Edili (artigianato)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Como
Data stipula: 11 marzo 1998

Inizio validità: 1 marzo 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di como


Sommario:

- Sistema di monitoraggio del settore

- Comitato paritetico antinfortunistico

- Orario di lavoro

- Elemento economico territoriale

- Operai

Indennità di trasferta fissa

Indennità di trasferta

Indennità di trasporto

Mensa

- Impiegati

Indennità sostitutiva di mensa

Indennità di trasporto

- Validità e durata

 

 

L'11.3.1998, in Como,

tra

- il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;

- l'Associazione Provinciale Artigiani di Como;

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato;

e

- la FeNEAL - UIL di Como;

- la FILCA - CISL di Como;

- la FILLEA - CGIL di Como;

- una Delegazione di lavoratori;

visto l'art. 2, della Legge 23 maggio 1997, n. 135, visti:

- il C.C.N.L. Industria del 5 luglio 1995 e l'accordo collettivo dell'11 giugno 1997;

- il C.C.N.L. Artigiani del 14 aprile 1997 e l'accordo collettivo del 7 dicembre 1989;

- la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e delle istruzioni contenute nella Circolare Inps del 6 novembre 1996, n. 213

richiamate le premesse dei citati C.C.N.L. che si intendono qui integralmente riportate si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro valido:

- per il territorio della Provincia di Como;

- per le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nei C.C.N.L. sopra richiamati, siano tali lavori eseguiti in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi Privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigianale delle Imprese stesse;

- per tutti i lavoratori da esse dipendenti;

si conviene quanto segue:

1) Sistema di monitoraggio del settore

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire, con cadenze di norma semestrali (maggio e novembre), momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva del settore.

A titolo esemplificativo potranno essere monitorati gli appalti e subappalti, gli orari di lavoro, l'ambiente e la sicurezza, in modo da contribuire alla regolarizzazione delle situazioni di abuso e di concorrenza sleale.

In tale ottica, nella consapevolezza che lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali presuppone una comune conoscenza dell'evoluzione dei vari comparti ed allo scopo di orientare le scelte dei propri rappresentati, le parti considerano opportuno mettere in atto tutte le iniziative necessarie per dare una risposta concreta alle aspettative della categoria, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del settore edile anche disaggregati per comparti, allo scopo di realizzare l'analisi della situazione economico-sociale dell'edilizia provinciale.

A tal fine, anche in funzione della contrattazione territoriale, si utilizzeranno gli indicatori individuati al punto 4), fruendo dell'attività e del ruolo della Cassa Edile.

Altri indicatori potranno essere individuati congiuntamente ed essere oggetto di monitoraggio.

Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie della presente intesa, disponendo di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore, potranno svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo delle Imprese utili anche per i lavoratori, nonché essere di supporto alle richieste che in tal senso dovessero pervenire dall'Osservatorio Nazionale.

2) Comitato paritetico antinfortunistico

Le parti concordano sulla necessità di trasformare in Ente Autonomo l'attuale organismo paritetico con l'adozione, entro 6 mesi, dello Statuto Tipo concordato a livello nazionale, con i necessari adattamenti tecnici alla realtà territoriale della provincia di Como.

Inoltre, per rendere più coerente con la pariteticità dell'Ente anche la Sede del C.P.T., compatibilmente con le risorse economiche disponibili, sarà ricercata entro tempi tecnici una idonea collocazione, e comunque indicativamente non oltre il 31 dicembre 1999.

3) Orario di lavoro

Si conferma con le necessarie modifiche relative alla data di stipula dei contratti nazionali l'articolo del precedente contratto integrativo.

Le parti concordano, inoltre, di procedere nel confronto già avviato in sede di trattativa per il rinnovo dell'integrativo provinciale, relativo ad una gestione complessiva degli orari di lavoro. Il confronto avverrà in due apposite riunioni da effettuarsi nei mesi di maggio ed ottobre 1998, rispettivamente per il comparto lavori stradali e per l'intero settore edile.

4) Elemento economico territoriale

Ritenuto, in relazione a quanto precede, che la determinazione degli incrementi di secondo livello debba essere correlata agli andamenti del settore nel territorio ed ai suoi risultati.

Premessa

Ai sensi dei vigenti C.C.N.L. del settore, ed in conformità agli accordi nazionali, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993: viene pertanto istituito un Premio di Risultato, denominato E.E.T., basato sugli indicatori sotto riportati.

Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e saranno differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori.

Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato il premio E.E.T. afferente la nuova categoria di appartenenza.

L'andamento del settore nel territorio di competenza verrà determinato dall'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici di seguito indicati che determinano incrementi di produttività, qualità, competitività e redditività ed, in relazione alla stessa, si stabiliranno i possibili ed eventuali incrementi dell'elemento economico territoriale previsto dagli accordi citati in premessa.

L'E.E.T. ha valore annuale e avrà caratteristica di variabilità derivante dai risultati diversi che possono produrre gli indicatori previsti e sarà erogato secondo quanto concordato tra le parti.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è stabilita dai vigenti C.C.N.L. - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Como, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base degli indicatori sotto riportati.

Indicatori

1) Occupazione (parametro assoluto) (Fonte: Cassa Edile);

2) Occupazione (parametro relativo) (Fonte: ISTAT);

3) Ore lavorate (Fonte: Cassa Edile);

4) Monte salari (Fonte: Cassa Edile e Inps);

5) Numero Imprese (Fonte: Cassa Edile e Inps);

6) Andamento opere pubbliche e private (Fonte: Studi di Settore, C.C.I.A.A. e Cassa Edile);

7) Qualità delle costruzioni (Fonte: Specifica Commissione);

8) Ore di C.I.G. (Fonte: Inps e Cassa Edile).

Le parti concordano di utilizzare nell'arco di vigenza del presente accordo, tutti o parte degli Indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell'importanza che questi possono assumere per la verifica dell'andamento complessivo del settore.

Per l'anno 1998 il valore annuale dell'E.E.T. sarà quantificato entro il mese di novembre 1998, verificando l'andamento degli indicatori per il periodo 1° ottobre 1997-30 settembre 1998.

In attesa di detta verifica a tutti i lavoratori verrà anticipato per ogni ora/mese retribuita/o la somma come da tabella seguente:

Livello contrattuale

Operai:

Livelli

Importi orari

312

290

261

223

Impiegati:

Livelli

Importi mensili

76.924

69.232

57.693

53.847

50.000

45.000

38.462

L'eventuale conguaglio sarà pagato unitamente alla retribuzione del mese di dicembre 1998. Per l'anno 1998 il valore annuo dell'E.E.T. non sarà superiore alle seguenti misure lorde complessive (compresa maggiorazione Cassa Edile per gli operai e ratei di tredicesima e Premio di Produzione per impiegati):

Livello contrattuale:

Operai:

Livelli

Importi

Importi orari

667.692

339

620.000

315

558.000

283

476.923

242

Impiegati:

Livelli

Importi annuali

953.846

858.461

715.385

667.692

620.000

558.000

476.923

Ai lavoratori che interrompono il servizio lavorativo prima della scadenza del periodo annuale preso di riferimento per l'erogazione del premio, verrà corrisposto il valore dell'E.E.T. proporzionalmente al servizio prestato relativo all'anticipazione erogata.

Analoga procedura viene fissata per gli anni successivi in vigenza del contratto:

- anno 1999: verifica a novembre del periodo 1° ottobre 1998-30 settembre 1999;

- anno 2000: verifica a novembre del periodo 1° ottobre 1999-30 settembre 2000;

- anno 2001: verifica a novembre del periodo 1° ottobre 2000-30 settembre 2001.

Per quanto attiene gli anni 1999, 2000, 2001 le parti concordano che l'E.E.T. da erogare non potrà superare il limite del 7% dei minimi tabellari.

Il sistema di determinazione dell'E.E.T. di cui al presente accordo resterà in vigore sino al rinnovo del prossimo contratto integrativo provinciale.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, competitività e redditività di cui al citato art. 2.

5) Operai

a) Indennità di trasferta fissa

Ai sensi dell'art. 3, punto 6, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, si determina a decorrere dal 1° marzo 1998 per tutti gli operai una maggiorazione della retribuzione a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa in corresponsione dell'espletamento dell'attività lavorativa nei cantieri variabili e diversi, nella misura di lire 350 orarie per tutte le categorie. Come stabilito dal Decreto sopracitato, tale importo concorrerà alla formazione del reddito sia ai fini contributivi sia a quelli fiscali nella misura del 50% del suo ammontare.

L'indennità di cui sopra assorbe e sostituisce il rimborso delle spese di viaggio previste dai vigenti contratti nazionali, qualora l'operaio presti la propria opera in trasferta.

Sull'indennità di cui al presente articolo non va computata la percentuale di maggiorazione Cassa Edile di cui al contratto nazionale.

b) Indennità di trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato in un Comune diverso da quello di assunzione o da quello ove la presta normalmente, compete una diaria fissata a norma del combinato disposto dai vigenti C.C.N.L. nelle seguenti misure:

Da Km 8 fino a 15 Km dai confini territoriali dei suddetti Comuni al cantiere

10%

Oltre 15 Km e fino a 25 Km

15%

Oltre 25 Km

20%

La presente normativa è in vigore dal 1° marzo 1998.

Le distanze chilometriche vengono determinate secondo la viabilità ordinaria.

La diaria non è dovuta in caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza od abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio, in termini di viabilità o di uso dei servizi pubblici.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di viaggio si fa riferimento all'articolo sull'indennità di trasferta di cui all'articolo 11.

La clausola relativa all'avvicinamento non trova applicazione per le trasferte superiori a 25 Km.

L'operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo, ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa è tenuta a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al primo comma del presente articolo.

Norma transitoria:

Per gli operai in trasferta alla data del 1° marzo 1998 e sino al termine della stessa valgono le norme preesistenti.

c) Indennità di trasporto

L'indennità di trasporto prevista dai precedenti accordi provinciali cessa di avere validità al 28 febbraio 1998.

Dal 1° marzo 1998 l'articolo è sostituito dall'indennità di trasferta fissa.

d) Mensa

La norma del precedente contratto provinciale viene sostituita dalla seguente:

"L'Impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Il concorso pasto a carico dell'Impresa è stabilito in misura di lire 10.240 giornaliere a decorrere dal 1° marzo 1998.

Per l'anno 1999, a decorrere dal 1° gennaio, l'importo sarà adeguato anche tenendo conto delle indicazioni legislative e/o governative in materia.

La realizzazione di detto servizio, date le particolari esigenze del settore, potrà aver luogo anche tramite una Società di Ticket Restaurant, riconoscendo il valore del buono pasto nella misura dei commi precedenti.

Per i lavoratori che non usufruiranno di detti servizi l'indennità sostitutiva viene fissata in:

- lire 6.300 giornaliere dal 1° marzo al 31 dicembre 1998;

- lire 7.300 giornaliere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999;

- lire 8.000 giornaliere dal 1° gennaio 2000.

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza con almeno quattro ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità mensa non vanno computate le percentuali di maggiorazione di Cassa Edile di cui ai rispettivi C.C.N.L. in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui".

6) Impiegati

a) Indennità sostitutiva di mensa

Gli accordi provinciali in materia vengono sostituiti dal seguente:

"L'Indennità sostitutiva di mensa è stabilita nel seguente ammontare:

- lire 6.300 giornaliere dal 1° marzo al 31 dicembre 1998;

- lire 7.300 giornaliere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999;

- lire 8.000 giornaliere dal 1° gennaio 2000.

Per quanto riguarda i criteri di erogazione si fa riferimento alle giornate di effettiva presenza, con esclusione delle ferie, festività e mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione dell'indennità giornaliera è stato già tenuto conto della oro incidenza".

b) Indennità di trasporto

Gli accordi provinciali in materia vengono sostituiti dal seguente:

"L'attuale indennità di trasporto stabilita in lire 30.000 mensili viene elevata a:

- lire 40.000 mensili con decorrenza dal 1° marzo 1998;

- lire 45.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Detta indennità verrà erogata per 12 mensilità e quindi con esclusione delle mensilità aggiuntive.

Restano salve le condizioni di migliori favore in atto presso le singole Imprese".

Validità e durata

Per quanto non modificato dal presente accordo restano in vigore le norme dei Contratti Integrativi Provinciali precedenti.

Il presente Contratto Integrativo si applica, salve le diverse decorrenze espressamente concordate, a partire dal 1° marzo 1998 e sino al 31 dicembre 2001.