’art. 21 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dall’art. 24 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato), fatta eccezione per i lavori in galleria per i quali le parti concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addettovi:

 

a)   fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio                                                                                                                                46%

 

b)   lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione                                                                             26%

 

c)   riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie                                                                                                                                                                            18%

 

Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 26 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato) - (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale).

 

 

ART. 17

MENSA

 

 

L’Impresa, in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo.

 

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all’organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

 

Il concorso pasto a carico dell’Impresa è stabilito in misura di Euro 6,97 giornaliere a decorrere dal 1° settembre 2002 (aumento di Euro 1,68) e di Euro 8,00 giornaliere a decorrere dal 1° marzo 2003 (aumento di Euro 1,03).

 

La realizzazione di detto servizio, date le particolari esigenze del settore, potrà aver luogo anche tramite una Società di Ticket Restaurant o convenzioni con ristoranti/trattorie, riconoscendo il valore del buono pasto nella misura dei commi precedenti.

 

Per i lavoratori che non usufruiranno di detti servizi l’indennità sostitutiva viene fissata in:

 

- Euro 5,29 giornaliere a decorrere dal 1° settembre 2002 (aumento di Euro 1,16).

 

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza con almeno quattro ore lavorative.

 

Sull’importo dell’indennità mensa non vanno computate le percentuali di maggiorazione di Cassa Edile di cui ai rispettivi c.c.n.l. in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

 

 

ART. 18

FERIE

 

In attuazione dell’art. 16 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 19 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato), si concorda che nel periodo 1° luglio - 30 settembre agli operai è concesso di godere di un periodo di ferie collettive di tre settimane.

 

Il godimento della restante settimana di ferie avverrà di norma nel periodo invernale con prevalenza nel periodo natalizio.

 

Le aziende per esigenze tecnico-produttive potranno far effettuare le ferie in altri periodi.

 

L’epoca delle ferie sarà stabilita, di comune accordo, entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

 

ART. 19

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI

 

 

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%), a norma dell’art. 19 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 22 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato) è assolto dall’Impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione (paga di fatto più indennità di contingenza più indennità territoriale di settore più elemento economico territoriale), oltre al 4,95% per riposi annui.

 

Detta percentuale è ridotta:

 

·       in caso di infortunio o malattia professionale:

 

- giornate di carenza I.N.A.I.L.: 18,5%

- dal 4° al 90° giorno: 7,4%

- dal 91° giorno in poi: 4,6%

 

da computarsi sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro contrattuale in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

 

Per le malattie di durata superiore a 180 giorni e nei limiti della conservazione del posto, la percentuale rimane del 18,50% (diciotto e cinquanta).

 

Gli importi delle suddette percentuali vanno accantonati presso la Cassa Edile con versamenti mensili entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

 

Sono ammessi versamenti oltre il precitato termine purché accreditati tassativamente entro:

 

- 31 gennaio, per il periodo:   1° ottobre - 31 dicembre

- 30 aprile, per il periodo:       1° gennaio - 31 marzo

- 31 luglio, per il periodo:        1° aprile - 30 giugno

- 31 ottobre, per il periodo:     1° luglio - 30 settembre

 

con l’aggravio dell’interesse di mora calcolato in ragione annua pari al tasso EURO RIBOR (attualmente 3,30%) maggiorato di 1,7 punti.

 

I predetti tassi verranno automaticamente aggiornati in relazione all’andamento del tasso EURO RIBOR con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica.

 

Per ritardi oltre i termini trimestrali su citati, viene definita la penalità nella misura dello 0,03% (zero e zero tre per cento) al giorno calcolata sul totale maturato, maggiorata degli interessi di mora.

 

L’Impresa trasmetterà alla Cassa Edile l’elenco mensile di tutti i lavoratori dipendenti con l’indicazione delle retribuzioni corrisposte nel mese, compilato secondo le modalità che verranno fissate dalla Cassa stessa.

 

Detto elenco dovrà pervenire alla Cassa entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

 

La mancata trasmissione degli elenchi come sopra detto comporterà, a decorrere dal 1° ottobre, per l’Impresa una sanzione fissata nella misura di Euro 50 (cinquanta) per ogni elenco presentato fuori termine.

 

Per la verifica di queste problematiche viene istituita una Commissione di sei componenti, che si riunirà secondo necessità con cadenza massima trimestrale.

 

 

ART. 20

PAGAMENTO FERIE, RIPOSI ANNUI E GRATIFICA NATALIZIA

 

 

Il pagamento degli importi accantonati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, verrà fatto dalla Cassa Edile direttamente agli operai interessati a mezzo di vaglia postale od assegno circolare, come segue:

 

·       entro la fine di luglio: l’ammontare delle percentuali maturate durante il periodo: 1° ottobre - 31 marzo;

·       entro il 15 dicembre, quello relativo al periodo: 1° aprile - 30 settembre.

 

Non sono ammessi pagamenti diretti di importi parziali o totali dall’Impresa ai lavoratori per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali, per singoli lavoratori, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

 

 

ART. 21

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DI COMO

FUNZIONAMENTO ED ASSISTENZA COLLATERALE

 

 

Le parti concordano di mantenere a carico del datore di lavoro e del lavoratore a norma dell’art. 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 44 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato) un contributo nella misura del 2,40% (due e quaranta per cento) da calcolarsi sull’ammontare della retribuzione (paga di fatto più indennità territoriale di settore più elemento economico territoriale più indennità di contingenza) di cui 2,00% (due per cento) a carico del datore di lavoro e 0,40% (zero e quaranta per cento) a carico del lavoratore, da versare alla Cassa Edile secondo le modalità fissate al precedente articolo 19.

 

Detto contributo servirà a coprire le spese per il funzionamento della Cassa e, unitamente agli interessi di mora e penalità, per le prestazioni ed assistenze agli iscritti sulla base degli accordi provinciali vigenti.

 

Nel caso di eccedenza od insufficienza del contributo le parti si incontreranno entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti stesse, al fine di adeguare il contributo alle reali necessità.

 

 

ART. 22

MULTE E TRATTENUTE

 

 

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimenti dei danni, applicate a norma dell’art. 99 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e dell’art. 87 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato), sono devoluti a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e di Lecco.

 

 

ART. 23

COMITATO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI,

L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

 

 

Si conferma l’accordo del 20 marzo 2000 per la costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro, quale Ente bilaterale paritetico, con carattere permanente, come da Statuto allegato all’accordo.

 

Detto Comitato è composto di  6 membri  effettivi nominati pariteticamente dalle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori di cui all’art. 1 dello Statuto.

 

Viene, altresì, confermato il contributo dello 0,21% (zero e ventuno per cento) da versare alla Cassa Edile per finanziare l’attività del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni di cui al presente articolo.

 

Resta inteso che eventuali adeguamenti di tale contributo alle esigenze ed ai programmi di sviluppo delle attività e delle iniziative in corso di svolgimento avranno decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2003.

 

In tal senso il Comitato assumerà le necessarie decisioni, ivi compresa la definizione di forme di coordinamento interne tali da rendere maggiormente efficiente l’operatività dello stesso.

 

Inoltre, per cantieri di particolare tipologia e complessità, di rilevante valore, le parti si riservano di studiare ipotesi di piani di sicurezza da applicarsi ai fini orientativi delle misure prevenzionali più idonee.

 

 

ART. 24
AMBIENTE DI LAVORO

 

 

A)    Nell’intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene dei luoghi di lavoro e di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, si fa obbligo alle Imprese, qualora ne sussistano le necessità, di mettere a disposizione nei cantieri:

a)   un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

b)   un locale refettorio riscaldato durante i mesi invernali;

c)   uso scaldavivande;

d)   servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

 

Data la particolare natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere ottenute anche con baracche metalliche coibentate o di legno, ovvero con altri elementi provvisionali e, per piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

 

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall’avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

 

Nei casi di impedimento all’interno dei cantieri, l’Impresa provvederà affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

 

B)  Alla concreta applicazione degli obblighi sopra descritti sovrintende, ai sensi dell’art. 23, il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro.

C)    Nel caso di cantieri di eccezionale durata e complessità, di valore oltre i 10 milioni di Euro, caratterizzati dalla attività di un numero significativo di lavoratori, con la presenza di più imprese aventi ciascuna un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  sarà individuato un R.L.S. di riferimento che possa assicurare l’omogeneità dei comportamenti di tali figure professionali.

 

Gli oneri economici per tali permessi, di durata massima di 40 ore, saranno posti a carico     del Fondo per il rimborso R.L.S. presso la Cassa Edile.

 

 

ART. 25

INDUMENTI DI LAVORO

 

 

La distribuzione degli indumenti di lavoro (due tute oppure due giubbe e due paia di pantaloni o altre soluzioni equivalenti) ed un paio di scarpe antinfortunistiche, viene annualmente effettuata dalla Cassa Edile in base alle indicazioni di carattere tecnico che sono fornite dal Comitato Paritetico Antinfortunistico.

 

Le parti definiscono congiuntamente le modalità attuative dell’intesa e determinano l’onere a carico delle Imprese in relazione ai costi del servizio (attualmente pari allo 0,60% sull’imponibile Cassa Edile).

 

Il lavoratore in servizio è tenuto ad utilizzare gli indumenti di lavoro forniti.

 

 

ART. 26
QUOTA SINDACALE

 

 

La quota sindacale a favore delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo è stabilita nella misura pari allo 0,42% (zero e quarantadue per cento) della retribuzione denunciata alla Cassa Edile agli effetti del calcolo delle percentuali per gratifica natalizia e ferie.

 

Tale percentuale verrà trattenuta dalla Cassa Edile ai lavoratori che abbiano rilasciato regolare delega firmata, con la precisazione del Sindacato al quale intendono versare la quota stessa.

 

 

ART. 27

QUOTA DI SERVIZIO

 

 

Viene confermata la quota di servizio a carico dei datori di lavoro e degli operai dipendenti dalle Imprese edili ed affini, fissata nella misura paritetica dello 0,741% (zero e settecentoquarantuno per cento) da calcolarsi sugli elementi presi come base per il versamento di contributi Cassa Edile.

 

Dette quote di servizio dovranno essere versate come segue:

 

·       quella a carico del datore di lavoro, alla Cassa Edile - a disposizione del Collegio delle Imprese Edili ed Affini, che provvederà alla ripartizione della stessa in base ad un accordo tra le Associazioni datoriali - unitamente alle indennità ferie, gratifica natalizia;

·       quella a carico del lavoratore - a disposizione delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - verrà trattenuta dall’Impresa e versata alla Cassa Edile, che provvederà alla ripartizione della stessa secondo l’accordo tra le medesime Organizzazioni.

 


 

 

PARTE II - IMPIEGATI

 

ART. 28

PREMIO DI PRODUZIONE

 

 

Si conferma il premio di produzione da corrispondere agli impiegati, nella misura in atto al 1° settembre 2002:

 

 

 

MANSIONE
IMPORTO

A.N.C.E.

A.P.A./C.N.A./CASA

7° livello – 1a categoria super

147,79

147,71

6° livello – 1a categoria

138,06

137,89

5° livello – 1a categoria

115,02

115,17

4° livello – Assistente tecnico

100,37

100,19

3° livello – 3a categoria

91,49

91,41

2° livello – 4a categoria

81,67

81,60

1° livello – 4a categoria (1° impiego)

70,75

70,75

 

 

ART. 29

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

 

La normativa riguardante l’Elemento Economico Territoriale stabilito all’art. 12 della parte operai, con le riparametrazioni del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 (Industria) e all’art. 14 del c.c.n.l. 15 giugno 2000 (Artigianato), a decorrere dal 1° marzo 2003 e dal dicembre 2003, vale anche per la parte impiegati.

 

 

ART. 30

INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA

 

 

L’indennità sostitutiva di mensa è stabilita nel seguente ammontare:

 

- Euro 5,29 giornalieri dal 1° settembre 2002 (aumento di Euro 1,16 giornalieri).

 

Per quanto riguarda i criteri di erogazione si fa riferimento alle giornate di effettiva presenza, con esclusione delle ferie, festività e mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell’indennità giornaliera è stato già tenuto conto della loro incidenza.

 

 

ART. 31

INDENNITA’ DI TRASPORTO

 

 

L’attuale indennità di trasporto stabilita in Euro mensili viene elevata a:

 

- Euro 28,40 mensili con decorrenza dal 1° settembre 2002 (aumento di Euro 5,16 mensili)

 

- Euro 33,57 mensili con decorrenza dal 1° giugno 2003 (aumento di Euro 5,17 mensili).

 

 

Detta indennità verrà erogata per 12 mensilità e quindi con esclusione delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'importo è stato già tenuto conto della loro incidenza.

 

Restano salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole Imprese.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

 

Collegio Imprese Edili ed Affini                                

della Provincia di Como                                          

 

 

 

Associazione Provinciale Artigiani               

della Provincia di Como                                           

 

 

 

Confederazione Nazionale Artigianato

della Provincia di Como

 

 

 

CA.S.A.

della Provincia di Como

 

 

 

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. di Como                         

 

 

 

F.I.L.C.A. - C.I.S.L. di Como                         

 

 

 

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. di Como