ACCORDO

PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

 

Bologna, 20/03/03

Tra:

Le Organizzazioni Artigiane Assoedili / ANSE - CNA di Bologna, Confartigianato Federimpresa di Bologna

E

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Bologna FILLEA – CGIL, FILCA –CISL, FeNEAL – UIL

Si conviene la seguente intesa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro del settore edile:

ART 1

Pasto giornaliero

Dal 01/04/2003 il valore del pasto giornaliero viene elevato dagli attuali €.4,65= a €.5,20=.

La distribuzione del costo del pasto resta immutata così come regolamentato dalle precedenti normative contrattuali provinciali.

 

ART 2

Indennità vestiario e trasporto

 

ART 3

Elemento economico territoriale

A far data dal 01/03/2003, l’elemento economico territoriale previsto al punto n.7 dell’accordo del maggio 1999, viene elevato secondo quanto previsto dalla seguente tabella.

 

LIVELLO

PARAMETRO

E.E.T. mensile dal 01/03/03

7

205

144,379

6

180

126,071

5

150

105,026

4

139

97,267

3

130

90,962

2

115

80,368

1

100

70,432

 

 

 

ART 4

 

 

Contribuzione CEDA

Le parti convengono di addivenire ad una diversa articolazione della contribuzione versata alla cassa edile CEDA.

In specifico concordano una riduzione della contribuzione APES pari allo 0,40% a far data dal 01/03/2003. La rimanente contribuzione, pari allo 0,35%, sarà destinata: alla costituzione di un apposito fondo per la mutualizzazione dei costi a carico delle imprese e dei dipendenti previsti per effetto dell’adesione volontaria di questi ultimi a forme di previdenza complementare (0,25%); ad adeguare il contributo destinato all’IIPLE di Bologna (0,10%).

 

 

 

 

ART 5

 

ANTICIPAZIONE TFR

Nelle aziende con più di 20 dipendenti il lavoratore con almeno cinque anni di servizio può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. maturato, per le causali previste nel citato art. 2120 c.c. e nell’art. 7 della legge 8 marzo 2000, n° 53.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Le richieste sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10% degli aventi titolo, e del 4% del numero complessivo dei dipendenti; qualora l’applicazione di tali percentuali dia come risultato un numero inferiore ad una unità, l’azienda è comunque tenuta ad accogliere annualmente la richiesta di un avente titolo.

Per la documentazione comprovante la sussistenza dei motivi alla base della richiesta di anticipazione, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. Il presente articolo non si applica ai dipendenti che abbiano aderito a forme di previdenza integrativa, finanziate anche mediante la destinazione parziale o totale alle stesse del trattamento di fine rapporto.

Le parti, nel corso della vigenza del presente contratto integrativo, potranno, con specifico accordo, prevedere un ulteriore abbassamento del limite minimo di anzianità necessario per l’ottenimento dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto, ferme restando le ulteriori condizioni stabilite nel presente articolo.

 

ART 6

 

AZIONI PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE

Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con la Provincia di Bologna ed i Comuni del Territorio politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, fortemente presenti nei cantieri della provincia di Bologna. In questo ambito le parti concordano:

·        che vista la carenza di alloggi o residenze temporanee in affitto nella Provincia di Bologna, con riferimento agli appalti pubblici di lavori di importo superiore ai 27,5 milioni di euro, la committenza pubblica preveda in sede di capitolato di appalto la realizzazione o la disponibilità di alloggiamenti per i lavoratori alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici. Gli alloggiamenti dovranno rispettare le direttive predisposte dalla Regione Emilia Romagna; gli accordi quadro dovranno contenere previsioni relative alle condizioni di alloggiamento del personale dipendente sopra richiamato;

·        di sostenere i progetti presentati dalle imprese Artigiane e dalle piccole medie e imprese, anche tramite le associazioni artigiane firmatarie del presente accordo, nell’ambito dei programmi di intervento previsti per la promozione della realizzazione di servizi abitativi, residenze temporanee per lavoratori non residenti e alloggi da utilizzare in affitto a prezzi calmierati;

·        che sia opportuno sostenere tutte le iniziative promosse dagli enti pubblici in collaborazione con le organizzazioni economiche, le fondazioni, le organizzazioni sindacali e sociali tese ad ampliare il mercato della casa in affitto a prezzi calmierati.

In quest’ambito le parti ritengono possibile anche la partecipazione dei propri enti bilaterali.

 

ART 7

 

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE

1.      Lotta al lavoro nero e alla concorrenza sleale

La lotta al lavoro nero, al lavoro irregolare, all’evasione contributiva e retributiva è punto essenziale dell’iniziativa delle parti firmatarie del presente accordo. Le parti considerano positiva la fase di sperimentazione dello sportello unico a Bologna ed in particolare considerano centrale il ruolo delle casse edili nello sviluppo dell’esperienza presso la sede unica posta in via Boldrini. In questo ambito sono impegnate, di concerto con gli altri soggetti promotori, a dare corso a quanto convenuto a partire dall’assunzione di responsabilità del coordinamento dello sportello da parte delle stesse casse edili dando altresì attuazione a quanto definito nell’intesa in materia di certificazione di regolarità contributiva. Le parti convengono altresì sull’opportunità di avviare iniziative al fine di combattere come forma di concorrenza sleale l’utilizzo improprio ed illegale di forme di parasubordinazione e di lavoro autonomo che si collochino al di fuori della normativa vigente in materia e delle previsioni contrattuali.

2.      Inserimenti lavorativi ed attività formative

Le imprese artigiane e le piccole e medie imprese vivono, non da oggi, una grande difficoltà a reperire risorse umane professionalmente formate da inserire nei propri organici.

L’obiettivo di consolidare ed estendere il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato dal sistema delle imprese locali passa anche attraverso la realizzazione di progetti di inserimento di manodopera proveniente da altre aree del paese con alti tassi di disoccupazione e da paesi esteri comunitari o extracomunitari.

Le parti si impegnano a realizzare programmi di formazione e relativi piani di inserimento per i lavoratori di cui sopra.

I progetti formativi potranno essere realizzati a partire da un primo pacchetto formativo svolto anche presso il territorio di residenza dei corsisti per poter poi essere completato con una parte pratica presso le aziende locali prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

 

ART 8

Formazione continua

Le parti convengono sull’importanza della formazione continua in edilizia, ai fini del miglioramento della sicurezza sul lavoro, dell’acquisizione ed arricchimento di competenze professionali e dell'adeguamento delle diverse professionalità all'innovazione dei processi e del prodotto.

A tal fine le imprese anche tramite le loro Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente accordo promuoveranno corsi in collaborazione con IIPLE e da realizzarsi nell’ambito dell’orario di lavoro secondo un programma minimo annuo composto da corsi per la sicurezza e la prevenzione sul lavoro, per la crescita professionale degli operai ed impiegati tecnici, per l’aggiornamento tecnico delle competenze in relazione all’evoluzione delle tecnologie produttive. Il programma annuale dei corsi sarà presentato all’IIPLE per la sua realizzazione dopo un confronto tra le parti firmatarie del presente accordo.

Il lavoratore che partecipa ai corsi interaziendali promossi dall’IIPLE, è tenuto a fornire all’impresa il programma del corso, il certificato di iscrizione e l’attestazione di frequenza, rilasciati dall’Istituto.

Al termine del corso, l’IIPLE rilascerà al lavoratore un attestato formativo. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto definito nel contratto collettivo del giugno 2000.

 

 

 

 

ART 9

 

INDENNITA’ DI ECCEZIONALE DISAGIO IN GALLERIA

Per quanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio, ex art. 24 Gruppo B), del contratto collettivo nazionale 15 giugno 2000, si stabiliscono le seguenti maggiorazioni:

·        Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un Km dall’imbocco:

da 1 a 2 km 14%

da 2 a 3 km 15%

da 3 a 4 km 18%

da 4 a 5 km 20%

da 5 a 6 km 22%

da 6 a 7 km 24%

da 7 a 8 km 26%

da 8 km ed oltre 28%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

 

ART 10

 

PERMESSI INDIVIDUALI ED ORARIO DI LAVORO

Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi retribuiti mediante permessi nella misura di 88 ore annue.

La maturazione dei riposi previsti si intende avvenuta in ragione di dodicesimi di 88 ore quanti sono i mesi di servizio prestato e-o retribuito presso l’azienda con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Daranno titolo a maturare il rateo intero frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni

I permessi individuali saranno fruiti così come previsto dal CCnl art.7 –parte prima del CCNL

Nelle singole imprese i calendari annui potranno prevedere un utilizzo collettivo per un massimo di 40 ore di riposi annui, con riduzione dell’orario settimanale di lavoro a 35 ore nei mesi di dicembre e gennaio. L’orario di lavoro per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere coinciderà con quello stabilito per gli operai nelle settimane di riduzione di orario.

Il trattamento economico per i permessi individuali sarà a carico dell’azienda e sarà erogato al dipendente operaio in occasione del godimento dei permessi maturati.

 

ART 11

 

DENUNCE MENSILI ALLA CEDA

   Le parti si impegnano a monitorare il rispetto dei tempi nelle DLO ( denunce mensili lavoratori occupati), per  quantificare l’incidenza dei ritardi nelle denunce e nei versamenti e conseguentemente verificare la congruità o meno delle attuali procedure di recupero.

 

ART 12

Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà efficacia dal 01/01/2003 e potrà essere rinnovato non prima del 01/01/2006

Le parti danno mandato ad una commissione di redigere il testo integrale dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i dipendenti delle imprese artigiane edili della Provincia di Bologna entro il 31/03/03 e convengono altresì di pervenire successivamente alla stesura del testo coordinato con gli accordi precedenti per le parti non modificate dal presente accordo.

L.C.S.

 

Per ASSOEDILI / ANSE – CNA                             Per FILLEA - CGIL

Per Confartigianato Federimpresa                        Per FILCA - CISL

                                                                                    Per FeNEAL – UIL