Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale regionale di lavoro integrativo del CCNL 5 luglio 1995 per i dipendenti delle imprese edili ed affini del Molise
Data stipula: 6 luglio 1998

Inizio validità: 1 luglio 1998

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di campobasso


Sommario:

- Iniziative a sostegno del settore

- Enti paritetici

- Elemento economico territoriale

- Indennità territoriale di settore e premio di produzione

- Mensa

- Indennità di trasporto

- Attrezzi di lavoro ed indennità di apporto

- Tabella: Elemento economico territoriale

 

 

Il 6 luglio 1998, tra

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise;

e

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

si è convenuta la presente ipotesi di accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5 luglio 1995 e modificativo del CCRL 1° luglio 1990, da valere per tutte le imprese dell'industria dell'Edilizia ed Affini e per i lavoratori da esse dipendenti operanti nel territorio della Regione Molise.

La suddetta ipotesi spiegherà piena efficacia ed avrò valore di contratto integrativo regionale ove da parte delle Organizzazioni come sopra costituite non venga avanzata richiesta di incontro entro e non oltre il 15 luglio 1998. La stampa e la distribuzione del testo definitivo del contratto collettivo regionale di lavoro avverranno a cura della Cassa Edile del Molise.

Iniziative a sostegno del settore

Le rilevazioni congiunturali evidenziano segnali di ripresa del settore, che ha fatto registrare nell'ultimo biennio, in particolare, un aumento dei bandi di gara e la crescita nel valore delle opere appaltate.

Dal raffronto degli incrementi rilevati con i valori registrati in Molise nel periodo precedente l'ultima fase recessiva nonché con gli indicatori raggiunti sia su scala nazionale che nel Mezzogiorno, emerge tuttavia una situazione locale di parziale riavvio del comparto delle costruzioni.

Nell'intento di perseguire in ambito regionale un pieno rilancio del settore, la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise e le Organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL esprimono la comune volontà di collaborare al sostegno del amore stesso attraverso coerenti iniziative, sia sul piano delle relazioni industriali che su quello dei rapporti con Istituzioni, Enti ed Amministrazioni statali e locali.

In particolare, nella prima direzione, condivisa la validità del ricorso al sistema di concertazione e di informazione previsto dal CCNL 5 luglio 1995, le parti confermano di voler improntare le relazioni sindacali su un metodo partecipativo che, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle autonomie, favorisca il confronto e limiti le occasioni di contrapposizione.

Relativamente alla seconda direzione di intervento, ribadita l'esigenza di mantenere con i soggetti pubblici operanti sul territorio un dialogo costante finalizzato alla rimozione dei fattori ostativi ed alla promozione di quelli incentivanti lo sviluppo del settore, le parti convengono sulla pressante necessità di rinnovare le azioni di sensibilizzazione verso le Istituzioni interessate ai fini di un'azione congiunta di contrasto del lavoro abusivo ed irregolare.

Al riguardo, rilevato che tale fenomeno è connotato da pratiche evasive che determinano non solo pregiudizio per le risorse pubbliche quanto anche situazioni fortemente distorsive del mercato a danno sia delle condizioni di lavoro degli addetti al settore che delle imprese correttamente operanti, le parti ritengono che il fenomeno stesso vada contrastato con iniziative da svolgere in parallelo sul piano dei controlli e su quello del sostegno al lavoro regolare.

In particolare, la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise e le OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL convengono di voler:

- attuare un sistema informativo in grado di connettere le Sedi provinciali e regionali di INPS ed INAIL, le locali Camere di Commercio Industria ed Artigianato, la Cassa Edile del Molise, Scuola Edile del Molise e Comitato Tecnico Paritetico per la prevenzione infortuni-igiene ed ambiente di lavoro, al fine di realizzare una comune azione di monitoraggio, attraverso lo scambio dei dati ed i conseguenti riscontri incrociati;

- introdurre un sistema di decontribuzione, a valere sui contributi versati alla Cassa Edile, secondo i criteri e le modalità che saranno appositamente stabilite tra le parti entro il 30 luglio 1998.

Enti Paritetici

Con l'obiettivo di garantire una sempre maggiore efficacia dell'attività svolta dagli enti bilaterali, la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise e le OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL si impegnano a definire con separate intese interventi diretti da un lato al riequilibrio contributivo dei singoli enti, dall'altro alla integrazione e collaborazione tra gli enti stessi.

In particolare le suddette parti convengono:

- sull'importanza del Comitato Tecnico Paritetico, di cui all'art. 88 Allegato D del CCNL 5 luglio 1995, quale volano di una cultura partecipativa della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- circa la valenza che, ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, assume la Scuola Edile del Molise, anche mediante l'assolvimento delle funzioni proprie dei Formedil regionali;

- in ordine alla rilevanza del ruolo assumibile dalla Cassa Edile sia nel contesto dell'azione di contrasto del lavoro irregolare che nell'ambito del costituendo sistema nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Con riferimento al Protocollo d'intesa 2 agosto 1996, la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali del Molise e le OO.SS. FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL concordano che il "contributo sicurezza" dello 0 60% di cui al punto 3) dello stesso Protocollo, con decorrenza 1° ottobre 1996, è destinato, per lo 0,50% a copertura degli oneri di cui al punto 2) e per il restante 0,10% a copertura di quelli di quelli al punto 1). Resta fermo che in caso di incapienza del suddetto "contributo sicurezza", le parti si incontreranno per determinare i correttivi eventualmente necessari.

Elemento Economico Territoriale

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'Art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della regione, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, con riferimento, tra gli altri, ai seguenti indicatori:

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e delle opere appaltate;

- variazione percentuale del valore aggiunto a prezzi costanti;

- attivazioni di finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- situazione occupazionale complessiva registrata su scala regionale;

- entità del ricorso alle integrazioni salariali.

L'elemento economico territoriale di cui agli Artt. 3g. lett. d), e 47 del CCNL 5 luglio 1995 è pertanto stabilito in misura percentuale rispettivamente dei minimi di paga e di stipendio, secondo le seguenti entità e decorrenze:

- a decorrere dall'1/07/98, 4% dei minimi di paga e di stipendio in vigore a tale data;

- a decorare dall'1/01/99, ulteriore 3% dei minimi di paga e di stipendio in vigore a tale data.

I conseguenti importi mensili ed orari sono indicati nella tabella allegata al presente accordo di cui costituisce parte integrante.

Ai fini della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai vari parametri congiunturali tra i quali anche quelli sopra individuati, le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 giugno di ogni anno per l'intero periodo di vigenza del presente contratto integrativo.

L'indennità territoriale di settore e premio di produzione

Ai sensi dell'Art. 12, nota a verbale, e dell'Art. 47, nota a verbale, del CCNL 5 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Mensa

A decorrere dal 1° luglio 1998, la misura giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa già fissata, per operai ed impiegati, dal contratto integrativo regionale 1/07/1990 è aumentata a ú. 5.200 (cinquemiladuecento).

Viene confermato che l'indennità sostitutiva di mensa, frazionabile ad ora relativamente agli operai, compete per ogni giornata di effettiva presenza ed è esclusa dal computo di ogni qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto di cui agli Artt. 34 e 74 del CCNL 5 luglio 1995.

Indennità di trasporto

Fatti salvi i casi di raggiungimento del cantiere con mezzi non appartenenti all'impresa e contestuale impossibilità di avviare il lavoro a causa di avverse condizioni atmosferiche, è abolita e cessa di essere corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1998, l'indennità prevista dal contratto integrativo regionale 1/07/1990 a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute da operai ed impiegati per recarsi dal luogo di residenza al cantiere di lavoro. Le parti si danno atto del risultato complessivamente migliorativo del presente accodo che consente comunque l'assorbimento dell'indennità in questione nei confronti dei lavoratori che ne godevano.

Attrezzi di lavoro ed indennità di apporto

L'impresa è tenuta a fornire a tutti i dipendenti gli attrezzi occorrenti per lo svolgimento della normale attività lavorativa

Con effetto dal 1° luglio 1998, è abolito e cessa di essere corrisposto il trattamento indennitario dovuto agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro di cui all'Art. 13 del contratto integrativo regionale 1/07/90. Le parti si danno atto del risultato complessivamente migliorativo del presente accordo che consente comunque l'assorbimento del predetto trattamento nei confronti dei lavoratori che ne godevano.

Elemento economico territoriale

VALORI MENSILI

Livelli

Da 01/0/98

Da 01/01/99

7

63.948

111.909

6

57.553

100.718

5

47.961

83.932

4

44.764

78.337

3

41.566

72.741

2

37.410

65.467

1

31.974

55.955

 

VALORI ORARI

Livelli

Da 01/07/98

Da 01/01/99

Operaio 4° livello

258,75

452,81

Operaio Specializzato

240,27

420,47

Operaio Qualificato

216,24

378,42

Operaio Comune

184,82

323,44

Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti

166,34

291,09

Custodi, portinai, guardiani con alloggio

147,86

258,75