Edili (industria)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Belluno
Data stipula: 1 aprile 1998

Inizio validità: 1 aprile 1998 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2001

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di belluno


Sommario:

PARTE GENERALE

- Osservatorio

- Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti

- Enti bilaterali

- Comitato paritetico territoriale

- Decorrenza e durata

PARTE OPERAI

- Mensa

- Trasferta

- Indumenti di lavoro

- Elemento economico territoriale

- Armonizzazione territoriale

PARTE IMPIEGATI

- Elemento economico territoriale

- Allegato 1: allegato all'accordo provinciale (Appalti o subappalti privati)

- Dichiarazione di intenti

 

 

Il 1° aprile 1998 in Belluno, presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali

tra

- la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno;

e

- la FENEAL - UIL di Belluno;

- la FILCA - CISL di Belluno;

- la FILLEA - CGIL di Belluno;

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 5 luglio 1995 ed in particolare l'art. 39 del contratto viene stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale di lavoro 23 ottobre 1989 da valere:

- per tutto il territorio della provincia di Belluno;

- per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.C.N.L. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

PARTE GENERALE

Osservatorio (art. 1)

Si conferma il contenuto dell'accordo 6 luglio 1995 sottoscritto in materia a livello territoriale.

Al fine di contrastare l'eventuale lavoro dipendente irregolare, sia nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, sia nell'esecuzione di quelli privati, le parti convengono sulla opportunità di utilizzare la struttura dell'Osservatorio costituito il quale, utilizzando i dati utili raccolti dalla Cassa Edile, avuto anche riguardo a quanto riportato al quarto comma dell'art. 2 della parte generale del presente contratto, si attiverà - in collaborazione con il Comitato Paritetico Territoriale - al fine di un maggior coordinamento delle iniziative tendenti al controllo del mercato del lavoro.

A tal fine, si sottolinea il ruolo fondamentale che la Cassa Edile di Belluno ha, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie, nel verificare appieno il rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dall'art. 18 della Legge 55/90 in merito alla procedura di trasmissione, prima dell'inizio dei lavori pubblici, della documentazione della avvenuta denuncia dei lavori agli Enti Previdenziali ed alla stessa Cassa Edile.

Disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti e subappalti (art. 2)

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione dell'art. 15 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 che si intende qui richiamato.

Si ribadisce che le imprese appaltanti o subappaltanti di una qualsiasi delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L. 5 luglio 1995, sono tenute alla comunicazione di cui al punto b) quarto e quinto comma del sopracitato art. 15.

La comunicazione di cui sopra va data 15 giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo, alla R.S.U. o, in mancanza di questa, alla FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL provinciali, per il tramite della Sezione Costruttori Edili di Belluno.

Le parti convengono sulla opportunità che la procedura di comunicazione preventiva di cui al precedente e al presente articolo, venga inviata agli stessi Organismi (INPS, INAIL, Cassa Edile, OO.SS. per il tramite della Sezione Costruttori Edili e alla stessa Sezione dei Costruttori), anche da parte delle Imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori privati, mediante l'utilizzo dello schema di lettera di cui all'allegato 1 del presente accordo.

Enti Bilaterali (art. 3)

Le parti, nell'intento di apportare la miglior ottimizzazione del bilancio Cassa Edile, convengono sulla opportunità di rivedere i criteri in atto circa una diversa ridistribuzione delle risorse oggi disponibili per quanto attiene, in particolare, le prestazioni extracontrattuali.

La verifica di cui sopra - che viene altresì effettuata nell'ottica di una possibile omogeneizzazione a livello regionale - potrà supportare più adeguatamente le mutate esigenze del settore, con specifico riferimento all'ingresso dei giovani lavoratori.

Le parti si impegnano, pertanto, ad incontrarsi per l'esame di quanto sopra entro il 31 maggio 1998.

Auspicano, infine, che un altro possibile obiettivo sia quello di pervenire all'adozione di una modulistica, di requisiti e prestazioni Cassa Edile uniformi nell'area del triveneto, utili a favorire la mobilità nel settore senza penalizzare i lavoratori interessati.

Comitato Paritetico Territoriale (art. 4)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'impegno di adeguare, sulla scorta di quanto indicato dal C.C.N.L. in materia, l'attuale regolamento approntato in data 19 novembre 1990.

Tale atto, che dovrà avvenire entro il 31 maggio 1998, è finalizzato a conferire al Comitato Paritetico Territoriale una adeguata operatività, anche agli effetti di cui al precedente art. 1), alla luce delle intervenute disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro.

A questo scopo, le organizzazioni imprenditoriali artigiane che hanno partecipato alla stipula dell'intesa sopra richiamata, saranno preventivamente rese edotte dell'obiettivo qui definito.

Decorrenza e durata (art. 5)

Il presente accordo entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° aprile 1998 e ha durata fino al 31 dicembre 2001.

Dichiarazione di intenti

Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che vengono sostituiti integralmente gli articoli dell'Integrativo Provinciale 23 ottobre 1989 riguardanti gli stessi argomenti trattati nel presente accordo.

Pur tuttavia, le parti si incontreranno a breve per la stesura definitiva del testo integrale del Contratto Provinciale che comprenderà la normativa precedente rimasta in vigore e quella aggiornata assegnando, in tale occasione, la giusta successione degli articoli di contratto riferiti ai vari argomenti che lo compongono.

PARTE OPERAI

Mensa (art. 1)

Le parti, in relazione alle mutate condizioni operative e alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contributiva e fiscale introdotte dal 1° gennaio 1998, convengono di formulare la nuova disciplina dell'istituto della mensa rispetto a quella preesistente e risalente al Contratto Integrativo Provinciale 23 ottobre 1989, secondo i criteri che seguono.

Tale innovazione è altresì dettata dalle particolari situazioni prestative che le imprese e i lavoratori incontrano nel territorio provinciale, caratterizzato da una conformazione orografica che determina una obiettiva difficoltà di collegamenti.

Pertanto, in ragione di quanto premesso, le parti convengono:

1) il servizio di mensa a partire dal 1° aprile 1998 sarà fornito gratuitamente dall'Impresa ai lavoratori operanti nel cantiere, anche in regime di trasferta;

2) il servizio potrà essere fornito direttamente dall'Impresa mediante ricorso anche ad Aziende specializzate, oppure attraverso convenzioni con trattorie o ristoranti nelle immediate vicinanze del cantiere;

3) la fornitura del pasto di mezzogiorno consiste nel primo e secondo piatto, pane e contorno, un quarto di vino o bibita.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di lire 4.000 per ogni giorno di effettiva prestazione intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno 4 ore.

Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L. in quanto, nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una della forme sopra previste.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo nelle imprese.

Con riguardo al contenuto del presente articolo, le parti confermano che i criteri espressi hanno trovato riferimento, al fine della negoziazione, nelle precise disposizioni dettate dal Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.

Trasferta (art. 2)

Per i lavori da eseguirsi in provincia di Belluno e nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, le Imprese dovranno iscrivere gli operai in trasferta alla Cassa Edile di Belluno a decorrere dal periodo di paga in cui ha inizio la trasferta ed a prescindere dalla durata della permanenza in regime di trasferta di ogni singolo operaio.

In tali casi, i relativi versamenti andranno effettuati tenendo conto del regime contributivo in atto presso la Cassa Edile di Belluno e sulla base delle retribuzioni valide per la Cassa Edile di provenienza.

L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di Belluno è esteso anche al caso di cantieri la cui durata contrattuale risulti pari o inferiore a tre mesi qualora tali cantieri si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell'Impresa sul territorio della provincia di Belluno superiore agli anzidetti tre mesi. Ricorrendo tale evenienza, l'Impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta a decorrere dal periodo di paga successivo al terzo mese.

Quest'ultimo termine è individuato rispetto alla data dell'accertato inizio dei lavori in provincia.

L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di Belluno è esteso, con i criteri di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, anche al personale delle Imprese subappaltatrici qualora il cantiere principale nel quale le stesse Imprese sono chiamate ad intervenire in subappalto, abbia contrattualmente una durata superiore a tre mesi e ciò anche nel caso in cui per le lavorazioni e le opere oggetto del subappalto sia prevista una durata dell'intervento pari o inferiore a tre mesi e superiore a trenta giorni.

Quanto al trattamento di trasferta si precisa quanto segue.

All'operaio comandato a prestare la propria attività in un cantiere sito oltre i confini territoriali del comune dove è ubicata la sede dell'impresa o il cantiere per il quale è stato assunto ovvero il cantiere presso il quale è stato trasferito, spetta un'indennità giornaliera di trasferta secondo il criterio riportato al punto 1 del presente articolo.

1. Misura della trasferta

All'operaio che trovasi nelle condizioni di cui sopra sarà riconosciuto, oltre al pasto gratuito di mezzogiorno cosi come definito nell'apposito articolo "mensa" del presente accordo, un rimborso per altre spese sostenute dallo stesso come sotto quantificate, che il Decreto Legislativo 314/1997 e i chiarimenti ministeriali intervenuti, hanno inteso esentare dal presentare la relativa documentazione di dettaglio.

Con la predetta somministrazione gratuita impegnativa per tutte le Imprese, che toglie quindi il carattere facoltativo già previsto in materia dalla precedente contrattazione integrativa provinciale del 23 ottobre 1989, le parti, conseguentemente, considerano assolta ogni altra alternativa obbligazione remunerativa riportata al punto 4 - 1° capoverso - dell'art. 10 del citato accordo provinciale che trae riferimento, assorbendone la percentuale, nel contenuto dell'art. 22 - secondo comma - del C.C.N.L. vigente.

Le misure, che le parti ritengono congrue per sopperire alle maggiori spese sostenute dal lavoratore, sostitutive di quelle in atto, sono, a far data dall'entrata in vigore del presente accordo, le seguenti:

1.a) per distanze comprese tra i 5 e i 20 chilometri dai confini territoriali di cui al sesto comma del presente articolo, una indennità giornaliera pari al 3% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente, moltiplicato 8;

1.b) per distanze comprese tra i 20 e i 50 chilometri dai confini territoriali di cui al punto 1.a), una indennità giornaliera pari al 12% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente, moltiplicato 8;

1.c) per distanze superiori ai 50 chilometri dai confini territoriali di cui ai punti 1a) e 1b), una indennità giornaliera pari al 15% della paga oraria determinata sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del C.C.N.L. vigente, moltiplicato 8.

La paga oraria di riferimento e quella dell'operaio specializzato: l'importo che ne deriverà sarà arrotondato alle 100 lire per eccesso o per difetto in base al risultato pari e superiore o inferiore alle 50 lire.

Con tale criterio, le parti intendono determinare un valore in cifra fissa diverso per fasce di trasferta ma uguale per tutti i livelli di inquadramento degli operai, soggetto a modifiche nell'importo al solo variare degli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 sopra citato.

2. Mezzi di trasporto

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto da parte del lavoratore per recarsi al cantiere assegnato, le parti hanno individuato i seguenti casi secondo un ordine avente carattere, per quanto possibile di priorità.

2.a) Mezzi dell'Impresa

Nel caso in cui l'Azienda decida di effettuare il trasporto degli operai con mezzi propri, nulla e dovuto oltre a quanto previsto dal precedente punti 1), salvo per il lavoratore che guida il mezzo dell'Impresa al quale viene riconosciuta un'indennità chilometrica di lire 100/Km.

2.b) Mezzi del lavoratore (per conto impresa)

Qualora l'impresa convenga di effettuare il trasporto con automezzo di proprietà di un operaio, ai lavoratori trasportati (almeno tre, compreso il proprietario dell'automezzo) compete il trattamento di cui al precedente punto 1) salvo per l'autista che beneficerà inoltre dei seguenti trattamenti:

- rimborso chilometrico pari ad ¼ del costo della benzina super;

- indennità chilometrica di lire 100/km.

2.c) Mezzi pubblici

Nel caso che l'impresa non metta a disposizione idonei mezzi di trasporto, agli operai stessi spetta il rimborso della spese di viaggio sostenute sulla base del costo dei servizi pubblici, previa presentazione di idonea documentazione.

2.d) Mezzi del lavoratore

Nell'ipotesi in cui il servizio pubblico sia assente nella tratta considerata, oppure si sviluppi in orari non compatibili con le esigenze dell'operaio e dell'Impresa, il lavoratore, previa autorizzazione dell'Impresa, potrà utilizzare il mezzo proprio beneficiando del rimborso chilometrico calcolato sulla base di ¼ del prezzo di un litro di benzina super.

3. Pernottamento in loco

Tutte le misure indicate al punto 1) del presente articolo, non sono dovute nel caso di pernottamento in loco disposto dall'Impresa il cui vitto ed alloggio sia sostenuto dalla stessa, fatto salvo il riconoscimento all'operaio addetto alla guida del mezzo:

- se il mezzo è aziendale: all'operaio che lo guida spetta una indennità chilometrica di lire 100/km;

- se il mezzo è del lavoratore e questi lo guida per conto dell'Impresa: al suddetto compete il rimborso chilometrico calcolato sulla base di ¼ del prezzo di un litro di benzina super, nonché l'indennità chilometrica di lire 100/km.;

- se il mezzo è del lavoratore (con massimo di due trasportati, compreso il proprietario): l'operaio alla guida beneficerà del solo rimborso chilometrico calcolato come al paragrafo precedente.

Con riferimento al punto 3 del presente articolo (pernottamento in loco) le parti convengono che agli operai che si trovano nella condizione di pernottamento in loco, sarà riconosciuto, per lo stesso titolo di cui al punto 1 - primo capoverso - del presente articolo, un importo per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa di lire 8.000.

Note a Verbale

a) Si considera prestazione effettiva giornaliera la presenza in cantiere per almeno 4 ore lavorate.

b) Gli emolumenti tutti previsti nel presente articolo, non trovano applicazione nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, ovvero determini un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

c) Per i rapporti di lavoro in essere alla data del presente accordo, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di trasferta sopra previsti, le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva della prassi consolidata, convengono che il dipendente operaio - che è stato inizialmente assunto per tutta la durata di uno specifico cantiere ed il cui rapporto di lavoro sia poi proseguito con la stessa impresa dopo la conclusione di tale cantiere - deve intendersi trasferito presso la sede dell'Impresa successivamente alla conclusione del primo cantiere, salvo quanto diversamente convenuto con il lavoratore.

d) Le indennità riferentesi al presente articolo non hanno incidenza alcuna con riguardo agli istituti retributivi contrattuali e/o di legge (accantonamento Cassa Edile, festività, trattamento di fine rapporto, ecc. ...), in quanto per la loro determinazione si è già tenuto conto di tale incidenza.

Dichiarazione congiunta sull'indennità di trasferta

Il personale al quale si applica il presente accordo non è qualificabile come trasfertista, a norma di quanto dispone l'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in merito all'armonizzazione del trattamento contributivo e fiscale.

Quanto sopra poiché l'attività esercitata dal suddetto personale in trasferta si esplica partendo da un luogo fisso di lavoro (art. 22, comma 2 - parte operai - del C.C.N.L. di settore 5 luglio 1995).

Tale luogo fisso di lavoro è stabilito al momento dell'assunzione o, successivamente, soltanto per effetto di trasferimento, così come previsto dal sesto comma - art. 2 - del presente accordo.

I lavoratori che si trovano in tali condizioni, non sono pertanto trasfertisti. Questo concetto emerge anche dal contenuto della circolare del 23 dicembre 1997 n. 326/E del Ministero delle Finanze, alla quale le parti stipulanti hanno fatto integralmente rinvio e riferimento essenziale per la negoziazione qui intervenuta.

Indumenti di lavoro (art. 3)

Conformemente a quanto già disposto in materia dall'art. 15 del precedente integrativo provinciale 23 ottobre 1989, agli operai che risultino alle dipendenze dell'Impresa da almeno 3 mesi, verrà provveduto alla fornitura gratuita dei seguenti indumenti:

- due tute (oppure due giubbetti e due paia di pantaloni).

L'onere dell'acquisto e della fornitura annuale diretta a carico della singola Impresa viene assolto, a partire dal 1° aprile 1999, dalla Cassa Edile di Belluno mediante il versamento di una percentuale calcolata sugli elementi di cui all'art. 19 del vigente C.C.N.L..

Tuttavia per consentire un adeguato accantonamento per fronteggiare le esigenze che cosi si determineranno, viene stabilito che le imprese opereranno un iniziale versamento alla Cassa Edile di Belluno nella misura dello 0,30% con effetto dal 1° aprile 1998.

Il predetto Organismo Paritetico, pertanto, stabilirà le più idonee forme per l'attuazione di quanto sopra che avverrà con la stagione lavorativa 1999, avuto riguardo che la fornitura individuale avrà efficacia per un anno, indipendentemente dal cambio di impresa nel settore.

La Cassa Edile di Belluno informerà le parti contraenti entro il 31 marzo di ciascun anno sulla congruità o meno del contributo di che trattasi per un suo eventuale conseguente aggiornamento a cura di queste ultime.

Le parti convengono che il materiale sia distribuito nel periodo compreso tra il 20 e il 31 marzo di ogni anno (quindi a partire dal 1999) a tutti gli operai in forza nel periodo sopra indicato che siano in possesso del requisito di anzianità aziendale di cui al primo comma del presente articolo, ovvero alla maturazione del requisito medesimo, se carente nel periodo sopra considerato.

Per gli addetti ai lavori di asfaltatura stradale, intendendosi per tali, ai fini del presente articolo, coloro che operano in condizioni di disagio connesse alla utilizzazione a caldo del bitume, la fornitura degli indumenti di lavoro di cui al presente articolo, avrà cadenza semestrale fermo restando il possesso degli operai aventi diritto, di tutti i requisiti di anzianità aziendale qui citati. Per tali addetti la doppia fornitura annuale del materiale sarà attuata con riferimento al periodo 20 marzo - 31 marzo e 20 settembre - 30 settembre.

Elemento Economico Territoriale (art. 4)

In conformità agli accordi nazionali dell'11 giugno e del 3 luglio 1997 e in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, le parti identificano quale riferimento massimo raggiungibile in termini di elemento economico territoriale, la misura del 5% di paga base e di stipendio calcolato sui minimi salariali e stipendiali in vigore al 1° gennaio 1998 e applicabile dal 1° aprile 1998.

Quanto sopra, valutata la situazione del settore che soffre di differente competitività tra imprese dovuta anche ad una discriminazione tra lavoro regolare ed irregolare, tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, tra forme organizzative imprenditoriali diverse che indirizza le parti a stabilire la percentuale dell'elemento economico territoriale dentro la soglia di decontribuzione attualmente fissata al fine di evitare di aumentare ulteriormente il divario tra il sistema produttivo organizzato in forma industriale e altre condizioni presenti sul mercato.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale, le parti sottoscritte hanno tenuto conto - avuto riguardo al territorio della provincia di Belluno - dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, relativo monte salari, appalti acquisiti dalle imprese nella provincia, ore complessivamente lavorate dagli operai iscritti in Cassa Edile, ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate a livello provinciale e riferite ad eventi diversi da quelli oggettivamente non evitabili, consumi materie prime.

In particolare, le parti hanno proceduto alla verifica e hanno rilevato raffrontando i dati relativi al periodo 1° ottobre 1996 - 30 settembre 1997 con quelli relativi al periodo 1° ottobre 1995 - 30 settembre 1996 - che l'andamento di settore nella provincia di Belluno, visti i predetti indicatori, mette in luce valori positivi in termini di produttività complessiva e tali da autorizzare il riconoscimento dell'E.E.T. nella misura percentuale sopra fissata.

Per il riconoscimento dell'E.E.T. per gli anni successivi, le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno entro il mese di dicembre di ciascun anno di vigenza della presente intesa.

Le parti inoltre ritengono possibile pervenire al raggiungimento del 7% con effetto dal 1° gennaio 1999, avuto riguardo dei confortanti indicatori dell'andamento complessivo provinciale attualmente riscontrati.

Tuttavia, in relazione alla verifica che sarà effettuata entro dicembre 1998, le parti, in quella sede, scioglieranno le proprie riserve per l'elevazione al 7% dell'elemento economico territoriale sempre da determinare sui minimi salariali e stipendiali in vigore al 1° gennaio 1998.

Si conviene che l'elemento economico territoriale venga corrisposto in via anticipata in quota oraria. Tale anticipazione troverà conferma nel valore riconosciuto in occasione dell'incontro annuale di verifica di cui sopra.

Per le considerazioni sopra esposte, si riportano i valori dell'E.E.T. da attribuire alle varie categorie e qualifiche, da intendersi in cifra fissa per tutto l'anno 1998:

OPERAI

Categoria

E.E.T. (valore orario)

Operaio 4° livello

314,10

Operaio Specializzato

291,66

Operaio Qualificato

262,50

Operaio Comune

224,36

Armonizzazione territoriale

Al fine di pervenire ad una armonizzazione su scala regionale degli imponibili salariali su cui determinare la Cassa Edile, anche in funzione del comune obiettivo di addivenire ad una uniforme metodologia di calcolo delle contribuzioni dovute e della relativa modulistica, in presenza dì mobilità delle imprese nel territorio regionale, si conviene di adeguare, con decorrenza 1° luglio 1998, l'indennità territoriale di settore ai valori orari di seguito riportati:

Livelli

Importi

1.016,75

1.152,11

1.260,72

1.345.91

Tale adeguamento, valutati i costi derivanti per le imprese del settore, comporta la soppressione dell'istituto del trasporto di cui all'art. 9 dell'integrativo provinciale 23 ottobre 1989 a decorrere dal 1° luglio 1998.

Dichiarazione a verbale

Le parti, considerato che il presente accordo integrativo è stato definito in un lasso di tempo particolarmente eccezionale rispetto all'intesa precedente del 23 ottobre 1989, anche in connessione con le straordinarie difficoltà che il settore edile ha subito in questo stesso periodo, ritengono di addivenire ad una considerazione economica afferente taluni istituti contrattuali propri del citato preesistente C.C.P.L..

Pertanto, per la sopravvenuta impossibilità di apportare, per successive intese, eventuali adeguamenti ad alcuni istituti contrattuali quali, ad esempio, indennità sostitutiva di mensa e concorso pasto, si conviene di riconoscere a tutti gli operai che abbiano un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la decorrenza del presente accordo e il 30 giugno 1998, un importo una tantum di lire 150.000 la cui cifra viene convenzionalmente ripartita pro-rata mensile nel periodo indicato (valore intero pari a 3/3).

Tale indennità sarà corrisposta per il 50% del suo valore, o minor importo se non interamente maturato per ridotta anzianità di riferimento, con la mensilità di maggio 1998 e il rimanente con la mensilità di giugno 1998.

Trattandosi di una cifra determinata pro-rata mensile, questa sarà maturata in proporzione al rapporto di lavoro effettivamente prestato dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998, intendendosi per tale anche le assenze dovute a malattia, infortunio, ferie e riposi individuali di cui all'accantonamento Cassa Edile.

Nella determinazione dell'una tantum, le parti hanno tenuto conto dell'incidenza sullo stesso degli istituti contrattuali di cui all'accantonamento Cassa Edile, la cui disciplina è contenuta nell'art. 19 del Contratto Nazionale in vigore.

Per la determinazione delle quote pro-rata utili a determinare l'importo una tantum, si considera mese intero quello pari o superiore a 15 giorni di calendario.

PARTE IMPIEGATI

Elemento Economico Territoriale (art. 1)

Fermo restando i criteri fissati dalle parti per la quantificazione dell'elemento economico territoriale per gli operai che si devono intendere estesi anche per gli impiegati, a decorrere dal 1° aprile 1998 l'elemento economico territoriale per questi ultimi è il seguente:

IMPIEGATI

Livello

Categoria

E.E.T. (valore mensile)

1ª Super

77.628

69.865

58.221

Assistente Tecnico

54.339

50.458

45.412

4ª, 1° Impiego

38.814

Il contenuto degli artt. 1 e 2 - parte operai - del presente accordo (mensa e trasferta), si devono intendere estesi anche agli impiegati tecnici di cantiere.

Restano salve le situazioni in atto presso le imprese.

Allegato n. 1 all'Accordo provinciale

(appalti o subappalti privati)

Spettabile

Cassa Edile

... Belluno

Spettabili

FENEAL, FILCA, FILLEA

... Belluno

(Per il tramite della Sezione Costruttori Edili

della Provincia di Belluno)

Spettabile

INPS

... Belluno

Spettabile

INAIL

... Belluno

Spettabile

Sezione Costruttori Edili

della Provincia di Belluno

Oggetto: C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini. Appalto e subappalto.

La sottoscritta Impresa ..............................................., con sede in .............. in considerazione della "Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da Imprese edili ed affini, comunica a codesta spettabile Cassa Edile ed agli Enti in Indirizzo, di aver affidato (in appalto o in subappalto), l'esecuzione di (descrivere il tipo di lavoro) presso il proprio cantiere di ........................................ all'Impresa ................................ con sede in ..................

Con riferimento a quanto sopra, conferma che i lavori in parola avranno la durata di n. ... giorni lavorativi ed occuperanno all'incirca n. ... lavoratori.

Per gli enti e/o Organismi a cui la presente è indirizzata diversi dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, si allega la dichiarazione della Ditta assuntrice dei lavori di cui sopra contenente, tra l'altro, la esplicita adesione al C.C.N.L. ed agli accordi locali integrativi, fermo restando le situazioni aziendali di miglior favore in atto. (**)

(**) Dichiarazione dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice

La sottoscritta Impresa ............................................... dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ........................................., ha assunto l'esecuzione, per conto dell'Impresa .................................. dei lavori di .................................. nel cantiere di ..................................

La sottoscritta Impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il Contratto Collettivo Nazionale 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati Contratti Collettivi e dallo statuto e regolamento della Cassa medesima.

Dichiarazione di intenti

Il giorno 1° aprile 1998, con riferimento alla stipula dell'accordo per il rinvio dell'integrativo provinciale,

tra

la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno,

e

la FENEAL-UIL di Belluno;

la FILCA-CISL di Belluno;

la FILLEA-CGIL di Belluno;

è stato sottoscritto quanto segue.

In considerazione del fatto che le Imprese del settore edile della provincia di Belluno, nella maggior parte dei casi, sono realtà che operano in diverse tipologie lavorative che, pur richiedendo squadre di lavoro ridotte, proprio per la natura dei lavori eseguiti necessitano di figure professionali alle quali riconoscere la qualifica di caposquadra, si conviene che la percentuale di maggiorazione specifica prevista per tali figure professionali dall'art. 79 - regolamentazione comune agli operai e agli impiegati - sia estesa a tutte le maestranze in possesso di tal qualifica, indipendentemente dal numero degli operai componenti la squadra per la quale è stato riconosciuto "capo" dall'Impresa.

Quanto sopra a decorrere dal 1° aprile 1998.