ANCE Caltanissetta Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil - Caltanissetta

CONTRATTO COLLETTIVO

PROVINCIALE DI LAVORO

 

 

  

stipulato il 26 febbraio 2003  

 

in vigore dal  1° febbraio 2003

 

Norme integrative del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000

per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Caltanissetta


 

In Caltanissetta, addì 26 febbraio 2003

 

tra

 

l’ANCE Caltanissetta aderente all’A.N.C.E. ed all’Assindustria di Caltanissetta, rappresentata dai Sigg.: ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente,  per. ind. Paolo Aiello, dott. Santo Angilello, geom. Igino Macro,  Eduardo Narbone e arch. Andrea Falzone assistiti dal geom. Enrico Calogero, direttore della sezione Ance Caltanissetta e dal rag. Salvatore Maganuco dell’Assindustria di Caltanissetta

 

e

 

la FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg.: Stefano Cacciatore, Segretario provinciale,  Antonio Giarrizzo e Rocco Lombardo;

 

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Francesco Iudici, Segretario provinciale, Fortunato Antonuzzo. Emanuele Italiano e  Angelo Liuzza;

 

la FILLEA-CGIL  rappresentata dai Sigg.: Antonino Licata, Segretario provinciale e Carmelo Indorato;

 

viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro che  sostituisce quello stipulato in data 29 marzo 1999.

 


 

PREMESSA

 

Il presente Contratto Collettivo provinciale, nel fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori, mette in evidenza l’esigenza per le imprese di  potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati per la durata del presente contratto.

 

Per l’attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e fare rispettare  ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

 

A tal fine il l’ANCE di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l’osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente Contratto integrativo provinciale.

 

Nel quadro di quanto sopra convenuto, visto l’art. 39 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000

 

viene stipulato

 

il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. stipulato in Roma il 29 gennaio 2000 e dell’accordo stipulato in Roma il 29 gennaio 2002 tra l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione  Nazionale  dei Lavoratori FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli operai loro dipendenti.

 

 

Art. 1 - Orario di lavoro

 

1.      Ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 l’orario normale  contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno e viene ripartito su 5 giorni settimanali.

 

2.      Le imprese, in relazione alle esigenze tecnico produttive in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su 6 giorni la settimana sempreché ne diano  comunicazione all’apposito Comitato tecnico paritetico previsto dall’art. 87 del vigente C.C.N.L.  29 gennaio 2000.

 

3.      Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 in materia di recuperi.

 

4.      Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o semplice attesa o custodia o similari il cui orario di lavoro è regolato dall’art. 6 del vigente C.C.N.L..

 

 

Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di  produzione

 

1.      Con riferimento alla nota a verbale dell’art. 12 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 l’indennità territoriale di settore oraria rimane ferma nelle seguenti misure:

 

Operaio 4° livello.                                           0,58

Operaio specializzato.                                   0,54

Operaio qualificato.                                        0,48

Operaio comune.                                            0,41

Guardiani, custodi,  portieri,

fattorini, inservienti e uscieri .                        0,36

Guardiani, custodi,                                                   

                        portieri con alloggio.                                      0,32

 

2.      Ai sensi della nota a verbale dell’art. 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, il premio di produzione mensile per gli impiegati rimane fermo nelle seguenti misure:

 

1^ Categoria super                                     150,89

1^ Categoria                                                141,17

2^ Categoria                                                116,76

Assistente Tecnico 

già in 3^ categoria                                       101,99

3^ Categoria                                                  92,38

4^ Categoria                                                  83,66

4^ Categoria primo impiego                        72,53

 

 

Art. 3 – Elemento economico territoriale

 

1.      In conformità a quanto previsto dall’accordo nazionale 29 gennaio 2002 ed in applicazione della normativa prevista dall’art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è  istituito un elemento economico territoriale nella misura del  11% a decorrere dal 1° febbraio 2003 e di un ulteriore 3% a decorrere dal 1° dicembre 2003 da calcolare sui minimi di paga base per gli operai e sui minimi di stipendio per gli impiegati in vigore al 31 dicembre 2002. 

 

2.      Al fine di confermare o variare la misura dell’elemento economico territoriale le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di febbraio di ogni anno per tutta la durata del presente contratto e terranno conto dell’andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Caltanissetta inteso quale incremento di produttività per valutare e fissare gli indicatori che, per il corrente anno 2003, consistono nel raffronto dell’andamento del corrente anno 2003 con la media dei due anni immediatamente precedenti sulla base dei seguenti parametri:

 

·   Numero ore lavorate denunziate alla Cassa Edile;

·   Monte salari denunziato alla Cassa Edile;

·   Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

 

3.      Pertanto, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 39 lett. d), 12 e 47 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000, a decorrere dal 1° febbraio 2003 l’elemento economico territoriale è fissato in via presuntiva ed a titolo di anticipazione nei seguenti importi mensili:

 

A decorrere dal 1° Febbraio 2003

 

7° livello         104,19

6° livello           93,77

5° livello           78,14

4° livello          72,93

3° livello           67,72

2° livello           60,95

1° livello          52,09

      

A decorrere dal 1° Dicembre 2003

 

7° livello         132,60   

6° livello         119,34   

5° livello           99,45   

4° livello           92,82   

3° livello          86,19   

2° livello           77,57   

1° livello          66,30   

 

 

Art. 4 - Ferie

 

1.      Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 del C.C.N.L. 29.1.2000, in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengono godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto, come segue:

 

·        Due settimane tra il primo giugno e il 31 ottobre di ogni anno;

·        Una settimana durante il periodo delle festività natalizie;

·        Una settimana durante le festività pasquali.

 

 

2.      I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

3.      In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l’anzianità di servizio effettivamente prestato sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 16.

 

 

Art. 5 -  Lavori in alta montagna

 

1.      Con riferimento all’art. 24 del C.C.N.L. 29.1.2000 l’indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 dello stesso C.C.N.L..

 

2.      L’indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

 

 

Art. 6 - Mense aziendali

 

1.      Nel richiamare l’art. 89 del C.C.N.L. 29.1.2000, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere. Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.

 

2.      Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l’istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall’inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.

 

3.      Il concorso delle imprese al costo complessivo del pasto caldo sarà pari ai 2/3 con un limite massimo di €  4,14, mentre il rimanente costo è a carico dei lavoratori. I lavoratori assenti ingiustificati, che non avvertono in tempo utile l’impresa, contribuiscono ugualmente per il primo giorno al costo di propria spettanza del pasto caldo.

 

4.      Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, sempre nelle condizioni previste dal richiamato art. 89, le imprese  corrisponderanno un rimborso pari al valore di € 2,17 per ogni giorno di effettivo lavoro.  

 

5.      Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall’art. 19 del  C.C.N.L. e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

6.      Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto  servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui al quarto comma del presente articolo.

 

7.      Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all’orario di lavoro.

 

8.      Resta salvo quanto previsto dall’art.49 del vigente c.c.n.l.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

In riferimento all’allegato C/ter del presente CCPL le parti, nel richiamare tutto quanto previsto dal presente art. 6 ed in particolare il comma 3) che pone a carico delle imprese la quota di € 4,14 quale contributo massimo per il pasto caldo, precisano che detto contributo vienne riferito anche alle aziende che applicano l’accordo del 16.9.1974 aggiuntivo al CCPL 26.3.1974.

 

Resta inteso che detto incremento assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni già corrisposte dalle imprese interessate allo stesso titolo e finalità, ferme restando le condizioni di miglior favore eccedenti il suddetto importo già esistenti.

 

 

Art. 7 – Lavori in galleria

 

1.      Con riferimento all’art. 21 gruppo B) del C.C.N.L. 5.7.1995, qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti percentuali di maggiorazione:

 

a)    Per  il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio …………  46;

 

b)    Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere  murarie; ai lavori di  opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione ………………………………………….…..………….    26;

 

c)     Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie……………..…………….………    18;

 

2.      Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall’imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un ulteriore indennità non superiore al 20%.

 

 

Art. 8 – Trasporto

 

1.      Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l’inizio e la fine dell’orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l’inizio e la fine dei turni.

 

2.      Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la  casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.

 

3.      Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo comma, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a 10 Km. dalla casa municipale, sarà riconosciuta una indennità di € 0,78 per ogni giorno di effettivo lavoro;  oltre i 10 Km. e fino ai 20 Km. , il rimborso, come sopra calcolato, sarà pari ad 1/12 del prezzo di un litro di benzina per ogni Km. di distanza del cantiere dalla casa municipale.

 

4.      Nel caso in cui il prezzo della benzina dovesse subire incrementi, detto rimborso sarà adeguato a decorrere dal mese successivo, all’accertato incremento.

 

5.      Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

 

6.      Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.

 

7.      Si conviene altresì che quanto stabilito dall’art. 22 del C.C.N.L. 29.1.2000 viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati sino fissati per cantiere situato oltre i 10 Km..

 

 

Art. 9 – Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

 

1.       Ai sensi dell’art. 19 C.C.N.L. 29.1.2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) è assolto dall’imprea con l’accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4)  dell’art. 25  del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 18 dello stesso C.C.N.L. .

2.       Le modalità, sia dell’accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.

 

3.       Ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 19 C.C.N.L. 5.7.1995, le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro secondo l’allegato F) del C.C.N.L. .

 

Accant. Lordo         Accant. Netto

 

- carenza INPS e INAIL                          18,5%                   14,2%

- Dal  4° giorno di malattia in poi             18,5%                   14,2%

- Dal  4° a 90° giorno di infortunio               

  o malattia professionale                            7,4%                     5,7%

- Da 91° giorno di infortunio

  o malattia professionale in poi               4,6%                     3,6%

 

4.  Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie e gratifica natalizia in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste.

 

 

Art. 10 - Ente Nisseno Cassa Edile

 

Ordinamento

 

1.      L’Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

 

Contributo Cassa Edile

 

2.      Con riferimento agli artt. 37 e 39 del C.C.N.L. 29.1.2000 le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal vigente C.C.N.L. entro il 25esimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,64% di cui il 2,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,44% a carico del lavoratore.

 

3.      Qualora le imprese dovessero effettuare i versamenti oltre il 25° giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza le stesse dovranno versare, a loro totale carico, un contributo supplementare in relazione ai periodi di ritardo, in favore dell’Ente, pari al prime rate ABI aumentato di tre punti da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.

 

4.      In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all’iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.

 

5.      L’adempimento salariale dell’accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell’ambito della normativa vigente.

 

6.      Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.25 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000 maggiorati del 23,45% e saranno versati contestualmente all’accantonamento di cui all’art. 9 del presente contratto alla Cassa Edile.

 

7.      I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.

 

8.      Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o residenza.

 

9.      Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.

 

10. Le imprese hanno l’obbligo di inviare le denunzie mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa  Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.

 

11. Per quanto riguarda le prestazioni della Cassa Edile per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro, le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell'accordo provinciale  29 marzo 1999 (allegato D).

 

12. La dichiarazione  scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell’Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell’art. 37 del C.C.N.L. 29.1.2000 dai datori di lavoro e dagli operai che di avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile, è raccolta da quest’ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell’apposita dichiarazione inserita nelle denunzie mensili.

 

13. Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L. , di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.

 

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell’Ente, sempre che ne sia documentata l’effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Anzianità professionale edile

 

1.       Con riferimento all’art. 30 del C.C.N.L. 29.1.2000 si conviene che il contributo a totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli oneri relativi al premio di professionalità edile è del 3% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 del C.C.N.L. vigente.

 

2.       Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile che effettuerà le prestazioni secondo quanto previsto dall’allegato c) del vigente C.C.N.L..

 

 

Art 12 - Formazione professionale

 

1.       Con riferimento all’art. 88 del C.C.N.L. 29.1.2000 il contributo da versare all’Ente Scuola Edile, a esclusivo carico dei datori di lavoro, è stabilito nella misura dello 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

 

 

Art.13 – Quote di adesione contrattuale

 

1.      Con riferimento al sesto comma della lettera c) dell’art. 37 del C.C.N.L. 29.1.2000, viene concordato che le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nella misura dello 0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,80% a carico dei lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del richiamato C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

 

2.      Dette quote saranno versate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamente agli accantonamenti ed alle contribuzioni .

 

 

Art. 14 - Appalti e subappalti

 

1.      Ferme restando le norme di legge che regolano la materia e nel confermare integralmente la normativa dell’art. 15 del C.C.N.L. 29.1.2000, si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 15 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite.

 

 

 

 

 

 

Art 15 - Commissione permanente per gli investimenti

e la mobilità del lavoro

 

1.      Le parti convengono di istituire una Commissione provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro in relazione anche alla nuova normativa sul mercato del lavoro.

 

2.      Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.

 

 

3.      La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno.

 

 

Art. 16 - Comitato paritetico per la prevenzione infortuni,

l’igiene e l’ambiente di lavoro

 

1.      In riferimento all’art. 87 lett. A) ed al protocollo d’intesa allegato D) al C.C.N.L. 29.1.2000 è istituito un Comitato a carattere permanente composto da sei membri, tre dei quali da nominarsi da parte del Gruppo Costruttori Edili della provincia di Caltanissetta ed i rimanenti tre da nominarsi in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato provinciale, rispettivamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.

 

2.      Per il finanziamento del Comitato si provvede mediante in contributo a totale carico del datore di lavoro nella misura dello 0,16% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 25 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

 

 

Art. 17 - Validità e durata

 

1.      Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta con decorrenza dal 1° febbraio 2003 e per tutta la durata del C.C.N.L. 29.1.2000.

 

2.      Tuttavia per evitare carenze di normativa, si conviene che le norme del presente contratto integrativo resteranno in vigore fino a quando non verrà definito il nuovo integrativo provinciale del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto compatibili.


 

ALLEGATO A)

 

RACCOMANDATA A.R.

 

ALLA CASSA EDILE DI………………                  

 

  AI DIRIGENTI DELLA R.S.A.

 

(ovvero, quando manchi tale rappres.)                         

     tramite Unione Industriali

                                                                Gruppo Costr. Edili

                                                                Caltanissetta

 

                                                                           Ai Sindacati Prov.li di categoria 

    FENEAL

                                                                           FILCA

                                                                           FILLEA

 

e per conoscenza

 

   ALL’INPS

   Sede di ………..

 

   ALL’INAIL

   Sede di ………..

 

 

Oggetto: C.C.N.L. 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini. Appalto e subappalto.

 

 

La sottoscritta impresa (1) ……………, agli effetti della “disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti” contenuta nell’art. 15 del contratto collettivo nazionale 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di avere affidato l’esecuzione di lavori per il cantiere di …………... all’impresa (2)………..

 

Per la Cassa Edile ed i Dirigenti della R.S.A., a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall’impresa esecutrice.

 

                                                                                                            .

                                                                                     timbro e firma

 

All. :  1 (per Cassa Edile e per dirigenti R.S.A.)

 

(1)   denominazione e sede impresa appaltante o subappaltatrice.

(2)  denominazione e sede impresa appaltatrice o subappaltatrice.

 

ALLEGATO  B)

 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

 

 

La sottoscritta impresa (1) ………………………. Dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ………… ha assunto l’esecuzione, per conto dell'impresa (2) ............................................................................................

dei lavori di ............................................................................................................

nel cantiere di ........................................................................................................

 

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento  economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 5.7.1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi locali del medesimo, nonché ad assolvere nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

 

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

 

 

    .....................................

   timbro e firma

 

(1) denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

(2) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

 


 

 

ALLEGATO C)

 

 

ACCORDO 16.9.1974 AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 26.3.1974

 

L'anno 1974 il giorno 16 del mese di settembre presso i locali  dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta innanzi al sottoscritto Dr. Luigi Arnone, direttore dell'Ufficio medesimo, assistito dal Dr. Domenico Fisichella, vice direttore e capo del Serv. Rapp. di Lavoro e dal Sig. Fonti, capo sezione, sono presenti i seguenti signori:

 

-         una delegazione di lavoratori assistiti dai rappresentanti sindacali Sig. Petrantoni Michele Sig. Tornabene Michele e Sig. Faraci Onofrio della CGIL;

-         i Sigg. Leonardi Filippo, Gangitano Salvatore e Belladonna Giuseppe della CISL;

-         i Sigg. Campailla Orazio e Trufolo Antonio della UIL;

-         Dr Tullio Giarratano , Direttore dell'Unione degli Industriali;

-         Geom. P.A. Zitta, Presidente del Gruppo Costruttori Edili di Caltanissetta.

 

omissis

 

Dopo ampia discussione le parti, nell'ambito delle norme contenute nell'Integrativo provinciale del 26.3.1974, concordano e stipulano quanto segue:

 

1.      Concessione di una indennità di disagio di lire 800 (ottocento) giornaliere con ripartizione oraria pro - capite per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale e loro immediate adiacenze.

Tale indennità, per ogni giornata di effettiva prestazione, dovrà essere      corrisposta anche in caso di trasferimento del lavoratore ad altro cantiere della stessa impresa nel territorio del comune.

L'indennità predetta non verrà corrisposta in caso di trasferimento motivato o documentalmente definitivo.

Si chiarisce che le 800 lire sono comprensive delle maggiorazioni previste  per la Cassa Edile.

 

omissis

 

4.  La decorrenza del presente accordo è dall'1 agosto 1974.

 

omissis

 

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.


 

 

ALLEGATO C/bis

 In Caltanissetta, 11 giugno 1990

 

TRA

 

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente Ing. Pietro Di Vincenzo e del Comitato Direttivo del Gruppo composto dai sigg. : Salvatore Puglisi, Pasquale Gattuso, dr. Santo Angilello, geom. Emilio Trainito, geom. Eduardo Narbone, per. Ind. Paolo Aiello, geom. Luigi Geraci e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal Direttore dr. Tullio Giarratano e dal rag, salvatore Maganuco dell’unione degli Industriali.

 

e

 

la Feneal – UIL rappresentata dai Sigg. : Paolino Minnella, Biagio Giudice, Angelo Tinnirello e Antonino Trufolo assistiti dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

 

la Filca – CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro, Angelo Pisano, Fortunato Antonuzzo e Giuseppe Ventura assistiti dal Segretario provinciale della Cisl rag. Antonio Montagnino;

 

la Fillea – CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone, Giuseppe Lombardo, Luigi Casisi, Saverio La Mendola e Michele Vitale assistiti dai Segretari provinciali della CGIL dr. Angelo Lomaglio  e rag. Mario Lombardo

 

visto l’accordo 16.9.1974 aggiuntivo al c.c.p.l. 26.3.1974

 

si conviene

 

1.       Di incrementare l’indennità di disagio ivi  prevista dalle attuali lire 800 giornaliere a lire 2.000 ferme restando le modalità di applicazione previste al punto 1) del richiamato accordo.

 

2.       Detto incremento riassorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte.


 

 

ALLEGATO C/ter

 

 In Caltanissetta, addì 29 del mese di marzo 1999 

 

TRA

 

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente ing. Pietro Di Vincenzo assistito dal Direttore dott. Tullio Giarratano dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico Calogero dell’Unione degli Industriali.

 

e

 

la Feneal–UIL rappresentata dai Sigg. :  dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

 

la Filca–CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro

 

la Fillea–CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone, 

 

visto l’accordo 16.9.1974 aggiuntivo al c.c.p.l. 26.3.1974;

 

 

si conviene

 

1.      Nel richiamare tutto quanto previsto dall’art. 6 del C.C.P.L. 29 marzo 1999 ed in particolare il comma 3) che pone a carico delle imprese lire 7.600 quale contributo massimo delle stesse per il pasto caldo, si chiarisce che detto contributo viene riferito anche alle aziende che applicano l’accordo sopra menzionato.   

 

2.      Detto incremento assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni già corrisposte dalle aziende allo stesso titolo e finalità, ferme restando le condizioni di miglior favore eccedenti il suddetto importo esistenti alla data del presente accordo.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 


 

 

ALLEGATO D)

 In Caltanissetta, addì 29 marzo 1999

 

TRA

 

Il Gruppo Costruttori Edili dell’Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all’A.N.C.E., rappresentato dai Sigg.: ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente,  per. ind. Paolo Aiello, dott. Santo Angilello, geom. Igino Macro,   Eduardo Narbone, Salvatore Puglisi, geom. Mario Turco e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal direttore dott. Tullio Giarratano, dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico  Calogero dell’Unione degli Industriali.

 

e

 

la FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg.: Stefano Cacciatore, Segretario provinciale,  Antonio Giarrizzo e Rocco Lombardo;

 

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Calogero Capraro, Segretario provinciale, Fortunato Antonuzzo e Francesco Iudice;

 

la FILLEA-CGIL  rappresentata dai Sigg.: Antonino Giannone, Segretario provinciale, Giuseppe Lombardo, vice Segretario provinciale, Francesco Cosca e Carmelo Muscarini;

 

visti gli artt. 27 (trattamento in caso di malattia) e 28 (trattamento in caso si infortunio sul lavoro o di malattia professionale) del C.C.N.L. 7.10.1987

 

si conviene

 

1.      In applicazione del settimo comma del “Protocollo” aggiuntivo, per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dall’1.4.1988 a titolo  di malattia, infortunio e malattia professionale, le sottoscritte Organizzazioni sindacali dichiarano di adottare il criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse corrisposto entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall’avvenuta presentazione da parte dell’impresa alla Cassa Edile della denuncia degli operai ammalati per le imprese che effettuano i versamenti come stabilito al punto 2) dell’art. 12) del C.C.P.L. 29.3.1999. 

 

2.      La documentazione occorrente per avere diritto al rimborso è la seguente:

 

·        la denuncia alla Cassa Edile, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l’evento di malattia o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori interessati e dei periodi di assenza dal lavoro;

 

·        copia dell’attestato comprovante l’inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.

 

·        Copia del modulo di liquidazione dell’indennità di malattia da trasmettere all’INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall’impresa stessa al lavoratore interessato.

 

·        In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall’impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla cassa Edile. ;

 

·        Copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza ;

 

·        Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo allegato al presente accordo debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale, restando inteso che, qualora non sia raggiunto il requisito delle 450 ore, si applicano le condizioni previste dal citato accordo nazionale;

 

·        Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, copia della denuncia di infortunio.

 

3.      Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale;

 

4.      Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all’operaio che si ammali durante il periodo di preavviso si fa riferimento al terzo comma dell’art. 28 del vigente C.C.N.L.;

 

5.      Le parti si danno atto che il presente accordo va verificato entro sei mesi dalla data della stipula ed a seguito delle risultanze della gestione della Cassa Edile.

 

6.      Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 1999 e sostituisce il precedente del 16.5.1988.