Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle coopertaive edili ed affini di Bologna


 

Data di Stipula: 26-11-2002
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bologna


Il 26 novembre 2002, in Bologna

tra:

- la Legacoop di Bologna;

- la Unione Provinciale delle cooperative di Bologna;

- la Associazione generale delle cooperative della provincia di Bologna;

e

- la Feneal-Uil;

- la Filca-Cisl;

- la Fillea-Cgil;

si è convenuto, in applicazione di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese cooperative edili ed affini ed in relazione alla piattaforma presentata dalle OO.SS. alle categorie economiche del territorio bolognese, in particolare alle centrali cooperative di Bologna per il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 18 giugno 1998 per i dipendenti delle cooperative edili ed affini di addivenire all'ipotesi di ACCORDO di seguito allegato.

1 - Qualificazione del sistema delle imprese Bolognesi

Le parti convengono sulla necessità di operare congiuntamente al comune obbiettivo di promuovere, tutelare ed incentivare quelle imprese che siano impegnate nel pieno rispetto delle norme contrattuali e legislative e che considerino urgente e positiva l'avvio del rilascio del DURC per il controllo e la verifica della regolarità contributiva del modo di operare dell'impresa.

Il convincimento che il settore sia destinato a crescere nei prossimi anni nella realtà locale a fronte delle importanti opere infrastrutturali che si avvieranno nella realtà bolognese implica anche la necessità e la capacità di tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e le professionalità acquisite sia dalle imprese, che dai lavoratori rendendo chiari e trasparenti le regole del competere in un quadro in cui l'obiettivo sia quello della qualificazione del sistema delle imprese bolognesi.

Le Parti si impegnano in tal senso a svolgere un'azione comune verso le Amministrazioni pubbliche locali e nazionali e verso gli Enti titolari delle prossime gare di appalto sulle grandi opere infrastrutturali riferite al territorio bolognese affinché, tra i criteri di valutazione previsti negli appalti, siano individuati con chiarezza e rispettati elementi qualitativi che attengano sia alle caratteristiche tecniche e tecnologiche della organizzazione produttiva e delle stesse strutture ed attrezzature, sia alla richiesta alle imprese di dimostrare di avere le caratteristiche minime in termini di capacità realizzative delle opere oggetto dell'appalto, per potere realizzare direttamente o attraverso consorzi, una percentuale significativa dell'opera.

La logica comune è quella del contenimento del subappalto e la necessità di affermare l'esigenza che la capacità produttiva, il know how, le competenze professionali parte dell'impresa che concorre siano elementi da sottolineare e valorizzare nei criteri di gara come condizione per salvaguardare la serietà e la qualificazione del mercato in questo settore nell'area bolognese.

Si tratta di operare inoltre per porre freni, filtri e disincentivi a fenomeni di precarietà, lavoro nero, non rispetto dei contratti che rischiano di determinare scorrette condizioni nelle modalità di competizione tra le imprese.

Le Parti si danno atto che la specificità della forma cooperativa nell'area dell'edilizia porta a sottolineare da tempo questo come un percorso necessario per determinare condizioni di realizzazione dello stesso patto mutualistico tra la cooperativa ed i propri soci e per contribuire alla trasparenza e alla certezza delle regole della competizione su basi di qualità, di valorizzazione e tutela dell'apporto del lavoro e di rispetto dell'interesse collettivo.

Le Parti si danno atto della necessità di garantire un'efficace sistema di monitoraggio in merito al rispetto di questi indirizzi da parte di tutte le imprese che operano o che intendano operare nel territorio bolognese. (Sommario)

2 - Elemento Economico Territoriale

Le Parti, sulla base del C.C.N.L. del 9 febbraio del 2000 e dell'Accordo successivamente sottoscritto dalle Parti nazionali il 4 febbraio 2002 che fissa il tetto per l'erogazione variabile dell'Elemento Economico Territoriale, convengono di definire detto elemento variabile in un importo pari ad una percentuale dell'11% (rispetto al 7% attuale) su paga base a decorrere dal 1° gennaio 2003; detta percentuale si eleverà al 14% sempre su Paga Base, a far data dal 1° gennaio 2004.

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. del 9 febbraio 2000, sarà corrisposto, a partire dal 1° gennaio 2003, a titolo di acconti mensili per gli impiegati e di acconti orari per gli operai, riproporzionati sulle ore effettivamente retribuite, nelle misure di cui alle tabelle dell'articolo successivo.

L'Elemento Economico Territoriale potrà essere riconosciuto annualmente in funzione del miglior andamento complessivo del settore, sia cooperativo che privato, nella provincia di Bologna tenendo conto dell'andamento dei seguenti indicatori negli ultimi cinque anni:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Calec ed alle altre Casse edili e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei Bandi di gara e degli appalti di lavori aggiudicati nella Provincia;

- numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nei principali comuni della provincia.

- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla Calec e dalle altre Cassa Edili di Bologna.

Al fine della conferma o variazione della misura dell'E.E.T., in rapporto ai parametri sopra individuati, le Parti si incontreranno nel mese di Novembre di ogni anno, per tutta la durata del presente Contratto Integrativo.

In attesa della conferma o variazione dell'E.E.T., che avverrà durante il mese di novembre, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2003, per il periodo di vigenza del presente Integrativo territoriale, verrà erogato mensilmente un importo, a titolo di acconto sull'E.E.T. come da tabella allegata all'art. successivo.

Con la retribuzione del mese di Dicembre di ogni anno si procederà al conguaglio tra quanto anticipato e l'importo dell'E.E.T. spettante.

Le Parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e 3 luglio 1997 e che l'E.E.T. è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, dall'art. 2 del D.L. 25 marzo n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997 n. 135, nonché dalle circolari INPS n. 213 del 6 novembre 1996 e n. 114 del 1° giugno 1998.

Clausola di salvaguardia e rinvio

Il presente Accordo, condiviso e sottoscritto dalle Parti, nasce dal comune convincimento della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole e le norme contrattuali riferite all'intero comparto.

Si conviene, infatti, sulla necessità di non determinare elementi differenziali in termini di costi sulla capacità competitiva delle diverse imprese del territorio.

Qualora quanto concordato nel presente Accordo relativamente alle Parti Economiche e Normative producesse maggiori costi per le imprese associate rispetto agli Accordi sottoscritti con altre categorie economiche del settore, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2003 per definire e concordare gli opportuni correttivi.

Le Parti convengono di rinviare il necessario approfondimento sui punti della Piattaforma riferiti alla Formazione e al Trattamento di fine rapporto alla fase successiva alla sottoscrizione degli Accordi territoriali con l'insieme delle categorie economiche.

Le Parti convengono che detto approfondimento dovrà partire dal reciproco riconoscimento della specificità delle politiche, delle azioni formative e delle normative in essere da parte della realtà cooperativa. (Sommario)

3 - Misura dell'Elemento Economico Territoriale

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 2003, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

Livello

Acconto mensile

Acconto orario

8

141,17

-

7

118,58

0,68

6

101,64

0,59

5

86,40

0,50

4

77,08

0,45

3

71,71

0,41

2

64,37

0,37

1

56,47

0,33

In relazione a quanto sopra l'E.E.T. di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sarà corrisposto, invece, con decorrenza 1° gennaio 2004, in acconti mensili per gli impiegati ed in acconti orari per gli operai nelle misure di cui alla Tabella seguente:

Livello

Acconto mensile

Acconto orario

8

179,67

-

7

150,92

0,87

6

129,36

0,75

5

109,96

0,64

4

98,10

0,57

3

91,27

0,53

2

81,93

0,47

1

71,87

0,41

(Sommario)

4 - Mensa e E.D.R.

Con decorrenza 1° gennaio 2003 il costo complessivo del pasto sarà fissato in Euro 5,30 (lire 10,262), di cui 3/4 a carico della cooperativa, fino ad un massimo di 4,15 euro (lire 8.035).

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole cooperative.

L'Edr per gli operai viene elevata da euro 0,12 ad euro 0,14 orari dall'1.1.2003; per gli impiegati, nella medesima data, l'Edr viene elevata ad euro 18,70 mensili.

A far data dal 1° gennaio del 2004 per gli operai l'Edr viene elevata ad euro 0,16 orari; per gli impiegati, a partire dalla medesima data, l'Edr sarà elevata ad euro 22 mensili. (Sommario)

5 - Accoglienza dei lavoratori

Il mercato del lavoro nel settore edile a Bologna è caratterizzato da una significativa presenza di manodopera non residente.

Tale situazione sarà confermata se non accentuata, nei prossimi anni, e si scontra con una carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto a prezzi contenuti.

In ragione del fenomeno descritto le Parti auspicano che, vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto, nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di importo superiore a 27.500.000 di euro, si preveda, in sede di Capitolato di Appalto, la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze delle imprese aggiudicatarie e delle imprese subappaltatrici.

Le Centrali cooperative, si faranno promotrici di progetti da sottoporre alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione di alloggi da affidare in affitto a prezzi calmierati.

Le Parti ritengono che sia opportuno sostenere la promozione di progetti di Agenzie per l'affitto predisposte dagli Enti Pubblici; in questo ambito si ritiene possibile anche la partecipazione dei propri Enti Bilaterali. (Sommario)

6 - Previdenza Integrativa

Le Parti prendono atto dell'impegno comune, già da tempo avviato nelle aziende cooperative, per la promozione della Previdenza Integrativa tra i soci ed i lavoratori.

Impegno che si intende proseguire nel corso della presente vigenza contrattuale. (Sommario)

7 - Permessi individuali ed orario di lavoro

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui retribuiti mediante permessi nella misura di n. 88 ore.

In deroga all'art. 46 bis del C.C.N.L. del 9 febbraio 2000, la maturazione dei riposi previsti si intende avvenuta in ragione di dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e/o retribuito presso la cooperativa, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Faranno maturare il rateo intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

I Permessi individuali saranno fruiti così come previsto dal C.C.N.L. art. 46 bis.

Nelle singole cooperative i calendari annui potranno prevedere un utilizzo collettivo per un massimo di 40 ore di riposi annui, con riduzione dell'orario settimanale di lavoro a 35 ore nei mesi di Dicembre e Gennaio. L'orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai nelle settimane di riduzione di orario.

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell'azienda e sarà erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati. (Sommario)

8 - Una tantum

Si conviene che le imprese cooperative eroghino un una tantum per gli operai e gli impiegati pari ad euro 40 lordi, per ogni lavoratore in forza alla data della firma del presente Accordo.

Detto importo sarà corrisposto, in misura proporzionata ai mesi di effettiva presenza dei lavoratori, unitamente alla mensilità di Dicembre 2002. (Sommario)

9 - Indennità per lavori in Galleria - Indennità per condizioni eccezionali disagio in Galleria

Si richiama espressamente quanto previsto dal C.C.N.L. cooperativo del febbraio 2000, agli articoli 6 e 60, per i lavori in Galleria.

In particolare per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio si concorda una indennità come da tabella allegata:

a) Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un Km. dall'imbocco:

da 1 Km. a 2 Km. 14%
da 2 Km. a 3 Km. 15%
da 3 Km. a 4 Km. 18%
da 4 Km. a 5 Km. 20%
da 5 Km. a 6 Km. 22%
da 6 Km. a 7 Km. 24%
da 7 Km. a 8 Km. 26%
da 8 Km. ed oltre 28%

In relazione alle distanze che intercorrono da 0 Km. a 1 Km. il cambio turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene all'interno della stessa se preventivamente concordato a livello di cantiere o grandi opere. (Sommario)

Art. 10 - Accordo quadro per i grandi cantieri Opere pubbliche

Considerata l'esperienza dei cantieri Alta Velocità Ferroviaria, le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche relativi a lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di euro, le Parti sociali e le imprese aggiudicatarie definiscono un Accordo quadro prima dell'apertura del cantiere. Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, alle condizioni e all'ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, le modalità di alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata all'IIPLE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera. (Sommario)

Art. 11 - Denuncie Mensili alla Calec

Le denuncie mensili debbono essere fatte pervenire dalle imprese alla Calec entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Qualora le denuncie vengono consegnate in ritardo, si applicano le seguenti penali:

Per un ritardo superiore a 15 gg. 1%;
Per un ritardo superiore a 45 gg. 2%;
Per un ritardo superiore a 75 gg. 3%;

Le percentuali di cui sopra si applicano all'intero ammontare contributivo dovuto alla Calec relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.

La presente disposizione troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano percepite dalla Contrattazione Territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia di Bologna ed attuate dalle rispettive Cassa edili. (Sommario)

Art. 12 - Decorrenza - Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e ratifica dei soggetti firmatari, per la parte normativa e dal 1° gennaio 2003 per la parte economica in esso contenuta.

La ratifica e firma definitiva della presente ipotesi di Accordo dovrà avvenire entro 15 gg. dalla data della presente sottoscrizione.

L'accordo avrà durata fino al 31.12.2005, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale. (Sommario)