Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Caserta
Data stipula: 7 luglio 1998

Inizio validità: 1 maggio 1998
Contratto territoriale per la provincia di Caserta


Sommario

- Premessa
- Orario di lavoro
- Classificazione dei lavoratori
- Minimi di paga base e di stipendio
- Indennità territoriale di settore
- Premio di produzione impiegati
- Elemento Economico Territoriale
- Indennità per lavori in alta montagna
- Attrezzi di lavoro
- Indennità per lavori speciali disagiati
- Igiene e ambiente di lavoro
- Indennità di trasporto
- Trasferta
- Norme per gi addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
- Subappalto
- Mensa
- Lavori in estensione
- Nota a verbale Intersind
- Ferie
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - modalità di attuazione
- Diritto allo studio
- Addestramento professionale
- Cassa Edile
- Anzianità professionale edile
- Quote sindacali di adesione contrattuale
- Cassa Edile
- Disposizioni di maggior favore
- Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Decorrenza e durata
- Norma di salvaguardia
- Protocollo di intenti

 

Il 7 luglio 1998,

tra:

- la Sezione Provinciale costruttori Edili;

- l'Associazione sindacale Intersind;

e

- la FE.N.E.A.L.-UIL.;

- la F.I.L.C.A.-CISL.;

- la F.I.L.L.E.A.-CGIL;

che insieme costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.),

si è concordato quanto segue.

Premesso che in data 5.7.1995 è stato stipulato in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Industria edilizia ed affini, in vigore dal 1° luglio 1995;

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. 5.7.1995;

Visto il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 6 dicembre 1989, integrativo del C.C.N.L. 7.10.1987;

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995, da valere per tutto il territorio della provincia di Caserta per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa

Le parti hanno attentamente analizzato e valutato la situazione complessiva del settore delle costruzioni, caratterizzato ormai da diversi anni, da una profonda crisi legata prioritariamente alla contrazione degli investimenti in opere pubbliche nonché alla politica fiscale disincentivante del Governo agli investimenti nel campo dell'edilizia abitativa.

Tale situazione di difficoltà ha interessato anche la provincia di Caserta determinando da un lato ripercussioni negative sui livelli occupazionali, quale conseguenza diretta della caduta degli investimenti, e dell'altro il manifestarsi di fenomeni anomali, come il ricorso a forme di lavoro irregolari che alterano, tra l'altro, il mercato generando condizioni di disparità concorrenziale, evasione previdenziale e assicurativa.

In tale contesto le parti, con il presente accordo integrativo territoriale, riconfermano, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie competenze, la necessità di favorire una seria e coerente politica di rilancio e di sviluppo che abbia i seguenti prioritari obiettivi:

- favorire le opportunità di crescita occupazionale del settore;

- garantire concretamente il rispetto di norme di legge e di contratto;

- sviluppare e diffondere una cultura della prevenzione e sicurezza del lavoro;

- valorizzare gli organismi paritetici.

In tale logica le parti pertanto sottoscrivono un protocollo di intenti che costituisce parte integrante del presente accordo.

Tutto ciò premesso

si conviene (Sommario)

Art. 1 - Orario di lavoro

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 10 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 2 - Classificazione dei lavoratori

Per l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche, si fa riferimento alle esemplificazioni di cui all'art. 79 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 3 - Minimi di paga base e di stipendio

I minimi di paga base oraria e di stipendio per i dipendenti delle imprese edili operanti nella provincia di Caserta, sono quelli di cui alle tabelle A e B del C.C.N.L. 5.7.1995.(Sommario)

Art. 4 - Indennità territoriale di settore

L'indennità territoriale di settore è confermata nelle misure orarie stabilite dal Contratto Integrativo Provinciale del 6.12.1989.

Operai di produzione e discontinui.

Qualifiche

Importi

Operaio di IV livello

1.068,63

Operaio Specializzato

994,32

Operaio qualificato

898,99

Operaio comune

778,37

Guardiano senza alloggio

687,54

Guardiano con alloggio

602,94

(Sommario)

Art. 5 - Premio di produzione impiegati

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nelle misure mensili stabilite dal Contratto Integrativo Provinciale del 6.12.1989.

Qualifiche

Importi

1ª categoria super

271.012

1ª categoria

252.182

2ª categoria

209.779

Assistente Tecnico

182.769

3ª categoria

165.695

4ª categoria

149.170

4ª (primo impiego)

128.988

(Sommario)

Art. 6 - Elemento Economico Territoriale

In conformità a quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L. e dagli Accordi dell'11 giugno e del 3 luglio 1997, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 della legge 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997, n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte hanno tenuto conto, avendo riguardo al territorio della provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- numero delle imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e del relativo monte salari;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati,

- numero ed importo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio lavori;

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti e di numero di ore di cassa integrazione autorizzate dall'INPS;

- attivazione dei finanziamenti compresi, quelli derivanti da Fondi strutturali.

L'E.E.T. dagli artt. 39, lett. d) e 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, è stabilito a regime nella misura complessiva del 7% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio di cui il 5% con decorrenza 1° maggio 1998 e l'ulteriore 2% con decorrenza 1.1.1999.

Le parti si incontreranno entro il mese di maggio di ogni anno per la verifica dei parametri sopra individuati e la conferma dell'elemento economico territoriale.

Pertanto l'importo dell'E.E.T. che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della Provincia di Caserta è il seguente:

Operai

valori orari (5%)
dall'1.5.1998

valori orari (7%)
dall'1.1.1999

Operaio di IV livello

314,10

439,74

Operaio specializzato

291,67

408,33

Operaio qualificato

262,50

367,50

Operaio comune

224,36

314,10

Guardiano senza alloggio

201,93

282,69

Guardiano con alloggio

179,49

251,28

Impiegati

 

 

1ª categoria Super

77.628

108.678

1ª categoria

69.864

97.810

2ª categoria

58.220

81.509

Assistente Tecnico

54.339

76.075

3ª categoria

50.457

70.641

4ª categoria

45.412

63.577

4ª categoria (primo impiego)

38.814

54.339

(Sommario)

Art. 7 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del C.C.N.L. del 5.7.1995, l'indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) sub a) dell'art. 25 del C.C.N.L..

L'indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori. (Sommario)

Art. 8 - Attrezzi di lavoro

Agli operai che lavorino con propri attrezzi, su consenso dell'impresa, sarà corrisposta una indennità di lire 480 giornaliere, frazionabile ad ora.

Per quanto altro riguarda gli attrezzi di lavoro si fa riferimento all'art. 31 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 9 - Indennità per lavori speciali disagiati

Le indennità da corrispondere, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto a lavori speciali disagiati, quali segnati nell'art. 21 del C.C.N.L. 5.7.1995, gruppo A, B, C, D e E, sono quelle previste dal C.C.N.L..

Agli operai addetti ai lavori in galleria sarà corrisposta in aggiunta alla retribuzione una indennità:

- di misura pari al 18% qualora la sezione particolarmente ristretta o il fronte di avanzamento sia distante oltre un chilometro (Km) dall'imbocco;

- di misura pari al 25% qualora il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri (Km) dall'imbocco;

- di misura pari al 20% qualora i lavori si svolgono in presenza di forti getti di acqua sotto pressione.

Le percentuali di cui al presente articolo, pertanto, non sono cumulabili:

- la maggiore di esse assorbe la minore.

Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall'art. 21 del C.C.N.L. (Sommario)

Art. 10 - Igiene e ambiente di lavoro

Le parti convengono che l'art. 87 del C.C.N.L. 5.7.1995, si intende qui integralmente riportato e confermano il loro impegno per il pieno rispetto dello stesso.

Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi 626/94 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l'impresa fornirà annualmente al personale di produzione non in prova un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.

Agli operai di produzione che abbiano maturato un'anzianità di quattro mesi l'impresa fornirà ogni anno una tuta da lavoro.

L'impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di detti strumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili. (Sommario)

Art. 11 - Indennità di trasporto

Ai dipendenti sarà concessa una indennità a titolo di concorso spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

La predetta indennità è fissata nella misura di lire 2.400 giornaliere pari per gli operai di produzione a lire 300 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata. Per i lavoratori discontinui la predetta indennità oraria è rapportata al diverso orario contrattuale. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

La predetta indennità non è dovuta ai dipendenti che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alla somma di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione. Per gli impiegati l'indennità di trasporto è fissata nella misura di lire 2.400 giornaliere (pari a lire 52.800 mensili), da erogare per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e per un massimo di dodici mensilità; tale indennità non va quindi considerata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive, in quanto nella determinazione della sua misura mensile è stato tenuto conto della incidenza per i titoli di cui sopra. Ai fini di cui al presente articolo il periodo feriale viene considerato effettiva prestazione lavorativa. (Sommario)

Art. 12 - Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

Il diritto a percepire la diaria del 10%, di cui all'art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995, è riconosciuto all'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre 5 Km, fuori dal confine territoriale del Comune di assunzione.

La diaria del 10% è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sub a) del C.C.N.L., per le ore effettivamente prestate in tali specifiche circostanze.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 22 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 13 - Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

È integralmente recepito l'art. 22, lett. B), del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 14 - Subappalto

Le parti si impegnano all'integrale applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995, ed in specie per quanto concerne l'obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.

In particolare l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell'art. 15 del C.C.N.L. 5.7.1995, quindici (15) giorni prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato C.C.N.L..

Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che si renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell'appalto o del subappalto. (Sommario)

Art. 15 - Mensa

Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall'art. 90 del C.C.N.L. 5.7.1995, l'impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.

Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l'allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze.

Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere.

Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico del lavoratore e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest'ultimo di lire 5.500 per ciascun pasto consumato,

Ove in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi congiuntamente a livello di OO.SS., si rendesse impossibile l'attuazione di quanto sopra previsto sarà corrisposta, una indennità sostitutiva di lire 4.000 giornaliere, frazionabile ad ora e per gli operai di produzione pari a lire 500 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Nella determinazione della predetta indennità, si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nella misura di lire 4.000 giornaliere (pari a lire 88.000 mensili) per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme sopra indicate salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto, per lo stesso titolo, nelle aziende.

Qualora inoltre dovessero essere vigenti e corrisposti importi superiori alle somme di cui innanzi, questi rimarranno invariati, senza alcuna modificazione o integrazione. (Sommario)

Art. 16 - Lavori in estensione

Agli operai che prestino la loro opera in lavori in estensione verrà corrisposta una indennità del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), sub a), dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995.

La predetta indennità compete quando i lavori superano i 10 Km lineari.

Pertanto l'indennità di cui sopra verrà corrisposta a tutti gli operai in forza del momento in cui lo sviluppo delle opere realizzate nelle rispettive fasi principali superi il 10° Km (decimo chilometro).

Per lavori in estensione si intendono: i lavori di costruzione di strade, autostrade, collettori fognari e idrici.

A decorrere dal 1° maggio 1998, la predetta indennità si applica anche ai lavori di costruzione di linee ferroviarie.

Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Nota a verbale Intersind

Qualora nelle associate Intersind dovessero essere già vigenti, per precedenti accordi e/o prassi aziendali, importi superiori e/o uguali alla misura dell'indennità in estensione già prevista dai precedenti contratti integrativi provinciali, i suddetti ammontari resteranno invariati senza alcuna modificazione o integrazione. (Sommario)

Art. 17 - Ferie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995, il periodo di godimento delle ferie è stabilito, compatibilmente con le esigenze tecniche e fatti salvi i casi di motivata impossibilità, in 2 (due) settimane nel mese di agosto.

La terza settimana potrà essere goduta nel periodo natalizio e la quarta settimana nel periodo gennaio - aprile.

In considerazione del forte incremento di episodi morbosi in coincidenza del periodo di ferie collettive, si stabilisce che:

a) Le malattie, fatto salvo il ricovero ospedaliero, che abbiano inizio dieci giorni prima del periodo di ferie collettive, o coincidano con l'intero periodo di ferie collettive ovvero che insorgano durante tale periodo e terminino oltre il periodo feriale, saranno liquidate alle singole scadenze per un importo pari al 50%.

b) Il saldo sarà liquidato entro il mese successivo al godimento delle ferie, a condizione che l'azienda attesti alla Cassa Edile l'effettiva fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente a causa dell'evento morboso.

c) Resta comunque confermata la facoltà dell'azienda di attivare i controlli previsti dalle norme vigenti nei casi di malattia. (Sommario)

Art. 18 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui - Modalità di attuazione

Il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L. 5.7.1995, va assolto con la percentuale del 23,45%, di cui il 10% a titolo di gratifica natalizia, l'8,50% a titolo di ferie e il 4,95% per riposi annui.

Detta percentuale del 23,45% sarà versata, esclusivamente alla Cassa Edile, secondo le norme del citato art. 19, dalle imprese che osserveranno le seguenti modalità:

gli importi delle quote corrispondenti alla percentuale del 23,45% verranno accantonati dalle imprese presso la Cassa Edile con versamenti mensili posticipati e precisamente nei 30 giorni de mese successivo al periodo in cui si riferiscono, con la compilazione e con la rimessa delle apposite denunce dei lavoratori occupati e con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi.

La percentuale del 23,45% deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore ordinarie effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del citato C.C.N.L..

L'erogazione agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile dovrà rispettare le seguenti scadenze:

- quella relativa al periodo di ferragosto entro e non oltre il 20 luglio di ogni anno;
- quella relativa al periodo natalizio entro e non oltre il mese di novembre di ogni anno. (Sommario)

Art. 19 - Diritto allo studio

Le Organizzazioni territoriali contraenti ritengono che una adeguata preparazione culturale sia il necessario presupposto dell'attività di formazione professionale.

Le parti concordano sulla necessità che tale obiettivo sia perseguito nei confronti dei lavoratori occupati anche mediante l'istituzione da parte dell'Ente Scuola di corsi diurni.

Per favorire la partecipazione ai corsi predetti e la diffusa attuazione di quanto previsto dall'art. 92, lett. b), del C.C.N.L. 5.7.1995, le imprese concederanno permessi retribuiti nei limiti e alle condizioni di cui al richiamato art. 92 del C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 20 - Addestramento Professionale

Il contributo a favore del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Caserta a carico delle imprese, anche in forma cooperativistica, che eseguono lavori nella provincia di Caserta, è fissato nella misura dello 0,70% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 nonché sul trattamento economico per le festività d cui all'art. 18, punto 3) del C.C.N.L. 5.7.1995.

Le parti si impegnano ad incontrarsi per rivedere il contributo, in relazione alle esigenze finanziarie dei programmi di formazione resi esecutivi dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente. (Sommario)

Art. 21 - Cassa Edile

Il contributo per la Cassa Edile, a norma dell'art. 37 lett. a), del C.C.N.L. 5.7.1995, è stabilito nella percentuale complessiva del 2,70% di cui il 2,25% a carico degli imprenditori e lo 0,45% a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del citato C.C.N.L..

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga; detta trattenuta dovrà essere registrata nel libro paga e sulla busta paga o documento equipollente.

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo. In caso di ritardato pagamento, oltre detti termini, troverà applicazione l'apposita disciplina così come stabilita dalla Cassa Edile e che si intenderà integralmente recepita ad ogni effetto nel presente contratto.

Le parti contraenti e firmatarie si riservano di approvare, per ciascun esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del C.C.N.L., le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate dal suo Consiglio di Amministrazione e di determinare, entro i limiti proposti dal detto Consiglio di Amministrazione, la natura, le misure nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

Le parti contraenti e firmatarie si riservano altresì di stabilire quali fra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal C.C.N.L. 5.7.1995 e dal presente Contratto Integrativo Provinciale.

Le parti contraenti e firmatarie daranno atto degli adempimenti di cui ai 2 commi precedenti con protocollo aggiuntivo del presente Contratto Provinciale, del quale formerà parte integrante. (Sommario)

Art. 22 - Anzianità professionale edile

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al C.C.N.L. 5.7.1995.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con il contributo, di cui all'art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, dovuto dai datori di lavoro nella misura del 3,00% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestante nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del citato C.C.N.L..

Il predetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissato nella misura del 2,90%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione indicati al paragrafo precedente. (Sommario)

Art. 23 - Quote sindacali e di adesione contrattuale

Per la quota nazionale di adesione contrattuale si rinvia al disposto contrattuale (art. 37, lett. c) del C.C.N.L. 5.7.1995.

La quota provinciale di adesione contrattuale è fissata nella misura paritetica dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico dei lavoratori. Essa va calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del C.C.N.L. 5.7.1995, maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18 del citato C.C.N.L..

L'importo della quota a carico degli operai sarà trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e sarà versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Caserta, secondo le modalità da essa stabilite.

Ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. 5.7.1995, gli operai hanno la facoltà di cedere mediante deleghe alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori un importo da prelevarsi sugli accantonamenti a loro favore effettuati presso la Cassa Edile.

Nota
Per le aziende aderenti all'Associazione Sindacale Intersind si fa rinvio alla Convenzione stipulata il 25.7.1996 tra l'Intersind e la F.L.C.. (Sommario)

Art. 24 - Cassa Edile

Fanno parte integrante del presente contratto gli allegati dei C.C.N.L. e gli accordi, protocolli, convenzioni, stipulati dalle Parti con la Cassa Edile. (Sommario)

Art. 25 - Disposizioni di maggior favore

I miglioramenti previsti nel presente contratto integrativo assorbiranno ogni eventuale miglioramento che sotto qualsiasi voce, denominazione o istituto contrattuale, venisse stipulato tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori edili durante il periodo in cui è vigente il C.C.N.L. del 5.7.1995, al quale si fa preciso riferimento per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente Contratto Integrativo Provinciale. (Sommario)

Art. 26 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell'Accordo sottoscritto il 16.12.1997 e con riferimento all'art. 25 del Contratto Integrativo Provinciale del 6.12.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall'art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995.

Detto Comitato sarà finanziato per il 1998 con un contributo a carico della Cassa Edile nella misura dello 0,025% da calcolarsi sull'ammontare delle retribuzioni denunciate alla Cassa Edile alla data del 30.9.1997.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa Edile. Con pari decorrenza viene stabilito un ulteriore contributo dello 0,05% da calcolarsi con le medesime modalità di cui al periodo precedente.

Le parti stabiliscono di incontrarsi entro il 30.11.1998 allo scopo di verificare l'incidenza della nuova disciplina della normativa di cui all'art. 17 del presente Contratto Integrativo e sulla base dei risultati conseguiti procedere ad un riassetto ed eventuale revisione delle aliquote contributive dovute alla Cassa Edile.

Il contributo deve essere versato esclusivamente alla Cassa Edile, con versamenti mensili posticipati, nei 30 giorni del mese successivo al periodo in cui si riferiscono. (Sommario)

Art. 27 - Decorrenza e durata

Il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 5.7.1995, entra in vigore il 1° maggio 1998 e avrà la durata e l'efficacia del C.C.N.L. 5.7.1995.

Per le modalità di disdetta o di rinnovo si fa riferimento al secondo comma dell'art. 110 del citato C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 28 - Norma di salvaguardia

Eventuali intese, raggiunte per il settore edile e sottoscritte dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, che prevedano condizioni meno onerose di quanto stabilito dal presente accordo, saranno estese automaticamente alle aziende aderenti alla Sezione Provinciale Costruttori Edili della Provincia di Caserta. (Sommario)

Protocollo di Intenti

Le parti al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni individuati nella premessa dichiarano il loro impegno a:

1) Attuare azioni comuni e concertate nei confronti degli Enti locali, affinché nell'ambito della programmazione finanziaria, conferiscano centralità agli investimenti in infrastrutture nel settore dell'edilizia.

2) Individuare proposte ed azioni comuni tendenti a riequilibrare la struttura del costo del lavoro in edilizia.

3) Dare piena ed integrale applicazione alle normative del C.C.N.L. sul "sistema di informazioni" e sulla "disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti".

4) Svolgere ogni opportuno intervento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, affinché, nell'aggiudicazione degli appalti, adottino comportamenti ispirati alla massima trasparenza e attuino efficaci azioni di controllo nelle varie fasi di svolgimento dei lavori.

5) Al fine di evitare fenomeni di concorrenza anomala, ritengono necessario che gli Enti Appaltanti adottino strumenti idonei per la verifica dei ribassi eccessivi provvedano a:

- indicare, in fase di redazione del progetto esecutivo, l'importo e l'incidenza presunta della manodopera sul valore complessivo dell'appalto;

- inviare gli Enti previdenziali, all'atto dell'inizio dei lavori, comunicazione contenente i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice e della presunta incidenza della manodopera,

- richiedere all'impresa appaltatrice e, per suo tramite a quelle subappaltatrici, una dichiarazione contenente il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

6) Vigilare sulla regolarità e puntualità del pagamento dei corrispettivi alle imprese da parte degli enti committenti al fine di non pregiudicare la gestione finanziaria aziendale e dei relativi adempimenti nei confronti dei dipendenti e degli Enti previdenziali e assistenziali.

7) Attuare gli indirizzi stabiliti dal C.C.N.L. riguardanti le funzioni della Cassa Edile anche al fine di garantire un'assistenza adeguata in favore dei lavoratori dell'edilizia.

8) Valorizzare l'attività dell'Ente Scuola, nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L., anche al fine di favorire la salvaguardia della tradizionale professionalità localmente impiegata, qualitativamente rispondente alle esigenze di tutela delle caratteristiche costruttive locali e la riqualificazione degli addetti in edilizia nelle attività di ristrutturazione, recupero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale.

9) Dare seguito operativo al C.P.T. attivando azioni di sensibilizzazione e formazione sui temi della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, in collaborazione con il Centro Formazione Maestranze Edili, in particolare per le necessità di formazione delle varie figure professionali inerenti la sicurezza sul lavoro.

10) Sollecitare la costituzione di tavoli istituzionali allo scopo di avviare un sistema di monitoraggio degli appalti e dei flussi di investimenti affinché vengano attivate tutte le procedure idonee all'utilizzo di risorse finanziarie disponibili destinate ad investimenti nel settore.

11) Prevenire il fenomeno del lavoro nero e dell'evasione previdenziale e contributiva nonché ad analizzare l'andamento del mercato con particolare riferimento ai fabbisogni occupazionali e formativi.

12) Migliorare le relazioni istituzionali con gli Enti previdenziali ed assistenziali tendenti ad assicurare procedure più snelle che diano alle parti certezza dei propri diritti/doveri; in particolare avviare un confronto con l'INAIL al fine di accelerare le procedure di rimborso ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro.

13) Attivare un tavolo di confronto con gli Assessorati competenti della Regione Campania al fine di predisporre un piano organico di formazione del settore per la provincia di Caserta nonché l'adozione di provvedimenti regionali che riconoscano particolari agevolazioni contributive o sgravi con onere a carico dell'Ente Regione per le imprese che assumino lavoratori che abbiamo partecipato con profitto a processi formativi attuati con il contributo della Regione e/o con fondi U.E..

14) Prendere atto di quanto contenuto nell'Accordo Nazionale 11.6.1997, in materia di Previdenza Integrativa ed in attesa del Regolamento attuativo viene mandato alla Cassa Edile di procedere alla costituzione di una Commissione che predisponga uno studio conoscitivo del numero dei lavoratori e delle imprese che vi aderiranno e la individuazione di procedure che ne facilitino l'adesione, auspicando nel contempo che la Cassa Edile della provincia di Caserta possa diventare lo sportello locale per la raccolta dei fondi destinati al Fondo di Previdenza Integrativa.

15) Costituire una Commissione di studio che entro sei mesi predisponga una proposta per il versamento dell'importo maturato per T.F.R. alla Cassa Edile, unitamente al versamento corrente per ferie e 13ª mensilità tenendo conto anche delle previste novità legate all'avvio della Previdenza Integrativa. (Sommario)