Edili (industria)

Contratto territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori delle imprese edili ed affini di Caltanissetta
Data stipula: 29 marzo 1999

Inizio validità: 1 marzo 1999
Contratto territoriale per la provincia di Caltanissetta


Sommario:

- Premessa
- Orario di lavoro
- Indennità territoriale di settore e premio di produzione
- Elemento economico territoriale
- Ferie
- Lavori in alta montagna
- Mense aziendali
- Lavori in galleria
- Costruzione di linee elettriche e telefoniche
- Indennità per logorio attrezzi
- Trasporto
- Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
- Ente Nisseno Cassa Edile
- Anzianità professionale edile
- Formazione professionale
- Quote di adesione contrattuale
- Appalti e subappalti
- Commissione permanente per gli investimenti e la mobilità del lavoro
- Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
- Validità e durata

Il 29.3.1999, in Caltanissetta

tra:

- il Gruppo Costruttori Edili dell' Unione degli Industriali aderente all' A.N.C.E.;

- la FENEAL-UIL;

- la FILCA-CISL;

- la FILLEA-CGIL;

viene stipulato il presente C.C.P.L. che sostituisce quello stipulato in data 11.6.1990.

Premessa

Il presente C.C.P., nel fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori, mette in evidenza l' esigenza per le imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati per la durata del presente contratto.

Per l' attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l' impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

A tal fine il Gruppo Costruttori Edili dell' Assindustria di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l' osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente C.I.P..

Nel quadro di quanto sopra convenuto, visto l' art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995

Viene stipulato

Il presente C.C.P.L., integrativo del C.C.N.L. stipulato in Roma 5.7.1995 e dell' Accordo stipulato in Roma l'11.6.1997 tra l' Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli operai loro dipendenti. (Sommario)

Art. 1 - Orario di lavoro

1. Ai sensi dell' art. 5 del C.C.N.L. 5.7.1995, l' orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell' anno e viene ripartito su 5 giorni settimanali.

2. Le imprese, in relazione alle esigenze tecnico produttive in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su 6 giorni la settimana sempreché ne diano comunicazione all' apposito Comitato tecnico paritetico previsto dall' art. 88 del vigente C.C.N.L. 5.7.1995.

3. Resta salvo quanto previsto dall' art. 10 del C.C.N.L. in materia di recuperi.

4. Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o semplice attesa o custodia o similari il cui orario di lavoro è regolato dall' art. 6 del C.C.N.L. vigente. (Sommario)

Art. 2 - Indennità territoriale di settore e premio di produzione

1. Con riferimento alla nota a verbale dell' art. 12 del C.C.N.L. 5.7.1995, l' indennità territoriale di settore oraria rimane ferma nelle seguenti misure:

Qualifiche

Importi

Operaio IV livello

1.126,43

Operaio specializzato

1.042,28

Operaio qualificato

930,13

Operaio comune

801,74

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri

700,21

Guardiani, custodi, portieri con alloggio

610,54

2. Ai sensi della nota a verbale dell' art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995, il premio di produzione mensile per gli impiegati rimane fermo nelle seguenti misure:

Qualifiche

Importi

1ª Categoria Super

292.172

1ª Categoria

273.343

2ª Categoria

226.085

Assistente Tecnico già in 3ª Categoria

197.472

3ª Categoria

178.867

4ª Categoria

161.987

4ª Categoria primo impiego

140.428

(Sommario)

Art. 3 - Elemento economico territoriale

In conformità a quanto previsto dagli Accordi Nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997 ed in applicazione della normativa prevista dall' art. 2 D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, è istituito un elemento economico territoriale nella misura del 5% a decorrere dal 1° marzo 1999 e di un ulteriore eventuale 2% a decorrere dal 1° gennaio 2000 da calcolare sui minimi di paga base per gli operai e sui minimi di stipendio per gli impiegati.

2. Al fine di confermare o variare la misura dell' elemento economico territoriale le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno per tutta la durata del presente contratto e terranno conto dell' andamento congiunturale del settore edile nella provincia di Caltanissetta inteso quale incremento di produttività e valutando i seguenti indicatori relativi al decorso anno rispetto alla media dei cinque anni precedenti:

- numero di comunicazioni di inizio lavori registrati alla Cassa Edile;
- numero imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- monte salari denunziato alla Cassa Edile.

3. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 39 lett. d), 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, a decorrere dal 1° marzo 1999, l' elemento economico territoriale è fissato in via presuntiva ed a titolo di anticipazione nei seguenti importi mensili:

Livelli

Importi

VII

79.935

VI

71.942

V

59.951

IV

55.955

III

51.958

II

46.762

I

39.968

(Sommario)

Art. 4 - Ferie

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 16 del C.C.N.L. 5.7.1995, in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengono godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto, come segue:

- due settimane tra il 1° giugno e il 31 ottobre di ogni anno;
- una settimana durante il periodo delle festività natalizie;
- una settimana durante le festività pasquali.

2. I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

3. In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l' anzianità di servizio effettivamente prestato sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l' intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 16. (Sommario)

Art. 5 - Lavori in alta montagna

1. Con riferimento all' art. 24 del C.C.N.L. 5.7.1995 l' indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 dello stesso C.C.N.L..

2. L' indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori. (Sommario)

Art. 6 - Mense aziendali

1. Nel richiamare l' art. 90 del C.C.N.L. 5.7.1995, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere. Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.

2. Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l' istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall' inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.

3. Il concorso delle imprese al costo complessivo del pasto caldo sarà pari ai 2/3 con un limite massimo di lire 7.600, mentre il rimanente costo è a carico dei lavoratori. I lavoratori assenti ingiustificati, che non avvertono in tempo utile l' impresa, contribuiscono ugualmente per il primo giorno al costo di propria spettanza del pasto caldo.

4. Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, sempre nelle condizioni previste dal richiamato art. 90, le imprese corrisponderanno un rimborso pari al valore di lire 3.800 per ogni giorno di effettivo lavoro.

5. Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

6. Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui al quarto comma del presente articolo.

7. Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all' orario di lavoro.

8. Resta salvo quanto previsto dall' art. 49 del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 7 - Lavori in galleria

1. Con riferimento all' art. 21 gruppo B) del C.C.N.L. 5.7.1995, qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti percentuali di maggiorazione:

a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio

40;

b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell' interno delle gallerie anche durante la perforazione, l' avanzamento e la sistemazione

26;

c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie

18;

2. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d' acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un Km dall' imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un ulteriore indennità non superiore al 20%. (Sommario)

Art. 8 - Costruzione di linee elettriche e telefoniche

1. Con riferimento all' art. 21 gruppo E) del C.C.N.L. 5.7.1995, agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, spetta una indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del vigente C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

2. L' indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari e/o preferenziali eventualmente in atto.

Dichiarazione a verbale

Le parti contraenti, nel confermare l' inquadramento nella contrattualistica collettiva dell' edilizia nazionale e territoriale dell' attività di "costruzione di linee elettriche e telefoniche", si danno atto altresì che la regolamentazione collettiva dell' edilizia è l' unica applicabile alle predette attività. (Sommario)

Art. 9 - Indennità per logorio attrezzi

1. Le imprese hanno l' obbligo di approntare gli attrezzi che si renderanno necessari avuto riguardo al genere di lavoro di cui viene richiesta l' esecuzione; tuttavia, ove le imprese richiedano espressamente ai propri dipendenti l' apporto degli attrezzi di lavoro, dovranno corrispondere le seguenti indennità orarie:

Qualifiche

Importi

Operaio specializzato

45

Operaio qualificato

30

Operaio comune

20

2. Ove le imprese approntino esse stesse gli attrezzi di lavoro, si fa riferimento all' art. 31 del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)

Art. 10 - Trasporto

1. Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l' inizio e la fine dell' orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l' inizio e la fine dei turni.

2. Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.

3. Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo comma, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a tre Km dalla casa municipale, sarà riconosciuta una indennità di lire 300 per ogni giorno di effettivo lavoro; oltre i 3 Km, ed entro i 10 Km dalla casa municipale, spetta per ogni giorno di effettivo lavoro, un rimborso per le spese di trasporto pari al valore di 1/14 del prezzo di un litro di benzina super per ogni Km della distanza che separa il punto di raccolta convenzionale dall' ingresso del cantiere. Per i cantieri situati oltre i 10 Km, e fino ai 20 Km, il rimborso, come sopra calcolato, sarà pari ad 1/10.

4. Nel caso in cui il prezzo della benzina dovesse subire incrementi, detto rimborso sarà adeguato a decorrere dal mese successivo, all' accertato incremento.

5. Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.

6. Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.

7. Si conviene altresì che quanto stabilito dall' art. 22 del C.C.N.L. 5.7.1995, viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati siano fissati per cantiere situato oltre i 10 Km. (Sommario)

Art. 11 - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

1. Ai sensi dell' art. 19 C.C.N.L. 5.7.1995, il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%), riposi annui (4,95%), va assolto con l' accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 23,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell' art. 25 C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell' art. 18 C.C.N.L..

2. Le modalità, sia dell' accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.

3. Ai sensi dell' ottavo comma dell' art. 19 C.C.N.L. 5.7.1995, le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro secondo l' allegato F) del C.C.N.L..

 

Carenza INPS e INAIL

Accant. Lordo

Accant. Netto

23,45%

18,00%

Dal 4° giorno di malattia in poi

23,45%

18,00%

Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale

9,38%

7,20%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

5,86%

4,50%

4. Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie, gratifica natalizia e riposi annui in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste. (Sommario)

Art. 12 - Ente Nisseno Cassa Edile

Ordinamento

1. L' Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

Contributo Cassa Edile

2. Con riferimento agli artt. 37 e 40 del C.C.N.L. 5.7.1995 le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. entro il 25° giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,46% di cui il 2,05% a carico del datore di lavoro e lo 0,41% a carico del lavoratore.

3. Qualora le imprese dovessero effettuare i versamenti oltre il 25° giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza le stesse dovranno versare, a loro totale carico, un contributo supplementare in relazione ai periodi di ritardo, in favore dell' Ente, pari alle prime rate ABI aumentato di tre punti da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.

4. In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all' iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.

5. L' adempimento salariale dell' accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell' ambito della normativa vigente.

6. Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del C.C.N.L. maggiorati del 23,45% e saranno versati contestualmente all' accantonamento di cui all' art. 10 del presente contratto Cassa Edile.

7. I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.

8. Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o resistenza.

9. Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.

10. Le imprese hanno l' obbligo di inviare le denunzie mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.

11. Per quanto riguarda le prestazioni della Cassa Edile per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro, le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo provinciale 29 marzo 1999 (allegato D).

12. La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell' Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell' art. 37 del C.C.N.L. dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, è raccolta da quest' ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell' apposita dichiarazione inserita nelle denunzie mensili.

13. Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L., di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell' Ente, sempre che ne sia documentata l' effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione. (Sommario)

Art. 13 - Anzianità professionale edile

1. Con riferimento all' art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, si conviene che il contributo a totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli oneri relativi al premio di professionalità edile è del 4% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui all' art. 18 del C.C.N.L. vigente.

2. Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile che effettuerà le prestazioni secondo quanto previsto dall' allegato c) del vigente C.C.N.L.. (Sommario)

Art. 14 - Formazione professionale

1. Con riferimento all' art. 88 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo da versare all' Ente Scuola Edile, a esclusivo carico dei datori di lavoro, è stabilito nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%. (Sommario)

Art. 15 - Quote di adesione contrattuale

1. Con riferimento al sesto comma della lett. c) dell' art. 37 del C.C.N.L. 5.7.1995, viene concordato che le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nella misura dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico dei lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell' art. 25 C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

2. Dette quote saranno versate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamente agli accantonamenti ed alle contribuzioni. (Sommario)

Art. 16 - Appalti e subappalti

1. Ferme restando le norme di legge che regolano la materia e nel confermare integralmente la normativa dell' art. 15 C.C.N.L. 5.7.1995, si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 15 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite. (Sommario)

Art. 17 - Commissione permanente per gli investimenti e la mobilità del lavoro

1. Le parti convengono di istituire una Commissione provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro.

2. Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.

3. La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno. (Sommario)

Art. 18 - Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente di lavoro

1. In riferimento all' art. 88 lett. a) ed al protocollo d' intesa allegato D) al C.C.N.L. 5.7.1995 è istituito un Comitato a carattere permanente composto da sei membri, tre dei quali da nominarsi da parte del Gruppo Costruttori Edili della provincia di Caltanissetta ed i rimanenti tre da nominarsi in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato provinciale, rispettivamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.

2. Per il finanziamento del Comitato si provvede mediante un contributo a totale carico del datore di lavoro nella misura dello 0,16% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell' art. 25 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%. (Sommario)

Art. 19 - Validità e durata

1. Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta con decorrenza dal 1° marzo 1999 e per tutta la durata del C.C.N.L. 5.7.1995 ad eccezione dell' elemento economico territoriale che ha durata fino al 31.12.2001.

2. Tuttavia per evitare carenze di normativa, si conviene che le norme del presente contratto integrativo resteranno in vigore fino a quando non verrà definito il nuovo integrativo provinciale del prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro in quanto compatibili. (Sommario)