Accordo quadro per la gestione dei contratti di riallineamento retributivo dei settori artigiani nella provincia di Catania
Data stipula: 15 gennaio 1998

Accordo quadro di riallineamento retributivo per la provincia di Catania


Sommario:

- Commissione bilaterale
- Stipula dei C.R.R.
- Durata dei C.R.R.
- Percentuali di riallineamento nei settori artigiani
- Riproporzionamenti
- Esclusione per i rapporti di lavoro cessati
- Nuove assunzioni
- Possibilità derogatoria
- Verifiche periodiche
- Depositi atti

Il 15.1.1998, in Catania presso la Sede della C.P.A.

tra:

- la Confederazione Nazionale dell'Artigianato (C.N.A.);

- la CLAAI;

- la CONFARTIGIANATO;

- la CASA;

e

- la CGIL;

- la CISL;

- la UIL.

Si è raggiunto il seguente accordo quadro per la gestione dei contratti di riallineamento retributivo dei settori artigiani nella provincia di Catania, ex art. 5, D.L. 510/96, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.11.1996, n. 608, successivamente integrato e modificato dall'art. 23 della legge 24.6.1997, n. 196.

Art. 1 - Commissione bilaterale

1) È istituita nella provincia di Catania la Commissione bilaterale sui contratti di riallineamento retributivo per i settori artigiani giusta previsione del sesto comma, dell'art. 5 della legge 28.11.1996, n. 608.

2) La Commissione è pariteticamente costituita dalle due parti sociali congiuntamente stipulanti il presente accordo - quadro.

3) Tale Commissione, con funzioni di osservatorio, vigilerà nell'ambito provinciale sul corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal recepimento del presente accordo - quadro. Essa promuoverà la formale adesione allo stesso da parte delle aziende interessate ed a tal fine potrà intraprendere ogni utile iniziativa coerente con gli obiettivi per i quali viene stipulato il presente accordo - quadro.

4) La Commissione di cui al presente articolo collaborerà con l'Ispettorato Provinciale del Lavoro nonché con gli organi di vigilanza, degli enti previdenziali, assicurativi e per la tutela della incolumità psico-fisica dei lavoratori.

5) Essa si intenderà automaticamente sciolta allo spirare del 365° giorno successivo alla scadenza degli effetti dell'ultimo contratto di riallineamento retributivo dei settori artigiani stipulato nell'ambito della provincia di Catania. (Sommario)

Art. 2 - Stipula dei C.R.R.

1) Le aziende artigiane (intendendo per tali quelle iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane) che, ricorrendone i presupposti, vorranno aderire al presente accordo - quadro dovranno stipulare appositi contratti di recepimento aziendale con l'intervento delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente accordo.

2) Alla stipula del contratto di recepimento aziendale del presente accordo - quadro gli imprenditori artigiani dovranno impegnarsi all'immediata applicazione delle parti normative del relativo C.C.N.L. e dovranno altresì consentire ai dirigenti delle Confederazioni sindacali CGIL - CISL - UIL di svolgere presso le unità produttive interessate al riallineamento assemblee retribuite, nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 della legge 20.5.1970, n. 300 e dai C.C.N.L. dei settori artigiani.

3) Le aziende artigiane che aderiscono al presente accordo - quadro dovranno versare alla Commissione di cui all'art. 1 una quota a titolo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,50% calcolato sul monte delle retribuzioni lorde corrisposte mensilmente ai loro dipendenti per l'intera durata del contratto di riallineamento. Il fondo così costituito sarà utilizzato per i compiti istituzionali previsti dal terzo comma dell'art. 1 ed in particolare per iniziative mirate a combattere il pernicioso fenomeno del lavoro nero. (Sommario)

Art. 3 - Durata dei C.R.R.

1) I contratti di riallineamento retributivo stipulati sulla base del presente accordo - quadro dovranno esaurire i loro effetti entro un periodo non superiore a 48 mesi.

2) Essi decadranno nel caso in cui l'azienda si renda insolvente rispetto alle obbligazioni assunte con il recepimento del presente accordo - quadro, fatti salvi gli effetti sino a quel momento prodotti. (Sommario)

Art. 4 - Percentuali di riallineamento nei settori artigiani

1) Per i contratti di riallinemento con durata massima di 48 mesi le differenze tra le retribuzioni stabilite dal relativo C.C.N.L. da applicare nell'unità produttiva sulla base del settore merceologico di appartenenza e le retribuzioni di fatto percepite dai dipendenti (nel caso si tratti di emersione di lavoratori non dichiarati agli enti previdenziali) o comunque dichiarati ai fini contributivi (nel caso si tratti di lavoratori per cui l'azienda ha dichiarato una retribuzione oraria o mensile inferiore a quella stabilita dai minimali previdenziali) dovrà essere incrementata, per i primi 12 mesi, con un aumento ricompreso tra il 20% ed il 30% della differenza complessiva e comunque tale in ogni caso da raggiungere almeno il 65% delle retribuzioni contrattuali vigenti al momento del recepimento del presente accordo - quadro. Per i restanti 36 mesi con percentuali da convenire in sede di stipula del contratto di riallineamento. (Sommario)

Art. 5 - Riproporzionamenti

1) Per effetto del recepimento del presente accordo - quadro e della contestuale stipula del contratto di riallineamento, tutti gli istituti retributivi contrattuali a corresponsione differita (13ª mensilità, T.F.R., eventuali ferie non godute, eventuali festività non godute) saranno riproporzionati secondo le modalità fissate dal contratto di recepimento fermo restando che per il loro calcolo si farà riferimento al grado di riallineamento in vigore al momento della loro maturazione così come disciplinata dal C.C.N.L. di riferimento. (Sommario)

Art. 6 - Esclusione per i rapporti di lavoro cessati

1) Le parti convengono che i contratti di riallineamento stipulati ai sensi del presente accordo - quadro non potranno riguardare i dipendenti che risultano essere stati in forza presso l'azienda artigiana nei 24 mesi precedenti il recepimento ed il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa.

2) Tale esclusione non opera per i dipendenti precedentemente assunti dalla stessa azienda con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi delle causali previste dalla vigente legislazione. (Sommario)

Art. 7 - Nuove assunzioni

1) Al fine di evitare disparità retributive, i lavoratori assunti alle dipendenze delle aziende artigiane ove sono in corso di attuazione i contratti di cui all'art. 2 potranno essere retribuiti con gli stessi livelli stipendiali o salariali in atto presso l'azienda secondo il programma di riallineamento convenuto ai sensi del precedente art. 4.

2) Di tale circostanza dovrà essere fatta esplicita menzione nella lettera di assunzione del lavoratore. (Sommario)

Art. 8 - Possibilità derogatoria

1) Ai sensi della previsione contenuta nel quinto comma dell'art. 5 della legge 28.11.1996, n. 608, qualora ricorrano gli eventi ivi cennati, le parti che hanno stipulato il contratto di riallineamento retributivo, previa valutazione ed autorizzazione della Commissione di cui all'art. 1 potranno convenire una modifica alla durata dello stesso ed alle percentuali originariamente convenute.

2) In ogni caso la durata residua non potrà essere complessivamente dilatata di oltre 18 mesi. (Sommario)

Art. 9 - Verifiche periodiche

1) Ad istanza anche di una sola delle Organizzazioni contraenti per come in epigrafe costituite, le parti si incontreranno per valutare lo stato di attuazione del presente accordo - quadro nonché dei contratti di recepimento aziendale.

2) Le eventuali inadempienze saranno comunicate alla Commissione di cui all'art. 1 per le segnalazioni ai vari organi di vigilanza. (Sommario)

Art. 10 - Deposito atti

1) Copia autentica del presente accordo - quadro e dei contratti di recepimento che seguiranno, saranno depositati, a cura delle parti contraenti, entro 15 giorni dalla stipula, presso l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, l'UPLMO, la sede provinciale dell'INPS e dell'INAIL. (Sommario)