Edili (industria)
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i
dipendenti delle imprese edili ed affini di Brindisi
Data stipula: 17 marzo
1999
Inizio validità: 1 marzo 1999 |
- Anzianità professionale edile
- Indennità
territoriale di settore
- Premio di produzione
- Elemento
Economico Territoriale
- Misura dell'Elemento Economico Territoriale
-
Ente Scuola
Edile
- Indennità di zona
- Comitato
Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e
l'ambiente
- Decorrenza e durata
- Allegato al
verbale di accordo del 17.3.1999
Il 17.3.1999
tra:
- l' Associazione degli industriali, Sezione Costruttori Edili, aderente all' ANCE
e
- la FENEAL - UIL;
- la FILCA - CISL;
- la FILLEA - CGIL;
è stato stipulato il seguente accordo, da valere per tutto il territorio della provincia di Brindisi e per tutte le imprese dell' edilizia ed affini.
Art. 4 - Anzianità professionale edile
Con riferimento all' art. 30 del C.C.N.L. 5.7.1995, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all' Anzianità Professionale Edile, è fissato, con decorrenza 1.10.1998, nell' aliquota del 4,50%.
I valori sopra indicati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 25 del C.C.N.L. in vigore per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all' art. 18.
Le parti si impegnano a rincontrarsi, qualora le esigenze della gestione lo richiedessero, per un'eventuale revisione della misura del contributo.
Il suddetto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile della Provincia di Brindisi, alla quale sono affidati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale dell' anzianità professionale edile di cui all' allegato "C" del C.C.N.L.. (Sommario)
Art. 5 - Indennità territoriale di settore
L' indennità territoriale di settore è confermata e congelata nei valori orari stabiliti dal C.I.P. del 7.10.1989, ai sensi dell' art. 12 del C.C.N.L. 5.7.1995:
- Operaio Comune |
837,98; |
- Operaio Qualificato |
957,78; |
- Operaio Specializzato |
1.053,31; |
- Operaio IV Livello |
1.112,77. |
Si riportano di seguito le indennità da applicare al personale discontinuo:
- Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti |
736,75; |
- Custodi, portinai, guardiani con alloggio |
670,38. |
(Sommario)
Art. 6 - Premio di produzione
Il premio di produzione è confermato e congelato nei valori mensili stabiliti all' art. 6 del C.I.P. del 7.10.1989, ai sensi dell' art. 47 del C.C.N.L. 5.7.1995.
Qualifiche |
Livelli |
Importi |
Quadri ed impiegati di 1ª S |
VII |
286.591 |
Impiegati di 1ª |
VI |
267.761 |
Impiegati di 2ª |
V |
221.407 |
Impiegati di IV livello |
IV |
192.508 |
Impiegati di 3ª |
III |
174.561 |
Impiegati di 4ª |
II |
158.175 |
Impiegati di 4ª 1° impiego |
I |
137.026 |
(Sommario)
Art. 12 - Elemento Economico Territoriale
In conformità agli Accordi Nazionali dell'11 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall' art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135.
Nota determinazione dell'E.E.T. le parti sottoscritte hanno tenuto conto, della situazione del territorio della provincia, dell' andamento del settore e dei suoi risultati. In particolare hanno ritenuto di prendere a base i seguenti indicatori:
a) numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;
b) salari
corrisposti.
Modalità di computo
E.E.T. anno 1999
Primo parametro
Media biennio ore lavorate = h (AC - 4) - (AC - 3) + H (AC - 3) - (AC - 2) |
------------------------------------------------------------------------------------------- |
2 |
Valore anno precedente = (AC - 2) - (AC - 1)
Tab. 1)
Individuazione della percentuale dell'E.E.T. sul 1° parametro.
|
> |
|
|
- Valore anno precedente |
- |
Medio biennio ore lavorate fino al 25% |
4%; |
|
< |
|
|
|
|
|
|
- Valore anno precedente |
> |
Medio biennio ore lavorate fino al 30% |
5%; |
|
|
|
|
- Valore anno precedente |
> |
Medio biennio ore lavorate fino al 35% |
6%. |
Primo parametro anno 1999
Poiché la media 1995-1996/1996-1997, così calcolata:
h 95 - 96 + h 96 - 97 |
|
---------------------------- |
= |
2 |
|
risulta maggiore del consuntivo per l' anno 1997-1998, l'E.E.T. è pari a 4% sui minimi paga base al 31.12.1997, come espresso nella tabella 1).
(*) AC = Anno corrente (inizio di decorrenza del premio)
(AC - n) = Anno corrente - n. anni.
(AC - 3) = Anno corrente - 3 anni.
Secondo parametro
Confronto percentuale tra i salari corrisposti da imprese della provincia di Brindisi sul totale dei Salari corrisposti nella stessa, incluse anche le aziende di fuori provincia:
1) Percentuale (AC - 3) - (AC - 2)
2) Percentuale (AC - 2) - (AC - 1)
Differenza della percentuale di cui al punto 2) e la percentuale di cui al punto 1).
- Se (AC - 2)/(AC - 1) |
> |
(AC - 3)/(AC - 2) di 12 punti E.E.T. |
|
- |
4%; | ||
< |
| ||
|
|
|
|
- Se (AC - 2)/(AC - 1) |
> |
(AC - 3)/(AC - 2) di 14 punti E.E.T. |
|
|
|
|
5%; |
- Se (AC - 2)/(AC - 1) |
> |
(AC - 3)/(AC - 2) di 16 punti E.E.T. |
6%. |
Secondo parametro anno 1999
Anno 1996-1997 = 58,63%
Anno 1997-1998 = 68,76%
Il confronto percentuale anno 1997-1998 risulta essere superiore a quello anno 1996-1997 di 10,13%.
Calcolo E.E.T.
Sommatoria risultato |
Parametro A + Parametro B= |
percentuale di E.E.T. |
----------------------------------- |
||
2 |
da calcolarsi sui minimi di paga base, al 31.12.1997, da corrispondere dall' 1.3.1999.
Le parti si incontreranno, dopo la chiusura dell' esercizio contabile della locale Cassa Edile ed entro il 31 dicembre di ogni anno per la determinazione dell'E.E.T. da applicare dall' 1 gennaio al 31 dicembre sempre di ogni anno, nella provincia di Brindisi sulla base dei consuntivi conseguiti.
L'art. 12. Diritto allo studio del C.C.P.L. 7.10.1989 è abrogato. (Sommario)
Misura dell'Elemento Economico Territoriale
Con decorrenza dall' 1.3.1999 e sino al 31.12.1999 l'E.E.T. che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai ed impiegati della provincia di Brindisi è il seguente:
Livello |
Categoria |
Importo mensile |
Importo orario |
VII |
Quadri ed Imp. 1ª S |
62.102 |
358,97 |
VI |
Impiegati 1ª |
55.891 |
323,07 |
V |
Impiegati 2ª |
46.576 |
269,22 |
IV |
Imp. ed Op. di IV livello |
43.471 |
251,28 |
III |
Imp. di 3ª e Op. Specializ. |
40.366 |
233,33 |
II |
Imp. di 4ª ed Op. Qualif. |
36.329 |
209,99 |
I |
Imp. di 4ª e primo Imp. e Op. Com. |
31.051 |
179,48 |
- |
Custodi, portinai, fattorini |
- |
161,54 |
- |
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) |
- |
143,59 |
Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre di ogni anno per fissare la percentuale all' anno successivo. (Sommario)
Art. 13 - Ente Scuola Edile
In conformità di quanto previsto dall' art. 93 "Formazione professionale" del C.C.N.L. 5.7.1995, l' Ente Scuola Edile è già operante nella nostra provincia.
Le Parti, riconfermando il ruolo e l' importanza che assume Ente Scuola Edile della provincia di Brindisi per la formazione nel settore, ritengono di dover dotare lo stesso di ulteriori ed adeguate risorse per fornire un' azione sempre più incisiva.
Pertanto, a far data dall' 1.10.1998, il contributo per l' Ente Scuola Edile, a carico del datore di lavoro, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto n. 3 dell' art. 25, sarà pari allo 0,92%. (Sommario)
Art. 23 - Indennità di zona
L' indennità di zona pari a lire 330 per ogni ora di effettiva presenza, istituita con l' Accordo Provinciale 28 ottobre 1976, come elevata a partire dall' 1.7.1986, non sarà più applicabile a far data dall' 1.1.2000.
Per le aziende che alla data dell' 1.1.2000 applicano ai propri lavoratori la suddetta indennità, la stessa continuerà ad essere erogata al personale in forza sino alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere, con le stesse modalità già operate previste nel C.C.P.L. 7.10.1989. (Sommario)
Art. 25 - Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente
Il Comitato paritetico territoriale, di cui all' art. 88 "Sicurezza sul lavoro" del C.C.N.L. 5.7.1995 per la prevenzione infortuni, l' igiene e l' ambiente, costituito sulla base di quanto espresso nel precedente art. 25 C.C.P.L. 7.10.1989, utilizzerà le risorse rinvenienti da un contributo a carico del datore di lavoro, pari allo 0,12%, da calcolarsi sulla retribuzione di cui al punto n. 3 dell' art. 25 del C.C.N.L., a far data dall' 1.3.1999. (Sommario)
Art. 29 - Decorrenza e durata
Le norme del presente contratto, salvo le decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Brindisi dal 1° marzo 1999 ed hanno durata per il periodo di 4 anni salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 5.7.1995. (Sommario)
Allegato al Verbale di Accordo del 17.3.1999
Le Parti, premesso:
- che il contributo pari al 5% dell' art. 4 del C.C.P.L. 7.10.1989 copriva le prestazioni APE (ordinaria e straordinaria);
- le prestazioni di APE straordinaria sono risultate alquanto marginali rispetto alla consistenza del fondo;
- le prestazioni di APE straordinaria risulteranno sempre più esigue a seguito della programmata cessazione dell' istituto.
Concordano
quanto segue:
- dall' 1.10.1997 il contributo complessivo per APE (ordinaria e straordinaria)è fissato al 4,5%, in quanto sicuramente consentirà un riequilibrio complessivo del fondo;
- dall' 1.10.1997 il contributo a favore dell' Ente Scuola Edile della provincia di Brindisi viene elevato da 0,42% a 0,92%. (Sommario)