Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Chieti
Data stipula: 18 febbraio 1998

Inizio validità: 1 gennaio 1998

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di chieti


Sommario:

- Premessa

- Elemento economico territoriale

- Indennità sostitutiva di mensa

- Concorso alla spesa per il pasto

- Contributo spese di trasporto

- Indennità di alloggio per cantieri di alta montagna

- Osservatorio

- Enti paritetici

- RLST

- Trasferta

- Orario di lavoro

- Approvazione e stesura

 

 

Il 18.2.1998, in Chieti

tra

- il Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione industriali della Provincia di Chieti;

e

- la FILLEA - CGIL;

- la FILCA - CISL;

- la FENEAL - UIL;

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5 luglio 1995, da valere per tutto le imprese e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della Provincia di Chieti.

Premessa

Nel corso delle trattative le parti hanno esaminato la situazione congiunturale del settore in ambito provinciale, e concordano sulla necessità di avviare ogni più opportuna iniziativa per favorire la piena ripresa del settore.

Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;

- favorire la crescita occupazionale avvicinando domanda ed offerta di lavoro;

- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;

- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;

- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati, a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in special modo nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate.

- favorire la formazione di primo livello e la fondazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi.

Elemento economico territoriale

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 39 C.C.N.L. vigente, nonché degli accordi nazionali 11.6.1997 e 3.7.1997, e dell'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67, convertito in legge 23.5.1997 n. 135, nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- andamento congiunturale del settore relativamente all'intera provincia di Chieti, tenuto conto del volume di lavori attesi in relazione ai finanziamenti pubblici e agli investimenti da parte di privati;

- produttività media delle imprese;

- livelli occupazionali registrati dalla D.P.L., con riferimento anche al numero di lavoratori in mobilità o CIG;

- efficacia anche in prospettiva delle iniziative per contrastare il lavoro sommerso e la relativa evasione dagli obblighi di legge;

- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Chieti;

- numero dei lavoratori da esse imprese dichiarati;

- monte salari complessivo;

- numero ed importi complessivi ed unitari dei lavori appaltati in provincia;

- numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, ferma restando la vigente indennità territoriale di settore, le parti decidono che l'elemento economico territoriale viene stabilito nella misura del 7% di paga base e stipendio, a partire dal 1° gennaio 1998, con il seguente schema:

Livelli

Importi

Pari a L./ora

108.679

628,20

97.811

565,38

81.509

471,15

76.075

439,74

70.641

408,33

63.577

367,50

54.339

314,10

 

 

Per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno determinato tale misura, e quindi per la sua eventuale conferma, le parti si incontreranno entro il 31 ottobre di ogni anno per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale.

Indennità sostitutiva di mensa

L'attuale importo fissato in L. 376,25 orarie viene incrementato di L. 173,75 dal 1° gennaio 1998, e fissato quindi nella misura di L. 550.

Concorso alla spesa per il pasto

Resta fissato nella misura del 70% fino all'importo massimo di L. 15.000 dall'1.1.1998.

L'importo massimo è stabilito in L. 19.000 dall'1.1.2000.

Contributo spese di trasporto

Per gli operai passa da L. 280 a L. 300 a partire dall'1.1.1998.

Per gli impiegati da L. 20.000 a L. 27.000 con la stessa decorrenza.

I suddetti importi saranno incrementati rispettivamente di L. 100 e L. 3.000 a partire dall'1.1.2000.

Indennità di alloggio per cantieri di alta montagna

Ferme restando le vigenti percentuali delle indennità per altitudine, l'indennità di alloggio è aumentata da L. 15.000 a L. 20.000, dall'1.1.1998, e a L. 25.000 dall'1.1.2000.

Osservatorio

Le parti concordano sulla necessità ai fini della di istituire un osservatorio sull'andamento del settore, anche verifica dell'andamento degli elementi da monitorare relativamente all'elemento economico territoriale.

L'osservatorio sarà istituito presso la Cassa edile, ed opererà in stretto raccordo con altri osservatori istituiti in ambito regionale o nazionale.

Non si ricorrerà ad alcuna forma di contribuzione a carico delle imprese.

Entro il 30 giugno 1998 con apposito protocollo saranno definiti i relativi aspetti operativi.

Enti paritetici

È riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli enti paritetici per il perseguimento degli obiettivi generali fissati in premessa.

Entro il 30 giugno saranno rivisti ed adeguati gli statuti esistenti, attraverso la costituzione di apposite commissioni.

Attraverso periodiche verifiche sui bilanci si potranno individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri a carico di imprese e lavoratori per il funzionamento degli Enti stessi.

Con effetto immediato le parti convengono sulla costituzione del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, sulla base dello statuto e delle modalità operative già tra le parti stesse concordate.

Le attività del C.P.T. saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese pari allo 0,20% della massa salari.

Il contributo a favore dell'Ente scuola edile viene corrispondentemente ridotto, e quindi dall'1.1.1998 è pari allo 0,80% sulla massa salari.

A titolo sperimentale, con verifica da effettuarsi entro il 31.12.1999, il contributo per la Cassa edile viene ridotto dello 0,30% complessivo (da 2,40 a 2,10%), e quindi resta stabilito nelle misure dell'1,75% a carico dell'impresa e dello 0,35% a carico del lavoratore.

RLST

Vengono istituiti i rappresentanti territoriali per la sicurezza, in numero di tre per l'intera provincia, per i tre comprensori di Chieti, Lanciano e Vasto.

Con successivo protocollo saranno definite le modalità operative e di gestione anche attraverso il C.P.T. delle funzioni dei RLST.

Trasferta

La diaria per trasferta spetta al lavoratore edile in servizio comandato a restare la propria opera in un cantiere situato oltre i confini del comune del cantiere dove è stato assunto, e ad almeno 10 km da essi.

Orario di lavoro

Con successivo protocollo entro il 30 aprile 1998 si regoleranno forme di flessibilità dell'orario di lavoro, da gestire secondo gli andamenti stagionali, attraverso anche la costituzione di una banca delle ore.

Approvazione del presente accordo e stesura del testo coordinato del contratto integrativo.

Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo esso dovrà essere ratificato dal competente organo del Sindacato costruttori, nonché dai lavoratori o loro rappresentanze.

Entro il 31 marzo 1998 dovrà poi essere steso il testo definitivo del contratto coordinato con quello vigente.