CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI OPERANTI IN PROVINCIA DI BELLUNO

Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 29 gennaio 2000.

 

 

il giorno 7 gennaio 2003 in Belluno, presso la Sede dell’Associazione fra gli Industriali

 

tra

 

La Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria  di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca PIEROBON e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Roberto MARES e Klaus SCHILLKOWSKI, con l’assistenza del segretario della Sezione sig. Marco MELCHIORI, presente il sig. Massimo CARNIELLO dell’Assindustria

 

e, in ordine alfabetico

 

la Feneal - UIL di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio ZANNIN;

 

la Filca - CISL  di Belluno, rappresentata dai signori Stefano BELLUMAT e Edi Beniamino TOIGO;

 

la Fillea - CGIL  di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo CHIESURA, Valerio COSTA e Paola TEGNER

 

visto

 

a) gli articoli 39 e 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili 29 gennaio 2000;

 

b) l’accordo nazionale 29 gennaio 2002 sottoscritto tra ANCE e Feneal – UIL, Filca – CISL e Fillea – CGIL;

 

 

viene stipulato

 

il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, da valere

 

- per tutto il territorio della provincia di Belluno;

 

- per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato c.c.n.l.,  siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, comprese le imprese del settore edile e affine di comparto diverso  che intendessero applicarlo, oltre che per tutti i lavoratori dipendenti delle suddette aziende.

 

Il presente accordo entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° gennaio 2003 e ha durata fino al 31 dicembre 2006. Sostituisce integralmente quello stipulato il 15 dicembre 1998 e l’Ipotesi di accordo 9 dicembre 2002.

 

 

PARTE GENERALE

 

( art. 1 ) Informazioni

 

Le parti, in armonia con quanto previsto dal “Sistema di informazioni” così come disciplinato dal vigente c.c.n.l. 29 gennaio 2000 che sottolinea l’autonomia del ruolo imprenditoriale e ribadisce le relative specifiche responsabilità, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l’industria delle costruzioni svolge nella economia provinciale,

 

al fine di

 

affinare la metodologia conoscitiva dei flussi informativi sui principali avvenimenti, dati e notizie relativi al settore edile, 

 

confermano

 

la propria disponibilità ad impegnarsi in ogni iniziativa reciprocamente utile che consenta un’efficace ed approfondita conoscenza del settore in tutte le sue espressioni, valorizzando ed utilizzando  la potenzialità informativa ed elaborativa della Cassa Edile di Belluno alla quale viene demandata l’acquisizione dei dati concernenti gli appalti pubblici e privati presenti nella Provincia di Belluno e notizie relative, che saranno comunicate alle parti stipulanti le quali ne valuteranno il contenuto - con particolare riferimento ai criteri di assegnazione e, più in generale, al contributo che gli investimenti pubblici  possono dare a sostegno del settore - in appositi incontri periodici.

 

Per quanto precede, le parti ribadiscono l’impegno di effettuare incontri semestrali secondo le modalità in essere nelle precedenti contrattazioni integrative provinciali.

 

Nel corso dei predetti incontri la Sezione Costruttori Edili di Belluno fornirà inoltre informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell’occupazione del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche, nonché sulle previsioni di sviluppo delle stesse.

 

Per quanto possibile, le informazioni saranno distinte in relazione ai seguenti comparti:

n   opere pubbliche

n   edilizia non abitativa pubblica e privata

n   edilizia abitativa pubblica e privata.

 

Per le aziende a P.P.S., valgono in materia le norme del vigente c.c.n.l. e, in quanto operanti, quelle di specifici protocolli pubblici di settore.

 

Fac-simile

 

Spettabile

CASSA EDILE DI MUTUALITA’

ED ASSISTENZA

Via Col di Lana

Belluno

 

 

Oggetto: acquisizione di informazioni e dati.

 

Allo scopo di acquisire il maggior numero di dati sulla struttura e l’andamento dell’occupazione nel settore dell’edilizia, le sottoscritte Organizzazioni Territoriali invitano codesta Cassa Edile ad elaborare semestralmente e mettere a disposizione congiuntamente delle sottoscritte Organizzazioni i seguenti dati:

 

n   numero degli operai addetti al settore, suddivisi per categoria, scaglioni di età e sesso, età di appartenenza al settore;

n   mobilità nel settore e/o tra Imprese;

n   localizzazione dei cantieri nell’ambito delle Comunità Montane provinciali;

n   ore di assenza dal lavoro per malattia, per infortunio, per altre cause e loro incidenza sul complesso delle ore denunciate; numero e durata degli eventi;

n   numero ed ammontare delle singole prestazioni erogate e loro incidenza sul totale degli attivi nel periodo considerato e sugli importi accantonati e sul totale complessivo delle prestazioni medesime.

 

Le sottoscritte Organizzazioni territoriali si riservano di richiedere  a codesta Cassa Edile ogni altro dato od informazione che riterranno opportuno.

 Distinti saluti

 

( Art. 2 ) Osservatorio

 

Con riferimento al contenuto dell’accordo provinciale 13 luglio 1999 e al successivo regolamento di funzionamento approvato con l’intesa del 30 maggio 2000, le parti si danno reciprocamente atto di avere costituito ufficialmente il tavolo comune di monitoraggio dell’attività edile provinciale finalizzato ad accrescerne la conoscenza in tutte le sue espressioni in  cui questa si estrinseca, ovvero nel campo dell’edilizia pubblica e in quello dell’attività privata. Con l’Osservatorio le parti hanno inteso inoltre creare uno strumento in grado di controllare il mercato del lavoro anche con riferimento specifico alla verifica della eventuale sussistenza di lavoro dipendente irregolare, sia nell’ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell’esecuzione di quelli privati.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l’Osservatorio si avvarrà anche della  collaborazione del Comitato Paritetico Territoriale.

Nel contesto in cui opera l’Osservatorio le parti  ribadiscono il ruolo fondamentale che la Cassa Edile di Belluno ha, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie, nel verificare appieno  il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dall’art. 18 della Legge 55/90 in merito alla procedura di trasmissione, prima dell’inizio dei lavori pubblici e durante tali lavori, della documentazione della avvenuta denuncia dei lavori agli Enti Previdenziali ed alla stessa Cassa Edile.

Con accordo a parte saranno  definiti i tempi e i modi di attuazione dell’attività dell’Osservatorio che sarà nella prima fase di funzionamento finanziato da un contributo a carico delle imprese.

 

 

( art. 3 ) Disciplina dell’impiego della manodopera  negli appalti e subappalti

 

Le parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell’art. 15 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 che si intende qui richiamato.

 

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) IV e V comma del sopracitato art. 15.

 

 

La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell’inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell’inizio medesimo , alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alla Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil provinciali, per il tramite della Sezione Costruttori Edili di Belluno.

 

Le parti convengono sulla opportunità che la procedura di comunicazione preventiva di cui al precedente e al presente articolo, venga inviata agli stessi Organismi  ( Inps, Inail, Cassa Edile, OO.SS. ), per il tramite della Sezione Costruttori Edili e alla stessa  Sezione dei Costruttori, anche da parte delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori privati, mediante l’utilizzo dello schema di lettera di cui all’allegato 1 del presente accordo.

 

 

( art. 4 ) Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni

 

Nel caso in cui le Associazioni Sindacali  dei lavoratori firmatarie del presente Contratto o le Organizzazioni Territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di Datori di Lavoro  condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali condizioni si intendono estese alle imprese che sono associate alla Sezione dei Costruttori della Provincia di Belluno.

 

 

( art. 5 ) Diritti sindacali

 

Le assemblee retribuite di cui all’art. 20 della Legge 20 maggio 1970 n° 300 potranno svolgersi in tutti i cantieri, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

 

 

( art. 6 ) Responsabilità civile per gli addetti alla guida di automezzi dell’Impresa  per il trasporto dei lavoratori

 

Limitatamente all’oggetto del presente articolo, l’operaio incaricato dall’Impresa a guidare l’automezzo per il trasporto dei lavoratori è considerato in attività di lavoro -–a tutti gli effetti – quando è alla guida dell’automezzo per il trasporto del personale autorizzato dall’Impresa.

 

In caso di incidenti l’Impresa è tenuta ad assicurare ai lavoratori addetti alla guida il pagamento delle spese legali e processuali.

 

L’automezzo dovrà essere assicurato in modo che il conducente, i lavoratori ed eventualmente i terzi trasportati coinvolti in incidenti possano essere integralmente indennizzati dei danni alle persone ed alle cose, senza alcun onere a carico del lavoratore incaricato della guida.

 

 

PARTE OPERAI

 

 

( art. 1 ) Categorie e qualifiche

 

Si intende integralmente riportato l’articolo 78 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 con la declaratoria e le esemplificazioni in esso contenute.

 

Le esemplificazioni sono integrate dalle seguenti:

 

Conducenti autobetoniere, autopompe, macchine operatrici semoventi.

 

Si chiarisce che i lavoratori patentati che sono incaricati nella guida di autobetoniere , autopompe, macchine operatrici semoventi ( ruspe - dumper-scavatori - buldozer - autogeni - rulli compressori ecc. ), di macchine per l’esecuzione di manti stradali, di macchine per l’armamento ferroviario, sono inquadrati nel livello professionale corrispondente all’operaio specializzato di produzione.

 

I lavoratori di cui sopra, se richiesto, debbono essere in grado di provvedere alla normale manutenzione del mezzo loro affidato.

 

 

( art. 2 ) Orario di lavoro

 

Gli articoli 5 e 6 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 si intendono qui riportati per intero.

 

Fermo restando il contenuto dell’accordo territoriale 14 novembre 2000 in materia di orario di lavoro,  con particolare riferimento alla disposizione in esso richiamata della normativa contrattuale  nazionale ( stralcio          accordo -allegato 3  ), visto il disposto dell’art. 5, terzo comma, e dell’art. 39, terzo comma, lettera a) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, l’orario normale contrattuale di lavoro in provincia di Belluno per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali.

 

 

Dichiarazioni di intenti

 

Tenuto conto delle particolari caratteristiche e condizioni della provincia di Belluno, le Parti auspicano che vi sia, laddove possibile,. un effettivo utilizzo dei permessi individuali retribuiti previsti dal vigente c.c.n.l.

 

 

( art. 3 ) Indennità attrezzi di lavoro

 

Agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro è fissato un compenso nella misura dell’ 1% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l.

 

Agli scalpellini che portano l’intera dotazione degli attrezzi necessari per la lavorazione sarà corrisposta la maggiorazione del 2% da calcolarsi sugli elementi di cui sopra.

 

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell’incidenza delle stesse sull’accantonamento Cassa Edile.

 

 

( art. 4 ) Indennità per lavori in alta montagna

 

Con riferimento all’art. 24 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000,  l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna  è così stabilita:

 

n   per lavori esguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare  e fino a 1300 metri il 7%;

n   per lavori eseguiti oltre i 1301 metri sul livello del mare e fino a 2000 metri il 15%;

n   per lavori eseguiti oltre i 2000 metri il 20%.

 

Le percentuali sopra riportate vanno conteggiate sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, punto 3 del c.c.n.l.

 

Gli operai addetti a lavori in alta montagna che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza del cantiere, dovranno essere alloggiati gratuitamente a cura dell’Impresa nei baraccamenti o nelle case private attrezzate ed arredate con criteri rispondenti alle norme di igiene, avendo riguardo a quanto previsto dalle discipline legislative che regolano la materia.

 

A cura dell’Impresa sarà provveduto alla pulizia e, se del caso, al riscaldamento dei locali posti a disposizione degli operai.

 

Nei cantieri ove siano alloggiati più di venti operai, il personale addetto alle pulizie curerà anche la sorveglianza dei locali stessi durante la giornata.

 

L’Impresa deve inoltre provvedere ad istituire nelle adiacenze del luogo di lavoro una cucina ed un refettorio ed a far pervenire sul posto quanto necessita al loro funzionamento.

 

.I viveri somministrati dovranno essere sani ed igienici e sarà curato che i pasti abbiano ad essere adeguati alle esigenze derivanti dalla particolare natura del complesso dei lavori.

 

La lista dietetica dovrà essere affissa nel refettorio in luogo ben visibile.

 

La percentuale di accantonamento Cassa Edile  di cui all’art. 19 del c.c.n.l. in vigore, non va computata sulle indennità qui stabilite in quanto nella determinazione delle stesse è stato tenuto conto della incidenza delle voci contenute nella percentuale di accantonamento citata e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

 

( art. 5 ) Lavori in galleria

 

Con riferimento all’art. 21 - gruppo B del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, l’indennità spettante al personale addetto ai lavori in galleria viene riconfermata nelle seguenti misure, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 25, punto 3  del c.c.n.l.:

a)   per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagi   -  46%;

 

b)   per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, ai lavori di opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione - 26%;

 

c)   per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie   -  18%.

 

Nel determinare le percentuali sopra descritte, si è tenuto conto dell’incidenza sulle stesse dell’accantonamento Cassa Edile e dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

 

( art. 6 ) Ferie

 

Gli operai hanno diritto per ogni  anno di anzianità consecutiva presso l’Impresa, al godimento delle ferie nella misura di 4 settimane di calendario.

 

All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopraindicato per ogni mese intero di anzianità maturato presso l’impresa.

 

Premesso che l’epoca delle ferie sarà stabilità, di comune accordo, fra datore di lavoro e lavoratori tenendo presenti le esigenze di lavoro contemporaneamente per impresa o per cantiere, si conviene che il godimento effettivo delle ferie venga, di norma, così concesso agli operai aventi diritto:

 

a)   due settimane consecutive di ferie collettive nel periodo a cavallo di ferragosto;

 

b)   una terza settimana, su richiesta dei singoli lavoratori aventi diritto, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 dicembre, con esclusione della settimana precedente e seguente il periodo di ferie di cui al punto a);

 

In caso di comprovate esigenze personali o familiari, la settimana di ferie a disposizione dei singoli lavoratori potrà essere goduta, sempre che non vi siano esigenze di lavoro, anche al di fuori dei periodi dianzi indicati.

In tale ipotesi, il lavoratore interessato dovrà farne richiesta al datore di lavoro almeno 8 giorni prima;

 

c)   in ogni caso, i giorni di ferie che alla data del 16 dicembre risultino ancora spettanti saranno goduti in forma collettiva in concomitanza delle festività natalizie.

 

In caso di ferie per impresa o per cantiere, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all’art. 19  del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

 

 

( art. 7 ) Mensa

 

In considerazione delle particolari situazioni prestative  che le imprese e i lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obbiettiva difficoltà di collegamenti, le parti ribadiscono quanto segue:

 

1) Il servizio di mensa, così come concordato con il CCPL 15 dicembre 1998, sarà fornito gratuitamente dall’Impresa ai Lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta.

2) Il servizio potrà essere fornito direttamente dall’Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere.

3) La fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, un quarto di vino o bibita.

 

Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 3,50 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

 

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all’art. 19 del vigente c.c.n.l. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

 

L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una della forme sopra previste.

 

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

 

 

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione,  nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n° 314 e nei chiarimenti dati sull’argomento dal Ministero delle Finanze.

 

Le  previsioni di legge e ministeriali a cui sopra ci si riferisce si intendono qui integralmente richiamate.

 

 

 

 

( art. 8 ) Trasferta

 

Salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire in materia,  utili a regolamentare  in maniera omogenea la competenza delle Casse Edili in funzione dell’attività svolta in regime di trasferta, in considerazione di quanto pattuito con l’accordo locale del 17 maggio 1999,  le imprese aventi sede in altra provincia e che operano nel territorio bellunese sono tenute a versare i contributi e gli accantonamenti alla Cassa Edile di Belluno  a partire dal primo giorno decorrente dall’inizio dell’attività in cantiere, sia esso pubblico che privato.

 

Il suddetto criterio vale anche per il personale delle Imprese subappaltatrici operanti nel territorio ed aventi sede altrove.

 

Conseguentemente le Imprese che si trovano nelle condizioni di cui sopra, sono tenute a dare comunicazione alla Cassa Edile di Belluno del cantiere acquisito prima dell’inizio dei lavori. Con lo stesso criterio temporale, le Parti convengono che l’Impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l’elenco degli operai inviati in trasferta precisando in quali cantieri operano.

 

I versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile di Belluno e il rilascio del certificato di regolarità contributiva è subordinato al rispetto di quanto concordato.

 

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue.

 

All’operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la Sede dell’Impresa o il cantiere per il quale è stato assunto, ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, e comunque oltre 5 chilometri dai predetti luoghi  ( Sede o cantiere ), spetta un’indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

 

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore giornaliero in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai.

 

La formula sotto riportata e utile  per la determinazione della quota giornaliera di trasferta è pertanto un semplice procedimento matematico elaborato dalle parti avente il solo scopo di quantificare un valore giornaliero fisso spettante esclusivamente per ogni giornata di trasferta al lavoratore che trovasi nelle condizioni di cui sopra,  soggetto a modifiche nell’importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25 del c.c.n.l.

 

1. Misura della trasferta

 

All’operaio che trovasi nelle condizioni sopra previste sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno così come definito nell’apposito articolo  “mensa”  del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

 

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese e con il riconoscimento dell’indennità di trasferta di seguito riportata, le parti considerano assorbita e quindi non dovuta  la percentuale prevista dall’art. 22 – 2° comma – parte operai del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

Le misure che le Parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore sono, a far data dall’entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:

 

1.a) per distanze comprese tra i 2 e i 20 chilometri dai confini    territoriali di cui al 6° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al  5%   della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

 

 

1.b) per distanze comprese tra i 21 e i 50 chilometri dai confini territoriali di cui al 6° comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 15% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8;

  

 1.c) per distanze superiori ai 50 chilometri dai confini territoriali di    cui al 6°  comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 18%    della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 25 del c.c.n.l. vigente, moltiplicato 8.

 

La paga oraria di riferimento è quella dell’operaio specializzato: l’importo che ne deriverà che sarà troncato alla seconda cifra dopo la virgola, sarà arrotondato per eccesso o per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia pari e superiore o inferiore a 5.

 

 

2. Mezzi di trasporto

 

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

 

2.a) Mezzi dell’Impresa

 

Nel caso in cui l’Azienda decida di effettuare il trasporto  degli operai con mezzi propri, nulla è dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punto 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell’Impresa al quale viene riconosciuta un’indennità chilometrica di € 0,10/km.

 

2.b) Mezzi del lavoratore ( per conto impresa )

 

Qualora l’impresa convenga di effettuare il trasporto  con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati  (almeno tre, compreso il proprietario dell’automezzo ) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l’autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

 

 - rimborso chilometrico pari ad ¼ del costo della benzina;

 

 - indennità chilometrica di € 0,10/km.

 

 

2.c) Mezzi pubblici

 

Nel caso che l’impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso della spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

 

2.d) Mezzi del lavoratore

 

Nell’ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell’operaio e dell’Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell’Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di ¼ del prezzo di un litro di benzina.

 

 

 

 

3 Pernottamento in loco

 

Tutte le misure indicate al punto 1. del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall’Impresa il cui vitto e alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all’operaio addetto alla guida del mezzo:

 

- se il mezzo è aziendale all’operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di € 0,10/km;

 

 - se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell’Impresa al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di ¼ del prezzo di un litro di benzina, nonché l’indennità chilometrica di  € 0,10/km.;

 

 - se il mezzo è del lavoratore ( con massimo di due trasportati, compreso il proprietario ) l’operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

 

Con riferimento al punto 3 del presente articolo ( pernottamento in loco ) le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1- primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa in trasferta  pari a € 7,00.

 

Note a Verbale

 

a)  Si considera prestazione giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore.

 

b)  Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l’operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio, ovvero determini un reale avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

 

 c) Al fine dell’erogazione dei trattamenti di trasferta le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere, deve intendersi trasferito presso la Sede dell’Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo diversa decisione assunta.

 

d)  Le indennità che si riferiscono  al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge                          (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc....), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

 

 

Dichiarazione congiunta sull’indennità di trasferta 

 

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l’art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2  settembre 1997, n° 314, in merito all’armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

 

 

Quanto sopra poiché l’attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro ( art. 22, comma 2 - parte operai - del c.c.n.l. di settore 29 gennaio 2000 ).

 

 

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell’assunzione  o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal 6° comma - art. 8, parte operai,  del presente accordo.

 

I lavoratori che si trovano in tali condizioni, non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n° 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.

 

( art. 9 ) Indennità territoriale di settore

 

I valori orari sono confermati negli importi seguenti:

 

operaio 1° livello     € 0,53;

operaio 2° livello     € 0,60;

operaio 3° livello     € 0,65;

operaio 4° livello     € 0,70.

 

 

 

 

 

 

( art. 10 ) Elemento Economico Territoriale

 

In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonché dall’art.2 del D.L. 25 marzo 1997 n.67 convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135

 

Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Belluno, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, con specifico riguardo ai  seguenti indicatori:

 

 

-    numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Belluno;

-    numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Belluno;

-    numero di ore denunciate alla Cassa Edile di Belluno;

-    monte salari denunciato alla Cassa Edile di Belluno;

-    numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate dall’INPS per mancanza di lavoro nel settore;

-    numero complessivo dei bandi di gara e degli appalti  di opere pubbliche aggiudicati (dati CRESME)

-    importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti di opere pubbliche aggiudicati (DATI CRESME);

-    numero delle notifiche preliminari inoltrate ai sensi del D.Lgs. 494/96 quale ricavabile dai dati in possesso della  Regione Veneto e della rete degli SPISAL del territorio provinciale.

 

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di dicembre, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002.

 

La determinazione annuale in via definitiva del valore dell’elemento economico territoriale accontato sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi entro lo stesso mese di dicembre di ogni anno, raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente con l’andamento medio annuale del settore ed i suoi risultati  del periodo 1° ottobre 1999 / 30 settembre 2002, che viene individuato quale periodo  fisso di riferimento per l’analisi dell’andamento degli indicatori di settore per tutta la vigenza del presente contratto integrativo provinciale di lavoro.

 

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

 

Le parti procederanno all’analisi dell’andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori territoriali;

- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità – per il periodo considerato – degli indicatori;

- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni.

 

Una volta verificata l’attendibilità degli stessi dati, ove dall’esame emerga l’esistenza  di andamenti positivi in almeno due degli  indicatori territoriali come sopra  individuati, si considereranno verificati i presupposti per l’erogazione dell’E.E.T. e le  parti definiranno quindi l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

 

Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

 

A decorrere  dal 1° gennaio 2003  l’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000  viene stabilito nella misura del’11% dei minimi di paga base e di stipendio; a decorrere dal 1° gennaio 2004 e per il residuo periodo di vigenza del contratto la misura sarà elevata al  14% dei minimi di paga base e stipendio.

 

Le predette percentuali saranno  comunque sempre riferite ai minimi di paga  base e di stipendio in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

 

Relativamente all’anno 2003, gli importi erogabili  in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non potranno superare i seguenti importi massimi:

 

 OPERAI

Operaio 4° livello                                                                                                           € 0,44  orari

Operaio 3° livello specializzato                                                                                     € 0,41  orari

Operaio 2° livello qualificato                                                                                        € 0,37    orari

Operaio 1° livello comune                                                                                              € 0,32  orari

Custodi, guardiani, portinai                                                                                            € 0,28  orari

Guardiani con alloggio                                                                                                    € 0,25  orari

 

 

 

 APPRENDISTI OPERAI

Apprendisti  operai  1° semestre                                                                                € 0,22  orari

Apprendisti operai   2° semestre                                                                                € 0,24  orari

Apprendisti operai   3° semestre                                                                                € 0,26  orari

Apprendisti operai   4° semestre                                                                                € 0,28  orari

Apprendisti operai   5° semestre                                                                                € 0,30  orari

Apprendisti operai   6° semestre                                                                                € 0,31  orari 

 

Dal 1° gennaio 2004  e per tutta la residua vigenza del contratto provinciale gli importi erogabili in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate –quale anticipo dell’elemento economico territoriale e successivamente definiti in via di conferma non potranno superare i seguenti importi massimi:

 

OPERAI

Operaio 4° livello                                                                                                         €    0,56 orari

Operaio 3° livello specializzato                                                                                   €    0,52 orari

Operaio 2° livello qualificato                                                                                       €    0,47 orari

Operaio 1° livello comune                                                                                            €    0,40 orari

Custodi, guardiani, portinai                                                                                          €    0,36 orari

Guardiani con alloggio                                                                                                  €    0,32 orari

 

 

 APPRENDISTI  OPERAI

Apprendisti  operai  1° semestre                                                                                € 0,28  orari

Apprendisti operai   2° semestre                                                                                € 0,31  orari

Apprendisti operai   3° semestre                                                                                € 0,33  orari

Apprendisti operai   4° semestre                                                                                € 0,35  orari

Apprendisti operai   5° semestre                                                                                € 0,38  orari

Apprendisti operai   6° semestre                                                                                € 0,40 orari

 

 

Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale, quale definita con il presente accordo, è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

 

I criteri e concetti riportati nel presente articolo validi per la quantificazione dell’elemento economico territoriale ( E.E.T. ), sono utili anche per la determinazione dell’E.E.T. da valere per gli impiegati.

 

 

 

( art. 11 ) Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro

 

Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro ( C.P.T. ), costituisce lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l’attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore del settore edile e per il controllo dell’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

 

Sulla scorta di tali principi e considerato l’importante ruolo che riveste il suddetto Organismo nel settore edile a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali operanti in provincia di Belluno, sia del settore industriale che di quello artigiano e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori hanno inteso definire con accordo del 12 aprile 2001, lo Statuto per il funzionamento del C.P.T. ( allegato 2  ).

 

Le parti, anche al fine di rendere maggiormente incisivi gli interventi del C.P.T.  finalizzati a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti sulle specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro, ritengono che particolare attenzione, nell’espletare le funzioni di cui all’art. 17 dello Statuto, sia rivolta alle realtà in cui mancano riferimenti alla figura del Rappresentante del Lavoratore per la sicurezza.

 

Il C.P.T. è finanziato da un contributo dello 0,10% a carico delle imprese da versare alla Cassa Edile e calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

 

( art. 12 ) Ambiente di lavoro

 

Ferma restando l’applicazione delle norme di legge e di contratto in materia, nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori o abbiano durata superiore a 6 mesi, l’impresa deve mettere a disposizione dei lavoratori i seguenti locali:

 

a) spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali;

    b) refettorio, riscaldato durante i mesi invernali

 

I cantieri nei quali ricorrono le condizioni suindicate debbono essere dotati di servizi igienico-sanitari con acqua calda e fredda.

 

Qualora il numero degli operai sia inferiore a 15 e quando il cantiere abbia durata inferiore a 6 mesi e quando sussistono le condizioni che rendono impossibili per le imprese che occupano più di 15 dipendenti o abbiano durata superiore a 6 mesi l’osservanza di quanto previsto dai commi precedenti, l’impresa deve provvedere affinché i lavoratori possano comunque usufruire dei servizi di cui al presente articolo in idonei locali nelle vicinanze del cantiere.

 

Per quanto inerente alla materia della prevenzione infortunistica ed alla salvaguardia della salute dei lavoratori, le parti si richiamano a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 626/94 e più specificatamente per il settore edile al Decreto Legislativo n° 494/96.

 

( art. 13 ) Indumenti di lavoro

 

Riprendendo quanto pattuito con l’integrativo 15 dicembre 1998, agli operai che risultino alle dipendenze dell’Impresa iscritta alla Cassa Edile da almeno 3 mesi nei dodici mesi precedenti, che possono vantare una anzianità nel settore di almeno tre mesi, verrà provveduto alla fornitura gratuita dei seguenti indumenti:

 

- due tute ( oppure due giubbetti e due paia di pantaloni );

 

L’onere dell’acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assegnato alla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento a carico delle aziende di una percentuale pari allo 0,30% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

 

Tale percentuale va versata alla Cassa Edile unitamente  agli altri contributi dovuti allo stesso Ente.

 

L’operaio che dovesse cambiare datore di lavoro dopo aver ricevuto dall’impresa di provenienza gli indumenti qui previsti, per il restante periodo dell’anno non avrà diritto ad ulteriori forniture di vestiario.

 

Per gli operai neo assunti che non possono vantare una anzianità minima nel settore come sopra quantificata, matureranno il diritto al vestiario al raggiungimento dei tre mesi di attività nell’edilizia.

 

La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale  conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.

 

Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 maggio di ogni anno a tutti gli operai in forza  nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al 1° comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.

 

Per gli addetti ai lavori di asfaltatura  stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume,  la fornitura degli indumenti di lavoro di cui al presente articolo, avrà cadenza semestrale fermo restando il possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati. Per tali addetti la doppia fornitura annuale del materiale sarà attuata con riferimento al periodo 20 marzo - 31 marzo e 20 settembre - 30 settembre.

 

 ( art. 14 ) Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia.

 

Ai sensi dell’art. 19 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia va assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 del c.c.n.l.

 

Detta percentuale complessiva risulta così composta:

 

n   gratifica natalizia                                                          10%

n   ferie                                                                              8,50%

 

 

Gli importi delle aliquote sopra riportate devono essere accantonati presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia di Belluno secondo le modalità di cui all’art. 19 del presente accordo.

 

( art. 15 ) Anzianità professionale

 

Il contributo a carico dei datori di lavoro  per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all’art. 30 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, è attualmente fissato nella misura del 7,10% ( 6,10% APE Ordinaria e 1% APE Straordinaria )

 

Il contributo continuerà ad essere accantonato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto.

 

 

( art. 16 ) Formazione professionale

 

Il contributo a favore dell’Ente scuola ( C.F.P.M.E. ) è confermato nella misura dello 0,85% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 gennaio 2000.

 

Il contributo deve essere versato nei termini previsti dall’articolo 19 del presente contratto, a cura dei Datori di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Belluno che provvederà al successivo trasferimento delle somme raccolte al Centro per la Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Belluno.

 

Ai lavoratori muniti dell’attestato di qualificazione rilasciato dal predetto Centro ed assunti per le mansioni oggetto dell’addestramento, sarà garantito il trattamento previsto dalle specifiche norme del Contratto Nazionale.

 

Le Parti danno mandato agli Organi di Gestione del C.F.P.M.E. di analizzare e possibilmente concretizzare entro un anno dalla firma dell’accordo di rinnovo del CCPL, programmi formativi rivolti a lavoratori immigrati dipendenti di aziende che applicano la presente intesa e versano quindi il contributo di funzionamento del C.F.P.M.E., tenuto conto che ciò non deve creare oneri aggiuntivi diretti per le imprese.

 

Analoga attenzione sarà oggetto di approfondimento da parte dei suddetti Organi di Gestione in merito all’organizzazione della formazione continua rivolta a lavoratori di imprese come sopra individuate eventualmente segnalati dalle stesse

 

( art. 17 ) Quote  di adesione contrattuale

 

L’art. 37 - lettera C - del c.c.n.l. definisce la possibilità di prevedere l’istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale e la relativa ripartizione tra i datori di lavoro e gli operai.

 

 

 

A seguito accordo sindacale del 9 aprile 1984, tale ripartizione è stata individuata dalle Parti e le aliquote relative, comprensive della quota nazionale, in vigore dal 1° maggio 2001 sono le seguenti:

 

a) 0,65% a carico ditta;

b) 0,87% a carico lavoratore.

 

Tali aliquote che sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, sono comprensive della maggiorazione relativa all’accantonamento Cassa Edile e alla percentuale riferita ai permessi individuali.

 

Le quote a carico degli operai sono trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga  unitamente al contributo assistenza  da essi dovuto alla Cassa Edile di Belluno ai sensi dell’art. 19 del presente contratto.

 

Le quote territoriali di adesione contrattuale  dovranno essere versate nei termini previsti dal citato art. 19 a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno unitamente al contributo assistenza.

 

Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio sono regolate da apposito accordo stipulato tra le Organizzazioni Territoriali contraenti e la Cassa Edile.

 

Ai sensi dell’art. 38 del vigente c.c.n.l., le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto potranno riscuotere gli importi corrispondenti alle “deleghe” loro rilasciate dai lavoratori, tramite la Cassa edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno che provvederà ad effettuare le relative trattenute sull’ammontare degli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, in sede di liquidazione.

 

Il presente articolo non si applica alle aziende a Partecipazione Statale.

 

( art. 18 ) Multe e trattenute

 

Il provento delle trattenute e delle multe, che non rappresentino risarcimento del danno, applicate a norma dell’art. 99 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, è devoluto a favore della Cassa Edile di Belluno.

 

 

 

 

( art. 19 ) Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza

 

L’attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Belluno è regolata da apposito Statuto e Regolamento approvato dalle Organizzazioni sindacali contraenti con accordo collettivo provinciale.

 

Il contributo assistenza a favore della Cassa Edile, è fissato nella misura complessiva del 2,52% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. in vigore.

 

Detto contributo, ai sensi dell’art. 37 del vigente c.c.n.l., è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro – 2,10% - e per 1/6 a carico degli operai dipendenti - 0,42%.

 

Le modalità e le condizioni di versamento del predetto contributo sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento della Cassa stessa.

 

Il versamento del contributo assistenza, formazione professionale, anzianità professionale edile,  C.P.T., del contributo per la costituzione dell’Osservatorio, del contributo vestiario, delle quote di adesione contrattuale nonché delle somme afferenti l’accantonamento  per gratifica natalizia e  ferie, va effettuato improrogabilmente entro il 25° giorno del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

 

Le Organizzazioni sindacali contraenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del vigente c.c.n.l., si riservano di approvare le prestazioni assistenziali della Cassa Edile deliberate al suo Consiglio di Amministrazione e di deliberare, entro i limiti proposti dal predetto Consiglio, la natura, la misura nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni.

 

Le Organizzazioni sindacali contraenti si riservano altresì di stabilire quali tra dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Cassa Edile, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formeranno parte integrante del trattamento economico  e normativo definito dal vigente c.c.n.l. e dal presente contratto provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N° 1 ALL’ACCORDO PROVINCIALE

( appalti o subappalti privati )

 

Spettabile                                                                               Spettabile

Cassa Edile                                                                            INPS

…. Belluno                                                                      …..Belluno

 

Spettabili                                                                             Spettabile

Feneal, Filca, Fillea                                                              INAIL

...Belluno                                                                          …..Belluno                                                                  

(Per il tramite della                                                                               

Sezione Costruttori Edili

della Provincia di Belluno)

 

Spettabile

Sezione Costruttori Edili

della Provincia di Belluno

 

Oggetto: c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini.  Appalto e subappalto.

 

La sottoscritta Impresa............, con sede in...........in considerazione della    “ Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti” contenuta nel C.C.N.L. 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini, comunica a codesta spettabile Cassa Edile ed agli Enti in Indirizzo, di aver affidato ( in appalto o in subappalto ), l’esecuzione di  (descrivere il tipo di lavoro ) presso il proprio cantiere di ...............all’Impresa............con sede in...........

 

Con riferimento a quanto sopra , conferma che i lavori in parola avranno la durata di n°...........giorni lavorativi ed occuperanno all’incirca n°...............lavoratori.

 

Per gli enti e/o Organismi a cui la presente è indirizzata diversi dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, si allega la dichiarazione della Ditta  assuntrice dei lavori di cui sopra contenente, tra l’altro, la esplicita adesione al c.c.n.l. ed agli accordi locali integrativi, fermo restando le situazioni aziendali di miglior favore in atto. ( ** )

 

 

 

 

 

( ** )

 

Dichiarazione dell’Impresa appaltatrice o subappaltatrice

 

La sottoscritta Impresa...........................dichiara che, con contratto di appalto ( o subappalto ) stipulato in data .............., ha assunto l’esecuzione, per conto dell’Impresa ...................dei lavori di....................nel cantiere di........................

 

La sottoscritta Impresa s’impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto ( o subappalto ) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale 29 gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini  e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati Contratti Collettivi e dallo statuto e regolamento della Cassa medesima.

 

 

 

 

 


 

 

PARTE IMPIEGATI

 

( art. 1 ) Elemento Economico Territoriale

 

Fermo restando i criteri fissati dalle parti per la quantificazione e la maturazione  dell’Elemento Economico Territoriale previsti per gli operai che si devono intendere estesi anche per gli impiegati, relativamente all’anno 2003 gli importi massimi dell’Elemento Economico Territoriale maturabile per gli impiegati è il seguente:

 

IMPIEGATI                          

Quadri ed impiegati 7° livello 1^  cat. super                                                        € 109,69 mensili

Impiegati 6^ livello 1^ cat.                                                                                   €   98,72 mensili

 

Impiegati 5° livello 2^ cat.                                                                                    €   82,27 mensili

Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                                                    €   76,78 mensili

 

Impiegati 3° livello 3^ cat.                                                                                    €   71,30 mensili

Impiegati 2° livello 4^ cat.                                                                                    €   64,17 mensili

Impiegati 1° livello  4^ cat. 1° impiego                                                                €   54,84 mensili

 

APPRENDISTI IMPIEGATI                          

Apprendisti impiegati 1° semestre                                                                          €    42,78 mensili

Apprendisti impiegati 2° semestre                                                                        €    46,35 mensili

Apprendisti impiegati 3° semestre                                                                         €   49,91 mensili                                                                                        

Apprendisti impiegati 4° semestre                                                                          €   53,48 mensili

Apprendisti impiegati 5° semestre                                                                          €   57,04 mensili

Apprendisti impiegati 6° semestre                                                                          €   60,61 mensili

 

Con riferimento agli stessi principi dichiarati in merito all’Elemento Economico per gli operai, gli importi massimi maturabili dal 1° gennaio 2004, sono:

 

IMPIEGATI                          

Quadri ed impiegati 7° livello 1^ cat.super                                                            € 139,60 mensili

Impiegati 6^ livello 1^ cat.                                                                                     € 125,64 mensili

 

Impiegati 5° livello 2^ cat.                                                                                      € 104,70 mensili

Impiegati 4° livello assistenti tecnici                                                                      €   97,72 mensili

 

Impiegati 3° livello 3^ cat.                                                                                      €   90,74 mensili

Impiegati 2° livello 4^ cat.                                                                                      €   81,67 mensili

Impiegati 1° livello  4^ cat. 1° impiego                                                                   €   69,80 mensili

 

 

APPRENDISTI IMPIEGATI                          

Apprendisti  impiegati 1° semestre                                                                        €   54,44 mensili

Apprendisti  impiegati 2° semestre                                                                        €   58,98 mensili

Apprendisti impiegati 3° semestre                                                                         €   63,52 mensili

Apprendisti impiegati 4° semestre                                                                         €   68,06 mensili

Apprendisti impiegati 5° semestre                                                                         €   72,59 mensili

Apprendisti impiegati 6° semestre                                                                         €   77,13 mensili

 

( art. 2 ) Mensa e trasferta

 

Il contenuto degli articoli 7 e 8 - parte operai – del presente accordo si deve intendere esteso anche agli impiegati tecnici di cantiere.

 

Restano salve le situazioni in atto presso le Imprese.

 

( art. 3 ) Premio di Produzione

 

I valori mensili sono confermati negli importi seguenti:

 

impiegato 1° livello           € 69,70;

impiegato 2° livello           € 80,49;

impiegato 3° livello           € 88,93;

impiegato 4° livello           € 97,73;

impiegato 5° livello           € 111,55;

impiegato 6° livello           € 133,80;

impiegato 7° livello           € 143,52.


 

 

Sono parte integrante del presente accordo:

 

allegato 1 – Una Tantum

allegato 2 – Statuto CPT;

allegato 3 – stralcio accordo territoriale 14 novembre 2000;

allegato 4 – norma per i capisquadra;

allegato 5 – accordo aggiuntivo al CCPL 7 gennaio ’03.

 

Fatto, letto e sottoscritto.

 

 

 

 

Sezione Costruttori Edili Assindustria                                          Feneal-Uil

 

 

 

 

 

                                                                                                              Filca-Cisl

 

 

 

 

 

                                                                                                     Fillea-Cgil

 

 


 

(allegato 1)

 

Con riferimento all’intesa per il rinnovo del CCPL sottoscritta dalle parti in data 7 gennaio 2003 e decorrente dal 1à gennaio 2003, per una serie di considerazioni connesse all’accordo raggiunto, viene riconosciuto un importo una tantum paria a € 160,00 lordo onnicomprensivo che sarà composto secondo le modalità di seguito riportate:

 

-       € 80,00 con la mensilità di giugno 2003 a tutti i lavoratori in forza alla data del 15 giugno 2003 il cui valore sarà proporzionato alla anzianità aziendale del lavoratore maturata nel periodo 1° gennaio 2003 – 15 giugno 2003;

 

-       € 80,00 con la mensilità di dicembre 2003 a tutti i lavoratori in forza dalla data del 5 dicembre 2003 il cui valore sarà proporzionato alla anzianità aziendale del lavoratore maturata nel periodo 1° luglio 2003 – 5 dicembre 2003.

 

Fatta salva la maturazione dei ratei relativi ai mesi di giugno e di dicembre 2003 che si intendono maturabili per intero purchè il lavoratore sia in forza alla data, rispettivamente, del 15 giugno 2003 e del 5 dicembre 2003, per il calcolo dell’anzianità aziendale riferita agli altri mesi il rateo mensile dell’una tantum si deve intendere maturato qualora l’anzianità del lavoratore è pari o superiore a 15 giorni di calendario.

 

Nel determinare l’importo dell’una tantum, le Parti hanno già tenuto conto dell’incidenza sullo stesso dei vari istituti contrattuali e/o di legge.

 

Letto e sottoscritto

 

 

Sezioni Edili Assindustria Belluno

 

 

 

 

 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
 (allegato 4)

 

 

 

 

Il giorno 20 aprile 1998, con riferimento alla stipula dell’accordo per il rinnovo dell’integrativo provinciale,

 

 

tra

 

 

La Sezione Costruttori Edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Celeste Bortoluzzi e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Gustavo Fontana e Roberto Mares, con l’assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

 

 

e

 

 

La Feneal-Uil di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;

 

La Filca-Cisli Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Stefano Calvi;

 

La Fillea-Cgil di Belluno, rappresentata dai signori Giuseppe Colferai, Giacomo Chiesura e Valerio Costa,

 

 

è stato sottoscritto quanto segue.

 

 

In considerazione del fatto che le Imprese operanti nel settore edile in Provincia di Belluno, nella maggior parte dei casi, sono realtà che operano in diverse tipologie lavorative che, pur richiedendo squadre di lavoro ridotte, proprio per la natura dei lavori eseguiti necessitano di figure professionali alle quali riconoscere la qualifica di caposquadra, si conviene che la percentuale di maggiorazione specifica prevista per tali figure professionali dall’art. 79 – regolamentazione comune agli operai e agli impiegati – sia estesa a tutte le maestranze in possesso di tale qualifica, indipendentemente dal numero degli operai componenti la squadra per la quale è stato riconosciuto “capo” dall’Impresa.

 

Quanto sopra a decorrere dal 1° aprile 1998

 

Fatto, letto e sottoscritto

 

 

 

Sezione Costruttori Edili

Feneal-Uil

 

 

 

Filca-Cisl

 

 

 

Fillea-Cgil

 

 

 


 

(allegato 5)

 

 

 

 

Accordo aggiuntivo al CCPL 7 gennaio 2003-02-05

Il giorno 7 gennaio 2003, con riferimento alla stipula dell’accordo per il rinnovo dell’integrativo provinciale,

 

 

tra

 

 

La Sezione Costruttori edili dell’Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca Pierobon e dalla delegazione imprenditoriale nelle persone dei signori Roberto Mares e Klaus Schillkowski con l’assistenza del segretario della Sezione sig. Marco Melchiori

 

 

e

 

 

La Feneal-Uil di Belluno, rappresentata dal sig. Valerio Zannin;

 

la Filca-Cisl di Belluno, rappresentata dai signori Stefano Bellumat e Edi Beniamino Toigo;

 

la Fillea-Cgil di Belluno, rappresentata dai signori Giacomo Chiesura, Valerio Costa e Paola Tegner

 

è stato sottoscritto quanto segue.

 

In considerazione  della particolare conformazione del territorio, viene confermato per gli operai addetti alla costruzione – sia dentro che fuori dei centri abitati – di linee elettriche e telefoniche, aeree e sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, l’indennità del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate..

L’indennità di cui sopra assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.

 

Il presente accordo avrà la stessa decorrenza e durata del CCPL 7 gennaio 2003.

 

Letto e sottoscritto

 

 

Sezioni Edili

 

 

 

 

 

Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

 

 


 

VERBALE DI ACCORDO

 

 

 

Il giorno 7 gennao 2003, in Belluno, presso la Sede dell’Associazione fra gli Industriali

 

tra

 

-         la Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria di Belluno, rappresentata dal Presidente Luca PIEROBON, con l’assistenza del Segretario della Sezione Marco MELCHIORI;

-         la Categoria Edile dell’Associazione Provinciale Piccola Industria Artigianato – APPIA-CNA di Belluno, rappresentata dal Presidente Franco ZANIN, con l’assistenza del Responsabile del Servizio Sindacale Renzo DE PICCOLI;

-         la Categoria Edilizia dell’Unione Artigiani di Belluno, rappresentata dal Presidente Secondo PAULETTI, con l’assistenza del funzionario dell’Unione Artigiani Ferdinado PRIOR;

 

e, in ordine alfabetico

 

-         la Feneal - UIL di Belluno, rappresentata dal Sig. Valerio ZANNIN;

-         la Filca - CISL di Belluno, rappresentata dai Sigg. Stefano BELLUMAT e Edi Beniamino TOIGO;

-         la Fillea - CGIL di Belluno, rappresentata dai Sigg. Giacomo CHIESURA, Valerio COSTA e Paola TEGNER;

 

viene stipulato il presente accordo.

 

Con accordo del 13 luglio 1999 , le Associazioni Imprenditoriali  Territoriali qui rappresentate e le OO.SS. provinciali del settore edile in rappresentanza dei lavoratori occupati in edilizia, hanno inteso definire e/o implementare taluni obiettivi aventi il comune intendimento di contribuire in maniera sempre più incisiva al coordinamento delle componenti intrinseche all’attività edile in cui le Parti, ciascuna per la propria rappresentatività, possono giocare un ruolo importante.

 

In modo particolare, con l’accordo del 13 luglio 1999 e con quello successivo del 30 maggio 2000, le parti hanno definito i criteri e le funzioni dell’Osservatorio provinciale di settore che ha lo scopo di monitorare i dati territoriali utili per valutare come si muove l’attività edile sul territorio e come la stessa opera in rapporto con le norme in materia di lavoro.

 

E’ questo un progetto ambizioso e di rilevante importanza, utile per lo sviluppo dell’attività economica del settore e conseguentemente per dare sempre maggiore garanzia occupazionale alla manodopera impiegata.

 

Questo è possibile puntando su una sempre maggiore competitività delle imprese e quindi sulla capacità di queste ultime di porsi efficacemente sul mercato in relazione alla concorrenza.

 

Sempre con riferimento all’accordo del 13 luglio 1999 dal quale  trova riferimento l’accordo territoriale 12 aprile 2001, le parti hanno inteso perfezionare un progetto già esistente sul territorio ma ritenuto insufficientemente rappresentativo di tutte le forze sociali e quindi poco incisivo rispetto alle intenzioni che ne hanno sancito la nascita.

 

Si tratta del Comitato Paritetico Territoriale avente funzioni di salvaguardia della salute dei lavoratori, in termini di prevenzione in materia antinfortunistica e di igiene negli ambienti di lavoro.

 

Tale Organismo riveste un ruolo di primaria importanza nel seguire la materia ad esso assegnata e lo stesso richiede, per essere pienamente attuativo, una penetrazione nel sistema mirata al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle parti con il relativo Statuto che ne regolamenta l’attività.

 

In particolare le parti nel riconoscere il proficuo lavoro fin qui svolto dal Consiglio di Amministrazione del CPT, sollecitano la piena attuazione dell’art. 17 dello Statuto approvato con accordo del 12 aprile 2001, prestando particolare attenzione alle realtà in cui mancano riferimenti alla figura del Rappresentante del Lavoratore per la sicurezza.

 

All’Osservatorio, al Comitato Paritetico Territoriale e al Centro di Formazione Professionale per le Maestranze Edili, ovviamente - in quest’ultimo caso - per le componenti in esso rappresentate, le Parti hanno inteso assegnare ruoli cardine aventi l’obiettivo, nella reciproca autonomia funzionale e operativa, di contribuire a consolidare lo sviluppo del settore in tutte le sue componenti.

 

Con specifico riferimento all’Osservatorio, valutato che tale strumento per essere veramente funzionale al ruolo ad esso riconosciuto e poter quindi raggiungere concreti risultati utili necessita di una organizzazione propria, anche in riferimento ai compiti assegnati  alle Casse Edili in funzione dei principi espressi dalla nuova normativa inerente il rilascio dell’attestato di regolarità contributiva negli appalti pubblici ( DURC ) per cui l’Osservatorio può assumere una veste determinante, le parti ritengono necessario affidare ad una persona scelta di comune accordo sulla base delle capacità professionali specifiche possedute, il compito - innanzitutto - di avviare l’attività dell’Osservatorio secondo le indicazioni strategiche che saranno di volta in volta individuate da tale Organismo e successivamente consolidarne le funzioni.

 

Anche in sintonia con il contenuto dell’accordo territoriale del 30 maggio 2000 in merito all’individuazione dell’Ente bilaterale di riferimento con la funzione di collettore e di elaboratore dei dati utili per lo sviluppo dell’attività dell’Osservatorio, le parti confermano di individuare nella Cassa Edile di Belluno l’Ente incaricato a gestire organizzativamente ed economicamente il professionista come sopra evidenziato.

 

Per dare attuazione ai contenuti del presente accordo viene istituito un contributo a totale carico dei datori di lavoro da versare con i contributi dovuti alla Cassa Edile pari allo 0,20% da calcolare sulla stessa base imponibile su cui si determinano i contributi riferiti all’anzidetto Ente.

 

Tale contributo avrà decorrenza dal 1° ottobre 2003 sino al 30 settembre 2006.

 

Le parti verificheranno annualmente lo stato di attuazione del contenuto della presente intesa con la possibilità di concordare ogni migliore e diversa condizione utile al suo sviluppo.

 

Entro e non oltre il 30 giugno 2006, le parti si incontreranno per valutare la eventuale necessità di considerare parte del contributo di cui trattasi nell’ambito delle esigenze di funzionamento eventualmente necessarie e riferite agli Organismi bilaterali territoriali esistenti, con particolare riferimento al Comitato Paritetico Territoriale.

 

 

 

Nel contesto sinergico tra Enti Bilaterali, il soggetto al quale sarà affidato l’incarico di cui sopra, dovrà dare inoltre, in linea con le indicazioni fornite dai rispettivi Organismi paritetici, una collaborazione anche in seno all’attività del Comitato Paritetico Territoriale e del Centro di Formazione Professionale per le Maestranze Edili, con l’obiettivo di contribuire a migliorarne e a svilupparne, anche strutturalmente e logisticamente, il ruolo e la presenza sul territorio.

 

 

CONTRIBUTO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

 

In considerazione della ridotta necessità di copertura finanziaria, anche in considerazione della volontà espressa dalle parti a livello nazionale di adeguare i contributi Cassa Edile alle specifiche esigenze, il contributo APEO passa dal 6,10% al 5,90% a decorrere dal 1° ottobre 2003.

 

Fatto, letto e sottoscritto

 

 

 

 

 

 

Sezione Costruttori Edili - Assindustria                                                Feneal - UIL

 

 

 

 

Categoria Edile - APPIA-CNA                                                                      Filca - CISL

 

 

 

 

Categoria Edilizia - Unione Artigiani                                                                Fillea - CGIL