Edili (cooperative)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle coopertaive edili ed affini di Bologna
Data stipula: 8 aprile 1998

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di bologna


L'8.4.1998 in Bologna

tra

- l'ANCPL Lega;

- la Federlavoro e Servizi CCI;

- l'AICPL - AGCI;

e

le Segreterie Nazionali:

- la FENEAL - UIL;

- la FILCA - CISL;

- la FILLEA - CGIL;

si è stipulato il contratto collettivo di lavoro integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Bologna: richiesta di definizione di controversia interpretativa.

In merito al contratto integrativo in oggetto si è pervenuti ad una rottura delle trattative, da parte sindacale, su di una materia che risulta alle scriventi Organizzazioni del tutto incoerente con quanto previsto dal recente accordo nazionale sul superamento dell'A.P.E.S., che prevede la cessazione definitiva della prestazione in questione con gli eventi che si verificheranno entro il 31 dicembre 2003.

La richiesta, successiva rispetto al momento di presentazione della piattaforma, dell'istituzione di un Fondo presso le Casse Edili, finalizzato alla corresponsione di un premio di fedeltà a parziale recupero, per i lavoratori pensionandi nei prossimi anni, della diminuzione del valore della prestazione A.P.E.S. derivante dall'Accordo nazionale del 24 febbraio 1998 per il superamento dell'A.P.E.S. viene considerata dalle scriventi organizzazioni cooperative come in evidente contrasto con tale accordo.

Si fa inoltre presente che nella provincia di Bologna già attualmente il contributo che le imprese cooperative versano per l'A.P.E.S. è pari al 10,50% sulla paga base, ben superiore, quindi, al 2% sul salario di fatto, cioè a quel tetto del 2% stabilito nell'Accordo nazionale siglato tra le parti il 13 settembre 1996.

Le imprese cooperative bolognesi non hanno infatti, su richiesta sindacale, sospeso le prestazioni in attesa di una definizione nazionale della materia, cui pure si rimandava nel citato Accordo del 13 settembre 1996, e si sono fatte carico fino ad oggi, in attesa del superamento dell'A.P.E.S. e dell'avvio della Previdenza complementare cooperativa di sostenere un maggior costo in termini di contribuzione alle Casse Edili.

In riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini del 6 luglio 1995, all'art. 6, punto b le Parti cooperative della provincia di Bologna ritengono di dover procedere nella richiesta alle Associazioni nazionali contraenti di definire la controversia interpretativa insorta.

Si ritiene, inoltre, necessario sottolineare come da parte sindacale al tavolo negoziale si sia richiesta una puntuale applicazione dell'accordo sottoscritto in data 22 dicembre 1997 con il Collegio costruttori edili ed imprenditori affini della provincia di Bologna, secondo, quindi, la formulazione allegata (allegato A). Fatto che per noi, come detto, è considerato del tutto infondato nel merito, oltreché fortemente discutibile nel metodo in base al quale è stato posto al tavolo della trattativa.

Le scriventi Organizzazioni richiedono, inoltre che, durante il periodo necessario alle Associazioni Nazionali per espletare la procedura di conciliazione la parte sindacale si astenga da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.

Analogo impegno viene assunto, coerentemente con quanto previsto dal citato art. 6 lettera b del C.C.N.L., dalle scriventi Associazioni Cooperative.