Edili (artigianato)

Accordo territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Bologna
Data stipula: 4 maggio 1999

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bologna


Sommario:

- Politiche attive di intervento sul settore
- Contribuzioni alla CEDA
- C.T.P.
 -Mensa
- Indennità di vestiario e trasporto - Operai
- Indennità di trasporto - Impiegati
- E.E.T.
- Trasferta
- Premio di fedeltà
- Formazione professionale
- Indennità per lavoro in galleria - indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria
- Ciclo Continuo
- Elemento Economico Territoriale

Il 4 maggio 1999 in Bologna

Tra

le Organizzazioni Artigiane ASSOEDILI/ANSE CNA di Bologna e CONFARTIGIANATO di Bologna

e

le Organizzazioni Sindacali FILLEA - CGIL, FILCA - CISL e FeNEAL - UIL della provincia di Bologna,

si conviene la seguente intesa per il rinnovo del Contratto Integrativo provinciale di lavoro del settore edile:

1. Politiche attive di intervento sul settore

Le parti, in considerazione dei protocolli di intesa sottoscritti dalle OO.SS, di categoria con altre Associazioni Imprenditoriali, in merito alla necessità di dare vita a procedure e strumenti congiunti di valutazione sullo sviluppo del settore delle costruzioni edili a Bologna, con la finalità di combattere la concorrenza sleale, il lavoro abusivo ed irregolare e creare le condizioni per una concorrenza basata sulle capacità imprenditoriali e sulla valorizzazione delle professionalità del settore, si impegnano a dar vita ad un unico tavolo di confronto tra tutte le Associazioni Imprenditoriali bolognesi che condividono questa esigenza per procedere alla definizione di un documento congiunto tra tutte le Associazioni del settore.

Si conviene fin d'ora che in tale ambito le Casse Edili dovranno assumere un molo primario nelle realizzazione dell'azione testé concordata fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle Imprese inadempienti e sede per la raccolta delle informazioni relative alle attività dell'Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Bologna: nonché per il rilascio delle certificazioni liberatorie sulla base dei criteri previsti dal Contratto Integrativo Provinciale del settore edile, ed alla verifica delle Aziende operanti nella provincia di Bologna, provenienti da altre province, che pur tenute all'iscrizione alle Casse Edili della provincia di Bologna ai sensi del C.C.N.L. vigente, non ottemperano a tale obbligo. (Sommario)

2. Contribuzioni alla CEDA

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo ed irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle Imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

A decorrere dall'1/05/1999 i contributi per l'Anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria saranno versati nella misura di cui alla tabella seguente:

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore settimanali:

APE ordinaria

2,80%

APE straordinaria

1%

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore a 40 ore settimanali:

APE ordinaria

5%

APE straordinaria

2%

Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS ed INAIL, dall'art. 29 Legge 341/95. In aggiunta è consentita un'oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29 Legge 341/95 e sue successive modificazioni od integrazioni. (Sommario)

3. C.T.P.

Ferme restando le intese esistenti in merito tra le parti firmatarie, si conviene - in base all'art. 4 delle suddette intese - di individuare nell'IIPLE la struttura operativa comune a tutto il settore in materia.

Tutto ciò previa verifica congiunta di tutte le parti interessate relativamente alle modalità di attuazione.

Il contributo da destinare al C.T.P. è pari allo 0,15% del monte salari calcolato con le stesse modalità del contributo ordinario IIPLE, ed è ricompreso nelle aliquote contributive così come determinate dagli accordi in vigore. (Sommario)

4. Mensa

A decorrere dall'1/06/1999 il costo complessivo di riferimento del servizio mensa è elevato a £. 9.000.

Tale valore sarà rivalutato annualmente con accordo tra le parti. (Sommario)

5. Indennità di vestiario e trasporto - Operai

L'indennità di vestiario e trasporto per gli operai è elevata, a decorrere dall'1/05/1999, di £. 26.000 mensili (£.150,29 orarie). (Sommario)

6. Indennità di trasporto - Impiegati

L'indennità di trasporto per gli impiegati è elevata, con decorrenza 01/05/1999, di £. 12.500 mensili. (Sommario)

7. E.E.T.

A decorrere dall'1/01/2000, in coerenza con i parametri previsti dal protocollo del 23/07/1993 - compresi quelli temporali -, l'art. 2 del D.L. 05/03/1997 n. 67 convertito nella Legge n. 135 il 23/05/1997 e le intese nazionali di settore in materia, nonché con l'intesa contrattuale regionale del 13/05/1999, viene istituito un Elemento Economico Territoriale pari al 6% delle paghe basi in vigore al luglio 1996; come da seguente tabella e da corrispondersi su tutti gli istituti contrattuali, previa verifica degli indicatori da effettuarsi entro il 31/12/1999:

 

Mensili

Orarie

7° Livello

£. 91.268

 

6° Livello

£. 79.692

 

5° Livello

£. 66.336

 

4° Livello

£. 61.439

£. 355,14

3° Livello

£. 57.432

£. 331,98

2° Livello

£. 50.753

£. 293,37

1° Livello

£. 44.521

£. 257,35

Per l'anno 1999, anche in base a quanto previsto in merito dall'intesa contrattuale regionale del 13/05/1999, verranno erogate le seguenti quote:

- con la retribuzione relativa al mese di Luglio 1999

£. 200.000

- apprendisti

£. 150.000

- con la retribuzione relativa al mese di Dicembre 1999

£. 225.000

- apprendisti

£. 168.750

- con la retribuzione relativa al mese di Febbraio 2000

£. 250.000

- apprendisti

£. 187.500

Tutte le quote sopra indicate saranno rapportate ai mesi di presenza successivi all'1/01/1999 e non verranno considerate ai fini di nessun altro istituto contrattuale essendosene tenuto conto nella determinazione delle quantitàSommario)

8. Trasferta

A decorrere dall'1/05/1999 le attuali aliquote previste per le trasferte vengono così rideterminate:

a) per le distanze fino a 10 Km dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria dell'8%;

b) per le distanze comprese tra i 10 e i 25 Km fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria dell' 16%;

c) per le distanze comprese tra i 25 e i 35 Km fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 25%;

d) per le distanze oltre i 35 Km fuori dal confine territoriale del comune in cui è compreso il cantiere di assunzione: diaria del 30%.

Le parti convengono che, qualora il trasporto avvenga in orario di lavoro, non deve essere erogata la diaria di trasferta e che, qualora lo stesso avvenga con mezzi aziendali, nessun rimborso è dovuto per il trasporto, ferma restando in ogni caso l'erogazione dell'indennità di vestiario e trasporto di cui l'art. 5 del presente accordo. Agli operai già comandati a prestare la loro opera in cantieri operativi prima dell'1/05/1999 e limitatamente alla durata degli stessi, continueranno ad applicarsi le diarie precedentemente in vigore. (Sommario)

9. Premio di fedeltà

- In considerazione della progressiva riduzione delle prestazioni per l'APE Straordinaria e del contemporaneo avvio della previdenza complementare per i dipendenti del settore edili;

- vista la consistenza del Fondo APES della CEDA di Bologna che è in grado di assicurare, senza prevedere aggravi contributivi, le risorse per la gestione della prestazione straordinaria extra contrattuale di seguito disciplinata;

- con la finalità di valorizzare la professionalità e l'esperienza degli operai che possono vantare un'anzianità di settore nei prossimi 14 anni superiore a 8 anni all'atto del pensionamento;

si concorda l'istituzione di una prestazione extracontrattuale straordinaria denominata Premio di Fedeltà, a carico del Fondo APES della CEDA di Bologna.

Ai lavoratori iscritti pressa la CEDA di Bologna che possono far valere 21 anni di contribuzione nel settore edile, con riferimento alla permanenza presso la CEDA di Bologna, viene erogata, all'atto del pensionamento per vecchiaia, anzianità, inabilità, una prestazione pari all'80% dell'importo degli accantonamenti percepiti negli anni edili (1° ottobre/30 settembre e frazioni di anno) prima del pensionamento a decorrere dal quello 1 ottobre 1996/30 settembre 1997.

La percentuale da applicare agli importi degli accantonamenti è pari al 27%.

La prestazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1998 e si protrarrà per 14 anni; cesserà pertanto alla data del 31 dicembre 2011.

La prestazione sarà decrescente a decorrere dal nono anno di vigenza dell'accordo in ragione di 15 punti percentuali per ogni anno successivo all'ottavo, fino a raggiungere al quattordicesimo anno un minimo del 20%.

In caso di anzianità inferiore a 21 anni presso la CEDA di Bologna, la prestazione verrà proporzionalmente ridotta in ragione di tanti ventunesimi quanti sono gli anni mancanti.

Non sarà dovuta alcuna prestazione per anzianità inferiori a 8 anni.

Ai soli fini del calcolo dell'anzianità per la determinazione dei requisiti per il diritto alla prestazione in oggetto saranno considerate utili le anzianità edili maturate presso altre Casse Edili.

Le parti si impegnano a rivedere le misure delle prestazioni qualora la consistenza del Fondo APES della CEDA dovesse presentarne la necessità.

Peraltro, al fine di favorire la permanenza nel settore di professionalità consolidate, difficilmente sostituibili nell'attuale mercato del lavoro edile, si conviene che la suddetta prestazione, nonché la stessa prestazione APES, possano essere corrisposte a richiesta, in misura pari al 50% del dovuto, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici previsti per il premio APES, anche in presenza di prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il restante 50%, con rivalutazione del 10% su base annua, verrà liquidato al momento dell'effettivo pensionamento (Sommario)

10. Formazione professionale

Al fine di favorire l'inserimento/mantenimento nel settore di forza lavoro con livelli di professionalità adeguati alle esigenze del settore stesso, si conviene che nell'ambito dell'accordo per la revisione/rivalutazione delle prestazioni extracontrattuali siano determinate forme di riconoscimento specifiche per i lavoratori disponibili/interessati a percorsi di formazione/qualificazione/riqualificazione professionale.

In tale sede saranno definiti compiutamente ambiti e requisiti di tale prestazione. (Sommario)

11. Indennità per lavoro in galleria - indennità per condizioni di eccezionale disagio in galleria

Articoli del C.C.N.L. inerenti: - Lavori in galleria - Indennità di galleria determinate dalle Organizzazioni Territoriali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento, o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio

46%

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione delle gallerie

26%

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili

18%

Per guanto riguarda le condizioni di eccezionale disagio:

- Gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un Km dall'imbocco:

da 1 a 2 Km

14%

da 2 a 3 Km

15%

da 3 a 4 Km

18%

da 4 a 5 Km

20%

da 5 a 6 Km

22%

In relazione a quanto sopra concordato, il cambio del turno dei lavoratori che compongono le squadre di galleria avviene al fronte di avanzamento.

a) Presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai

12%

b) Discenderie con pendenza superiore al 10% purché in presenza di venute d'acqua puntuali con ristagni anomali al fronte in conseguenza della pendenza

6% (assorbita dalla precedente se contemporanea)

c) Gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%

12%

d) Gallerie di sezione particolarmente ristretta

12%

e) Concorrenza di disagi (distanza dal fronte di avanzamento e lettere

(massimo) 30%

Le parti convengono che il presente accordo è esaustivo delle richieste sindacali di cui ai titoli precedenti e verrà considerato per la valutazione dei costi complessivi a caricò delle imprese.

La presente regolamentazione assorbe, fino a concorrenza, eventuali accordi già in essere disciplinanti le medesime materie. (Sommario)

Ciclo Continuo

A decorrere dall'1/05/1999, qualora l'impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali previste del C.C.N.L., verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:

Turno notturno:

£. 6.000 al giorno lorde

Sabato:

£. 16.000 al giorno lorde

Domenica:

£. 19.000 al giorno lorde

Tali indennità saranno corrisposte al 100% per presenze superiori alle 4 ore ed al 50% per presenze pari o inferiori a 4 ore.

Le parti firmatarie convengono che a breve si procederà ad una ristesura completa del testo contrattuale.

Bologna, maggio 1999

Tra

le Organizzazioni Artigiane ASSOEDILI/ANSE CNA di Bologna e CONFARTIGIANATO di Bologna

e

le Organizzazioni Sindacali FILLEA - CGIL, FILCA - CISL e FeNEAL - UIL della provincia di Bologna,

si conviene la seguente intesa: (Sommario)

Elemento Economico Territoriale

Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elemento economico territoriale, in base anche all'incidenza sui costi d'impresa, si è considerato il particolare regime contributivo di favore introdotto dal D.L. 67/97, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135, relativamente alle erogazioni di secondo livello e, pertanto, qualora tale regime non dovesse essere riconosciuto, per qualsiasi ragione, all'elemento economico territoriale in argomento, le parti concordano di ridefinire la materia. (Sommario)