EDILI (ARTIGIANATO)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini di Bergamo


 

Data di Stipula: 13-12-2002
Inizio validita': 01-01-2003
Scadenza normativa: 31-12-2005
 
Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Bergamo


Il 13 Dicembre 2002,

tra

Associazione Artigiani - Unione Artigiani - CNA Federazione Artigiani

e

le Organizzazioni Sindacali di categoria della Provincia di Bergamo

FeNEAL- UIL, FILCA -CISL, FILLEA- CGIL

Visti

- L' art. 43 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 15 Giugno 2000;

- L'accordo Sindacale nazionale del 24 Aprile 2002;

Si conviene quanto segue:

Politiche del lavoro nelle costruzioni edili

Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori su indicate convengono di avviare un confronto per definire strategie e iniziative al fine di favorire una politica che miri al sostegno del settore.

A tal fine le parti su indicate concordano sulla opportunità di avviare un confronto con INPS,INAIL e l'organizzazione di rappresentanza del mondo delle costruzioni industriale, finalizzato a determinare la costituzione, come previsto dagli accordi nazionali, di uno sportello unico abilitato al rilascio del documento unico per contrastare le forme irregolari del lavoro nel settore delle costruzioni. (Sommario)

Osservatorio

Le Parti concordano di dare avvio all'istituzione di un "Centro di osservazione della filiera Costruzioni che abbia il compito di monitorare permanentemente l'andamento quali/quantitativo del settore, interpretandone le fasi evolutive, di sviluppo e/o di stagnazione. Ciò con il preciso obiettivo di stimolare gli attori economico - sociali del settore delle costruzioni e le Istituzioni pubbliche al compimento di scelte politiche ed amministrative capaci di favorirne i processi di sviluppo e, quando necessario, di attenuarne le difficoltà.

Ritengono, a tale riguardo, indispensabile che la scelta di istituire il Centro di osservazione venga correlata, sino a diventarne il naturale sbocco organizzativo/strutturale, al progetto "L'evoluzione del settore edile nel contesto economico - territoriale della provincia di Bergamo" in via di predisposizione da parte della LIUC (Università Cattaneo di Castellana) e del CERST (Centro di Ricerca per lo sviluppo del territorio).

Lo studio analitico dei singoli settori economici legati al macrosettore delle costruzioni verrà consegnato alle parti firmatarie il presente accordo, oltre che alle Istituzioni che esercitano ruoli di governo sul territorio. Le Parti sociali s'impegnano sin d'ora ad avviare un percorso organizzativo che, mediante il coinvolgimento di Enti istituzionalmente interessati, individui la struttura ideale di gestione dello studio, ossia di implementazione continua dei dati strutturali e di lettura scientifica dei medesimi.

Le Parti si attiveranno affinché l'iniziativa incontri la condivisione e la partecipazione di tutti gli attori di rappresentanza del settore. (Sommario)

Formazione

La domanda di formazione professionale, nel settore delle costruzioni, ha registrato nel corso degli anni, soprattutto degli anni recenti, un significativo incremento, al quale non è stata ancora data una risposta organica e qualitativamente in sintonia con le ragioni che ne hanno determinato l'incremento.

E' cambiata nel profondo la composizione sociale e culturale degli addetti del settore, soprattutto in virtù del massiccio inserimento di manodopera straniera che, certamente ha contribuito a soddisfare la domanda di lavoro espressa dal sistema locale, ma ha anche posto istanze complesse che possono essere affrontate efficacemente grazie al concorso di una serie di strumenti, tra i quali ricopre importanza prioritaria la formazione.

I corsi per apprendisti hanno permesso di avviare esperienze formative interessanti e, pertanto, di rispondere parzialmente al problema. L'evoluzione del "sistema formativo professionale" che pone a carico dell'Amministrazione provinciale il compito di programmare e di realizzare i progetti di formazione territoriale, mediante l'uso integrato delle strutture "accreditate" operanti in provincia, stimola a riflettere adeguatamente circa le scelte strategiche da compiere nel settore delle costruzioni, proprio per l'importanza primaria che esso ricopre nell'ambito dell'economia bergamasca.

Le Parti convengono sulla necessità di istituire, nell'ambito delle attività di Edilcassa, una " Commissione di addestramento professionale" con il compito di studiare e gestire progetti formativi di settore programmati sulla scorta di quanto previsto dal sistema formativo Regione/Provincia soprattutto sul tema della formazione continua che rappresenta, per il settore delle costruzioni, un obbiettivo strategico.

Decidono, a tale proposito, di costituire una Commissione paritetica di 6 componenti, avente come segretario il Direttore di Edilcassa, che studi i dettagli organizzativi, economico - finanziari e di contenuto, del progetto.

I nominativi dei membri della Commissione dovranno essere segnalati, reciprocamente tra le Parti e ad Edilcassa, in tempi rapidi e comunque non oltre il 31 Gennaio 2003.

Le Parti ritengono fondamentale e prioritario che la " Commissione di addestramento professionale" si confronti con altre Strutture del settore (Scuola Edile di Bergamo) al fine di dare luogo a progetti formativi sinergicamente finalizzati a dare risposte all'intero settore bergamasco delle costruzioni. (Sommario)

Previdenza complementare

Le parti sottoscritte si impegnano a costituire presso la Edilcassa Artigiana di Bergamo apposito fondo per sopperire al costo della percentuale riferita alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese.

Le parti demanderanno all'Edilcassa Artigiana gli adempimenti conseguenti.

Con successivo accordo sindacale verranno fissate le modalità applicative della mutualizzazione degli oneri della previdenza complementare. (Sommario)

Elemento economico territoriale

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera c) dell'art. 43 del C.C.N.L. 15 giugno 2000, da valere per il periodo 1.1.2003 - 30.11.2003 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'accordo Prov.le del 20 aprile 1998 di cui all' allegato 1) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale , così come contemplato dall'accordo nazionale del 24 Aprile 2002 , è definita nella misura massima dell' 11 %.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera c) dell'art. 43 del C.C.N.L. 15 giugno 2000, da valere per il periodi successivi al 1.12.2003 sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 1) al presente accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 14% (della paga base in vigore a tale data) definita dal punto II dell'accordo sindacale nazionale 24 aprile 2002.

Le tabelle allegate al presente accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al III livello. Per gli altri livelli l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrazione prevista dal C.C.N.L..

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è definita in coerenza con quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, dall'art. 43 del c.c.n.l 15 giugno 2000 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n° 67 , convertito nella legge 23 maggio 1997 n° 135 e successive modificazioni. (Sommario)

Assistenze

Le parti convengono di istituire una commissione composta da 6 componenti, dei quali 3 designati dalle Associazioni Artigiane e 3 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, con il compito di rivedere, aggiornare e modificare l'attuale Regolamento delle Assistenze, predisponendo apposito documento da sottoporre alla approvazione delle Parti sociali entro il 31 Gennaio 2003.

La commissione è inoltre incaricata di esaminare l'opportunità di introdurre nel vigente Regolamento Assistenze modifiche nel senso sotto specificato:

- Adeguare i massimali delle assistenze previsti dal regolamento;

- Incremento del sussidio previsto dall'art. 9, attualmente ammontante a 50 volte la retribuzione minima oraria, portandolo a 100 volte la retribuzione minima oraria;

- Inserimento nell'attuale regolamento delle seguenti nuove assistenze: sussidio a favore dei lavoratori iscritti all'Edilcassa che frequentano i corsi di settore e sussidio ai figli studenti dei lavoratori che frequentano corsi di settore edile.

Le parti determineranno la contribuzione per le nuove assistenze e di quelle ex novo. Si definisce comunque che l'incremento del costo complessivo delle assistenze per le modifiche all'attuale regolamento e per le nuove assistenze non possa superare l'importo di Euro 88.000= annui. (Sommario)

Trasferta

Ai sensi dell'art. 25 lettera A) del C.C.N.L. 15 giugno 2000 , la diaria giornaliera da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 26 del citato C.C.N.L. è fissata nelle seguenti misure:

- 10% da 6 a 20 Km

- 15% da 20 a 50 Km

- 20% da 50 a 65 Km

- 25% oltre i 65 Km

a partire dai confini territoriali del comune nel quale il lavoratore è stato assunto. (Sommario)

Mensa operai

Al fine di consentire la consumazione di un pasto caldo l'impresa, a richiesta dei lavoratori, potrà curare il ricorso a luoghi esterni al cantiere per la consumazione del pasto, anche con convenzioni e/o buoni pasto.

A decorrere dal 1.1.2003 l'impresa concorre al costo complessivo di ciascun pasto nella misura di Euro 7,92.

Ove non sia possibile quanto sopra viene corrisposta un'indennità sostitutiva pari a Euro 5,28 giornaliere. Detta indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro con prestazione lavorativa non inferiore a 4 ore.

Le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per aggiornare gli importi sopra definiti sulla base delle variazioni indici ISTAT sul costo - vita. (Sommario)

Indennità di trasporto operai

E' dovuta all'operaio un'indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi con mezzi propri sul posto di lavoro, se nel comune di assunzione, oppure al magazzino dell'impresa o al luogo di ritrovo.

A decorrere dal 1.1.2003 l'indennità di trasporto è fissata in Euro 1,36 giornaliere e, dal 1.12.2003, in Euro 1,60 giornaliere

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri dal domicilio dei singoli dipendenti. (Sommario)

Indennità di mensa impiegati

A decorrere dal 1.1.2003 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è stabilita in Euro 105,60 mensili.

Detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13° mensilità, il premio annuo e il premio fedeltà.

Le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di Dicembre di ogni anno per rivedere l'importo della presente indennità:

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta. (Sommario)

Indennità trasporto impiegati

E' dovuta all'impiegato un'indennità mensile a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi sul posto di lavoro.

A decorrere dal 1.1.2003 la misura dell'indennità trasporto è stabilita in Euro 27,20 mensili e dal 1.12.2003 in Euro 32,00 mensili.

Detta indennità si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la 13° mensilità, il premio annuo e il premio fedeltà.

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla propria abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa. (Sommario)

Validità decorrenza e durata

Il contratto integrativo della provincia di Bergamo, come modificato dal presente accordo, si applica a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste nei singoli articoli, e scade il 31.12.2005. (Sommario)

Allegato 1) all'accordo sindacale provinciale 13 Dicembre 2002

Allegato c) art. 43

Tabella per la determinazione dell'elemento economico territoriale perla Provincia di

Bergamo per il periodo 1° Gennaio - 30 Novembre 2003
 

Numero lav.

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

oltre

7.000

30,8123

0,1781

da

6.001 a

7.000

27,3887

0,1583

da

5.501 a

6.000

23,9651

0,1385

da

4.501 a

5.500

20,5415

0,1187

da

3.501 a

4.500

17,1179

0,0989

da

3.000 a

3.500

13,6943

0,0792

sotto

3.000

0

0

Numero imprese

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

oltre

2.200

30,8123

0,1781

da

2.201 a

2.200

27,3887

0,1583

da

1.901 a

2.000

23,9651

0,1385

da

1.601 a

1.900

20,5415

0,1187

da

1.301 a

1.600

17,1179

0,0989

da

1.101 a

1.300

13,6943

0,0792

sotto

1.100

0

0

Ore medie lav.

Incidenza 30%

Importo mensile

Quota oraria

(effettive mese versate)

oltre

145

30,8123

0,1781

da

136 a

145

27,3887

0,1583

da

126 a

135

23,9651

0,1385

da

116 a

125

20,5415

0,1187

da

106 a

115

17,1179

0,0989

da

95 a

105

13,6943

0,0792

sotto

95

0

0

ORE C.I.G. mancanza di lavoro

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

sotto

20.000

5,1354

0,0297

da

20000 a

40.000

4,5648

0,0264

da

40.000 a

60.000

3,9942

0,0231

da

60.000 a

120.000

3,4236

0,0198

da

120.000 a

160.000

2,8530

0,0165

da

160.000 a

200.000

2,2824

0,0132

Oltre

200.000

0

0

MS in milioni di euro

Incidenza 5%

Importo mensile

Quota oraria

Oltre

44

5,1354

0,0297

da

41 a

44

4,5648

0,0264

da

39 a

41

3,9942

0,0231

da

36 a

39

3,4236

0,0198

da

36 a

34

2,8530

0,0165

da

34 a

31

2,2824

0,0132

sotto

31

0

0

(Sommario)