Edili (artigianato)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Biella
Data stipula: 13 luglio 1999

Inizio validità: 1 luglio 1999 - Scadenza normativa: 30 giugno 2001
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Biella


Sommario:

  - Premessa
- Concertazione provinciale
- Organismi paritetici di settore
- Cassa edile
- Comitato paritetico
- Formazione professionale
- Ente Scuola
- Sfera di applicazione
- Decorrenza
- 1. Trasferta
- 2. Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)
- Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) - Modalità di calcolo
- Accordo erogazione liberale in occasione del 35mo anniversario della Costituzione della Cassa Edile Biellese

Il 13/07/1999 in Biella,

tra

la C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Associazione Artigiani del Biellese;

la Confartigianato, Associazione Biellese Artigiani;

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - F.e.N.E.A.L. UIL. di Biella;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL di Biella;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL di Biella;

che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni F.L.C;

si conviene e si stipula quanto segue

Premessa

Il settore delle costruzioni nel Biellese continua ad essere caratterizzato da una stagnazione del mercato e da premesse di ripresa che stentano ad evidenziarsi.

Le parti valutano con preoccupazione il fenomeno del lavoro irregolare, particolarmente presente nella provincia caratterizzato da un'elevata mobilità interregionale delle imprese.

In questa situazione le parti ritengono di fondamentale importanza attivare relazioni sindacali stabili per la realizzazione d'iniziative congiunte che possano contribuire a debellare il fenomeno del lavoro irregolare e dare nuovo impulso al settore delle costruzioni nel territorio Biellese.

A tale fine le parti ritengono che un ruolo importante potrà essere rivestito dalla Cassa Edile e dall'Ente Paritetico Biellese a condizione che in esso sia realizzato il pieno riconoscimento della rappresentanza delle Associazioni Artigiane Biellesi, secondo le indicazioni dell'Accordo Nazionale del 18/12/1998.

Le parti, considerato che il comparto dell'edilizia nel Biellese è caratterizzato per oltre il 90% da imprese di piccole dimensioni di natura prevalentemente artigiana, ritengono necessario sviluppare un sistema organico di relazioni finalizzato a favorire prospettive di sviluppo per il settore. (Sommario)

Concertazione provinciale

Le parti s'impegnano, in applicazione all'Accordo del 16 dicembre 1996 a:

a) costituire l'osservatorio provinciale sui progetti e sugli appalti e per contrastare il lavoro nero;

b) predispone le necessarie iniziative per il coinvolgimento delle istituzioni come previsto dal citato accordo;

c) realizzare un sistema informativo interno alla categoria che consenta di utilizzare al meglio le opportunità e potenzialità degli Enti Paritetici per la gestione ed il controllo degli appalti pubblici che privati;

d) la partecipazione della rappresentanza delle Associazioni Artigiane Biellesi in seno agli organismi di gestione della Cassa Edile Biellese e dell'Ente Paritetico territoriale.

Al fine di limitare la concorrenza sleale tra le imprese ed il diffondersi del lavoro nero ed irregolare le Parti s'impegnano:

a) predisporre un protocollo d'intesa, da sottoporre alla SS.AA, rispetto ai requisiti ed alle garanzie che le imprese concorrenti devono avere per concorrere ad appalti pubblici con un sistema sanzionatorio in caso di disapplicazioni contrattuali e legislative;

b) richiedere ai comuni della provincia di comunicare alla Cassa Edile, oltre alla comunicazione di stipulazione contratto, stato d'avanzamento lavori, apertura nuovo cantiere anche le concessioni rilasciate con indicato, il titolare della concessione, l'impresa appaltatrice, l'importo ed il direttore dei lavori e la data presunta d'inizio lavori. Ai comuni si dovrà chiedere inoltre che prima dell'inizio dei lavori sia certificato dalla Cassa Edile Biellese che l'impresa assuntrice dei lavori, nonché eventuali imprese subappaltatrici, siano in regola con i versamenti contributivi e rispettino le norme contrattuali;

c) stabilire le azioni a cura della Cassa Edile del Biellese, per sollecitare gli enti appaltanti che non segnalano alla Cassa Edile quanto previsto dalla Legge e dai contratti;

d) Assegnare alla Cassa Edile la gestione della pubblicazione dei bandi di gara, le aggiudicazioni d'appalti pubblici, nonché la gestione delle comunicazioni delle concessioni edilizie da parte dei comuni. Questi dati potranno essere forniti alle imprese e alle Associazioni Artigiane, firmatarie del presente accordo, che ne faranno richiesta, saranno inoltre valutate la possibilità di effettuare abbonamenti alle banche dati nazionali degli appalti.

Tali dati saranno elaborati dalla Cassa Edile Biellese e forniti al Comitato Paritetico Territoriale e periodicamente alle parti sociali, che dovranno valutarne l'impatto per il settore, con particolare riferimento alle accelerazioni delle procedure, ai tempi di realizzazione, al mercato del lavoro, alla formazione professionale e alla sicurezza.

Ciò al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità o temporaneamente inoccupati in altre imprese del settore e l'inserimento di giovani in cerca di prima occupazione, rendendo appetibile e interessante l'ingresso nel settore stesso. (Sommario)

Organismi paritetici di settore

Le parti si danno reciprocamente atto di essersi impegnate in passato a sviluppare una Contrattazione Integrativa territoriale nella Provincia di Biella tesa alla realizzazione dell'Organismo Paritetico di Settore.

Le parti nel valutare positivamente la recente evoluzione della realtà Provinciale, per quanto concerne la partecipazione della rappresentanza delle Associazioni Artigiane, in seno agli organi di gestione della Cassa Edile del Biellese e dell'Ente Paritetico Territoriale del Biellese, si attiveranno per la completa attuazione del Protocollo d'intesa Nazionale del 18 dicembre 1998 sulle Casse Edili in tutto il territorio Biellese. (Sommario)

Cassa edile

Le parti riconoscono fondamentale la presenza delle organizzazioni Artigiane all'interno del Consiglio Generale e del Comitato di gestione della Cassa Edile Biellese, con una rappresentanza adeguata.

Le imprese Artigiane Territoriali s'impegnano ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Biella tutte le imprese a loro aderenti.

L'impresa artigiana e tenuta nei confronti della Cassa Edile agli obblighi di contribuzione e di accantonamento previsti dalle normative dello Statuto e del regolamento della Cassa Edile medesima.

I lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane iscritte alla Cassa Edile hanno diritto alle prestazioni derivanti dallo Statuto e dal regolamento della Cassa Edile Biellese.

Le Associazioni Artigiane e la Cassa Edile Biellese s'impegnano a sviluppare nuovi servizi a favore delle imprese ad esse aderenti, ed ai lavoratori. (Sommario)

Comitato paritetico

Considerata la particolare realtà del settore, nello stesso ambito territoriale è già esistente il Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.) per la Prevenzione Infortuni, Igiene e Ambiente di Lavoro, come previsto dal D.L.vo 626/94.

Le Parti convengono che il Comitato Paritetico debba svolgere anche:

- orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della. sicurezza;

- interrelazioni tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i Rappresentanti delle Associazioni Artigiane e delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. (Sommario)

Formazione professionale

Le Parti convengono che per favorire l'occupazione e contrastare il lavoro irregolare e l'evasione contributiva occorre una politica attiva, per il lavoro ed una sostanziale modifica della struttura del costo del lavoro.

A tale proposito ritengono positivi i provvedimenti in materia contributiva, assicurativa e fiscale, ma non ancora esaustivi visto il forte differenziale di costo del lavoro ancora esistente tra il comparto edile e gli altri settori manifatturieri.

Fondamentale importanza, in quest'ambito, assumono la qualità e la stabilità delle relazioni sindacali, che devono sempre più essere supportate da strumenti bilaterali di monitoraggio e conoscenza delle dinamiche del settore.

In tale ottica le Parti convengono di realizzare un monitoraggio periodico del settore per una completa conoscenza in termini quantitativi e qualitativi delle imprese artigiane dell'edilizia, della loro distribuzione, delle varie tipologie di attività esistenti, della loro struttura e dell'iscrizione all'Ente Paritetico Territoriale.

Questo dovrebbe permettere di promuovere ed elaborare un progetto di indagine sui fabbisogni formativi del settore per fornire un ulteriore supporto utile ad orientare i corsi di formazione professionale promossi dagli Organismi Paritetici di settore, e gestiti dall'Ente Scuola. (Sommario)

Ente Scuola

Si ritiene necessaria una formazione rivolta agli addetti del settore, per non perdere quella professionalità che in questi anni il settore con fatica si è costruita.

Le parti concordano di rilanciare l'Ente Scuola Biellese organizzando corsi brevi tenuti da esperti del settore.

Si concorda che nel più breve tempo possibile, il Consiglio dell'Ente Scuola dovrà studiare le norme attuative, tenendo anche conto delle attuali disponibilità economiche.

Inoltre le Parti concordano la presenza all'interno del Consiglio dell'Ente Scuola delle Associazioni Artigiane. (Sommario)

Sfera di applicazione

Il presente contratto Integrativo Biellese di lavoro vale in tutto il territorio Provinciale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 Agosto 1995, n° 443, e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini.

Sarà cura della Cassa Edile Biellese stampare e distribuire le copie dell'Integrativo alle imprese ed ai lavoratori. (Sommario)

Decorrenza

Il presente Integrativo Provinciale avrà decorrenza dal 1 luglio 1999 e avrà validità fino al 30 giugno 2001.

1.1 Inizio orario in cantiere

Si stabilisce che tutti i lavoratori dovranno presentarsi nel cantiere nell'ora di inizio lavori.

1.2 Indennità sostitutiva di mensa per operai e impiegati addetti ai cantieri

Dal 1 luglio 1999 è istituita l'indennità sostitutiva di mensa di £. 10.240 giornaliere.

Nel caso l'impresa riconosca direttamente il pagamento del pranzo l'importo citato sarà assorbito.

Conteggio Km.

Il calcolo dei chilometri sarà effettuato partendo dal Comune (Municipio del Comune) ove ha sede l'impresa fino al cantiere (franchigia di 2 Km in andata e 2 chilometri per il ritorno).
Nel caso l'impresa non avesse sede nella provincia di Biella il riferimento per il calcolo dei km sarà fatto dal primo cantiere nel quale il lavoratore ha preso servizio.

Avvicinamento

In caso l'operaio si rechi in un cantiere senza passare dall'azienda perché più vicino, il calcolo della diaria trasferta è effettuato dal Municipio del Comune ove risiede l'operaio al cantiere con franchigia di 2 Km di andata e 2 chilometri di ritorno.

Diritto

Per avere diritto all'indennità sostitutiva di mensa bisogna avere almeno 4 ore di presenza nell'arco della giornata.

L'INPS di Biella si è espresso in modo favorevole sull'indennità sostitutiva di mensa dichiarando la totale esenzione ai fini contributivi fiscali.

1.3 Ticket Restaurant per impiegati amministrativi

Dal 1 luglio 1999 si concorda l'istituzione del servizio Ticket Restaurant dell'impresa di £. 1.200.000 mensili.

L'acquisto e la distribuzione alle imprese sarà curata dalla Cassa Edile Biellese con modalità e convenzioni da definire.

Il Ticket restaurant sostituisce l'attuale indennità sostitutiva di mensa.

Esclusioni

Il Ticket restaurant non dovrà essere erogato per i giorni di assenza per malattia, infortunio, ferie, permessi retributivi e non, sciopero, maternità, permessi sindacali e assunzioni Part-Time (4 ore giornaliere).
In alternativa l'importo di L. 200.000 potrà essere erogato in busta paga senza oneri aggiuntivi dell'azienda, fissando il costo complessivo aziendale a £. 200.000.

1.4 Trasferta

a) Dipendenti portati con mezzi dell'azienda

- da 16 Km a 30

£. 24.760 giornaliere (esente da contribuzione INPS)

- da 31 Km a 40

£. 39.760 giornaliere (esente da contribuzione INPS)

- oltre i 40 Km

oltre i 40 chilometri l'impresa concorderà per cantiere l'importo relativo alla trasferta come previsto dalle norme del C.C.N.L. adeguandolo all'eventuale disagio del lavoratore.

La trasferta è totalmente esente ai fini contributivi e fiscali, è stato chiesto in merito parere alla locale sede INPS di Biella.

La decorrenza avverrà automaticamente dopo tale parere positivo.

b) Dipendente che si reca in cantiere con mezzi propri

Il dipendente che si reca nel cantiere con mezzi propri avrà diritto al rimborso chilometrico come stabilito dal punto 1.6 con l'aggiunta dell'indennità sostitutiva di mensa di £. 10.240 giornaliere.

Per aver diritto all'indennità bisogna avere almeno 4 ore di presenza nell'arco della giornata.

1.5 Diaria

Si conferma il meccanismo di calcolo concordato nell'integrativo territoriale del 1° febbraio 1990. Dal 1 luglio 1999 l'indennità di diaria sarà commisurata come segue:

- da 0 a 15 chilometri, 50%;

- oltre i 15 chilometri, per intero.

1.6 Rimborso Chilometrico

Si conferma il riferimento e l'aggiornamento periodico nell'integrativo territoriale del 1° febbraio 1990.

Si stabilisce la franchigia dei primi due chilometri di percorrenza dalla sede, due chilometri in andata e due chilometri per il ritorno, conseguentemente la stessa non sarà retribuita.

1.7 Reperibilità e Indennità di chiamata

Istituzione di un'indennità di chiamata fuori orario di lavoro di £. 30.000,

1.8 Indennità di guida per Autisti, Trasporto Personale lavorativo

Il lavoratore che conduce i mezzi dell'azienda per recarsi o trasportare suoi colleghi in cantiere, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva di £. 4.000 giornaliere.

Per i lavoratori trasportati con mezzi dell'azienda, nulla è dovuto per il trasporto. Pertanto gli stessi dovranno essere presenti in cantiere l'ora di inizio dei lavori previsti.

1.9 Autisti

Per il personale assunto o successivamente addetto alle mansioni di autista, l'inizio dell'orario di lavoro retribuito coincide con l'effettivo inizio dell'attività propria della mansione (manutenzione ordinaria mezzo scarico e carico, guida).

1.10 Diaria Autisti

Si conviene che per il personale autista, di cui al punto 1.9., la Diaria è inserita al 100% senza nessuna commisurazione chilometrica.

Inoltre l'autista che per ragioni di lavoro è costretto a consumare il pasto in trattoria avrà il rimborso a piè di lista, in sostituzione dell'indennità sostitutiva di mensa (£. 10.240). (Sommario)

2. Elemento Economico Territoriale (E.E.T.)

2.1 Parametri E.E.T.

In attuazione degli art. 12 e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'indennità territoriale di settore per gli operai e il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre contrattuali.

In attuazione dell'art. 39 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, degli accordi collettivi nazionali 11 giugno e 3 luglio 1997, l'elemento economico territoriale e determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/03/1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135.

Nella determinazione del premio base, dall'Elemento Economico Territoriale fissato nel 6,50% le Parti hanno tenuto conto dell'andamento del settore, dei suoi risultati e del numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di lavori pubblici aggiudicati nella regione Piemonte, nonché per le oscillazioni di tale elemento dei seguenti ulteriori indicatori riferiti agli anni precedenti a quello di erogazione dell'elemento economico territoriale.

- Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Biella.

- Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti.

Pertanto, per il 1998 e con decorrenza dal 01/07/1999 l'elemento economico territoriale di cui agli art. 39, lettera d) e 47 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, risultante dalla misurazione espressa dalle modalità di calcolo allegate (allegato 1), è il 6,50% rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio.

Al fine della verifica della variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai paramenti sopra individuati, le Parti si incontreranno entro il mese successivo alla stipula del presente accordo, per tutta la vigenza del presente contratto collettivo. (Sommario)

Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) - Modalità di calcolo

Presa come base di calcolo per l'E.E.T. il 6,50% del rispettivo minimo mensile di paga (operai) e di stipendio (impiegati) la stessa sarà valorizzata (+) secondo la formula che segue:

{[ A
B
x C
D
] -1 } = (±)% = K

A: Ore lavorate anno precedente;

B: Media ore lavorate tre anni precedenti;

C: Media tre anni addetti precedente;

D: Addetti anno precedente;

-1*: Coefficiente correttivo di formula;

K: Valore intero con arrotondamento al primo decimale dopo la virgola.

EET = p.b. + (K x p.b.)

E.E.T.: Elemento Economico Territoriale

p.b.: Premio Base (ottenuto moltiplicando 7% alla paga base C.C.N.L. in vigore)

K: Valore Intero con arrptondamento al primo decimale dopo la virgola

94/95

95/96

96/97

Media ultimi tre anni

2.302.009

2.335.271

2.206.818

2.281.366

1.592

1.547

1.427

1.522

 

{[ 1427
1522
x 2.281.366
2.206.818
] -1 } = (±)% = K

{[0,967323086 x 1,066573231] - 1} = (±)% = K

{[1,031720909] - 1} = (±)% = K

0,031720909 - (±)% - K

EET = p.b.+ (O,0 x p.b.)

EET = p.b.+ 0,0

La misura dell'E.E.T., ha come limite inferiore il 6% del minimo di paga base e di stipendio e come limite superiore il 6,50% del minimo di paga base e di stipendio.

Edilizia Biellese - Operai Edili Dipendenti di Imprese che Applicano il Contratto Artigianato - Periodo dal 1 Luglio 1999

 

IV livello

Specializzato

Qualificato

Comune

Paga base

6.695,40

6.261,27

5.531,31

4.852,02

Indennità di contingenza

5.821,41

5.795,96

5.767,05

5.736,98

Indennità territoriale di settore

1.142,78

1.082,15

929,52

774,44

E.D.R.

115,61

115,61

115,61

115,61

E.E.T. (Elemento Economico Territoriale)

435,20

406,98

359,53

315,38

Totale 1

14.210,40

13.661,97

12.703,02

11.794,43

Acc. Lordo C.E. 23,45%

3.332,34

3.203,73

2.978,86

2.765,79

Zona A

763,69

763,69

763,69

763,69

Totale 2

18.306,43

17.629,40

16.445,57

15.323,92

Acc. Netto C.E. 18%

2.557,87

2.459,16

2.286,54

2.123,00

Da corrispondere

15.748,56

15.170,24

14.159,03

13.200,92

Note

Zona A (") da 0 a 15 km pagata al 50% (381,85) oltre 15 km pagata per intero.

Per gli autisti la Zona A è pagata per intero.

Indennità di pasto pari a £. 10.240 giornaliere.

Indennità di guida pari a £. 4.000 giornaliere per il conducente di mezzi aziendali per il trasporto di latri lavoratori.

Indennità di reperibilità pari a £. 30.000 per chiamata fuori dall'orario di lavoro.

E.E.T. (Elemento Economico Territoriale)

Livelli

Paga Base

Aumento Mensile

Aumento Orario

7

1.720.670

111.843,55

 

6

1.502.463

97.660,10

 

5

1.250.681

81.294,27

 

4

1.158.304

75.289,76

435,20

3

1.083.200

70.408,00

406,98

2

956.916

62.199,54

359,53

1

839.400

54.561,00

315,38

2.3 Clausola di Salvaguardia

Per Tutto quanto non citato o modificato nel presente accordo si intende valido l'integrativo precedente. (Sommario)

Accordo erogazione liberale in occasione del 35mo anniversario della Costituzione della Cassa Edile Biellese

In Biella, addì 13 luglio 1999

tra

la C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato, associazione Artigiani del Biellese;

la Confartigianato, Associazione Biellese Artigiani;

e

la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno Fe.N.E.A.L. UIL di Biella;

la Federazione Italiana lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. CISL di Biella;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL di Biella;

che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni F.L.C.:

si conviene e si stipula quanto segue:

l'importo Una Tantum è definito dalle parti in £. 250.000 per operai ed impiegati comprensivo d'oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda.

Per gli operai e riconosciuta un'ulteriore somma di £. 250.000 che sarà prelevata dal Fondo Mensa. In seguito saranno stabilite le norme operative dell'erogazione. (Sommario)