CONTRATTO
COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA
EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CASERTA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29
GENNAIO 2000.‑
In Caserta, il giorno 12 del mese di
marzo dell'anno 2003, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia
di Caserta,
TRA
LA SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caserta,
rappresentata dal Presidente Ing. Luigi D'Angelo, dalla delegazione
imprenditoriale composta dai sigg.: dott. Giuseppe Carbone, ing. Ciro Ascione, ing. Augusto Tedeschi, Presidente della Cassa
Edile, geom. Francesco Verazzo, Presidente dei Centro Formazione Maestranze Edili, con l'assistenza del
sig. Giuseppe Bernardo consulente della Sezione
Costruttori Edili e dell'Unione Industriali di Caserta;
E
LA FE.N.E.A.L. ‑ U.I.L.: rappresentata dai sigg.: Di Marco Tommaso, Giovanni Santoro e Francesco Cirillo;
LA F.I.L.C.A. ‑ C.I.S.L.: rappresentata dai sigg.: Iovinella Nicola, Ferdinando De Feo e Columbro
Mennato;
LA F.I.L.L.E.A. ‑
C.G.I.L.: rappresentata dai sigg.: Borrelli Giorgio, Bruno Piscitelli,
Raffaele Arrichiello, Annarita Fusco e Mario Martucci;
CHE INSIEME COSTITUISCONO LA FEDERAZIONE
LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI (F.L.C.);
PREMESSO: che in data 29.1.2000 è stato stipulato
in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
dell'industria edilizia ed affini, in vigore dal 1° gennaio 2000;
VISTO I'art.39 del C.C.N.L. 29.1.2000;
VISTO l'accordo nazionale del 29.1.2002;
VISTO il precedente contratto collettivo
provinciale, stipulato in Caserta il 20 luglio 1998, integrativo del CCNL
5.7.1995;
ViSTO l’accordo provinciale sottoscritto il 24
gennaio 2003 relativo al riequilibrio della
contribuzione delle imprese edili iscritte alla
Cassa Edile;
VIENE STIPULATO il presente contratto collettivo
provinciale di lavoro integrativo del CCNL 29 gennaio 2000, da valere per tutto
il territorio della provincia di Caserta per tutte le imprese che svolgono le
lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti ‑
siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per
conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana
delle imprese stesse.‑
PREMESSA
Le parti
valutano determinante un confronto sui temi di fondo
del settore delle costruzioni della Provincia di Caserta e sull'opportunità di
intervenire attraverso gli strumenti a loro disposizione al fine di coinvolgere
Enti ed Istituzioni nella comprensione delle problematiche del settore e delle
loro possibili definizioni.
Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e
consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il
loro grado di competitìvità, anche al fine di
salvaguardare e potenziare l'occupazione.
Pertanto ritengono,
ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, necessario
operare sui seguenti aspetti:
a)
promuovere la qualificazione del sistema produttivo edile provinciale come
sviluppo dei processo delle imprese tramite la
valorizzazione delle intese bilaterali.
b) finalizzare interventi formativi alla trasmissione delle
competenze operative presenti nel tessuto produttivo locale, valorizzando la
Scuola Edile come punto privilegiato e centro formativo del settore, tramite,
anche, opportune intese con le strutture pubbliche. Realizzare una serie di iniziative formative e di orientamento al settore, quali:
corsi per figure professionali, corsi per figure tecniche, corsi di
aggiornamento, orientamento nelle scuole per promuovere il settore;
c)
mantenere al massimo livello I' attenzione sulle problematiche inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro nell'ambito dei Dlgs 626/1994 e
494/1996 mediante idoneo formazione ed informazione, valorizzando quanto svolto
fino ad oggi dalle parti sociali, con una particolare focalizzazione
sull'attività svolta dal C.P.T.;
d) prevenire e contrastare il lavoro irregolare e
l'evasione contributiva e previdenziale;
e)
promuovere nei confronti degli Enti previdenziali (INPS e INAIL) tutte le .azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe
esperienze già concretizzate in altre province;
f) promuovere l'istituzione presso la Prefettura di
Caserta di un osservatorio permanente degli appalti pubblici e privati con la
partecipazione delle OO.SS.
dei lavoratori (Feneal, Filca e Fillea), degli Enti
paritetici del settore (Cassa Edile, C.P.T. e Centro
Formazione Maestranze Edili) e degli Enti appaltanti, che analizzi ed elabori
l'andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni;
g) promuovere ogni utile iniziativa al fine di giungere
alla contrattazione d'anticipo.
Le parti
inoltre si impegnano a dare attuazione al protocollo
d'intesa dell'Assessorato ai beni culturali della Regione Campania, redatto nel
mese di Dicembre 2002, in materia di interventi di restauro, conservazione e
manutenzione dei beni archeologici, artistici e monumentali.‑
TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE
ART. 1
ORARIO DI LAVORO
Per quanto
riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento a quanto
previsto dagli artt. 5, 6 e 10 dei CCNL 29 gennaio
2000.‑
A RT. 2
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Per l'assegnazione
delle categorie e I'incasellamento delle qualifiche,
si fa riferimento alle esemplificazioni di cui all'art. 78 del CCNL 29.1.2000.‑
ART. 3
MINIMI DI
PAGA BASE E DI STIPENDIO
I minimi di paga
base oraria e di stipendio per i dipendenti delle imprese edili operanti nella
provincia di Caserta, sono quelli di cui agli allegati A
e B del CCNL 29.1.200 e dell'accordo nazionale 29.1.2002.‑
2 RT. 4
INDENNITA'
TERRITORIALE DI SETTORE
L'indennità
territoriale di settore è confermata nelle misure orarie stabilite dal
contratto integrativo provinciale del 6.12.1989.‑
Operai di
produzione e discontinui
Operaio di IV livello €.
0,55 (£. 1.068,63)
Operaio
specializzato €.
0,51 (£. 994,32)
Operaio
qualificato €.
0,46 (£. 898,99)
Operaio Comune €. 0,40 (£. 778,37)
Guardiano senza
alloggio €. 0,36 (£. 687,54)
Guardiano con
alloggio €. 0,31 (£. 602,94)
ART. 5
PREMIO DI
PRODUZIONE IMPIEGATI
Il premio di produzione per gli impiegati resta
determinato nelle misure mensili stabilite dal contratto integrativo
provinciale del 6.12.1989.‑
1^ categoria super €.
139,97 (£. 271.012)
1^ categoria €.
130,24 (£. 252.182)
2^ categoria €.
108,34 (£. 209.779)
Assistente Tecnico €.
94,39 (£. 182.769)
3^ categoria €.
85,57 (£. 165.695)
4^ categoria €.
77,04 (£. 149.170)
4^ categoria (1° impiego) €.
66,62 (£. 128.988)
ART. 6
ELEMENTO ECONOMICO
TERRITORIALE
In conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale
29.1.2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con
quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dagli art.12 e 39 del CCNL 20.1.2000
e dall'art.2 della legge 25.3.1997 n.67 convertito nella Legge 23.5.1997,
n.135.‑
Nella determinazione dell'elemento economico
territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al
territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonchè dei seguenti ulteriori
indicatori:
numero delle
imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e del relativo monte salari;
• numero
complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati,
• numero ed importo
delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio
lavori;
• numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e di
numero di ore di cassa integrazione autorizzate dall'INPS;
• attivazione dei
finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.‑
L'elemento economico territoriale previsto dagli art.39,
lett. d) e 47 del CCNL 29.1.2000 e dall'accordo nazionale 29.1.2002 è stabilito
a regime nella misura complessiva del 14% rispettivamente dei minimi di paga
base e di stipendio in vigore dal 1.1.2003, di cui I'11% con decorrenza 1°
gennaio 2003 e l'ulteriore 3% con decorrenza 1.1.2004.‑
Tali percentuali sostituiscono i valori già individuati
con il contratto integrativo provinciale 20 luglio 1998.
Le parti si incontreranno entro
il mese di maggio di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati
e la conferma dell'elemento economico territoriale.‑
Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale
che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati
della Provincia di Caserta è il seguente:
dal 1.2.2003
Operai valori orari (11%) Valori orari (14%)
Operaio di IV livello €.
0,44 C.
0,56
Operaio
specializzato €.
0,41 €.
0,52
Operaio
qualificato €.
0,37 €.
0,47
Operaio comune €. 0,32 €. 0,40
Guardiano senza
alloggio €.
0,28 €.
0,36
Guardiano con
alloggio €.
0,25 €.
0,32
dal 1.2.2003 dal 1.1.2004
Impiegati Valori mensili
(11%) Valori mensili (141/oj
1^ categoria super C. 109,69 €.
139,60
1^ categoria €. 98,72 €.
125,64
2^ categoria €. 82,27 €.
104,70
Assistente Tecnico C. 76,78 €. 97,72
3^ categoria €. 71,30 €. 90,74
4^ categoria €. 64,17 €. 81,67
4^ categoria (1°
impiego) €. 54,84 €. 69,80
ART. 7
INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA
Con riferimento
all'art.24 del CCNL 29.1.2000, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna
oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita
nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al
punto 3) sub a) dell'art.25 dei CCNL.‑
L'indennità
suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in
cui si svolgono i lavori.‑
ART. 8
ATTREZZI DI LAVORO
Agli operai che lavorino con propri attrezzi, su consenso dell'impresa, sarà
corrisposta una indennità di C. 0,25 giornaliere, frazionabile ad ora.‑
Per quanto altro
riguarda gli attrezzi di lavoro si fa riferimento
all'art.31 del CCNL 29.1.2000.‑
ART. 9
INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI
Le indennità da corrispondere, in aggiunta alla
retribuzione, al personale
addetto a lavori speciali disagiati, quali
segnati nell'art.21 dei CCNL 29.1.2000, gruppo A, B, C e D, sono quelle
previste dal CCNL.‑
Agli operai addetti ai lavori in galleria sarà
corrisposta in aggiunta alla
retribuzione una indennità:
• di
misura pari al 18% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro (km.)
dall'imbocco;
• di
misura pari al 25% qualora il fronte di avanzamento
superi i cinque chilometri (km.) dall'imbocco;
• di misura pari al 20 'o qualora i lavori si svolgono in
presenza di forti getti di acqua sotto pressione.‑
Le percentuali di cui al presente articolo, pertanto, non
sono cumulabili:
la maggiore di esse assorbe la minore.‑
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo
di effettiva
prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni
previste dal presente articolo e dall'art. 21 del CCNL.‑
ART. 10
IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO
Le parti convengono che I'art.86
del CCNL 29.1.2000 si intende qui
integralmente riportato e confermano il loro impegno
per il pieno rispetto dello stesso.
Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza
ed igiene negli
ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi
626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore
eventualmente già in essere, l'impresa fornirà al personale di produzione un
paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.‑
Agli operai di produzione che abbiano maturato
un'anzianità di quattro
mesi__ l'impresa fornirà ogni anno due tute
da lavoro, una estiva e una invernale.‑
L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di
detti indumenti previa restituzione da parte
del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.‑
ART. 11
INDENNITA' DI TRASPORTO
Ai dipendenti sarà concessa una indennità a titolo di concorso spese di trasporto
sostenute per recarsi sul posto di lavoro.‑
La predetta
indennità, a decorrere dal 1° febbraio 2003, è fissata nella misura di C. 1,60
giornaliere pari per gli operai di produzione a €. 0,20 per ogni ora di lavoro
ordinario effettivamente prestata.‑ Per i lavoratori discontinui la
predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.‑
Nella determinazione della predetta
indennità si è tenuto conto della incidenza della
percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.‑
La predetta indennità non è dovuta ai dipendenti che fruiscano dei mezzi di trasporto
messi gratuitamente a disposizione dalla impresa.‑
Qualora inoltre dovessero essere
vigenti e corrisposti importi superiori alla somma di cui innanzi, questi
rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.‑
Per gli impiegati l'indennità di trasporto è fissata nella misura di
€. 1,60 giornaliere (pari a C. 35,20 mensili), da erogare per ciascuna giornata
di effettiva prestazione lavorativa e per un massimo .
di dodici mensilità; tale indennità non va quindi
considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, in quanto nella
determinazione della sua misura mensile è stato tenuto conto della incidenza
per i titoli di cui sopra.‑
Ai fini di cui al presente articolo il
periodo feriale viene considerato effettiva
prestazione lavorativa.‑
ART. 12
TRASFERTA
All'operaio
in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo
diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto
il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.‑
II diritto a percepire la diaria del
10%, di cui all'art.22 del CCNL 29.1.2000, è riconosciuto all'operaio in
servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da
quello‑‑per il quale è stato assunto e
situato oltre 5 km. fuori dal confine territoriale del Comune di assunzione.‑
La diaria del 10% è calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 sub a) del CCNL, per
le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze.‑
L'operaio che percepisce la diaria di
cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per
l'inizio del lavoro.‑
Per quanto non previsto si fa
riferimento all'art.22 del CCNL.‑
ART. 13
NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO
E' integralmente recepito I'art.22, lettera B), del CCNL 29.1.2000.‑
ART. 14
SUBAPPALTO
Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art.15 del CCNL
29.1.2000 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale
adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le
comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato
articolo.‑
In particolare l'impresa appaltante o
subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni
di cui al punto b), quarto comma, dell'art.15 del CCNL 29.1.2000, quindici (15)
giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette
comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale
aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione
territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di
lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato
CCNL.‑
Le parti si impegnano
ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi
emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del
caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei
modi che su renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione
dell'appalto o del subappalto.‑
ART. 15
MENSA
Fatte salve le condizioni di miglior
favore in atto e quanto disposto ` dall'art. 89 del 011‑Ni‑
29.1.2000, l'impresa provvederà alla istituzione di un
servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori
occupati nel cantiere.‑
Detto
servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere
o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze.‑
Le
disposizioni di cui ai comma precedente potranno trovare
attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.‑
II servizio
suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti)
dipendenti occupati nel cantiere.‑
II costo dei pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un
quarto a carico del lavoratore e tre quarti a carico del datore di lavoro con
un massimale a carico di quest'ultimo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, di €.
3,55 per ciascun pasto consumato.‑
Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre
obiettive difficoltà‑ da valutarsi congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione
di quanto sopra previsto sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 2003,
una indennità sostitutiva di €. 2,72 giornaliere,
frazionabile ad ora e per gli operai di produzione pari a €. 0,34 per
ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.‑
Nella
determinazione della predetta indennità, si è tenuto conto della
incidenza della percentuale per feríe,
gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art.19 del CCNL 29.1.2000.‑
Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta
nella misura di €. 2,72 giornaliere (pari a €. 59,84 mensili) per ogni giornata
di effettiva prestazione lavorativa.‑
L'indennità
sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono dei servizio mensa
attuato in una delle forme sopra indicate salvo il caso degli operai
impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione dei cantiere e delle mansioni svolte.‑
Sono
assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto, per lo stesso
titolo, nelle aziende.‑
Qualora
inoltre dovessero essere vigenti‑ e corrisposti importi superiori alle
somme di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o
integrazione.‑
ART. 16
LAVORI IN ESTENSIONE
Agli operai
che prestino la loro opera in lavori in estensione
verrà corrisposta una indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3), sub a), dell'art.25 del CCNL 29.1.2000.‑
La predetta indennità compete quando i
lavori superano i 10 km. lineari.‑
Pertanto
l'indennità di cui sopra verrà corrisposta a tutti gli
operai in forza dal momento in cui lo sviluppo delle opere realizzate nelle
rispettive fasi principali superi il 10° km. (decimo chilometro).‑
Per lavori
in estensione si intendono: i lavori di costruzione di
strade, autostrade, linee ferroviarie, collettori idrici e fognari.‑
Nella
determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della
incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi
annui di cui all'art. 19 dei CCNL 29.1.2000.‑
ART. 17
FERIE
Fermo
restando quanto previsto dall'art.16 del CCNL 29.1.2000, il periodo di
godimento delle ferie è stabilito, compatibilmente con le esigenze tecniche e
fatti salvi i casi di motivata impossibilità, in 2 (due) settimane nel mese di agosto.‑
La terza
settimana potrà essere goduta nel periodo natalizio e la quarta settimana nel
periodo gennaio ‑ aprile.‑
In
considerazione del forte incremento di episodi morbosi
in coincidenza del periodo di ferie collettive, si stabilisce che:
‑ le malattie, fatto salvo il ricovero ospedaliero,
che abbiano inizio o siano in
corso prima del periodo di ferie collettive,
o coincidano con l'intero periodo
di ferie collettive ovvero che insorgano
durante tale periodo e terminino
oltre il periodo feriale, saranno liquidate
alle singole scadenze per un importo pari al 50%.‑
‑ II saldo sarà liquidato
entro il mese successivo al godimento' delle ferie, a
condizione che l'azienda attesti alla Cassa Edile l'effettiva fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente a
causa dell'evento morboso.‑
‑ Resta
comunque confermata la facoltà dell'azienda di
attivare i controlli previsti dalle norme vigenti nei casi di malattia.‑
ART. 18
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E
RIPOSI ANNUI ‑ MO®ALITA' DI ATTUAZIONE.‑
II trattamento economico per ferie e gratifica natalizia,
ai sensi dell'art.19
del CCNL 29.1.2000, va assolto con la
percentuale del 18,50%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia e I'8,50% a titolo di ferie.‑
Detta percentuale del 18,50% sarà versata, esclusivamente
alla Cassa
Edile, secondo le norme dei citato art.19, dalle imprese che osserveranno le
seguenti modalità:
gli importi delle quote corrispondenti
alla percentuale del 18,50% (nella misura convenzionale del 14,20% al netto
delle ritenute di legge), verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa
Edile con versamenti mensili posticipati, e precisamente nei 30 giorni del mese
successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la
rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione
delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.‑
La percentuale del 18,50% deve calcolarsi sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4) dell'art.25 del
CCNL per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento
economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 dei citato CCNL.‑
L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e
accantonate presso
la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:
• quella relativa al
periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;
• quella relativa al
periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.‑
ART. 19
DIRITTO ALLO STUDIO
Le Organizzazioni territoriali
contraenti ritengono che una adeguata preparazione
culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione
professionale.‑
Le parti
concordano sulla necessità che tale obiettivo sia perseguito nei confronti dei
lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte dell'Ente Scuola di
corsi diurni.‑
Per favorire
la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto
dall'art.91, lettera b), del CCNL 29.1.2000, le imprese concederanno permessi
retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 92 dei CCNL.‑
ART. 20
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
II
contributo a favore del Centro per la Formazione delle Maestranze Edffi della Provincia di Caserta a carico delle imprese,
anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di
Caserta, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura dello 0,80%
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 nonché sul trattamento economico per le festività di cui
all'art.18, punto 3) del CCNL 29.1.2000.‑
Le parti si impegnano ad incontrarsi per rivedere il contributo, in
relazione alle esigenze finanziarie dei programmi di formazione resi esecutivi
dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.‑
ART. 21
CASSA EDILE
II contributo per la Cassa Edile, a
norma dell'art.37, lettera a), del CCNL 29.1.2000, è stabilito a decorrere dal
1° gennaio 2003, nella percentuale complessiva del 3,00%, di cui il 2,50% a carico
degli imprenditori e lo 0,50% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 e sul trattamento
economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 del citato CCNL.‑
La quota di contributo a carico degli
operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga; detta trattenuta dovrà
essere registrata nel libro paga e sulla busta paga o documento equipollente.‑
II
contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti
mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato
pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita
disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà
integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto‑
Le parti
contraenti e firmatarie si riservano di approvare, per ciascun esercizio, ai
sensi e per gli effetti dell'art.37 dei CCNL, le prestazioni assistenziali
della ‑assa Edile deliberate dal suo Consiglio
di Amministrazione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto
Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure nonché le date di decorrenza
e la durata delle singole prestazioni.‑
Le parti
contraenti e firmatarie si riservano altresì di stabilire quali fra le dette
prestazioni f inanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli
importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del
trattamento economico e normativo definito dal CCNL 29.1.2000 e dal presente
contratto integrativo provinciale.‑
Le parti contraenti e firmatarie
daranno atto degli adempimenti di cui ai 2 commi precedenti con protocollo
aggiuntivo del presente contratto provinciale, del quale formerà parte integrante.‑
ART. 22
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.‑
Le
condizioni, i termini e le modalità per la maturazione
e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al CCNL 29.1.2000.‑
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità
professionale edile si provvede con il contributo, di cui all'art.30 del CCNL
29.1.2000, dovuto dai datori di lavoro nella misura del 2,90% da calcolarsi
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 per tutte le
ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché
sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 del
citato CCNL.‑
ART. 23
QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE
Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale
(art.311,, lettera c) del CCNL 29.1.2000.‑
La quota provinciale di
adesione contrattuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella
misura parìtetica dello 0,85% (1,049)a carico dei
datori di lavoro e dello 0,85% (1,049) a carico dei lavoratori. Essa va
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 del
CCNL 29.1.2000, maggiorati del 18,50% e del 4,95%,
nonché sul trattamento economico per le festività di cui ai punto 3) deil'art.18 dei citato CCNL.‑
L'importo della quota a carico degli
operai sarà trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e sarà versato, unitamente
all'importo a carico dei datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della
Provincia di Caserta, secondo le modalità da essa stabilite.‑
Ai sensi deli'ért.38
dei CCNL 29.1.2000, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle
Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo da prelevarsi
sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.‑
ART. 24
Fanno parte
integrante dei presente contratto gli allegati dei
CCNL e gli accordi, protocolli, convenzioni, stipulati dalle parti con la Cassa
Edile.‑
ART. 25
I
miglioramenti previsti nel presente contratto
integrativo assorbiranno ogni eventuale miglioramento che sotto qualsiasi voce,
denominazione o istituto contrattuale, venisse stipulato tra PANCE e le Federazioni
nazionali dei lavoratori edili durante il periodo in cui è vigente il CCNL
29.1.2000, al quale si fa preciso riferimento per tutto quanto non
specificamente previsto nel presente contratto integrativo provinciale.‑
ART. 26
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE
INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO.
II Comitato Par itetico
Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell'accordo sottoscritto
il 16.12.1997 e con riferimento all'art.25 ,del contratto integrativo
provinciale
6.12.1989, dovrà svolgere le proprie
funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art.87 del CCNL
29.1.2000.‑
A decorrere dal 1° gennaio 2003 il
contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,70% da
calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa
Edile.
II
contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti
mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si
riferiscono.‑
Per quanto riguarda l'attività dei
Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza previsti nell'accordo
allegato al presente Contratto viene stabilito il
finanziamento a carico del C.P.T., secondo le
modalità previste nel regolamento allegato.‑
ART. 27
RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA
Le parti convengono, fermo restando
l'applicazione di quanto previsto dall'art.88 del CCNL 29.1.2000,
sull'opportunità di istituire la figura del Rappresentanti
Territoriali per la sicurezza.‑
Per la
disciplina dell'attività e le modalità dei
Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sarà definito
apposito Regolamento.‑
ART. 28
DECORRENZA E DURATA
Il contratto collettivo provinciale di
lavoro, integrativo del CCNL 29.1.2000, entra in vigore il 1° febbraio 2003,
salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, e avrà validità fino
al 31.12.2005, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione nazionale.‑
Per le modalità
di disdetta o di rinnovo si fa riferimento al 2° comma dell'art.112 del citato
CCNL 29.1.2000.‑
ART. 29
NORMA DI SALVAGUARDIA
Eventuali
intese, raggiunte per il settore edile e sottoscritte dalle OO.SS.
firmatarie del presente accordo, che prevedano condizioni
meno onerose di quanto stabilito dal presente accordo, saranno estese
automaticamente alle aziende aderenti alla Sezione Provinciale Costruttori
Edili della Provincia di Caserta.‑
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VERBALE DI ACCORDO
TRA
La Sezione Provinciale Costruttori
Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Caserta rappresentata
dal Presidente Ing. Luigi D'Angelo e
dalla Delegazione Irnprenditorfiale composta dai
sigg. Ascione Ciro, Carbone Giuseppe, Francesco Verazzo e Augusto Tedeschi;
E
I Segretari Provinciali di Feneal‑UN, Filca‑Cisi e Fillea‑Cgil, che insieme costituiscono la F.L.C., Di Marco Tommaso, Iovinella Nicola e Borrelli
Giorgio;
si sono avviate le trattative per il rinnovo dei contratto
integrativo provinciale dei settore edile del 20 luglio 1998 in attuazione di
quanto disposto dall'accordo nazionale 29 gennaio 2002.
Le parti hanno raggiunto le seguenti
intese e rinviano al prossimo incontro lo sviluppo delle restanti tematiche oggetto dei contratto integrativo provinciale e la
stesura definitiva.
Con
riferimento all'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 e alle intese raggiunte
per il pàgamento dell'Apes
aggiuntiva da parte della Cassa Edile nel mese di dicembre, le parti stabiliscono
che le somme anticipate verranno recuperate mediante
l'incremento dei contributo dovuto alla stessa. Le misure dei contributí degli Enti (Centro Maestranze e C.P.T.) sono sfate correlate alle effettive esigenze di
gestione. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2003, i contributi dovutì alla Cassa Edile sono fissati nelle misure di cui
agli allegati prospetti:
CONTRIBUZIONE DAL 10 gennaio 2003
RIEPILOGO CONTRIBUTI CASSA EDILE
DESCRIZIONE A CARICO DITTA A CARICO TOTALE
DIPENDENTE
Cassa
Edile 2,50 0,50 3,00
t '
Quote Territoriali di
Adesione 1,049 1,049 2,098*
Contrattuale ' * (O,gS + 23,45%)
Quote
Nazionali di 0,225 0,225' 0,450
Adesione
Contrattuale
Centro
Formazione 0,80 0,80
Maestranze
Edili
Anzianità 2,90 2,90
Professionale
Edile
Comitato
Paritetico 0,70
0,70
Territoriale
Totale 8,174 T 1,774 9,948
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II contenuto del presente accordo sarà riportato negli
articoli di competenza del contratto integrativo provinciale in sede di stesura
definitiva.Letto, confermato e sottoscritto.
Caserta, 24
gennaio 2003