Edili (artigianato)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Chieti
Data stipula: 19 marzo 1999

Contratto territoriale per la provincia di Chieti


Sommario:

- Informazioni, occupazione e investimenti
- Osservatorio provinciale
- Subappalto
- Delegato d'impresa
- Orario di lavoro
- Inizio e cessazione dell'orario di lavoro
- Ferie
- Diritto allo studio
- Lavori disagiati - Indennità
- Lavori in galleria
- Indennità di alta montagna
- Cantiere in estensione
- Trasferta
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento economico territoriale operai e impiegati
- Mensa operai
- Contributo spese di trasporto operai
- Mensa e trasporto impiegati
- Ambiente di lavoro
- Enti e comitati paritetici territoriali
- Costituzione CPT
- Rappresentanti territoriali per la sicurezza
- Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia
- Edilcassa
- Quote di servizio
- Dichiarazione a verbale extracontrattuale

Il 19.3.1999, in Pescara

tra

il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo

e, in ordine alfabetico,

- la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. - UIL - Sindacato Provinciale di Chieti;

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - CISL - Sindacato Provinciale di Chieti;

- la Federazione Italiana Lavoratori dei Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - CGIL - Sindacato Provinciale di Chieti,

costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Chieti,

viene stipulato il presente Contratto Provinciale di lavoro, integrativo al Contratto nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 27 ottobre 1995, da valere per il territorio della Provincia di Chieti per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato C.C.N.L. 27/10/95.

Premessa

La stesura del presente contratto Integrativo Provinciale è stata l'occasione per attuare una valutazione attenta della situazione complessiva del settore dell'edilizia.

Dopo aver rilevato la persistente mancanza, nell'ambito regionale, di commesse di opere pubbliche private che ha determinato un ridimensionamento del settore con cali occupazionali notevoli e destrutturazione delle imprese, si è anche constatato il parziale successo della legge sul beneficio del 41% sulle ristrutturazioni con un conseguente effetto debole sul lavoro nero.

Sulla base delle analisi svolte, con il presente accordo, le parti si impegnano a realizzare i seguenti obiettivi:

- agevolare il rispetto delle leggi in materia ed il contratto;

- far crescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro;

- stabilire il ruolo degli organismi paritetici;

- rilancio dell'occupazione.

Le parti ribadiscono il concorde intento di adottare iniziative per il superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze nel rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra le imprese.

Attraverso la costituzione del Comitato Territoriale Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, le parti si impegnano a favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Si auspica, inoltre, un pieno accoglimento della normativa nazionale in materia di appalti (415/98) e della normativa regionale Legge 21/98, per evitare tutte le situazioni di incertezza, la semplificazione delle procedure burocratiche da conseguire anche con il contributo tecnico del Ce.Re.Mo.CO.

Per realizzare gli obiettivi indicati appare opportuno migliorare il sistema delle relazioni industriali.

A tal fine le parti si impegnano ad intensificare l'attività di Concertazione a livello regionale allo scopo di eliminare tutti i paletti burocratici che ostacolano la libera circolazione delle imprese abruzzesi nel territorio regionale, con vantaggi economici per le imprese e salvaguardia dei livelli occupazionali. Un primo passo verso la normalizzazione delle relazioni industriali e segno di semplificazione burocratica viene considerato il presente accordo di contrattazione di secondo livello su base provinciale, ma con l'obiettivo di portare la contrattazione a livello territoriale e regionale al rinnovo dello stesso.

Le parti si impegnano, qualora ve ne fossero le condizioni, per i futuri rinnovi ad armonizzare definitivamente le diverse prestazioni tra i territori.

Art. 1 - Informazioni, occupazione e investimenti

Le Associazioni Anse ed Assoedili e la FLC, dopo ampio e approfondito dibattito, si impegnano ad incrementare i rapporti con gli enti pubblici al fine di promuovere concrete iniziative per una politica di programmazione dell'edilizia.

Le parti si impegnano a realizzare una seria e coerente politica di rilancio e sviluppo che abbia come obiettivi e cardini i seguenti punti:

- lotta al lavoro nero in tutte le forme e ambiti di mercato in cui esso si presenta nella provincia, favorendo la leale concorrenza tra le imprese;

- favorire la crescita occupazionale;

- favorire la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni, dando pieno adempimento alle prescrizioni normative e predisponendo ogni utile strumento formativo ed informativo a favore di imprese e lavoratori;

- esaltare il ruolo degli enti paritetici quali strumenti di gestione delle politiche di settore, operando anche gli opportuni adeguamenti degli statuti e regolamenti vigenti, e favorendone il raccordo operativo con gli enti assicurativi ed ispettivi;

- sensibilizzare i committenti, pubblici e privati a verificare il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge da parte delle imprese esecutrici in modo particolare nel caso di aggiudicazione di appalti con ribassi ritenuti anomali, perché sensibilmente più alti rispetto alla media delle offerte presentate;

- favorire la formazione di primo livello e la formazione continua per migliorare le capacità e le conoscenze professionali, anche per riqualificare i livelli più bassi, attraverso l'Edilscuola. (Sommario)

Art. 2 - Osservatorio provinciale

Le parti concordano sulla necessità di istituire un osservatorio sull'andamento del settore, anche ai fini della verifica dell'andamento degli elementi da monitorare relativamente all'elemento economico territoriale.

L'osservatorio sarà costituito presso la Edilcassa, ed opererà in stretto raccordo con altri osservatori istituiti in ambito regionale o nazionale.

Non si ricorrerà ad alcuna forma di contribuzione a carico delle imprese. Entro il 30 giugno 1999 con apposito protocollo saranno definiti i relativi aspetti operativi. (Sommario)

Art. 3 - Subappalto

Per l'impiego della manodopera negli appalti e subappalti le parti fanno riferimento a quanto stabilito negli articoli dal vigente C.C.N.L. .

Il ricorso al subappalto è condizionato al rispetto delle disposizioni di legge vigenti, e nei limiti da esse stabiliti.

Inoltre, le parti concordano sull'impegno a proseguire, per quanto possibile, il rientro all'interno dell'impresa delle lavorazioni tipicamente edili normalmente subappaltate a terzi.

Nell'eventualità del ricorso a subappalto l'impresa appaltatrice è tenuta a darne comunicazione almeno 15 giorni prima e comunque prima dell'inizio dei lavori alle RSU, alle OO.SS. territoriali di categoria dei lavoratori per il tramite delle Associazioni Anse ed Assoedili e alla Edilcassa.

Un'impresa appaltatrice risponderà in proprio ed in solido delle eventuali inadempienze della Ditta subappaltatrice. (Sommario)

Art. 4 - Delegato d'impresa

Nelle imprese nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi del C.C.N.L. 27.10.1995 e della legge 20/05/70 n.300, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa. (Sommario)

Art. 5 - Orario di lavoro

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuare in 5 giorni, con il sabato interamente libero.

Per 8 settimane consecutive a partire dal primo lunedì del mese di dicembre l'orario di lavoro sarà di 35 ore settimanali.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. ivi compreso EET.

Con successivo protocollo contrattuale entro il 30 aprile 1999 si regoleranno forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore. (Sommario)

Art. 6 - Inizio e cessazione dell'orario di lavoro

Per evitare disparità nell'inizio e nella cessazione dell'orario di lavoro, viene stabilito che tutte le imprese operanti nella Provincia attueranno, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il seguente orario di lavoro:

7,30 - 12,00

13,00 - 16,30

Con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, tenendo conto delle diverse situazioni, possono essere comunque concordati orari di lavoro diversi da quanto stabilito precedentemente, nel reciproco vantaggio. (Sommario)

Art. 7 - Ferie

In tutti i cantieri della Provincia di Chieti, di norma nel periodo di ferragosto, i lavoratori edili godranno di un periodo di ferie di 2 settimane.

A richiesta della RSU potrà essere discussa la possibilità di prolungamento di detto periodo di un'altra settimana.

Un ulteriore periodo di ferie di un'altra settimana sarà goduta dai lavoratori nel periodo natalizio.

Le rimanenti giornate di ferie saranno usufruite su richiesta del lavoratore compatibilmente con le esigenze dell'impresa.

Con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, tenendo conto delle diverse situazioni, possono essere comunque concordati periodi diversi da quanto stabilito precedentemente. (Sommario)

Art. 8 - Diritto allo studio

Considerato che per l'entità dei cantieri esistenti nella Provincia, l'Art. 84 del vigente C.C.N.L. non troverebbe pratica attuazione, le parti convengono che per il numero dei dipendenti previsti dallo stesso art. 84 si debba far riferimento al numero complessivo dei lavoratori dell'impresa. (Sommario)

Art. 9 - Lavori disagiati - Indennità

Ai lavoratori addetti in condizioni di disagio si applica quanto previsto dall'art. 24 del C.C.N.L. . (Sommario)

Art. 10 - Lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante sarà corrisposta una indennità pari a:

da 1 a 2 km. dall'imbocco 15%

da 2 a 3 km. dall'imbocco 19%

oltre 3 km. dall'imbocco 20% (Sommario)

Art. 11 - Indennità di alta montagna

In riferimento a quanto stabilito dall'42 C.C.N.L. di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità calcolate su paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale:

a) da m. 1.000 a m 1.300 10%

b) oltre i m. 1.300                15%

Gli operai che alloggiano in cantieri alle altezze di cui sopra hanno diritto all'indennità di L. 20.000 mensili, dal 01.01.99.

Dal 1° gennaio 2000 l'indennità sarà di L. 25.000. (Sommario)

Art. 12 - Cantiere in estensione

Le parti concordano che l'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono istallate le attrezzature e dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo gli operai per cambiarsi e ritirare gli attrezzi e quindi avviarsi sul posto assegnato per lavorare.

Le parti concordano che per punto di raccolta deve intendersi un punto che si sposti per comprovate esigenze organizzative e resti fermo fino alla realizzazione di una singola fase di lavorazione o di tratto di opera.

Il suddetto articolo si applica anche per i lavori in galleria. (Sommario)

Art. 13 - Trasferta

Le parti concordano che la diaria del 10% prevista dall'art. 25 del vigente C.C.N.L. venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera. In un cantiere situato oltre i confini del Comune del cantiere dove è stato assunto, e ad almeno 10 km. da essi. (Sommario)

Art. 14 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore a decorrere dal 01.01 1999 viene fissata in questa misura per l'intera vigenza del presente accordo, con il seguente schema:

Impiegati

Livelli

Importi

 219.419

250.716

207.860

190.382

165.641

169.372

122.725

Operai

4

LIVELLO OP.IVO LIV.

pari a lire/ora 1157,60

3

LIVELLO OP. SPEC.

pari a lire/ora 1033,94

2

LIVELLO OP. QUALIF.

pari a lire/ora 1046,70

1

LIVELLO MANOVALE

pari a lire/ora 769,00

(Sommario)

Art. 15 - Elemento economico territoriale operai e impiegati

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 C.C.N.L. vigente, nonché degli accordi nazionali e dell'Art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67, convertito in legge 23.5.97 n. 135, nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- andamento congiunturale del settore relativamente all'intera provincia di Chieti, tenuto conto del volume di lavori attesi in relazione ai finanziamenti pubblici e agli investimenti da parte dei privati;

- produttività media delle imprese;

- livelli occupazionali registrati dalla Direzione Provinciale del Lavoro, con riferimento anche al numero di lavoratori in mobilità o CIG;

- operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;

- numero delle imprese iscritte alla Edilcassa Abruzzo;

- numero dei lavoratori da esse imprese dichiarati;

- monte salari complessivo;

- numero ed importi complessivi ed unitari dei lavori appaltati in provincia;

- numero delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

- andamento dei prezzi nel mercato immobiliare, sia per il nuovo che per l'usato, nonché di quelli relativi alle opere di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, ferma restando la vigente indennità territoriale di settore, le parti decidono che l'elemento economico territoriale valido per impiegati e operai viene stabilito nella misura del 6% di paga base vigente al 1.1.1999, con decorrenza dal 10 gennaio 1999, con il seguente schema:

lire 103.240

pari a lire/ora 596,76

lire 90.088

pari a lire/ora 520,73

lire 75.041

pari a lire/ora 433,76

lire 69.498

pari a lire/ora 401,72

lire 64.992

pari a lire/ora 375,67

lire 57.415

pari a lire/ora 331,87

lire 50.364

pari a lire/ora 291,12

Per la verifica della sussistenza delle condizioni che hanno determinato tale misura, e quindi per la sua eventuale conferma, le parti si incontreranno entro il 31 ottobre di ogni anno per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo provinciale. (Sommario)

Art. 16 - Mensa operai

Nei cantieri che occupino un minimo di 15 unità lavorative e che abbiano la durata di almeno un anno di attività, a richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Si conviene che in ogni caso il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% per un costo massimo di L. 15.000 sia che il pasto venga confezionato con strutture interne che esterne al cantiere.

L'importo massimo è stabilito in lire 19.000 dal 1.1.2000.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non l'hanno richiesto.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra prevista sarà corrisposta una indennità sostitutiva di L.550 per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere.

Detta indennità non spetta agli operai che si avvalgano del servizio mensa. L'indennità sostitutiva di L. 550 per ogni ora di lavoro prestato è dovuta qualunque sia il numero dei dipendenti occupati nel cantiere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 27.10.1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia. (Sommario)

Art. 17 - Contributo spese di trasporto operai

L'impresa corrisponderà a tutti gli operai un'indennità di Lit. 300 orarie e per un massimo di otto ore giornaliere per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati. Suddetto importo sarà incrementato di L. 100 a partire dal 1° gennaio 2000.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui agli artt. 19-20-21 del C.C.N.L. 27.10.1995 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici. (Sommario)

Art. 18 - Mensa e trasporto impiegati

Per quanto riguarda la mensa si applica la stessa normativa per gli operai.

Con decorrenza 1° gennaio 1999 viene istituita una indennità di trasporto di L. 27.000 mensili. Il suddetto importo sarà incrementato di L. 3.000 a partire dal 1° gennaio 2000.

Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mense e trasporto si è tenuto conto delle incidenze di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi. (Sommario)

Art. 19 - Ambiente di lavoro

Tutte le imprese si impegnano a creare condizioni di lavoro più rispondenti alle esigenze della categoria, istallando spogliatoi, docce, servizi igienici con acqua corrente calda e fredda secondo quanto previsto dal C.C.N.L. . Inoltre, nell'ambito delle rappresentanze sindacali, costituite a norma dell'art. 19 della L. 20.05.1970, n. 300, potranno essere designati uno o più delegati al controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

Va inoltre realizzata la piena applicazione dell'art. 12 della legge 300/70 riguardante il diritto dei patronati sindacali ITAL - INAS - INCA di intervenire sui luoghi dl lavoro. (Sommario)

Art. 20 - Enti e comitati paritetici territoriali

E' riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli enti paritetici per perseguimento degli obiettivi generali fissati nell'art 1.

Entro il 30 giugno c.a. saranno rivisti ed adeguati gli statuti esistenti, attraverso la costituzione di apposita commissione regionale.

Attraverso periodiche verifiche sui bilanci si potranno individuare possibili rimodulazioni o riduzioni degli oneri a carico delle imprese e lavoratori per il funzionamento degli Enti stessi.

Con effetto dal 1.1.99 le parti convengono sulla costituzione del Comitato. (Sommario)

Art. 21 - Costituzione CPT

Con effetto dal 1.1.99 le parti convengono sulla costituzione del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT), sulla base dello statuto e delle modalità operative già tra le parti stesse concordate.

Le attività del CPT saranno alimentate da un contributo a carico delle imprese pari allo 0,20% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 C.C.N.L. ivi compreso EET, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale. (Sommario)

Art. 22 - Rappresentanti territoriali per la sicurezza

Vengono istituiti i rappresentanti territoriali per la sicurezza, in numero di tre per l'intera provincia. Con successivo protocollo entro il 30 giugno 1999 saranno definite: modalità operative di gestione e finanziamenti anche attraverso il CPT delle funzioni dei RLST. (Sommario)

Art. 23 - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia

La misura percentuale complessiva di cui al C.C.N.L. 27.10.1995 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 23,45%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto all'art. 26 ivi compreso EET per tutte le ore di lavoro normale contrattuale.

La suddetta percentuale complessiva del 23,45% risulta così composta:

- gratifica natalizia                                 10,00%
- ferie                                                    8,50%
- festività nazionali e infrasettimanali   4,95%

L'accantonamento alla Edilcassa (18%) deve essere effettuato entro il 25° giorno della scadenza del periodo di paga cui si riferisce. (Sommario)

Art. 24 - Edilcassa

Il contributo per la Edilcassa, da versarsi entro il 25° giorno della scadenza del periodo di paga è fissato con riferimento al C.C.N.L. nella misura del 2,20% di cui l'1,80% a carico dei datori di lavoro e lo 0,40% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione indicati al punto 3 dell'art. 26 del contratto nazionale citato ivi compreso EET.

Tale versamento, a decorrere dalla suddetta data, deve essere effettuato entro il 25° giorno dalla scadenza del periodo di paga a cui si riferisce.

In caso di inadempienza le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile. (Sommario)

Art. 25 - Quote di servizio

Con riferimento a quanto stabilito nel C.C.N.L. le quote di servizio, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle seguenti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del C.C.N.L. 21/07/95 ivi compreso EET.

A) quota sindacale di servizio provinciale:

0,76% (di cui 0,37% a carico del datore di lavoro e 0,39% a carico del lavoratore);

B) quota sindacale di servizio nazionale:

0,37% (di cui 0,185% a carico del datore di lavoro e 0,185% a carico del lavoratore).

Le quote di servizio a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'Edilcassa Abruzzo unicamente alla parte di contributo a proprio carico. (Sommario)

Dichiarazione a verbale extracontrattuale

Tra

il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo

e, in ordine alfabetico,

la Federazione Provinciale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. - UIL - Sindacato Provinciale di Chieti;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. - CISL - Sindacato Provinciale di Chieti;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. - CGIL - Sindacato Provinciale di Chieti,

costituiti nella Federazione Lavoratori Costruzioni di Chieti,

Dichiarano

Le parti firmatarie concordano nel dare mandato alle segreterie regionali (ANSE ASSOEDILI, FILLEA, FILCA, FENEAL regionali) di costituire un unico Comitato Tecnico Paritetico (CTP) regionale che esaurirà automaticamente il suo compito non appena avverrà la riunificazione degli Enti.

Al CTP regionale confluiranno le risorse a tale titolo definite nei singoli CCPIL.

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 maggio 1999 per definire le percentuali delle aliquote contributive. (Sommario)