CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA

EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CASERTA INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 29 GENNAIO 2000.‑

 

 

In Caserta, il giorno 12 del mese di marzo dell'anno 2003, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caserta,

 

TRA

 

LA SEZIONE PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caserta, rappresentata dal Presidente Ing. Luigi D'Angelo, dalla delegazione imprenditoriale composta dai sigg.: dott. Giuseppe Carbone, ing. Ciro Ascione, ing. Augusto Tedeschi, Presidente della Cassa Edile, geom. Francesco Verazzo, Presidente dei Centro Formazione Maestranze Edili, con l'assistenza del sig. Giuseppe Bernardo consulente della Sezione Costruttori Edili e dell'Unione Industriali di Caserta;

 

E

 

LA FE.N.E.A.L. ‑ U.I.L.: rappresentata dai sigg.: Di Marco Tommaso, Giovanni Santoro e Francesco Cirillo;

 

LA F.I.L.C.A. ‑ C.I.S.L.: rappresentata dai sigg.: Iovinella Nicola, Ferdinando De Feo e Columbro Mennato;

 

LA F.I.L.L.E.A. ‑ C.G.I.L.: rappresentata dai sigg.: Borrelli Giorgio, Bruno Piscitelli, Raffaele Arrichiello, Annarita Fusco e Mario Martucci;

 

CHE INSIEME COSTITUISCONO LA FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI (F.L.C.);

 

 

PREMESSO: che in data 29.1.2000 è stato stipulato in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria edilizia ed affini, in vigore dal 1° gennaio 2000;

 

VISTO I'art.39 del C.C.N.L. 29.1.2000;

 

VISTO l'accordo nazionale del 29.1.2002;

 

VISTO il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 20 luglio 1998, integrativo del CCNL 5.7.1995;

 

ViSTO  l’accordo provinciale sottoscritto il 24 gennaio 2003 relativo al riequilibrio della

contribuzione delle imprese edili iscritte alla Cassa Edile;

 

VIENE STIPULATO il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo del CCNL 29 gennaio 2000, da valere per tutto il territorio della provincia di Caserta per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti ‑ siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.‑

 

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

Le parti valutano determinante un confronto sui temi di fondo del settore delle costruzioni della Provincia di Caserta e sull'opportunità di intervenire attraverso gli strumenti a loro disposizione al fine di coinvolgere Enti ed Istituzioni nella comprensione delle problematiche del settore e delle loro possibili definizioni.

 

Le parti ribadiscono la necessità di interventi tesi a migliorare e consolidare le condizioni economiche e finanziarie delle imprese, ad elevare il loro grado di competitìvità, anche al fine di salvaguardare e potenziare l'occupazione.

 

Pertanto ritengono, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, necessario operare sui seguenti aspetti:

 

a) promuovere la qualificazione del sistema produttivo edile provinciale come sviluppo dei processo delle imprese tramite la valorizzazione delle intese bilaterali.

 

b) finalizzare interventi formativi alla trasmissione delle competenze operative presenti nel tessuto produttivo locale, valorizzando la Scuola Edile come punto privilegiato e centro formativo del settore, tramite, anche, opportune intese con le strutture pubbliche. Realizzare una serie di iniziative formative e di orientamento al settore, quali: corsi per figure professionali, corsi per figure tecniche, corsi di aggiornamento, orientamento nelle scuole per promuovere il settore;

 

c) mantenere al massimo livello I' attenzione sulle problematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei Dlgs 626/1994 e 494/1996 mediante idoneo formazione ed informazione, valorizzando quanto svolto fino ad oggi dalle parti sociali, con una particolare focalizzazione sull'attività svolta dal C.P.T.;

 

d) prevenire e contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva e previdenziale;

 

e) promuovere nei confronti degli Enti previdenziali (INPS e INAIL) tutte le .azioni possibili affinché venga definito in tempi brevi il DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC), sulla base di analoghe esperienze già concretizzate in altre province;

 

f) promuovere l'istituzione presso la Prefettura di Caserta di un osservatorio permanente degli appalti pubblici e privati con la partecipazione delle OO.SS. dei lavoratori (Feneal, Filca e Fillea), degli Enti paritetici del settore (Cassa Edile, C.P.T. e Centro Formazione Maestranze Edili) e degli Enti appaltanti, che analizzi ed elabori l'andamento della domanda pubblica e privata nel settore delle costruzioni;

 

g) promuovere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla contrattazione d'anticipo.

 

Le parti inoltre si impegnano a dare attuazione al protocollo d'intesa dell'Assessorato ai beni culturali della Regione Campania, redatto nel mese di Dicembre 2002, in materia di interventi di restauro, conservazione e manutenzione dei beni archeologici, artistici e monumentali.‑

 

 

 

TUTTO CIO' PREMESSO,

 

 

SI CONVIENE

 

 

ART. 1

 

ORARIO DI LAVORO

 

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 10 dei CCNL 29 gennaio 2000.‑

 

 

A RT. 2

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

 

Per l'assegnazione delle categorie e I'incasellamento delle qualifiche, si fa riferimento alle esemplificazioni di cui all'art. 78 del CCNL 29.1.2000.

 

 

ART. 3

 

MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

 

I minimi di paga base oraria e di stipendio per i dipendenti delle imprese edili operanti nella provincia di Caserta, sono quelli di cui agli allegati A e B del CCNL 29.1.200 e dell'accordo nazionale 29.1.2002.‑

 

2 RT. 4

 

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

 

L'indennità territoriale di settore è confermata nelle misure orarie stabilite dal contratto integrativo provinciale del 6.12.1989.

 

Operai di produzione e discontinui

 

Operaio di IV livello                                €. 0,55          (£. 1.068,63)

Operaio specializzato                             €. 0,51          (£.    994,32)

Operaio qualificato                                 €. 0,46          (£.    898,99)

Operaio Comune                                  €. 0,40          (£.    778,37)

Guardiano senza alloggio                        €. 0,36          (£.    687,54)

Guardiano con alloggio                           €. 0,31          (£.    602,94)

 

 

 

ART. 5

 

PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI

 

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nelle misure mensili stabilite dal contratto integrativo provinciale del 6.12.1989.

 

1^ categoria super                              €. 139,97     (£. 271.012)

1^ categoria                                       €. 130,24     (£. 252.182)

2^ categoria                                       €. 108,34     (£. 209.779)

Assistente Tecnico                              €. 94,39       (£. 182.769)

3^ categoria                                       €. 85,57       (£. 165.695)

4^ categoria                                       €. 77,04       (£. 149.170)

4^ categoria (1° impiego)                    €. 66,62       (£. 128.988)

 

 

ART. 6

 

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

 

In conformità a quanto previsto dall'accordo nazionale 29.1.2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dagli art.12 e 39 del CCNL 20.1.2000 e dall'art.2 della legge 25.3.1997 n.67 convertito nella Legge 23.5.1997, n.135.

 

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonchè dei seguenti ulteriori indicatori:

 

numero delle imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e del relativo monte salari;

  numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati,

  numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

  numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e di numero di ore di cassa integrazione autorizzate dall'INPS;

  attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da Fondi Strutturali.

 

L'elemento economico territoriale previsto dagli art.39, lett. d) e 47 del CCNL 29.1.2000 e dall'accordo nazionale 29.1.2002 è stabilito a regime nella misura complessiva del 14% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio in vigore dal 1.1.2003, di cui I'11% con decorrenza 1° gennaio 2003 e l'ulteriore 3% con decorrenza 1.1.2004.‑

 

Tali percentuali sostituiscono i valori già individuati con il contratto integrativo provinciale 20 luglio 1998.

 

Le parti si incontreranno entro il mese di maggio di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell'elemento economico territoriale.‑

 

Pertanto l'importo dell'Elemento Economico Territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Caserta è il seguente:

dal 1.2.2003

 

Operai                                                          valori orari (11%)                 Valori orari (14%)

Operaio di IV livello                                     €. 0,44                                   C. 0,56

Operaio specializzato                                   €. 0,41                                   €. 0,52

Operaio qualificato                                      €. 0,37                                   €. 0,47

Operaio comune                                        €. 0,32                                   €. 0,40

Guardiano senza alloggio                              €. 0,28                                   €. 0,36

Guardiano con alloggio                                 €. 0,25                                   €. 0,32

                                                         dal 1.2.2003                           dal 1.1.2004

Impiegati                                                 Valori mensili (11%)          Valori mensili (141/oj

 

1^ categoria super                                   C.     109,69                           €. 139,60

1^ categoria                                           €.     98,72                             €. 125,64

2^ categoria                                           €.     82,27                             €. 104,70

Assistente Tecnico                                   C.     76,78                             €.     97,72

3^ categoria                                           €.     71,30                             €.     90,74

4^ categoria                                           €.     64,17                             €.     81,67

4^ categoria (1° impiego)                          €.     54,84                             €.     69,80

 

ART. 7

 

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

 

 

Con riferimento all'art.24 del CCNL 29.1.2000, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art.25 dei CCNL.‑

 

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori.

ART. 8

 

ATTREZZI DI LAVORO

Agli operai che lavorino con propri attrezzi, su consenso dell'impresa, sarà corrisposta una indennità di C. 0,25 giornaliere, frazionabile ad ora.‑

 

Per quanto altro riguarda gli attrezzi di lavoro si fa riferimento all'art.31 del CCNL 29.1.2000.‑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 9

 

INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

 

Le indennità da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione, al personale

addetto a lavori speciali disagiati, quali segnati nell'art.21 dei CCNL 29.1.2000, gruppo A, B, C e D, sono quelle previste dal CCNL.‑

 

Agli operai addetti ai lavori in galleria sarà corrisposta in aggiunta alla

retribuzione una indennità:

    di misura pari al 18% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro (km.) dall'imbocco;

   di misura pari al 25% qualora il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri (km.) dall'imbocco;

 

• di misura pari al 20 'o qualora i lavori si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione.‑

 

Le percentuali di cui al presente articolo, pertanto, non sono cumulabili:

la maggiore di esse assorbe la minore.‑

 

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva

prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 21 del CCNL.‑

 

 

ART. 10

 

IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO

 

Le parti convengono che I'art.86 del CCNL 29.1.2000 si intende qui

integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.

 

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli

ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.‑

 

Agli operai di produzione che abbiano maturato un'anzianità di quattro

mesi__ l'impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.‑

 

L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di

detti indumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.‑


 

ART. 11

 

INDENNITA' DI TRASPORTO

 

 

Ai dipendenti sarà concessa una indennità a titolo di concorso spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.‑

 

La predetta indennità, a decorrere dal 1° febbraio 2003, è fissata nella misura di C. 1,60 giornaliere pari per gli operai di produzione a €. 0,20 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata.‑ Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale.‑

 

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.‑

 

La predetta indennità non è dovuta ai dipendenti che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dalla impresa.‑

 

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alla somma di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.

 

Per gli impiegati l'indennità di trasporto è fissata nella misura di €. 1,60 giornaliere (pari a C. 35,20 mensili), da erogare per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e per un massimo . di dodici mensilità; tale indennità non va quindi considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione della sua misura mensile è stato tenuto conto della incidenza per i titoli di cui sopra.‑

 

Ai fini di cui al presente articolo il periodo feriale viene considerato effettiva prestazione lavorativa.‑

 

 

ART. 12

 

TRASFERTA

 

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.‑

 

II diritto a percepire la diaria del 10%, di cui all'art.22 del CCNL 29.1.2000, è riconosciuto all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello‑‑per il quale è stato assunto e situato oltre 5 km. fuori dal confine territoriale del Comune di assunzione.‑

 

La diaria del 10% è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 sub a) del CCNL, per le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze.

 

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

 

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art.22 del CCNL.

 

 

ART. 13

 

NORME PER GLI ADDETTI AI LAVORI DELL'ARMAMENTO FERROVIARIO

 

E' integralmente recepito I'art.22, lettera B), del CCNL 29.1.2000.

 

 

ART. 14

 

SUBAPPALTO

 

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art.15 del CCNL 29.1.2000 ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.‑

 

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell'art.15 del CCNL 29.1.2000, quindici (15) giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.‑

 

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che su renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto.‑

 

 

ART. 15

 

MENSA

 

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto ` dall'art. 89 del 011‑Ni‑ 29.1.2000, l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.‑

 

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

 

Le disposizioni di cui ai comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.‑

 

II servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere.

 

II costo dei pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico del lavoratore e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo, a decorrere dal 1° febbraio 2003, di €. 3,55 per ciascun pasto consumato.‑

 

Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà‑ da valutarsi congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra previsto sarà corrisposta, a decorrere dal 1° febbraio 2003, una indennità sostitutiva di €. 2,72 giornaliere, frazionabile ad ora e per gli operai di produzione pari a €. 0,34 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.‑

 

Nella determinazione della predetta indennità, si è tenuto conto della incidenza della percentuale per feríe, gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art.19 del CCNL 29.1.2000.‑

 

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nella misura di €. 2,72 giornaliere (pari a €. 59,84 mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.‑

 

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono dei servizio mensa attuato in una delle forme sopra indicate salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione dei cantiere e delle mansioni svolte.‑

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto, per lo stesso titolo, nelle aziende.

 

Qualora inoltre dovessero essere vigenti‑ e corrisposti importi superiori alle somme di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione.

 

 

ART. 16

 

LAVORI IN ESTENSIONE

 

 

Agli operai che prestino la loro opera in lavori in estensione verrà corrisposta una indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), dell'art.25 del CCNL 29.1.2000.‑

 

La predetta indennità compete quando i lavori superano i 10 km. lineari.‑

 

Pertanto l'indennità di cui sopra verrà corrisposta a tutti gli operai in forza dal momento in cui lo sviluppo delle opere realizzate nelle rispettive fasi principali superi il 10° km. (decimo chilometro).‑

 

Per lavori in estensione si intendono: i lavori di costruzione di strade, autostrade, linee ferroviarie, collettori idrici e fognari.‑

 

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art. 19 dei CCNL 29.1.2000.‑

 

 

ART. 17

 

FERIE

 

 

Fermo restando quanto previsto dall'art.16 del CCNL 29.1.2000, il periodo di godimento delle ferie è stabilito, compatibilmente con le esigenze tecniche e fatti salvi i casi di motivata impossibilità, in 2 (due) settimane nel mese di agosto.‑

 

La terza settimana potrà essere goduta nel periodo natalizio e la quarta settimana nel periodo gennaio ‑ aprile.

 

In considerazione del forte incremento di episodi morbosi in coincidenza del periodo di ferie collettive, si stabilisce che:

 

‑ le malattie, fatto salvo il ricovero ospedaliero, che abbiano inizio o siano in

corso prima del periodo di ferie collettive, o coincidano con l'intero periodo

di ferie collettive ovvero che insorgano durante tale periodo e terminino

 

oltre il periodo feriale, saranno liquidate alle singole scadenze per un importo pari al 50%.‑

     II saldo sarà liquidato entro il mese successivo al godimento' delle ferie, a condizione che l'azienda attesti alla Cassa Edile l'effettiva fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente a causa dell'evento morboso.‑

     Resta comunque confermata la facoltà dell'azienda di attivare i controlli previsti dalle norme vigenti nei casi di malattia.‑

                                  

 

ART. 18

 

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E

RIPOSI ANNUI ‑ MO®ALITA' DI ATTUAZIONE.‑

 

II trattamento economico per ferie e gratifica natalizia, ai sensi dell'art.19

del CCNL 29.1.2000, va assolto con la percentuale del 18,50%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia e I'8,50% a titolo di ferie.‑

 

Detta percentuale del 18,50% sarà versata, esclusivamente alla Cassa

Edile, secondo le norme dei citato art.19, dalle imprese che osserveranno le seguenti modalità:

 

gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale del 18,50% (nella misura convenzionale del 14,20% al netto delle ritenute di legge), verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con versamenti mensili posticipati, e precisamente nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.‑

 

La percentuale del 18,50% deve calcolarsi sugli elementi della

retribuzione di cui al punto 4) dell'art.25 del CCNL per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 dei citato CCNL.‑

 

L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso

la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:

 

• quella relativa al periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;

• quella relativa al periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno.‑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 19

 

DIRITTO ALLO STUDIO

 

 

Le Organizzazioni territoriali contraenti ritengono che una adeguata preparazione culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione professionale.‑

 

Le parti concordano sulla necessità che tale obiettivo sia perseguito nei confronti dei lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte dell'Ente Scuola di corsi diurni.

 

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art.91, lettera b), del CCNL 29.1.2000, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 92 dei CCNL.

 

 

ART. 20

 

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

 

 

II contributo a favore del Centro per la Formazione delle Maestranze Edffi della Provincia di Caserta a carico delle imprese, anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di Caserta, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura dello 0,80% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art.18, punto 3) del CCNL 29.1.2000.‑

 

Le parti si impegnano ad incontrarsi per rivedere il contributo, in relazione alle esigenze finanziarie dei programmi di formazione resi esecutivi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.‑

 

 

ART. 21

 

CASSA EDILE

 

 

II contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art.37, lettera a), del CCNL 29.1.2000, è stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella percentuale complessiva del 3,00%, di cui il 2,50% a carico degli imprenditori e lo 0,50% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 del citato CCNL.

 

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga; detta trattenuta dovrà essere registrata nel libro paga e sulla busta paga o documento equipollente.‑

 

II contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto‑

 

Le parti contraenti e firmatarie si riservano di approvare, per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.37 dei CCNL, le prestazioni assistenziali della ‑assa Edile deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.‑

 

Le parti contraenti e firmatarie si riservano altresì di stabilire quali fra le dette prestazioni f inanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL 29.1.2000 e dal presente contratto integrativo provinciale.‑

 

Le parti contraenti e firmatarie daranno atto degli adempimenti di cui ai 2 commi precedenti con protocollo aggiuntivo del presente contratto provinciale, del quale formerà parte integrante.

 

 

ART. 22

 

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

 

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.‑

 

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al CCNL 29.1.2000.‑

 

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con il contributo, di cui all'art.30 del CCNL 29.1.2000, dovuto dai datori di lavoro nella misura del 2,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art.18 del citato CCNL.‑

 

 

 

ART. 23

 

QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

 

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale (art.311,, lettera c) del CCNL 29.1.2000.‑

 

La quota provinciale di adesione contrattuale è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella misura parìtetica dello 0,85% (1,049)a carico dei datori di lavoro e dello 0,85% (1,049) a carico dei lavoratori. Essa va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.25 del CCNL 29.1.2000, maggiorati del 18,50% e del 4,95%, nonché sul trattamento economico per le festività di cui ai punto 3) deil'art.18 dei citato CCNL.‑

 

L'importo della quota a carico degli operai sarà trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e sarà versato, unitamente all'importo a carico dei datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Caserta, secondo le modalità da essa stabilite.‑

Ai sensi deli'ért.38 dei CCNL 29.1.2000, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.

 

ART. 24

 

Fanno parte integrante dei presente contratto gli allegati dei CCNL e gli accordi, protocolli, convenzioni, stipulati dalle parti con la Cassa Edile.‑

 

ART. 25

 

 

I miglioramenti previsti nel presente contratto integrativo assorbiranno ogni eventuale miglioramento che sotto qualsiasi voce, denominazione o istituto contrattuale, venisse stipulato tra PANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori edili durante il periodo in cui è vigente il CCNL 29.1.2000, al quale si fa preciso riferimento per tutto quanto non specificamente previsto nel presente contratto integrativo provinciale.‑

 

ART. 26

 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO.

 

II Comitato Par itetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell'accordo sottoscritto il 16.12.1997 e con riferimento all'art.25 ,del contratto integrativo provinciale

6.12.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art.87 del CCNL 29.1.2000.‑

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,70% da calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa Edile.

 

II contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono.

 

Per quanto riguarda l'attività dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza previsti nell'accordo allegato al presente Contratto viene stabilito il finanziamento a carico del C.P.T., secondo le modalità previste nel regolamento allegato.‑

 

ART. 27

 

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

 

Le parti convengono, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'art.88 del CCNL 29.1.2000, sull'opportunità di istituire la figura del Rappresentanti Territoriali per la sicurezza.‑

 

Per la disciplina dell'attività e le modalità dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sarà definito apposito Regolamento.‑

 

 

 

ART. 28

 

DECORRENZA E DURATA

 

Il contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 29.1.2000, entra in vigore il 1° febbraio 2003, salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, e avrà validità fino al 31.12.2005, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

 

Per le modalità di disdetta o di rinnovo si fa riferimento al 2° comma dell'art.112 del citato CCNL 29.1.2000.‑

 

ART. 29

 

NORMA DI SALVAGUARDIA

 

Eventuali intese, raggiunte per il settore edile e sottoscritte dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, che prevedano condizioni meno onerose di quanto stabilito dal presente accordo, saranno estese automaticamente alle aziende aderenti alla Sezione Provinciale Costruttori Edili della Provincia di Caserta.‑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI ACCORDO

 

TRA

 

La Sezione Provinciale Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Caserta rappresentata dal Presidente Ing. Luigi D'Angelo e dalla Delegazione Irnprenditorfiale composta dai sigg. Ascione Ciro, Carbone Giuseppe, Francesco Verazzo e Augusto Tedeschi;

                                                                 E

 

 

I Segretari Provinciali di Feneal‑UN, FilcaCisi e FilleaCgil, che insieme costituiscono la F.L.C., Di Marco Tommaso, Iovinella Nicola e Borrelli Giorgio;

 

si sono avviate le trattative per il rinnovo dei contratto integrativo provinciale dei settore edile del 20 luglio 1998 in attuazione di quanto disposto dall'accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

Le parti hanno raggiunto le seguenti intese e rinviano al prossimo incontro lo sviluppo delle restanti tematiche oggetto dei contratto integrativo provinciale e la stesura definitiva.

 

Con riferimento all'accordo nazionale del 29 gennaio 2002 e alle intese raggiunte per il pàgamento dell'Apes aggiuntiva da parte della Cassa Edile nel mese di dicembre, le parti stabiliscono che le somme anticipate verranno recuperate mediante l'incremento dei contributo dovuto alla stessa. Le misure dei contributí degli Enti (Centro Maestranze e C.P.T.) sono sfate correlate alle effettive esigenze di gestione. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2003, i contributi dovutì alla Cassa Edile sono fissati nelle misure di cui agli allegati prospetti:

 

CONTRIBUZIONE DAL 10 gennaio 2003

 

 

 

RIEPILOGO CONTRIBUTI CASSA EDILE

DESCRIZIONE             A CARICO DITTA                 A CARICO                         TOTALE

                                                                                 DIPENDENTE

  Cassa Edile                           2,50                                  0,50                                  3,00

t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      '

                     Quote Territoriali di

             Adesione                            1,049                                1,049                                2,098*

           Contrattuale           ' * (O,gS + 23,45%)

      Quote Nazionali di                     0,225                                0,225'                               0,450

             Adesione

           Contrattuale

     Centro Formazione                    0,80                                                                           0,80

       Maestranze Edili

             Anzianità                            2,90                                                                           2,90

     Professionale Edile

     Comitato Paritetico                    0,70

                                                                                                                                0,70

Territoriale

Totale                 8,174                    T                                             1,774                                9,948


 

 

II contenuto del presente accordo sarà riportato negli articoli di competenza del contratto integrativo provinciale in sede di stesura definitiva.­Letto, confermato e sottoscritto.

 

Caserta, 24 gennaio 2003