Edili (artigianato)
Accordo integrativo provinciale per il trattamento dei dipendenti delle
imprese artigiane edili ed affini di Bolzano
Data stipula: 21 aprile
1998
Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bolzano |
-
Elemento economico territoriale
- Aumenti periodici di anzianità
impiegati
- Trasferta impiegati
- Mensa
impiegati
- Indennità sostitutiva di mensa impiegati
- Indennità territoriale di
settore
- Premio di produzione impiegati
- Indennità di presenza
operai
- Trasferta 1.4.98
- Trasporto del personale
presso i cantieri
- Indennità lavori
disagiati
- Indumenti da lavoro
-
Assunzione
Il 21.4.98 in Bolzano,
tra
- l'Associazione Provinciale dell'Artigianato APA - LVH aderente alla C.G.I.A.;
- la Unione Artigiani Alto Atesini CNA - SHV;
- la FENEAL/UIL/SGK;
- la FILCA/CISL/SGB;
- la FILLEA/CGIL/AGB;
- la ASGB - l'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi Sezione Edili USAS - Autonomer Sudtiroler Gewerkshaftbund.;
Elemento economico territoriale
In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23.7.1993 e dall'art. 2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito in legge 23.5.97 n. 135 viene istituito l'elemento economico territoriale di cui all'art. 42 lett. d) del ccnl. 27.10.95,
erogato dall'01.07.1998 nelle seguenti misure:
QUALIFICA |
Importo mensile |
Importo orario |
Quadri - 1° Super |
L. 110.000 |
|
1° categoria |
L. 100.000 |
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2°categoria |
L. 90.000 |
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Impiegato tecnico 4° livello |
L. 80.000 |
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3° categoria |
L. 70.000 |
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4° categoria |
L. 60.000 |
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4° categoria primo impiego |
L. 50.000 |
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operai 4° livello |
L. 400 | |
operai specializzati |
L. 350 | |
operai qualificati |
L. 300 | |
a) operai comuni |
L. 250 | |
b)custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri; inservienti ed altri |
L. 200 |
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel territorio della Provincia di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano; numero delle ore lavorate e dello ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano; investimenti della Provincia Autonoma di Bolzano in infrastrutture e nell'edilizia in genere; volume dei fabbricati residenziali e non residenziali ultimati in Provincia di Bolzano.
Per gli anni successivi (1999-2000-2001) l'entità dell'elemento economico territoriale potrà essere confermata nella stessa misura di cui al primo comma del presente articolo, previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che sarà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese dicembre dell'anno precedente quello di erogazione.
In base alle modalità di determinazione ed erogazione, tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23.7.1993 e dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.
Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo, sui vari istituti contrattuali le parti rinviano a quanto disposto dal Ccnl 27.10.95. (Sommario)
Aumenti periodici di anzianita' impiegati
Gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 57 vengono adeguati agli importi qui di seguito elencati e verranno corrisposti per gli scatti che matureranno successivamente al 01.01.98
1A SUPER |
7° Livello |
L. 30.000 |
1 |
6° Livello |
L. 25.000 |
2A |
5° Livello |
L. 22.500 |
2B |
4° Livello |
L. 20.000 |
3 |
3° Livello |
L. 17.500 |
4 |
2° Livello |
L. 17.000 |
4 primo impiego |
1° Livello |
L. 17.000 |
Rimangono in vigore le norme dell'art. 59 del C.C.N.L vigente. (Sommario)
Con decorrenza 1° aprile 1998 a tutti gli impiegati, tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione tramite buoni pasto del valore di L. 10.000 giornaliere (Sommario)
Indennità sostitutiva di mensa impiegati
Nel caso in cui l'impiegato, comunicandolo preventivamente all'impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a L. 6.000 giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano.
Il trattamento di cui sopra non spetta nell'ipotesi di trasferta per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del CCNL. (Sommario)
Indennità territoriale di settore
Vengono confermati gli importi orari dell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 3 del CCPL 15.11.89. (Sommario)
Premio di produzione impiegati
Vengono confermati gli importi mensili di cui all'articolo 9 del CCPL 15.11.1989. (Sommario)
Con il presente accordo viene istituita l'indennità di presenza giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere agli operai che non si trovino nelle condizioni di trasferta di cui alla nuova normativa descritta nell'apposito articolo del contratto integrativo provinciale.
L'entità dell'indennità di presenza giornaliera da corrispondere in busta paga dal 01.04.98 è la seguente:
operai comuni |
L. 1.000 |
operai qualificati |
L. 2.500 |
operai specializzati |
L. 3.000 |
operai 4° livello |
L. 3.500 |
Le parti concordano inoltre che a partire dal 01.04.1999 l'indennità di presenza verrà aumentata dei seguenti importi:
operai comuni |
L. 1.000 |
operai qualificati |
L. 1.000 |
operai specializzati |
L. 1.000 |
operai 4° livello |
L. 1.000 |
Oltre che nei casi previsti ai paragrafi precedenti l'indennità verrà erogata anche nei seguenti casi:
a) per intero nella giornata nella quale è avvenuto l'infortunio
b) pro quota per le giornate di interruzione dal lavoro per cause di forza maggiore (esempio: dovute a fattori atmosferici) rapportandola quindi alle ore di effettiva prestazione lavorativa.
Per la sua particolare natura l'indennità di presenza non si computa:
1) ai fini dell'accantonamento e contributi alla Cassa Edile
2) ai fini del calcolo del trattamento fine rapporto T.F.R.
3) per la determinazione di altri istituti contrattuali o di legge.
Agli operai assunti con contratto part-time - sempre che il lavoro settimanale non sia inferiore al 50% di quello contrattualmente previsto - spetta la corresponsione dell'indennità proporzionata alle ore di presenza.
L'indennità di presenza spetta anche agli operai assunti con contratto di formazione lavoro in base alla legge 863/84 e 451/94. ed eventuali successive modifiche.
Per gli apprendisti si rinvia la decisione alla ridefinizione dell'apposito accordo per quanto alle retribuzioni. (Sommario)
Il testo dell'articolo 5 del contratto integrativo provinciale del 15.11.89 e in applicazione dell'art. 25 del CCNL viene sostituito dal presente articolo:
Ritenuto di dover adeguare l'istituto della trasferta alle particolare esigenze del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano caratterizzato da valli e rilievi alpini; si stabilisce che:
A partire dal 01.04.1998 l'operaio ha diritto alla corresponsione della diaria per trasferta quando è comandato a prestare la propria opera:
1. In un cantiere diverso da quello di prima assunzione
2. Il nuovo cantiere risulti ubicato fuori dal confine comunale del cantiere di prima assunzione.
L'indennità giornaliera di trasferta è così determinata:
Qualora il nuovo cantiere si trovi ad una distanza inferiore ai dieci chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune |
L. 7.000 |
Operaio qualificato |
L. 8.000 |
Operaio specializzato |
L. 8.500 |
Operaio altamente sp. |
L. 9.000 |
Quando il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 10 a 40 chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune |
L. 10.000 |
Operaio qualificato |
L. 12.000 |
Operaio specializzato |
L. 13.000 |
Operaio altamente sp. |
L. 14.000 |
Quando il nuovo cantiere si trova ad una distanza oltre 40 chilometri da quello di prima assunzione
Operaio comune |
L. 17.500 |
Operaio qualificato |
L. 20.000 |
Operaio specializzato |
L. 22.500 |
Operaio altamente sp. |
L. 25.000 |
All'operaio in trasferta spetta comunque un pasto caldo, a carico dell'impresa di cui alla composizione definita con accordo del 03.03.98. Qualora ciò non sia possibile per reali motivi, indipendenti dalla volontà delle parti, l'impresa corrisponderà l'indennità di trasferta prevista maggiorata del 100%.
Qualora l'azienda stabilisca per il pernottamento presso il cantiere o altra struttura convenzionata, al lavoratore spettano colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico dell'impresa.
Agli apprendisti spetta una indennità di trasferta giornaliera calcolata in percentuale su quanto di spettanza dell'operaio qualificato in proporzione all'anzianità di apprendistato.
Le parti concordano che gli importi di cui sopra non concorrono a comporre l'importo del T.F.R., anche se maturati in via continuativa.
In aggiunta all'indennità di trasferta spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio. Tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione.
Qualora manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari e percorsi gravosi e non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, condizione per la quale il lavoratore sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto, il rimborso avverrà in misura pari ad 1/4 del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.
Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l'impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto.
Nota a verbale:
Anche per il personale in trasferta viene confermata la norma contrattuale secondo la quale l'orario di lavoro inizia con l'effettiva presenza in cantiere del lavoratore, il quale potrà lasciare il cantiere solo al termine dell'orario prefissato. (Sommario)
Trasporto del personale presso i cantieri
Il presente articolo viene istituito a sostituzione del precedente art. 4 del CCPL 15.11.89.
L'impresa per quanto possibile provvederà ad organizzare con mezzi propri il trasporto giornaliero degli operai al cantiere di lavoro, in tale ipotesi le imprese corrisponderanno al autista del mezzo L. 100 per ogni chilometro percorso sempreché tale percorso superi i 5 chilometri giornalieri, anche per i primi 5 chilometri.
Qualora non sia già stato previsto, l'impresa provvederà a stipulare una polizza assicurativa per infortuni rischio di circolazione su veicoli identificati a favore del conducente.
L'indennità chilometrica spetta anche agli operai che con il proprio mezzo trasportino altri colleghi di lavoro presso i cantieri. (Sommario)
Con il presente accordo le parti firmatarie demandano alla commissione bilaterale l'individuazione di lavorazioni e/o condizioni di disagio quali lavoro in alta quota o di pernottamento nei pressi del cantiere ed altre, per le quali stabilire l'entità delle maggiorazioni retributive da corrispondere ad integrazione di quanto previsto dall'art 24 del C.C.N.L. (Sommario)
Agli operai verranno concessi a cadenza annuale, una tuta da lavoro intera o spezzata o in alternativa doppio pantalone ed un paio di scarpe da lavoro con onere a carico dell'impresa mutualizzato tramite la Cassa Edile di Bolzano come da regolamento sottoscritto da tutte le parte sociali il 25.10.95. (Sommario)
In osservanza e/o ad integrazione di quanto disposto dal D.L. 01.10.1996 nr. 510 ed eventuale successive modifiche, all'atto di avvio al rapporto di lavoro, l'impresa consegnerà al dipendente documento scritto attestante anche la località di riferimento dell'assunzione.
Per i rapporti di lavoro in essere, salvo diverse indicazioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal competente Ufficio di Collocamento si farà riferimento alla sede dell'impresa. (Sommario)